Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 31/05/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00416/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2025, proposto da
LA AZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'ottemperanza:
della sentenza del Tribunale di Pesaro n. 159/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 06.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 925/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 19.03.2025 (doc. 2),
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Pesaro, in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ha riconosciuto il diritto della medesima ad usufruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per i rapporti di lavoro instaurati alle dipendenze dell’amministrazione scolastica statale negli a.a.s.s. 2020/2021,2021/2022,2022/2023 e 2023/2024 ed ha condannato l’Amministrazione resistente a rifondere le spese di giudizio oltre accessori con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sulla citata sentenza, ritualmente notificata in data 10 ottobre 2024, si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 19 marzo 2025 prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito dall’Amministrazione e agisce, con la presente iniziativa giudiziaria, per il pagamento delle somme liquidate in sentenza.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza in data 9.10.2024 presso la sede reale dell’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
1.1. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto.
1.2 In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
1.3. Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, qualora a ciò non si sia già provveduto nelle more del giudizio. A tale fine, va assegnato il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione. In particolare, il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà attivarsi affinché l’adempimento avvenga nel prescritto termine, fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
1.4. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi centoventi giorni, all'esecuzione dell'incarico, adottando ogni atto (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, ecc.) necessario all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi Amministrazione appartenenti.
1.5. Va invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario ad acta.
2. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al relativo pagamento, negli importi liquidati in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe e condanna l’Amministrazione resistente a darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che si reputa congruo liquidare nell’importo di euro 600,00 (seicento/00) per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO