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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 01/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1122/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. AMARUGI TANIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, la parte ricorrente a precisato le conclusioni come da richiesta congiunta delle parti che di seguito si trascrive:
“A) Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, ciascuno nel proprio domicilio, portandosi reciproco rispetto;
2) l'immobile, di proprietà di terzi, concesso in locazione alla famiglia, viene adibito a residenza familiare sita in Grosseto, Via Quarzo n. 6 e viene assegnato in uso con la mobilità e le suppellettili ivi contenute alla Sig.ra , quale genitore presso Parte_1 il quale i figli minori sono domiciliati;
Per_ 3) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori i quali Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la straordinaria amministrazione ex art. 337 ter, comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) il padre potrà tenere con sé i minori – sempre nel rispetto dei tempi e dei ritmi di vita degli stessi – con le seguenti modalità:
Periodo scolastico ed extrascolastico: fine settimana alternati, dal venerdì alle 17.00 circa sino alla domenica sera, circa alle 20.00, quando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre. Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli ogni qual volta lo desideri ove ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro e previo accordo con la madre;
Ferie estive: il Sig. terrà i figli per due settimane anche non consecutive che CP_1 comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo spetterà alla
Sig.ra . Sono fatti salvi diversi accordi che i genitori riterranno di prendere Parte_1 secondo le esigenze e i desideri dei minori.
Festività: i minori trascorreranno con il padre o con la madre le festività (natalizie, pasquali, festività solenni ecc.) come segue: Festività Natalizie: il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, a Capodanno ad anni alterni, dal 31 pomeriggio al 06
Gennaio ad anni alterni, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, Festività Pasquali: ad anni alterni anche più giorni consecutivi sempre assecondando le esigenze e i desideri dei minori, Festività solenni e compleanni: ad anni alterni con ciascun genitore.
5) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di CP_1
€ 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), mediante bonifico sul conto corrente bancario della Sig.ra entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, con prima rivalutazione a Agosto 2026;
6) il Sig. , infine, rimborserà alla Sig.ra e comunque facendosi carico CP_1 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie per i minori, secondo le regole del Protocollo in vigore presso questo Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dal legale. Il rimborso avverrà entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta corredata dagli scontrini o da documenti giustificativi di spesa. 7) tutte le spese extra assegno dovranno essere documentate e i singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica o dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con indicazione del codice fiscale del minore. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che chiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail , fax o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 15 giorni. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. I coniugi dovranno essere effettuati con cadenza mensile e rimborsati a stretto giro con il pagamento del mantenimento.
8) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 400,00 quale assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento in favore della stessa nonché la somma di € 450,00 quale contributo al pagamento dell'affitto dell'immobile;
9) i coniugi prestano l'un l'altro l'autorizzazione al rilascio del rispettivo passaporto nonché all'analogo documento relativo al figlio minore.
B) Voglia, conseguentemente, il Tribunale, trascorso il termine di legge e previa fissazione di nuova udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Grosseto
(GR) il 06.08.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2012, atto n. 84, parte I, alle medesime condizioni della separazione sopra trascritte, con conferma delle condizioni indicate per la separazione;
il tutto a spese di lite compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 84, anno
2012).
Per_ Dall'unione della coppia sono nati tre figli: (il 20/07/2013), (il Per_2
03/10/2017) e (il 09/08/2021). Per_3
All'udienza del 28/10/2025, il resistente, , è comparso privo di Controparte_1 assistenza tecnica. Dopo averlo avvisato della necessità di assistenza tecnica e invitato a dotarsi di un difensore, il giudice l'ha autorizzato a partecipare all'udienza soltanto ai fini dell'assunzione di informazioni.
Nel corso della prima udienza il resistente ha dato conto di aderire alle richieste di cui al ricorso introduttivo e ha pertanto, unitamente alla ricorrente, formalizzato le conclusioni sopra trascritte, cui il difensore di parte ricorrente si
è poi riportato ai fini della precisazione delle conclusioni.
Su questa scorta, nella contumacia del resistente che pur comparso non si è ritualmente costituito in giudizio, deve riscontrarsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, cosicché le sopra trascritte conclusioni risultano meritevoli di accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (12 mesi decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 28/10/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 84, anno 2012), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1 data 06/08/2012;
DISPONE
in conformità alle conclusioni rassegnate delle parti all'udienza del 28.10.2025 e sopra trascritte
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti R.G. n. 1122/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 01/12/2026, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento introdotto ex art. 473 bis.49 c.p.c. instaurato da
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
l'assistenza dell'Avv. AMARUGI TANIA
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, la parte ricorrente a precisato le conclusioni come da richiesta congiunta delle parti che di seguito si trascrive:
“A) Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati, ciascuno nel proprio domicilio, portandosi reciproco rispetto;
2) l'immobile, di proprietà di terzi, concesso in locazione alla famiglia, viene adibito a residenza familiare sita in Grosseto, Via Quarzo n. 6 e viene assegnato in uso con la mobilità e le suppellettili ivi contenute alla Sig.ra , quale genitore presso Parte_1 il quale i figli minori sono domiciliati;
Per_ 3) i figli minori vengono affidati ad entrambi i genitori i quali Per_2 Per_3 eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per la straordinaria amministrazione ex art. 337 ter, comprese visite mediche e ricoveri, nonché disgiuntamente per l'ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
i genitori avranno cura che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
4) il padre potrà tenere con sé i minori – sempre nel rispetto dei tempi e dei ritmi di vita degli stessi – con le seguenti modalità:
Periodo scolastico ed extrascolastico: fine settimana alternati, dal venerdì alle 17.00 circa sino alla domenica sera, circa alle 20.00, quando li riaccompagnerà presso il domicilio della madre. Il padre, in ogni caso, potrà vedere i figli ogni qual volta lo desideri ove ciò sia compatibile con i suoi impegni di lavoro e previo accordo con la madre;
Ferie estive: il Sig. terrà i figli per due settimane anche non consecutive che CP_1 comunicherà alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Analogo periodo spetterà alla
Sig.ra . Sono fatti salvi diversi accordi che i genitori riterranno di prendere Parte_1 secondo le esigenze e i desideri dei minori.
Festività: i minori trascorreranno con il padre o con la madre le festività (natalizie, pasquali, festività solenni ecc.) come segue: Festività Natalizie: il 24 dicembre con il padre, il 25 dicembre con la madre, a Capodanno ad anni alterni, dal 31 pomeriggio al 06
Gennaio ad anni alterni, salvo diversi accordi che i genitori vorranno prendere nel rispetto delle esigenze e dei desideri dei minori, Festività Pasquali: ad anni alterni anche più giorni consecutivi sempre assecondando le esigenze e i desideri dei minori, Festività solenni e compleanni: ad anni alterni con ciascun genitore.
5) il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli minori con la somma mensile di CP_1
€ 750,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), mediante bonifico sul conto corrente bancario della Sig.ra entro il 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT, con prima rivalutazione a Agosto 2026;
6) il Sig. , infine, rimborserà alla Sig.ra e comunque facendosi carico CP_1 Parte_1 del 50% delle spese straordinarie per i minori, secondo le regole del Protocollo in vigore presso questo Tribunale che i coniugi dichiarano di ben conoscere per averne ricevuto copia dal legale. Il rimborso avverrà entro il giorno 15 del mese successivo alla richiesta corredata dagli scontrini o da documenti giustificativi di spesa. 7) tutte le spese extra assegno dovranno essere documentate e i singoli giustificativi di spesa dovranno essere riferibili alle singole spese sostenute. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica o dalla documentazione fiscale
(ricevuta o scontrino) con indicazione del codice fiscale del minore. Al fine della dimostrazione del preventivo accordo il genitore che chiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo e-mail , fax o altro mezzo abitualmente in uso tra le parti, con indicazione di massima della spesa da sostenere, richiedendo riscontro entro 15 giorni. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, la spesa si intenderà come approvata. I coniugi dovranno essere effettuati con cadenza mensile e rimborsati a stretto giro con il pagamento del mantenimento.
8) il Sig. verserà alla Sig.ra la somma di € 400,00 quale assegno di CP_1 Parte_1 mantenimento in favore della stessa nonché la somma di € 450,00 quale contributo al pagamento dell'affitto dell'immobile;
9) i coniugi prestano l'un l'altro l'autorizzazione al rilascio del rispettivo passaporto nonché all'analogo documento relativo al figlio minore.
B) Voglia, conseguentemente, il Tribunale, trascorso il termine di legge e previa fissazione di nuova udienza di comparizione, sostituita dal deposito di note scritte,
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in Grosseto
(GR) il 06.08.2012, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2012, atto n. 84, parte I, alle medesime condizioni della separazione sopra trascritte, con conferma delle condizioni indicate per la separazione;
il tutto a spese di lite compensate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 06/08/2012, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 84, anno
2012).
Per_ Dall'unione della coppia sono nati tre figli: (il 20/07/2013), (il Per_2
03/10/2017) e (il 09/08/2021). Per_3
All'udienza del 28/10/2025, il resistente, , è comparso privo di Controparte_1 assistenza tecnica. Dopo averlo avvisato della necessità di assistenza tecnica e invitato a dotarsi di un difensore, il giudice l'ha autorizzato a partecipare all'udienza soltanto ai fini dell'assunzione di informazioni.
Nel corso della prima udienza il resistente ha dato conto di aderire alle richieste di cui al ricorso introduttivo e ha pertanto, unitamente alla ricorrente, formalizzato le conclusioni sopra trascritte, cui il difensore di parte ricorrente si
è poi riportato ai fini della precisazione delle conclusioni.
Su questa scorta, nella contumacia del resistente che pur comparso non si è ritualmente costituito in giudizio, deve riscontrarsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi, cosicché le sopra trascritte conclusioni risultano meritevoli di accoglimento non risultando le condizioni sopra indicate in contrasto con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto appare manifestamente superfluo.
Poiché il ricorso al Tribunale è stato svolto ex art. 473bis.49 c.p.c., con contestuale richiesta anche della pronuncia divorzile, sub specie di scioglimento del matrimonio, deve essere disposta la contestuale remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile (12 mesi decorrenti dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, e quindi dal 28/10/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di GROSSETO (Parte I, atto n. 84, anno 2012), contratto tra e , in Parte_1 Controparte_1 data 06/08/2012;
DISPONE
in conformità alle conclusioni rassegnate delle parti all'udienza del 28.10.2025 e sopra trascritte
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
per la prosecuzione del giudizio come da separata contestuale ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti R.G. n. 1122/2025
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
rilevato che il Tribunale ha pronunciato in data odierna sentenza di separazione personale e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio, in quanto il ricorso è svolto ai sensi degli artt. 473bis.49 e 473bis.51
c.p.c.;
rilevato che la causa deve essere rimessa in istruttoria e he deve essere fissata nuova udienza;
ritenuto che la nuova udienza debba essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 12 per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3 co. 1 n. 2 lett. b)
Legge n. 878/1970 s.m.i., il quale decorre dalla data di comparizione dei coniugi alla prima udienza per la separazione personale;
P.Q.M.
1) RIMETTE la causa sul ruolo del giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia divorzile;
2) FISSA l'udienza del 01/12/2026, ore 9.00, per la prosecuzione del giudizio e la comparizione personale delle parti.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti