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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6038 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6566/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 21.10.2025 tra:
, con sede legale in Roma, alla Via Ferratella in Laterano n.41 Parte_1
(C.F./P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 126, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Boratto (C.f. C.F._1
PEC ) che unitamente e/o disgiuntamente Email_1 all'Avv. Mariano Boratto (C.f. PEC: C.F._2
la rappresentano e difendono giusta Email_2 delega a margine del presente atto
- APPELLANTE - CONTRO
on sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, – Tower A, Controparte_2
Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari – Cod. ABI 02008.1 – iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza -Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA n.
– Aderente al Fondo Interbancario P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio Avv. Fabio Di Nicuolo, C.F.
, presso il cui studio in Roma, Via Vigliena n. 10, è C.F._3 elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti rilasciata in data
29.10.2010 a rogito del Notaio Dott. del distretto Notarile di Bologna, Per_1 rep. 115840, racc. 33105;
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 5997/2021 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_3
5997/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti di ha così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N. R.G. 28438/2015 tra le società e Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) DETERMINA il saldo dei rapporti controversi come segue:
pag. 2/12 - conto corrente n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, in misura pari ad € 23.485,65 a favore della correntista al 27/6/2003;
- conto anticipi n. 30006443: in misura pari ad € 8.945,76 al 7/4/2005 a favore della correntista;
pag. 3/12 - conto corrente n. 30006439: in misura pari ad € 21.668,82 a favore della correntista al
16/9/2009;
2) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, ND la società al Parte_1 pagamento in favore della società della somma di € 21.668,82, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite in misura pari a due terzi e ND la a rifondere alla la residua parte, che liquida in € 3.000,00 Controparte_2 Parte_1 per compenso professionale ed € 262,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
4) COMPENSA tra le parti le spese di c.t.u. nella misura di due terzi metà e PONE la restante parte, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta”.
A fondamento dell'articolato gravame ha posto i seguenti motivi:
A) errata applicazione alla fattispecie delle prescrizioni di riferimento di cui agli artt.
1325 n. 2, 1343, 1344, 1823, 2697, 2033 e 2946 c.c., avendo il Tribunale adito condiviso, acriticamente, la valutazione espressa dal CTU quanto alla asserita autonomia dei conti oggetto di causa, nonostante gli stessi fossero privi di autonomia causale, quali formanti un unitario rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito in favore della per come dedotto e Parte_3 provato documentalmente dalla società attrice alla luce delle stesse evidenze costituite dagli estratti di c/c degli asseriti distinti rapporti, attestanti come il rapporto n. 900 rinumerato 727212 fosse sostanzialmente proseguito nel rapporto n. 300006439, come da giroconti a valere su quest'ultimo dal primo e da relative operazioni a specchio sugli stessi (con violazione anche del precetto dell'art. 116
c.p.c.) e come il conto anticipi n. 300006443 fosse conto di mera evidenza contabile sempre regolato sul rapporto di c/c inter partes.
B) errata applicazione alla fattispecie delle prescrizioni di riferimento di cui agli artt.
1842, 1843, 1282, 1283, 2033, 2946, 1418 c.c., art. 117 TUB, 325 n. 2, 1343, 1344,
1823, 2697, 2033 e 2946 c.c., avendo il Tribunale adito condiviso, acriticamente, la valutazione espressa dal CTU quanto alla determinazione ed individuazione delle pag. 4/12 asserite rimesse solutorie prescritte a valere sui conti n. 900 poi 727212 e
300006439, nonostante l'insufficienza e scorrettezza dei parametri di indagine all'uopo osservati dal CTU – ed infatti contestati dalla società attrice – avendo il
Perito d'ufficio preso a riferimento i saldi indicati dalla banca negli estratti di c/c comunicati anziché i saldi rettificati in esito alla epurazione degli stessi dagli illegittimi addebiti operati dalla banca in difetto di alcuna valida pattuizione, nemmeno esplicitando la metodologia di calcolo ed analisi osservata.
C) insufficiente motivazione rinvenibile nella pronuncia gravata, rispetto alla quale si rinviene mera acritica adesione alle valutazioni e rilievi del CTU, in difetto di motivazione di sorta quanto alle articolate dedotte e documentate censure e contestazioni svolte in atti dalla società attrice.
D) Sulla illegittimità ed ingiustizia della sentenza gravata in relazione alla divisata prescrizione delle pretese formulate con riguardo ai conti nn. 900 RINUMERATO
727212E 6443 dacchè asseritamente estinti ante decennio di legge.
E) Sulla illegittimità ed ingiustizia della sentenza gravata in relazione alla affermata prescrizione di asserite rimesse solutorie giammai riscontrabili.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 5997/2021 del Tribunale di Roma – sez. XVI civile – Dott.ssa Ciocca, depositata l'8.4.2021, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28438/2015 R. G., non notificata: in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
1) Accogliere tutte le domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di in quanto fondate in fatto ed in diritto, per CP_2 come di seguito richiamate:
1.- accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
nonché dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, per spese di chiusura periodica dei conti, per pag. 5/12 spese, oneri, costi non pattuiti, per interessi passivi ultralegali e per interessi superiori al saggio usurario, in quanto superiori alla soglia di cui alla Legge 108/96;
2- e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., e corresponsione e pagamento alla società attrice degli importi illegittimamente addebitati sui rapporti per detti titoli e causali, sul c/c
n.6439, per €. 99.332,28 (dei quali: € 77.055,49 a titolo di interessi debitori ricalcolati, epurando il rapporto dagli addebiti di interessi passivi ultralegali e dalla pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi + € 19.189,29 a titolo di commissioni di massimo scoperto + €
3.087,50 per spese); sul c/c n. 000030006443 per € 13.893,44 (dei quali: € 9.389,57 a titolo di interessi debitori ricalcolati, epurando il rapporto dagli addebiti di interessi passivi ultralegali e dalla pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi + € 3.736,12 a titolo di commissioni di massimo scoperto + € 767,75 per spese), così per complessivi
pag. 6/12 €.113.225,72, o per il diverso ammontare, maggiore o minore, che dovesse risultare a credito della
in esito all'espletanda istruttoria. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo CP_3 illegittimo addebito al saldo;
3.- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA per il presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario‖;
2) Per effetto dell'accoglimento del notificato gravame:
2.1- disporre i conseguenziali pronunciamenti di condanna a carico di con CP_2 impartizione di corrispondente condanna alla restituzione alla delle somme Parte_3 indebitamente ricevute per complessivi € 153.016,47 (come da conteggi rielaborati dal CTU negli allegati sub nn. 84, 85 e 86 alla perizia originaria e da conclusioni formulate alla pag.
78 della CTU originaria, con aggiunta delle incluse asserite rimesse solutorie per €
86.935,60);
2.2- riformare il capo relativo alla condanna alla refusione delle spese di primo grado, con liquidazione e quantificazione a carico della soccombente anche della quota CP_2 parte ivi compensata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_2 dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in conferma dell'appellata sentenza in via istruttoria:
- respingere in toto le avverse richieste istruttorie;
nel merito:
-a) respingere integralmente l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_3 con la conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5997/2021; e per Controparte_2
l'effetto respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dall'attrice appellante nei confronti di Controparte_2
pag. 7/12 - con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, C.A. e spese generali”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione trasferito presso altro Ufficio il precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo per la designazione di un nuovo Collegio.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta, sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Il primo motivo di impugnazione attiene alla dedotta erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del ctu. il quale, senza alcuna valida motivazione, ha concluso per la autonomia dei rapporti intercorsi tra le parti, sicchè ne sarebbero derivate ovvie conseguenze in tema di ingiusto accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca appellata.
Secondo la appellante, infatti, i rapporti erano da considerarsi in modo unitario e avrebbe errato il Tribunale nella parte in cui ha affermato: “L'ausiliario del giudice ha precisato che i conteggi formulati in sede di relazione tecnica definitiva afferiscono ai conti n. 900, poi n.
727212, n. 30006443 e n. 30006439, che sono tra loro autonomi ed il conto n. 30006443 è accessorio al n. 30006439, mentre il conto n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, è esistito contemporaneamente con il 30006439 dal 23/4/2003 al 27/6/2003.
Ciò posto, le pretese creditorie attoree si sono interamente prescritte quanto al conto corrente n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, estinto il 27/6/2003, ed in ordine al conto anticipi n. 30006443, estinto al 7/4/2005, in entrambi i casi oltre il decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio”.
La unitarietà sarebbe desumibile, quanto al conto anticipi n. 6443, dal fatto che sarebbe stato regolato sul rapporto n. 6439, sul quale ultimo, infatti, risulta addebitato l'ammontare di cui alla relativa estinzione, come da annotazione giusta estratto conto al 30/4/2005 ove si rinviene la descrizione dell'operazione in data 7.4.2005 come segue: ―estinzione conto corrente addebitato sul conto corrente 6822/30006439 intestato a A Parte_3
Ne conseguirebbe, quanto al c/c 6443 la non intervenuta prescrizione.
pag. 8/12 “Quanto poi al conto 900 poi rinumerato 727212, il collegamento negoziale – e, con esso, invero, l'unicità sostanziale dell'unico e complessivo rapporto bancario inter partes – ed ancor più la sostanziale continuità tra i conti sono palesati dal dato della PERFETTA
CORRISPONDENZA NEL PERIODO RILEVANTE DAL 23.4.2003 AL 26.5.2003
DEI MOVIMENTI RISPETTIVAMENTE IN DARE ED AVERE TRA I RAPPORTI
727212 E 6439, risultando documentalmente provato come:
a) il rapporto n. 6439 sia stato acceso il 23.4.2003 con movimentazione di accredito proveniente dal conto anticipi n. 6443 di € 101.267,95 e movimentazione in dare di €
200.002,00 di pari data esattamente corrispondente al bonifico effettuato a valere sul rapporto n. 727212;
b) e così a seguire per tutte le successive movimentazioni in data 5.5.2003 per € 10.000,00
(in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212), in data 16.5.2003 per €
12.000,00 (in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212), in data
26.5.2003 per € 11.000,00 (in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212)
– ovviamente con addebito per ogni bonifico di giroconto del costo dell'operazione per unitari € 2,58 (v. docc.);
cosicchè era ed è comprovato in atti il carattere unitario del rapporto bancario per come realizzato per il tramite di contratti collegati tra loro e/o continuati gli uni negli altri, laddove:
pag. 9/12 - la provvista di apertura del rapporto n. 6439 rinviene scaturigine dal conto anticipi n.
6443;
- il rapporto n. 6439 – con il quale le parti hanno inteso dare prosecuzione all'originario n.
900 poi rinumerato 727212 – è stato acceso contemporaneamente al periodo di programmata formale chiusura dell'altro n. 727212, per consentire il ripianamento della relativa esposizione a debito, così fatta confluire sul “nuovo” (melius prosecuzione dell'altro), per come attestato dai movimenti di giroconto effettuati nel periodo per addivenire alla “formale” chiusura del rapporto n. 727212 ed alla “sostanziale” prosecuzione del rapporto bancario con il n. 6439.
NON VI ERA E NON VI È PERTANTO PRESCRIZIONE NEMMENO QUANTO
AL RAPPORTO N. 900 POI 727212”.
Rileva la Corte, che sul fatto che il conto anticipi fosse accessorio al c/c 6439 nulla quaestio come è stato riconosciuto sia dal ctu. che dallo stesso Giudicante.
Non ugualmente può affermarsi con riferimento alla dedotta continuità di questo ultimo rapporto e quello n. 900 poi divenuto 727212.
In effetti, come emerge documentalmente e altrettanto evidenziato dal Tribunale e dall'ausiliario e ancor più dalla difesa della banca, per un periodo di tempo i rapporti sono stati contemporaneamente operativi e il precedente si è estinto con regolare addebito delle competenze passive in addebito a titolo di estinzione, a riprova della piena autonomia dei rapporti.
Del resto, non vi sarebbe stata alcuna ragione per la società accendere un nuovo conto corrente essendone in corso uno precedente, se non poi decidere per la estinzione per scelte evidentemente aziendali che nulla avevano a che vedere con l'istituto di credito (salva la volontà, verosimilmente, di ripianare una propria posizione passiva nei confronti della controparte).
Ritiene dunque il Collegio, di poter condividere le conclusioni assolutamente logiche del ctu. fatte proprie dal precedente Giudice.
Da tale premessa, è altrettanto chiaro che anche il dies a quo della decorrenza della prescrizione non poteva che essere quello della estinzione dei c/c e, in particolare, per pag. 10/12 quello n 900 poi rinumerato in 727212, il 27.6.2003, data della estinzione per cui la prescrizione risulta abbondantemente superata.
Quanto al conto anticipi 6443, estinto in data 7.4.2005, ugualmente deve ritenersi essere maturata la prescrizione essendo decorso oltre un decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente aderito alle conclusioni del ctu. che ha rilevato la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse operate con la conseguente intervenuta prescrizione in relazione al dies a quo.
Orbene, l'appellante nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di affidamento, in presenza di specifica contestazione sulla natura delle rimesse da parte della banca, avrebbe avuto il preciso onere di fornire la prova della esistenza di un contratto di affidamento che, tuttavia, nel caso di specie, non risulta esse stato dimostrato, e ciò proprio alla stregua del consolidato orientamento della stessa S.C. (Cass. 1388/2022).
Né può affermarsi che l'esistenza di un c.d. “affidamento di fatto” possa ricavarsi in via deduttiva sulla base di quanto evidenziato dalla parte appellante.
Sul punto, infatti, la Giurisprudenza di Legittimità ha ripetutamente affermato che:
“la sussistenza di un affidamento non potrebbe trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione” (Cass. Sez. I^ 30.10.2018
n. 27705).
Inoltre, “l'accertamento dell'esistenza del fido di fatto effettuata dal giudice nel merito non può essere scissa dall'accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale che fosse stato l'atteggiamento processuale della parte che ne nega la stessa esistenza”
(Cass. Sez. I^ 6.12.2019 n. 31927).
Nel caso di specie, non si può che confermare l'impostazione tenuta correttamente da ctu.
e seguita dal Giudice di prime cure, per cui anche tale motivo di gravame deve essere respinto.
La sentenza appellata va, pertanto, pienamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 5997/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza Parte_3 ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante, alla rifusione in favore della controparte, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
pag. 12/12
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Camillo Romandini Presidente rel.
Dott. ssa Maria Delle Donne Consigliere
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6566/21 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 21.10.2025 tra:
, con sede legale in Roma, alla Via Ferratella in Laterano n.41 Parte_1
(C.F./P.IVA, ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Roma alla Via dei Gracchi n. 126, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Roberta Boratto (C.f. C.F._1
PEC ) che unitamente e/o disgiuntamente Email_1 all'Avv. Mariano Boratto (C.f. PEC: C.F._2
la rappresentano e difendono giusta Email_2 delega a margine del presente atto
- APPELLANTE - CONTRO
on sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3, – Tower A, Controparte_2
Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari – Cod. ABI 02008.1 – iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano-Monza -Brianza-Lodi, C.F. e P.IVA n.
– Aderente al Fondo Interbancario P.IVA_2 Parte_2 rappresentata e difesa nel presente giudizio Avv. Fabio Di Nicuolo, C.F.
, presso il cui studio in Roma, Via Vigliena n. 10, è C.F._3 elettivamente domiciliata, giusta procura generale alle liti rilasciata in data
29.10.2010 a rogito del Notaio Dott. del distretto Notarile di Bologna, Per_1 rep. 115840, racc. 33105;
- APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 5997/2021 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha impugnato la sentenza n. Parte_3
5997/21 con cui il Tribunale di Roma, pronunciando sulle domande dalla medesima proposte nei confronti di ha così statuito: Controparte_2
“Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio N. R.G. 28438/2015 tra le società e Parte_1 CP_2
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
[...]
1) DETERMINA il saldo dei rapporti controversi come segue:
pag. 2/12 - conto corrente n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, in misura pari ad € 23.485,65 a favore della correntista al 27/6/2003;
- conto anticipi n. 30006443: in misura pari ad € 8.945,76 al 7/4/2005 a favore della correntista;
pag. 3/12 - conto corrente n. 30006439: in misura pari ad € 21.668,82 a favore della correntista al
16/9/2009;
2) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, ND la società al Parte_1 pagamento in favore della società della somma di € 21.668,82, oltre agli Controparte_2 interessi legali dalla domanda al saldo;
3) COMPENSA tra le parti le spese di lite in misura pari a due terzi e ND la a rifondere alla la residua parte, che liquida in € 3.000,00 Controparte_2 Parte_1 per compenso professionale ed € 262,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
4) COMPENSA tra le parti le spese di c.t.u. nella misura di due terzi metà e PONE la restante parte, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte convenuta”.
A fondamento dell'articolato gravame ha posto i seguenti motivi:
A) errata applicazione alla fattispecie delle prescrizioni di riferimento di cui agli artt.
1325 n. 2, 1343, 1344, 1823, 2697, 2033 e 2946 c.c., avendo il Tribunale adito condiviso, acriticamente, la valutazione espressa dal CTU quanto alla asserita autonomia dei conti oggetto di causa, nonostante gli stessi fossero privi di autonomia causale, quali formanti un unitario rapporto di conto corrente bancario assistito da apertura di credito in favore della per come dedotto e Parte_3 provato documentalmente dalla società attrice alla luce delle stesse evidenze costituite dagli estratti di c/c degli asseriti distinti rapporti, attestanti come il rapporto n. 900 rinumerato 727212 fosse sostanzialmente proseguito nel rapporto n. 300006439, come da giroconti a valere su quest'ultimo dal primo e da relative operazioni a specchio sugli stessi (con violazione anche del precetto dell'art. 116
c.p.c.) e come il conto anticipi n. 300006443 fosse conto di mera evidenza contabile sempre regolato sul rapporto di c/c inter partes.
B) errata applicazione alla fattispecie delle prescrizioni di riferimento di cui agli artt.
1842, 1843, 1282, 1283, 2033, 2946, 1418 c.c., art. 117 TUB, 325 n. 2, 1343, 1344,
1823, 2697, 2033 e 2946 c.c., avendo il Tribunale adito condiviso, acriticamente, la valutazione espressa dal CTU quanto alla determinazione ed individuazione delle pag. 4/12 asserite rimesse solutorie prescritte a valere sui conti n. 900 poi 727212 e
300006439, nonostante l'insufficienza e scorrettezza dei parametri di indagine all'uopo osservati dal CTU – ed infatti contestati dalla società attrice – avendo il
Perito d'ufficio preso a riferimento i saldi indicati dalla banca negli estratti di c/c comunicati anziché i saldi rettificati in esito alla epurazione degli stessi dagli illegittimi addebiti operati dalla banca in difetto di alcuna valida pattuizione, nemmeno esplicitando la metodologia di calcolo ed analisi osservata.
C) insufficiente motivazione rinvenibile nella pronuncia gravata, rispetto alla quale si rinviene mera acritica adesione alle valutazioni e rilievi del CTU, in difetto di motivazione di sorta quanto alle articolate dedotte e documentate censure e contestazioni svolte in atti dalla società attrice.
D) Sulla illegittimità ed ingiustizia della sentenza gravata in relazione alla divisata prescrizione delle pretese formulate con riguardo ai conti nn. 900 RINUMERATO
727212E 6443 dacchè asseritamente estinti ante decennio di legge.
E) Sulla illegittimità ed ingiustizia della sentenza gravata in relazione alla affermata prescrizione di asserite rimesse solutorie giammai riscontrabili.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, in parziale riforma della sentenza n. 5997/2021 del Tribunale di Roma – sez. XVI civile – Dott.ssa Ciocca, depositata l'8.4.2021, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28438/2015 R. G., non notificata: in integrale accoglimento delle conclusioni formulate nel primo grado di giudizio:
1) Accogliere tutte le domande avanzate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti di in quanto fondate in fatto ed in diritto, per CP_2 come di seguito richiamate:
1.- accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione periodica trimestrale degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa;
nonché dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, per spese di chiusura periodica dei conti, per pag. 5/12 spese, oneri, costi non pattuiti, per interessi passivi ultralegali e per interessi superiori al saggio usurario, in quanto superiori alla soglia di cui alla Legge 108/96;
2- e, per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione, ex art. 2033 c.c., e corresponsione e pagamento alla società attrice degli importi illegittimamente addebitati sui rapporti per detti titoli e causali, sul c/c
n.6439, per €. 99.332,28 (dei quali: € 77.055,49 a titolo di interessi debitori ricalcolati, epurando il rapporto dagli addebiti di interessi passivi ultralegali e dalla pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi + € 19.189,29 a titolo di commissioni di massimo scoperto + €
3.087,50 per spese); sul c/c n. 000030006443 per € 13.893,44 (dei quali: € 9.389,57 a titolo di interessi debitori ricalcolati, epurando il rapporto dagli addebiti di interessi passivi ultralegali e dalla pratica anatocistica di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi + € 3.736,12 a titolo di commissioni di massimo scoperto + € 767,75 per spese), così per complessivi
pag. 6/12 €.113.225,72, o per il diverso ammontare, maggiore o minore, che dovesse risultare a credito della
in esito all'espletanda istruttoria. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione da ogni singolo CP_3 illegittimo addebito al saldo;
3.- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali forfettarie, IVA e CPA per il presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore che se ne dichiara antistatario‖;
2) Per effetto dell'accoglimento del notificato gravame:
2.1- disporre i conseguenziali pronunciamenti di condanna a carico di con CP_2 impartizione di corrispondente condanna alla restituzione alla delle somme Parte_3 indebitamente ricevute per complessivi € 153.016,47 (come da conteggi rielaborati dal CTU negli allegati sub nn. 84, 85 e 86 alla perizia originaria e da conclusioni formulate alla pag.
78 della CTU originaria, con aggiunta delle incluse asserite rimesse solutorie per €
86.935,60);
2.2- riformare il capo relativo alla condanna alla refusione delle spese di primo grado, con liquidazione e quantificazione a carico della soccombente anche della quota CP_2 parte ivi compensata;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari”.
Si è costituita la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo Controparte_2 dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in conferma dell'appellata sentenza in via istruttoria:
- respingere in toto le avverse richieste istruttorie;
nel merito:
-a) respingere integralmente l'appello proposto dalla nei confronti della Parte_3 con la conferma della sentenza del Tribunale di Roma n. 5997/2021; e per Controparte_2
l'effetto respingere in ogni loro parte tutte le domande proposte dall'attrice appellante nei confronti di Controparte_2
pag. 7/12 - con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, C.A. e spese generali”.
Alla udienza a trattazione scritta dell'1.4.2025, sulle conclusioni delle parti, la corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
Essendosi nelle more della decisione trasferito presso altro Ufficio il precedente Presidente del Collegio, si è reso necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo per la designazione di un nuovo Collegio.
Alla odierna udienza sempre a trattazione scritta, sulle reiterate conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Il primo motivo di impugnazione attiene alla dedotta erroneità della decisione impugnata nella parte in cui il Primo Giudice avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del ctu. il quale, senza alcuna valida motivazione, ha concluso per la autonomia dei rapporti intercorsi tra le parti, sicchè ne sarebbero derivate ovvie conseguenze in tema di ingiusto accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della banca appellata.
Secondo la appellante, infatti, i rapporti erano da considerarsi in modo unitario e avrebbe errato il Tribunale nella parte in cui ha affermato: “L'ausiliario del giudice ha precisato che i conteggi formulati in sede di relazione tecnica definitiva afferiscono ai conti n. 900, poi n.
727212, n. 30006443 e n. 30006439, che sono tra loro autonomi ed il conto n. 30006443 è accessorio al n. 30006439, mentre il conto n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, è esistito contemporaneamente con il 30006439 dal 23/4/2003 al 27/6/2003.
Ciò posto, le pretese creditorie attoree si sono interamente prescritte quanto al conto corrente n. 900, poi rinumerato con il n. 727212, estinto il 27/6/2003, ed in ordine al conto anticipi n. 30006443, estinto al 7/4/2005, in entrambi i casi oltre il decennio anteriore alla notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio”.
La unitarietà sarebbe desumibile, quanto al conto anticipi n. 6443, dal fatto che sarebbe stato regolato sul rapporto n. 6439, sul quale ultimo, infatti, risulta addebitato l'ammontare di cui alla relativa estinzione, come da annotazione giusta estratto conto al 30/4/2005 ove si rinviene la descrizione dell'operazione in data 7.4.2005 come segue: ―estinzione conto corrente addebitato sul conto corrente 6822/30006439 intestato a A Parte_3
Ne conseguirebbe, quanto al c/c 6443 la non intervenuta prescrizione.
pag. 8/12 “Quanto poi al conto 900 poi rinumerato 727212, il collegamento negoziale – e, con esso, invero, l'unicità sostanziale dell'unico e complessivo rapporto bancario inter partes – ed ancor più la sostanziale continuità tra i conti sono palesati dal dato della PERFETTA
CORRISPONDENZA NEL PERIODO RILEVANTE DAL 23.4.2003 AL 26.5.2003
DEI MOVIMENTI RISPETTIVAMENTE IN DARE ED AVERE TRA I RAPPORTI
727212 E 6439, risultando documentalmente provato come:
a) il rapporto n. 6439 sia stato acceso il 23.4.2003 con movimentazione di accredito proveniente dal conto anticipi n. 6443 di € 101.267,95 e movimentazione in dare di €
200.002,00 di pari data esattamente corrispondente al bonifico effettuato a valere sul rapporto n. 727212;
b) e così a seguire per tutte le successive movimentazioni in data 5.5.2003 per € 10.000,00
(in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212), in data 16.5.2003 per €
12.000,00 (in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212), in data
26.5.2003 per € 11.000,00 (in dare sul rapporto n. 6439 ed in avere sul rapporto n. 727212)
– ovviamente con addebito per ogni bonifico di giroconto del costo dell'operazione per unitari € 2,58 (v. docc.);
cosicchè era ed è comprovato in atti il carattere unitario del rapporto bancario per come realizzato per il tramite di contratti collegati tra loro e/o continuati gli uni negli altri, laddove:
pag. 9/12 - la provvista di apertura del rapporto n. 6439 rinviene scaturigine dal conto anticipi n.
6443;
- il rapporto n. 6439 – con il quale le parti hanno inteso dare prosecuzione all'originario n.
900 poi rinumerato 727212 – è stato acceso contemporaneamente al periodo di programmata formale chiusura dell'altro n. 727212, per consentire il ripianamento della relativa esposizione a debito, così fatta confluire sul “nuovo” (melius prosecuzione dell'altro), per come attestato dai movimenti di giroconto effettuati nel periodo per addivenire alla “formale” chiusura del rapporto n. 727212 ed alla “sostanziale” prosecuzione del rapporto bancario con il n. 6439.
NON VI ERA E NON VI È PERTANTO PRESCRIZIONE NEMMENO QUANTO
AL RAPPORTO N. 900 POI 727212”.
Rileva la Corte, che sul fatto che il conto anticipi fosse accessorio al c/c 6439 nulla quaestio come è stato riconosciuto sia dal ctu. che dallo stesso Giudicante.
Non ugualmente può affermarsi con riferimento alla dedotta continuità di questo ultimo rapporto e quello n. 900 poi divenuto 727212.
In effetti, come emerge documentalmente e altrettanto evidenziato dal Tribunale e dall'ausiliario e ancor più dalla difesa della banca, per un periodo di tempo i rapporti sono stati contemporaneamente operativi e il precedente si è estinto con regolare addebito delle competenze passive in addebito a titolo di estinzione, a riprova della piena autonomia dei rapporti.
Del resto, non vi sarebbe stata alcuna ragione per la società accendere un nuovo conto corrente essendone in corso uno precedente, se non poi decidere per la estinzione per scelte evidentemente aziendali che nulla avevano a che vedere con l'istituto di credito (salva la volontà, verosimilmente, di ripianare una propria posizione passiva nei confronti della controparte).
Ritiene dunque il Collegio, di poter condividere le conclusioni assolutamente logiche del ctu. fatte proprie dal precedente Giudice.
Da tale premessa, è altrettanto chiaro che anche il dies a quo della decorrenza della prescrizione non poteva che essere quello della estinzione dei c/c e, in particolare, per pag. 10/12 quello n 900 poi rinumerato in 727212, il 27.6.2003, data della estinzione per cui la prescrizione risulta abbondantemente superata.
Quanto al conto anticipi 6443, estinto in data 7.4.2005, ugualmente deve ritenersi essere maturata la prescrizione essendo decorso oltre un decennio rispetto alla notifica dell'atto di citazione.
Con il secondo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente aderito alle conclusioni del ctu. che ha rilevato la natura solutoria e non ripristinatoria delle rimesse operate con la conseguente intervenuta prescrizione in relazione al dies a quo.
Orbene, l'appellante nel richiamare i principi giurisprudenziali in materia di affidamento, in presenza di specifica contestazione sulla natura delle rimesse da parte della banca, avrebbe avuto il preciso onere di fornire la prova della esistenza di un contratto di affidamento che, tuttavia, nel caso di specie, non risulta esse stato dimostrato, e ciò proprio alla stregua del consolidato orientamento della stessa S.C. (Cass. 1388/2022).
Né può affermarsi che l'esistenza di un c.d. “affidamento di fatto” possa ricavarsi in via deduttiva sulla base di quanto evidenziato dalla parte appellante.
Sul punto, infatti, la Giurisprudenza di Legittimità ha ripetutamente affermato che:
“la sussistenza di un affidamento non potrebbe trarsi dalla condotta tenuta di fatto dalla banca nel tollerare le scoperture del conto corrente in questione” (Cass. Sez. I^ 30.10.2018
n. 27705).
Inoltre, “l'accertamento dell'esistenza del fido di fatto effettuata dal giudice nel merito non può essere scissa dall'accertamento del suo ammontare, contestualmente effettuato, quale che fosse stato l'atteggiamento processuale della parte che ne nega la stessa esistenza”
(Cass. Sez. I^ 6.12.2019 n. 31927).
Nel caso di specie, non si può che confermare l'impostazione tenuta correttamente da ctu.
e seguita dal Giudice di prime cure, per cui anche tale motivo di gravame deve essere respinto.
La sentenza appellata va, pertanto, pienamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 5997/21 del Tribunale di Roma, ogni ulteriore istanza Parte_3 ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata.
Condanna la appellante, alla rifusione in favore della controparte, delle spese e competenze del presente grado che si liquidano in € 14.317,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Presidente
Dott. Camillo Romandini
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