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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2210 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente:
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Margherita Campiotti (PEC
e AC MA (PEC Email_1
, presso il cui studio, in Varese, Via Email_2
Bernardino Castelli n. 11, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 20 (C.F. ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_2
AT SI, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
( . Email_3
APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Varese n. 581/2023, pubblicata in data
15.06.2023, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità di e di Controparte_2 Parte_2
per i danni patiti dall'attrice, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, che si Controparte_2
quantificano in € 30.000,00 oltre interessi dal 30.04.2007, oltre € 2.639,25 e interessi legali dal dovuto al saldo, e, in solido con essa, nel limite di € Parte_2
30.000,00 oltre interessi dal 30.04.2007, o nella minore o maggior somma che dovesse risultare ad esito del processo.
Vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “Vero che”:
pagina 2 di 20 4. Il doc. 8, che mi si mostra, riproduce la videata del sistema informatico, in uso all'epoca dei fatti (aprile 2007) a che riportava il dettaglio della Controparte_2
posizione titoli e il dossier elettronico dei clienti della banca stessa.
Si indicano quali testi , e il direttore pro tempore della Testimone_1 Testimone_2
filiale di Gallarate di tutti domiciliati in Gallarate, Via Magenta, n. Controparte_2
25.
5. Il doc. 8, che mi si mostra, riproduce la videata del sistema informatico realizzato da
Consorzio e fornito a in uso alla Controparte_4 Controparte_2
medesima banca nell'aprile 2007.
Si indica quale teste il legale rappresentante pro tempore della Consorzio Servizi
Bancari S.c.a.r.l., con sede in San Lazzaro di Savena, Via Emilia, n. 272.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società Controparte_5
con sede legale in Assago, Via Verdi, n. 4, c.f. , l'esibizione della
[...] P.IVA_3
fattura o delle fatture emesse dalla detta società in corrispondenza del ricevuto pagamento di € 30.000,00, di cui all'assegno circolare ad essa intestato, tratto sulla datato 30.04.2007, n. 6400236608 12 (doc. 10 – primo grado), a Controparte_2
cui la predetta società fa riferimento nella corrispondenza intercorsa con i legali dell'attrice, riferendo di non poterne trasmettere copia se non su ordine del Magistrato
(docc. 34-36 – primo grado).
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “Vero che”:
8. Dalla documentazione fiscale e contabile e dalla banca dati della Controparte_5
risulta che la signora è persona sconosciuta alla società medesima.
[...] Parte_1
Si indica quale teste il legale rappresentante pro tempore della Controparte_5
con sede in Assago, via G. Verdi, 4.
Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. si deve ritenere provato, nei confronti del convenuto Part Part contumace che il doc. 11 sia stato compilato dal mentre solo le firme sono state pagina 3 di 20 apposte dall'attrice. Si chiede, pertanto, che il Giudice voglia disporre perizia grafologica finalizzata a dimostrare – anche nei confronti della banca – che la “Richiesta di assegni circolari” di cui al doc. 11 non è stata compilata dall'attrice la quale è Pt_1
sin d'ora disponibile al rilascio di scritture olografe di comparazione, e che il detto Part documento è stato compilato dal convenuto A tal fine si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dell'originale del doc. 11 a he lo detiene, e ordini Controparte_2
contestualmente al Rò di rendersi disponibile per la redazione di scrittura olografa sotto dettatura ai fini della comparazione.
Si indicano, in ogni caso, quali originali di comparazione:
- le firme apposte dal Rò a margine e in calce al contratto di mutuo (doc. 1) di cui si chiede che il Giudice ordini al terzo possessore, Notaio dott. Persona_1
con studio in Saronno, Piazza La Malfa, n. 10, l'esibizione
[...]
dell'originale o la messa a disposizione del nominando CTU;
- gli originali dei documenti nel possesso di che riportano Controparte_2
Part scritture olografe del quali il contratto di assunzione del medesimo, contratti di conto corrente sottoscritti dal medesimo quale direttore di filiale, moduli profilatura e valutazione di adeguatezza dei clienti della banca per le operazioni di investimento, pratiche di affidamenti/concessioni fidi, di cui si chiede che il
Giudice ordini a l'esibizione degli originali o la messa a Controparte_2
disposizione del nominando CTU».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da e – conseguentemente – Parte_1
rigettarlo; in vittoria di spese ed onorari di lite dei due gradi di giudizio».
pagina 4 di 20 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
581/2023 pubblicata in data 15/06/2023 con la quale, in una causa introdotta dalla medesima appellante al fine di conseguire il risarcimento dei danni da Parte_1
essa subiti per i fatti illeciti commessi dal sig. già dipendente di Controparte_3
è stato così deciso: Controparte_2
“Il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: condanna, per le ragioni esposte in motivazione, a pagare a Parte_2
la somma di 30.000 euro, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, Parte_1
primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 al saldo. condanna, per le ragioni esposte in motivazione, in solido con Controparte_2
, a pagare a la somma di 5.000 euro, compresa nel Parte_2 Parte_1
maggior importo indicato nel capo di condanna che precede, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 al saldo.
Respinge le ulteriori domande di dirette ad ottenere un risarcimento dei Parte_1
danni da Controparte_2
Condanna a tenere indenne con riferimento Parte_2 Controparte_2
alle somme che la stessa eventualmente corrisponderà a in forza di Parte_1
questa sentenza e a rifondere pertanto ad tali somme. Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 CP_2
[...]
Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , Parte_2 Parte_1
che liquida in 545 euro per esborsi e 7.500 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. pagina 5 di 20 Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_2 CP_2
che liquida in 7.500 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se
[...]
dovuti.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e (di seguito anche solo chiedendo la Parte_2 Controparte_2 CP_2
Part condanna del convenuto al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, nonché la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma, in solido con il primo, ai sensi CP_2
dell'art. 2049 c.c o ai sensi dell'art. 31 T.U.F., nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.639,25 per spese di assistenza stragiudiziale e mediazione.
A fondamento di tale domanda veniva esposto, in sintesi, quanto segue.
- La sig.ra aveva conosciuto il sig. nel 2006 ed aveva Pt_1 Parte_2
concluso tramite il suo operato, in qualità di referente una pluralità di operazioni CP_2
bancarie e contratti. In particolare, nel 2006 aveva aperto un conto corrente presso la filiale di Milano Traversi n. 49 ed aveva stipulato un contratto di mutuo CP_2
Contr fondiario per l'acquisto della casa: il sig. all'epoca “Titolare della filiale n. 49 di
Milano Traversi” e procuratore speciale di era il suo riferimento per tutte le CP_2
operazioni bancarie. Part Nell'aprile 2007, in concomitanza con il trasferimento del sig. alla filiale di CP_2
Gallarate con funzioni di direttore, aveva trasferito presso quella sede anche il proprio conto corrente. Nel 2010, la sig.ra aveva aperto un ulteriore conto corrente presso Pt_1
Part la filiale di Varese, dove il sig. ricopriva il ruolo di "Vice Titolare – CP_2
Referente Affluent".
pagina 6 di 20 Part Il sig. era stato, altresì, iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari della Consob dal 12 luglio 2000 al 9 settembre 2015, data in cui veniva radiato per gravi irregolarità. Part
- Nell'aprile 2007, il sig. aveva consigliato alla sig.ra di investire delle somme Pt_1
in obbligazioni emesse dalla CA SC. La sig.ra in quell'occasione, Pt_1
decideva di seguire il consiglio e di acquistare obbligazioni denominate “Sisf European
Bond B Acc” per un valore di 15.000,00 euro ed obbligazioni denominate “Sisf Euro
Corp Bond in Acc”, sempre per 15.000,00 euro. Part In particolare, il sig. le aveva comunicato che, per detta operazione, era necessario emettere un assegno circolare da intestare a CA SC e, a tal fine, le aveva fatto firmare un modulo di richiesta di emissione di assegno circolare per l'importo di euro
30.000,00, senza riempire la parte relativa al beneficiario, con l'accordo che lo stesso avrebbe in seguito completato il modulo, riportando l'esatta denominazione della CA.
La stessa aveva, poi, ricevuto la conferma dell'emissione dell'assegno dalla lettura del suo estratto conto, ove risultava l'addebito di € 30.000,00, in data 30.04.2007, per
“emiss. assegni circolari”.
- La sig.ra nei mesi successivi, aveva ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Pt_1
Part sig. circa l'andamento positivo dell'investimento, avendole questi esibito della documentazione a dimostrazione dell'investimento effettuato (precisamente, uno stampato apparentemente riferibile alla sua “posizione titoli” alla data del 5 dicembre
2007, dal quale risultavano, tra l'altro, obbligazioni “Sisf European Bond B Acc” per un controvalore di 15.682,71 euro e titoli “Sisf Euro Corp Bond in Acc” per un controvalore di 15.488,13 euro).
- Dalla metà del 2012, tuttavia, l'attrice incontrava crescenti difficoltà a contattare il sig. Part che diveniva, infine, irreperibile nel corso del 2013.
- Dopo una complessa procedura di accesso agli atti, la sig.ra veniva a sapere, nel Pt_1
mese di marzo del 2016, che non aveva “alcuna evidenza dell'esistenza dei citati CP_2
investimenti, di cui era mera collocatrice della società emittente” e che la CA pagina 7 di 20 SC aveva comunicato che “non esisteva alcuna posizione riferibile alla Signora
. Apprendeva in tale circostanza che l'assegno circolare del 2007, in realtà, era Pt_1
stato emesso a favore di società con la quale essa non aveva mai Controparte_5
Part avuto rapporti, in quanto il modulo firmato in bianco e consegnato al sig. nel 2007 era stato riempito proprio con l'indicazione della suddetta società. Part
- La parte attrice aggiungeva, inoltre, che il sig. le aveva anche consigliato, nel 2008, di sottoscrivere un'assicurazione sulla vita gestita da e, pertanto, seguendo tale CP_2
consiglio, la sig.ra aveva fatto emettere da , con addebito su un conto Pt_1 CP_6
corrente cointestato con sua nonna, un assegno circolare di 45.000,00 euro intestato ad per la stipula della polizza in questione. CP_2
Successivamente, chiedendo alla informazioni su tale contratto, veniva a sapere CP_2
che il suddetto assegno non era stato utilizzato “a beneficio della cliente”. La banca aveva pertanto restituito l'importo di 45.000,00 euro alla sig.ra Quest'ultima Pt_1
aveva, però, chiesto anche la corresponsione degli interessi legali su tale somma.
Non avendo ottenuto il relativo pagamento, l'attrice aveva introdotto una procedura di mediazione riguardante sia la vicenda del fallito investimento in obbligazioni sia la mancata corresponsione degli interessi dovuti sull'importo di 45.000,00 euro.
La banca corrispondeva gli interessi su tale importo, negando tuttavia di essere responsabile per la questione relativa ai 30.000,00 euro destinati all'acquisto di titoli della CA SC e, per tale ragione, non partecipava all'incontro fissato dal mediatore.
2) costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice, negava di essere responsabile per la vicenda riguardante l'assegno circolare emesso per euro 30.000,00 ed eccepiva, in ogni caso, che l'attrice aveva tenuto una condotta anomala che impediva di configurare un nesso di occasionalità necessaria tra il pagina 8 di 20 Part comportamento del sig. e l'inserimento di quest'ultimo come dipendente nella struttura organizzativa dell'istituto di credito. Escludeva, altresì, di dover rispondere per le spese legali sostenute dalla sig.ra per l'assistenza stragiudiziale dei suoi Pt_1
avvocati e per la procedura di mediazione in relazione alla vicenda dell'assegno di
45.000,00 euro, considerato che gli accertamenti dei dipendenti della banca relativi al versamento di tale assegno si erano svolti in tempi adeguati.
In subordine, la banca proponeva una domanda trasversale di manleva nei confronti Part dell'altro convenuto per essere da questo tenuta indenne per le somme che la stessa fosse stata condannata a pagare all'attrice. Part 3) Il convenuto non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
4) All'esito del giudizio, il Tribunale di Varese, con la sentenza impugnata in questa sede:
- da un lato, ha accolto la domanda attrice di condanna al pagamento della somma di Contr euro 30.000,00 nei confronti del convenuto da un altro lato, ha accolto la domanda Part attrice di condanna della convenuta in solido con il sig. limitatamente CP_2
alla minor somma di € 5.000,00 (da ritenersi compresa nell'importo sopra indicato), ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 31 TUF;
- ha rigettato la domanda della sig.ra diretta ad ottenere la rifusione delle spese Pt_1
sostenute per l'assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione;
- ha compensato le spese di lite tra la sig.ra e la convenuta Pt_1 CP_2
Part
- ha condannato il convenuto a tenere indenne la convenuta ed a rifondere le CP_2
spese in favore della Pt_1
Il Tribunale, in particolare: Part
- accertava la responsabilità del sig. nei confronti dell'attrice per avere lo stesso, in qualità di promotore finanziario abilitato ad operare presso indotto la sig.ra CP_2
a sottoscrivere “un modulo di richiesta di emissione di un assegno circolare Pt_1
pagina 9 di 20 lasciato in bianco nella parte relativa al beneficiario” per effettuare investimenti in
CA SC, investimenti che, poi, non venivano sottoscritti, ed a farsi consegnare un assegno circolare intestato alla dal valore di € 45.000,00 diretto alla CP_2
sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita, di uguale sorte rispetto agli assegni sopra citati. Par Al riguardo, osservava che «è confermata la necessità di una condanna di all'integrale risarcimento del danno. Tale danno è stato infatti provocato da un Par comportamento non solo doloso, ma anzi addirittura fraudolento di Quest'ultimo ha in sostanza architettato una macchinazione per indurre in errore Tale Pt_1
macchinazione, per andare a buon fine, richiedeva che la vittima non mettesse in atto presidi che potessero evitare il raggiungimento dello scopo illecito che si era prefisso Par
La fattispecie dannosa è quindi imputabile al convenuto rimasto contumace e, nei rapporti tra quest'ultimo e l'attrice, non può essere considerata rilevante la condotta della vittima, proprio perché avuta di mira e calcolata dal danneggiante”;
- con riferimento alla richiesta risarcitoria dell'attrice nei confronti della convenuta il Tribunale osservava, invece: CP_2
Par i) che «le condotte di che hanno danneggiato sono state tenute indubbiamente Pt_1
nell'ambito della sua attività di persona inserita nell'organizzazione della filiale presso Par la quale la cliente della banca aveva un conto corrente. In sostanza, ha potuto raggirare l'attrice proprio avvalendosi della fiducia che la stessa aveva nei suoi confronti quale incaricato di e i raggiri si sono svolti nel contesto di consulenze CP_2
per investimenti finanziari ai quali era interessata l'attrice»;
ii) che, peraltro, a fronte delle difese di “dirette ad escludere in ogni caso una CP_2
sua responsabilità risarcitoria per la condotta colposa tenuta nella vicenda dall'attrice”, si doveva considerare “la condotta tenuta da in occasione delle Pt_1
Par trattative con e risultante dalle stesse allegazioni dell'attrice”, la quale, in particolare “ha sostenuto di aver firmato un modulo per l'emissione di un assegno pagina 10 di 20 circolare, contenente la citata dichiarazione relativa al ritiro dell'assegno, al di fuori dei locali della banca e fidandosi che la parte relativa all'indicazione del beneficiario Par lasciata in bianco sarebbe stata riempita da secondo le sue intenzioni. non si Pt_1
è però recata nei giorni seguenti in banca per controllare se l'assegno era stato effettivamente intestato alla citata sicav, anche se aveva firmato la parte del modulo relativa al riconoscimento di aver controllato personalmente l'assegno. Inoltre, Pt_1
non ha minimamente fatto riferimento alla firma di un ordine di acquisto delle obbligazioni della CA sopra citata. La mancanza della richiesta di un ordine di acquisto dei titoli avrebbe dovuto evidentemente mettere in allarme soprattutto Pt_1
in presenza delle altre anomalie della vicenda sopra descritte”;
iii) che «il carattere gravemente colposo della condotta di non poteva essere Pt_1
Part escluso dalle successive rassicurazioni sull'investimento fatte da ed in particolare dal fatto “che quest'ultimo abbia esibito all'attrice lo stampato apparentemente relativo alla sua “posizione titoli” alla data del 5 dicembre 2007” posto che era “palese che il documento non poteva essere genuino, dato che le obbligazioni sulle quali voleva investire non sono in realtà state acquistate. Deve ora essere ricordato che il Pt_1
modulo di richiesta di emissione di assegno circolare riporta la data del 30 aprile 2007.
Il danno per l'attrice relativo all'incasso dell'assegno si era pertanto già verificato nel Par dicembre del 2007 e l'esibizione di quello stampato era soltanto un mezzo usato da per guadagnare tempo prima che tale danno fosse scoperto (o forse, nelle sue intenzioni, prima che potesse rimediare al danno ormai provocato)”; iv) che, pertanto, il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno cagionato dal fatto del 2007 portava a “ridurre la responsabilità risarcitoria della banca ad un sesto di tale danno”, sul rilievo che non si sarebbe potuto imputare integralmente la causazione del danno ad “dato che le posizioni di garanzia previste dall'art. CP_2
2049 c.c. e dall'art. 31 t.u.f. non possono giustificare un'attribuzione di un'integrale responsabilità risarcitoria per fattispecie, come quelle in esame, in cui il datore di pagina 11 di 20 lavoro del soggetto danneggiante ha una ridottissima possibilità di adeguare la sua struttura organizzativa in modo da prevenire eventi nei quali hanno un rilievo decisivo comportamenti assolutamente anomali del danneggiato (comportamenti che, in questo caso, si sono svolti addirittura al di fuori dei locali della banca, come la trattativa per
l'investimento finanziario e la firma del modulo per la richiesta di emissione di un assegno circolare senza l'indicazione del beneficiario e con l'ammissione di aver controllato i dati contenuti in tale assegno circolare)”;
v) che, infine, doveva ritenersi infondata la pretesa attrice di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per l'assistenza stragiudiziale dei suoi legali e per la Pt_1
richiesta di introdurre la procedura di mediazione, per il fatto “che la consulenza degli avvocati e la richiesta di mediazione avevano ad oggetto anche la questione relativa all'assegno del 2007. Non è quindi giustificata la richiesta di di ottenere la Pt_1
rifusione di tali spese da considerato che la richiesta di integrale risarcimento CP_2
dei danni conseguenti al fatto avvenuto del 2007 è stata legittimamente respinta dalla banca. In ogni caso, è opportuno sottolineare che, anche per quanto riguarda
l'emissione dell'assegno per l'assicurazione sulla vita vi è stata un'evidentissima condotta colposa di considerato che l'attrice non ha dichiarato di aver Pt_1
sottoscritto una polizza di assicurazione, sia pure falsa».
Il Tribunale concludeva, dunque, affermando che, a fronte della richiesta attrice di condanna al risarcimento del danno per la somma di 30.000 euro, la condanna in solido della banca dovesse essere “limitata all'importo di 5.000 euro, oltre interessi legali dal suddetto addebito al pagamento. Gli interessi legali, considerata la natura delle obbligazioni oggetto del processo, sono dovuti al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al saldo”.
5) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante sig.ra ha Parte_1
chiesto la riforma parziale della sentenza sulla base di tre motivi di gravame, con cui ha lamentato: pagina 12 di 20 5.1) l'erroneità della sentenza per aver erroneamente accertato un concorso di colpa in capo all'appellante o, in subordine, per aver erroneamente valutato l'entità del concorso di colpa della Pt_1
5.2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha condannato a risarcire le CP_2
spese per l'assistenza legale stragiudiziale precedente al giudizio;
5.3) l'erroneità della decisione per aver disposto la compensazione integrale delle spese tra la e la Pt_1 CP_2
6) Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata la quale, dando Controparte_1
atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di in Controparte_2 CP_1
contestando la fondatezza del gravame avversario, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) L'appellato non si è costituito neppure nel presente grado di Parte_2
giudizio e, pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia.
8) All'udienza del 18/6/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate,
è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello deve ritenersi fondato per le seguenti considerazioni.
9) Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza per aver erroneamente accertato un concorso di colpa in capo alla sig. con conseguente Pt_1
riduzione del grado di colpa della banca appellata.
Secondo l'appellante, gli elementi individuati dal Tribunale (e, in particolare, l'avere essa firmato un modulo in bianco, fuori dai locali dalla banca, e il non essersi recata nei giorni successivi alla firma in banca per verificare la bontà dell'operazione) non sarebbero sufficienti al fine di determinare un concorso di colpa in capo alla sig. Pt_1
tenuto conto dell'inesperienza della stessa in ambito di investimenti, della sua giovane pagina 13 di 20 Part età all'epoca (27 anni) e del fatto che essa aveva riposto fiducia nel sig. il quale non solo aveva un ruolo apicale all'interno della struttura organizzativa della banca, ma era anche promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Inoltre, il modulo a lei sottoposto era pacificamente riconducibile alla banca e, comunque, la sig.ra non Pt_1
aveva mai ricevuto da parte dell'istituto alcuna informativa relativa ad operazioni di investimento o finanziarie.
L'appellante, in subordine, ha censurato la sentenza per aver erroneamente valutato l'entità del concorso di colpa della sig. sostenendo che il Tribunale non avrebbe Pt_1
motivato circa la valutazione dell'elemento della gravità della colpa che ha portato a una simile riduzione o sul perché fosse stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2055 c.c.; che, inoltre, nel caso, sarebbe stato possibile riconoscere, tuttalpiù, un concorso di colpa non superiore al 10% a carico di essa appellante.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi fondato.
Va, anzitutto, richiamato che nella giurisprudenza della Suprema Corte è costante l'affermazione del principio per cui l'intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui lo stesso sia adibito, nesso che viene meno in presenza di condotte del risparmiatore "anomale", ossia, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v.
Cass. n. 31453/2022, n. 22956/2015, n. 27925/2013).
Ebbene, nel caso di specie non sono certo ravvisabili in capo all'appellante sig.ra Pt_1
le anomale condotte di «collusione» o «consapevole acquiescenza» richieste dalla
Suprema Corte al fine di escludere il nesso di occasionalità necessaria necessario per l'attribuzione di responsabilità all'intermediario.
Ed invero, dalla ricostruzione della vicenda, non contestata dalle parti, nonché dalla documentazione versata in atti, è emerso che, in data 30.04.2007, il promotore pagina 14 di 20 Part finanziario aveva fatto compilare alla sig. il modulo di richiesta di emissione Pt_1
di assegno circolare per l'importo di euro 30.000,00; che dall'estratto del conto corrente intestato alla sig.ra alla medesima data del 30.04.2007, risulta l'addebito della Pt_1
somma di € 30.000,00, per “emiss. assegni circolari”, assegno circolare che in realtà era Contr stato, poi, fatto emettere, a cura del sig. e nell'ignoranza della sig.ra a favore Pt_1
della terza società ai fini dell'acquisto di un'autovettura. Controparte_5
Gli elementi testè richiamati, ed in particolare la coincidenza dell'addebito in conto Part corrente con la data e l'importo del modulo fatto firmare dal alla sig.ra non Pt_1
sono certo aspetti che possono configurare la consapevole partecipazione della Part danneggiata sig.ra alla truffa perpetrata in suo danno, posto che, piuttosto, trattasi di Part elementi che avvalorano la prospettazione dell'appellante; che è pacifico che il sig. rivestisse un ruolo apicale all'interno della struttura organizzativa della banca e che era anche promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
che, pertanto, tali elementi non avrebbero potuto, di per sé, far supporre un utilizzo della somma di € 30.000,00, da parte del promotore finanziario, diverso da quello cui detta somma sarebbe dovuta essere destinata, utilizzo, del resto, successivamente avvalorato dal dettaglio della posizione dossier titoli in data 5/12/2007 che (per quanto rivelatasi falsa) venne esibita Part all'attrice dal sig. (doc. 8 appellante).
Né pare che possa assumere rilevanza, al fine di configurare un concorso di colpa della sig.ra nella causazione del danno dalla stessa subito, il fatto, valorizzato dal Pt_1
giudice di primo grado, secondo cui la sig.ra non si sarebbe recata nei giorni Pt_1
seguenti in banca per controllare se l'assegno circolare fosse stato effettivamente intestato alla CA, posto che, come detto, non vi sarebbe stata ragione di dubitare, nei giorni successivi, del buon esito dell'operazione, peraltro confermata dall'addebito in estratto conto dell'importo corrispondente a quello dell'assegno circolare richiesto;
che, peraltro, l'immediato addebito in estratto conto vale, anzi, a significare la stessa inutilità
(al fine di evitare il danno) di un eventuale accesso dell'attrice in banca nei giorni pagina 15 di 20 successivi, ove si consideri che, a tal punto, il danno per l'attrice si era già verificato con l'addebito della somma (oggetto di distrazione) sul suo conto corrente.
Va, inoltre, richiamato che l'appellata non ha mai contestato, né nel Controparte_1
primo grado di giudizio né nel presente grado, la ricostruzione delle modalità con cui il Part ha posto in essere la sua condotta truffaldina, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la conseguenza che la valutazione svolta dal giudice di primo grado relativamente alla modalità della condotta Part del è passata in giudicato. Part Va, poi, aggiunto che, come detto, il sig. era una figura di rilievo all'interno della
Banca, in quanto nella filiale di Gallarate ricopriva il ruolo di vice titolare, mentre nella filiale di Milano ricopriva il ruolo di direttore della filiale, oltre ad essere iscritto all'albo dei promotori finanziari ed essere abilitato all'attività fuorisede.
Per tali ragioni, non ricorrono i presupposti per configurare un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno e in riduzione del grado di responsabilità dell'appellata chiamata a rispondere per il fatto del proprio Controparte_1
dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. nonché dell'art. 31, comma terzo, d. lgs. n. 58/98
(c.d. T.U.F.), potendosi, anzi, osservare come, nel caso, l'intermediario finanziario sia incorso in una carenza di vigilanza protrattasi per diversi anni sull'operato del proprio promotore finanziario.
In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, va, quindi, condannata l'appellata in solido con l'appellato , al Controparte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali Parte_1
ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 alla data della domanda giudiziale (8.06.2017) ed agli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 9.06.2017 all'effettivo saldo.
pagina 16 di 20 10) Con il proprio secondo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver condannato la convenuta al risarcimento CP_2
delle spese da essa sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale precedente al giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha richiamato che la convenuta aveva provveduto alla CP_2
restituzione dell'importo di € 45.000,00 (dalla stessa indebitamente trattenuto) senza tuttavia corrispondere gli interessi dovuti su tale somma, nonostante le intimazioni formali dei suoi legali;
che, per tale ragione, essa era stata costretta ad avviare una procedura di mediazione che riguardava sia il predetto importo di € 30.000,00 sottratto Part dal sig. sia la mancata corresponsione degli interessi maturati sull'importo di euro
45.000,00 pacificamente incassato da nel 2008 per un prodotto assicurativo mai CP_2
emesso; che solo dopo la comunicazione della domanda di mediazione, la convenuta aveva provveduto al pagamento degli interessi;
che, pertanto, poiché si CP_2 CP_2
era attivata solo a seguito del necessario intervento dei legali, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al risarcimento integrale delle spese sostenute dalla Pt_1
per l'assistenza legale precontenziosa, per un totale di € 2.639,25, oltre interessi.
10.1) Anche tale motivo d'appello deve ritenersi fondato.
Il Tribunale di Varese ha ritenuto non dovute le spese stragiudiziali sul rilievo che «la consulenza degli avvocati e la richiesta di mediazione avevano ad oggetto anche la questione relativa all'assegno del 2007. Non è quindi giustificata la richiesta di Pt_1
di ottenere la rifusione di tali spese da considerato che la richiesta di integrale CP_2
risarcimento dei danni conseguenti al fatto avvenuto del 2007 è stata legittimamente respinta dalla banca»: tale motivazione non pare condivisibile.
In generale, va richiamato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. n. 24481/2020); che dette spese non possono essere riversate sul pagina 17 di 20 danneggiante solo quando si siano rivelate superflue ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017).
Ciò richiamato, con riguardo alla valutazione in proposito svolta dal Tribunale, da un lato, va detto che “la questione relativa all'assegno del 2007”, ossia la pretesa Part risarcitoria per l'assegno circolare di euro 30.000,00 fatto emettere all'attrice dal sig. in data 30/4/2007, attiene ad un contenzioso rivelatosi fondato all'esito del presente giudizio di appello e che, comunque, era già stato positivamente apprezzato dal giudice di primo grado nei confronti della banca seppur per la minor somma di € 5.000,00.
Da un altro lato, va detto che l'attività stragiudiziale svolta dai legali della parte appellante si è rivelata necessaria al fine di ottenere gli interessi legali sulla somma di €
45.000,00, ove si consideri che, come detto, la banca ha trattenuto indebitamente tale somma dal 2008, restituendola solo nel 2016, ed ha provveduto a corrispondere i relativi interessi solo a seguito dell'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dell'appellante.
Per tali ragioni, la Corte ritiene dovuto il risarcimento delle spese sostenute dalla sig.ra per l'assistenza legale precontenziosa, per un totale di € 2.639,25, somma Pt_1
documentata (v. doc. 6 appellante) e non contestata, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo.
11) Con l'ultimo motivo d'appello, la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra la sig.ra e la banca, posto che, in base al principio della soccombenza, il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto condannare la banca convenuta a farsi carico delle competenze di lite a favore dell'attrice, al più riducendole percentualmente.
11.1) Al riguardo, pare assorbente rilevare che l'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. pagina 18 di 20 Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellata Controparte_1
(già deve essere condannata a rimborsare all'appellante le CP_2 Parte_1
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Varese n. 581/2023 pubblicata in data 15/06/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata (confermata per il resto), così provvede:
1) condanna l'appellata (già a pagare, in solido Controparte_1 Controparte_2
con l'appellato , in favore dell'appellante la Parte_2 Parte_1
somma di € 30.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 alla data della domanda giudiziale (8.06.2017) ed agli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 9.06.2017 all'effettivo saldo;
pagina 19 di 20 2) condanna l'appellata (già a pagare Controparte_1 Controparte_2
all'appellante la somma di € 2.639,25, oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo;
3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le Controparte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge,
e, quanto al secondo grado, in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Alessandra Arceri
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile pendente:
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall' avv. Margherita Campiotti (PEC
e AC MA (PEC Email_1
, presso il cui studio, in Varese, Via Email_2
Bernardino Castelli n. 11, è elettivamente domiciliata.
APPELLANTE
E
pagina 1 di 20 (C.F. ), quale incorporante di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ) rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
[...] P.IVA_2
AT SI, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo digitale del difensore
( . Email_3
APPELLATA
E
C.F. ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
«Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Varese n. 581/2023, pubblicata in data
15.06.2023, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertata e dichiarata la responsabilità di e di Controparte_2 Parte_2
per i danni patiti dall'attrice, condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, che si Controparte_2
quantificano in € 30.000,00 oltre interessi dal 30.04.2007, oltre € 2.639,25 e interessi legali dal dovuto al saldo, e, in solido con essa, nel limite di € Parte_2
30.000,00 oltre interessi dal 30.04.2007, o nella minore o maggior somma che dovesse risultare ad esito del processo.
Vittoria di spese diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “Vero che”:
pagina 2 di 20 4. Il doc. 8, che mi si mostra, riproduce la videata del sistema informatico, in uso all'epoca dei fatti (aprile 2007) a che riportava il dettaglio della Controparte_2
posizione titoli e il dossier elettronico dei clienti della banca stessa.
Si indicano quali testi , e il direttore pro tempore della Testimone_1 Testimone_2
filiale di Gallarate di tutti domiciliati in Gallarate, Via Magenta, n. Controparte_2
25.
5. Il doc. 8, che mi si mostra, riproduce la videata del sistema informatico realizzato da
Consorzio e fornito a in uso alla Controparte_4 Controparte_2
medesima banca nell'aprile 2007.
Si indica quale teste il legale rappresentante pro tempore della Consorzio Servizi
Bancari S.c.a.r.l., con sede in San Lazzaro di Savena, Via Emilia, n. 272.
Si chiede che il Giudice voglia ordinare, ex art. 210 c.p.c., alla società Controparte_5
con sede legale in Assago, Via Verdi, n. 4, c.f. , l'esibizione della
[...] P.IVA_3
fattura o delle fatture emesse dalla detta società in corrispondenza del ricevuto pagamento di € 30.000,00, di cui all'assegno circolare ad essa intestato, tratto sulla datato 30.04.2007, n. 6400236608 12 (doc. 10 – primo grado), a Controparte_2
cui la predetta società fa riferimento nella corrispondenza intercorsa con i legali dell'attrice, riferendo di non poterne trasmettere copia se non su ordine del Magistrato
(docc. 34-36 – primo grado).
Si chiede inoltre di essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, preceduti da “Vero che”:
8. Dalla documentazione fiscale e contabile e dalla banca dati della Controparte_5
risulta che la signora è persona sconosciuta alla società medesima.
[...] Parte_1
Si indica quale teste il legale rappresentante pro tempore della Controparte_5
con sede in Assago, via G. Verdi, 4.
Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. si deve ritenere provato, nei confronti del convenuto Part Part contumace che il doc. 11 sia stato compilato dal mentre solo le firme sono state pagina 3 di 20 apposte dall'attrice. Si chiede, pertanto, che il Giudice voglia disporre perizia grafologica finalizzata a dimostrare – anche nei confronti della banca – che la “Richiesta di assegni circolari” di cui al doc. 11 non è stata compilata dall'attrice la quale è Pt_1
sin d'ora disponibile al rilascio di scritture olografe di comparazione, e che il detto Part documento è stato compilato dal convenuto A tal fine si chiede che il Giudice ordini l'esibizione dell'originale del doc. 11 a he lo detiene, e ordini Controparte_2
contestualmente al Rò di rendersi disponibile per la redazione di scrittura olografa sotto dettatura ai fini della comparazione.
Si indicano, in ogni caso, quali originali di comparazione:
- le firme apposte dal Rò a margine e in calce al contratto di mutuo (doc. 1) di cui si chiede che il Giudice ordini al terzo possessore, Notaio dott. Persona_1
con studio in Saronno, Piazza La Malfa, n. 10, l'esibizione
[...]
dell'originale o la messa a disposizione del nominando CTU;
- gli originali dei documenti nel possesso di che riportano Controparte_2
Part scritture olografe del quali il contratto di assunzione del medesimo, contratti di conto corrente sottoscritti dal medesimo quale direttore di filiale, moduli profilatura e valutazione di adeguatezza dei clienti della banca per le operazioni di investimento, pratiche di affidamenti/concessioni fidi, di cui si chiede che il
Giudice ordini a l'esibizione degli originali o la messa a Controparte_2
disposizione del nominando CTU».
Per Controparte_1
«Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto da e – conseguentemente – Parte_1
rigettarlo; in vittoria di spese ed onorari di lite dei due gradi di giudizio».
pagina 4 di 20 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. Parte_1
581/2023 pubblicata in data 15/06/2023 con la quale, in una causa introdotta dalla medesima appellante al fine di conseguire il risarcimento dei danni da Parte_1
essa subiti per i fatti illeciti commessi dal sig. già dipendente di Controparte_3
è stato così deciso: Controparte_2
“Il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, ogni diversa istanza, domanda od eccezione disattesa, così provvede: condanna, per le ragioni esposte in motivazione, a pagare a Parte_2
la somma di 30.000 euro, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, Parte_1
primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 al saldo. condanna, per le ragioni esposte in motivazione, in solido con Controparte_2
, a pagare a la somma di 5.000 euro, compresa nel Parte_2 Parte_1
maggior importo indicato nel capo di condanna che precede, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 al saldo.
Respinge le ulteriori domande di dirette ad ottenere un risarcimento dei Parte_1
danni da Controparte_2
Condanna a tenere indenne con riferimento Parte_2 Controparte_2
alle somme che la stessa eventualmente corrisponderà a in forza di Parte_1
questa sentenza e a rifondere pertanto ad tali somme. Controparte_2
Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 CP_2
[...]
Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da , Parte_2 Parte_1
che liquida in 545 euro per esborsi e 7.500 euro per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti. pagina 5 di 20 Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_2 CP_2
che liquida in 7.500 euro, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, se
[...]
dovuti.
Vicende processuali
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
e (di seguito anche solo chiedendo la Parte_2 Controparte_2 CP_2
Part condanna del convenuto al pagamento della somma di € 30.000,00 oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito, nonché la condanna della convenuta al pagamento della medesima somma, in solido con il primo, ai sensi CP_2
dell'art. 2049 c.c o ai sensi dell'art. 31 T.U.F., nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 2.639,25 per spese di assistenza stragiudiziale e mediazione.
A fondamento di tale domanda veniva esposto, in sintesi, quanto segue.
- La sig.ra aveva conosciuto il sig. nel 2006 ed aveva Pt_1 Parte_2
concluso tramite il suo operato, in qualità di referente una pluralità di operazioni CP_2
bancarie e contratti. In particolare, nel 2006 aveva aperto un conto corrente presso la filiale di Milano Traversi n. 49 ed aveva stipulato un contratto di mutuo CP_2
Contr fondiario per l'acquisto della casa: il sig. all'epoca “Titolare della filiale n. 49 di
Milano Traversi” e procuratore speciale di era il suo riferimento per tutte le CP_2
operazioni bancarie. Part Nell'aprile 2007, in concomitanza con il trasferimento del sig. alla filiale di CP_2
Gallarate con funzioni di direttore, aveva trasferito presso quella sede anche il proprio conto corrente. Nel 2010, la sig.ra aveva aperto un ulteriore conto corrente presso Pt_1
Part la filiale di Varese, dove il sig. ricopriva il ruolo di "Vice Titolare – CP_2
Referente Affluent".
pagina 6 di 20 Part Il sig. era stato, altresì, iscritto all'Albo dei Promotori Finanziari della Consob dal 12 luglio 2000 al 9 settembre 2015, data in cui veniva radiato per gravi irregolarità. Part
- Nell'aprile 2007, il sig. aveva consigliato alla sig.ra di investire delle somme Pt_1
in obbligazioni emesse dalla CA SC. La sig.ra in quell'occasione, Pt_1
decideva di seguire il consiglio e di acquistare obbligazioni denominate “Sisf European
Bond B Acc” per un valore di 15.000,00 euro ed obbligazioni denominate “Sisf Euro
Corp Bond in Acc”, sempre per 15.000,00 euro. Part In particolare, il sig. le aveva comunicato che, per detta operazione, era necessario emettere un assegno circolare da intestare a CA SC e, a tal fine, le aveva fatto firmare un modulo di richiesta di emissione di assegno circolare per l'importo di euro
30.000,00, senza riempire la parte relativa al beneficiario, con l'accordo che lo stesso avrebbe in seguito completato il modulo, riportando l'esatta denominazione della CA.
La stessa aveva, poi, ricevuto la conferma dell'emissione dell'assegno dalla lettura del suo estratto conto, ove risultava l'addebito di € 30.000,00, in data 30.04.2007, per
“emiss. assegni circolari”.
- La sig.ra nei mesi successivi, aveva ricevuto diverse rassicurazioni da parte del Pt_1
Part sig. circa l'andamento positivo dell'investimento, avendole questi esibito della documentazione a dimostrazione dell'investimento effettuato (precisamente, uno stampato apparentemente riferibile alla sua “posizione titoli” alla data del 5 dicembre
2007, dal quale risultavano, tra l'altro, obbligazioni “Sisf European Bond B Acc” per un controvalore di 15.682,71 euro e titoli “Sisf Euro Corp Bond in Acc” per un controvalore di 15.488,13 euro).
- Dalla metà del 2012, tuttavia, l'attrice incontrava crescenti difficoltà a contattare il sig. Part che diveniva, infine, irreperibile nel corso del 2013.
- Dopo una complessa procedura di accesso agli atti, la sig.ra veniva a sapere, nel Pt_1
mese di marzo del 2016, che non aveva “alcuna evidenza dell'esistenza dei citati CP_2
investimenti, di cui era mera collocatrice della società emittente” e che la CA pagina 7 di 20 SC aveva comunicato che “non esisteva alcuna posizione riferibile alla Signora
. Apprendeva in tale circostanza che l'assegno circolare del 2007, in realtà, era Pt_1
stato emesso a favore di società con la quale essa non aveva mai Controparte_5
Part avuto rapporti, in quanto il modulo firmato in bianco e consegnato al sig. nel 2007 era stato riempito proprio con l'indicazione della suddetta società. Part
- La parte attrice aggiungeva, inoltre, che il sig. le aveva anche consigliato, nel 2008, di sottoscrivere un'assicurazione sulla vita gestita da e, pertanto, seguendo tale CP_2
consiglio, la sig.ra aveva fatto emettere da , con addebito su un conto Pt_1 CP_6
corrente cointestato con sua nonna, un assegno circolare di 45.000,00 euro intestato ad per la stipula della polizza in questione. CP_2
Successivamente, chiedendo alla informazioni su tale contratto, veniva a sapere CP_2
che il suddetto assegno non era stato utilizzato “a beneficio della cliente”. La banca aveva pertanto restituito l'importo di 45.000,00 euro alla sig.ra Quest'ultima Pt_1
aveva, però, chiesto anche la corresponsione degli interessi legali su tale somma.
Non avendo ottenuto il relativo pagamento, l'attrice aveva introdotto una procedura di mediazione riguardante sia la vicenda del fallito investimento in obbligazioni sia la mancata corresponsione degli interessi dovuti sull'importo di 45.000,00 euro.
La banca corrispondeva gli interessi su tale importo, negando tuttavia di essere responsabile per la questione relativa ai 30.000,00 euro destinati all'acquisto di titoli della CA SC e, per tale ragione, non partecipava all'incontro fissato dal mediatore.
2) costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande Controparte_2
attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In particolare, la convenuta, contestando la ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice, negava di essere responsabile per la vicenda riguardante l'assegno circolare emesso per euro 30.000,00 ed eccepiva, in ogni caso, che l'attrice aveva tenuto una condotta anomala che impediva di configurare un nesso di occasionalità necessaria tra il pagina 8 di 20 Part comportamento del sig. e l'inserimento di quest'ultimo come dipendente nella struttura organizzativa dell'istituto di credito. Escludeva, altresì, di dover rispondere per le spese legali sostenute dalla sig.ra per l'assistenza stragiudiziale dei suoi Pt_1
avvocati e per la procedura di mediazione in relazione alla vicenda dell'assegno di
45.000,00 euro, considerato che gli accertamenti dei dipendenti della banca relativi al versamento di tale assegno si erano svolti in tempi adeguati.
In subordine, la banca proponeva una domanda trasversale di manleva nei confronti Part dell'altro convenuto per essere da questo tenuta indenne per le somme che la stessa fosse stata condannata a pagare all'attrice. Part 3) Il convenuto non si costituiva in giudizio e, pertanto, veniva dichiarata la sua contumacia.
4) All'esito del giudizio, il Tribunale di Varese, con la sentenza impugnata in questa sede:
- da un lato, ha accolto la domanda attrice di condanna al pagamento della somma di Contr euro 30.000,00 nei confronti del convenuto da un altro lato, ha accolto la domanda Part attrice di condanna della convenuta in solido con il sig. limitatamente CP_2
alla minor somma di € 5.000,00 (da ritenersi compresa nell'importo sopra indicato), ai sensi degli artt. 2049 c.c. e 31 TUF;
- ha rigettato la domanda della sig.ra diretta ad ottenere la rifusione delle spese Pt_1
sostenute per l'assistenza stragiudiziale e per la procedura di mediazione;
- ha compensato le spese di lite tra la sig.ra e la convenuta Pt_1 CP_2
Part
- ha condannato il convenuto a tenere indenne la convenuta ed a rifondere le CP_2
spese in favore della Pt_1
Il Tribunale, in particolare: Part
- accertava la responsabilità del sig. nei confronti dell'attrice per avere lo stesso, in qualità di promotore finanziario abilitato ad operare presso indotto la sig.ra CP_2
a sottoscrivere “un modulo di richiesta di emissione di un assegno circolare Pt_1
pagina 9 di 20 lasciato in bianco nella parte relativa al beneficiario” per effettuare investimenti in
CA SC, investimenti che, poi, non venivano sottoscritti, ed a farsi consegnare un assegno circolare intestato alla dal valore di € 45.000,00 diretto alla CP_2
sottoscrizione di un'assicurazione sulla vita, di uguale sorte rispetto agli assegni sopra citati. Par Al riguardo, osservava che «è confermata la necessità di una condanna di all'integrale risarcimento del danno. Tale danno è stato infatti provocato da un Par comportamento non solo doloso, ma anzi addirittura fraudolento di Quest'ultimo ha in sostanza architettato una macchinazione per indurre in errore Tale Pt_1
macchinazione, per andare a buon fine, richiedeva che la vittima non mettesse in atto presidi che potessero evitare il raggiungimento dello scopo illecito che si era prefisso Par
La fattispecie dannosa è quindi imputabile al convenuto rimasto contumace e, nei rapporti tra quest'ultimo e l'attrice, non può essere considerata rilevante la condotta della vittima, proprio perché avuta di mira e calcolata dal danneggiante”;
- con riferimento alla richiesta risarcitoria dell'attrice nei confronti della convenuta il Tribunale osservava, invece: CP_2
Par i) che «le condotte di che hanno danneggiato sono state tenute indubbiamente Pt_1
nell'ambito della sua attività di persona inserita nell'organizzazione della filiale presso Par la quale la cliente della banca aveva un conto corrente. In sostanza, ha potuto raggirare l'attrice proprio avvalendosi della fiducia che la stessa aveva nei suoi confronti quale incaricato di e i raggiri si sono svolti nel contesto di consulenze CP_2
per investimenti finanziari ai quali era interessata l'attrice»;
ii) che, peraltro, a fronte delle difese di “dirette ad escludere in ogni caso una CP_2
sua responsabilità risarcitoria per la condotta colposa tenuta nella vicenda dall'attrice”, si doveva considerare “la condotta tenuta da in occasione delle Pt_1
Par trattative con e risultante dalle stesse allegazioni dell'attrice”, la quale, in particolare “ha sostenuto di aver firmato un modulo per l'emissione di un assegno pagina 10 di 20 circolare, contenente la citata dichiarazione relativa al ritiro dell'assegno, al di fuori dei locali della banca e fidandosi che la parte relativa all'indicazione del beneficiario Par lasciata in bianco sarebbe stata riempita da secondo le sue intenzioni. non si Pt_1
è però recata nei giorni seguenti in banca per controllare se l'assegno era stato effettivamente intestato alla citata sicav, anche se aveva firmato la parte del modulo relativa al riconoscimento di aver controllato personalmente l'assegno. Inoltre, Pt_1
non ha minimamente fatto riferimento alla firma di un ordine di acquisto delle obbligazioni della CA sopra citata. La mancanza della richiesta di un ordine di acquisto dei titoli avrebbe dovuto evidentemente mettere in allarme soprattutto Pt_1
in presenza delle altre anomalie della vicenda sopra descritte”;
iii) che «il carattere gravemente colposo della condotta di non poteva essere Pt_1
Part escluso dalle successive rassicurazioni sull'investimento fatte da ed in particolare dal fatto “che quest'ultimo abbia esibito all'attrice lo stampato apparentemente relativo alla sua “posizione titoli” alla data del 5 dicembre 2007” posto che era “palese che il documento non poteva essere genuino, dato che le obbligazioni sulle quali voleva investire non sono in realtà state acquistate. Deve ora essere ricordato che il Pt_1
modulo di richiesta di emissione di assegno circolare riporta la data del 30 aprile 2007.
Il danno per l'attrice relativo all'incasso dell'assegno si era pertanto già verificato nel Par dicembre del 2007 e l'esibizione di quello stampato era soltanto un mezzo usato da per guadagnare tempo prima che tale danno fosse scoperto (o forse, nelle sue intenzioni, prima che potesse rimediare al danno ormai provocato)”; iv) che, pertanto, il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del danno cagionato dal fatto del 2007 portava a “ridurre la responsabilità risarcitoria della banca ad un sesto di tale danno”, sul rilievo che non si sarebbe potuto imputare integralmente la causazione del danno ad “dato che le posizioni di garanzia previste dall'art. CP_2
2049 c.c. e dall'art. 31 t.u.f. non possono giustificare un'attribuzione di un'integrale responsabilità risarcitoria per fattispecie, come quelle in esame, in cui il datore di pagina 11 di 20 lavoro del soggetto danneggiante ha una ridottissima possibilità di adeguare la sua struttura organizzativa in modo da prevenire eventi nei quali hanno un rilievo decisivo comportamenti assolutamente anomali del danneggiato (comportamenti che, in questo caso, si sono svolti addirittura al di fuori dei locali della banca, come la trattativa per
l'investimento finanziario e la firma del modulo per la richiesta di emissione di un assegno circolare senza l'indicazione del beneficiario e con l'ammissione di aver controllato i dati contenuti in tale assegno circolare)”;
v) che, infine, doveva ritenersi infondata la pretesa attrice di rimborso delle spese sostenute dalla sig.ra per l'assistenza stragiudiziale dei suoi legali e per la Pt_1
richiesta di introdurre la procedura di mediazione, per il fatto “che la consulenza degli avvocati e la richiesta di mediazione avevano ad oggetto anche la questione relativa all'assegno del 2007. Non è quindi giustificata la richiesta di di ottenere la Pt_1
rifusione di tali spese da considerato che la richiesta di integrale risarcimento CP_2
dei danni conseguenti al fatto avvenuto del 2007 è stata legittimamente respinta dalla banca. In ogni caso, è opportuno sottolineare che, anche per quanto riguarda
l'emissione dell'assegno per l'assicurazione sulla vita vi è stata un'evidentissima condotta colposa di considerato che l'attrice non ha dichiarato di aver Pt_1
sottoscritto una polizza di assicurazione, sia pure falsa».
Il Tribunale concludeva, dunque, affermando che, a fronte della richiesta attrice di condanna al risarcimento del danno per la somma di 30.000 euro, la condanna in solido della banca dovesse essere “limitata all'importo di 5.000 euro, oltre interessi legali dal suddetto addebito al pagamento. Gli interessi legali, considerata la natura delle obbligazioni oggetto del processo, sono dovuti al saggio previsto dall'art. 1284, primo comma, c.c. dal dovuto al saldo”.
5) Proponendo appello avverso tale sentenza, l'appellante sig.ra ha Parte_1
chiesto la riforma parziale della sentenza sulla base di tre motivi di gravame, con cui ha lamentato: pagina 12 di 20 5.1) l'erroneità della sentenza per aver erroneamente accertato un concorso di colpa in capo all'appellante o, in subordine, per aver erroneamente valutato l'entità del concorso di colpa della Pt_1
5.2) l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha condannato a risarcire le CP_2
spese per l'assistenza legale stragiudiziale precedente al giudizio;
5.3) l'erroneità della decisione per aver disposto la compensazione integrale delle spese tra la e la Pt_1 CP_2
6) Si è ritualmente costituita in giudizio l'appellata la quale, dando Controparte_1
atto dell'avvenuta fusione per incorporazione di in Controparte_2 CP_1
contestando la fondatezza del gravame avversario, ha chiesto il rigetto
[...]
dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
7) L'appellato non si è costituito neppure nel presente grado di Parte_2
giudizio e, pertanto, è stata dichiarata la sua contumacia.
8) All'udienza del 18/6/2025, la causa, sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate,
è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ad avviso della Corte l'appello deve ritenersi fondato per le seguenti considerazioni.
9) Con il primo motivo di gravame, parte appellante ha censurato la sentenza per aver erroneamente accertato un concorso di colpa in capo alla sig. con conseguente Pt_1
riduzione del grado di colpa della banca appellata.
Secondo l'appellante, gli elementi individuati dal Tribunale (e, in particolare, l'avere essa firmato un modulo in bianco, fuori dai locali dalla banca, e il non essersi recata nei giorni successivi alla firma in banca per verificare la bontà dell'operazione) non sarebbero sufficienti al fine di determinare un concorso di colpa in capo alla sig. Pt_1
tenuto conto dell'inesperienza della stessa in ambito di investimenti, della sua giovane pagina 13 di 20 Part età all'epoca (27 anni) e del fatto che essa aveva riposto fiducia nel sig. il quale non solo aveva un ruolo apicale all'interno della struttura organizzativa della banca, ma era anche promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Inoltre, il modulo a lei sottoposto era pacificamente riconducibile alla banca e, comunque, la sig.ra non Pt_1
aveva mai ricevuto da parte dell'istituto alcuna informativa relativa ad operazioni di investimento o finanziarie.
L'appellante, in subordine, ha censurato la sentenza per aver erroneamente valutato l'entità del concorso di colpa della sig. sostenendo che il Tribunale non avrebbe Pt_1
motivato circa la valutazione dell'elemento della gravità della colpa che ha portato a una simile riduzione o sul perché fosse stata esclusa l'applicabilità dell'art. 2055 c.c.; che, inoltre, nel caso, sarebbe stato possibile riconoscere, tuttalpiù, un concorso di colpa non superiore al 10% a carico di essa appellante.
9.1) Tale motivo di appello deve ritenersi fondato.
Va, anzitutto, richiamato che nella giurisprudenza della Suprema Corte è costante l'affermazione del principio per cui l'intermediario risponde dei danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate, purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui lo stesso sia adibito, nesso che viene meno in presenza di condotte del risparmiatore "anomale", ossia, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole gravanti sul promotore (v.
Cass. n. 31453/2022, n. 22956/2015, n. 27925/2013).
Ebbene, nel caso di specie non sono certo ravvisabili in capo all'appellante sig.ra Pt_1
le anomale condotte di «collusione» o «consapevole acquiescenza» richieste dalla
Suprema Corte al fine di escludere il nesso di occasionalità necessaria necessario per l'attribuzione di responsabilità all'intermediario.
Ed invero, dalla ricostruzione della vicenda, non contestata dalle parti, nonché dalla documentazione versata in atti, è emerso che, in data 30.04.2007, il promotore pagina 14 di 20 Part finanziario aveva fatto compilare alla sig. il modulo di richiesta di emissione Pt_1
di assegno circolare per l'importo di euro 30.000,00; che dall'estratto del conto corrente intestato alla sig.ra alla medesima data del 30.04.2007, risulta l'addebito della Pt_1
somma di € 30.000,00, per “emiss. assegni circolari”, assegno circolare che in realtà era Contr stato, poi, fatto emettere, a cura del sig. e nell'ignoranza della sig.ra a favore Pt_1
della terza società ai fini dell'acquisto di un'autovettura. Controparte_5
Gli elementi testè richiamati, ed in particolare la coincidenza dell'addebito in conto Part corrente con la data e l'importo del modulo fatto firmare dal alla sig.ra non Pt_1
sono certo aspetti che possono configurare la consapevole partecipazione della Part danneggiata sig.ra alla truffa perpetrata in suo danno, posto che, piuttosto, trattasi di Part elementi che avvalorano la prospettazione dell'appellante; che è pacifico che il sig. rivestisse un ruolo apicale all'interno della struttura organizzativa della banca e che era anche promotore finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
che, pertanto, tali elementi non avrebbero potuto, di per sé, far supporre un utilizzo della somma di € 30.000,00, da parte del promotore finanziario, diverso da quello cui detta somma sarebbe dovuta essere destinata, utilizzo, del resto, successivamente avvalorato dal dettaglio della posizione dossier titoli in data 5/12/2007 che (per quanto rivelatasi falsa) venne esibita Part all'attrice dal sig. (doc. 8 appellante).
Né pare che possa assumere rilevanza, al fine di configurare un concorso di colpa della sig.ra nella causazione del danno dalla stessa subito, il fatto, valorizzato dal Pt_1
giudice di primo grado, secondo cui la sig.ra non si sarebbe recata nei giorni Pt_1
seguenti in banca per controllare se l'assegno circolare fosse stato effettivamente intestato alla CA, posto che, come detto, non vi sarebbe stata ragione di dubitare, nei giorni successivi, del buon esito dell'operazione, peraltro confermata dall'addebito in estratto conto dell'importo corrispondente a quello dell'assegno circolare richiesto;
che, peraltro, l'immediato addebito in estratto conto vale, anzi, a significare la stessa inutilità
(al fine di evitare il danno) di un eventuale accesso dell'attrice in banca nei giorni pagina 15 di 20 successivi, ove si consideri che, a tal punto, il danno per l'attrice si era già verificato con l'addebito della somma (oggetto di distrazione) sul suo conto corrente.
Va, inoltre, richiamato che l'appellata non ha mai contestato, né nel Controparte_1
primo grado di giudizio né nel presente grado, la ricostruzione delle modalità con cui il Part ha posto in essere la sua condotta truffaldina, limitandosi a chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con la conseguenza che la valutazione svolta dal giudice di primo grado relativamente alla modalità della condotta Part del è passata in giudicato. Part Va, poi, aggiunto che, come detto, il sig. era una figura di rilievo all'interno della
Banca, in quanto nella filiale di Gallarate ricopriva il ruolo di vice titolare, mentre nella filiale di Milano ricopriva il ruolo di direttore della filiale, oltre ad essere iscritto all'albo dei promotori finanziari ed essere abilitato all'attività fuorisede.
Per tali ragioni, non ricorrono i presupposti per configurare un concorso di colpa dell'appellante nella causazione del danno e in riduzione del grado di responsabilità dell'appellata chiamata a rispondere per il fatto del proprio Controparte_1
dipendente ai sensi dell'art. 2049 c.c. nonché dell'art. 31, comma terzo, d. lgs. n. 58/98
(c.d. T.U.F.), potendosi, anzi, osservare come, nel caso, l'intermediario finanziario sia incorso in una carenza di vigilanza protrattasi per diversi anni sull'operato del proprio promotore finanziario.
In accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, va, quindi, condannata l'appellata in solido con l'appellato , al Controparte_1 Parte_2
pagamento in favore di della somma di € 30.000,00, oltre interessi legali Parte_1
ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 alla data della domanda giudiziale (8.06.2017) ed agli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 9.06.2017 all'effettivo saldo.
pagina 16 di 20 10) Con il proprio secondo motivo di appello, la parte appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver condannato la convenuta al risarcimento CP_2
delle spese da essa sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale precedente al giudizio.
Al riguardo, l'appellante ha richiamato che la convenuta aveva provveduto alla CP_2
restituzione dell'importo di € 45.000,00 (dalla stessa indebitamente trattenuto) senza tuttavia corrispondere gli interessi dovuti su tale somma, nonostante le intimazioni formali dei suoi legali;
che, per tale ragione, essa era stata costretta ad avviare una procedura di mediazione che riguardava sia il predetto importo di € 30.000,00 sottratto Part dal sig. sia la mancata corresponsione degli interessi maturati sull'importo di euro
45.000,00 pacificamente incassato da nel 2008 per un prodotto assicurativo mai CP_2
emesso; che solo dopo la comunicazione della domanda di mediazione, la convenuta aveva provveduto al pagamento degli interessi;
che, pertanto, poiché si CP_2 CP_2
era attivata solo a seguito del necessario intervento dei legali, il Tribunale avrebbe dovuto condannare l'appellata al risarcimento integrale delle spese sostenute dalla Pt_1
per l'assistenza legale precontenziosa, per un totale di € 2.639,25, oltre interessi.
10.1) Anche tale motivo d'appello deve ritenersi fondato.
Il Tribunale di Varese ha ritenuto non dovute le spese stragiudiziali sul rilievo che «la consulenza degli avvocati e la richiesta di mediazione avevano ad oggetto anche la questione relativa all'assegno del 2007. Non è quindi giustificata la richiesta di Pt_1
di ottenere la rifusione di tali spese da considerato che la richiesta di integrale CP_2
risarcimento dei danni conseguenti al fatto avvenuto del 2007 è stata legittimamente respinta dalla banca»: tale motivazione non pare condivisibile.
In generale, va richiamato che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, le spese sostenute per l'assistenza stragiudiziale hanno natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase precontenziosa, con la conseguenza che il loro rimborso è soggetto ai normali oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. n. 24481/2020); che dette spese non possono essere riversate sul pagina 17 di 20 danneggiante solo quando si siano rivelate superflue ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità
(Cass. n. 9548 del 2017).
Ciò richiamato, con riguardo alla valutazione in proposito svolta dal Tribunale, da un lato, va detto che “la questione relativa all'assegno del 2007”, ossia la pretesa Part risarcitoria per l'assegno circolare di euro 30.000,00 fatto emettere all'attrice dal sig. in data 30/4/2007, attiene ad un contenzioso rivelatosi fondato all'esito del presente giudizio di appello e che, comunque, era già stato positivamente apprezzato dal giudice di primo grado nei confronti della banca seppur per la minor somma di € 5.000,00.
Da un altro lato, va detto che l'attività stragiudiziale svolta dai legali della parte appellante si è rivelata necessaria al fine di ottenere gli interessi legali sulla somma di €
45.000,00, ove si consideri che, come detto, la banca ha trattenuto indebitamente tale somma dal 2008, restituendola solo nel 2016, ed ha provveduto a corrispondere i relativi interessi solo a seguito dell'instaurazione del procedimento di mediazione da parte dell'appellante.
Per tali ragioni, la Corte ritiene dovuto il risarcimento delle spese sostenute dalla sig.ra per l'assistenza legale precontenziosa, per un totale di € 2.639,25, somma Pt_1
documentata (v. doc. 6 appellante) e non contestata, da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo.
11) Con l'ultimo motivo d'appello, la parte appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale delle spese tra la sig.ra e la banca, posto che, in base al principio della soccombenza, il Tribunale Pt_1
avrebbe dovuto condannare la banca convenuta a farsi carico delle competenze di lite a favore dell'attrice, al più riducendole percentualmente.
11.1) Al riguardo, pare assorbente rilevare che l'accoglimento del gravame comporta la necessità di rivedere il regolamento delle spese del primo grado di giudizio (Cfr. Cass. pagina 18 di 20 Civ. n. 8400/2018: In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese).
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza, l'appellata Controparte_1
(già deve essere condannata a rimborsare all'appellante le CP_2 Parte_1
spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Varese n. 581/2023 pubblicata in data 15/06/2023, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata (confermata per il resto), così provvede:
1) condanna l'appellata (già a pagare, in solido Controparte_1 Controparte_2
con l'appellato , in favore dell'appellante la Parte_2 Parte_1
somma di € 30.000,00, oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. su tale somma dal 30 aprile 2007 alla data della domanda giudiziale (8.06.2017) ed agli interessi di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c. dal 9.06.2017 all'effettivo saldo;
pagina 19 di 20 2) condanna l'appellata (già a pagare Controparte_1 Controparte_2
all'appellante la somma di € 2.639,25, oltre interessi dalla domanda al Parte_1
saldo;
3) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le Controparte_1 Parte_1
spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge,
e, quanto al secondo grado, in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) ed iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Alessandra Arceri
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