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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/12/2025, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 356/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 356/2023 r.g. promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Chiuchiolo Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Gallo (C.F: CP_1 C.F._3
) C.F._4
APPELLATO
***
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12.34 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere
con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
pagina 1 di 14 Per parte appellante è comparso l'Avv. Corsi in sostituzione Avv. Chiucchiolo: Per parte appellata è presente l'Avv. Simona Gallo
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 356/20223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA ella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 356/2023 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Chiuchiolo Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Gallo (C.F: CP_1 C.F._3
) C.F._4
pagina 2 di 14 APPELLATO avverso la sentenza n. 10/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 e pubblicata il 02.01.2023
CONCLUSIONI
In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare la nullità della citazione per mancanza degli avvisi di legge ex art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c. con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge” NEL MERITO “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 10/23 del 30/12/22 pubbl. il 02/01/23 notificata in data 24/01/23 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza, accertato e dichiarato che le domande proposte del Sig. sono totalmente infondate in fatto e diritto, rigettare le CP_1 medesime.” NEL MERITO IN VIA DENEGATA “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 10/23 del 30/12/22 pubbl. il 02/01/23 notificata in data 24/01/23 per i motivi esposti nell'atto di appello compensare integralmente tutte le spese di giudizio.” IN VIA ISTRUTTORIA “Voglia l'Ecc.ma Corte adita in ipotesi denegata di ammissione delle prove per testi eventualmente chieste in reiterazione dall'appellato ammettere controprova con il seguente teste: - Sig. Tes_1
, Firenze;
Con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio e condanna della
[...] parte appellata alla restituzione di quanto pagato per spese di primo grado”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello Firenze, reiectis adversiis, per le assorbenti ragioni di cui in narrativa, IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra per mancata osservanza nel contenuto dell'atto di citazione in Parte_1 appello delle statuizioni di cui all'articolo 342 comma 1 cpc;
-Dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione per difetto di rappresentanza processuale posto che procura speciale allegata in calce all'atto di citazione in appello appare generica e totalmente priva dei necessari riferimenti processuali al giudizio d'appello . - NEL MERITO: - respingere i motivi di appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 10/23 pubblicata il 02.01.23 nel giudizio civile RG 13950/2017: - respingere tutte le domande di parte appellante, perché infondate in fatto e in diritto ferma l'assorbenza delle eccezioni preliminari;
- condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di impugnazione. Con Parte_1 vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 10/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 02.01.2023 che, in accoglimento della domanda proposta dal l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di € 8.842,07, CP_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Parte_1
pagina 3 di 14 - che, con contratto ai rogiti Notaio del 20.07.2005, egli aveva acquistato da Per_1 [...]
, dietro corrispettivo di € 220.000,00, l'immobile posto in Firenze, Via Pisana n. 689; Pt_1
- che, nel predetto atto notarile, la venditrice aveva dichiarato: A) che a seguito di presentazione di apposita istanza al Comune di Firenze in data 23.11.1985, era stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 639715 del 06.05.1997; B) che per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, era stata inoltrata al Comune di Firenze in data 06.12.2004 altra domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge regionale Toscana n. 53/04, registrata al n. pos. A/0398; C) che era stata pagata l'oblazione dovuta nonché l'intero importo relativo agli oneri concessori, mediante tre versamenti eseguiti tutti in data 03.12.2004; D) che tale procedimento amministrativo non si era ancora concluso, per cui la medesima si Pt_1 obbligava, a sua cura e spese, ad ottenere il rilascio della relativa concessione in sanatoria;
E) che sopra i beni in oggetto non esisteva alcun vincolo previsto dagli artt.32 e 33 della Legge 28/1985
n. 47;
- che, con lettera raccomandata del 21.06.2016, il Comune di Firenze Direzione Urbanistica,
Servizi Edilizia Privata, invitava , quale parte che aveva presentato la domanda di Parte_1 condono, a far pervenire, entro il termine di tre mesi, la prova circa il pagamento degli importi richiesti (diritti di segreteria), nonché una serie di documenti integrativi (nello specifico, originale o copia autentica dell'avvenuto deposito, all'Ufficio Tecnico del Genio Civile per la Provincia di
Firenze, degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica ai sensi dell'art. 35 della legge n.
47/1985 e prova dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di
Firenze-Servizio Catastale, dei documenti necessari al nuovo accatastamento delle opere abusive), anch'essi indispensabili al proseguimento dell'iter istruttorio, pena il diniego della richiesta di condono;
- che, stante l'inerzia dell , egli era stato costretto a provvedere direttamente a tutti gli Pt_1 adempimenti richiesti alla venditrice, onde evitare il diniego della sanatoria;
- che, conseguentemente, il medesimo si era visto costretto a sostenere le seguenti spese:
€ 1.522,56 ed € 253,76 per la redazione del progetto strutturale in zona sismica (notula pro-forma arch. ; Per_2
€ 896,76 per la conformità statica ed urbanistica dell'immobile (notula Geom. ; Per_3
€ 712,99 per il pagamento di bollettini postali intestati al Comune di Firenze ed alla
Regione Toscana;
pagina 4 di 14 € 5.456,00 per l'esecuzione di tutti i lavori edilizi necessari per l'autorizzazione della
Regione Toscana per edificio in zona sismica e per SCIA al Comune di Firenze (fattura
Edilcm di MO SA & AN OR);
€ 1.776,06 per messa in mora (compensi avv. Ferrara); Pt_1
- che sempre a causa dell'inadempimento della venditrice, egli era stato costretto ad affrontare anche i costi per il trasloco temporaneo dalla propria abitazione, insieme alla sua famiglia, per tutta la durata (circa 40 giorni) dei lavori, subendo gravi disagi che quantificava in almeno €
6.000,00.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di tutte le somme dalla stessa anticipate per ottenere la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di acquisto nella misura di euro 10.612.08 come da analitico dettaglio dei costi sostenuti dall'attore e sopra specificati, oltre interessi legali.
Condannare la Sig.ra al ristoro di tutti i costi, nessuno escluso, di cui si è fatto Parte_1 carico il per dover trasferire l'abitazione familiare per oltre 40 giorni a causa del grave CP_1 inadempimento contrattuale della in misura non inferiore ad euro 6.000.00 o alla Parte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione perché non contenente l'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nonché
l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava integralmente la domanda avversaria, rilevando che:
- la lettera raccomandata del 21.06.2016, inviatale dal Comune di Firenze, era stata da lei consegnata al unitamente all'importo di € 200,00, a tacitazione di ogni sua pretesa, affinché CP_1 il medesimo provvedesse, a proprie cura e spese, come da sottoscrizioni apposte sulla stessa missiva, a far fronte alle richieste avanzate dalla citata autorità amministrativa;
- pertanto, qualsiasi richiesta di rimborso da parte del era da considerarsi infondata;
CP_1
- parte degli importi richiesti dal erano riferiti ad interventi di rifacimento e ristrutturazione CP_1 interna che nulla avevano a che fare con le modifiche apportate all'immobile ai fini del condono e che, in quanto tali, non potevano essere posti a carico dell'ex proprietaria;
- anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore doveva essere respinta stante la totale carenza di prova in ordine sia alla durata dei presunti lavori eseguiti sia ai costi sostenuti per il trasloco in altra abitazione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 5 di 14 (-) infondate erano le eccezioni della convenuta sia in ordine alla nullità dell'atto di citazione per il mancato avviso ex art 163, comma 3 n.7, c.p.c. – posto che la costituzione in giudizio del convenuto sana, con effetto retroattivo, i vizi della citazione facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale - sia in merito alla dedotta improcedibilità della domanda, stante il rituale esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
(-) risultava provato l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita oggetto di causa il quale, all'art. 2, prevedeva che la venditrice si sarebbe occupata del perfezionamento del condono edilizio non ancora definito;
(-) difatti, alla data della vendita, l'immobile aveva già subito un cambio di destinazione d'uso (da laboratorio a civile abitazione) e, successivamente alla realizzazione dei lavori abusivi, la parte venditrice aveva richiesto, in data 06.05.1997, la concessione edilizia in sanatoria n. 6397/S da cui la domanda di condono edilizio A/398, protocollo GA 21281/2005 del 06.12.2004;
(-) risultava, poi, che le parti si erano affidate ad un tecnico che aveva evidenziato la necessità di realizzare opere di adeguamento interno dell'immobile, pena l'esito negativo della domanda di condono;
(-) tuttavia, l , nonostante l'iniziale impegno preso in relazione al sostenimento dei costi Pt_1 per la regolarizzazione dell'immobile, era rimasta completamente inoperosa, tanto che il si CP_1 era visto costretto a procedervi personalmente, incaricando la ditta Edilcom di MO SA per l'esecuzione delle opere, il geom. per la direzione dei lavori e la presentazione delle Per_3 pratiche edilizie e l'arch. per la presentazione della pratica al Genio Civile;
Persona_4
(-) difatti, si era reso necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per riequilibrare le misure e gli spazi che non erano stati rispettati in precedenza dalla Pt_1 durante i precedenti lavori di cambio destinazione d'uso;
(-) erano, poi, provati documentalmente i costi che l'attore aveva dovuto sostenere: € 1.522,56 +
253,76 quale compenso dell'arch. per la redazione del progetto strutturale in zona Per_2 sismica;
€ 896,76 quale compenso del geom. per le pratiche edilizie necessarie ad Per_3 ottenere la conformità statica ed urbanistica dell'immobile; € 712,99 per il pagamento di diritti al
Comune di Firenze ed alla Regione Toscana;
€ 5.456,00 per i lavori edilizi, per complessivi €
8.842,07;
(-) in definitiva, sussisteva l'inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto Parte_1 del 20.07.2005, per cui la medesima doveva essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.842,07, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
(-) le ulteriori istanze risarcitorie dell'attore dovevano essere rigettate perché non provate.
Le spese seguivano la soccombenza. pagina 6 di 14 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., ritenendo che la costituzione della convenuta avesse avuto efficacia sanante con effetto retroattivo.
Invero, allorché il convenuto, come nel caso di specie, si costituisca in giudizio eccependo la nullità ex art. 164 c.p.c., il giudice non può attribuire efficacia sanante a tale costituzione, ma deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini, il che non era avvenuto.
2) Con il secondo, eccepiva l'omessa valutazione, da parte del tribunale, dell'accordo intercorso fra e all'indomani del ricevimento della lettera raccomandata del CP_1 Parte_1
21.6.2016, inviata dal Comune di Firenze, ed in cui era contenuto l'invito al pagamento dei diritti di segreteria ed alla presentazione di documentazione integrativa.
In particolare, tale documento recava la dichiarazione stampigliata del scritta di suo pugno, CP_1 con cui quest'ultimo manlevava essa da ogni responsabilità per i successivi adempimenti, Pt_1 il che rendeva evidente l'infondatezza della domanda.
3) Con il terzo, si doleva della regolamentazione delle spese di lite, che erano state poste interamente a suo carico, sebbene la domanda del fosse stata accolta solo in parte. CP_1
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. sia per difetto di rappresentanza processuale essendo la procura alle liti generica e totalmente priva dei necessari riferimenti processuali. Nel merito, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 26.03.2025, la Corte, ritenuto che la causa potesse essere decisa secondo il modulo semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'udienza odierna.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
***
3. Sulle questioni preliminari
3.1. – L'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015). pagina 7 di 14 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Per quanto concerne, invece, la procura alle liti prodotta dall'appellante per il presente giudizio d'appello, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere
l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (cfr. Cass. civ., S.U, sentenza n.
2077/2024).
Trattasi di principio che, sebbene riferito al ricorso per cassazione, assume portata generale, per quanto si legge nella parte motiva della citata pronuncia (pag. 13-14): “una lettura coerenziatrice dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una 'congiunzione materiale', essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto 'virtuale'. La congiunzione all'atto (ricorso) della procura digitale
“mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell'art. 83
c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all'avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, pagina 8 di 14 e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico
(anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate”.
Inoltre, la Suprema Corte ha pure di recente affermato che: “Nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica")” (cfr. Cass., civ., n. 5610/2025).
Nella specie, la busta telematica relativa alla notifica dell'impugnazione contiene, oltre all'atto di appello, la copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma del difensore.
Pertanto, alla luce del richiamato principio, la procura deve essere ritenuta apposta in calce all'atto di appello, con conseguente sua validità.
Ad ogni modo, giova considerare come la procura alle liti depositata dalla per il primo Pt_1 grado, in ordine alla quale non è stata mossa alcuna contestazione, fosse valida “per ogni fase e grado del giudizio”, così abilitando senz'altro il difensore alla proposizione dell'impugnazione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4. L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7,
c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.12.2020, n. 28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in oggetto, dunque, la sanatoria contemplata dall'art. 164, terzo comma, c.p.c. avrebbe una connotazione applicativa ancorata – quale elemento pagina 9 di 14 dirimente – alla proposizione o meno di difese sul merito da parte del convenuto, atteso che in ipotesi di proposizione di tali difese l'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto stesso non sarebbe condizionata, in caso di richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, alla fissazione di tale udienza e si produrrebbe direttamente per effetto della costituzione affiancata dall'allestimento di difese nel merito (cfr. Corte di Appello di Firenze, Sez. III, sentenza n. 1895/2025, depositata il 29.10.2025).
Pertanto, avendo l , nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, Pt_1 articolato anche difese nel merito, la nullità deve ritenersi sanata.
Vero è che secondo altro orientamento giurisprudenziale: “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che
l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza del 18.4.2025, n. 10289).
Dunque, secondo l'approccio interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte nella pronuncia appena menzionata, non è dirimente il fatto che la parte, costituendosi, abbia proposto difese sul merito, ma unicamente che la parte stessa abbia o meno chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Tuttavia, tale secondo orientamento non è applicabile al caso di specie, in quanto l , nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, si è limitata ad eccepire la nullità dell'atto di citazione “per mancanza degli avvisi di legge ex art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c. con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge”, senza, dunque, richiedere la fissazione di una nuova udienza (istanza che non risulta formulata neppure all'udienza di prima comparizione delle parti).
Del resto, l'originaria convenuta si era ritualmente costituita nel termine di venti giorni ex art. 166
c.p.c., sicché la stessa non avrebbe avuto neppure motivo di richiedere la fissazione di una nuova udienza.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Nel contratto di compravendita a rogito Notaio del 20.7.2005, la venditrice Per_1
nel dare atto, tra l'altro, di aver presentato in data 06.12.2004, al Comune di Firenze, Pt_1
pagina 10 di 14 domanda di concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, rappresentava che il “condono” non aveva ancora “ottenuto definizione” obbligandosi, pertanto, “a sua cura e spese al perfezionamento di detto condono ed al rilascio della relativa concessione in sanatoria”.
Ora, è pacifico (trattandosi di circostanze ben evidenziate nella sentenza impugnata e non investite dall'appello):
A) che, ai fini del perfezionamento della pratica di condono, si sia reso necessario realizzare opere di adeguamento interno dell'immobile;
B) che a tal fine, si è dovuto effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per riequilibrare le misure e gli spazi che non erano stati rispettati in precedenza dalla Pt_1 durante i precedenti lavori di cambio destinazione d'uso;
C) che è stato il ad occuparsi personalmente dell'esecuzione dei lavori e della relativa pratica CP_1 edilizia, sostenendone integralmente i costi.
Quindi, è palese come la non abbia adempiuto all'impegno contrattualmente assunto nei Pt_1 confronti del mediante la sottoscrizione del contratto di compravendita del 20.07.2005. CP_1
4.2.2. – Sostiene, tuttavia, l'appellante che il tribunale avrebbe completamente omesso di considerare il doc. 2 dalla stessa prodotto che, a suo dire, recherebbe l'impegno del a CP_1 manlevarla da ogni responsabilità in ordine alla pratica edilizia in corso.
Si deve dissentire.
4.2.2.a. – Difatti, tale documento consiste in una dichiarazione, scritta di pugno dal e da lui CP_1 firmata, stampigliata sul frontespizio della lettera raccomandata del 21.6.2016, con cui il Comune di Firenze richiedeva, a lui ed all , il pagamento dei diritti di segreteria e la presentazione Pt_1 di documentazione integrativa per il buon esito della procedura di condono.
Con tale dichiarazione, il dava prima atto di aver ricevuto, dalla e dal di lei fratello CP_1 Pt_1
, la somma di € 200,00, per poi assumere l'impegno “alla presentazione dei documenti Tes_1 richiesti e al pagamento dovuto”.
Mettendo in correlazione la seconda parte della dichiarazione con la prima, sembra evidente a questa Corte che il dopo aver dato atto di aver ricevuto la suindicata somma dai fratelli CP_1
, nel dichiararsi disposto al “pagamento dovuto” abbia inteso riferirsi a quanto richiesto Pt_1 dal Comune a titolo di diritti di segreteria ed imposta di bollo, i cui importi erano specificamente indicati nella missiva del 21.06.2016.
La dichiarazione del in altri termini, si compone di due parti inscindibili per cui la seconda CP_1 non può essere letta isolatamente, ma deve essere interpretata in correlazione con la prima.
pagina 11 di 14 Per quanto concerne, poi, la presentazione dei documenti, attenendosi al senso letterale della dichiarazione in esame, non può evincersi altra volontà del dichiarante che non sia quella di provvedere alla materiale consegna alla P.A. della documentazione de qua (vale a dire: i) originale o copia autentica dell'avvenuto deposito presso il Genio Civile degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica oppure dichiarazione sostituiva di atto di notorietà a firma di un tecnico abilitato;
ii) prova della presentazione dei documenti necessari al nuovo accatastamento delle opere abusive).
Pertanto, è evidente come tale dichiarazione non contenga alcuna manleva nei confronti della
, ma unicamente l'impegno a porre in essere un'attività meramente materiale nel Pt_1 rapporto con la P.A. (pagamento dei diritti di segreteria e presentazione dei documenti richiesti), il che, quindi, non faceva venir meno l'obbligazione, assunta dall nell'atto di Pt_1 compravendita, di procedere a sua cura e spese “al perfezionamento” del condono ed “al rilascio della relativa concessione in sanatoria”.
Obbligazione rispetto alla quale l'odierna appellante risulta essere pacificamente inadempiente.
4.2.2.b. – L'interpretazione sostenuta dall è, dunque, contraria alla lettera della Pt_1 dichiarazione (art. 1362 c.c.), nonché alla interpretazione sistematica della stessa (art. 1363 c.c.), oltre che al principio di buona fede (artt. 1366 c.c.).
Proprio in relazione al canone di buona fede, giova considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa nell'atto di appello (pag. 4), la dichiarazione del venne rilasciata Pt_1 CP_1
“all'indomani dell'invito ricevuto dal Comune di Firenze” e, quindi, in un momento in cui costui non aveva, né poteva avere, contezza alcuna in ordine alla necessità, ai fini della predisposizione della documentazione richiesta, di svolgere lavori straordinari sull'immobile e, dunque, dell'onere economico da sostenere per il perfezionamento della pratica di condono.
Del resto, è assai arduo credere che il a fronte della corresponsione di € 200,00 da parte CP_1 della , si sia addossato tutti i costi per la sanatoria dell'immobile, alla fine quantificati in € Pt_1
8.842,07.
Ciò tanto più se si considera che la dichiarazione in commento non contiene alcun riferimento agli impegni assunti dall nell'atto di compravendita, il che induce ulteriormente ad escludere Pt_1 che essa avesse portata derogatoria di quanto convenuto dalle parti in quel contratto.
4.3. – Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di appello.
4.3.1. – Nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, a nulla rilevando la riduzione, sotto il profilo quantitativo, della somma pretesa dall'originario attore.
pagina 12 di 14 Si applica, infatti, il seguente principio: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 32061/2022).
4.3.2. – In ogni caso, va evidenziato che la domanda risarcitoria, connessa al trasferimento dell'appellato e del suo nucleo familiare in altro immobile, ha avuto, sotto il profilo della causalità della lite, una portata marginale, dal momento che il vero motivo del contendere, che ha diffusamente impegnato le difese delle parti, era costituito dall'accertamento dell'inadempimento della alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, con conseguente diritto Pt_1 del al recupero delle spese anticipate, domanda sulla quale l'appellante è risultata CP_1 soccombente.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per le fasi n. 1 e n. 2, e di quello minimo per le fasi n. 3 e n. 4, in ragione della ridotta attività espletata:
1. Fase di studio della controversia: € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
3. Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
4. Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 02.01.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 359 e 281 sexies c.p.c. -
*
Causa d'appello n.: 356/2023 r.g. promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Chiuchiolo Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Gallo (C.F: CP_1 C.F._3
) C.F._4
APPELLATO
***
Oggi 10 dicembre 2025, alle ore 12.34 dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta dai magistrati:
Dr. Carlo Breggia Presidente
Dr. Antonio Picardi Consigliere Relatore
Dr. Paolo Masetti Consigliere
con l'assistenza del Funzionario Addetto UPP Dott.ssa Sonia Ricci nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, aula 1, sono comparsi:
pagina 1 di 14 Per parte appellante è comparso l'Avv. Corsi in sostituzione Avv. Chiucchiolo: Per parte appellata è presente l'Avv. Simona Gallo
Il Collegio invita le parti alla discussione.
I procuratori si riportano ai propri scritti difensivi ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente. La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
N. R.G. 356/20223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore dott. Paolo Masetti Consigliere
ha emesso, ai sensi degli artt. 352 u.c. e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA ella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 356/2023 promossa da:
, (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Massimiliano Chiuchiolo Parte_1 C.F._1
(C.F. C.F._2
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Simona Gallo (C.F: CP_1 C.F._3
) C.F._4
pagina 2 di 14 APPELLATO avverso la sentenza n. 10/2023 emessa dal Tribunale di Firenze in data 30.12.2022 e pubblicata il 02.01.2023
CONCLUSIONI
In data 10.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, dichiarare la nullità della citazione per mancanza degli avvisi di legge ex art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c. con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge” NEL MERITO “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, accogliere la presente impugnazione e per l'effetto riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 10/23 del 30/12/22 pubbl. il 02/01/23 notificata in data 24/01/23 per i motivi esposti nell'atto di appello e per la conseguenza, accertato e dichiarato che le domande proposte del Sig. sono totalmente infondate in fatto e diritto, rigettare le CP_1 medesime.” NEL MERITO IN VIA DENEGATA “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze n. 10/23 del 30/12/22 pubbl. il 02/01/23 notificata in data 24/01/23 per i motivi esposti nell'atto di appello compensare integralmente tutte le spese di giudizio.” IN VIA ISTRUTTORIA “Voglia l'Ecc.ma Corte adita in ipotesi denegata di ammissione delle prove per testi eventualmente chieste in reiterazione dall'appellato ammettere controprova con il seguente teste: - Sig. Tes_1
, Firenze;
Con vittoria di spese e onorari in entrambi i gradi di giudizio e condanna della
[...] parte appellata alla restituzione di quanto pagato per spese di primo grado”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello Firenze, reiectis adversiis, per le assorbenti ragioni di cui in narrativa, IN VIA PRELIMINARE: -Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Sig.ra per mancata osservanza nel contenuto dell'atto di citazione in Parte_1 appello delle statuizioni di cui all'articolo 342 comma 1 cpc;
-Dichiarare l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione per difetto di rappresentanza processuale posto che procura speciale allegata in calce all'atto di citazione in appello appare generica e totalmente priva dei necessari riferimenti processuali al giudizio d'appello . - NEL MERITO: - respingere i motivi di appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Firenze n. 10/23 pubblicata il 02.01.23 nel giudizio civile RG 13950/2017: - respingere tutte le domande di parte appellante, perché infondate in fatto e in diritto ferma l'assorbenza delle eccezioni preliminari;
- condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di impugnazione. Con Parte_1 vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi questa Parte_1
Corte d'Appello, proponendo gravame avverso la sentenza n. 10/2023 emessa dal CP_1
Tribunale di Firenze e pubblicata il 02.01.2023 che, in accoglimento della domanda proposta dal l'aveva condannata al pagamento, in favore di quest'ultimo, della somma di € 8.842,07, CP_1 oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo, nonché alla refusione delle spese di lite.
1- Il giudizio di primo grado
1.1. – aveva convenuto in giudizio esponendo: CP_1 Parte_1
pagina 3 di 14 - che, con contratto ai rogiti Notaio del 20.07.2005, egli aveva acquistato da Per_1 [...]
, dietro corrispettivo di € 220.000,00, l'immobile posto in Firenze, Via Pisana n. 689; Pt_1
- che, nel predetto atto notarile, la venditrice aveva dichiarato: A) che a seguito di presentazione di apposita istanza al Comune di Firenze in data 23.11.1985, era stata rilasciata la concessione edilizia in sanatoria n. 639715 del 06.05.1997; B) che per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, era stata inoltrata al Comune di Firenze in data 06.12.2004 altra domanda di concessione edilizia in sanatoria, ai sensi della legge regionale Toscana n. 53/04, registrata al n. pos. A/0398; C) che era stata pagata l'oblazione dovuta nonché l'intero importo relativo agli oneri concessori, mediante tre versamenti eseguiti tutti in data 03.12.2004; D) che tale procedimento amministrativo non si era ancora concluso, per cui la medesima si Pt_1 obbligava, a sua cura e spese, ad ottenere il rilascio della relativa concessione in sanatoria;
E) che sopra i beni in oggetto non esisteva alcun vincolo previsto dagli artt.32 e 33 della Legge 28/1985
n. 47;
- che, con lettera raccomandata del 21.06.2016, il Comune di Firenze Direzione Urbanistica,
Servizi Edilizia Privata, invitava , quale parte che aveva presentato la domanda di Parte_1 condono, a far pervenire, entro il termine di tre mesi, la prova circa il pagamento degli importi richiesti (diritti di segreteria), nonché una serie di documenti integrativi (nello specifico, originale o copia autentica dell'avvenuto deposito, all'Ufficio Tecnico del Genio Civile per la Provincia di
Firenze, degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica ai sensi dell'art. 35 della legge n.
47/1985 e prova dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di
Firenze-Servizio Catastale, dei documenti necessari al nuovo accatastamento delle opere abusive), anch'essi indispensabili al proseguimento dell'iter istruttorio, pena il diniego della richiesta di condono;
- che, stante l'inerzia dell , egli era stato costretto a provvedere direttamente a tutti gli Pt_1 adempimenti richiesti alla venditrice, onde evitare il diniego della sanatoria;
- che, conseguentemente, il medesimo si era visto costretto a sostenere le seguenti spese:
€ 1.522,56 ed € 253,76 per la redazione del progetto strutturale in zona sismica (notula pro-forma arch. ; Per_2
€ 896,76 per la conformità statica ed urbanistica dell'immobile (notula Geom. ; Per_3
€ 712,99 per il pagamento di bollettini postali intestati al Comune di Firenze ed alla
Regione Toscana;
pagina 4 di 14 € 5.456,00 per l'esecuzione di tutti i lavori edilizi necessari per l'autorizzazione della
Regione Toscana per edificio in zona sismica e per SCIA al Comune di Firenze (fattura
Edilcm di MO SA & AN OR);
€ 1.776,06 per messa in mora (compensi avv. Ferrara); Pt_1
- che sempre a causa dell'inadempimento della venditrice, egli era stato costretto ad affrontare anche i costi per il trasloco temporaneo dalla propria abitazione, insieme alla sua famiglia, per tutta la durata (circa 40 giorni) dei lavori, subendo gravi disagi che quantificava in almeno €
6.000,00.
Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare la convenuta al pagamento in favore di parte attrice di tutte le somme dalla stessa anticipate per ottenere la conformità urbanistica dell'immobile oggetto di acquisto nella misura di euro 10.612.08 come da analitico dettaglio dei costi sostenuti dall'attore e sopra specificati, oltre interessi legali.
Condannare la Sig.ra al ristoro di tutti i costi, nessuno escluso, di cui si è fatto Parte_1 carico il per dover trasferire l'abitazione familiare per oltre 40 giorni a causa del grave CP_1 inadempimento contrattuale della in misura non inferiore ad euro 6.000.00 o alla Parte_1 maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
1.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di Parte_1 citazione perché non contenente l'avvertimento ex art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. nonché
l'improcedibilità dell'azione per mancata attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito, contestava integralmente la domanda avversaria, rilevando che:
- la lettera raccomandata del 21.06.2016, inviatale dal Comune di Firenze, era stata da lei consegnata al unitamente all'importo di € 200,00, a tacitazione di ogni sua pretesa, affinché CP_1 il medesimo provvedesse, a proprie cura e spese, come da sottoscrizioni apposte sulla stessa missiva, a far fronte alle richieste avanzate dalla citata autorità amministrativa;
- pertanto, qualsiasi richiesta di rimborso da parte del era da considerarsi infondata;
CP_1
- parte degli importi richiesti dal erano riferiti ad interventi di rifacimento e ristrutturazione CP_1 interna che nulla avevano a che fare con le modifiche apportate all'immobile ai fini del condono e che, in quanto tali, non potevano essere posti a carico dell'ex proprietaria;
- anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore doveva essere respinta stante la totale carenza di prova in ordine sia alla durata dei presunti lavori eseguiti sia ai costi sostenuti per il trasloco in altra abitazione.
1.3. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 5 di 14 (-) infondate erano le eccezioni della convenuta sia in ordine alla nullità dell'atto di citazione per il mancato avviso ex art 163, comma 3 n.7, c.p.c. – posto che la costituzione in giudizio del convenuto sana, con effetto retroattivo, i vizi della citazione facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale - sia in merito alla dedotta improcedibilità della domanda, stante il rituale esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
(-) risultava provato l'inadempimento contrattuale della convenuta in ordine agli obblighi nascenti dal contratto di compravendita oggetto di causa il quale, all'art. 2, prevedeva che la venditrice si sarebbe occupata del perfezionamento del condono edilizio non ancora definito;
(-) difatti, alla data della vendita, l'immobile aveva già subito un cambio di destinazione d'uso (da laboratorio a civile abitazione) e, successivamente alla realizzazione dei lavori abusivi, la parte venditrice aveva richiesto, in data 06.05.1997, la concessione edilizia in sanatoria n. 6397/S da cui la domanda di condono edilizio A/398, protocollo GA 21281/2005 del 06.12.2004;
(-) risultava, poi, che le parti si erano affidate ad un tecnico che aveva evidenziato la necessità di realizzare opere di adeguamento interno dell'immobile, pena l'esito negativo della domanda di condono;
(-) tuttavia, l , nonostante l'iniziale impegno preso in relazione al sostenimento dei costi Pt_1 per la regolarizzazione dell'immobile, era rimasta completamente inoperosa, tanto che il si CP_1 era visto costretto a procedervi personalmente, incaricando la ditta Edilcom di MO SA per l'esecuzione delle opere, il geom. per la direzione dei lavori e la presentazione delle Per_3 pratiche edilizie e l'arch. per la presentazione della pratica al Genio Civile;
Persona_4
(-) difatti, si era reso necessario effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per riequilibrare le misure e gli spazi che non erano stati rispettati in precedenza dalla Pt_1 durante i precedenti lavori di cambio destinazione d'uso;
(-) erano, poi, provati documentalmente i costi che l'attore aveva dovuto sostenere: € 1.522,56 +
253,76 quale compenso dell'arch. per la redazione del progetto strutturale in zona Per_2 sismica;
€ 896,76 quale compenso del geom. per le pratiche edilizie necessarie ad Per_3 ottenere la conformità statica ed urbanistica dell'immobile; € 712,99 per il pagamento di diritti al
Comune di Firenze ed alla Regione Toscana;
€ 5.456,00 per i lavori edilizi, per complessivi €
8.842,07;
(-) in definitiva, sussisteva l'inadempimento di alle obbligazioni di cui al contratto Parte_1 del 20.07.2005, per cui la medesima doveva essere condannata al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 8.842,07, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
(-) le ulteriori istanze risarcitorie dell'attore dovevano essere rigettate perché non provate.
Le spese seguivano la soccombenza. pagina 6 di 14 2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, rilevava che il tribunale aveva errato nel rigettare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per mancanza dell'avviso ex art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c., ritenendo che la costituzione della convenuta avesse avuto efficacia sanante con effetto retroattivo.
Invero, allorché il convenuto, come nel caso di specie, si costituisca in giudizio eccependo la nullità ex art. 164 c.p.c., il giudice non può attribuire efficacia sanante a tale costituzione, ma deve fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini, il che non era avvenuto.
2) Con il secondo, eccepiva l'omessa valutazione, da parte del tribunale, dell'accordo intercorso fra e all'indomani del ricevimento della lettera raccomandata del CP_1 Parte_1
21.6.2016, inviata dal Comune di Firenze, ed in cui era contenuto l'invito al pagamento dei diritti di segreteria ed alla presentazione di documentazione integrativa.
In particolare, tale documento recava la dichiarazione stampigliata del scritta di suo pugno, CP_1 con cui quest'ultimo manlevava essa da ogni responsabilità per i successivi adempimenti, Pt_1 il che rendeva evidente l'infondatezza della domanda.
3) Con il terzo, si doleva della regolamentazione delle spese di lite, che erano state poste interamente a suo carico, sebbene la domanda del fosse stata accolta solo in parte. CP_1
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare CP_1 eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per violazione dell'art. 342 c.p.c. sia per difetto di rappresentanza processuale essendo la procura alle liti generica e totalmente priva dei necessari riferimenti processuali. Nel merito, contestava, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva, per contro, l'integrale conferma.
2.3. – Con ordinanza del 26.03.2025, la Corte, ritenuto che la causa potesse essere decisa secondo il modulo semplificato di cui all'art. 281-sexies c.p.c., rinviava all'udienza odierna.
2.4. – La causa, pertanto, viene decisa oggi a seguito di discussione orale, come da retro esteso verbale.
***
3. Sulle questioni preliminari
3.1. – L'eccezione di inammissibilità del gravame, per pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., si appalesa infondata, in quanto l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 18307 del 18/09/2015). pagina 7 di 14 In concreto, dalla lettura dell'atto è dato ricavare non solo le statuizioni oggetto di gravame ma anche in che termini è stata richiesta la modifica della valutazione operata dal giudice di primo grado: le censure formulate presentano un grado di contenuto critico sufficientemente articolato e si esprimono in termini di adeguata contrapposizione ai passaggi motivazionali della decisione impugnata.
3.2. – Per quanto concerne, invece, la procura alle liti prodotta dall'appellante per il presente giudizio d'appello, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere
l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione” (cfr. Cass. civ., S.U, sentenza n.
2077/2024).
Trattasi di principio che, sebbene riferito al ricorso per cassazione, assume portata generale, per quanto si legge nella parte motiva della citata pronuncia (pag. 13-14): “una lettura coerenziatrice dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. impone di considerare omogenea la disciplina, di fonte legale, delle tre ipotesi di procura speciale alle liti ivi contemplate - su foglio/documento informatico/copia informatica autenticata -, ossia, in tutti i casi, rilasciate su supporto (analogico o digitale) separato dall'atto cui la procura stessa afferisce. Ciò tanto più rispetto alle procure in modalità digitale e digitalizzata, in cui neppure si configura una 'congiunzione materiale', essendo questa, per entrambe le ipotesi, soltanto 'virtuale'. La congiunzione all'atto (ricorso) della procura digitale
“mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia”, che consente di “considera(rla) apposta in calce” – come si si esprime il terzo comma dell'art. 83
c.p.c., dando evidenza ad una presunzione legale assoluta, funzionale allo scopo di consentire all'avvocato di esercitare il potere certificatorio rispetto ad una procura alle liti configurabile come speciale - non differisce dalla congiunzione al ricorso della procura digitalizzata (da supporto cartaceo) che si realizza con la costituzione in giudizio del difensore “attraverso strumenti telematici” e la trasmissione della procura stessa “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione di documenti informatici e trasmessi in via telematica”. Quella congiunzione, virtuale, si attua in forza della stessa normativa regolamentare e, quindi, tecnica (il già citato d.m. n. 44/2011, agli artt. 13 e 18, pagina 8 di 14 e le specifiche tecniche del 16 aprile 2014 e successive modificazioni) che è richiamata dalla norma primaria di legge per entrambe le ipotesi di procura inerente al processo civile telematico
(anche) di cassazione. Una differenziazione di disciplina non troverebbe, quindi, alcuna ragione giustificatrice e, del resto, la stessa lettera della legge non la declina, dovendo – come detto – essere letta l'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c. in termini di regolamentazione omogenea, dettata da fonte normativa primaria, rispetto a tutte le fattispecie ivi considerate”.
Inoltre, la Suprema Corte ha pure di recente affermato che: “Nel giudizio di merito, il requisito della specialità della procura, di cui all'art. 83, comma 3, c.p.c., è integrato allorché essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, all'atto cui accede e non sia ad esso successiva. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto speciale la procura, rilasciata dall'appellato su foglio A4, materialmente separata dalla comparsa di costituzione in appello, ma telematicamente congiunta ad essa, per essere contenuta nella medesima "busta telematica")” (cfr. Cass., civ., n. 5610/2025).
Nella specie, la busta telematica relativa alla notifica dell'impugnazione contiene, oltre all'atto di appello, la copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte, autenticata con firma del difensore.
Pertanto, alla luce del richiamato principio, la procura deve essere ritenuta apposta in calce all'atto di appello, con conseguente sua validità.
Ad ogni modo, giova considerare come la procura alle liti depositata dalla per il primo Pt_1 grado, in ordine alla quale non è stata mossa alcuna contestazione, fosse valida “per ogni fase e grado del giudizio”, così abilitando senz'altro il difensore alla proposizione dell'impugnazione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame.
4. L'esame del gravame
4.1. – Il primo motivo è infondato.
Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7,
c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 15.12.2020, n. 28646).
Secondo l'orientamento giurisprudenziale in oggetto, dunque, la sanatoria contemplata dall'art. 164, terzo comma, c.p.c. avrebbe una connotazione applicativa ancorata – quale elemento pagina 9 di 14 dirimente – alla proposizione o meno di difese sul merito da parte del convenuto, atteso che in ipotesi di proposizione di tali difese l'effetto sanante derivante dalla costituzione del convenuto stesso non sarebbe condizionata, in caso di richiesta di fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, alla fissazione di tale udienza e si produrrebbe direttamente per effetto della costituzione affiancata dall'allestimento di difese nel merito (cfr. Corte di Appello di Firenze, Sez. III, sentenza n. 1895/2025, depositata il 29.10.2025).
Pertanto, avendo l , nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, Pt_1 articolato anche difese nel merito, la nullità deve ritenersi sanata.
Vero è che secondo altro orientamento giurisprudenziale: “In materia di procedimento civile, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall'art. 163-bis c.p.c., al pari di quello derivante dalla mancanza dell'avvertimento previsto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questo, costituendosi, non avanza richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta, non rilevando all'uopo che il convenuto si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che
l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa” (cfr.
Cassazione civile, ordinanza del 18.4.2025, n. 10289).
Dunque, secondo l'approccio interpretativo fatto proprio dalla Suprema Corte nella pronuncia appena menzionata, non è dirimente il fatto che la parte, costituendosi, abbia proposto difese sul merito, ma unicamente che la parte stessa abbia o meno chiesto la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini a comparire.
Tuttavia, tale secondo orientamento non è applicabile al caso di specie, in quanto l , nella Pt_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, si è limitata ad eccepire la nullità dell'atto di citazione “per mancanza degli avvisi di legge ex art. 163 comma 3 n. 7) c.p.c. con ogni ulteriore consequenziale statuizione di legge”, senza, dunque, richiedere la fissazione di una nuova udienza (istanza che non risulta formulata neppure all'udienza di prima comparizione delle parti).
Del resto, l'originaria convenuta si era ritualmente costituita nel termine di venti giorni ex art. 166
c.p.c., sicché la stessa non avrebbe avuto neppure motivo di richiedere la fissazione di una nuova udienza.
Il mezzo, quindi, è caducato.
4.2. – Infondato è, altresì, il secondo motivo di appello.
4.2.1. – Nel contratto di compravendita a rogito Notaio del 20.7.2005, la venditrice Per_1
nel dare atto, tra l'altro, di aver presentato in data 06.12.2004, al Comune di Firenze, Pt_1
pagina 10 di 14 domanda di concessione edilizia in sanatoria per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile, rappresentava che il “condono” non aveva ancora “ottenuto definizione” obbligandosi, pertanto, “a sua cura e spese al perfezionamento di detto condono ed al rilascio della relativa concessione in sanatoria”.
Ora, è pacifico (trattandosi di circostanze ben evidenziate nella sentenza impugnata e non investite dall'appello):
A) che, ai fini del perfezionamento della pratica di condono, si sia reso necessario realizzare opere di adeguamento interno dell'immobile;
B) che a tal fine, si è dovuto effettuare un intervento di manutenzione straordinaria per riequilibrare le misure e gli spazi che non erano stati rispettati in precedenza dalla Pt_1 durante i precedenti lavori di cambio destinazione d'uso;
C) che è stato il ad occuparsi personalmente dell'esecuzione dei lavori e della relativa pratica CP_1 edilizia, sostenendone integralmente i costi.
Quindi, è palese come la non abbia adempiuto all'impegno contrattualmente assunto nei Pt_1 confronti del mediante la sottoscrizione del contratto di compravendita del 20.07.2005. CP_1
4.2.2. – Sostiene, tuttavia, l'appellante che il tribunale avrebbe completamente omesso di considerare il doc. 2 dalla stessa prodotto che, a suo dire, recherebbe l'impegno del a CP_1 manlevarla da ogni responsabilità in ordine alla pratica edilizia in corso.
Si deve dissentire.
4.2.2.a. – Difatti, tale documento consiste in una dichiarazione, scritta di pugno dal e da lui CP_1 firmata, stampigliata sul frontespizio della lettera raccomandata del 21.6.2016, con cui il Comune di Firenze richiedeva, a lui ed all , il pagamento dei diritti di segreteria e la presentazione Pt_1 di documentazione integrativa per il buon esito della procedura di condono.
Con tale dichiarazione, il dava prima atto di aver ricevuto, dalla e dal di lei fratello CP_1 Pt_1
, la somma di € 200,00, per poi assumere l'impegno “alla presentazione dei documenti Tes_1 richiesti e al pagamento dovuto”.
Mettendo in correlazione la seconda parte della dichiarazione con la prima, sembra evidente a questa Corte che il dopo aver dato atto di aver ricevuto la suindicata somma dai fratelli CP_1
, nel dichiararsi disposto al “pagamento dovuto” abbia inteso riferirsi a quanto richiesto Pt_1 dal Comune a titolo di diritti di segreteria ed imposta di bollo, i cui importi erano specificamente indicati nella missiva del 21.06.2016.
La dichiarazione del in altri termini, si compone di due parti inscindibili per cui la seconda CP_1 non può essere letta isolatamente, ma deve essere interpretata in correlazione con la prima.
pagina 11 di 14 Per quanto concerne, poi, la presentazione dei documenti, attenendosi al senso letterale della dichiarazione in esame, non può evincersi altra volontà del dichiarante che non sia quella di provvedere alla materiale consegna alla P.A. della documentazione de qua (vale a dire: i) originale o copia autentica dell'avvenuto deposito presso il Genio Civile degli atti di certificazione di idoneità statica e sismica oppure dichiarazione sostituiva di atto di notorietà a firma di un tecnico abilitato;
ii) prova della presentazione dei documenti necessari al nuovo accatastamento delle opere abusive).
Pertanto, è evidente come tale dichiarazione non contenga alcuna manleva nei confronti della
, ma unicamente l'impegno a porre in essere un'attività meramente materiale nel Pt_1 rapporto con la P.A. (pagamento dei diritti di segreteria e presentazione dei documenti richiesti), il che, quindi, non faceva venir meno l'obbligazione, assunta dall nell'atto di Pt_1 compravendita, di procedere a sua cura e spese “al perfezionamento” del condono ed “al rilascio della relativa concessione in sanatoria”.
Obbligazione rispetto alla quale l'odierna appellante risulta essere pacificamente inadempiente.
4.2.2.b. – L'interpretazione sostenuta dall è, dunque, contraria alla lettera della Pt_1 dichiarazione (art. 1362 c.c.), nonché alla interpretazione sistematica della stessa (art. 1363 c.c.), oltre che al principio di buona fede (artt. 1366 c.c.).
Proprio in relazione al canone di buona fede, giova considerare che, secondo quanto affermato dalla stessa nell'atto di appello (pag. 4), la dichiarazione del venne rilasciata Pt_1 CP_1
“all'indomani dell'invito ricevuto dal Comune di Firenze” e, quindi, in un momento in cui costui non aveva, né poteva avere, contezza alcuna in ordine alla necessità, ai fini della predisposizione della documentazione richiesta, di svolgere lavori straordinari sull'immobile e, dunque, dell'onere economico da sostenere per il perfezionamento della pratica di condono.
Del resto, è assai arduo credere che il a fronte della corresponsione di € 200,00 da parte CP_1 della , si sia addossato tutti i costi per la sanatoria dell'immobile, alla fine quantificati in € Pt_1
8.842,07.
Ciò tanto più se si considera che la dichiarazione in commento non contiene alcun riferimento agli impegni assunti dall nell'atto di compravendita, il che induce ulteriormente ad escludere Pt_1 che essa avesse portata derogatoria di quanto convenuto dalle parti in quel contratto.
4.3. – Infondato è, infine, anche l'ultimo motivo di appello.
4.3.1. – Nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, a nulla rilevando la riduzione, sotto il profilo quantitativo, della somma pretesa dall'originario attore.
pagina 12 di 14 Si applica, infatti, il seguente principio: “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (cfr. Cass. civ., S.U., sentenza n. 32061/2022).
4.3.2. – In ogni caso, va evidenziato che la domanda risarcitoria, connessa al trasferimento dell'appellato e del suo nucleo familiare in altro immobile, ha avuto, sotto il profilo della causalità della lite, una portata marginale, dal momento che il vero motivo del contendere, che ha diffusamente impegnato le difese delle parti, era costituito dall'accertamento dell'inadempimento della alle obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, con conseguente diritto Pt_1 del al recupero delle spese anticipate, domanda sulla quale l'appellante è risultata CP_1 soccombente.
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il computo che segue ex
D.M. 55/2014, come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore € 5.201-26.000), con applicazione del valore medio per le fasi n. 1 e n. 2, e di quello minimo per le fasi n. 3 e n. 4, in ragione della ridotta attività espletata:
1. Fase di studio della controversia: € 1.134,00
2. Fase introduttiva del giudizio: € 921,00
3. Fase istruttoria/trattazione: € 922,00
4. Fase decisionale: € 956,00
Compenso tabellare: € 3.933,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e
CAP come per legge.
5.2 – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore pagina 13 di 14 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 10/2023 Parte_1 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata in data 02.01.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 3.933,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA
(se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 10.12.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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