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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/02/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 934/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 934/2021 promossa da:
Parte_1
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COSMAI SERGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PIVA STEFANO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversa argomentazione, difesa ed eccezione respinte, previa concessione dei termini per deposito di conclusionali e memorie di replica, riformare integralmente la sentenza appellata e in accoglimento della presente impugnazione così provvedere:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ. pronunciare sentenza di risoluzione per inadempimento di del contratto di vendita delle unità immobiliari censite in Catasto Fabbricati di Controparte_1
pagina 1 di 13 Parma, Sezione 4, Foglio 23, Mappale 24, Subalterno 13 per l'appartamento e Subalterno 15 e 16 per i posti auto scoperti a rogito del notaio rep. 41.694 del 10.04.2013, registrato a Fidenza il 17.04.2013 al Per_1
n. 743 serie 1T e trascritto a Parma il 17.04.2013 al Reg. Gen. 7048, Reg. Part. 4730, con ordine al Direttore della Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Parma – Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di trascrizione della emananda sentenza;
2) Per l'effetto dichiarare tenuta e condannare all'immediato rilascio in favore del Controparte_1
e delle unità immobiliari descritte nel Parte_1 Pt_1 Parte_1 capo 1 che precede libere da persone e cose, nonché al risarcimento in favore del medesimo Fallimento del danno da occupazione delle predette unità immobiliari, nella misura di € 500,00 per ogni mese di occupazione dal 10.4.2013 sino alla data di effettivo rilascio, ovvero l'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso ex art. 1284 cod. civ. sino al soddisfo.
3) In via subordinata al mancato accoglimento delle domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno formulate nei capi 1 e 2 che precedono e già formulate a pag. 6 della citazione di primo grado, fatto salvo il gravame, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F. revocare e dichiarare inefficace nei confronti del l'atto di vendita Parte_1 del 10.04.2013 a rogito del notaio del 10.04.2013, rep. 41.694, registrato a Fidenza il 17.04.2013 al Per_1
n. 743 serie 1T e trascritto a Parma il 17.04.2013 al Reg. Gen. 7048, Reg. Part. 4730, già descritto nel precedente capo 1, con ordine di rilascio dell'immobile libero da persone e cose e con ordine di trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma;
4) In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di revoca ed inefficacia ex art. 2901 cod. civ.
e 66 L.F. articolata nel capo 3 che precede, fatto salvo il gravame, dichiarare l'avvenuta surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cod. civ. per l'importo di € 13.951,51 della fallita società di Parte_1
e (cod. fisc. ) nel credito vantato da Pt_1 Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Leno (BS), via Garibaldi n. 25, cod. fisc. in Parte_2 P.IVA_3 forza del contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio del 03.12.2008, rep. 104.976 Persona_2
(ALL. 23) nei confronti di (cod. fisc. ) a fronte del pagamento di € Controparte_1 P.IVA_2
12.495,82 in conto future rate del predetto mutuo avvenuto in data 17.04.2013, nonché a fronte del pagamento di € 1.455,69 per le rate nn. 54 e 56 del medesimo contratto di mutuo ipotecario, con ordine di trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma;
5) In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di avvenuta surrogazione articolata nel capo
4 che precede, fatto salvo il gravame, dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante in carica (cod. fisc. ad indennizzare il P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. ) dell'ingiustificato arricchimento di € Parte_1 P.IVA_1 pagina 2 di 13 13.951,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 17.04.2013, corrispondente alla somma di €
12.495,82 versata da alla Parte_1 Parte_2
con sede in Leno (BS), via Garibaldi n. 25, cod. fisc. , in conto future rate del
[...] P.IVA_3 mutuo ipotecario a rogito del notaio del 03.12.2008, rep. 104.976 in data 17.04.2013 ed Persona_2 alla ulteriore somma di € 1.455,69 versata da a in riferimento alle rate Parte_1 Parte_2 nn. 54 e 56 del medesimo mutuo descritte nella narrativa che precede.
6) In ogni caso rigettare integralmente le avverse conclusioni e le avverse eccezioni di improcedibilità della domanda e di inammissibilità e/o irricevibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio all'udienza del 20.02.2018.
7) Condannare parte appellata alle spese e compensi per difesa nel doppio grado oltre accessori di legge.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, - in via preliminare nel rito, accertare, per i suesposti motivi di diritto, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in primo grado e per l'effetto, conseguentemente, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale promossa dal
[...] nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
- sempre in via preliminare nel rito, accertare, per i suesposti motivi di diritto, che i documenti prodotti in primo grado all'udienza del20/02/2018, depositati con modalità cartacea, sono inammissibili, risultando per tale motivo irrituale, inammissibile e tardiva la loro produzione anche in grado d'appello e , quindi, per l'effetto, dichiarare la loro irricevibilità e inutilizzabilità nel contesto del presente giudizio;
- nel merito, accertare, comunque, per i suesposti motivi di diritto, che l'appello promosso dal
è inammissibile, infondato e non provato e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 509/2021 del Tribunale di Parma (G.I. Dott. Renato Mari) resa nel giudizio R.G. n. 4821/2017, pubblicata in data 18.03.2021 e notificata il 30.03.2021 e, comunque, sempre nel merito, accertare e dichiarare che tutte le domande formulate dal Parte_1 nei confronti della società sono inammissibili,
[...] Controparte_1 infondate e non provate o come meglio ritenuto con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La curatela del fallimento allegando il mancato pagamento da Parte_1
pagina 3 di 13 parte della convenuta del residuo prezzo di € 105.199,97, conveniva in giudizio la società chiedendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ. di Controparte_1
pronunciare sentenza di risoluzione per inadempimento della convenuta al contratto di vendita 10.04.2013 delle unità immobiliari identificate nell'atto di citazione, e per l'effetto di condannare la convenuta all'immediato rilascio in favore del delle unità Parte_1
immobiliari, nonché al risarcimento in favore del medesimo del danno da Parte_1
occupazione delle predette unità immobiliari.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito ne chiedeva il rigetto, allegando e documentando, con scrittura privata inter partes avente data certa del 1.10.2015, che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 era stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società aveva definito la propria obbligazione. Controparte_1
3. Alla prima udienza di comparizione del 20.02.20218, nella quale la convenuta non compariva, la difesa del fallimento dava atto del contestuale deposito cartaceo di “Atto di proposizione in prima udienza di domanda nuova”, nonché di ulteriore produzione documentale a sostegno della domanda nuova, e modificava le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. chiedendo, in via subordinata alla domanda di risoluzione, di revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del fallimento l'atto di vendita
10.04.2013; in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare l'avvenuta surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n.3 c.c. per l'importo di € 13.951,51 della fallita società NE nel credito vantato da Parte_2
in forza del contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio
[...] Persona_2
del 03.12.2008,; in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di
[...]
surrogazione, dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare il Controparte_1
Fallimento NE dell'ingiustificato arricchimento di € 13.951,51 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 17.04.2013.
Alla stessa udienza del 20.02.2018 la difesa del chiedeva inoltre di fissarsi Parte_1
udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 13 La difesa della convenuta nella comparsa conclusionale eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dal , rilevando trattarsi di domande nuove e non di Parte_1
precisazione o modifica dell'originaria domanda di risoluzione contrattuale.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal fallimento, che veniva condannato alla rifusione delle spese di lite, dovendosi escludere sulla base della allegazione e della documentazione versata in atti un inadempimento di parte convenuta agli obblighi contrattuali nei confronti della società venditrice derivanti dal contratto di Parte_1
compravendita inter partes in relazione al mancato pagamento del residuo prezzo fissato, risultando provato in atti che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 era stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società
[...]
ha definito la propria obbligazione (v. scrittura privata inter parte con data certa del Controparte_1
1.10.2015), accordo in forza del quale la società aveva definito la propria Controparte_1
obbligazione dandosi atto dalla venditrice in bonis di nulla avere più a pretendere in Parte_1
relazione al contratto di compravendita intervenuto il 17.4.2013 (peraltro più di quattro anni prima della dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza del Tribunale di Parma in Parte_1
data 21.6.2017)… non potendosi peraltro non rilevare che nel caso il fatto dedotto da parte convenuta in relazione alla avvenuta estinzione del debito nei confronti di parte attrice non può certamente ritenersi una eccezione di compensazione in senso stretto con cui si fa valere un controcredito, ma una semplice allegazione difensiva volta, escludendo ogni inadempimento nei termini dedotti dall'attore, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento per il mancato pagamento del prezzo proposta dal
[...]
” Parte_1
5. Quanto alle ulteriori domande introdotte in via subordinata il Tribunale ne rilevava l'inammissibilità in quanto domande nuove non costituenti precisazione o modifica dell'originaria domanda.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la curatela del Parte_1
chiedendone la riforma, e si è costituito in giudizio l'appellata eccependo
[...]
l'improcedibilità, l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità pagina 5 di 13 telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, formulata dalla difesa dell'appellata, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che in materia di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, come nel caso di specie, ha affermato: “- in primo luogo, non si verte in materia di diritti reali ma in materia di risoluzione contrattuale, non compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis
(condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari);” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 20/01/2021) 11/08/2021, n. 22736).
8. Passando all'esame dei motivi, con il primo l'appellante deduce il vizio nella motivazione della sentenza sia per erronea ricostruzione del fatto, sia per violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata, lamentando che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita inter partes, proposta dal fallimento in relazione al mancato pagamento del residuo prezzo fissato, “risultando provato in atti che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 è stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società ha Controparte_1
definito la propria obbligazione (v. scrittura privata inter parte con data certa del 1.10.2015) dandosi atto dalla venditrice in bonis di nulla avere più a pretendere in relazione al contratto di Parte_1
compravendita intervenuto il 17.4.2013”.
9. In particolare, in punto di erronea ricostruzione del fatto, si deduce che il Parte_1
all'udienza del 20.02.2018 aveva contestato specificamente che la Controparte_1
avesse vantato nei confronti di crediti per € 105.000 idonei a formare Parte_1
oggetto di compensazione in forza del predetto accordo, e che pertanto il predetto accordo doveva ritenersi nullo per mancanza dell'oggetto, ovvero dell'esistenza di crediti idonei a formare oggetto di compensazione, secondo la previsione degli artt. 1325 n. 3 e 1418 pagina 6 di 13 comma 2 cod. civ., non avendo da fornito alcuna prova Controparte_1
dell'esistenza alla data del 01.10.2015 di propri crediti per € 105.000.
10. In punto di violazione di legge, si deduce che il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto necessariamente escludere che al 01.10.2015 vantasse tali Controparte_1
crediti e potesse compensarli con il credito vantato dalla fallita in forza dell'atto di vendita.
11. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della domanda di risoluzione formulata in via principale per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ. e dei principi affermati in
Cass. 21258/2014 ed in Cass. 20689/2016, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto opponibile al la compensazione senza Parte_1
pronunciarsi sulla contestazione dei crediti di € 105.000 asseritamente vantati da
[...]
e senza pronunciarsi sulla eccezione di nullità del patto di compensazione, Controparte_1
in violazione dell'art. 112 c.p.c., e anche dell'art. 2697 cod. civ., avendo ritenuto provati detti crediti nonostante la loro contestazione, a fronte dell'assenza di iniziative istruttorie di ed a fronte della mancanza di indicazione sulla fonte di tali crediti Controparte_1
nella scrittura del 01.10.2015.
12. Il Giudice, inoltre, avrebbe errato nel non tener conto che il è soggetto Parte_1
anche processualmente distinto dalla fallita e le dichiarazioni unilaterali di quest'ultima non hanno valore di confessione e non vincolano il;
inoltre, non avrebbe tenuto Parte_1
conto che la scrittura privata prodotta dalla convenuta non contiene alcun espresso riferimento al rapporto fondamentale poiché enuncia in modo generico “ragioni e titoli anteriori” in relazione ai crediti per € 105.000 asseritamente vantati da Controparte_1
né menziona fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione di rispondenza al vero dei crediti indicati.
13. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente data la loro stretta correlazione,
e sono entrambi infondati.
Il ha proposto domanda di risoluzione per inadempimento della compratrice Parte_1
al contratto di compravendita immobiliare intercorso in data Controparte_1
10.04.2013 con la società in bonis, allegando il mancato versamento Parte_1
del residuo prezzo stabilito in € 105.000,00, e la società convenuta, costituendosi in giudizio, pagina 7 di 13 ha contestato il proprio inadempimento producendo la scrittura privata avente data certa
1.10.2015 con la quale le parti avevano proceduto a compensare le rispettive ragioni creditorie per l'importo di € 105.000,00, dandosi atto dalla venditrice Parte_1
in bonis di nulla avere più a pretendere in relazione al contratto di compravendita intervenuto il 17.4.2013.
14. Risulta quindi evidente che, nel caso in esame, il ha agito come parte del Parte_1
rapporto controverso, e non come terzo, avendo proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, dunque subentrando nella stessa posizione del fallito e non in sostituzione della massa dei creditori, con la conseguenza che il terzo Controparte_1
poteva opporre al curatore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti.
15. A tale riguardo, circa gli effetti probatori derivanti dalla diversa veste processuale assunta dal curatore nel caso concreto, si osserva che la Suprema Corte (Cass. sentenza 23 giugno 2016 - 21 novembre 2016, n. 23630) ha avuto modo di affermare: “La valutazione circa l'applicabilità o meno del disposto dell'art. 2704 c.c. al curatore presuppone l'identificazione della sua qualità, di parte o di terzo, nel rapporto controverso, non essendo coincidente per le due distinte posizioni, atteso che il disposto dell'art. 2704 c.c., trova applicazione solo nel secondo caso, cioè ove il curatore agisca in qualità di terzo, come in sede di delibazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta da ciascun creditore. Invece, il curatore fallimentare che, come nella specie, agisce in giudizio per la restituzione di una somma di danaro, che assume corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questo, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questo legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti (quali, come nel caso di specie, la scrittura privata di delega all'incasso, prodotta in giudizio dalla ), CP_2
pagina 8 di 13 senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.. In tal senso risulta orientata la consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità (cfr. ex multis: S.U. n. 4213/13; Sez. 1 n. 321/13; n. 23429/12; n. 27510/08;
n. 18059/04), che il Collegio condivide.”
16. Questi principi sono stati recentemente riaffermati dalla Corte di Cassazione in relazione ad una fattispecie relativa all'insinuazione al passivo di un credito comprovato da una ricognizione di debito del fallito avente data certa, nella quale si è stabilita l'opponibilità alla massa dei creditori della ricognizione avente una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, come sostanzialmente avvenuto nella scrittura privata inter partes del caso in esame, in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante ex art. 1988 c.c.
“La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore mediante la quale un creditore insinui il relativo credito allo stato passivo è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi, avendo una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, l'esistenza del sottostante rapporto fondamentale, salva la prova, il cui onere grava sul curatore fallimentare, della sua inesistenza o invalidità o dell'esserne venuti meno gli effetti. Ciò per coerenza con un principio mai messo in discussione in tema di assegni bancari, pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore che consente a quest'ultimo di ottenere l'ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore – che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito – non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria;
e ciò anche in quanto nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215) che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale.” (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34608).
17. Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società
[...]
sulla base della scrittura privata inter partes avente data certa 1.10.2015 con la CP_1
quale, circa quattro anni prima dell'apertura del fallimento, la società in bonis e la CP_3
pagina 9 di 13 avevano regolato tramite compensazione i reciproci rapporti di Controparte_1
debito – credito, dando atto la di non aver null'altro da pretendere dalla CP_3 [...]
in relazione al residuo saldo del prezzo di € 105.000,00 previsto nel contratto CP_1
di compravendita del 17.04.2013.
La sentenza merita pertanto conferma sul punto.
18. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto delle domande proposte in via subordinata deducendo, innanzitutto, che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il avesse depositato la memoria ex art. 183 6° comma n. 1, mentre in realtà nel Parte_1
primo grado di giudizio non erano stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183
c.p.c. e già in prima udienza il Giudice aveva fissato la successiva udienza ai fini della precisazione delle conclusioni.
19. Si deduce, inoltre, che il Fallimento all'udienza del 20.02.2018 aveva modificato la domanda proponendo in via subordinata le domande aventi ad oggetto la revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F del menzionato atto di vendita, e, in relazione ai pagamenti del credito ipotecario eseguiti dalla fallita dopo la vendita (10.04.2013), la surrogazione nel credito ipotecario vantato da ed in ulteriore subordine l'indennizzo per Parte_2
ingiustificato arricchimento.
20. Sostiene l'appellante che tali domande, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, dovevano essere dichiarate ammissibili sulla base del principio di diritto affermato anche da
Cass. civ., Sez. II, 11.02.2021 n. 3571: “…In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma
5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio (v. Cass., ord., 7/09/2020, n. 18546).”
21. Anche il terzo motivo è infondato. pagina 10 di 13 Come risulta per tabulas dal verbale dell'udienza tenutasi in data 20.02.2018 è stata la stessa difesa del : Parte_1
A) a precisare che la nuova domanda contenuta nel c.d. “Atto di proposizione in prima udienza di domanda nuova”, veniva proposta “avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 183 comma 5
c.p.c.”, e dunque a qualificare la domanda come reconventio reconventionis;
B) a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza richiedere la concessione dei termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
22. Ebbene, il fatto che il giudice di primo grado abbia, seppur erroneamente, ritenuto che le nuove domande siano state proposte dal con la memoria ex art. 183 6° Parte_1
comma n.1, e non alla prima udienza del 20.02.2018 come in effetti avvenuto, non può comunque porre in dubbio la correttezza della statuizione di inammissibilità della domanda di revocatoria e di surrogazione: “…dovendosi ritenere certamente domande nuove e non semplici modifiche di quelle originariamente proposte, considerato che il sesto comma dell'art. 183 c.p.c. consente la sola “precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni già proposte”, non potendosi peraltro non rilevare che nel caso il fatto dedotto da parte convenuta in relazione all'avvenuta estinzione del debito nei confronti della venditrice NE non può certamente ritenersi una eccezione di Parte_1
compensazione in senso stretto, con cui si fa valere un controcredito, ma una semplice allegazione difensiva volta, escludendo ogni iandempimento nei termini dedotti dall'attore, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento per il mancato pagamento del preezzo proposta dal
[...]
”. Controparte_4
23. In effetti, come ben evidenziato nel passaggio motivazionale della sentenza sopra richiamato, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare proposta dal fallimento non può qualificarsi modifica o precisazione della domanda di risoluzione per inadempimento, né tanto meno una reconventio reconventionis ex art. 183 co. 5 c.p.c. come dedotto dal al verbale dell'udienza 20.02.2018, in quanto l'esigenza della sua Parte_1
proposizione non può dirsi sorta in conseguenza dell'eccezione della convenuta
[...]
che in effetti non ha proposto un'eccezione di compensazione in senso CP_1
stretto, come evidenziato dal Tribunale.
pagina 11 di 13 24. Deve peraltro condividersi quanto dedotto dall'appellata in ordine all'inammissibilità delle nuove domande, così come delle produzioni documentali, effettuate dalla difesa del fallimento all'udienza del 20.02.2018, in quanto le une e le altre avrebbero dovute essere effettuate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate telematicamente, così da garantire il contraddittorio con la convenuta;
ma, come già rilevato, la difesa del fallimento all'udienza del 20.02.2018 non ha chiesto i termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., ma la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
25. A ciò si aggiunga, per completezza di disamina, che la domanda di revocatoria non potrebbe comunque ritenersi ammissibile in virtù del principio della teleologica
“complanarità”, come sostenuto dall'appellante, posto che nel caso di specie non ne ricorrono i presupposti richiesti dalla stessa giurisprudenza della S.C. richiamata dal fallimento. Innanzitutto perché diversa è la veste del curatore nel caso di domanda di risoluzione per inadempimento, nella quale come sopra osservato il curatore subentra nella stessa posizione del fallito, rispetto alla domanda di revocatoria nella quale agisce come terzo nell'interesse della massa dei creditori;
ma diverso è anche il petitum delle due domande, essendo la prima volta alla reintegrazione del patrimonio del fallito, la seconda a rendere il bene immobile suscettibile di espropriazione forzata nell'interesse della massa creditoria.
26. In conclusione la sentenza deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 12 di 13 - rigetta l'appello;
- condanna il in persona del curatore pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore dell'appellata
[...]
liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CAP Controparte_1
ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.02.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 934/2021 promossa da:
Parte_1
[...] P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. COSMAI SERGIO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. PIVA STEFANO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, ogni avversa argomentazione, difesa ed eccezione respinte, previa concessione dei termini per deposito di conclusionali e memorie di replica, riformare integralmente la sentenza appellata e in accoglimento della presente impugnazione così provvedere:
1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ. pronunciare sentenza di risoluzione per inadempimento di del contratto di vendita delle unità immobiliari censite in Catasto Fabbricati di Controparte_1
pagina 1 di 13 Parma, Sezione 4, Foglio 23, Mappale 24, Subalterno 13 per l'appartamento e Subalterno 15 e 16 per i posti auto scoperti a rogito del notaio rep. 41.694 del 10.04.2013, registrato a Fidenza il 17.04.2013 al Per_1
n. 743 serie 1T e trascritto a Parma il 17.04.2013 al Reg. Gen. 7048, Reg. Part. 4730, con ordine al Direttore della Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di Parma – Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliare di trascrizione della emananda sentenza;
2) Per l'effetto dichiarare tenuta e condannare all'immediato rilascio in favore del Controparte_1
e delle unità immobiliari descritte nel Parte_1 Pt_1 Parte_1 capo 1 che precede libere da persone e cose, nonché al risarcimento in favore del medesimo Fallimento del danno da occupazione delle predette unità immobiliari, nella misura di € 500,00 per ogni mese di occupazione dal 10.4.2013 sino alla data di effettivo rilascio, ovvero l'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso ex art. 1284 cod. civ. sino al soddisfo.
3) In via subordinata al mancato accoglimento delle domande di risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno formulate nei capi 1 e 2 che precedono e già formulate a pag. 6 della citazione di primo grado, fatto salvo il gravame, ai sensi degli artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F. revocare e dichiarare inefficace nei confronti del l'atto di vendita Parte_1 del 10.04.2013 a rogito del notaio del 10.04.2013, rep. 41.694, registrato a Fidenza il 17.04.2013 al Per_1
n. 743 serie 1T e trascritto a Parma il 17.04.2013 al Reg. Gen. 7048, Reg. Part. 4730, già descritto nel precedente capo 1, con ordine di rilascio dell'immobile libero da persone e cose e con ordine di trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma;
4) In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di revoca ed inefficacia ex art. 2901 cod. civ.
e 66 L.F. articolata nel capo 3 che precede, fatto salvo il gravame, dichiarare l'avvenuta surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n. 3 cod. civ. per l'importo di € 13.951,51 della fallita società di Parte_1
e (cod. fisc. ) nel credito vantato da Pt_1 Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Leno (BS), via Garibaldi n. 25, cod. fisc. in Parte_2 P.IVA_3 forza del contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio del 03.12.2008, rep. 104.976 Persona_2
(ALL. 23) nei confronti di (cod. fisc. ) a fronte del pagamento di € Controparte_1 P.IVA_2
12.495,82 in conto future rate del predetto mutuo avvenuto in data 17.04.2013, nonché a fronte del pagamento di € 1.455,69 per le rate nn. 54 e 56 del medesimo contratto di mutuo ipotecario, con ordine di trascrizione della emananda sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Parma;
5) In via subordinata al mancato accoglimento della domanda di avvenuta surrogazione articolata nel capo
4 che precede, fatto salvo il gravame, dichiarare tenuta e condannare in persona Controparte_1 del legale rappresentante in carica (cod. fisc. ad indennizzare il P.IVA_2 [...]
(cod. fisc. ) dell'ingiustificato arricchimento di € Parte_1 P.IVA_1 pagina 2 di 13 13.951,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 17.04.2013, corrispondente alla somma di €
12.495,82 versata da alla Parte_1 Parte_2
con sede in Leno (BS), via Garibaldi n. 25, cod. fisc. , in conto future rate del
[...] P.IVA_3 mutuo ipotecario a rogito del notaio del 03.12.2008, rep. 104.976 in data 17.04.2013 ed Persona_2 alla ulteriore somma di € 1.455,69 versata da a in riferimento alle rate Parte_1 Parte_2 nn. 54 e 56 del medesimo mutuo descritte nella narrativa che precede.
6) In ogni caso rigettare integralmente le avverse conclusioni e le avverse eccezioni di improcedibilità della domanda e di inammissibilità e/o irricevibilità e/o inutilizzabilità della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio all'udienza del 20.02.2018.
7) Condannare parte appellata alle spese e compensi per difesa nel doppio grado oltre accessori di legge.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e previe le più opportune declaratorie del caso e di legge, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, - in via preliminare nel rito, accertare, per i suesposti motivi di diritto, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in primo grado e per l'effetto, conseguentemente, dichiarare improcedibile la domanda giudiziale promossa dal
[...] nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
- sempre in via preliminare nel rito, accertare, per i suesposti motivi di diritto, che i documenti prodotti in primo grado all'udienza del20/02/2018, depositati con modalità cartacea, sono inammissibili, risultando per tale motivo irrituale, inammissibile e tardiva la loro produzione anche in grado d'appello e , quindi, per l'effetto, dichiarare la loro irricevibilità e inutilizzabilità nel contesto del presente giudizio;
- nel merito, accertare, comunque, per i suesposti motivi di diritto, che l'appello promosso dal
è inammissibile, infondato e non provato e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 509/2021 del Tribunale di Parma (G.I. Dott. Renato Mari) resa nel giudizio R.G. n. 4821/2017, pubblicata in data 18.03.2021 e notificata il 30.03.2021 e, comunque, sempre nel merito, accertare e dichiarare che tutte le domande formulate dal Parte_1 nei confronti della società sono inammissibili,
[...] Controparte_1 infondate e non provate o come meglio ritenuto con ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La curatela del fallimento allegando il mancato pagamento da Parte_1
pagina 3 di 13 parte della convenuta del residuo prezzo di € 105.199,97, conveniva in giudizio la società chiedendo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 cod. civ. di Controparte_1
pronunciare sentenza di risoluzione per inadempimento della convenuta al contratto di vendita 10.04.2013 delle unità immobiliari identificate nell'atto di citazione, e per l'effetto di condannare la convenuta all'immediato rilascio in favore del delle unità Parte_1
immobiliari, nonché al risarcimento in favore del medesimo del danno da Parte_1
occupazione delle predette unità immobiliari.
2. Si costituiva in giudizio la società convenuta che eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e nel merito ne chiedeva il rigetto, allegando e documentando, con scrittura privata inter partes avente data certa del 1.10.2015, che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 era stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società aveva definito la propria obbligazione. Controparte_1
3. Alla prima udienza di comparizione del 20.02.20218, nella quale la convenuta non compariva, la difesa del fallimento dava atto del contestuale deposito cartaceo di “Atto di proposizione in prima udienza di domanda nuova”, nonché di ulteriore produzione documentale a sostegno della domanda nuova, e modificava le proprie conclusioni ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c. chiedendo, in via subordinata alla domanda di risoluzione, di revocare e dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti del fallimento l'atto di vendita
10.04.2013; in via ulteriormente subordinata di accertare e dichiarare l'avvenuta surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 n.3 c.c. per l'importo di € 13.951,51 della fallita società NE nel credito vantato da Parte_2
in forza del contratto di mutuo ipotecario a rogito del notaio
[...] Persona_2
del 03.12.2008,; in via subordinata al mancato accoglimento della domanda di
[...]
surrogazione, dichiarare tenuta e condannare ad indennizzare il Controparte_1
Fallimento NE dell'ingiustificato arricchimento di € 13.951,51 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria a far data dal 17.04.2013.
Alla stessa udienza del 20.02.2018 la difesa del chiedeva inoltre di fissarsi Parte_1
udienza di precisazione delle conclusioni. pagina 4 di 13 La difesa della convenuta nella comparsa conclusionale eccepiva l'inammissibilità delle domande formulate dal , rilevando trattarsi di domande nuove e non di Parte_1
precisazione o modifica dell'originaria domanda di risoluzione contrattuale.
4. La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale rigettava la domanda di risoluzione per inadempimento formulata dal fallimento, che veniva condannato alla rifusione delle spese di lite, dovendosi escludere sulla base della allegazione e della documentazione versata in atti un inadempimento di parte convenuta agli obblighi contrattuali nei confronti della società venditrice derivanti dal contratto di Parte_1
compravendita inter partes in relazione al mancato pagamento del residuo prezzo fissato, risultando provato in atti che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 era stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società
[...]
ha definito la propria obbligazione (v. scrittura privata inter parte con data certa del Controparte_1
1.10.2015), accordo in forza del quale la società aveva definito la propria Controparte_1
obbligazione dandosi atto dalla venditrice in bonis di nulla avere più a pretendere in Parte_1
relazione al contratto di compravendita intervenuto il 17.4.2013 (peraltro più di quattro anni prima della dichiarazione di fallimento della avvenuta con sentenza del Tribunale di Parma in Parte_1
data 21.6.2017)… non potendosi peraltro non rilevare che nel caso il fatto dedotto da parte convenuta in relazione alla avvenuta estinzione del debito nei confronti di parte attrice non può certamente ritenersi una eccezione di compensazione in senso stretto con cui si fa valere un controcredito, ma una semplice allegazione difensiva volta, escludendo ogni inadempimento nei termini dedotti dall'attore, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento per il mancato pagamento del prezzo proposta dal
[...]
” Parte_1
5. Quanto alle ulteriori domande introdotte in via subordinata il Tribunale ne rilevava l'inammissibilità in quanto domande nuove non costituenti precisazione o modifica dell'originaria domanda.
6. Avverso la sentenza ha proposto appello la curatela del Parte_1
chiedendone la riforma, e si è costituito in giudizio l'appellata eccependo
[...]
l'improcedibilità, l'inammissibilità e chiedendo comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.05.2024, tenutasi con modalità pagina 5 di 13 telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, formulata dalla difesa dell'appellata, alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che in materia di risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, come nel caso di specie, ha affermato: “- in primo luogo, non si verte in materia di diritti reali ma in materia di risoluzione contrattuale, non compresa nelle materie indicate nel D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis
(condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
d'azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità mediche sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancarie finanziari);” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord., (data ud. 20/01/2021) 11/08/2021, n. 22736).
8. Passando all'esame dei motivi, con il primo l'appellante deduce il vizio nella motivazione della sentenza sia per erronea ricostruzione del fatto, sia per violazione di legge rilevante ai fini della decisione impugnata, lamentando che il giudice di prime cure abbia rigettato la domanda di risoluzione del contratto di compravendita inter partes, proposta dal fallimento in relazione al mancato pagamento del residuo prezzo fissato, “risultando provato in atti che il pagamento del residuo prezzo di € 105.199,97 è stato oggetto di un accordo contrattuale intervenuto successivamente alla stipula del contratto, accordo in forza del quale la società ha Controparte_1
definito la propria obbligazione (v. scrittura privata inter parte con data certa del 1.10.2015) dandosi atto dalla venditrice in bonis di nulla avere più a pretendere in relazione al contratto di Parte_1
compravendita intervenuto il 17.4.2013”.
9. In particolare, in punto di erronea ricostruzione del fatto, si deduce che il Parte_1
all'udienza del 20.02.2018 aveva contestato specificamente che la Controparte_1
avesse vantato nei confronti di crediti per € 105.000 idonei a formare Parte_1
oggetto di compensazione in forza del predetto accordo, e che pertanto il predetto accordo doveva ritenersi nullo per mancanza dell'oggetto, ovvero dell'esistenza di crediti idonei a formare oggetto di compensazione, secondo la previsione degli artt. 1325 n. 3 e 1418 pagina 6 di 13 comma 2 cod. civ., non avendo da fornito alcuna prova Controparte_1
dell'esistenza alla data del 01.10.2015 di propri crediti per € 105.000.
10. In punto di violazione di legge, si deduce che il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto necessariamente escludere che al 01.10.2015 vantasse tali Controparte_1
crediti e potesse compensarli con il credito vantato dalla fallita in forza dell'atto di vendita.
11. Con il secondo motivo si lamenta il rigetto della domanda di risoluzione formulata in via principale per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 cod. civ. e dei principi affermati in
Cass. 21258/2014 ed in Cass. 20689/2016, deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto opponibile al la compensazione senza Parte_1
pronunciarsi sulla contestazione dei crediti di € 105.000 asseritamente vantati da
[...]
e senza pronunciarsi sulla eccezione di nullità del patto di compensazione, Controparte_1
in violazione dell'art. 112 c.p.c., e anche dell'art. 2697 cod. civ., avendo ritenuto provati detti crediti nonostante la loro contestazione, a fronte dell'assenza di iniziative istruttorie di ed a fronte della mancanza di indicazione sulla fonte di tali crediti Controparte_1
nella scrittura del 01.10.2015.
12. Il Giudice, inoltre, avrebbe errato nel non tener conto che il è soggetto Parte_1
anche processualmente distinto dalla fallita e le dichiarazioni unilaterali di quest'ultima non hanno valore di confessione e non vincolano il;
inoltre, non avrebbe tenuto Parte_1
conto che la scrittura privata prodotta dalla convenuta non contiene alcun espresso riferimento al rapporto fondamentale poiché enuncia in modo generico “ragioni e titoli anteriori” in relazione ai crediti per € 105.000 asseritamente vantati da Controparte_1
né menziona fatti da cui possa evincersi, in concorso con altri elementi istruttori, la dimostrazione di rispondenza al vero dei crediti indicati.
13. I primi due motivi possono esaminarsi congiuntamente data la loro stretta correlazione,
e sono entrambi infondati.
Il ha proposto domanda di risoluzione per inadempimento della compratrice Parte_1
al contratto di compravendita immobiliare intercorso in data Controparte_1
10.04.2013 con la società in bonis, allegando il mancato versamento Parte_1
del residuo prezzo stabilito in € 105.000,00, e la società convenuta, costituendosi in giudizio, pagina 7 di 13 ha contestato il proprio inadempimento producendo la scrittura privata avente data certa
1.10.2015 con la quale le parti avevano proceduto a compensare le rispettive ragioni creditorie per l'importo di € 105.000,00, dandosi atto dalla venditrice Parte_1
in bonis di nulla avere più a pretendere in relazione al contratto di compravendita intervenuto il 17.4.2013.
14. Risulta quindi evidente che, nel caso in esame, il ha agito come parte del Parte_1
rapporto controverso, e non come terzo, avendo proposto domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, dunque subentrando nella stessa posizione del fallito e non in sostituzione della massa dei creditori, con la conseguenza che il terzo Controparte_1
poteva opporre al curatore tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti.
15. A tale riguardo, circa gli effetti probatori derivanti dalla diversa veste processuale assunta dal curatore nel caso concreto, si osserva che la Suprema Corte (Cass. sentenza 23 giugno 2016 - 21 novembre 2016, n. 23630) ha avuto modo di affermare: “La valutazione circa l'applicabilità o meno del disposto dell'art. 2704 c.c. al curatore presuppone l'identificazione della sua qualità, di parte o di terzo, nel rapporto controverso, non essendo coincidente per le due distinte posizioni, atteso che il disposto dell'art. 2704 c.c., trova applicazione solo nel secondo caso, cioè ove il curatore agisca in qualità di terzo, come in sede di delibazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento proposta da ciascun creditore. Invece, il curatore fallimentare che, come nella specie, agisce in giudizio per la restituzione di una somma di danaro, che assume corrisposta indebitamente in epoca antecedente all'apertura della procedura concorsuale, non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questo, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale ed indipendentemente dal dissesto verificatosi. Ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può a questo legittimamente opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questo provenienti (quali, come nel caso di specie, la scrittura privata di delega all'incasso, prodotta in giudizio dalla ), CP_2
pagina 8 di 13 senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.. In tal senso risulta orientata la consolidata giurisprudenza di questa
Corte di legittimità (cfr. ex multis: S.U. n. 4213/13; Sez. 1 n. 321/13; n. 23429/12; n. 27510/08;
n. 18059/04), che il Collegio condivide.”
16. Questi principi sono stati recentemente riaffermati dalla Corte di Cassazione in relazione ad una fattispecie relativa all'insinuazione al passivo di un credito comprovato da una ricognizione di debito del fallito avente data certa, nella quale si è stabilita l'opponibilità alla massa dei creditori della ricognizione avente una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, come sostanzialmente avvenuto nella scrittura privata inter partes del caso in esame, in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante ex art. 1988 c.c.
“La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore mediante la quale un creditore insinui il relativo credito allo stato passivo è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi, avendo una fonte di carattere bilaterale e contrattuale, l'esistenza del sottostante rapporto fondamentale, salva la prova, il cui onere grava sul curatore fallimentare, della sua inesistenza o invalidità o dell'esserne venuti meno gli effetti. Ciò per coerenza con un principio mai messo in discussione in tema di assegni bancari, pacificamente equiparati dalla giurisprudenza ad una promessa di pagamento nei rapporti tra traente e prenditore che consente a quest'ultimo di ottenere l'ammissione al passivo fallimentare del credito, per un importo corrispondente a quello del titolo, proprio in forza della presunzione di esistenza del rapporto sottostante, a norma dell'art. 1988 c.c., fino a quando il curatore – che in tal caso non può essere considerato terzo rispetto al fallito – non vinca tale presunzione, fornendo la prova contraria;
e ciò anche in quanto nella giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni pare rimasto sostanzialmente isolato il precedente (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 aprile 2019, n. 10215) che, in tema di insinuazione allo stato passivo, ha equiparato la ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore «alla confessione stragiudiziale resa ad un terzo, qual è il curatore fallimentare», ritenendola perciò un documento solo liberamente apprezzabile dal giudice, senza alcuna presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale.” (Cass. 12 dicembre 2023, n. 34608).
17. Deve quindi concludersi che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della società
[...]
sulla base della scrittura privata inter partes avente data certa 1.10.2015 con la CP_1
quale, circa quattro anni prima dell'apertura del fallimento, la società in bonis e la CP_3
pagina 9 di 13 avevano regolato tramite compensazione i reciproci rapporti di Controparte_1
debito – credito, dando atto la di non aver null'altro da pretendere dalla CP_3 [...]
in relazione al residuo saldo del prezzo di € 105.000,00 previsto nel contratto CP_1
di compravendita del 17.04.2013.
La sentenza merita pertanto conferma sul punto.
18. Con il terzo motivo si lamenta il rigetto delle domande proposte in via subordinata deducendo, innanzitutto, che il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto che il avesse depositato la memoria ex art. 183 6° comma n. 1, mentre in realtà nel Parte_1
primo grado di giudizio non erano stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'art. 183
c.p.c. e già in prima udienza il Giudice aveva fissato la successiva udienza ai fini della precisazione delle conclusioni.
19. Si deduce, inoltre, che il Fallimento all'udienza del 20.02.2018 aveva modificato la domanda proponendo in via subordinata le domande aventi ad oggetto la revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 L.F del menzionato atto di vendita, e, in relazione ai pagamenti del credito ipotecario eseguiti dalla fallita dopo la vendita (10.04.2013), la surrogazione nel credito ipotecario vantato da ed in ulteriore subordine l'indennizzo per Parte_2
ingiustificato arricchimento.
20. Sostiene l'appellante che tali domande, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, dovevano essere dichiarate ammissibili sulla base del principio di diritto affermato anche da
Cass. civ., Sez. II, 11.02.2021 n. 3571: “…In linea generale, dunque, può affermarsi, in accordo con autorevole dottrina, che ciò che rende ammissibile l'introduzione in giudizio di un diritto diverso da quello originariamente fatto valere oltre la barriera preclusiva segnata dall'udienza ex art. 183 c.p.c., e che, quindi, consente di distinguere la domanda che tale diritto deduce da quella riconvenzionale di cui si occupa il comma
5 del medesimo articolo (cd. reconventio reconventionis), è il carattere della teleologica "complanarità": il diritto così introdotto in giudizio deve attenere alla medesima vicenda sostanziale già dedotta, correre tra le stesse parti, tendere dopo tutto alla realizzazione, almeno in parte, salva la differenza tecnica di petitum mediato, dell'utilità finale già avuta di mira dalla parte con la sua iniziativa giudiziale e, dunque, risultare incompatibile con il diritto originariamente dedotto in giudizio (v. Cass., ord., 7/09/2020, n. 18546).”
21. Anche il terzo motivo è infondato. pagina 10 di 13 Come risulta per tabulas dal verbale dell'udienza tenutasi in data 20.02.2018 è stata la stessa difesa del : Parte_1
A) a precisare che la nuova domanda contenuta nel c.d. “Atto di proposizione in prima udienza di domanda nuova”, veniva proposta “avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 183 comma 5
c.p.c.”, e dunque a qualificare la domanda come reconventio reconventionis;
B) a chiedere la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, senza richiedere la concessione dei termini per memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
22. Ebbene, il fatto che il giudice di primo grado abbia, seppur erroneamente, ritenuto che le nuove domande siano state proposte dal con la memoria ex art. 183 6° Parte_1
comma n.1, e non alla prima udienza del 20.02.2018 come in effetti avvenuto, non può comunque porre in dubbio la correttezza della statuizione di inammissibilità della domanda di revocatoria e di surrogazione: “…dovendosi ritenere certamente domande nuove e non semplici modifiche di quelle originariamente proposte, considerato che il sesto comma dell'art. 183 c.p.c. consente la sola “precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e conclusioni già proposte”, non potendosi peraltro non rilevare che nel caso il fatto dedotto da parte convenuta in relazione all'avvenuta estinzione del debito nei confronti della venditrice NE non può certamente ritenersi una eccezione di Parte_1
compensazione in senso stretto, con cui si fa valere un controcredito, ma una semplice allegazione difensiva volta, escludendo ogni iandempimento nei termini dedotti dall'attore, a paralizzare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento per il mancato pagamento del preezzo proposta dal
[...]
”. Controparte_4
23. In effetti, come ben evidenziato nel passaggio motivazionale della sentenza sopra richiamato, la domanda di revocatoria dell'atto di compravendita immobiliare proposta dal fallimento non può qualificarsi modifica o precisazione della domanda di risoluzione per inadempimento, né tanto meno una reconventio reconventionis ex art. 183 co. 5 c.p.c. come dedotto dal al verbale dell'udienza 20.02.2018, in quanto l'esigenza della sua Parte_1
proposizione non può dirsi sorta in conseguenza dell'eccezione della convenuta
[...]
che in effetti non ha proposto un'eccezione di compensazione in senso CP_1
stretto, come evidenziato dal Tribunale.
pagina 11 di 13 24. Deve peraltro condividersi quanto dedotto dall'appellata in ordine all'inammissibilità delle nuove domande, così come delle produzioni documentali, effettuate dalla difesa del fallimento all'udienza del 20.02.2018, in quanto le une e le altre avrebbero dovute essere effettuate in sede di memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate telematicamente, così da garantire il contraddittorio con la convenuta;
ma, come già rilevato, la difesa del fallimento all'udienza del 20.02.2018 non ha chiesto i termini per le memorie ex art. 183 comma 6
c.p.c., ma la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
25. A ciò si aggiunga, per completezza di disamina, che la domanda di revocatoria non potrebbe comunque ritenersi ammissibile in virtù del principio della teleologica
“complanarità”, come sostenuto dall'appellante, posto che nel caso di specie non ne ricorrono i presupposti richiesti dalla stessa giurisprudenza della S.C. richiamata dal fallimento. Innanzitutto perché diversa è la veste del curatore nel caso di domanda di risoluzione per inadempimento, nella quale come sopra osservato il curatore subentra nella stessa posizione del fallito, rispetto alla domanda di revocatoria nella quale agisce come terzo nell'interesse della massa dei creditori;
ma diverso è anche il petitum delle due domande, essendo la prima volta alla reintegrazione del patrimonio del fallito, la seconda a rendere il bene immobile suscettibile di espropriazione forzata nell'interesse della massa creditoria.
26. In conclusione la sentenza deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore dell'appellata sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento, ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato nei confronti di parte appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1
– bis.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva: pagina 12 di 13 - rigetta l'appello;
- condanna il in persona del curatore pro tempore, alla Parte_1
rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore dell'appellata
[...]
liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre spese generali 15%, CAP Controparte_1
ed IVA se dovuta.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n. 115/2002
(T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico di parte appellante.
Così deciso in Bologna, il 17.02.2025
Il Presidente
dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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