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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/12/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, composto dai signori magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
riunito in camera di consiglio;
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 649/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, congiuntamente promossa da (c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Allù e con l'intervento del P.M. in sede, che, ricevuti gli atti, nulla ha opposto –
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 5.4.2025, e Parte_1 hanno congiuntamente chiesto all'intestato Tribunale la pronuncia di Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, contratto in Ragusa, il 6.12.1994.
La domanda è fondata e merita accoglimento. La legge 898/70, all'art. 3, siccome modificato dalla L. 55/2015 (in vigore dal
26.5.2015), prescrive che, per la proposizione della domanda, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente per almeno sei mesi a far data dalla comparizione delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, anche quando il procedimento inizialmente contenzioso sia stato trasformato in consensuale, ovvero per dodici mesi in caso di separazione giudiziale.
Nel caso di specie, emerge ex actis che i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del
Tribunale all'udienza del 22.11.2017 e che la loro separazione consensuale è stata omologata dal Tribunale di Ragusa, con decreto del 17.1.2018.
Dalla coppia è nata la figlia (4.12.2001). Persona_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione d'udienza ed hanno dichiarato di non essersi riconciliate e di non volersi riconciliare, chiedendo che il loro divorzio proceda alle condizioni che di seguito si riportano:
pagina 1 di 2 1) i ricorrenti vivranno separati con facoltà di risiedere ove ritengano più opportuno;
2) la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. rimane assegnata allo stesso;
Parte_1
3) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di mantenimento e/o alimentare;
4) I ricorrenti provvederanno al mantenimento diretto della figlia non ancora economicamente autonoma oltre al 50% ciascuno per le spese straordinarie. Tali spese straordinarie saranno regolate secondo “Le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli” approvate il 14/07/2017, elaborate dal CNF con la Commissione “famiglia”, la Rete dei referenti per il Diritto di Famiglia e con le Associazioni di settore, pubblicate il 29/11/2017, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte.
5) Le parti dichiarano che con l'esatto adempimento di quanto sopra, hanno regolato ogni rapporto anche economico tra di loro sussistente”.
Le superiori condizioni di divorzio, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, appaiono rispondenti agli interessi della figlia ed alla legge e, come tali, possono essere omologate da questo Tribunale, che, per il resto, si limita a prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 649/2025 R.G.V.G. sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 Parte_2
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto nel Comune di Ragusa il
6.12.1994, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del predetto
Comune al n. 104, parte II, Serie A, Ufficio Centro, anno 1994, disponendo l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune.
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti, inerenti alla prole ed ai rapporti economici, come riportate in motivazione.
PRENDE atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
29.11.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti
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