Articolo 13 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 12Articolo 14
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2 gennaio 2000
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8 giugno 2000
Art. 13. 1. Al comma 1 dell'articolo 100 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le parole: "dal difensore o da altra persona abilitata".
2. Il comma 3 dell'articolo 78 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3. Se la procura non e' apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed e' conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa e' depositata nella cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile".
3. Al comma 1 dell'articolo 122 del codice di procedura penale , dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: " Se la procura e' rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione puo' essere autenticata dal difensore medesimo".
4. La deposizione ((di cui al comma 3)) si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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