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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Marco Bottino, a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 19.9.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 5378 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
T R A
e , rappresentata e difesa dall'avv. Iervolino Parte_1 Parte_2
Florida e RD IE
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: indebito
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
I ricorrenti adivano questo giudice onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: accertare che nulla è dovuto al resistente a titolo di indebito.
Hanno allegato in fatto le seguenti circostanze: “dalla sede zonale di
Giugliano in Campania (NA) è stata elaborata in data 30/09/2024 una comunicazione di accertamento di somme indebitamente percepite pari ad € 13.622,47 dal gennaio/22 al dicembre/23 in seguito ad una rideterminazione della prestazione assistenziale in oggetto (doc. 1). La consegna del plico è avvenuta con successo in data 16/10/2024 come si
1 evince dall'esito della spedizione ricavato tramite il portale di
[...]
(doc. 2). 2) Con il provvedimento sub 1) la sede giuglianese ha CP_2
operato una diminuzione dell'importo della rata mensile della pensione di inabilità civile (come si vede a pag. 5 doc. 1 è stata revocata la maggiorazione sociale di € 354,60) ma addirittura si è determinato una esposizione debitoria di € 13.622,47 di cui € 3.600,00 da restituire in 72 rate mensili con trattenute sulla pensione ed € 10.022,47 tramite Avvisi di pagamento pagoPA. Circostanza, la prima, automaticamente verificatasi dall'ottobre/24 con trattenute da € 50,00 e si realizzano a tutt'oggi (doc. 3). La motivazione, come anticipato in premessa, è sinteticamente quivi riportata: "la sua pensione n. 044- 519907715257 cat. INVCIV è stata ricalcolata dal 01 gennaio 2021, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2021...il ricalcolo comprende la: rideterminazione della maggiorazione sociale - rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 L. 448/01...". Il ricalcolo "a debito" deriva sostanzialmente dalla ricognizione della dichiarazione dei redditi della interdetta per l'anno 2021 che ha comportato una rimodulazione della prestazione assistenziale in oggetto e, di conseguenza, l'obbligo restitutorio il cui ammontare è stato appena evidenziato”.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta.
La domanda è fondata e, come tale, deve essere accolta relativamente alla parte relativa all'accertamento dell'illegittimità dell'indebito ed alla conseguente condanna dell'ente sul punto, per converso non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno per carenza di allegazione. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel
2 giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).
La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, CP_3
non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”.
Nella specie, la lettera del 1.12.14 contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto ed i motivi sono indicati in modo chiaro.
3 L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul pensionato che nel caso de quo non l'ha fornita.
Appurata, pertanto, la sussistenza dell'indebito occorre valutare la sua ripetibilità da parte dell' CP_1
Sotto tale profilo la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
Non è in dubbio che la liquidazione originaria della pensione di cui era beneficiaria la de cuius dei ricorrenti, sia stata effettuata sulla base di un provvedimento definitivo. La fattispecie è allora disciplinata dagli artt.
52 legge n. 88/89 e art. 13 legge n. 412/1991.
Ai sensi dell'art. 52 legge n. 88/89, “le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. ….”
Ai sensi dell'art. 13 legge n 412/1991, “le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che
4 la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
La normativa è chiara nel prevedere l'applicabilità della sanatoria a prescindere dalla natura dell'errore in cui sia incorso l' (e, CP_3
dunque, anche in caso di errore del tutto incolpevole), salva l'ipotesi di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta.
Orbene occorre analizzare il caso di fatti sopravvenuti incidenti sulla spettanza della prestazione erogata.
La prestazione può essere liquidata in modo corretto, tuttavia nel corso della sua vita possono intervenire norme o fatti incidenti sul diritto o la misura, che devono dar luogo ad una tempestiva riforma del provvedimento (ricostituzione).
In tali casi la recuperabilità delle somme indebitamente corrisposte deve essere determinata secondo i seguenti criteri:
- gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione, diversi dalle situazioni reddituali, e conosciuti
5 dall'Istituto (es. revisione sanitaria, liquidazione di altra prestazione in cumulabile o incompatibile con quella in godimento, variazione delle maggiorazioni sociali in conseguenza della situazione del coniuge, scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità, pagamento all'estero di prestazioni in esportabili, liquidazione di altro assegno di accompagnamento, etc.) sono suscettibili di sanatoria;
- qualora i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall'interessato (e non siano già a conoscenza dell' , le somme indebitamente erogate fino alla data di CP_1
comunicazione da parte dell'interessato devono essere recuperate.
Nel caso di pagamenti indebiti determinati da una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, tale aspetto è disciplinato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412 che pone in capo all' l'onere di verificare annualmente CP_1
le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.
Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte
Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione di redditi di cui l' ha avuto conoscenza CP_3
successivamente al provvedimento di liquidazione o riliquidazione.
6 Pertanto, ai fini della recuperabilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni collegate al reddito, possono determinarsi le seguente situazioni:
- Redditi non conosciuti dall' . CP_3
Se in conseguenza della verifica annuale della situazione reddituale venga accertato un indebito pensionistico, l' deve notificare, CP_3
entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale, l'indebita erogazione delle somme non spettanti nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale e nei periodi successivi.
Qualora la notifica dell'indebito non sia effettuata nel termine di cui sopra, le somme erogate indebitamente non sono ripetibili.
- Redditi conosciuti dall'Istituto
L può procedere al recupero degli indebiti pensionistici solo se la CP_1
notifica del debito avviene entro l'anno successivo a quello in cui ha avuto conoscenza del reddito incidente sulla pensione.
Trattasi generalmente di dati residenti negli archivi dell'Istituto
(godimento di altra prestazione, pensione coniuge, redditi da lavoro, titolarità di pensione estera o di altro Ente, etc.) e che non sono incrociati tempestivamente con la posizione pensionistica.
Pertanto, le somme indebitamente corrisposte a seguito di un errore nella liquidazione della pensione che sia correlato alla situazione reddituale del pensionato sono sempre irripetibili (salvo il dolo del pensionato) ed, in ogni caso, si può provvedere al recupero solo allorquando l' si attivi entro un anno da quando si è verificato CP_3
l'errore.
7 Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie, e' da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non ha provveduto a dare prova di CP_1
tale elemento soggettivo.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del 30.9.24. CP_1
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alle note del 30.9.24, CP_1
con la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione, in favore di parte ricorrente, degli importi eventualmente già trattenuti a tale titolo, oltre accessori di legge;
condanna l' resistente al pagamento delle spese processuali che CP_1
liquida in € 1900,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge con attribuzione ai procuratori.
Aversa, 3.10.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino
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