Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1992, n. 200
Copia
Articolo 2
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 10 febbraio 1992, n. 200
Articolo 3 della Legge 10 febbraio 1992, n. 200
Versione
5 marzo 1992
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 5 marzo 1992
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0