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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/11/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice LU BA, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 281 SEXIES U.C. C.P.C.
nella causa iscritta al n. 1672/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: Merito possessorio
e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1 avv. TURAROLO PAOLA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, residente alla Spezia CP_1 avv. BARBANENTE CARLO EMANUELE per procura in atti
- PARTE CONVENUTA - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2025 (come da rispettive note conclusive):
PER PARTE RICORRENTE:
“Insiste nel ricorso e reitera le richieste istruttorie già ammesse ed oggetto di revoca dell'ordinanza ammissiva, e chiede che l'Ill.mo Tribunale, previa riammissione delle prove voglia:
1
1. Accertare e dichiarare che il ricorrente è stato spogliato del possesso dell'immobile sito in La Spezia Via Urbano Rattazzi 24/12 ad opera della parte resistente;
2. Per l'effetto, ordinare il reintegro immediato del ricorrente nel possesso dell'immobile, con condanna della parte resistente alla restituzione delle chiavi o alla rimozione della serratura sostituita, con ogni conseguente provvedimento anche coattivo;
3. Condannare la parte resistente al risarcimento dei danni anche in via equitativa ed pagamento delle spese del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA:
“Respingere, dichiarare inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto tutte le domande formulate dall'attore contro . Parte_2 CP_2
Con vittoria di esborsi e compensi di difesa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.09.2023, ha chiesto la Parte_1 reintegrazione nel possesso dell'immobile ad uso abitativo condotto in locazione e sito in
La Spezia, Via Urbano Rattazzi n. 24/12, deducendo di esserne stato spogliato dal proprietario e locatore , il quale, approfittando della sua temporanea CP_2 assenza, tra il 12 e il 18 settembre 2023 avrebbe sostituito la serratura impedendogli di rientrare nell'immobile
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto della domanda per infondatezza e inammissibilità, deducendo che il ricorrente aveva riconsegnato le chiavi il 12.09.2023 e che il contratto di locazione, di natura transitoria, era scaduto il 30.06.2023, producendo una dichiarazione di recesso sottoscritta dal ricorrente in data 13.03.2023, e da questi stata ritualmente disconosciuta.
Assunte sommarie informazioni dalle persone indicate rispettivamente dalle parti, ed escusse in qualità di testi, con ordinanza in data 10.11.2023 è stata rigettata la richiesta
2 di interdetti possessori, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali: l'ordinanza è stata confermata dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo proposto dal ricorrente.
Con istanza in data 26.2.2024 parte ricorrente ha chiesto la prosecuzione nella fase del merito possessorio, proponendo anche domanda di risarcimento dei danni.
In corso di giudizio è stata disposta consulenza grafica volta ad accertare genuinità e attribuzione della firma apposta alla dichiarazione di riconsegna dell'immobile al ricorrente, ritenendo viceversa superflua la nuova audizione dei soggetti indicati come testi, e già escussi come tali nella fase sommaria-cautelare.
All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, richiamate nelle rispettive note conclusive autorizzate.
Le domande di parte ricorrente sono infondate.
La domanda di simulazione del contratto di locazione, non ritualmente rinunciata, è inammissibile nel presente giudizio possessorio, come già evidenziato nell'ordinanza resa all'esito della fase sommaria, integralmente richiamata in questa sede.
Quanto alla domanda di reintegrazione nel possesso, deve ribadirsi, come già rilevato nell'ordinanza in data 10.11.2023 e nella successiva ordinanza pronunciata dal Collegio in sede di reclamo, che il ricorrente non ha fornito compiuta prova né della tutelabilità in sede possessoria della situazione di fatto allegata, ad immagine del diritto del conduttore di godere dell'immobile in quanto detentore dello stesso, né dell'elemento psicologico in capo all'asserito spogliante.
E' infatti risultato che:
- il contratto di locazione stipulato tra le parti aveva natura transitoria ed efficacia dall'1.7.2022 al 30.6.2023 e le parti hanno convenuto che alla scadenza il contratto sarebbe cessato senza necessità di comunicazione del conduttore o del locatore (cfr. contratto di locazione in atti);
- l ha sostituito la serratura dopo la scadenza contrattuale stipulata tra le parti, alla CP_1 quale doveva far seguito la cessazione immediata della locazione e dopo l'avvenuta restituzione delle chiavi da parte del ricorrente.
3 - i testi hanno reso dichiarazioni confuse, contraddittorie ed in ogni caso non decisive (ad esempio la teste ha fatto cenno alla presenza in casa della moglie del ricorrente, Tes_1 mai citata in atti, e ad un mazzo di chiavi raccolte con un nastro di stoffa mentre il teste Tes_
ha riferito che il viveva da solo, e ha parlato di un'unica chiave, il ha Pt_1 Per_1 dichiarato di essersi allontanato il 12.09.2023 per recarsi da un amico, mentre i testi hanno riferito di un viaggio in Francia)
A fronte della rilevante incongruità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei testi escussi su indicazione del ricorrente, che dei fatti allegati avrebbe dovuto fornire adeguata prova, deve essere ulteriormente valorizzata in questa sede la deposizione del teste Tes_3
(indicato dal convenuto e pur ritenuto già nella fase sommaria non del tutto attendibile per le ragioni ivi evidenziate), il quale ha confermato di aver assistito alla consegna delle chiavi il 12.09.2023.
Ciò alla luce della verificazione della sottoscrizione della dichiarazione di recesso anticipato del 13.03.2023, ritualmente disconosciuta, ma già ritenuta compatibile con la grafia del nella fase sommaria e inequivocabilmente attribuibile a quest'ultimo Pt_1 all'esito della CTU espletata in corso di giudizio di merito (cfr. relazione CTU d.ssa depositata in data 10.2.2025). Per_2
L'ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente (bollette, fotografie) non comprova in alcun modo la sussistenza di un possesso dell'immobile da parte del al momento Pt_1 dell'asserito spoglio (peraltro non è dato sapere se e quali beni personali di quest'ultimo fossero ancora presenti all'interno dell'immobile a tale momento, avendo parte ricorrente rinunciato a depositare le fotografie del contenuto dei sacchi restituiti al ricorrente in corso di causa), né dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1168 c.c.
L'esito del giudizio e il pervicace rifiuto del ricorrente di accettare una soluzione conciliativa, più volte sollecitata dal giudice e per la quale parte convenuta ha dichiarato la propria disponibilità (cfr. note conclusive parte convenuta), comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute anche in questa fase di giudizio dal convenuto, da liquidarsi alla stregua del D.M. 55/2014 applicando i criteri già enunciati nell'ordinanza in data 10.11.2023, qui richiamati (ovvero mediante applicazione analogica degli artt. 12 e 15 c.p.c. per quanto attiene al valore della controversia e in considerazione della modesta attività processuale espletata che
4 consente la riduzione del compenso per le singole fasi al di sotto dei valori medi tabellari).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, come già liquidate con separato decreto, devono essere poste interamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1672/2023
R.G.A.C., avente ad oggetto: MERITO POSSESSORIO così provvede:
RIGETTA ogni domanda di parte ricorrente;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta liquidate per questa fase di giudizio in complessivi € 2500,00 per compenso professionale, oltre Iva e cpa come per legge;
PONE definitivamente a carico del ricorrente le spese di CTU come già liquidate in corso di giudizio.
Così deciso in La Spezia il 17/11/2025
Il Giudice
LU BA
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