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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 15-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g.p.u. n. 15-1/2025 da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PITARO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 62, Catanzaro, presso lo studio del predetto difensore;
ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in CATANZARO (CZ), VIA MURANO n. 8. Controparte_1
C.F. e P.IVA P.IVA_1
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 13.2.2025 è stata proposta da Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di
[...] cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 20.304,11 relativa a canoni di locazione, interessi legali e merce indebitamente sottratta. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro,
Pag. 1 di 5 avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 02/11/2023);
- la debitrice, non essendosi costituita, non ha fornito prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali (i.e. non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII). Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- nonostante la mancata costituzione della debitrice, sulla base dell'istruttoria espletata d'ufficio emerge positivamente il superamento dei limiti dimensionali, atteso che l'indebitamento erariale e nei confronti degli enti previdenziali, come si dirà anche infra, confluito in cartelle esattoriali supera gli 800 mila €;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 815.158,26;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali
Pag. 2 di 5 elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: significativa esposizione debitoria, tentativo di pignoramento prezzo terzi esperito infruttuosamente;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2020. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della , con sede legale Controparte_2 in CATANZARO (CZ) VIA MURANO 8, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_1
l'attività di gestione commerciale di contratti;
gestione indiretta di attività di call center;
gestione diretta ed indiretta di agenti ed agenzie, anche nei servizi di energia e telecomunicazione;
vendita di prodotti e servizi nel campo dell'energia e della telecomunicazione;
n o m i n a Giudice Delegato, la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 09:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 02/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANZARO Procedure Concorsuali Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi - Giudice
Dott.ssa Chiara Di Credico - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza r.g.p.u. n. 15-1/2025 da:
(C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PITARO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Via XX Settembre n. 62, Catanzaro, presso lo studio del predetto difensore;
ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i con sede legale in CATANZARO (CZ), VIA MURANO n. 8. Controparte_1
C.F. e P.IVA P.IVA_1
- resistente non costituita
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E Con ricorso depositato in data 13.2.2025 è stata proposta da Parte_1
istanza di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 37 e ss. di
[...] cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII) nei confronti di Controparte_1 lamentando il mancato pagamento della somma complessiva di Euro 20.304,11 relativa a canoni di locazione, interessi legali e merce indebitamente sottratta. Per la resistente nessuno si è costituito, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo. Tanto premesso, si osserva che:
- sussiste ex art. 27, II comma, CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro,
Pag. 1 di 5 avendo la ricorrente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Catanzaro;
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione dell'istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto basato su titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Catanzaro, pubblicata in data 02/11/2023);
- la debitrice, non essendosi costituita, non ha fornito prova dell'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali (i.e. non ha depositato documentazione attestante il mancato superamento delle soglie previste dall'art. all'art. 2, I comma, lett. d) CCII). Sul punto, preme ricordare che la giurisprudenza sviluppatasi nell'ambito dell'analoga previsione dell'art. 1 della l.fall, ha evidenziato che “l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame” (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016);
- nonostante la mancata costituzione della debitrice, sulla base dell'istruttoria espletata d'ufficio emerge positivamente il superamento dei limiti dimensionali, atteso che l'indebitamento erariale e nei confronti degli enti previdenziali, come si dirà anche infra, confluito in cartelle esattoriali supera gli 800 mila €;
- la documentazione versata in atti consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCII). Oltre al credito di parte ricorrente, risultano cartelle esattoriali emesse dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per € 815.158,26;
- dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che l'impresa si trova in stato di insolvenza (intesa ex art. 2, I comma, lett. b CCII come lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) non avendo liquidità sufficiente per onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali
Pag. 2 di 5 elementi sono emersi dall'istruttoria espletata e si basano sulle seguenti circostanze: significativa esposizione debitoria, tentativo di pignoramento prezzo terzi esperito infruttuosamente;
insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
mancato deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2020. Ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 121 CCII per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della debitrice. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCII e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCII, tra i professionisti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 356 CCII;
P . Q . M . Il Tribunale di Catanzaro, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCII,
d i c h i a r a
l'apertura della , con sede legale Controparte_2 in CATANZARO (CZ) VIA MURANO 8, C.F. e P.I. , esercente, tra l'altro, P.IVA_1
l'attività di gestione commerciale di contratti;
gestione indiretta di attività di call center;
gestione diretta ed indiretta di agenti ed agenzie, anche nei servizi di energia e telecomunicazione;
vendita di prodotti e servizi nel campo dell'energia e della telecomunicazione;
n o m i n a Giudice Delegato, la dott.ssa Chiara Di Credico;
n o m i n a
Curatore il dott. dando atto che entro due giorni dovrà accettare Persona_1 la nomina, utilizzando il modello di dichiarazione di accettazione dell'incarico allegato alle Linee Guida del Curatore emanate da questo Tribunale e pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 3 di 5 unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCII;
o r d i n a la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCII;
s t a b i l i s c e la data del 15/07/2025 ad ore 09:15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCII;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Pag. 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 02/04/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Chiara Di Credico Francesca Garofalo
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