Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1952/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1952/2024 in materia di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
26/03/1963 e residente in [...]12, con l'Avv. MASUELLI NICOLETTA
LAURA (C.F. ) C.F._2
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...] Controparte_1 C.F._3
e residente in [...], con l'Avv. ROVETA GABRIELE (C.F.
) C.F._4
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti:
“Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, in modifica dei provvedimenti assunti con sentenza n 254/2022
1
IN MERITO ALLA FIGLIA CHANEL:
▪ Stabilire l'obbligo a carico del padre sig. , di versare alla madre sig.ra a titolo Pt_1 CP_1
di contributo al mantenimento della figlia minore fino al momento in cui la stessa avrà Per_1 capacità lavorativa, l'assegno mensile pari ad euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il
20% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
▪ dato atto dell'accordo delle Parti in merito, autorizzare il trasferimento di resso il Comune Per_1 di Bologna, con collocazione nell'abitazione della mamma in Via Bellombra n° 29, con iscrizione presso l'Istituto Scolastico Collegio San Luigi dei Barnabiti;
▪ disporre, su accordo tra le Parti, il mantenimento della presa in carico ed il monitoraggio dei
Servizi Sociali, incaricando, a seguito del trasferimento di anche i Servizi Sociali di Bologna;
Per_1
▪ dare atto che tramite i Servizi Sociali di Ovada è stato fissato – su richiesta del sig. e con Pt_1
l'assenso della sig.ra , assenso ribadito in questa sede, - un primo incontro tra il padre e la Pt_2 figlia minore alla presenza dell'assistente sociale;
▪ disporre che la sig.ra si impegni a contribuire al recupero del rapporto padre – figlia tra CP_1
il sig. e Pt_1 Per_1
▪ disporre l'obbligo per la sig.ra a relazionare settimanalmente il padre, sig. , circa CP_1 Pt_1
le condizioni di vita e di salute della minore, i luoghi e le persone dalla medesima frequentati,
l'andamento scolastico, i suoi gusti, le sue passioni ed i suoi desideri, ossia con riguardo a tutto ciò che assume una particolare rilevanza nella vita della minore, sì da consentire al padre di poter assumere - unitamente alla madre – le decisioni più adeguate nell'interesse di confermando Per_1
la sentenza di divorzio sul punto.
IN MERITO ALLA CASA FAMILIARE:
In merito al mobilio presente nell'ex casa familiare sita in IN (in precedenza di proprietà del sig. ed oggi, a seguito di procedura esecutiva immobiliare, alienata a terzi), dare atto che Pt_1 la sig.ra già assegnataria della casa in quanto collocataria della figlia minore, si obbliga CP_1
a restituire al Sig. entro la data del 15 NOVEMBRE 2024 i seguenti mobili ( di cui a Pt_1
fotogrammi) e precisamente:
letto matrimoniale già posto nella camera matrimoniale,
armadio ad angolo su misura camera matrimoniale,
armadio già posto nella camera di Chanel
2 tavolo in vetro già posto in sala con sedie,
vetrinetta, già posta in sala, per bicchieri.
Dare atto inoltre che le Parti hanno convenuto che a seguito dell'effettiva consegna del mobilio nel termine dianzi indicato cesserà ogni contestazione e/o rivendicazione del sig. circa il Pt_1
contenuto della casa familiare.
IN MERITO ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE:
Dare atto che:
- le Parti dichiarano di aver definito i propri pregressi rapporti patrimoniali,
-la sig.ra rinuncia al credito vantato nei confronti del sig. per arretrati del CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento e delle spese extra ritenute dovute dal sig. ( avendo compensato Pt_1 il proprio credito con mobili ed arredi di proprietà del sig. ritenuti dalla sig.ra , Pt_1 CP_1
- la sig.ra da atto di avere proposto querela nei confronti del sig. per l'omesso CP_1 Pt_1
versamento di somme a titolo di mantenimento e spese straordinarie, e si impegna a rimettere ogni querela proposta nei confronti del sig. conferendo contestualmente alla sottoscrizione delle Pt_1
presenti conclusioni procura speciale irrevocabile al difensore avv.to Roveta, con specifico mandato di rimettere le querele entro la data del 15.10.2024 (si allega copia procura irrevocabile)
- la sig.ra rinuncia sin d'ora alla costituzione di parte civile nell'eventuale procedimento CP_1
penale, dando atto che le somme dovute dal sig. sono state compensate con mobili e arredi Pt_1
di proprietà del sig. ritenuti dalla sig.ra Pt_1 CP_1
SULLE ALTRE CONDIZIONI DI DIVORZIO
Restano ferme le altre condizioni di divorzio.
IN MERITO ALLE SPESE DI GIUDIZIO:
Spese compensate”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 13 settembre 2024, le parti hanno domandato la modifica delle condizioni di divorzio e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria
3 istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
La somma di € 150,00 prevista per il mantenimento della figlia appare adeguata agli esigui guadagni del padre. In tale prospettiva appare adeguata la quantificazione del 20% delle spese straordinarie.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, a parziale modifica della sentenza n. 254/2022, fermo il resto, così provvede:
- stabilisce l'obbligo a carico del padre sig. di versare alla madre sig.ra a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia minore fino al momento in cui la stessa avrà Per_1 capacità lavorativa, l'assegno mensile pari ad euro 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 20% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
- prende atto dell'accordo delle Parti in merito, ed autorizza il trasferimento di presso Per_1 il Comune di Bologna, con collocazione nell'abitazione della mamma in Via Bellombra n° 29, con iscrizione presso l'Istituto Scolastico Collegio San Luigi dei Barnabiti;
- dispone, su accordo tra le Parti, il mantenimento della presa in carico ed il monitoraggio dei
Servizi Sociali, incaricando, a seguito del trasferimento di anche i Servizi Sociali di Bologna;
Per_1
- prende atto che tramite i Servizi Sociali di Ovada è stato fissato – su richiesta del sig. Pt_1
e con l'assenso della sig.ra assenso ribadito in questa sede, - un primo incontro tra il padre Pt_2
e la figlia minore alla presenza dell'assistente sociale;
- prende atto che la sig.ra si impegna a contribuire al recupero del rapporto padre – CP_1
figlia tra il sig. e Pt_1 Per_1
- dispone l'obbligo per la sig.ra di relazionare settimanalmente il padre, sig. CP_1 Pt_1
circa le condizioni di vita e di salute della minore, i luoghi e le persone dalla medesima frequentati,
l'andamento scolastico, i suoi gusti, le sue passioni ed i suoi desideri, ossia con riguardo a tutto ciò che assume una particolare rilevanza nella vita della minore, sì da consentire al padre di poter assumere - unitamente alla madre – le decisioni più adeguate nell'interesse di confermando Per_1
la sentenza di divorzio sul punto;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
4 Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bersani
5
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto