Ordinanza cautelare 17 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 20 maggio 2024
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 14/07/2025, n. 13801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13801 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13801/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16817/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16817 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da La Silva s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via C. Mortati, n. 23;
contro
Ministero del turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ecol Forest società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Cozzi e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Cristoforo - società cooperativa sociale - onlus, G.a.l. Terre Normanne, Visit Irpinia, G.a.l. Serre Calabresi s.c. a r.l., G.a.l. Valle Seriana e dei Laghi Bergamaschi, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dell’allegato 1 al decreto del 24.10.2023 contenente la graduatoria definitiva degli “ interventi idonei ”, nella parte in cui la ricorrente è stata inserita al 46° posto con il punteggio complessivo di 66 punti;
- ancora, se ed in quanto necessario, degli altri allegati al precitato decreto e precisamente l’elenco degli “ interventi non idonei ” in quanto valutati con punteggio inferiore alla soglia minima di idoneità stabilita dall’art. 8 dell’Avviso - Allegato 2 e l’elenco degli “ interventi esclusi ” dalla procedura, in quanto non ammessi a valutazione di merito, con indicazione delle relative motivazioni, nonché del decreto 27413 del 24.10.2023, con il quale il segretario generale del Ministero, a conclusione del procedimento, ha preso atto degli esiti della valutazione e li ha approvati;
- del verbale della commissione di valutazione n. 5 dell''01.06.2023, seduta in cui si è discusso il progetto presentato da La Silva S.r.l.;
- nonché, se ed in quanto necessario, del verbale della commissione di valutazione n.1 del 13.04.2023, seduta in cui è iniziata la discussione sul progetto della ricorrente, poi rinviata ad una seduta successiva;
- di ogni altro verbale della commissione di valutazione nonché dei verbali di valutazione del 14 novembre 2022, del 21.11.2022, del 28.11.2022, del 15.11.2022 nonché ancora, sempre se ed in quanto necessario, del decreto del Ministero del turismo prot. n. 19490 del 23.12.2022 con tutti i suoi allegati;
- del decreto del Ministero del turismo prot. n.19749 del 29.12.2022 con cui il Ministero assegna al bando in oggetto ulteriori risorse nel frattempo reperite;
- del decreto del Ministero del turismo prot. n.19808 del 29.12.2022, nei limiti dell’interesse di La Silva s.r.l.;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso ai provvedimenti impugnati, nonché sempre se ed in quanto necessario, dell’avviso pubblico 9049 del 18.7.2022 nella parte in cui (art. 8) fissa i criteri di valutazione delle domande (commi 4 e 5);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La Silva s.r.l. il 2 febbraio 2024 :
- in parte qua e per quanto di interesse per la ricorrente, del decreto dirigenziale prot. n. 35353/23 del 29.12.2023, con il quale la PA disponeva la riforma parziale dei decreti dirigenziali prot. n. 19808/22 del 29.12.2022 e prot. n. 19944/22 del 30.12.2022, nonché l’assegnazione del contributo alle proposte progettuali ritenute idonee, utilmente collocatisi nelle posizioni dal n. 18 al n. 21;
- dell’Allegato A al decreto del 29.12.2023, contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29/12/2022, prot. n. 19749/22;
- dell’Allegato B al decreto del 29.12.2023 contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2022, assegnate con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27/01/2023, prot. n. 1690/23;
- dell’Allegato C al decreto del 29.12.2023 contenente l’elenco dei beneficiari delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente per l’annualità 2023, assegnate con decreto del Ministro del turismo del 27/12/2023 prot. n. 35194/23.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo e di Ecol Forest società cooperativa a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Giorgini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto dirigenziale n. 27410/23 del 24 ottobre 2023 il Ministero del turismo ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla procedura indetta con avviso pubblico n. 9049/22 del 18 luglio 2022, avente ad oggetto la “ presentazione di proposte di intervento per il rilancio del turismo montano italiano, attraverso adeguamenti infrastrutturali, pianificazione e promozione dei prodotti turistici in ottica di sostenibilità, a valere sulla misura “Montagna Italia” del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero del Turismo, di cui alla delibera CIPESS n. 58/2021 ”. Tale graduatoria, in particolare, ha individuato i progetti ammessi a valutazione di merito e idonei per il finanziamento in ragione del punteggio conseguito, superiore alla soglia minima di 60/100 stabilita dall’art. 8 del menzionato avviso pubblico.
Con il medesimo decreto, in considerazione delle risorse a quel momento stanziate, il Ministero del turismo ha disposto l’immediata finanziabilità dei progetti utilmente collocatisi nella posizione dal n. 1 al n. 17 di detta graduatoria di merito.
2. Avverso il decreto dirigenziale in questione è insorta, con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società La Silva s.r.l., il cui progetto ha conseguito il punteggio di 66/100 e si è posizionato al 46° posto della graduatoria, risultando così idoneo ma non immediatamente finanziabile.
Il ricorso è affidato a tre motivi di censura così rubricati: “1 ) Violazione di legge - Violazione dell’art. 97 Cost. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 Cost. - Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione - Eccesso di potere per difetto dei presupposti - Difetto, insufficienza e sviata istruttoria - Sviamento di potere - Illogicità - Manifesta irragionevolezza - Motivazione omessa/carente e insufficiente - Violazione di legge - Violazione dell’art. 12 della legge 241/1990 ”; “ 2) Violazione di legge - Violazione della lex specialis - Violazione dell’art.8, comma 5 dell’Avviso Pubblico n.9049/22 - Illogicità - Manifesta irragionevolezza ”; “ 3) Violazione di legge - Violazione dell’art. 3 della L. n.241/90 - Difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione degli artt.3 e 97 Cost. - Eccesso di potere per disparità di trattamento - Eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa ”.
3. In data 2 gennaio 2024 si è costituito in giudizio il Ministero del turismo con atto di mero stile, depositando, poi, in vista della camera di consiglio fissata per l’esame dell’incidentale domanda cautelare, alcuni documenti e una memoria difensiva.
4. Con ordinanza n. 145 del 17 gennaio 2024, la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate con punteggi superiori a quello attribuito alla ricorrente, nonché fissato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso. La ricorrente ha provveduto ad eseguire l’incombente secondo le modalità e nei termini assegnati, come da documentazione versata in atti il 25 gennaio 2024.
5. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 2 febbraio 2024, la società ricorrente ha poi impugnato il decreto segretariale n. 35353/23 del 29 dicembre 2023, con cui il Ministero del turismo, stante la disponibilità di ulteriori risorse, ha ammesso al contributo i progetti collocatisi nelle posizioni della graduatoria di merito dalla n. 18 alla n. 29, quest’ultimo solo parzialmente.
6. In data 29 marzo 2024 si è costituita in giudizio, in qualità di controinteressata, la Ecol Forest società cooperativa a r.l., soggetto il cui progetto è risultato finanziabile sulla base del decreto impugnato per motivi aggiunti.
7. All’esito dell’udienza pubblica del 14 maggio 2024, il Collegio, con ordinanza n. 10102 del 20 maggio 2024, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio anche in relazione ai motivi aggiunti, adempimento che è stato ritualmente eseguito dalla società ricorrente (cfr. documentazione depositata il 28 maggio 2024).
8. Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2025, in accoglimento dell’istanza formulata dal Ministero resistente, alla quale la società ricorrente ha aderito, è stato disposto il rinvio della causa, tenuto conto dell’avvenuta adozione del decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, recante assegnazione di ulteriori risorse ad integrazione della dotazione finanziaria dell’avviso pubblico in questione.
9. In vista della pubblica udienza del 27 maggio 2025, il Ministero resistente ha depositato il decreto direttoriale n. 504178/24 del 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta l’assegnazione del contributo alle proposte progettuali utilmente collocatisi nelle posizioni dal n. 36 al n. 57 della graduatoria approvata con il citato decreto n. 27410/23 del 24 ottobre 2023, tra cui, quindi, quella della ricorrente.
Al riguardo, la società ricorrente, con nota del 24 maggio 2025 (“ richiesta di passaggio on decisione senza discussione ”), ha evidenziato che, sebbene la stessa avesse riscontrato le richieste documentali formulate dal Ministero, quest’ultimo “ non ha adottato il decreto di concessione del beneficio in favore della Ricorrente, né ha sottoscritto la convenzione ”. Ha chiesto, quindi, “ un ulteriore differimento dell’udienza pubblica affinché possa darsi luogo alla conclusione del procedimento di evidenza pubblica con l’adozione del decreto di concessione ”, precisando, peraltro, che “ laddove invece il TAR dovesse ritenere che lo scorrimento della graduatoria comporti una sopravvenuta carenza di interesse con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti, si chiede darsi luogo alla condanna per soccombenza virtuale del pagamento delle competenze di lite e della refusione dei contributi unificati, con il favore della distrazione ”.
10. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Il Collegio rileva che l’adozione da parte del Ministero resistente del richiamato decreto n. 504178/24 del 31 dicembre 2024 determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Per effetto dello scorrimento della graduatoria definitiva approvata con il decreto impugnato a mezzo del ricorso introduttivo, infatti, la società è risultata beneficiaria del contributo richiesto (euro 1.608.482,61 a valere sulle risorse per l’annualità 2022 ed euro 190.945,39 a valere sulle risorse per l’annualità 2023, per un totale di euro 1.799.428,00, corrispondente all’importo richiesto), di talché nessun vantaggio potrebbe alla stessa derivare dall’accoglimento dello stesso ricorso e dei motivi aggiunti, a mezzo dei quali ha lamentato, per un verso, il difetto di specificità della griglia di valutazione e, per altro verso, l’attribuzione al proprio progetto di un punteggio inferiore a quanto, in tesi, avrebbe meritato.
In ordine, poi, alla dedotta circostanza per cui non sarebbe stato ancora adottato il decreto di concessione del beneficio, essa non incide in alcun modo sulla suddetta valutazione di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse, trattandosi di profilo attinente ad una fase che si pone a valle dell’individuazione dei beneficiari del contributo e che esula, pertanto, dal perimetro del presente giudizio.
12. Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È appena il caso di precisare, al riguardo, che, pur non essendo stata formulata un’eccezione in tal senso dalla difesa erariale o dalla controinteressata, tale declaratoria non richiedeva il previo avviso alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., trattandosi di questione espressamente presa in considerazione dalla società ricorrente nella citata “ richiesta di passaggio in decisione senza discussione ” e in ordine alla quale la stessa ha preso posizione. Oltretutto, per giurisprudenza costante, “ l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent., 4 aprile 2023, n. 3447) ” (così, ex multis , Cons. St., Sez. V, 10 febbraio 2025, n. 1032).
13. Quanto, infine, alle spese di lite, il Collegio, sulla base di una delibazione sommaria circa alla fondatezza, o meno, nel merito, dei motivi formulati dalla società ricorrente, ritiene che la domanda di condanna per soccombenza virtuale dalla stessa formulata non possa trovare accoglimento.
Ciò tenuto conto: (i) per un verso, della struttura della griglia di valutazione di cui all’art. 8, comma 5, dell’avviso pubblico che individua per ciascun “ambito” distinti “criteri”, cui associa uno o più “indicatori”, e, per alcuni di essi, esplicita il relativo metodo di valutazione, così risultando, nel complesso, pur in assenza di una graduazione dei punteggi dal minimo al massimo, sufficientemente dettagliata nell’orientare la discrezionalità della commissione; (ii) per altro verso, del tenore delle censure concernenti il punteggio attribuito al progetto della ricorrente, in tesi inferiore a quello che avrebbe meritato, formulate in termini generici e volte, in definitiva, nonostante la contraria affermazione contenuta nel ricorso, a sovrapporre, per ciascuno degli ambiti di valutazione con i relativi indicatori, il proprio giudizio a quello discrezionale dell’amministrazione, senza dimostrazione di manifeste illogicità e irragionevolezze, ovvero di vizi di travisamento dei fatti o carenza dei presupposti parimenti evidenti.
Le spese di lite, dunque, in ragione della definizione in rito della controversia, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Virginia Giorgini, Referendario, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Giorgini | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO