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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 29/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 908/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 908/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 a AN contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE e n persona del Curatore (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti, nel merito: accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525), illegittimamente addebitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti, ed interessi usurari, la complessiva somma di euro 153.129,07., ovvero la maggiore o minore somma risultante dalla CTU del dott. e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente al Per_1
30/09/2017, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca EN alla predetta data e conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito asseritamente vantato dalla banca medesima. Con vittoria di spese e compenso di giudizio” per parte EN: come da comparsa di costituzione e risposta - Voglia il Sig. Giudice adito, preliminarmente, riconoscere prescritta ogni e qualsiasi pretesa restitutoria anteriore al decennio dalla citazione. Quanto al merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondata e non provata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Controparte_2 Pt_1
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
[...] Parte_2 Parte_3
, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti, nel merito: - accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 2960, illegittimamente addebitato interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni pagina 1 di 13 di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti in genere, interessi usurari e giorni valuta, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della società della complessiva somma di euro 41.271,94, ovvero della Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà da a;
- accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525), illegittimamente addebitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti, interessi usurari e giorni valuta, la complessiva somma di euro 93.747,57, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, e per l'effetto: e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente al 01/01/2018, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca EN alla predetta data e conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito asseritamente vantato dalla banca medesima. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In fatto esponevano: che la società aveva intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Porto Potenza Controparte_2
Picena di regolati sulla base del conto corrente di Controparte_1 Controparte_3 corrispondenza n. 2960 (chiuso in data 23/4/2008 con saldo pari a zero) e del conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525) acceso in data 11/6/2002, assistiti da aperture di credito, garantite mediante fideiussioni rilasciate da e che con raccomandata a/r del 19 gennaio 2018 Parte_2 Parte_1 Parte_3 la convenut il recesso dal conto corrente n. 6495/882 e la revoca con effetto immediato, di ogni affidamento in essere e, al contempo, aveva intimato il pagamento immediato, tra l'altro, del saldo passivo del conto corrente n. 6495/882, indicato nella somma di € 506.777,91 alla data del 01/01/2018; che, con riferimento al conto corrente n. 2960, era emero che la banca EN aveva applicato tassi di interesse superiore al tasso legale, in difetto di valida e specifica pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere rideterminato applicando i tassi ex art 117 TUB;
che la banca EN aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi in difetto di valida pattuizione con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando la capitalizzazione per gli interessi a debito;
che la EN aveva addebitato la commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricalcolato eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s e di altre commissioni;
che la EN aveva antergato e/o postergato la valuta delle operazioni registrate in costanza di rapporto rispetto alla data della loro contabilizzazione in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando gli interessi ultralegali computati dalla banca sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
che la banca EN aveva applicato interessi usurari;
che, con riferimento al conto corrente n. 6495/882 era emerso che la banca EN aveva applicato tassi di interesse superiore al tasso legale, in difetto di valida e specifica pattuizione fino alla data di sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 09.08.2004 con la conseguenza che fino al 09.08.2004 il saldo doveva essere rideterminato applicando i tassi ex art 117 TUB;
che la EN aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi in difetto di valida pattuizione con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando la capitalizzazione per gli interessi a debito anche per il periodo successivo al 01.01.2014 stante il novellato disposto dell'art 120 TUB;
che la EN aveva addebitato la commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricalcolato eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s e di altre commissioni;
che la EN aveva antergato e/o postergato la valuta delle operazioni registrate in costanza di rapporto rispetto alla data della loro contabilizzazione in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando gli interessi ultralegali computati dalla banca sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
che la banca EN aveva applicato interessi usurari;
che sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente di parte era emerso che le somme illegittimamente addebitate sui conti in questione ammontavano a complessivi euro 135.019,51 con conseguente diritto sia alla rettifica del saldo del c.c. n. 6495/882 alla data del 01.10.2018 che alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto n. 2960. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate. All'udienza del 17.07.2018 il giudice dava atto della interruzione del processo per intervenuto fallimento della come da sentenza emessa dal Tribunale di Macerata n. 31/18 del 15.6.2018. Controparte_2
pagina 2 di 13 Il processo veniva regolarmente riassunto dai fideiussori e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 04.09.2018 Parte_3 ositata in data 09.10.2018, si costituiva la che contestava l'avversa CP_1 domanda. In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire in capo ai fideiussori in quanto le garanzie sottoscritte dovevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia. Nel merito contestava la fondatezza delle domande per difetto di prova non risultando prodotti i documenti contrattuali e la serie integrale degli estratti conti. Infine, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse per il decennio antecedente alla notificazione dell'atto di citazione. Veniva esperita, con esito negativo, la mediazione. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori eccepivano la tardività della eccezione di prescrizione in quanto proposta con comparsa di costituzione depositata solo dopo la riassunzione del giudizio, contestavano le avverse difese e precisavano le conclusioni rinunciando alla domanda di ripetizione originariamente proposta dalla con riferimento al contratto di conto Controparte_4 corrente n. 2960. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di ctu contabile. Si dà atto che il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta con provvedimento presidenziale in data 12.12.2023 e che è pervenuto a questo giudice per la prima volta all'udienza del 23.10.2024 ove la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto Oggetto del presente giudizio, stante la rinuncia operata dagli attori nella memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. alla domanda di ripetizione originariamente formulata con riguardo al contratto di conto corrente n. 2960 dalla fallita è unicamente l'accertamento alla data del 31.08.2017 del saldo del conto Controparte_2 corrente n. 6495/882 (già n. 5525) sottoscritto in data 11.06.2002 dalla con la allora Controparte_2
Controparte_3
eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo agli attori sul presupposto che garanzie prestate sarebbero riconducibili nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia. L'eccezione è rimasta priva di riscontro in quanto la EN, pur non contestando le garanzie sottoscritte dagli attori (circostanza peraltro risultante dalla raccomandata in data 19.01.2018 inoltrata anche agli odierni attori nella qualità di fideiussori) non ha prodotto i documenti contrattuali di talchè, stante la contestazione specifica operata dagli attori, non è dato verificare la fondatezza della eccezione proposta. Circa la ripartizione dell'onere probatorio va doverosamente premesso che la giurisprudenza della Corte di Legittimità ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. Cass, civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). A ben guardare, ed in via di estrema sintesi, non si tratta altro che fare applicazione ai consueti principi in tema di riparto dell'onere probatorio di talché colui il quale affermi in giudizio l'esistenza di un proprio diritto è tenuto altresì ad allegare i fatti costitutivi su cui detta pretesa si fonda, non subendo deroghe la consueta articolazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, in ragione della (peraltro solo apparente: su tale aspetto infra) natura negativa dei fatti dedotti. Sicché, affermata in giudizio l'illegittimità delle condizioni contrattuali che regolamentano un rapporto contrattuale, è precipuo onere di chi tale aspetto deduca, allegare i fatti costitutivi che fondano la pretesa, a cominciare dal regolamento contrattuale impugnato. Il principio di diritto al quale la scrivente intende uniformarsi e dare continuità è quello secondo nei giudizi in cui l'attore agisca in via preventiva per la restituzione degli interessi anatocistici, ultralegali, usurari o comunque (come nel presente caso) per l'accertamento di addebiti illegittimi effettuati sul conto, l'onere della prova ricade per intero a suo carico, secondo il principio generale per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 3 di 13 Conseguentemente è onere della parte attrice produrre i documenti contrattuali nonché gli estratti di conto corrente dai quali desumere le somme che egli assume illegittimamente pagate alla banca e delle quali rivendica la restituzione. Tale passaggio offre la stura per un'ulteriore considerazione. Non può certo condurre a differente conclusione la pronuncia n. 13533/2001 in punto di vicinanza della prova e del riparto dell'onere della prova allorché vengano in rilievo fatti negativi. Ciò in quanto, in siffatta tipologia di azioni non viene certo in rilievo un problema di prova della "non esistenza" del credito (l'ipotetico fatto negativo) bensì il differente profilo della nullità di determinate condizioni contrattali per effetto delle quali il credito in ipotesi vantato sarebbe destinato a ridursi o addirittura ad azzerarsi. Peraltro, si osserva che è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi" tutte quelle volte in cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Del resto, il fatto che tali doglianze, ove fondate, possano determinare una riduzione od un azzeramento del saldo passivo di conto corrente - in sintesi, una "non esistenza" del credito che costituirebbe il teorico fatto negativo - non muta il fatto che il thema probandum di tali giudizi continua ad essere rappresentato dall'illiceità delle condizioni contrattuali, cioè a dire un fatto positivo e, come tale, rimesso alla disponibilità del cliente/correntista che non è certo estraneo al rapporto contrattuale contestato. Dunque, nei rapporti bancari in conto corrente, la parte che agisca per la rideterminazione del saldo finale e/o per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte è tenuto a provare che gli addebiti effettuati sul conto non sono sorretti da una valida causa debendi, ed ha quindi l'onere di documentare l'andamento del rapporto, attraverso la produzione degli estratti conto dai quali risultano i singoli movimenti con le relative date e gl'importi (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2018, n. 31187; 23/10/2017, n. 24948); tale prova deve ritenersi sufficiente anche nel caso in cui, come nella specie, sia fatta valere la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione illegittima degli interessi o l'applicazione di commissioni variamente denominate, dal momento che la ricostruzione dei movimenti del conto corrente consente di verificare i tassi d'interesse e le commissioni di volta in volta applicati e le modalità di calcolo degli oneri, dall'altro di procedere al ricalcolo del saldo finale sulla base del tasso d'interesse e delle commissioni legittimamente applicabili. Come detto, il richiamato principio, infine, subisce una deroga (ma in verità salo apparente) nelle ipotesi in cui (i) il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale ed in quelle in cui (ii) il medesimo correntista, ancorché attore in senso formale e sostanziale, sia destinatario nel medesimo giudizio di una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo portato dal conto corrente: in tali casi, nell'ipotesi da ultimo considerata graverà, come detto, su entrambe le parti, offrire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi addotti e, dunque, la BA EN (ma attrice in riconvenzionale) dovrà provare i fatti costitutivi della propria pretesa per come esercitata mentre nell'ipotesi sul) (i) sarà onere dell'Istituto che affermi l'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto - questo, sì - negativo. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista: a) "la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista" (Cass. 9526/2019); b) in caso sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, "occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio", cosicché "nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano
pagina 4 di 13 rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta", mentre, "nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass. 11543/2019). Successivamente, si è precisato (Cass. 23852/2020) che, nei rapporti bancari di conto corrente, sempre ove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, "il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa", "in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, "deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi". Anche in ultimo precedente (Cass. 29190/2020) si è ribadito che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto "non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)"(v. Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, n.37776) Sempre in via preliminare va rilevato che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, per il principio di acquisizione tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del giudice indipendentemente dalla parte che le ha fornite o ne ha promosso l'acquisizione; pertanto, niente impedisce al giudice di utilizzare la prova fornita da una parte per trame elementi in favore dell'altra (Cass. 19.4.2000, n. 5126; Cass. 25.9.1998, n. 9592). In altri termini, il principio dell'onere della prova non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dall'attore senza potere utilizzare altri elementi acquisiti al processo;
tale principio ha la limitata funzione di individuare la parte che deve risentire le conseguenze del fallimento della prova. Tanto premesso, nel caso di specie, risultano prodotti:
- copia del contratto di apertura di conto corrente n. 5525 (successivamente divenuto n. - circostanza pacifica in quanto mai contestata) sottoscritto in data 11/06/2002 (v. doc. 1 fascicolo EN);
- copia del contratto di apertura di credito datato 9/8/2004 con il quale la concedeva un'apertura di CP_1 credito in conto corrente dell'importo di euro 50.000,00 valida sino al 31/07/2005 (v. doc. 6 fascicolo attori);
- estratti conto per l'intero periodo con la sola esclusione dell'estratto conto riferito al trimestre che va dall'1/4/2008 al 30/06/2008 e dell'estratto conto riferito al mese di aprile dell'anno 2016 e delle pagine n. 5 di 9 dell'estratto conto riferito al trimestre che va dal 1/07/2009 al 30/09/2009 (v. doc. 3 atto di citazione e copia estratto conto allegati alla memoria attorea ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Tanto esposto può procedersi alla disamina delle singole contestazioni sollevate dagli attori. a) sulla asserita illegittima applicazione tassi ultralegali Gli attori hanno dedotto che sino alla stipula del contratto di apertura di credito del 09.08.2004 la EN avrebbe illegittimamente applicato interessi ultralegali in difetto di espressa e specifica pattuizione scritta. Come è noto, ai sensi dell'art 117, comma 4, TUB “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il successivo comma 6 dispone che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. La doglianza è infondata risultando i tassi correttamente pattuiti ai sensi dell'art 117 TUB nel contratto di conto corrente n. 5525 (v. doc. 1 fascicolo EN). b) sulla asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Gli attori hanno dedotto la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dall'istituto di credito in costanza di rapporto. La doglianza è fondata.
pagina 5 di 13 Come è noto, prima della modifica dell'art 120 TUB ad opera del dlgs 342/1999, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la clausola contrattuale che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla per violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c. in ragione della inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti (v Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010). Quindi, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. Ad un certo punto sono state apportate deroghe a tale divieto. In particolare, l''art. 120 TUB-d.lgs. 385/93 ad opera dell'art. 25d.lgs. 342/1999: 1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente: "
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente". La delibera Cicr 9/2/2000 prevede all'art 6 quanto segue: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". L'art. 7 della predetta delibera prevede testualmente: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1. luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla pima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3.Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". La Corte Cost. con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999 (il quale stabiliva che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR - emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000 – erano valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, dovevano essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti) specificando, nella motivazione, che è illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-) Con sentenza 341/2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità) Successivamente l'art 120 TUB è stato novellato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147 del 2013. Il testo novellato dispone testualmente “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
pagina 6 di 13 periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale). Sul punto, quanto all'immediata efficacia della disposizione, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 21344 del 30.07.2024. Nel 2016 l'art. 120 del Testo Unico BArio è stato ulteriormente modificato ed è stato affidato al Comitato il compito di disciplinare la produzione degli interessi bancari e tutti gli aspetti ad essi correlati. Il comma 2 dell'art. 120 TUB attualmente vigente, a cui la nuova delibera CICR ha dato attuazione, così prescrive: “- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, o comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun o anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. Il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma a dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49). La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016. La nuova delibera (ri)disciplina la produzione di interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti (intendendo per questi ultimi: "qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario"). L'applicazione della delibera è prevista al più tardi dal 1° ottobre 2016 e la sua disciplina, come visto, concerne esclusivamente la regolamentazione degli interessi corrispettivi, remunerativi del capitale, mentre sono estranei da tale ambito di applicazione gli interessi moratori dotati di diversa funzione risarcitoria. L'ambito di applicazione della delibera riguarda, sotto il profilo soggettivo, i rapporti bancari conclusi tra i clienti, vale a dire qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti disciplinati dal Titolo VI del T.U.B.. Da un punto di vista oggettivo, le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera sono:
-le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
-i rapporti di conto corrente;
-i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera 1), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
-le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644;
-le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
-gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 Per quanto concerne le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, l'art. 3, comma 1 e 2 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 stabilisce che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall'art. 1194 c.c., nonché dall'art. 1234 c.c. e dall'art. 1284 c.c. Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l'art. 3, comma 3, del decreto prescrive che:
pagina 7 di 13 - gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno. La precedente delibera del 2000, come visto, assicurava la reciprocità ma permetteva tuttavia un conteggio e una capitalizzazione anche infrannuale, che normalmente era trimestrale. La liquidazione degli interessi al 31 dicembre di ogni anno e il divieto di contabilizzazione infrannuale, che costituisce una delle maggiori novità della riforma del 2016, comporta tra l'altro che il tasso annuale nominale (T.A.N.) e tasso annuale effettivo (T.A.E.) restino espressi in un unico valore. L'art. 4 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 passa poi a trattare il regime degli interessi maturati in relazione ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti. Per questa tipologia di operazioni, gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno con una periodicità non inferiore ad un anno. Gli interessi debitori debbono essere inoltre contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. L'art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che: gli interessi debitori divengono esigibili il I ° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall'art. 119 del od art. 126- quater, comma 1, lett. b), del T.U.B., prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente. Questa è la novità principale dell'intervento normativo: prima ad ogni scadenza la banca poteva automaticamente addebitare gli interessi al correntista, anche se il conto era incapiente, determinando di fatto oneri ulteriori in capo al risparmiatore;
con la nuova disciplina vi è una scissione per cui il capitale continuerà a produrre interessi come stabilito da contratto, mentre gli interessi saranno contabilizzati separatamente e non potranno produrre altri interessi. Alla luce di quanto disposto dall'art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell'art. 4, comma 5, della delibera, il cliente ha la possibilità di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili. La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo. È inoltre data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi. Tale operazione può essere conclusa soltanto nel momento in cui gli interessi divengono esigibili. Nel caso in cui il rapporto bancario si conclude definitivamente, gli interessi sono anch'essi da ritenersi immediatamente esigibili, fatte salve le seguenti precisazioni:
-il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto previsto nel contratto;
-la somma dovuta a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi;
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai contratti di apertura di credito stipulati ed esauritisi nel corso di uno stesso anno solare. L'art. 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016 contiene infine le disposizioni riguardanti le modalità di adeguamento dei contratti in corso con i clienti ed i termini di entrata in vigore ed applicazione delle nuove regole che dovranno essere osservate dagli intermediari finanziari. I contratti dovranno innanzitutto essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. e dalla stessa delibera in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 118 e dell'art. 126 sexies del T.U.B.. L'adeguamento delle clausole è infatti considerato come giustificato motivo a norma dell'art. 118 del T.U.B. di modifica delle condizioni contrattuali.
pagina 8 di 13 La clausola contenente l'autorizzazione prevista ex art. 4, comma 6, della delibera CICR del 3 agosto 2016 deve tuttavia essere oggetto di specifica approvazione da parte del cliente in osservanza a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B.. Per quanto concerne invece tutti gli altri contratti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 118 e dell'art. 126-sexies del T.U.B., gli intermediari finanziari debbono proporre al cliente l'adeguamento delle condizioni contrattuali entro il termine del 30 settembre 2016. Le previsioni contenute nella delibera sono derogabili, ma soltanto a condizioni più favorevoli per i clienti, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del T.U.B. Gli intermediari finanziari dovranno applicare le disposizioni contenute nella delibera 3 agosto 2016, n. 343 agli interessi maturati, al più tardi, a partire dal 1° ottobre 2016. Tanto premesso, nel caso di specie, la clausola contenuta nella lettera di apertura di credito sottoscritta in data 11.06.2002 è nulla non risultando prevista per iscritto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi secondo quanto previsto dall'art 6 della delibera CICR. Ed invero il contratto di apertura del conto corrente n. 6495/882 (già 5525) stipulato in data 11.6.2002 prevede un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo. La suprema Corte di Cassazione ha statuito che “La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”, di tal ché “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (CASS., ord. n. 4321/2022) Ne consegue che il saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio, stante la nullità della clausola ed il novellato disposto dell'art 120 TUB è stato ricostruito eliminando per l'intero periodo considerato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (euro 124.271,86 ) Inoltre, a mezzo della espletata ctu è stato accertato che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, a decorrere dal 30/09/2016, con inizio dal periodo 01/07/2016 – 31/12/2016, la banca ha provveduto al conteggio degli interessi debitori/creditori con periodicità annuale ed addebito in conto corrente in data 01/03 dell'anno successivo. Tuttavia, poichè non risulta provata l'autorizzazione da parte del cliente ad addebitare gli interessi in conto al momento in cui questi divengono esigibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5, il ctu ha provveduto ad espungere dal saldo medio rettificato nel primo trimestre 2017 gli interessi relativi al terzo e al quarto trimestre 2016 c) sulla asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto Fondata è la doglianza relativa alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Sul punto, va innanzitutto premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente. Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, la giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa (così Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
pagina 9 di 13 Anche la parte della giurisprudenza, qui condivisa, che ha ammesso la teorica legittimità della clausola, in base all'inequivoco disposto dell'art. 117 TUB ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000). Trattasi di soluzione che costituisce piana applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Il primo intervento normativo sulla commissione di massimo scoperto è inserito nel decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, seguito dal decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102. L'art.
2-bis del decreto legge n. 185/08 prevedeva due diverse commissioni, comminando la nullità di tutte le altre clausole aventi a oggetto ulteriori e diverse nozioni di commissione di massimo scoperto, calcolate in qualunque altro modo. La prima commissione, denominata "commissione di massimo scoperto", è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa. In sostanza, le condizioni della sua legittimità corrispondono alle modalità di calcolo elaborate dalla prassi bancaria e ne esaltano la funzione di remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purchè entro i limiti dell'apertura di credito concessa. La norma, però, prevedeva che la commissione di massimo scoperto si può applicare solo ai contratti riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, ed entro la somma messa a disposizione. Non veniva più consentita sugli scoperti di conto corrente nè sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca oltre l'ammontare dell'affidamento. La seconda commissione, definita "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" (commissione di affidamento), non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima, corrispondeva a forme di remunerazione elaborate dalla prassi bancaria e variamente denominate (provvigioni di conto, commissioni di allestimento e rinnovo pratica di fido, spese di istruttoria, oneri di revisione, diritti di segreteria, eccetera), consistenti in remunerazioni accessorie al contratto di apertura di credito, per lo più commisurate all'ammontare dell'importo accordato. La legge, perciò, consentiva che le aperture di credito possano essere remunerate, in aggiunta al tasso di interesse e alla commissione di massimo scoperto, da un'ulteriore remunerazione, in passato chiamata "provvigione di conto", ed ora "commissione per il servizio di messa a disposizione delle somme". Prevedeva che tale commissione deve essere pattuita in modo espresso, deve essere proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, è onnicomprensiva rispetto ad ogni altra voce di costo e deve essere specificatamente evidenziata e rendicontata al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. La norma fissava, poi, il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adeguamento dei contratti in corso alle disposizioni sopravvenute. Con il secondo intervento normativo (art. 2 comma 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102) veniva stabilito un tetto nell'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che non può essere superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. In sostanza, la commissione di massimo scoperto elaborata dalla prassi bancaria è stata di fatto legittimata dalla legge n. 2/09 sotto entrambi i profili, sia come una remunerazione commisurata all'utilizzo massimo dello scoperto (la "commissione di massimo scoperto" definita dalla legge) sia come remunerazione commisurata al fido, indipendentemente dall'utilizzo che di questo ne fa il cliente (il "corrispettivo per il servizio di messa a pagina 10 di 13 disposizione delle somme", definito dalla legge). Cosicchè le precedenti discussioni sulla sua natura e sulle sue modalità di calcolo, se commisurarla al fido concesso o all'ammontare massimo utilizzato, sono state superate dalla legge n. 2/09, che le prevede entrambe. A distanza di tre anni, il legislatore è intervenuto nuovamente con una nuova disciplina, interamente sostitutiva della precedente. L'art.
6-bis comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha inserito l'art. 117-bis nel testo unico in materia bancaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) che detta la normativa in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Secondo le nuove disposizioni "i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (comma 1); a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (comma 2); le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto (comma 3); il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (comma 4)". Inoltre, l'art. 27-bis comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come integrato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, dispone, in tema di "nullità di clausole nei contratti bancari", che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alfine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili” . Nel nuovo sistema normativo sono, perciò, nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'art. 117-bis del testo unico (cioè tasso debitore e commissione onnicomprensiva di affidamento non superiore allo 0,5% per trimestre, ovvero commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento), cosicchè non può essere previsto alcun diverso o ulteriore onere a fronte della concessione, messa a disposizione e utilizzo di linee di credito, anche in caso di assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido (artt. 27-bis comma 1 del decreto- legge n. 1/12 e 117-bis comma 3 del testo unico bancario). Con il decreto 30 giugno 2012 n. 644 il CICR, al quale è demandato il compito di adottare con propria delibera le disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico bancario, ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1 luglio 2012 e l'adeguamento entro il 1 ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR (art. 5). Riepilogando, ove il contratto sia stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come nel caso di specie, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è valida fino al 28 novembre 2008, purchè specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo. Nel periodo dal 29 novembre 2008 al 30 giugno 2012, la clausola che la prevede è affetta da nullità sopravvenuta per i contratti privi di un affidamento (c.d. fidi di fatto); per i contratti di apertura di credito e quelli con un fido successivo sono validi sia la commissione di massimo scoperto che il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" solo se, trattandosi di un contratto anteriore, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione vi è stato l'adeguamento del contratto in corso alle disposizioni sopravvenute (ossia: per la commissione di massimo scoperto, se le nuove clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o pagina 11 di 13 superiore a trenta giorni;
per il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, purchè sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnovabile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento). Dal 1 luglio 2012 in poi, le clausole contrattuali sulla "commissione di massimo scoperto" e sul "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" adeguate alle disposizioni di cui al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 sono affette da nullità sopravvenuta se, entro il 1 ottobre 2012 non sono state adeguate alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario del decreto del CICR del 30 giugno 2012 n. 644, con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre, o di una commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente prevede una commissione di massimo scoperto fuori fido con la sola indicazione numerica del punto percentuale dello 0,500% ma non indica nè le modalità di calcolo né la periodicità di contabilizzazione. La clausola negoziale è, dunque, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. (v. cassa. 2022 n. 19825 “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”) Il CTU, pertanto, ha provveduto ad epurare il conto delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (€ 15.670,17) e dell'effetto generato dall'addebito trimestrale della cms non dovuta sui saldi di conto corrente, rettificando i saldi medi trimestrali dalle cms addebitate nel trimestre di riferimento e dalle cms addebitate nei precedenti trimestri per considerare il c.d. “effetto trascinamento”. (€ 20.033,89) d) sulla asserita illegittima applicazione dei giorni valuta Le ulteriori contestazione avanzata dagli attori riguardano la non corretta applicazione dei giorni valuta, tale da avere comportato la violazione dell'art. 120 T.U.B.. La doglianza, oltre ad essere stata proposta in maniera assolutamente generica e sviluppata con considerazioni di ordine generale ed astratto, che prescindono del tutto sia dalle clausole negoziali, sia dalla effettiva disciplina normativa in materia appare infondata. In particolare, la contestazione relativa all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, non può essere accolta per insufficienza di allegazione, in quanto parte attrice non ha indicato neppure le tipologie di operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione. Peraltro, dalla disamina del contratto si evince la espressa pattuizione e la conformità al disposto dell'art 120 TUB a) sulla asserita usurarietà degli interessi A mezzo della espletata ctu è stata esclusa la violazione della normativa di cui alla l. 108/1996 In conclusione, deve ritenersi che il rapporto dare/avere tra le parti vada ricostruito, partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile e, per i brevi periodi per i quali non risultano prodotti gli estratti conto, considerando come saldo iniziale quello successivo da cui riprende la serie storica, tenendo conto delle pattuizioni contrattuali, eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per l'intero periodo ed epurando il conto delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto in difetto valida pattuizione e dell'importo degli interessi passivi generati dall'addebito delle cms non dovute sui saldi trimestrali di conto corrente. In conclusione, come ha accertato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato , il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2017 è pari ad € 344.555,99 a debito della correntista (a fronte di un saldo banca pari ad € 504.531,91 sempre a debito della correntista) pagina 12 di 13 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ne va rilevata la tardività atteso che la banca si è costituita solo dopo la riassunzione del giudizio e, quindi, oltre i termini di cui all'art 166 e 167 c.p.c. ante riforma. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. (tenuto conto del valore degli illegittimi addebiti), applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività in concreto espletata Le spese di ctu liquidate con separati decreti vengono poste definitivamente a carico della EN
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525) alla data del 30.09.2017 è pari ad € 344.555,99 a debito della correntista per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna la parte EN a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso delle spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
3. pone definitivamente a carico della EN le spese di ctu liquidate con separati decreti. Macerata, 29 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 908/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 a AN contro
in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GRILLO GIUSEPPE e n persona del Curatore (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI: all'udienza del 23.10.2024 i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti, nel merito: accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525), illegittimamente addebitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti, ed interessi usurari, la complessiva somma di euro 153.129,07., ovvero la maggiore o minore somma risultante dalla CTU del dott. e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente al Per_1
30/09/2017, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca EN alla predetta data e conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito asseritamente vantato dalla banca medesima. Con vittoria di spese e compenso di giudizio” per parte EN: come da comparsa di costituzione e risposta - Voglia il Sig. Giudice adito, preliminarmente, riconoscere prescritta ogni e qualsiasi pretesa restitutoria anteriore al decennio dalla citazione. Quanto al merito, rigettare ogni e qualsiasi domanda ex adverso formulata in quanto inammissibile e, comunque, totalmente infondata e non provata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Controparte_2 Pt_1
e convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato
[...] Parte_2 Parte_3
, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale Controparte_1 adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti, nel merito: - accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 2960, illegittimamente addebitato interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni pagina 1 di 13 di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti in genere, interessi usurari e giorni valuta, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore della società della complessiva somma di euro 41.271,94, ovvero della Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà da a;
- accertare e dichiarare che la banca EN ha, con riguardo al conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525), illegittimamente addebitato, a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, commissioni sugli affidamenti, interessi usurari e giorni valuta, la complessiva somma di euro 93.747,57, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, e per l'effetto: e per l'effetto accertare e dichiarare il corretto saldo del predetto conto corrente al 01/01/2018, dichiarando l'erroneità di quello contabilizzato dalla banca EN alla predetta data e conseguentemente l'insussistenza, e comunque l'inesigibilità, del credito asseritamente vantato dalla banca medesima. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. In fatto esponevano: che la società aveva intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Porto Potenza Controparte_2
Picena di regolati sulla base del conto corrente di Controparte_1 Controparte_3 corrispondenza n. 2960 (chiuso in data 23/4/2008 con saldo pari a zero) e del conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525) acceso in data 11/6/2002, assistiti da aperture di credito, garantite mediante fideiussioni rilasciate da e che con raccomandata a/r del 19 gennaio 2018 Parte_2 Parte_1 Parte_3 la convenut il recesso dal conto corrente n. 6495/882 e la revoca con effetto immediato, di ogni affidamento in essere e, al contempo, aveva intimato il pagamento immediato, tra l'altro, del saldo passivo del conto corrente n. 6495/882, indicato nella somma di € 506.777,91 alla data del 01/01/2018; che, con riferimento al conto corrente n. 2960, era emero che la banca EN aveva applicato tassi di interesse superiore al tasso legale, in difetto di valida e specifica pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere rideterminato applicando i tassi ex art 117 TUB;
che la banca EN aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi in difetto di valida pattuizione con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando la capitalizzazione per gli interessi a debito;
che la EN aveva addebitato la commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricalcolato eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s e di altre commissioni;
che la EN aveva antergato e/o postergato la valuta delle operazioni registrate in costanza di rapporto rispetto alla data della loro contabilizzazione in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando gli interessi ultralegali computati dalla banca sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
che la banca EN aveva applicato interessi usurari;
che, con riferimento al conto corrente n. 6495/882 era emerso che la banca EN aveva applicato tassi di interesse superiore al tasso legale, in difetto di valida e specifica pattuizione fino alla data di sottoscrizione del contratto di apertura di credito del 09.08.2004 con la conseguenza che fino al 09.08.2004 il saldo doveva essere rideterminato applicando i tassi ex art 117 TUB;
che la EN aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi passivi in difetto di valida pattuizione con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando la capitalizzazione per gli interessi a debito anche per il periodo successivo al 01.01.2014 stante il novellato disposto dell'art 120 TUB;
che la EN aveva addebitato la commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricalcolato eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s e di altre commissioni;
che la EN aveva antergato e/o postergato la valuta delle operazioni registrate in costanza di rapporto rispetto alla data della loro contabilizzazione in difetto di valida pattuizione, con la conseguenza che il saldo doveva essere ricostruito eliminando gli interessi ultralegali computati dalla banca sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;
che la banca EN aveva applicato interessi usurari;
che sulla base degli accertamenti compiuti dal consulente di parte era emerso che le somme illegittimamente addebitate sui conti in questione ammontavano a complessivi euro 135.019,51 con conseguente diritto sia alla rettifica del saldo del c.c. n. 6495/882 alla data del 01.10.2018 che alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitate sul conto n. 2960. Concludevano, quindi, rassegnando le conclusioni sopra riportate. All'udienza del 17.07.2018 il giudice dava atto della interruzione del processo per intervenuto fallimento della come da sentenza emessa dal Tribunale di Macerata n. 31/18 del 15.6.2018. Controparte_2
pagina 2 di 13 Il processo veniva regolarmente riassunto dai fideiussori e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 04.09.2018 Parte_3 ositata in data 09.10.2018, si costituiva la che contestava l'avversa CP_1 domanda. In particolare, eccepiva il difetto di legittimazione ad agire in capo ai fideiussori in quanto le garanzie sottoscritte dovevano essere qualificate come contratti autonomi di garanzia. Nel merito contestava la fondatezza delle domande per difetto di prova non risultando prodotti i documenti contrattuali e la serie integrale degli estratti conti. Infine, eccepiva la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse per il decennio antecedente alla notificazione dell'atto di citazione. Veniva esperita, con esito negativo, la mediazione. Con la memoria ex art 183 comma 6 n. 1 c.p.c. gli attori eccepivano la tardività della eccezione di prescrizione in quanto proposta con comparsa di costituzione depositata solo dopo la riassunzione del giudizio, contestavano le avverse difese e precisavano le conclusioni rinunciando alla domanda di ripetizione originariamente proposta dalla con riferimento al contratto di conto Controparte_4 corrente n. 2960. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'espletamento di ctu contabile. Si dà atto che il presente fascicolo veniva assegnato alla sottoscritta con provvedimento presidenziale in data 12.12.2023 e che è pervenuto a questo giudice per la prima volta all'udienza del 23.10.2024 ove la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto Oggetto del presente giudizio, stante la rinuncia operata dagli attori nella memoria ex art 183 comma 1 c.p.c. alla domanda di ripetizione originariamente formulata con riguardo al contratto di conto corrente n. 2960 dalla fallita è unicamente l'accertamento alla data del 31.08.2017 del saldo del conto Controparte_2 corrente n. 6495/882 (già n. 5525) sottoscritto in data 11.06.2002 dalla con la allora Controparte_2
Controparte_3
eccepito il difetto di legittimazione ad agire in capo agli attori sul presupposto che garanzie prestate sarebbero riconducibili nella fattispecie del contratto autonomo di garanzia. L'eccezione è rimasta priva di riscontro in quanto la EN, pur non contestando le garanzie sottoscritte dagli attori (circostanza peraltro risultante dalla raccomandata in data 19.01.2018 inoltrata anche agli odierni attori nella qualità di fideiussori) non ha prodotto i documenti contrattuali di talchè, stante la contestazione specifica operata dagli attori, non è dato verificare la fondatezza della eccezione proposta. Circa la ripartizione dell'onere probatorio va doverosamente premesso che la giurisprudenza della Corte di Legittimità ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (cfr. Cass, civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201). A ben guardare, ed in via di estrema sintesi, non si tratta altro che fare applicazione ai consueti principi in tema di riparto dell'onere probatorio di talché colui il quale affermi in giudizio l'esistenza di un proprio diritto è tenuto altresì ad allegare i fatti costitutivi su cui detta pretesa si fonda, non subendo deroghe la consueta articolazione delle regole di riparto dell'onere probatorio, in ragione della (peraltro solo apparente: su tale aspetto infra) natura negativa dei fatti dedotti. Sicché, affermata in giudizio l'illegittimità delle condizioni contrattuali che regolamentano un rapporto contrattuale, è precipuo onere di chi tale aspetto deduca, allegare i fatti costitutivi che fondano la pretesa, a cominciare dal regolamento contrattuale impugnato. Il principio di diritto al quale la scrivente intende uniformarsi e dare continuità è quello secondo nei giudizi in cui l'attore agisca in via preventiva per la restituzione degli interessi anatocistici, ultralegali, usurari o comunque (come nel presente caso) per l'accertamento di addebiti illegittimi effettuati sul conto, l'onere della prova ricade per intero a suo carico, secondo il principio generale per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
pagina 3 di 13 Conseguentemente è onere della parte attrice produrre i documenti contrattuali nonché gli estratti di conto corrente dai quali desumere le somme che egli assume illegittimamente pagate alla banca e delle quali rivendica la restituzione. Tale passaggio offre la stura per un'ulteriore considerazione. Non può certo condurre a differente conclusione la pronuncia n. 13533/2001 in punto di vicinanza della prova e del riparto dell'onere della prova allorché vengano in rilievo fatti negativi. Ciò in quanto, in siffatta tipologia di azioni non viene certo in rilievo un problema di prova della "non esistenza" del credito (l'ipotetico fatto negativo) bensì il differente profilo della nullità di determinate condizioni contrattali per effetto delle quali il credito in ipotesi vantato sarebbe destinato a ridursi o addirittura ad azzerarsi. Peraltro, si osserva che è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi" tutte quelle volte in cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. (Cass. 23229/04; Cass. 9099/12). Del resto, il fatto che tali doglianze, ove fondate, possano determinare una riduzione od un azzeramento del saldo passivo di conto corrente - in sintesi, una "non esistenza" del credito che costituirebbe il teorico fatto negativo - non muta il fatto che il thema probandum di tali giudizi continua ad essere rappresentato dall'illiceità delle condizioni contrattuali, cioè a dire un fatto positivo e, come tale, rimesso alla disponibilità del cliente/correntista che non è certo estraneo al rapporto contrattuale contestato. Dunque, nei rapporti bancari in conto corrente, la parte che agisca per la rideterminazione del saldo finale e/o per la restituzione delle somme indebitamente corrisposte è tenuto a provare che gli addebiti effettuati sul conto non sono sorretti da una valida causa debendi, ed ha quindi l'onere di documentare l'andamento del rapporto, attraverso la produzione degli estratti conto dai quali risultano i singoli movimenti con le relative date e gl'importi (cfr. Cass., Sez. I, 3/12/2018, n. 31187; 23/10/2017, n. 24948); tale prova deve ritenersi sufficiente anche nel caso in cui, come nella specie, sia fatta valere la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la capitalizzazione illegittima degli interessi o l'applicazione di commissioni variamente denominate, dal momento che la ricostruzione dei movimenti del conto corrente consente di verificare i tassi d'interesse e le commissioni di volta in volta applicati e le modalità di calcolo degli oneri, dall'altro di procedere al ricalcolo del saldo finale sulla base del tasso d'interesse e delle commissioni legittimamente applicabili. Come detto, il richiamato principio, infine, subisce una deroga (ma in verità salo apparente) nelle ipotesi in cui (i) il correntista deduca che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale ed in quelle in cui (ii) il medesimo correntista, ancorché attore in senso formale e sostanziale, sia destinatario nel medesimo giudizio di una domanda riconvenzionale tesa ad ottenere la condanna al pagamento dell'eventuale saldo negativo portato dal conto corrente: in tali casi, nell'ipotesi da ultimo considerata graverà, come detto, su entrambe le parti, offrire la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi addotti e, dunque, la BA EN (ma attrice in riconvenzionale) dovrà provare i fatti costitutivi della propria pretesa per come esercitata mentre nell'ipotesi sul) (i) sarà onere dell'Istituto che affermi l'avvenuta stipulazione per iscritto del contratto offrirlo in produzione, non potendo in tal caso gravare sul correntista la prova di un fatto - questo, sì - negativo. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione “nei rapporti bancari di conto corrente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista: a) "la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura;
non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista" (Cass. 9526/2019); b) in caso sia riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, "occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio", cosicché "nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano
pagina 4 di 13 rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti;
in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta", mentre, "nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato" (Cass. 11543/2019). Successivamente, si è precisato (Cass. 23852/2020) che, nei rapporti bancari di conto corrente, sempre ove si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, "il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa", "in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, "deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi". Anche in ultimo precedente (Cass. 29190/2020) si è ribadito che il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca (e dunque da lui pagato) con il saldo finale del rapporto "non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte)"(v. Cassazione civile sez. VI, 01/12/2021, n.37776) Sempre in via preliminare va rilevato che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, per il principio di acquisizione tutte le risultanze istruttorie concorrono alla formazione del convincimento del giudice indipendentemente dalla parte che le ha fornite o ne ha promosso l'acquisizione; pertanto, niente impedisce al giudice di utilizzare la prova fornita da una parte per trame elementi in favore dell'altra (Cass. 19.4.2000, n. 5126; Cass. 25.9.1998, n. 9592). In altri termini, il principio dell'onere della prova non comporta che la prova dei fatti costitutivi della domanda debba desumersi unicamente da quanto dimostrato dall'attore senza potere utilizzare altri elementi acquisiti al processo;
tale principio ha la limitata funzione di individuare la parte che deve risentire le conseguenze del fallimento della prova. Tanto premesso, nel caso di specie, risultano prodotti:
- copia del contratto di apertura di conto corrente n. 5525 (successivamente divenuto n. - circostanza pacifica in quanto mai contestata) sottoscritto in data 11/06/2002 (v. doc. 1 fascicolo EN);
- copia del contratto di apertura di credito datato 9/8/2004 con il quale la concedeva un'apertura di CP_1 credito in conto corrente dell'importo di euro 50.000,00 valida sino al 31/07/2005 (v. doc. 6 fascicolo attori);
- estratti conto per l'intero periodo con la sola esclusione dell'estratto conto riferito al trimestre che va dall'1/4/2008 al 30/06/2008 e dell'estratto conto riferito al mese di aprile dell'anno 2016 e delle pagine n. 5 di 9 dell'estratto conto riferito al trimestre che va dal 1/07/2009 al 30/09/2009 (v. doc. 3 atto di citazione e copia estratto conto allegati alla memoria attorea ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Tanto esposto può procedersi alla disamina delle singole contestazioni sollevate dagli attori. a) sulla asserita illegittima applicazione tassi ultralegali Gli attori hanno dedotto che sino alla stipula del contratto di apertura di credito del 09.08.2004 la EN avrebbe illegittimamente applicato interessi ultralegali in difetto di espressa e specifica pattuizione scritta. Come è noto, ai sensi dell'art 117, comma 4, TUB “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il successivo comma 6 dispone che “Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. La doglianza è infondata risultando i tassi correttamente pattuiti ai sensi dell'art 117 TUB nel contratto di conto corrente n. 5525 (v. doc. 1 fascicolo EN). b) sulla asserita illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Gli attori hanno dedotto la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dall'istituto di credito in costanza di rapporto. La doglianza è fondata.
pagina 5 di 13 Come è noto, prima della modifica dell'art 120 TUB ad opera del dlgs 342/1999, secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la clausola contrattuale che comportava la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi era nulla per violazione del divieto sancito dall'art. 1283 c.c. in ragione della inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti (v Cass. 16/3/1999, n. 2374, 30/3/1999, n. 3096 e Cass. 11/11/1999, n. 12507 e successivamente sempre confermato Cass. 15706/2001, Cass. 1281/2002 e Cass. s.u. 4/11/2004, n. 21095). Una volta affermata la vigenza del divieto, non vi è motivo per discriminare tra diverse periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi, di modo che rimane preclusa anche la capitalizzazione annuale degli interessi debitori (v. in questo senso Cass. s.u. 24418/2010). Quindi, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione. Ad un certo punto sono state apportate deroghe a tale divieto. In particolare, l''art. 120 TUB-d.lgs. 385/93 ad opera dell'art. 25d.lgs. 342/1999: 1. La rubrica dell'articolo 120 t.u. è sostituita dalla seguente: "Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente: "
2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".
3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo' essere fatta valere solo dal cliente". La delibera Cicr 9/2/2000 prevede all'art 6 quanto segue: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". L'art. 7 della predetta delibera prevede testualmente: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1. luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla pima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3.Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". La Corte Cost. con la sentenza 17/10/2000 n. 425 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999 (il quale stabiliva che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR - emessa il 9 febbraio 2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000 – erano valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, dovevano essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti) specificando, nella motivazione, che è illegittima la ivi prevista disciplina retroattiva validante (che rende "valide ed efficaci", sino alla data di entrata in vigore della deliberazione del CICR, tutte indistintamente le clausole anatocistiche previste nei contratti bancari già prima della legge delegata 19/10/1999 o comunque stipulate anteriormente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione -22 aprile 2000-) Con sentenza 341/2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342 (previsione della capitalizzazione trimestrale con pari periodicità) Successivamente l'art 120 TUB è stato novellato dall'art. 1, comma 629, della L. n. 147 del 2013. Il testo novellato dispone testualmente “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi
pagina 6 di 13 periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La nuova norma prevede, quindi, un divieto di capitalizzazione periodica degli interessi (c.d. anatocismo), innovando rispetto alla norma previgente che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale). Sul punto, quanto all'immediata efficacia della disposizione, va richiamata la pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 21344 del 30.07.2024. Nel 2016 l'art. 120 del Testo Unico BArio è stato ulteriormente modificato ed è stato affidato al Comitato il compito di disciplinare la produzione degli interessi bancari e tutti gli aspetti ad essi correlati. Il comma 2 dell'art. 120 TUB attualmente vigente, a cui la nuova delibera CICR ha dato attuazione, così prescrive: “- nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, o comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun o anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1. gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2. il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo”. Il 3 agosto 2016 è stata pubblicata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) in materia di anatocismo, emanata in attuazione del secondo comma a dell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB), come modificato dall'articolo 17-bis del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 (convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49). La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016. La nuova delibera (ri)disciplina la produzione di interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti (intendendo per questi ultimi: "qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario"). L'applicazione della delibera è prevista al più tardi dal 1° ottobre 2016 e la sua disciplina, come visto, concerne esclusivamente la regolamentazione degli interessi corrispettivi, remunerativi del capitale, mentre sono estranei da tale ambito di applicazione gli interessi moratori dotati di diversa funzione risarcitoria. L'ambito di applicazione della delibera riguarda, sotto il profilo soggettivo, i rapporti bancari conclusi tra i clienti, vale a dire qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario, con le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 T.U.B. e gli altri soggetti abilitati ad erogare a titolo professionale finanziamenti disciplinati dal Titolo VI del T.U.B.. Da un punto di vista oggettivo, le operazioni interessate dalle disposizioni attuative contenute nella delibera sono:
-le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito;
-i rapporti di conto corrente;
-i rapporti di conto di pagamento, così come definito dall'art. 1, comma 1, lettera 1), del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
-le aperture di credito regolate in conto corrente ex art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644;
-le aperture di credito regolate in conto di pagamento anche quando la disponibilità sul conto, nella forma ex art. 1842 c.c., è generata da operazioni di anticipo su crediti e documenti;
-gli sconfinamenti ex art. 2, comma 1, lett. b), c) e d), del D.M. 30 giugno 2012, n. 644 Per quanto concerne le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, l'art. 3, comma 1 e 2 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 stabilisce che gli interessi debitori non possono produrre interessi con la sola eccezione degli interessi di mora, in conformità a quanto prescritto dai principi generali fissati dall'art. 1194 c.c., nonché dall'art. 1234 c.c. e dall'art. 1284 c.c. Con riferimento invece ai rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, l'art. 3, comma 3, del decreto prescrive che:
pagina 7 di 13 - gli intermediari debbono assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori;
- gli interessi debbono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
- il conteggio degli interessi deve essere invece effettuato il 31 dicembre per i contratti stipulati nel corso dell'anno. La precedente delibera del 2000, come visto, assicurava la reciprocità ma permetteva tuttavia un conteggio e una capitalizzazione anche infrannuale, che normalmente era trimestrale. La liquidazione degli interessi al 31 dicembre di ogni anno e il divieto di contabilizzazione infrannuale, che costituisce una delle maggiori novità della riforma del 2016, comporta tra l'altro che il tasso annuale nominale (T.A.N.) e tasso annuale effettivo (T.A.E.) restino espressi in un unico valore. L'art. 4 della delibera CICR 3 agosto 2016, n. 343 passa poi a trattare il regime degli interessi maturati in relazione ai contratti di apertura di credito regolate in conto corrente o conto di pagamento ed agli sconfinamenti. Per questa tipologia di operazioni, gli interessi debitori vanno conteggiati al 31 dicembre di ciascun anno con una periodicità non inferiore ad un anno. Gli interessi debitori debbono essere inoltre contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale. L'art. 4 della delibera disciplina poi la questione del saldo periodico della sorte capitale ed il connesso regime di capitalizzazione degli interessi, prescrivendo che: gli interessi debitori divengono esigibili il I ° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
gli intermediari devono però concedere ai clienti un periodo di 30 giorni, decorrenti dal ricevimento delle comunicazioni previste dall'art. 119 del od art. 126- quater, comma 1, lett. b), del T.U.B., prima che gli interessi maturati divengano esigibili;
il termine di 30 giorni può essere derogato contrattualmente tra le parti soltanto in senso più favorevole per il cliente. Questa è la novità principale dell'intervento normativo: prima ad ogni scadenza la banca poteva automaticamente addebitare gli interessi al correntista, anche se il conto era incapiente, determinando di fatto oneri ulteriori in capo al risparmiatore;
con la nuova disciplina vi è una scissione per cui il capitale continuerà a produrre interessi come stabilito da contratto, mentre gli interessi saranno contabilizzati separatamente e non potranno produrre altri interessi. Alla luce di quanto disposto dall'art. 120, comma 2, lett. b, del T.U.B. e dell'art. 4, comma 5, della delibera, il cliente ha la possibilità di autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto nel momento in cui questi ultimi divengono esigibili. La somma addebitata deve essere in questo caso imputata come sorte capitale ed è comunque fatta salva la possibilità per il cliente di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione a condizione che non abbia ancora avuto luogo l'addebito dell'importo. È inoltre data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi. Tale operazione può essere conclusa soltanto nel momento in cui gli interessi divengono esigibili. Nel caso in cui il rapporto bancario si conclude definitivamente, gli interessi sono anch'essi da ritenersi immediatamente esigibili, fatte salve le seguenti precisazioni:
-il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi secondo quanto previsto nel contratto;
-la somma dovuta a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi;
Tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai contratti di apertura di credito stipulati ed esauritisi nel corso di uno stesso anno solare. L'art. 5 della delibera CICR del 3 agosto 2016 contiene infine le disposizioni riguardanti le modalità di adeguamento dei contratti in corso con i clienti ed i termini di entrata in vigore ed applicazione delle nuove regole che dovranno essere osservate dagli intermediari finanziari. I contratti dovranno innanzitutto essere adeguati con l'introduzione di clausole conformi a quanto prescritto dall'art. 120, comma 2, del T.U.B. e dalla stessa delibera in ossequio alle disposizioni dettate dall'art. 118 e dell'art. 126 sexies del T.U.B.. L'adeguamento delle clausole è infatti considerato come giustificato motivo a norma dell'art. 118 del T.U.B. di modifica delle condizioni contrattuali.
pagina 8 di 13 La clausola contenente l'autorizzazione prevista ex art. 4, comma 6, della delibera CICR del 3 agosto 2016 deve tuttavia essere oggetto di specifica approvazione da parte del cliente in osservanza a quanto prescritto dall'art. 117, comma 1, del T.U.B.. Per quanto concerne invece tutti gli altri contratti esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 118 e dell'art. 126-sexies del T.U.B., gli intermediari finanziari debbono proporre al cliente l'adeguamento delle condizioni contrattuali entro il termine del 30 settembre 2016. Le previsioni contenute nella delibera sono derogabili, ma soltanto a condizioni più favorevoli per i clienti, così come previsto dall'art. 127, comma 1, del T.U.B. Gli intermediari finanziari dovranno applicare le disposizioni contenute nella delibera 3 agosto 2016, n. 343 agli interessi maturati, al più tardi, a partire dal 1° ottobre 2016. Tanto premesso, nel caso di specie, la clausola contenuta nella lettera di apertura di credito sottoscritta in data 11.06.2002 è nulla non risultando prevista per iscritto la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi secondo quanto previsto dall'art 6 della delibera CICR. Ed invero il contratto di apertura del conto corrente n. 6495/882 (già 5525) stipulato in data 11.6.2002 prevede un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo. La suprema Corte di Cassazione ha statuito che “La delibera CICR, cui l'art. 120, comma 2, t.u.b. ha demandato la fissazione di fissare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi» nelle operazioni bancarie, ha pertanto subordinato l'anatocismo nei rapporti di conto corrente non solo alla pattuizione della stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, ma anche, per il caso di capitalizzazione infrannuale, alla condizione, suggerita da una esigenza di trasparenza, della indicazione, nel contratto, del tasso annuo calcolato per effetto della capitalizzazione stessa”, di tal ché “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delib. CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (CASS., ord. n. 4321/2022) Ne consegue che il saldo del conto corrente oggetto del presente giudizio, stante la nullità della clausola ed il novellato disposto dell'art 120 TUB è stato ricostruito eliminando per l'intero periodo considerato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (euro 124.271,86 ) Inoltre, a mezzo della espletata ctu è stato accertato che per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3 agosto 2016, a decorrere dal 30/09/2016, con inizio dal periodo 01/07/2016 – 31/12/2016, la banca ha provveduto al conteggio degli interessi debitori/creditori con periodicità annuale ed addebito in conto corrente in data 01/03 dell'anno successivo. Tuttavia, poichè non risulta provata l'autorizzazione da parte del cliente ad addebitare gli interessi in conto al momento in cui questi divengono esigibili ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 comma 5, il ctu ha provveduto ad espungere dal saldo medio rettificato nel primo trimestre 2017 gli interessi relativi al terzo e al quarto trimestre 2016 c) sulla asserita illegittimità della commissione di massimo scoperto Fondata è la doglianza relativa alla illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto. Sul punto, va innanzitutto premesso che, con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012), hanno per molti anni utilizzato diversi modelli, che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente. Tanto premesso in ordine alla mancanza di una nozione unitaria di commissione massimo scoperto, la giurisprudenza ha spesso ritenuto l'invalidità tout court dell'istituto in ragione della mancanza di causa (così Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010, Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona 19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App. Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
pagina 9 di 13 Anche la parte della giurisprudenza, qui condivisa, che ha ammesso la teorica legittimità della clausola, in base all'inequivoco disposto dell'art. 117 TUB ha comunque ritenuto che la clausola stessa, per essere valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, chiarendo che ciò accade quando siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000). Trattasi di soluzione che costituisce piana applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico dell'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. Il primo intervento normativo sulla commissione di massimo scoperto è inserito nel decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, seguito dal decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102. L'art.
2-bis del decreto legge n. 185/08 prevedeva due diverse commissioni, comminando la nullità di tutte le altre clausole aventi a oggetto ulteriori e diverse nozioni di commissione di massimo scoperto, calcolate in qualunque altro modo. La prima commissione, denominata "commissione di massimo scoperto", è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa. In sostanza, le condizioni della sua legittimità corrispondono alle modalità di calcolo elaborate dalla prassi bancaria e ne esaltano la funzione di remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purchè entro i limiti dell'apertura di credito concessa. La norma, però, prevedeva che la commissione di massimo scoperto si può applicare solo ai contratti riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, ed entro la somma messa a disposizione. Non veniva più consentita sugli scoperti di conto corrente nè sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca oltre l'ammontare dell'affidamento. La seconda commissione, definita "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" (commissione di affidamento), non alternativa ma eventualmente cumulativa con la prima, corrispondeva a forme di remunerazione elaborate dalla prassi bancaria e variamente denominate (provvigioni di conto, commissioni di allestimento e rinnovo pratica di fido, spese di istruttoria, oneri di revisione, diritti di segreteria, eccetera), consistenti in remunerazioni accessorie al contratto di apertura di credito, per lo più commisurate all'ammontare dell'importo accordato. La legge, perciò, consentiva che le aperture di credito possano essere remunerate, in aggiunta al tasso di interesse e alla commissione di massimo scoperto, da un'ulteriore remunerazione, in passato chiamata "provvigione di conto", ed ora "commissione per il servizio di messa a disposizione delle somme". Prevedeva che tale commissione deve essere pattuita in modo espresso, deve essere proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, è onnicomprensiva rispetto ad ogni altra voce di costo e deve essere specificatamente evidenziata e rendicontata al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. La norma fissava, poi, il termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione per l'adeguamento dei contratti in corso alle disposizioni sopravvenute. Con il secondo intervento normativo (art. 2 comma 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102) veniva stabilito un tetto nell'ammontare del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme, che non può essere superiore allo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. In sostanza, la commissione di massimo scoperto elaborata dalla prassi bancaria è stata di fatto legittimata dalla legge n. 2/09 sotto entrambi i profili, sia come una remunerazione commisurata all'utilizzo massimo dello scoperto (la "commissione di massimo scoperto" definita dalla legge) sia come remunerazione commisurata al fido, indipendentemente dall'utilizzo che di questo ne fa il cliente (il "corrispettivo per il servizio di messa a pagina 10 di 13 disposizione delle somme", definito dalla legge). Cosicchè le precedenti discussioni sulla sua natura e sulle sue modalità di calcolo, se commisurarla al fido concesso o all'ammontare massimo utilizzato, sono state superate dalla legge n. 2/09, che le prevede entrambe. A distanza di tre anni, il legislatore è intervenuto nuovamente con una nuova disciplina, interamente sostitutiva della precedente. L'art.
6-bis comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha inserito l'art. 117-bis nel testo unico in materia bancaria (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385) che detta la normativa in tema di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Secondo le nuove disposizioni "i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente (comma 1); a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento (comma 2); le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto (comma 3); il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi compresa quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2 (comma 4)". Inoltre, l'art. 27-bis comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, come integrato dal decreto legge 24 marzo 2012 n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012 n. 62, dispone, in tema di "nullità di clausole nei contratti bancari", che "sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alfine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili” . Nel nuovo sistema normativo sono, perciò, nulle tutte le clausole, comunque denominate, che prevedano commissioni a favore delle banche non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 dell'art. 117-bis del testo unico (cioè tasso debitore e commissione onnicomprensiva di affidamento non superiore allo 0,5% per trimestre, ovvero commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento), cosicchè non può essere previsto alcun diverso o ulteriore onere a fronte della concessione, messa a disposizione e utilizzo di linee di credito, anche in caso di assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido (artt. 27-bis comma 1 del decreto- legge n. 1/12 e 117-bis comma 3 del testo unico bancario). Con il decreto 30 giugno 2012 n. 644 il CICR, al quale è demandato il compito di adottare con propria delibera le disposizioni applicative dell'art. 117-bis del testo unico bancario, ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1 luglio 2012 e l'adeguamento entro il 1 ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR (art. 5). Riepilogando, ove il contratto sia stato stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come nel caso di specie, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto è valida fino al 28 novembre 2008, purchè specificamente determinata nel contratto sia in ordine al tasso applicato che alle modalità di calcolo. Nel periodo dal 29 novembre 2008 al 30 giugno 2012, la clausola che la prevede è affetta da nullità sopravvenuta per i contratti privi di un affidamento (c.d. fidi di fatto); per i contratti di apertura di credito e quelli con un fido successivo sono validi sia la commissione di massimo scoperto che il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" solo se, trattandosi di un contratto anteriore, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione vi è stato l'adeguamento del contratto in corso alle disposizioni sopravvenute (ossia: per la commissione di massimo scoperto, se le nuove clausole prevedono un tasso determinato da calcolare entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa - esclusi gli sconfinamenti oltre il fido - e la sua applicazione solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o pagina 11 di 13 superiore a trenta giorni;
per il "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme", che può essere previsto anche in via cumulativa con la commissione di massimo scoperto, purchè sia pattuito in modo espresso ad un tasso non superiore allo 0,5% per trimestre sull'importo dell'affidamento, sia proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento, non sia rinnovabile tacitamente, sia onnicomprensivo rispetto ad ogni altra voce di costo e specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento). Dal 1 luglio 2012 in poi, le clausole contrattuali sulla "commissione di massimo scoperto" e sul "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme" adeguate alle disposizioni di cui al decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 sono affette da nullità sopravvenuta se, entro il 1 ottobre 2012 non sono state adeguate alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario del decreto del CICR del 30 giugno 2012 n. 644, con la previsione di una commissione onnicomprensiva di affidamento, entro il limite del fido, non superiore allo 0,5% per trimestre, o di una commissione fissa di istruttoria per il caso di sconfinamento. Nel caso di specie, il contratto di conto corrente prevede una commissione di massimo scoperto fuori fido con la sola indicazione numerica del punto percentuale dello 0,500% ma non indica nè le modalità di calcolo né la periodicità di contabilizzazione. La clausola negoziale è, dunque, nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca. (v. cassa. 2022 n. 19825 “In tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata”) Il CTU, pertanto, ha provveduto ad epurare il conto delle somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto (€ 15.670,17) e dell'effetto generato dall'addebito trimestrale della cms non dovuta sui saldi di conto corrente, rettificando i saldi medi trimestrali dalle cms addebitate nel trimestre di riferimento e dalle cms addebitate nei precedenti trimestri per considerare il c.d. “effetto trascinamento”. (€ 20.033,89) d) sulla asserita illegittima applicazione dei giorni valuta Le ulteriori contestazione avanzata dagli attori riguardano la non corretta applicazione dei giorni valuta, tale da avere comportato la violazione dell'art. 120 T.U.B.. La doglianza, oltre ad essere stata proposta in maniera assolutamente generica e sviluppata con considerazioni di ordine generale ed astratto, che prescindono del tutto sia dalle clausole negoziali, sia dalla effettiva disciplina normativa in materia appare infondata. In particolare, la contestazione relativa all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, non può essere accolta per insufficienza di allegazione, in quanto parte attrice non ha indicato neppure le tipologie di operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione. Peraltro, dalla disamina del contratto si evince la espressa pattuizione e la conformità al disposto dell'art 120 TUB a) sulla asserita usurarietà degli interessi A mezzo della espletata ctu è stata esclusa la violazione della normativa di cui alla l. 108/1996 In conclusione, deve ritenersi che il rapporto dare/avere tra le parti vada ricostruito, partendo dal saldo risultante dal primo estratto conto disponibile e, per i brevi periodi per i quali non risultano prodotti gli estratti conto, considerando come saldo iniziale quello successivo da cui riprende la serie storica, tenendo conto delle pattuizioni contrattuali, eliminando la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per l'intero periodo ed epurando il conto delle somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto in difetto valida pattuizione e dell'importo degli interessi passivi generati dall'addebito delle cms non dovute sui saldi trimestrali di conto corrente. In conclusione, come ha accertato il C.T.U. – con una relazione dettagliata ed approfonditamente motivata, sorretta da argomentazioni logiche convincenti, che questo Tribunale intende fare propria, non ravvisandosi motivi per discostarsene, in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato , il saldo del conto corrente alla data del 30.09.2017 è pari ad € 344.555,99 a debito della correntista (a fronte di un saldo banca pari ad € 504.531,91 sempre a debito della correntista) pagina 12 di 13 Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dalla banca ne va rilevata la tardività atteso che la banca si è costituita solo dopo la riassunzione del giudizio e, quindi, oltre i termini di cui all'art 166 e 167 c.p.c. ante riforma. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 37/2018, secondo i parametri per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 52.001 ed € 260.000. (tenuto conto del valore degli illegittimi addebiti), applicando la riduzione massima consentita avuto riguardo all'attività in concreto espletata Le spese di ctu liquidate con separati decreti vengono poste definitivamente a carico della EN
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta che il saldo del conto corrente n. 6495/882 (già n. 5525) alla data del 30.09.2017 è pari ad € 344.555,99 a debito della correntista per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna la parte EN a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso, oltre rimborso delle spese vive per contributo unificato e iscrizione a ruolo, rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
3. pone definitivamente a carico della EN le spese di ctu liquidate con separati decreti. Macerata, 29 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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