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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4962 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1852/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1852/2022 All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. PISANI FABIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. LO RUSSO MICHELE avv. Matrone in sost.
A1201743093 Controparte_2
Avv. RANIERI LORENZO avv. Colarieti in sost.
A2LIA01564I Controparte_2
Avv. CARNEVALI GIORGIO avv. Stramacci in sost.
È presente per la pratica forense la dott.ssa Carnevali Giulia tessera nr P 79227 ordine avvocati di Roma La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio
Pisani (C.F. – ), che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Re di Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele Lo
Russo che lo rappresenta e difende
- APPELLATO – E
sottoscrittore dei certificati n. A1201743093 (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone n. 14, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Ranieri e
Frank Jorg Geffers che la rappresentano e difendono pagina 2 di 14 - APPELLATA- E
sottoscrittore dei certificati n. A2LIA01564I (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 19, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Carnevali che la rappresenta e difende
- APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 324/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Velletri - pubblicata il 15/02/2022 - resa nel procedimento R.G. n. 3846/2019 promosso dallo stesso nei confronti del degli Parte_1 Controparte_3 [...] del certificato n. A1201743093 e del certificato n. A2LIA01564I. Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore conveniva in giudizio il avanti all'intestato Tribunale, per Parte_1 Controparte_3 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, per le ragioni sopra dedotte, accertare e dichiarare l'inadempimento del agli Controparte_3 obblighi verso il sig. derivanti dalla polizza assicurativa stipulata con la OL Parte_1
Assicurazioni s.p.a., in coassicurazione con la INA e la Parte_2 Parte_3 contro il rischio della responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei dirigenti dell'ente locale, per i sinistri riguardanti i giudizi contabili svoltisi dinnanzi la Corte dei Conti definiti con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda Centrale, n. 149/2010 dei 9 febbraio-22 aprile
2010, per la locazione di immobili urbani, e con la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Lazio, n.
873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico e consulenti esterni, e quindi condannare il
[...]
al risarcimento del danno in favore dell'odierno concludente da quantificarsi nella CP_3 complessiva misura di euro 77.768,71, al netto dello scoperto del 10%, cui dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno lucro cessante. In ogni caso con il risarcimento degli interessi legali a decorrere dalla domanda ex art. 1484, 4° comma,
c.c., al tasso previsto per le transazioni commerciali. Con vittoria di spese, e compensi del giudizio". A sostegno della domanda il citante lamentava l'inadempimento contrattuale del , in Controparte_3 suo danno, in relazione agli obblighi derivanti dalla polizza Assicurativa n. 65/2486080807, stipulata da quest'ultimo con la Società OL Assicurazioni S.p.A. (in qualità di impresa delegataria),
e (coassicuratrici). L'attore deduceva che, dal dicembre 1998 all'ottobre 2017, Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 14 era stato amministratore ed assessore del e durante il suo mandato era rimasto Controparte_3 coinvolto in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti, con l'emissione di condanne a suo carico adottate con le sentenze n. 149/2010 (canoni di locazioni di immobili comunali), n. 270/2010 (Tributo ICIAP), n. 364/2010 (imposta pubblicità) e n. 873/2010 (per l'assunzione di delibere di incarico e consulenti esterni). Il deducente, al fine di essere indenne dagli oneri risarcitori derivanti dai giudizi contabili, aveva intrapreso, avanti al tribunale di Roma, un giudizio per essere indennizzato dalle ridette Compagnie di assicurazione per le garanzie derivanti dalla polizza assicurativa contratta dal , che si concludeva favorevolmente con la Controparte_3 sentenza n. 3368/2018. Tale procedimento però non aveva potuto riguardare anche le sentenze della
Corte dei Conti n. 149/2010 e n. 873/2010, in quanto il aveva omesso di inoltrare le Controparte_3 denunce di sinistro alla OL Ass.ni S.p.A. nonché di informare per tempo l'odierno attore dell'esistenza della polizza assicurativa al fine di esercitare i diritti vantati dal contratto e tenere indenne quest'ultimo dalle richieste, divenute poi condanne, avanzate dalla Procura della Corte dei
Conti. L'attore concludeva per il ristoro della somma corrisposta al per i due Controparte_3 suddetti procedimenti, pari ad € 77.768,71, al netto dello scoperto del 10%, oltre rivalutazione ed interessi moratori. Si costituiva il , così concludendo:"... 2) In via preliminare Controparte_3 dichiarare la intervenuta prescrizione ex artt. 2946, 2947 e 2952 c.c. del diritto al risarcimento del danno. 3) In via principale, rigettare le domande avanzate ex adverso nei confronti del CP_3
perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. 4) In via subordinata, nella
[...] denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la eventuale condanna del 10 % in virtù della franchigia prevista nella polizza assicurativa, oggetto di lite, per tale quota proporzionale.
5) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare in persona del legale rapp.te pro-tempore, in CP_2 virtù delle polizze assicurative numero n° A1201743093 (codice ramo n. 04, codice corrispondente n.
101182KCT, codice Broker n. 1124/IPR. e n° A2LIA01564I (codice CP_2 CodiceFiscale_3 ramo n. 04, codice n.104512PXB, codice Lloyd's Broker n. 312/BDB, Binder 17 ott 2016/10 B
0312985000116B) stipulate con il e con la quale ha assunto il rischio derivante dagli Controparte_3 stessi contratti, obbligata a garantire e manlevare il da ogni avversa pretesa e, Controparte_3 quindi, condannare la predetta compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla parte attrice tutto quanto l'Ente convenuto fosse tenuto a versare in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale delle loro domande, ivi comprese spese competenze ed onorari di giudizio e, comunque, a tenerlo indenne da ogni pregiudizio che possa derivargli dall'esito del presente giudizio...”. Costituite
pagina 4 di 14 le Compagnie di assicurazioni chiamate in causa dal , esse concludevano per il Controparte_3 rigetto delle domande svolte nei rispettivi confronti”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, Il
Tribunale di Velletri, .. ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
- condanna il al Parte_1 Controparte_3 Pt_1 pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore del convenuto, in € 4.015,00 per CP_3 compensi, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia spiegata dal nei confronti delle Compagnie di Controparte_3 assicurazione chiamate in causa;
- compensa per intero le spese di lite tra ente chiamante e compagnie di assicurazione chiamate.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: accertare e dichiarare l'inadempimento del agli obblighi verso il sig. derivanti dalla polizza assicurativa Controparte_3 Parte_1 stipulata con la OL Assicurazioni s.p.a. in coassicurazione con la INA Assitalia s.p.a. e la
[...]
contro il rischio della responsabilità amministrativo - contabile degli Parte_3 amministratori e dei dirigenti dell'ente locale, per i sinistri riguardanti i giudizi contabili svoltisi dinanzi la Corte dei conti definiti con la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n.
149/2010 del 9 febbraio – 22 aprile 2010, per la locazione di immobili urbani, e con la sentenza della
Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico a consulenti esterni, e quindi condannare il al risarcimento del danno in favore dell'odierno Controparte_3 concludente da quantificarsi nella complessiva misura di euro 77.768,89, al netto dello scoperto del
10%, cui dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta, ha resistito Controparte_3 all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, 1) In via preliminare dichiarare la intervenuta prescrizione ex artt. 2946, 2947e
2952 c.c. del diritto al risarcimento del danno. 2) In via principale rigettare l'appello avanzato perché infondato in fatto ed in diritto con la conferma della sentenza n. 324/2022 emessa dal Tribunale Civile di Velletri. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la eventuale condanna del 10 % in virtù della franchigia prevista nella polizza assicurativa, oggetto di lite, per tale quota proporzionale. 4) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento pagina 5 di 14 dell'appello proposto, accertare e dichiarare in persona del legale rapp.te pro-tempore, in CP_2 virtù delle polizze assicurative stipulate a garanzia dei rischi indicati nelle stesse polizze, obbligata a garantire e manlevare il da ogni avversa pretesa e, quindi, condannare la predetta Controparte_3 compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla parte appellante tutto quanto l'Ente convenuto fosse tenuto a versare in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale delle loro domande, ivi comprese spese competenze ed onorari di giudizio e, comunque, a tenerlo indenne da ogni pregiudizio che possa derivargli dall'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 6. – La (già , si è costituita quale Controparte_4 Controparte_2 sottoscrittore dei certificati n. A1201743093, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: “1) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. da Parte_1 ritenersi in violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa. 2) - In via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di
Velletri n. 324/2022, per i motivi di cui in narrativa. 3) - In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti dell'esponente per tutte le CP_3 Parte_4 cause di esclusione di copertura (contrattuali ed ex lege) dedotte in atti, nonché per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa. 4) - In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico del e di rigetto delle eccezioni CP_3 di inoperatività della polizza qui formulate, ridurre il quantum dovuto in favore dell'appellante sulla base delle osservazioni formulate in narrativa;
nella denegata ipotesi di condanna del e di CP_3 accoglimento della domanda di manleva spiegata dallo stesso nei confronti dell'esponente Compagnia
Assicuratrice, tenere comunque conto dei limiti del massimale e della franchigia previsti nel certificato anzidetto. 5) - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§ 7. — La (già si è costituita anche Controparte_4 Controparte_2 quale sottoscrittore dei certificati n. eccependo, ancora una volta, l'inammissibilità NumeroDi_1 dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
nel merito rigettare il gravame confermando la sentenza di primo grado;
in pagina 6 di 14 via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare inoperante la copertura assicurativa offerta dal certificato N. A2LIA01564I e, per l'effetto, rigettare la richiesta di manleva svolta nei confronti della società in relazione al rischio assunto con Controparte_4 tale polizza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale vanno respinte le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di Controparte_4 appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 10. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l'appellante fosse l'unico soggetto legittimato a inoltrare la denuncia di sinistro ed a intraprendere la successiva azione giudiziale per conseguire il relativo indennizzo, giacché egli sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della polizza di assicurazione e avrebbe potuto avvalersene per essere tenuto indenne dalle condanne al risarcimento del danno emesse a suo carico dalla Corte dei conti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “iniziando dall'invocato art. 1891 c.c.. mette conto rammostrare, secondo quanto osservato da attenta dottrina, che gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione sono posti a carico dello stipulante, anche se l'assicurato ha dichiarato all'assicuratore di aver accettato la stipulazione fatta a suo favore;
il contraente dovrà quindi rendere l'esatta dichiarazione del rischio (artt. 1892 e 1893 c.c.), dare comunicazione di un suo aggravamento (art. 1898 c.c.) ed infine pagare i premi. Sono, invece, esclusi gli «obblighi che non possono essere adempiuti se non dall'assicurato», poiché posti a sua cura e tutela e previsti dal legislatore agli art. 1910, 1913 e 1914 c.c.; al contrario, i diritti relativi alla prestazione dovuta dall'assicuratore spettano all'assicurato, che li acquista automaticamente, anche senza una sua dichiarazione di volerne profittare. Ne deriva, quindi, come solo l'assicurato possa legittimamente instaurare un giudizio idoneo ad impedire la (dedotta, come nella fattispecie) prescrizione dei suoi diritti (v. Cass. 13329/04;
Cass. 28695/11; Cass. 30653/17). Infatti, l'assicurato, sebbene non assuma la qualità di parte del contratto, acquista i relativi diritti nel momento in cui si verifica il fatto”.
pagina 7 di 14 Deduce l'appellante: “ebbene, il Tribunale di Velletri, così decidendo, ha evidentemente violato le disposizioni dell'art. 1891 c.c., che disciplinano il contratto di assicurazione per conto altrui e/o di chi spetta, con specifico riferimento alla individuazione del soggetto tenuto a presentare le denunce di sinistro, e non ha preso in alcuna considerazione la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, costituita da plurime pronunce della Corte di Cassazione, sebbene fosse stata evidenziata in primo grado dall'attore, nelle proprie difese scritte. Se invece si fosse confrontato col costante indirizzo della
Suprema Corte, anziché richiamare una incerta dottrina, peraltro confondendo la denuncia di sinistro con l'azione giudiziale, il giudice di primo grado sarebbe pervenuto ad una diversa soluzione della controversia, favorevole alla tesi della parte attrice, e avrebbe posto a carico del Controparte_3
l'obbligo di risarcire il danno procurato al sig. . Parte_1
Aggiunge il “il caso è stato già affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione in senso Pt_1 favorevole alla tesi oggi sostenuta dal sig. in ben tre precedenti, in cui il giudice di Parte_1 legittimità ha affermato il principio che chi contrae l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta, come accaduto per il in favore del sig. è tenuto ad informare Controparte_3 Parte_1
l'assicurato-beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione in modo che esso possa tempestivamente pretendere l'indennizzo e, ove non lo informi o lo informi con ritardo, creando le condizioni perché la compagnia di assicurazioni eccepisca la prescrizione, come avvenuto da parte della OL
Assicurazioni s.p.a., risponde a titolo contrattuale dei danni che ne derivano per la perdita dell'indennizzo (Cass. 7 agosto 1995 n. 8685; Cass. 1° aprile 2003 n. 4917; Cass. 9 aprile 2009 n.
8670). Tale principio giurisprudenziale è certamente applicabile alla fattispecie”.
§ 10.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della motivazione in punto di imputabilità della perdita dell'indennizzo all'inerzia dell'assicurato.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “riguardo alla dedotta violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, secondo cui il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione (v. Cass. 4917/03), al fine di disattendere l'assunto attoreo, è sufficiente riportare quanto eccepito dal a pag.
5-6 della rispettiva Controparte_3 comparsa di costituzione: "... C) L'odierno attore, contrariamente quanto assunto nell'atto introduttivo, era a conoscenza dell'esistenza della polizza assicurativa contratta dal nei confronti Controparte_3 della OL Assicurazioni s.p.a. e dalle coassicuratrici e Infatti, dall'esame Parte_2 Parte_3 delle allegate delibere della Giunta Comunale (precedenti e successive ai procedimenti della Corte dei
Conti avente ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi ed al rinnovo delle stesse CP_6 polizze, si evince come l'attore abbia sempre partecipato a tali adunanze della Giunta esprimendo peraltro il suo voto a favore della stipulazione della polizza assicurativa. Ma v'è di più! È lo stesso pagina 8 di 14 attore, nella sua qualità di Assessore alle Finanze, con una formale disposizione firmata di proprio pugno, ad esortare il Segretariato Generale a formalizzare il rinnovo della polizza stipulata con la
OL Ass.ni 8 (all. n. 5). ... L'attore dunque avrebbe dovuto e potuto denunciare direttamente alla compagnia assicurativa tali eventi al fine di essere tenuto indenne dalle sentenze di condanna della
Corte dei conti, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun obbligo informativo diretto in capo all'Ente contrante..." (cfr. documenti 4-5 prodotti dal ). In sintesi, la pacifica perdita della Controparte_3 garanzia assicurativa lamentata dal citante non appare ascrivibile al convenuto per le ragioni CP_3 sopra esposte”.
Deduce l'appellante: “Il Tribunale di Velletri ha affermato nella propria sentenza che il sig. sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della polizza, per cui avrebbe potuto agire Parte_1 autonomamente per conseguire la prestazione d'indennizzo, con la conseguenza che la perdita dell'indennizzo sarebbe addebitabile all'inerzia dello stesso assicurato. Tale considerazione non è tuttavia condivisibile, ove si consideri che la polizza è stata stipulata dal , che ne ha Controparte_3 sempre avuto la gestione ed il materiale possesso, sicché sarebbe stato suo obbligo mettere a conoscenza il sig. anche del suo contenuto, al fine di fornirgli concretamente tutti gli Parte_1 elementi per potersene avvalere. Circostanza che, come detto, non si è mai verificata, in quanto soltanto il , attraverso un proprio ufficio interno, ha assunto gli obblighi di gestione Controparte_3 del contratto e ha tenuto i rapporti contrattuali con l'OL Assicurazioni s.p.a., senza mai informare il sig. o per meglio dire, omettendo di porlo al corrente delle condizioni a cui era Parte_1 subordinata la operatività della garanzia assicurativa. Ciò ha fatto sì che il sig. è Parte_1 venuto a conoscenza che non erano state presentate dal le denunce di sinistro per i Controparte_3 contenziosi relativi alla locazione degli immobili urbani e alle consulenze esterne allorché il diritto alle rispettive prestazioni di indennizzo si era irrimediabilmente prescritto mentre lo stesso Ente locale avrebbe dovuto rappresentare preventivamente all'odierno appellante la esistenza dei termini di decadenza e di prescrizione per azionare il contratto assicurativo, consegnandogli copia della polizza assicurativa ed evidenziandogli le relative clausole contrattuali. Anche sulla risoluzione di tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che nell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta il soggetto contraente (che nel nostro caso è il ) ha Controparte_3
l'obbligo derivante dal generale principio di buona fede di informare l'assicurato, sia dell'esistenza della assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu allo esercizio del diritto all'indennizzo”.
pagina 9 di 14 § 10.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione del ritenendo che l'ente non fosse stato posto nella condizione di CP_3 denunciare tempestivamente i sinistri alla compagnia assicurativa OL spa.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Pertanto, è di palmare evidenza come l'attore non abbia mai comunicato all'ufficio assicurativo del la sottoposizione del suo operato Controparte_3 alle indagini contabili ed i successivi rinvii a giudizio benché fosse pienamente a conoscenza della presenza della copertura assicurativa per tali situazioni di rischio, avendo esaminato le differenti polizze, deliberandone la stipulazione e disponendone personalmente il rinnovo.”.
Deduce l'appellante: “Ebbene, tale considerazione è infondata, al pari delle precedenti, ove si consideri che il in qualità di ente danneggiato è stato parte, tramite la Procura Controparte_3
Regionale della Corte dei conti, di tutti i giudizi di responsabilità amministrativo – contabile, che si sono conclusi con le pronunce di condanna a carico del sig. e, come ente Parte_1 rappresentato, ha ricevuto comunicazione preventiva e successiva dalla magistratura contabile dell'apertura e chiusura dei relativi contenziosi. Nel dettaglio questi giudizi si sono definiti con sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 149/2010 del 9 febbraio – 22 aprile 2010, per la locazione di immobili urbani;
con sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale n.
270/2010 del 23 febbraio – 30 giugno 2010, per la riscossione del tributo ICIAP e con sentenza della
Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 364/2010 del 23 febbraio – 20 settembre 2010, per la riscossione della imposta di pubblicità (docc. 7, 8 e 9) Inoltre, a carico del sig. è stata Parte_1 emessa la pronuncia di condanna da parte della Corte dei conti, Sezione Lazio, con sentenza n.
873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico a consulenti esterni (doc. 10), per la quale vi è stata domanda di definizione agevolata proposta dall'odierno appellante, che è stata accolta dalla Corte dei conti, Sezione Terza Centrale, con la sentenza n. 400/2013 (docc. 28, 29)”.
Aggiunge il “Il , per due di questi giudizi contabili, relativi alla Pt_1 Controparte_3 riscossione del tributo ICIAP ed alla riscossione della imposta di pubblicità, come detto, ha tempestivamente inoltrato la denuncia di sinistro alla OL s.p.a., una volta avviate le azioni di responsabilità da parte della Procura Regionale, consentendo al sig. seppure al Parte_1 termine di una causa civile, di ottenere il riconoscimento dell'obbligo della compagnia di assicurazione a tenerlo indenne dalle rispettive pronunce di condanna della Corte dei conti (doc. 12).
Mentre per i restanti due giudizi, aventi per oggetto la richiesta di risarcimento del danno erariale per la locazione degli immobili urbani e per il conferimento degli incarichi esterni, il ha Controparte_3 omesso di inoltrare la denuncia di sinistro alla OL s.p.a., facendo estinguere il diritto del sig. di esser garantito dall'istituto assicuratore, in quanto le relative comunicazioni sono Parte_1
pagina 10 di 14 state inviate soltanto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (doc. 19, 20 e 21), quando, nel frattempo, era oramai decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., per richiedere alla compagnia di assicurazione la prestazione indennitaria”.
I suddetti motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla dedotta violazione, da parte del , dell'obbligo di attivarsi nei confronti Controparte_3 della compagnia assicurativa per richiedere l'indennizzo previsto dalla polizza e dell'obbligo di informare l'assicurato-beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione.
Va premesso in diritto che, nell'assicurazione per conto altrui, il contraente, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., non è legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto senza il consenso espresso dell'assicurato, al quale competono direttamente tali diritti in virtù del rapporto assicurativo.
Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione contrattuale che imponga al contraente di attivarsi a tutela dell'assicurato, non può ascriversi a quest'ultimo alcuna responsabilità per il decorso del termine prescrizionale, qualora l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano omesso di esercitare tempestivamente i propri diritti (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30653/2017; Cass. civ.,
Sez. III, Sent., n. 6496/2015).
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma
2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
L'assicurazione per conto altrui si presenta, dunque, come "un contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo" (così
Cass. Sez. 3, n. 13058/2007), con la conseguenza, allora, che "la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario", il quale, però, "non diventa mai parte del contratto" (cfr. Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2021, n. 8766).
Ciò posto, va evidenziato che dalla polizza assicurativa n. 65/24860807 stipulata dal CP_3
con la compagnia OL spa contro il rischio della responsabilità amministrativo - contabile dei
[...] propri amministratori locali e dipendenti per i danni arrecati alle finanze dell'ente locale amministrato, invocata da parte appellante quale titolo della propria pretesa, non emerge alcun obbligo della contraente di inoltrare la denuncia di sinistro, in luogo dell'assicurato - beneficiario, o di informare quest'ultimo dell'esistenza dell'assicurazione (cfr. doc. 11 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
Anzi dalle condizioni generali allegate alla polizza stessa, e, in particolare, dall'art. 7 rubricato
“Obblighi dell'assicurato in caso di sinistri”, si evince che, in caso di sinistro, debba essere l'assicurato pagina 11 di 14 a dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Ne deriva che, in difetto di un obbligo contrattuale specifico in capo al di Controparte_3 attivarsi a tutela del e di qualsivoglia consenso espresso, alcuna responsabilità può essere Pt_1 imputata all'Ente per la perdita dell'indennizzo dovuta alla prescrizione del diritto.
Quanto all'asserita violazione dell'obbligo informativo da parte dell' , va Controparte_7 rilevato che la Suprema Corte ha sì affermato che “nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 09/04/2009, n. 8670), ma deve evidenziarsi che nel caso di specie, come correttamente precisato dal Giudice a quo, non può essere ravvisato un obbligo informativo, in capo al contraente , in merito all'esistenza della polizza e alle Controparte_3 sue condizioni, non sussistendo alcuna necessità di salvaguardare - in ossequio al principio di buona fede - l'interesse del a essere reso edotto di tali dati, essendo il medesimo perfettamente a Pt_1 conoscenza del fatto di essere assicurato e delle relative clausole contrattuali.
Dalle delibere di Giunta comunale versate in atti nel giudizio di primo grado emerge, infatti, la piena consapevolezza dell'assicurato – nella sua qualità di Assessore alle Finanze – non solo dell'esistenza della polizza RCT/RCO stipulata dal con OL Assicurazioni spa e le CP_3 coassicuratrici e ma anche delle condizioni contrattuali, avendo egli partecipato Parte_2 CP_8 alle sedute di approvazione e rinnovo della suddetta copertura assicurativa, votando favorevolmente le relative delibere (cfr. delibere allegate al fascicolo di primo grado del ). Controparte_3
Nonostante ciò, il ha omesso di informare l' Pt_1 Controparte_9 dell'avvio dei procedimenti contabili a suo carico e dei successivi sviluppi giudiziari, non richiedendo l'intervento del ai fini della denuncia dei sinistri. Invero, non è dato rinvenire in atti alcuna CP_3 manifestazione di volontà con la quale l'attuale appellante abbia autorizzato il Comune a procedere, per suo conto, alla denuncia dei sinistri, né risulta che il medesimo abbia sollecitato tale attivazione nel termine previsto dalla polizza.
Tale inerzia, imputabile esclusivamente all'assicurato, ha determinato il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952 c.c., e, in definitiva, la perdita dell'indennizzo.
Né può assumere rilievo, in senso contrario, la mera partecipazione del quale ente CP_3 danneggiato, ai giudizi contabili instaurati dalla Procura Regionale della Corte dei conti, non potendosi pagina 12 di 14 da ciò inferire né un obbligo autonomo di attivazione della garanzia in difetto di apposito mandato o autorizzazione dell'assicurato, né, tantomeno, un obbligo di informarlo dell'esistenza di una polizza della quale era perfettamente a conoscenza.
Pertanto, non può imputarsi al alcuna responsabilità per l'omessa attivazione Controparte_3 della copertura assicurativa, trattandosi di effetto immediato e diretto dell'inerzia dell'assicurato, il quale ha colposamente omesso ogni iniziativa utile a tutela dei diritti nascenti dalla citata polizza.
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando la tariffa minima per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), attesa la elementarietà della fattispecie, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
§ 13. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e della avverso la sentenza n. 324/2022, emessa Controparte_3 Controparte_4 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna , a rifondere al e alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.160,00 ciascuno per compensi, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 10/9/2025
pagina 13 di 14 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
pagina 14 di 14
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1852/2022 All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa Appellante/i
Parte_1
Avv. PISANI FABIO presente
Appellato/i
CP_1
Avv. LO RUSSO MICHELE avv. Matrone in sost.
A1201743093 Controparte_2
Avv. RANIERI LORENZO avv. Colarieti in sost.
A2LIA01564I Controparte_2
Avv. CARNEVALI GIORGIO avv. Stramacci in sost.
È presente per la pratica forense la dott.ssa Carnevali Giulia tessera nr P 79227 ordine avvocati di Roma La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 36/A, presso lo studio dell'avv. Fabio
Pisani (C.F. – ), che lo rappresenta e C.F._2 Email_1 difende giusta procura in atti
- APPELLANTE - E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Roma, Piazza dei Re di Roma n. 3, presso lo studio dell'avv. Michele Lo
Russo che lo rappresenta e difende
- APPELLATO – E
sottoscrittore dei certificati n. A1201743093 (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Via Ombrone n. 14, presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Ranieri e
Frank Jorg Geffers che la rappresentano e difendono pagina 2 di 14 - APPELLATA- E
sottoscrittore dei certificati n. A2LIA01564I (C.F. Controparte_4
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 19, presso lo studio dell'avv. Giorgio
Carnevali che la rappresenta e difende
- APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. 324/2022, Parte_1 emessa dal Tribunale di Velletri - pubblicata il 15/02/2022 - resa nel procedimento R.G. n. 3846/2019 promosso dallo stesso nei confronti del degli Parte_1 Controparte_3 [...] del certificato n. A1201743093 e del certificato n. A2LIA01564I. Controparte_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“L'attore conveniva in giudizio il avanti all'intestato Tribunale, per Parte_1 Controparte_3 ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Civile di Velletri, contrariis reiectis, per le ragioni sopra dedotte, accertare e dichiarare l'inadempimento del agli Controparte_3 obblighi verso il sig. derivanti dalla polizza assicurativa stipulata con la OL Parte_1
Assicurazioni s.p.a., in coassicurazione con la INA e la Parte_2 Parte_3 contro il rischio della responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori e dei dirigenti dell'ente locale, per i sinistri riguardanti i giudizi contabili svoltisi dinnanzi la Corte dei Conti definiti con sentenza della Corte dei Conti, Sezione Seconda Centrale, n. 149/2010 dei 9 febbraio-22 aprile
2010, per la locazione di immobili urbani, e con la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Lazio, n.
873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico e consulenti esterni, e quindi condannare il
[...]
al risarcimento del danno in favore dell'odierno concludente da quantificarsi nella CP_3 complessiva misura di euro 77.768,71, al netto dello scoperto del 10%, cui dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno lucro cessante. In ogni caso con il risarcimento degli interessi legali a decorrere dalla domanda ex art. 1484, 4° comma,
c.c., al tasso previsto per le transazioni commerciali. Con vittoria di spese, e compensi del giudizio". A sostegno della domanda il citante lamentava l'inadempimento contrattuale del , in Controparte_3 suo danno, in relazione agli obblighi derivanti dalla polizza Assicurativa n. 65/2486080807, stipulata da quest'ultimo con la Società OL Assicurazioni S.p.A. (in qualità di impresa delegataria),
e (coassicuratrici). L'attore deduceva che, dal dicembre 1998 all'ottobre 2017, Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 14 era stato amministratore ed assessore del e durante il suo mandato era rimasto Controparte_3 coinvolto in giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei Conti, con l'emissione di condanne a suo carico adottate con le sentenze n. 149/2010 (canoni di locazioni di immobili comunali), n. 270/2010 (Tributo ICIAP), n. 364/2010 (imposta pubblicità) e n. 873/2010 (per l'assunzione di delibere di incarico e consulenti esterni). Il deducente, al fine di essere indenne dagli oneri risarcitori derivanti dai giudizi contabili, aveva intrapreso, avanti al tribunale di Roma, un giudizio per essere indennizzato dalle ridette Compagnie di assicurazione per le garanzie derivanti dalla polizza assicurativa contratta dal , che si concludeva favorevolmente con la Controparte_3 sentenza n. 3368/2018. Tale procedimento però non aveva potuto riguardare anche le sentenze della
Corte dei Conti n. 149/2010 e n. 873/2010, in quanto il aveva omesso di inoltrare le Controparte_3 denunce di sinistro alla OL Ass.ni S.p.A. nonché di informare per tempo l'odierno attore dell'esistenza della polizza assicurativa al fine di esercitare i diritti vantati dal contratto e tenere indenne quest'ultimo dalle richieste, divenute poi condanne, avanzate dalla Procura della Corte dei
Conti. L'attore concludeva per il ristoro della somma corrisposta al per i due Controparte_3 suddetti procedimenti, pari ad € 77.768,71, al netto dello scoperto del 10%, oltre rivalutazione ed interessi moratori. Si costituiva il , così concludendo:"... 2) In via preliminare Controparte_3 dichiarare la intervenuta prescrizione ex artt. 2946, 2947 e 2952 c.c. del diritto al risarcimento del danno. 3) In via principale, rigettare le domande avanzate ex adverso nei confronti del CP_3
perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate. 4) In via subordinata, nella
[...] denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la eventuale condanna del 10 % in virtù della franchigia prevista nella polizza assicurativa, oggetto di lite, per tale quota proporzionale.
5) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande di parte attrice, accertare e dichiarare in persona del legale rapp.te pro-tempore, in CP_2 virtù delle polizze assicurative numero n° A1201743093 (codice ramo n. 04, codice corrispondente n.
101182KCT, codice Broker n. 1124/IPR. e n° A2LIA01564I (codice CP_2 CodiceFiscale_3 ramo n. 04, codice n.104512PXB, codice Lloyd's Broker n. 312/BDB, Binder 17 ott 2016/10 B
0312985000116B) stipulate con il e con la quale ha assunto il rischio derivante dagli Controparte_3 stessi contratti, obbligata a garantire e manlevare il da ogni avversa pretesa e, Controparte_3 quindi, condannare la predetta compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla parte attrice tutto quanto l'Ente convenuto fosse tenuto a versare in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale delle loro domande, ivi comprese spese competenze ed onorari di giudizio e, comunque, a tenerlo indenne da ogni pregiudizio che possa derivargli dall'esito del presente giudizio...”. Costituite
pagina 4 di 14 le Compagnie di assicurazioni chiamate in causa dal , esse concludevano per il Controparte_3 rigetto delle domande svolte nei rispettivi confronti”.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, “definitivamente pronunciando, Il
Tribunale di Velletri, .. ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: - rigetta la domanda proposta da nei confronti del;
- condanna il al Parte_1 Controparte_3 Pt_1 pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore del convenuto, in € 4.015,00 per CP_3 compensi, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia spiegata dal nei confronti delle Compagnie di Controparte_3 assicurazione chiamate in causa;
- compensa per intero le spese di lite tra ente chiamante e compagnie di assicurazione chiamate.
§ 4. — Con l'atto di appello, ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello, così provvedere: accertare e dichiarare l'inadempimento del agli obblighi verso il sig. derivanti dalla polizza assicurativa Controparte_3 Parte_1 stipulata con la OL Assicurazioni s.p.a. in coassicurazione con la INA Assitalia s.p.a. e la
[...]
contro il rischio della responsabilità amministrativo - contabile degli Parte_3 amministratori e dei dirigenti dell'ente locale, per i sinistri riguardanti i giudizi contabili svoltisi dinanzi la Corte dei conti definiti con la sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n.
149/2010 del 9 febbraio – 22 aprile 2010, per la locazione di immobili urbani, e con la sentenza della
Corte dei conti, Sezione Lazio, n. 873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico a consulenti esterni, e quindi condannare il al risarcimento del danno in favore dell'odierno Controparte_3 concludente da quantificarsi nella complessiva misura di euro 77.768,89, al netto dello scoperto del
10%, cui dovranno essere aggiunti interessi legali e rivalutazione monetaria, anche a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado del giudizio”.
§ 5. — L'appellato costituitosi con comparsa di risposta, ha resistito Controparte_3 all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito, contrariis rejectis, 1) In via preliminare dichiarare la intervenuta prescrizione ex artt. 2946, 2947e
2952 c.c. del diritto al risarcimento del danno. 2) In via principale rigettare l'appello avanzato perché infondato in fatto ed in diritto con la conferma della sentenza n. 324/2022 emessa dal Tribunale Civile di Velletri. 3) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ridurre la eventuale condanna del 10 % in virtù della franchigia prevista nella polizza assicurativa, oggetto di lite, per tale quota proporzionale. 4) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento pagina 5 di 14 dell'appello proposto, accertare e dichiarare in persona del legale rapp.te pro-tempore, in CP_2 virtù delle polizze assicurative stipulate a garanzia dei rischi indicati nelle stesse polizze, obbligata a garantire e manlevare il da ogni avversa pretesa e, quindi, condannare la predetta Controparte_3 compagnia assicurativa a corrispondere direttamente alla parte appellante tutto quanto l'Ente convenuto fosse tenuto a versare in conseguenza dell'accoglimento anche solo parziale delle loro domande, ivi comprese spese competenze ed onorari di giudizio e, comunque, a tenerlo indenne da ogni pregiudizio che possa derivargli dall'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
§ 6. – La (già , si è costituita quale Controparte_4 Controparte_2 sottoscrittore dei certificati n. A1201743093, eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: “1) - In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. da Parte_1 ritenersi in violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., per i motivi di cui in narrativa. 2) - In via principale: rigettare l'appello proposto dal Sig. in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di
Velletri n. 324/2022, per i motivi di cui in narrativa. 3) - In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e di riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di manleva proposta dal nei confronti dell'esponente per tutte le CP_3 Parte_4 cause di esclusione di copertura (contrattuali ed ex lege) dedotte in atti, nonché per le ulteriori cause di esclusione che dovessero accertarsi in corso di causa. 4) - In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico del e di rigetto delle eccezioni CP_3 di inoperatività della polizza qui formulate, ridurre il quantum dovuto in favore dell'appellante sulla base delle osservazioni formulate in narrativa;
nella denegata ipotesi di condanna del e di CP_3 accoglimento della domanda di manleva spiegata dallo stesso nei confronti dell'esponente Compagnia
Assicuratrice, tenere comunque conto dei limiti del massimale e della franchigia previsti nel certificato anzidetto. 5) - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
§ 7. — La (già si è costituita anche Controparte_4 Controparte_2 quale sottoscrittore dei certificati n. eccependo, ancora una volta, l'inammissibilità NumeroDi_1 dell'appello ai sensi degli art. 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita: preliminarmente accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità l'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;
nel merito rigettare il gravame confermando la sentenza di primo grado;
in pagina 6 di 14 via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare inoperante la copertura assicurativa offerta dal certificato N. A2LIA01564I e, per l'effetto, rigettare la richiesta di manleva svolta nei confronti della società in relazione al rischio assunto con Controparte_4 tale polizza;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 8. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale vanno respinte le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., sollevata dalla difesa della in quanto, dalla lettura dell'atto di Controparte_4 appello, è possibile identificare con chiarezza quali siano le parti della sentenza di cui si chiede la modifica, le specifiche ragioni in fatto e in diritto che stanno alla base di tale richiesta e il risultato finale che l'appellante vuole conseguire trasfuso nelle conclusioni.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 10. — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 10.1 — Con il primo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che “l'appellante fosse l'unico soggetto legittimato a inoltrare la denuncia di sinistro ed a intraprendere la successiva azione giudiziale per conseguire il relativo indennizzo, giacché egli sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della polizza di assicurazione e avrebbe potuto avvalersene per essere tenuto indenne dalle condanne al risarcimento del danno emesse a suo carico dalla Corte dei conti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “iniziando dall'invocato art. 1891 c.c.. mette conto rammostrare, secondo quanto osservato da attenta dottrina, che gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione sono posti a carico dello stipulante, anche se l'assicurato ha dichiarato all'assicuratore di aver accettato la stipulazione fatta a suo favore;
il contraente dovrà quindi rendere l'esatta dichiarazione del rischio (artt. 1892 e 1893 c.c.), dare comunicazione di un suo aggravamento (art. 1898 c.c.) ed infine pagare i premi. Sono, invece, esclusi gli «obblighi che non possono essere adempiuti se non dall'assicurato», poiché posti a sua cura e tutela e previsti dal legislatore agli art. 1910, 1913 e 1914 c.c.; al contrario, i diritti relativi alla prestazione dovuta dall'assicuratore spettano all'assicurato, che li acquista automaticamente, anche senza una sua dichiarazione di volerne profittare. Ne deriva, quindi, come solo l'assicurato possa legittimamente instaurare un giudizio idoneo ad impedire la (dedotta, come nella fattispecie) prescrizione dei suoi diritti (v. Cass. 13329/04;
Cass. 28695/11; Cass. 30653/17). Infatti, l'assicurato, sebbene non assuma la qualità di parte del contratto, acquista i relativi diritti nel momento in cui si verifica il fatto”.
pagina 7 di 14 Deduce l'appellante: “ebbene, il Tribunale di Velletri, così decidendo, ha evidentemente violato le disposizioni dell'art. 1891 c.c., che disciplinano il contratto di assicurazione per conto altrui e/o di chi spetta, con specifico riferimento alla individuazione del soggetto tenuto a presentare le denunce di sinistro, e non ha preso in alcuna considerazione la giurisprudenza di legittimità formatasi sul tema, costituita da plurime pronunce della Corte di Cassazione, sebbene fosse stata evidenziata in primo grado dall'attore, nelle proprie difese scritte. Se invece si fosse confrontato col costante indirizzo della
Suprema Corte, anziché richiamare una incerta dottrina, peraltro confondendo la denuncia di sinistro con l'azione giudiziale, il giudice di primo grado sarebbe pervenuto ad una diversa soluzione della controversia, favorevole alla tesi della parte attrice, e avrebbe posto a carico del Controparte_3
l'obbligo di risarcire il danno procurato al sig. . Parte_1
Aggiunge il “il caso è stato già affrontato e risolto dalla Corte di Cassazione in senso Pt_1 favorevole alla tesi oggi sostenuta dal sig. in ben tre precedenti, in cui il giudice di Parte_1 legittimità ha affermato il principio che chi contrae l'assicurazione per conto altrui o di chi spetta, come accaduto per il in favore del sig. è tenuto ad informare Controparte_3 Parte_1
l'assicurato-beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione in modo che esso possa tempestivamente pretendere l'indennizzo e, ove non lo informi o lo informi con ritardo, creando le condizioni perché la compagnia di assicurazioni eccepisca la prescrizione, come avvenuto da parte della OL
Assicurazioni s.p.a., risponde a titolo contrattuale dei danni che ne derivano per la perdita dell'indennizzo (Cass. 7 agosto 1995 n. 8685; Cass. 1° aprile 2003 n. 4917; Cass. 9 aprile 2009 n.
8670). Tale principio giurisprudenziale è certamente applicabile alla fattispecie”.
§ 10.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della motivazione in punto di imputabilità della perdita dell'indennizzo all'inerzia dell'assicurato.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “riguardo alla dedotta violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, secondo cui il contraente ha l'obbligo di informare l'assicurato dell'esistenza dell'assicurazione (v. Cass. 4917/03), al fine di disattendere l'assunto attoreo, è sufficiente riportare quanto eccepito dal a pag.
5-6 della rispettiva Controparte_3 comparsa di costituzione: "... C) L'odierno attore, contrariamente quanto assunto nell'atto introduttivo, era a conoscenza dell'esistenza della polizza assicurativa contratta dal nei confronti Controparte_3 della OL Assicurazioni s.p.a. e dalle coassicuratrici e Infatti, dall'esame Parte_2 Parte_3 delle allegate delibere della Giunta Comunale (precedenti e successive ai procedimenti della Corte dei
Conti avente ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi ed al rinnovo delle stesse CP_6 polizze, si evince come l'attore abbia sempre partecipato a tali adunanze della Giunta esprimendo peraltro il suo voto a favore della stipulazione della polizza assicurativa. Ma v'è di più! È lo stesso pagina 8 di 14 attore, nella sua qualità di Assessore alle Finanze, con una formale disposizione firmata di proprio pugno, ad esortare il Segretariato Generale a formalizzare il rinnovo della polizza stipulata con la
OL Ass.ni 8 (all. n. 5). ... L'attore dunque avrebbe dovuto e potuto denunciare direttamente alla compagnia assicurativa tali eventi al fine di essere tenuto indenne dalle sentenze di condanna della
Corte dei conti, non ravvisandosi, nel caso di specie, alcun obbligo informativo diretto in capo all'Ente contrante..." (cfr. documenti 4-5 prodotti dal ). In sintesi, la pacifica perdita della Controparte_3 garanzia assicurativa lamentata dal citante non appare ascrivibile al convenuto per le ragioni CP_3 sopra esposte”.
Deduce l'appellante: “Il Tribunale di Velletri ha affermato nella propria sentenza che il sig. sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della polizza, per cui avrebbe potuto agire Parte_1 autonomamente per conseguire la prestazione d'indennizzo, con la conseguenza che la perdita dell'indennizzo sarebbe addebitabile all'inerzia dello stesso assicurato. Tale considerazione non è tuttavia condivisibile, ove si consideri che la polizza è stata stipulata dal , che ne ha Controparte_3 sempre avuto la gestione ed il materiale possesso, sicché sarebbe stato suo obbligo mettere a conoscenza il sig. anche del suo contenuto, al fine di fornirgli concretamente tutti gli Parte_1 elementi per potersene avvalere. Circostanza che, come detto, non si è mai verificata, in quanto soltanto il , attraverso un proprio ufficio interno, ha assunto gli obblighi di gestione Controparte_3 del contratto e ha tenuto i rapporti contrattuali con l'OL Assicurazioni s.p.a., senza mai informare il sig. o per meglio dire, omettendo di porlo al corrente delle condizioni a cui era Parte_1 subordinata la operatività della garanzia assicurativa. Ciò ha fatto sì che il sig. è Parte_1 venuto a conoscenza che non erano state presentate dal le denunce di sinistro per i Controparte_3 contenziosi relativi alla locazione degli immobili urbani e alle consulenze esterne allorché il diritto alle rispettive prestazioni di indennizzo si era irrimediabilmente prescritto mentre lo stesso Ente locale avrebbe dovuto rappresentare preventivamente all'odierno appellante la esistenza dei termini di decadenza e di prescrizione per azionare il contratto assicurativo, consegnandogli copia della polizza assicurativa ed evidenziandogli le relative clausole contrattuali. Anche sulla risoluzione di tale questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha precisato che nell'assicurazione per conto altrui o di chi spetta il soggetto contraente (che nel nostro caso è il ) ha Controparte_3
l'obbligo derivante dal generale principio di buona fede di informare l'assicurato, sia dell'esistenza della assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti ex contractu allo esercizio del diritto all'indennizzo”.
pagina 9 di 14 § 10.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione del ritenendo che l'ente non fosse stato posto nella condizione di CP_3 denunciare tempestivamente i sinistri alla compagnia assicurativa OL spa.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Pertanto, è di palmare evidenza come l'attore non abbia mai comunicato all'ufficio assicurativo del la sottoposizione del suo operato Controparte_3 alle indagini contabili ed i successivi rinvii a giudizio benché fosse pienamente a conoscenza della presenza della copertura assicurativa per tali situazioni di rischio, avendo esaminato le differenti polizze, deliberandone la stipulazione e disponendone personalmente il rinnovo.”.
Deduce l'appellante: “Ebbene, tale considerazione è infondata, al pari delle precedenti, ove si consideri che il in qualità di ente danneggiato è stato parte, tramite la Procura Controparte_3
Regionale della Corte dei conti, di tutti i giudizi di responsabilità amministrativo – contabile, che si sono conclusi con le pronunce di condanna a carico del sig. e, come ente Parte_1 rappresentato, ha ricevuto comunicazione preventiva e successiva dalla magistratura contabile dell'apertura e chiusura dei relativi contenziosi. Nel dettaglio questi giudizi si sono definiti con sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 149/2010 del 9 febbraio – 22 aprile 2010, per la locazione di immobili urbani;
con sentenza della Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale n.
270/2010 del 23 febbraio – 30 giugno 2010, per la riscossione del tributo ICIAP e con sentenza della
Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale, n. 364/2010 del 23 febbraio – 20 settembre 2010, per la riscossione della imposta di pubblicità (docc. 7, 8 e 9) Inoltre, a carico del sig. è stata Parte_1 emessa la pronuncia di condanna da parte della Corte dei conti, Sezione Lazio, con sentenza n.
873/2010, per l'assunzione di delibere di incarico a consulenti esterni (doc. 10), per la quale vi è stata domanda di definizione agevolata proposta dall'odierno appellante, che è stata accolta dalla Corte dei conti, Sezione Terza Centrale, con la sentenza n. 400/2013 (docc. 28, 29)”.
Aggiunge il “Il , per due di questi giudizi contabili, relativi alla Pt_1 Controparte_3 riscossione del tributo ICIAP ed alla riscossione della imposta di pubblicità, come detto, ha tempestivamente inoltrato la denuncia di sinistro alla OL s.p.a., una volta avviate le azioni di responsabilità da parte della Procura Regionale, consentendo al sig. seppure al Parte_1 termine di una causa civile, di ottenere il riconoscimento dell'obbligo della compagnia di assicurazione a tenerlo indenne dalle rispettive pronunce di condanna della Corte dei conti (doc. 12).
Mentre per i restanti due giudizi, aventi per oggetto la richiesta di risarcimento del danno erariale per la locazione degli immobili urbani e per il conferimento degli incarichi esterni, il ha Controparte_3 omesso di inoltrare la denuncia di sinistro alla OL s.p.a., facendo estinguere il diritto del sig. di esser garantito dall'istituto assicuratore, in quanto le relative comunicazioni sono Parte_1
pagina 10 di 14 state inviate soltanto dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (doc. 19, 20 e 21), quando, nel frattempo, era oramai decorso il termine di prescrizione di cui all'art. 2952 c.c., per richiedere alla compagnia di assicurazione la prestazione indennitaria”.
I suddetti motivi, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sulla dedotta violazione, da parte del , dell'obbligo di attivarsi nei confronti Controparte_3 della compagnia assicurativa per richiedere l'indennizzo previsto dalla polizza e dell'obbligo di informare l'assicurato-beneficiario dell'esistenza dell'assicurazione.
Va premesso in diritto che, nell'assicurazione per conto altrui, il contraente, ai sensi dell'art. 1891, comma 2, c.c., non è legittimato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto senza il consenso espresso dell'assicurato, al quale competono direttamente tali diritti in virtù del rapporto assicurativo.
Ne consegue che, in assenza di una specifica previsione contrattuale che imponga al contraente di attivarsi a tutela dell'assicurato, non può ascriversi a quest'ultimo alcuna responsabilità per il decorso del termine prescrizionale, qualora l'assicurato o i suoi aventi causa abbiano omesso di esercitare tempestivamente i propri diritti (cfr. Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza n. 30653/2017; Cass. civ.,
Sez. III, Sent., n. 6496/2015).
Pertanto, secondo l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, i diritti derivanti dal rapporto assicurativo spettano al beneficiario del contratto ai sensi dell'art. 1891, comma
2, c.c., sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assicuratrice.
L'assicurazione per conto altrui si presenta, dunque, come "un contratto a favore del terzo o, ancor più specificamente, una vicenda negoziale "sui generis" di contratto a favore di terzo" (così
Cass. Sez. 3, n. 13058/2007), con la conseguenza, allora, che "la titolarità del rapporto fa capo ai contraenti, mentre la titolarità del diritto appartiene al terzo beneficiario", il quale, però, "non diventa mai parte del contratto" (cfr. Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2021, n. 8766).
Ciò posto, va evidenziato che dalla polizza assicurativa n. 65/24860807 stipulata dal CP_3
con la compagnia OL spa contro il rischio della responsabilità amministrativo - contabile dei
[...] propri amministratori locali e dipendenti per i danni arrecati alle finanze dell'ente locale amministrato, invocata da parte appellante quale titolo della propria pretesa, non emerge alcun obbligo della contraente di inoltrare la denuncia di sinistro, in luogo dell'assicurato - beneficiario, o di informare quest'ultimo dell'esistenza dell'assicurazione (cfr. doc. 11 allegato al fascicolo di primo grado dell'attore).
Anzi dalle condizioni generali allegate alla polizza stessa, e, in particolare, dall'art. 7 rubricato
“Obblighi dell'assicurato in caso di sinistri”, si evince che, in caso di sinistro, debba essere l'assicurato pagina 11 di 14 a dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
Ne deriva che, in difetto di un obbligo contrattuale specifico in capo al di Controparte_3 attivarsi a tutela del e di qualsivoglia consenso espresso, alcuna responsabilità può essere Pt_1 imputata all'Ente per la perdita dell'indennizzo dovuta alla prescrizione del diritto.
Quanto all'asserita violazione dell'obbligo informativo da parte dell' , va Controparte_7 rilevato che la Suprema Corte ha sì affermato che “nell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui, il contraente ha l'obbligo, derivante dal generale principio di buona fede, di informare l'assicurato sia dell'esistenza dell'assicurazione, sia delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti "ex contractu" all'esercizio del diritto al pagamento dell'indennizzo; la violazione di tale obbligo comporta l'inopponibilità all'assicurato delle eccezioni fondate sul contratto delle quali egli non ha avuto contezza” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sentenza, 09/04/2009, n. 8670), ma deve evidenziarsi che nel caso di specie, come correttamente precisato dal Giudice a quo, non può essere ravvisato un obbligo informativo, in capo al contraente , in merito all'esistenza della polizza e alle Controparte_3 sue condizioni, non sussistendo alcuna necessità di salvaguardare - in ossequio al principio di buona fede - l'interesse del a essere reso edotto di tali dati, essendo il medesimo perfettamente a Pt_1 conoscenza del fatto di essere assicurato e delle relative clausole contrattuali.
Dalle delibere di Giunta comunale versate in atti nel giudizio di primo grado emerge, infatti, la piena consapevolezza dell'assicurato – nella sua qualità di Assessore alle Finanze – non solo dell'esistenza della polizza RCT/RCO stipulata dal con OL Assicurazioni spa e le CP_3 coassicuratrici e ma anche delle condizioni contrattuali, avendo egli partecipato Parte_2 CP_8 alle sedute di approvazione e rinnovo della suddetta copertura assicurativa, votando favorevolmente le relative delibere (cfr. delibere allegate al fascicolo di primo grado del ). Controparte_3
Nonostante ciò, il ha omesso di informare l' Pt_1 Controparte_9 dell'avvio dei procedimenti contabili a suo carico e dei successivi sviluppi giudiziari, non richiedendo l'intervento del ai fini della denuncia dei sinistri. Invero, non è dato rinvenire in atti alcuna CP_3 manifestazione di volontà con la quale l'attuale appellante abbia autorizzato il Comune a procedere, per suo conto, alla denuncia dei sinistri, né risulta che il medesimo abbia sollecitato tale attivazione nel termine previsto dalla polizza.
Tale inerzia, imputabile esclusivamente all'assicurato, ha determinato il decorso del termine prescrizionale previsto dall'art. 2952 c.c., e, in definitiva, la perdita dell'indennizzo.
Né può assumere rilievo, in senso contrario, la mera partecipazione del quale ente CP_3 danneggiato, ai giudizi contabili instaurati dalla Procura Regionale della Corte dei conti, non potendosi pagina 12 di 14 da ciò inferire né un obbligo autonomo di attivazione della garanzia in difetto di apposito mandato o autorizzazione dell'assicurato, né, tantomeno, un obbligo di informarlo dell'esistenza di una polizza della quale era perfettamente a conoscenza.
Pertanto, non può imputarsi al alcuna responsabilità per l'omessa attivazione Controparte_3 della copertura assicurativa, trattandosi di effetto immediato e diretto dell'inerzia dell'assicurato, il quale ha colposamente omesso ogni iniziativa utile a tutela dei diritti nascenti dalla citata polizza.
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicando la tariffa minima per lo scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), attesa la elementarietà della fattispecie, nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria/trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00
§ 13. — Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
e della avverso la sentenza n. 324/2022, emessa Controparte_3 Controparte_4 dal Tribunale di Velletri, così provvede:
1. Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2. Condanna , a rifondere al e alla Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 le spese di lite, che liquida in complessivi € 7.160,00 ciascuno per compensi, oltre spese
[...] generali, IVA e CPA;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n.115/2002 a carico dell'appellante.
Così deciso in Roma il 10/9/2025
pagina 13 di 14 Il consigliere estensore dott. Raffele Miele
Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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