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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 01/04/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Bergamo, dott.ssa Laura Giraldi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1029/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, sito in Treviglio (BG), rappresentato e difeso per procura alle liti in atti dall'avv. Massimo Colombo del Foro di Milano.
- opponente - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, con sede legale in Misano Gera d'Adda (BG), rappresentata e difesa per procura alle liti in atti dall'avv. Daniele Brambilla del Foro di Milano.
- opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: come da distinte note depositate il 28/11/2024.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 9/02/2024 il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 27/2024 - n. 8000/2023 R.G. del 29/12/2023 con cui il Tribunale di Bergamo aveva ingiunto allo stesso di pagare alla la somma di euro 134.981,00, oltre agli interessi ed alle spese Controparte_1
1 della procedura monitoria, a titolo di compenso per l'attività professionale dalla stessa prestata in riferimento al progetto di riqualificazione edilizia del Condominio.
Con l'opposizione quest'ultimo eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria, chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, l'opponente rilevava il mancato conferimento di incarico professionale all'opposta deducendo la natura meramente programmatica delle delibere assembleari relative alla realizzazione degli interventi edilizi, rilevando come alcun preventivo fosse stato predisposto dalla società opposta e come la bozza di contratto preliminare, pur sottoposta all'assemblea condominiale, non fosse mai stata sottoscritta. Contestava, in subordine, il perfezionamento del contratto di consulenza altresì con riferimento al mancato avveramento di una delle condizioni poste a fondamento dello stesso, essendo peraltro emerse difformità edilizie non passibili di sanatoria e preclusive dell'accesso ai benefici fiscali di cui al cd. Superbonus 110%. Rilevava infine l'incongruità del quantum oggetto di ingiunzione attesa l'inapplicabilità delle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016 e l'indebito computo nel decreto ingiuntivo opposto delle spese sorte in ragione del procedimento di negoziazione assistita facoltativa nonché degli esborsi relativi a parti non comuni del Condominio.
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza Controparte_1
dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice all'udienza del 9/07/2024 esperiva tentativo di conciliazione, con esito negativo. La causa, senza il compimento di attività istruttoria, giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nel termine all'uopo assegnato, in seguito all'avvenuto deposito degli atti conclusivi nei concessi termini di legge.
L'opposizione deve essere accolta.
La controversia in esame deve essere decisa avendo contezza delle delibere assembleari intercorse nel tempo e degli atti conseguenti alle stesse.
2 Si osserva allora che in data 4.2.2021 venne indetta un'assemblea avente quale ordine del giorno la 'discussione e deliberazione in ordine alla realizzazione di interventi che beneficiano dell'incentivo di cui…(c.d. Superbonus), incarico al/ai professionisti per la redazione dell'ape preliminare, verifica di conformità catastale e urbanistica, verifica statica e tecnica, individuazione degli interventi che possono usufruire dell'incentivo, studio di fattibilità. Delibera in ordine al compenso al/ai professionista/i.'
In tale occasione i condomini dopo ampia discussione deliberarono di incaricare l'arch. di redigere una relazione tecnica avente ad oggetto la diagnosi CP_2
energetica preliminare (ape), la verifica della regolarità urbanistico-catastale-edilizia,
l'individuazione delle opere da eseguire per garantire l'incremento delle due classi energetiche e lo studio di fattibilità. L'amministratore invitò i condomini ad indicare gli eventuali lavori trainati ed il compenso venne stabilito in euro 7.000 per la professionista. Le modalità di pagamento vennero indicate in un'offerta allegata al verbale dell'assemblea.
In data 31.5.2021 venne poi fissata altra assemblea con ordine del giorno la
'prosecuzione, discussione e deliberazione in ordine alla realizzazione di interventi che beneficiano del..c.d. Superbonus e/o altri interventi che beneficiano degli incentivi previsti dalla normativa vigente…'. In tale occasione l'arch. illustrò la relazione CP_2
anticipata ai condomini in merito allo studio di fattibilità eseguito e, in particolare, evidenziò le difformità sulle parti comuni proponendo per alcune una pratica in sanatoria;
nella medesima riunione la professionista spiegò gli interventi rientranti nella normativa ed applicabili per ottenere l'incremento delle due classi energetiche necessarie per usufruire del Superbonus oltre ad altri interventi. In questa occasione l'assemblea deliberò di procedere per la predisposizione delle pratiche per sanare tutte le difformità dell'edificio dando incarico sempre all'arch. di predisporre la pratica CP_2
3 edilizia e l'elaborato planimetrico e riconoscendole un compenso ulteriore pari ad euro
500 oltre accessori.
In seguito, nella stessa sede, la professionista spiegò i singoli interventi che consentivano di usufruire delle agevolazioni fiscali e l'assembla ne deliberò
l'approvazione alla realizzazione.
Successivamente, in data 17.6.2021, si tenne altra assemblea con l'ordine del giorno
'presentazione figure societarie a cui poter affidare la gestione delle pratiche connesse alla realizzazione del progetto architettonico e per l'efficientamento energetico/strutturale dell'intero edificio, per la gestione del bonus fiscale e la cessione del credito previste dalla normativa nazionale. Affidamento incarico per la gestione tecnica/finanziaria e cessione del credito, approvazione preventivi di spesa, incarichi a professionisti (progettista, direttore lavori, coordinatore sicurezza, commercialista, avvocato) e relativi compensi.'
In quell'occasione venne presentata, inizialmente, la società che, Controparte_3
in persona dell'arch. illustrò la propria proposta per l'esecuzione degli CP_4
interventi che avrebbero potuto beneficiare degli incentivi fiscali e dello sconto in fattura. Dopo tale presentazione l'arch. si allontanò. CP_4
In seguito intervennero il dott. e l' che presentarono la Persona_1 Controparte_5
costituita da un pool di professionisti in materia di ristrutturazione Controparte_1
edilizia, efficientamento energetico consulenza fiscale/amministrativa, cessione del credito/sconto in fattura. Effettuata l'esposizione della proposta, il dott.Brambilla e l'ing. lasciarono la riunione. CP_6
A quel punto l'assemblea deliberò di incaricare 'al fine di poter proseguire CP_1
con le fasi necessarie per poter effettuare gli interventi che beneficiano dell'incentivo..(c.d. Superbonus) e/o interventi che scaturiranno dal progetto esecutivo usufruendo del relativo sconto in fattura….'. L'assemblea sempre in quella sede pose
4 'come condizione a che l'incarico come progettista venga affidato Controparte_1
all'arch. ; pone inoltre come condizioni tassative … che vengano CP_2
individuate / proposte imprese per l'effettuazione dei lavori che concedano la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura per le singole opere effettuate'.
In data 29.7.2021 si tenne ancora un'assemblea con il seguente ordine del giorno:
'prosecuzione discussione e deliberazione in ordine alla realizzazione di interventi che beneficiano del..c.d. Superbonus. Interverrà l'arch. ; presentazione CP_2
progetto , scelta delle opere da realizzare … delibera accettazione progetto e scelta interventi da realizzare, incarico al/ai professionisti per il progetto esecutivo e relativo computo metrico, approvazione compensi/preventivi di spesa;
presentazione contratto e sottoscrizione incarico a (vedi delibera dell'assemblea CP_1
17/6/2021)'
In quell'occasione l'arch. illustrò il progetto preliminare per la riqualificazione del CP_2
condominio, indicando in dettaglio le opere ed i materiali da utilizzare, la tipologia degli interventi. I condomini presenti indicarono altresì interventi da realizzare, eliminare, approfondire e dopo ampia discussione l'assemblea 'procede con la scelta degli interventi' in modo tale che 'l'arch. possa procedere con la progettazione e il CP_2
computo metrico tenendo conto delle scadenze indicate ..'. Dopo di ciò l'assemblea delibera di approvare il progetto preliminare presentato dall'arch. da integrarsi CP_2
secondo quanto emerso nella riunione.
A questo punto 'l'amministratore informa l'assemblea che a seguito della delibera del
17.6.2021 i professionisti che hanno effettuato lo studio di fattibilità saranno ricompresi nell'incarico attribuito a ed il condominio avrà la società quale CP_1
interlocutore. Il legale rappresentante di nella persone dell'ing. ed CP_1 CP_6
il dott. si sono incontrati con l'amministratore per la consegna della bozza Persona_1
5 di contratto da sottoscrivere, la stessa verrà riesaminata e sottoposta alla prossima assemblea prima della sottoscrizione …'
In data 21.6.2021, quindi dopo l'assemblea del 17.6.2021, aveva infatti CP_1
predisposto un 'preventivo delle prestazioni professionali per la verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali' dando atto che le attività di cui al predetto preventivo precedevano 'il conferimento dell'incarico professionale vero e proprio finalizzato alla progettazione, direzione lavori, asseverazione e visto di conformità delle opere di efficientamento energetico'. Solo successivamente la società aveva predisposto anche una bozza per il conferimento di progettazione e per le ulteriori attività.
Nel documento in data 21.6.2021si indicavano le prestazioni professionali di acquisizione documentazione urbanistica, verifica del requisito di salto di due classi energetiche. Si dava altresì atto che l'attività di verifica dei requisiti era già stata effettuata dall'arch. e che la medesima attività era stata presa in carico da CP_2
che le competenze professionali esposte dall'arch. al CP_1 CP_2 Parte_1
sarebbero state regolate da
[...] CP_1
Da tutta la documentazione sopra indicata si evince che il primo incarico conferito riguardava l'attestazione energetica preliminare, la verifica di regolarità urbanistico-
catastale-edilizia, l'individuazione delle opere necessarie per garantire l'incremento delle due classi energetiche e lo studio di fattibilità ( delibera di cui all'assemblea
4.2.2021); tale incarico era stato espressamente affidato all'arch. , ivi presente, Per_2
ed era corrispondente a quanto poi indicato nel preventivo del 21.6.2021 redatto da
CP_1
Tale preventivo, inoltre, esplicitamente indicava che le prestazioni ivi elencate precedevano 'il conferimento di incarico vero e proprio finalizzato alla progettazione, direzione lavori..'.
6 Se, dunque, si pone mente al fatto che il preventivo è datato 21.6. 2021 ed è successivo all'assemblea del 17.6.2021, si trae la chiara conseguenza che in questa riunione nessun incarico si riteneva essere stato ancora affidato a per l'attività di CP_1
progettazione.
Il preventivo dunque richiamava soltanto l'attività già affidata all'arch seppur CP_2
determinando un diverso compenso;
esso, tuttavia, non risulta essere mai stato approvato dall'assemblea che, invece, aveva già concordato il compenso di euro 7.000 per le medesime prestazioni affidate all'arch. sempre in data 4.2.2021. CP_2
D'altronde, in data 31.5.2021 la sola arch. presenziava alla riunione condominiale CP_2
ed illustrava l'attività dalla stessa svolta relativa allo studio di fattibilità, agli interventi individuati per effettuare il salto di due classi energetiche ed alle riscontrate difformità edilizie che dovevano essere oggetto di sanatoria raggiungendo l'accordo dei presenti per la corresponsione di ulteriori 500 euro a titolo di compenso professionale;
invece nella successiva riunione del 17.6.2021 i condomini presenti dopo aver ascoltato l'illustrazione dei rappresentanti di relativa alla proposta professionale di CP_1
progettazione e realizzazione dei lavori di efficientamento energetico, in un solo ambito interno all'assemblea stessa- essendosi allontanati i predetti rappresentanti- ,
deliberavano di incaricare 'al fine di poter proseguire con le fasi necessarie CP_1
per poter effettuare gli interventi che beneficiano dell'incentivo…e/o altri interventi che scaturiranno dal progetto esecutivo..'
In tale delibera dunque, in primo luogo, non veniva sostituito il soggetto titolare dell'incarico per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla delibera in data 4.2.2021, già peraltro effettuate per lo più, che restava dunque l'arch. . CP_2
In secondo luogo, in questa sede non venivano indicate le specifiche opere professionali richieste ai professionisti di per la prosecuzione della CP_1
riqualificazione né, tanto meno, veniva concordato il corrispettivo delle stesse (che era
7 invece punto all'ordine del giorno) così escludendo in quella sede un preciso accordo contrattuale.
E che non sia intervenuto in data 14.6.2021 il conferimento dell'incarico di progettazione a si evince proprio dal successivo preventivo inviato, la cui CP_1
formulazione è stata sopra riportata ed indica la necessità di un incarico ad hoc da predisporre e sottoporre ai condomini.
Ad ulteriore conferma di ciò, nella successiva assemblea del 29.7.2021 il cui oggetto riportato nell'ordine del giorno nuovamente indica, tra gli altri, ancora 'incarico al/ai professionista/i per il progetto esecutivo e relativo computo metrico. Approvazione compensi/preventivi di spesa' l'amministratore dà atto che ha sottoposto CP_1
una bozza di contratto da sottoscrivere, circostanza da cui si evince appunto che la stessa opposta era consapevole dell'assenza, sino ad allora, di uno specifico incarico da parte dell'assemblea condominiale.
Si rileva, inoltre, che nell'assemblea del 29.7.2021 è nuovamente la sola arch. che CP_2
interviene ad illustrare il progetto preliminare per la riqualificazione del condominio ed alla quale l'assemblea indica gli interventi da realizzare, eliminare ed approfondire in modo tale che la stessa professionista possa procedere con la progettazione ed il computo metrico.
Seppur, dunque, nella riunione del 17.6.2021 era stata effettivamente CP_1
individuata quale società che si sarebbe occupata delle attività professionali inerenti alla realizzazione degli interventi necessari per il conseguimento degli incentivi fiscali, il relativo mandato non si è mai concluso.
E' pur vero che l'attività di progettazione svolta dall'arch non risulta CP_2
probabilmente ricompresa nel compenso di euro 7.500 concordato nelle assemblee del febbraio e del maggio 2021, ma ciò non comporta che il relativo pagamento possa essere richiesto da soggetto diverso con il quale non è intervenuto specifico accordo.
8 E, anche a prescindere da quanto risulta espressamente dal preventivo in data
21.6.2021, si deve ribadire che nell'assemblea del 17.6 i condomini si sono limitati ad individuare quale società che si sarebbe occupata delle fasi necessarie per CP_1
addivenire alla ristrutturazione edilizia con possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali, senza chiaramente identificare le prestazioni oggetto di specifico incarico ed il relativo compenso concordato. Ciò esclude quindi che possa ritenersi intervenuto un contratto di prestazione professionale (come infatti chiaramente compreso dalla opposta per quanto emerge dal preventivo già citato).
Ed ancora la stessa bozza di contratto (doc.21) sottoposta all'amministratore condominiale prima della riunione del 29.7.2021 include una pluralità di clausole che chiaramente non sono state sottoposte all'assemblea dei condomini in data 14.6.2021
e sulle quali dunque non può essersi formato alcun consenso.
Si potrebbe, al più, ritenere che l'individuazione di come soggetto CP_1
deputato alla prosecuzione delle attività dirette alla realizzazione della riqualificazione dell'edificio ed al conseguimento delle agevolazioni fiscali costituisca atto di impulso alla presentazione di un'effettiva proposta contrattuale completa quanto meno degli elementi essenziali sui quali i condomini avrebbero potuto esprimere il proprio consenso e dunque le specifiche attività affidate ed il relativo compenso.
Neppure può affermarsi che il mandato si sia concluso per comportamenti concludenti ovvero tramite l'approvazione del progetto sottoposto dall'arch alla riunione del CP_2
29.7.2021 e la richiesta di modifiche dello stesso atteso che, da un lato, il soggetto interlocutore era anche in quella sede solo la professionista di riferimento del condominio da tempo remoto;
da altro lato, non risulta che la stessa si sia presentata ai condomini quale incaricata da CP_1
In alcun modo infatti risulta in atti che il legame professionale (di incarico di collaborazione conferito in data 18.6.2021) esistente tra l'arch e sia CP_2 CP_1
9 stato esplicitato formalmente ai condomini nelle suddette riunioni ed abbia pertanto potuto giustificare un'eventuale identificazione della professionista con l'opposta.
Infine, in alcun modo neanche in quell'occasione si discusse di un compenso diverso da quello originariamente pattuito con la stessa arch . CP_2
E se è vero che in mancanza di pattuizione sul compenso, questo può essere stabilito secondo i criteri di cui all'art.2233 c.c., in quella sede dovevano essere almeno chiare le prestazioni che erano state affidate a CP_1
Inoltre l'assemblea che ha certamente poteri gestori del condominio è comunque vincolata, laddove si tratti di attività straordinaria e di importi particolarmente rilevanti
(come nella specie) a valutare ed approvare preventivi di spesa relativi alle prestazioni da richiedere e delle opere da svolgere ed in relazione ai quali il singolo condomino può anche invocare il disposto di cui all'art.1121 c.c. (ed infatti in tutte le assemblee in cui si era conferito un incarico -ed i cui verbali sono stati prodotti- risulta che sia stato chiaramente sempre indicato il corrispettivo deliberato).
Nella specie, in entrambe le riunioni in date 14.6.2021 e 29.7.2021 nessun preventivo
è stato posto all'ordine del giorno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea non consentendosi pertanto ai singoli condomini di valutarne l'adeguatezza e di autodeterminarsi consapevolmente alla spesa.
Se poi si volesse ritenere in ipotesi non ritenuta, come accenna l'opposta, che il quantum del compenso non avesse avuto rilevanza per il condominio atteso l'assorbimento nel corrispettivo dell'appalto da stipulare in seguito, allora certamente assumerebbe fondamentale importanza la condizione apposta dai condomini nella riunione del
17.6.2021 che le opere dovessero esser affidate ad impresa che garantisse lo sconto in fattura (condizione non avveratasi).
Ne consegue il difetto di legittimazione attiva della società a richiedere il pagamento delle prestazioni indicate in ricorso.
10 Ciò posto, non può accogliersi neppure la domanda subordinata diretta ad ottenere la condanna del condominio per responsabilità precontrattuale o a titolo di arricchimento senza causa.
Quanto ad un'eventuale responsabilità precontrattuale, la domanda si fonda su 'l'aver conferito l'incarico nell'assemblea del 17 giugno 2021, nell'aver apprezzato e approvato il progetto preliminare all'assemblea del 29 luglio 2021, salvo poi ritenere che nessun incarico fosse stato affidato'.
Tuttavia, per quanto sopra esposto deve escludersi che un incarico sia stato conferito alla mentre l'approvazione del progetto preliminare mostrato CP_1
all'assemblea dall'arch , laddove non incluso nelle prestazioni contrattualizzate, CP_2
non implica il tradimento di un affidamento della società opposta, ma semmai della sola professionista esecutrice.
E se è vero che nell'assemblea del 17.6 i condomini presenti avevano condizionato l'affidamento dell'incarico alla a che l'arch. fosse il progettista, non CP_1 CP_2
vi era ancora alcuna garanzia che contrattualmente tale condizione fosse stata accettata dalla società allorchè vi fu lo svolgimento della prestazione professionale di progettazione preliminare svolta dall'arch. . L'amministratore condominiale CP_2
infatti nella riunione del 29.7.2021 informava i condomini che ' i professionisti che hanno effettuato lo studio di fattibilità' sarebbero stati ricompresi nell'incarico attribuito a non quelli (o meglio l'arch. ) che avevano svolto il CP_1 CP_2
progetto preliminare.
Analogamente non può trovare accoglimento la domanda di arricchimento senza causa atteso che, da un lato, le prestazioni di progettazione delle opere architettoniche sono state svolte da soggetto diverso da ( l'arch. ) che ne potrebbe CP_1 CP_2
pretendere il compenso, mentre quelle relative alla progettazione degli impianti meccanici (non peraltro distinte quanto a compenso nella nota pro forma 122/22)
11 sono state svolte dall' ma in assenza di effettiva riscontrata utilità per Controparte_5
il condominio che non ha poi svolto alcuna attività di riqualificazione.
Il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato.
In considerazione della soccombenza, le spese processuali liquidate in euro 15.000 (con riduzione al minimo della fase istruttoria e limitato aumento per l'utilizzo di tecniche informatiche) oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, devono essere rifuse dall'opposta all'opponente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese processuali liquidate in euro
15.000 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 31.3.2025.
Il Giudice
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