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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 04/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato in grado di appello
In Nome del Popolo Italiano il giudice dr.ssa Costanza Comunale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1950/2023 tra le parti:
APPELLANTE
cf Controparte_1 P.IVA_1
- difesa: avv. MIGLIO LUIGI, cf avv. MIGLIO C.F._1
ANDREA cf C.F._2
- domicilio: presso i difensori
APPELLATI
, cf Controparte_2 C.F._3
- difesa: avv. GIORDANO FRANCESCO, cf C.F._4
avv. DELL'AIUTO GIOVANNI cf C.F._5
- domicilio: presso lo studio dell'avv. Francesco Giordano
NL OG, cf , contumace C.F._6
OGGETTO: azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danno
Pagina 1 di 8 Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “che il Tribunale Ill.mo voglia in riforma della Sentenza N.
71/2023 R.S. del Giudice di Pace di Prato,
- in via istruttoria: ammettere la CTU dinamico ricostruttiva richiesta e non ammessa in primo grado;
- in via principale e nel merito: dichiarare la responsabilità totale o in ipotesi concorsuale dell'appellata e, per l'effetto, respingerne Controparte_2
in toto o in parte la domanda azionata nel procedimento NRG 1916/2021 svoltosi avanti il suddetto Giudice, condannandola di conseguenza alla restituzione mediante pagamento in favore della delle somme tutte pagate dalla in forza CP_1 CP_1
della predetta sentenza comprese spese di CTU, CTP e registrazione sentenza, nonché al pagamento delle spese di lite del detto procedimento NRG 1916/2021 e di quelle del presente giudizio di appello, riducendo in ogni caso a giustizia, ricalcolandolo, il danno effettivamente subito dalla in conseguenza del sinistro de quo.” CP_2
Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, quale Giudice di
Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie e rigetto di ogni collegata eccezione, domanda e/o istanza avversaria, cosi giudicare:
IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande di parte appellante perché infondate in fatto in diritto, nonché privi di pregio i motivi dedotti, e per l'effetto confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza n. 71/2023 emessa dal Giudice di
Pace di Prato e depositata in data 01.02.2023 e tutte le statuizioni in essa contenute;
IN OGNI CASO
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e compensi tutti del doppio grado di giudizio, di cui si chiede la distrazione, ex art. 93 c.p.c., a favore dei Patrocinatori, che si dichiarano antistatari.”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello CP_1 avverso la sentenza 71/23 emessa dal giudice di Pace di Prato all'esito del procedimento
RG 1916/2021 laddove non ha ammesso la ctu richiesta dalla stessa, non ha applicato correttamente l'art. 2054 c.c., nonché laddove nel calcolare il danno da inabilità
Pagina 2 di 8 CP_ temporanea subito dalla non ha sottratto quanto dalla stessa ricevuto dall' CP_2 al medesimo titolo e laddove ha condannato integralmente alle spese l'odierna appellante.
In primo grado aveva adito il giudice di Pace Controparte_2 di Prato al fine di far accertare l'esclusiva responsabilità di NL OG, quale conducente e proprietario del veicolo RD US tg EL131CX nella causazione del sinistro avvenuto a Prato in data 2.5.2019 e conseguentemente, ottenere la condanna di al pagamento in favore della stessa di tutti i danni causati a seguito del CP_1
sinistro occorso.
A sostegno delle proprie domande l'attrice aveva dedotto: (1) che in data 2.5.2019 alle ore 7.50 circa in Prato nel Piazzale Abbè Pierre, la medesima, unitamente al figlio, si trovava alla guida dell'autovettura Fiat MU tg ED211AF di proprietà dei sig. Pt_1
allorquando, giunta all'incirca a metà del predetto piazzale, direzione via
[...]
Reggiana, veniva violentemente urtata dal veicolo RD US tg EL131CX condotto e di proprietà di CA BR, mentre il medesimo, imprudentemente, si approssimava ad impegnare l'intersezione opposta rispetto al proprio senso di marcia;
(2) che a seguito del predetto urto la stessa subiva lesioni personali diagnosticate in
'contraccolpo rachide cervicale, contusione spalla sinistra ed emitorace sinistro' con prognosi iniziale di giorni 7, malattia prolungata poi sino al 24.6.2019; (3) che in data
17.5.2019 la Polizia Municipale di Prato elevava verbale di accertamento e contestazione nei confronti della stessa per la presunta violazione dell'art. 145 comma
1-10 CdS, violazione impugnata e conseguentemente annullata con sentenza del giudice di pace di Prato dell'11.11.2020.
La si era costituita in giudizio contestando la domanda attorea eccependo: CP_1
(1) che il modello CAI di denuncia era sottoscritto soltanto dall'attrice e quindi non aveva la valenza di presunzione di cui all'art. 143 comma 2 CdS;
(2) che la sentenza di annullamento della sanzione contestata all'attrice da parte della Polizia Municipale non era sufficiente a costituire prova delle affermazioni di controparte essendo stata emessa in altro procedimento in assenza di contraddittorio con la compagnia assicurativa;
(3) che la perizia di parte depositata da controparte era del tutto priva di valenza probatoria.
Ha quindi dedotto che risultava evidente la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro avendo la stessa tenuto un comportamento imprudente per aver marciato ad una velocità non consona al luogo teatro del sinistro, cioè un parcheggio, in tal modo
Pagina 3 di 8 venendo a collisione con il veicolo RD della controparte e per avere omesso di concedere la precedenza dovuta alla RD del BR.
Assunte prove orali, respinta la richiesta di ctu volta alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed ammessa, invece, ctu medico legale, il giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea, per la minor somma come accertata dal ctu e ha condannato la al pagamento del risarcimento del danno e delle spese processuali sostenute CP_1
da parte attrice.
, ritenendo la sentenza errata ed ingiusta, l'ha impugnata chiedendone la CP_1
riforma sulla base dei seguenti motivi: (1) violazione del diritto alla prova non avendo il giudice di primo grado ammesso la ctu dinamico – ricostruttiva del sinistro come più volte richiesto dalla stessa, negando, pertanto, il diritto di poter provare i propri assunti e di assolvere all'onere probatorio sulla stessa gravante;
(2) errata ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado: in particolare, il giudice parla di una velocità ridotta del veicolo Fiat MU indicandola in meno di 20 km/h mentre in atto di citazione tale velocità è indicata in 22 km/h, velocità che deve considerarsi pericolosa tenuto conto che il sinistro si è verificato in un piazza adibita a parcheggio;
inoltre dal rapporto della
Polizia Municipale risulta evidente la mancata precedenza del conducente del veicolo
Fiat che fuoriusciva da uno stallo di sosta nei confronti di quello del veicolo RD che marciava correttamente lungo la corsia di scorrimento e l'assenza di frenata corrobora CP_ questa tesi, dovendo addebitarsi l'impatto all'improvvisa fuoriuscita della dagli stalli di sosta presenti fra le aiuole, aggravata dalla velocità tenuta dalla Fiat, superiore ai 20 km/h, altamente pericolosa in un parcheggio;
(3) ingiusto addebito per l'intero delle spese del giudizio e della ctu medico-legale disposta nonostante la notevole riduzione del quantum che il giudice limita nella sentenza ad euro 1.735,57 a fronte di una domanda di euro 8.363,33, dovendo le stesse essere compensate almeno in parte, anche in ragione del comportamento di controparte, la quale ha taciuto i precedenti lesivi preesistenti richiedendone il risarcimento nel giudizio nonostante la consapevolezza di non averne diritto;
(4) erroneo calcolo del quantum eventualmente dovuto alla non avendo considerato gli importi già dalla medesima percepiti CP_2
CP_ dall' per gli stessi titoli, la quale ha agito in rivalsa nei confronti dell'istituto assicurativo per il recupero di quanto pagato come documentalmente dimostrato e mai contestato da parte avversa.
si è costituita nel presente giudizio di appello chiedendo Controparte_2
il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza impugnata.
Pagina 4 di 8 In particolare, la appellata ha sostenuto: (1) che la sentenza del giudice di primo grado è fondata sulla ricostruzione inequivocabile del sinistro offerta dal verbale redatto dalla
Polizia Municipale che ha fugato ogni dubbio circa la responsabilità nella causazione dell'evento; (2) che alcun diritto alla prova è stato violato posto che il giudice è tenuto a ricorrente allo strumento della ctu qualora lo ritenga necessario, necessità non ravvisata dal giudice di prime cure;
(3) che l'autovettura RD, al momento del sinistro, era condotta alla velocità di 42 km/h dal sig. BR, mentre la vettura Fiat, al momento dell'impatto, era condotta dall'odierna appellata ad una velocità di 15 km/h, come emerge dalla scheda di rilevamento del dispositivo satellitare scatola nera installato sull'auto della stessa e comunque la Fiat non era evidentemente in sosta e, dunque, non fuoriusciva da alcuno stallo dell'area di parcheggio, come ricostruito dalla perizia di parte;
(4) che non ha errato il primo giudice a condannare la compagnia assicurativa all'integrale rifusione delle spese processuali attesa la integrale soccombenza della stessa, tenuto conto che l'accoglimento della domande per un importo inferiore rispetto a quello domandato non è indice di parziale reciproca soccombenza;
(5) che le somme erogate dall' costituiscono il ristoro del danno patrimoniale rappresentato dalla CP_3
perduta capacità di lavoro, titolo del tutto differente dalla somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo.
CA BR, pur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di giudizio, rimanendo così contumace.
Con ordinanza del 16.12.2023 il precedente magistrato assegnatario del procedimento ha ammesso la ctu volta a ricostruire la dinamica del sinistro e, concessi i termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., mutato nelle more il magistrato assegnatario, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti così come indicate in epigrafe.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di CA BR attesa la non costituzione nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione.
Nel merito l'appello è infondato e non merita accoglimento.
Dissenta questo giudice con le considerazioni svolte dal precedente assegnatario del procedimento circa la necessità di svolgere ctu ricostruttiva del danno, alla luce della documentazione offerta in giudizio dalle parti né si ritiene necessario, di conseguenza, disporre la rinnovazione della ctu svolta.
La ricostruzione del sinistro, infatti, è chiara semplicemente esaminando il rapporto reso dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto nonché i dati forniti dalla scatola nera installata sull'autovettura condotta dalla sig.ra . CP_2
Pagina 5 di 8 Emerge, dunque, che la collisione tra le due autovetture ha interessato la parte anteriore CP_ dell'autovettura e la fiancata sinistra della Fiat MU e che in conseguenza dell'urto quest'ultima abbia subito una rotazione in senso antiorario di circa 90 gradi terminando la sua corsa nella posizione di quiete in cui è stata rinvenuta al momento dell'arrivo degli agenti accertatori (cfr. rapporto Polizia Municipale di Prato in atti). Dai dati forniti dalla scatola nera emerge che il veicolo Fiat MU al momento dell'urto non era fermo bensì transitava ad una velocità rinvenuta di circa 15 km/h, come ipotizzato dagli agenti intervenuti, alla luce della rotazione subita dal veicolo.
Risulta, inoltre, che l'impatto è stato piuttosto importante tenuto conto dei danni subiti dai veicoli. In particolare, la RD US aveva la parte anteriore distrutta con ammaccatura cofano, paraurti, rottura gruppi ottici e parti meccaniche e la Fiat MU ha subito un urto laterale sinistro con profonda ammaccatura e asportazione parte in gomma sportello posteriore sinistro con scoppio degli airbags.
Tali elementi ricostruttivi del sinistro e sui quali, peraltro, non c'è contestazione, riguardante questa esclusivamente l'attribuzione delle rispettive responsabilità, portano a ritenere che il sinistro si sia verificato per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo RD US, il quale, distratto alla guida (in assenza di segni di frenata rinvenuti dagli agenti accertatori) ha impegnato l'intersezione senza dare precedenza all'altro veicolo proveniente da destra in violazione dell'art. 145 comma 2 Cds.
Non si condividono le allegazioni rese sul punto da parte appellante circa la riconducibilità delle condotte delle parti alle fattispecie previste dall'art. 146 e 145 comma 6 del Cds che prescrivono che negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada, non potendosi affermare che il conducente del veicolo RD US fosse su strada, essendo anch'egli, al momento dell'impatto, all'interno della piazza adibita a luogo di parcheggio. Né vi è prova che la fosse ferma in sosta e stesse CP_2
effettuando manovra per uscire dal parcheggio, bensì, al contrario, è risultato provato che il veicolo condotto dalla stessa fosse in movimento.
Anche la ctu svolta, seppur non necessaria ma comunque redatta scientemente e in assenza di vizi logici, ha confermato tale ricostruzione, concludendo per affermare che l'urto è avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente del veicolo RD.
Con riguardo al terzo motivo di appello questo giudice non condivide la ricostruzione dell'appellante alla luce della giurisprudenza della Corte suprema di Cassazione. Al riguardo, si osserva che “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
Pagina 6 di 8 anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli atri presupposti previsti dall'art. 92 comma 2 c.p.c..” (cfr. Cass. SS.UU.
32061/2022).
Nel caso in esame, pur avendo il giudice accolto la domanda in misura sensibilmente ridotta rispetto a quanto richiesto in atto di citazione, correttamente ha operato la condanna alle spese processuali dell'odierna appellante, avuto riguardo alla somma effettivamente riconosciuta all'esito del giudizio, in assenza degli ulteriori presupposti legislativi per operare la compensazione (art. 92 comma 2 c.p.c. “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.”).
Anche il quarto ed ultimo motivo di appello deve essere respinto.
Quanto ricevuto dall' ha riguardato il danno da perdita della capacità lavorativa, CP_3
non richiesto nel giudizio di primo grado da parte dell'attrice, la quale si è limitata a chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo.
La sentenza di primo grado deve, pertanto, essere confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta (valori medi fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale).
Le spese di ctu, liquidate come in corso di causa, dovranno essere poste a carico di parte appellante in applicazione del principio di causalità.
Le spese di ctp allegate da parte appellata non potranno essere riconosciute in assenza della prova dell'effettivo esborso.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002 essendo l'impugnazione integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
Pagina 7 di 8 1. dichiara la contumacia di CA BR;
2. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza 71/23 emessa dal giudice di pace di Prato in data 1.2.2023;
3. condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute da parte appellata che si liquidano in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di ctu come liquidate in corso di causa;
5. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR
115/2002
Prato, 04/04/2025
Il giudice dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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