Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 15/04/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 98/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 98/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 14 gennaio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Patrizia Tomasi
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con gli Avv.ti Salvatore Pirrello e Federica Laverde
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023.
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Caltanissetta in data 15 settembre 2017, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta, Parte II, Serie A, N.
1
gennaio 2017.
I ricorrenti hanno allegato che il sig. lavora a tempo indeterminato come Pt_1 assistente tecnico presso l'Azienza Provinciale per i Servizi Sanitari, mentre la sig.ra lavora a tempo indeterminato come impiegata amministrativa presso CP_1
l'Azienza Provinciale per i Servizi Sanitari.
I coniugi hanno dedotto che la casa coniugale sita a Castelnuovo (TN) in viale
Venezia n. 16 è di proprietà esclusiva del sig. . Pt_1
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati, fermi gli obblighi di legge;
2) disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori Per_2
con residenza anagrafica presso la madre;
3) disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Castelnuovo (Tn), Viale
Venezia n. 16 in favore del sig. quale proprietario esclusivo Parte_1 dell'immobile, con tutto ciò che l'arreda e correda ad eccezione dei beni mobili di proprietà della sig.ra e già individuati;
la sig.ra entro la data CP_1 CP_1
della comparizione dei coniugi e in ogni caso entro e non oltre il 30 aprile 2025 si trasferirà in altro alloggio in zona limitrofa all'attuale abitazione;
4)disporre il seguente protocollo di visita padre/figlio: fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola al lunedì mattina con accompagnamento del figlio a scuola;
dal martedì pomeriggio al mercoledì mattina quando il fine settimana è di competenza del padre;
dal mercoledì pomeriggio al venerdì mattina quando il fine settimana è di competenza della madre, con la precisazione della facoltà dei genitori di modificare le giornate ed orari a seconda degli eventuali rispettivi impegni lavorativi e rispettando in ogni caso gli impegni scolastici e non del figlio e con obbligo di seguire il corretto svolgimento dei compiti.
2 Durante il periodo estivo il figlio potrà stare con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile, nonché metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, precisamente dal giorno 23/12 al 30/12 e dal 31/12 al 07/01; ugualmente per il giorno di Pasqua e di Pasquetta e tutti i ponti, festività e week-end lunghi saranno comunque a metà tra i genitori ed alternati.
5) disporre il versamento da parte del padre sig. a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario del figlio minore dell'importo di Euro 200,00 Per_2
mensili, da erogarsi su conto corrente intestato alla madre, in via anticipata entro il 10 di ogni mese, con aggiornamento automatico annuale ISTAT, richiamando il protocollo del Consiglio Nazionale Forense.
6) disporre le spese straordinarie relative al figlio minore nella misura del Per_2
50% a carico di ciascun genitore. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori qualora superiori al singolo importo di
Euro 100,00, ad eccezione di quelle effettivamente urgenti ed indifferibili. Inoltre non dovranno essere concordate preventivamente: le spese per libri scolastici, le spese sanitarie urgenti, l'acquisto di farmaci prescritti, le spese per interventi chirurgici indifferibili.
Il rimborso delle spese straordinarie dovrà essere effettuato entro e non oltre un mese dalla richiesta scritta ed inoltro del documento giustificativo (es. fattura, ricevuta) in favore del genitore che avrà anticipato la spesa.
Per spese straordinarie dovranno intendersi quelle dettagliate nel protocollo redatto dal Consiglio Nazionale Forense a cui si fa espresso ed integrale rinvio e qui esemplificate.
-spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, spese farmaceutiche su specifica prescrizione medica, per visite specialisti-che, per esami diagnostici (ecografie, radiografie e simili), per accertamenti di laboratorio, per occhiali e qualsiasi altra spesa attinente alla cura medica e/o riabilitativa del minore, anche di psicoterapia e logopedia;
3 -corsi di studio, corsi di recupero, ripetizioni, acquisto libri connesso, viaggi all'estero o permanenze all'estero, viaggi studio, costi connessi alla frequenza di corsi anche legati a borse di studio, iniziative culturali ed educative nell'ambito del progetto di formazione offerto dalla scuola, qualsiasi altra spesa attinente la frequenza scolastica;
centri estivi, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- attività ludico/sportive e corsi, comprensivi di attrezzatura.
Le spese sostenute per il figlio minore potranno essere poste in detrazione dai genitori nella misura in cui sono state effettivamente pagate/rimborsate.
7) l'assegno unico universale spetterà ai genitori nella misura del 50% ciascuno e così ogni eventuale altro sussidio al nucleo;
i genitori si impegnano a mettere a disposizione ogni anno e nei termini previsti tutta la documentazione necessaria per il calcolo dell'ICEF, la richiesta dell'AUU e di ogni altro eventuale sussidio al nucleo.
8) la vettura mod. BMW tg. FC440SZ intestata al sig. ed in uso alla sig.ra Pt_1
verrà trasferita alla stessa entro il 31 gennaio 2025 a spese della sig.ra CP_1
; la vettura mod. LANCIA Y tg. EL995RK intestata alla sig.ra CP_1 CP_1
ed in uso al sig. verrà trasferita allo stesso entro il 30 aprile 2025 a spese Pt_1
del sig. ; Pt_1
9) i genitori autorizzano reciprocamente l'un l'altro sin d'ora al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità del figlio minore, nonché del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, anche del figlio, con impegno in ogni caso a confrontarsi circa viaggi/trasferte all'estero del figlio;
10) ciascun coniuge manterrà le spese del proprio legale, con rinuncia da parte dei difensori alla solidarietà ex art. 13 L. Prof.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa
4 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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