Art. 8.
All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascera' una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:
1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;
2) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita del titolare;
3) categoria e voce della invalidita' risultante:
a) dal libretto di pensione;
b) dal referto medico collegiale;
4) grado di rieducazione professionale;
5) grado di capacita' lavorativa generica e specifica;
6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;
7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.
All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascera', sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.
All'invalido iscritto nell'elenco provinciale, di cui all'art. 4 della presente legge, l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione rilascera' una tessera personale di iscrizione contenente le seguenti notizie:
1) numero d'ordine di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4;
2) cognome, nome, paternita', data e luogo di nascita del titolare;
3) categoria e voce della invalidita' risultante:
a) dal libretto di pensione;
b) dal referto medico collegiale;
4) grado di rieducazione professionale;
5) grado di capacita' lavorativa generica e specifica;
6) condizione dell'invalido risultante dal certificato di cui all'art. 6 n. 3, e all'art. 7;
7) posti occupati dall'invalido prima della mutilazione e dopo.
All'orfano iscritto nel rispettivo elenco provinciale il competente Ufficio del lavoro rilascera', sulla scorta dei documenti prescritti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, un certificato valido ad ogni effetto ai fini del godimento di tutti i benefici e le provvidenze sancite dalla legge in favore della rispettiva categoria.