Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1048/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1048/2022 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziano De Gregorio giusto mandato in Parte 1 '
atti, ed elettivamente domiciliata con lo stesso in C.mare di Stabia, alla strada Ponte della Persica
ATTRICE
E
Controparte 1 sito in Castellammare di Stabia, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Esposito, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore.
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento del danno.
Conclusioni: come da verbale di trattazione scritta del 21 novembre 2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 conveniva in giudizio dinanzi al Con atto di citazione ritualmente notificato
Tribunale di Torre Annunziata il CP 1 succitato, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni occorsi alla stessa in relazione al sinistro verificatosi in data 11 dicembre
Assegnate alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., espletato l'interrogatorio formale dell'attrice e non ammessa la prova articolata da parte attrice, la causa veniva rinviata per le conclusioni.
Sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe all'esito di trattazione scritta.
2. La domanda di parte attrice è infondata e va disattesa per le ragioni che seguono.
Per quel che concerne la domanda risarcitoria proposta nei confronti del CP 1 infatti,
l'attrice ha allegato che, si trovava sulle scale esterne al portone e scivolava al suolo a causa della presenza di "un liquido incolore, inodore e vischioso" e dell'assenza di protezione antiscivolo.
Precisava, inoltre, che "tali scale non sono dotate di protezione e non hanno neanche una tettoia sopra quindi soggette all'intemperie ed al deposito di cose varie".
L'attrice ha invocato la previsione di cui all'art. 2051 c.c. e 2043 cc ed ha richiesto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro.
In merito alla qualificazione giuridica della domanda, deve osservarsi che essa può farsi certamente rientrare nella disposizione normativa di cui all'art. 2051 c.c., che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Ciò posto, quanto all'onere della prova, deve osservarsi che per costante giurisprudenza, “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno" (Cass. 2660/2013; in senso analogo,
Cass.21212/2015; 11526/2017).
Inoltre, "ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito" (Cass. 12895/2016).
Orbene nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova di quanto allegato.
In primo luogo deve darsi atto che la prova articolata da parte attrice nelle memorie 183 VI n. 2 non
è stata ammessa atteso che contrasta con quanto dichiarato dalla stessa attrice in sede di accesso al
P.S. .
La prova testimoniale contiene infatti capi inammissibili non solo poiché contrastanti in parte con quanto risulta depositato in atti (cfr. certificato PS in atti, con istanza di correzione depositata solo in data 20 gennaio 2020), ma anche perché in gran parte deferiscono a testi delle mere valutazioni
Inoltre come si è detto occorre rilevare che dal verbale di P.S., depositato peraltro dall'attrice
(sebbene abbia depositato istanza di correzione datata 20 gennaio 2020), si evince che l'attrice ha dichiarato dapprima che la caduta è stata causata da “un incidente domestico" (cfr. cert.ificato PS in foliario attoreo allegato alla prima difesa) e solo successivamente ha provveduto a depositare istanza di correzione in data 20 gennaio 2020.
Si deve in ogni caso rilevare che l'attrice ha prodotto foto dei luoghi di causa da cui si evince non solo che le scale in questione sono coperte dal piano sovrastante (contrariamente a quanto asserito dalla stessa in citazione), ma che le stesse sono munite di ben due corrimano in modo da consentire di scendere le stesse in tutta sicurezza.
Si deve aggiungere, inoltre, la circostanza che in occasione dell'interrogatorio formale l'attrice ha dichiarato sia di conoscere bene i luoghi poiché vi si reca spesso per effettuare il pagamento dell'amministratore, sia di non essersi avvalsa del corrimano per scendere le scale [cfr. verbale del 19 marzo 2024 Voglio precisare che ero andata a pagare il condominio, mia nuora mia 66
aspettava giù alle scale, non ho trovato nessuno a casa dell'amministratore e quindi nello scendere le scale dell'uscita del condominio sono scivolata. AD (Non ha usato il corrimano?) Penso di no.
Sono scesa come scendo abitualmente. AD (non usa mai il corrimano?) No. ...].
Ed ancora la stessa attrice, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso (contrariamene da quanto allegato in citazione) che le scale erano coperte e non esposte direttamente alle intemperie e dotate di luce esterna (cfr. verbale 19.3.24" sul capo 5 delle memorie 183 VI n. 2 di parte convenuta "Si
è vero, c'è sopra un balconcino. sul capo 6 delle memorie 183 VI n. 2 di parte convenuta "Si è vero. Esiste una luce artificiale in prossimità del portone mi sembra "). Tutti questi elementi, anche a voler ritenere provata dunque, la circostanza che la caduta sia effettivamente avvenuta sulle scale esterne e comunque fuori dall'abitazione dell'attrice (peraltro residente sempre in CP 1 ma a un civico prossimo a quello del CP_1 convenuto e cioè al n. 194 anziché al n. 184) costituiscono elementi che consentono in ogni caso di poter qualificare la condotta tenuta dall'attrice, come contraria ai canoni di comune diligenza che si richiedono ad un pedone, con la conseguenza che la caduta sarebbe in ogni caso da addebitare ad una disattenzione della stessa attrice la quale anche in considerazione della presenza di scale ben note, e con due corrimano a disposizione (su ambedue i lati delle scale), avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nello scendere.
In buona sostanza la condotta negligente tenuta dall'attrice, per come si è detto, avrebbe in ogni caso interrotto il nesso di causalità.
Tanto comporta anche il rigetto della domanda ex art. 2043 cc.
Per tale ragione, deve pervenirsi alla conclusione che la domanda attorea, così come formulata in citazione non può trovare accoglimento.
Il rigetto nel merito della domanda principale, inoltre, fa ritenere assorbite tutte le altre eccezioni sollevate.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite devono essere compensate in ragione della metà in ragione della particolarità del caso di esame e della condotta processuale tenuta da parte attrice, per la parte restante seguono la soccombenza e si liquidano, di ufficio in base ai DM 55/14 e 147/22 – in assenza di nota spese depositata- in favore del difensore del CP 1 dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione II civile, definitivamente pronunziando nella causa n.
1048/2022 R.G. così provvede:
1. Rigetta la domanda di parte attrice;
2. Compensa per metà le spese di lite e per la parte restante condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte 1 che liquida in € 1300,00 per competenze professionali, oltre spese vive e spese generali al 15% iva e cpa, da distrarsi in favore dell' avv. Antonino Esposito .
Torre Annunziata, 10 gennaio 2025
Il giudice monocratico
Dott.ssa Luisa Zicari 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2019 alle ore 17.00 circa mentre scendeva le scale esterne al portone del condomino per la presenza di un liquido incolore, inodore e vischioso ed inoltre prive di protezione antiscivolo.