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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 474/2022.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( ), con l'avv. CIATTO SILVIA Parte_2 P.IVA_1
contro
(C.F.: Controparte_1
), residente a [...]
37/A
(C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2
a Santorso (VI), Via Garziere n. 4,
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
residente a [...],
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
residente a [...] bis,
(C.F. ), residente Controparte_5 C.F._5
a NO (VI), Via Ventinove Aprile n. 121 B, (C.F. ), Controparte_6 C.F._6
residente a [...], in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di
C.F. ), Persona_1 C.F._7
(C.F. ), residente a CP_7 C.F._8
Santorso (VI), Via Garziere n. 4,
(C.F. ), residente a Controparte_8 C.F._9
Santorso (VI), Via Garziere n. 2,
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
residente a [...] B,
(C.F. ), residente a Controparte_10 C.F._11
NO (VI), Via Ventinove Aprile n. 121 B,
(C.F. ), residente Controparte_11 C.F._12
a AL (VI), Via San Giorgio n. 43 e
C.F. ), residente Controparte_12 C.F._13
a AL (VI), Via San Giorgio n. 43, rappresentati e difesi, per procure allegate su separati documenti informatici allegati al fascicolo telematico, dall'avv. Federico Gallana (C.F. , C.F._14
pec: con domicilio eletto Email_1
presso il suo studio in Padova, Via Carducci n. 64; oggetto: responsabilità sanitaria;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza rep n. 369/2022 – RG 3541/2018 del 11.02.2022 del
Tribunale di Vicenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via pregiudiziale:
pag. 2/12 accertato quanto dedotto in narrativa e in particolare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 27/17 ( Per_2
), dichiararsi improcedibile la domanda formulata dai sigg.ri
[...]
, Persona_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 CP_1 CP_11 CP_12
In via preliminare di merito: Accertato quanto eccepito alle
[...]
lettere b) e c), rigettarsi la domanda formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. In via principale nel merito: rigettarsi le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria espletanda venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta,
[...]
circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva Parte_3
percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato da parte ricorrente e conseguentemente condannare
[...]
a manlevare di quanto la stessa sarà CP_13 Parte_3
tenuta a corrispondere in favore di parte ricorrente e risultante di stretta giustizia, oltre alle proprie spese processuali. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In via Istruttoria Richiamata la produzione documentale in atti, si contesta l'istruttoria ex adverso formulata e dedotta per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione. Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari formulate, si chiede la rinnovazione della
CTU medico legale in composizione collegiale come motivato in atti.
Si chiede l'assegnazione di termini per il deposito di note conclusive autorizzate;
pag. 3/12 per la parte appellata: il patrocinio dei convenuti appellati (anche poi intervenienti volontari in giudizio, quali sopravvenuti eredi legittimi dell'appellata deceduta nelle more Controparte_1
del processo d'appello), precisano le conclusioni come segue: nel merito: respingersi l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta datata 4.10.2022 e nell'atto di intervento e nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, per l'effetto confermandosi quindi integralmente l'impugnata sentenza;
In via istruttoria: respingersi l'avversaria istanza di rinnovazione della
CTU medico legale, non sussistendo alcun presupposto che la giustifichi, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta datata 4.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza dell'11.2.20222 il tribunale di Vicenza ha così deciso: «definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3541/2018 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide: - dichiara la responsabilità di Controparte_14
(già )
[...] Controparte_15
per i fatti oggetto di causa e per l'effetto condanna la stessa a pagare in favore dei ricorrenti la complessiva somma di € 1.211.700,00 già valutata all'attualità oltre interessi di legge decorrenti sulla somma svalutata al novembre 2011 e anno per anno rivalutata sino al deposito della sentenza;
oltre interessi ex art. 1282 cc sulla somma cosi calcolata dal deposito della sentenza sino al saldo;
condanna
(già Controparte_14 Pt_1 Parte_3 Controparte_14
pag. 4/12 4 ) a rifondere in favore dei ricorrenti le spese di CP_15
lite che liquida complessivamente in € 45.000,00 per compenso oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di
CTU medica svolta in sede di ATP definitivamente a carico di parte resistente;
condanna la terza chiamata Controparte_16
rappresentata processualmente in Italia da (c.f. CP_17
), a manlevare e tenere indenne P.IVA_2 Controparte_14
(già )
[...] Controparte_15
delle conseguenze economiche some sopra quantificate dell'accoglimento delle domande avanzate nei suoi confronti e a rifondere alla stessa le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 36.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege».
2. Il tribunale ha osservato che: nel febbraio 2013 CP_18
è stato ricoverato presso l'UO di
[...] [...]
(ora per esservi Controparte_19 Pt_3 Controparte_14
sottoposto all'intervento chirurgico programmato di sostituzione protesica. Il sig. , di anni 83, in considerazione dell'età e _2
delle pregresse scadenti condizioni fisiche, è stato sottoposto a posizionamento del cateterino peridurale. Terminato l'intervento senza complicanze intraoperatorie, e dopo un decorso post-operatorio regolare, nella serata del medesimo giorno sono iniziate le prime complicazioni dovute al sanguinamento della ferita, trattata con nuova medicazione cui sono seguite diverse trasfusioni. Trasferito presso la terapia intensiva cardiologica, il quadro clinico è progressivamente peggiorato tanto che, dopo il trasferimento al reparto di geriatria della pag. 5/12 il paziente è Controparte_20
deceduto il 15.4.2013.
3. Va affermata la responsabilità contrattuale della struttura, ospedaliera, poiché la CTU del dott. conclude che «sulla Per_3
scorta della documentazione sanitaria visionata, è possibile segnalare che un corretto management della gestione emorragica avrebbe molto probabilmente evitato l'ischemia e il conseguente infarto miocardico, per cui non si sarebbe registrato il decesso del sig. _2
nella tempistica invece verificatasi».
4. Con atto di citazione del 15.3.2022 l ha Parte_4
proposto appello deducendo: 1) primo motivo di appello. Omessa pronuncia, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza.
Violazione degli artt. 112, 113 cpc. 111 comma 6 cost. 360. primo comma n. 4 cpc.
1.1 Errata pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 legge 24/2017. 2)
Secondo motivo di appello. Errata valutazione dello strumento di prova. Omessa pronuncia. Violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 comma 2 cpc. Acritica valutazione delle risultanze della CTU da parte del Giudice di prime cure e omessa valutazione dei documenti prodotti e confutazione del Giudicante delle tempistiche e rituali osservazioni e censure formulate dai CTP di parte resistente, odierna appellante. 3) Terzo motivo di appello. Grave violazione degli artt.
113, 115,116 cpc, dell'art. 1226 cc nonché delle Tabelle guida della liquidazione del danno. 4) Quarto motivo di appello. Erronea applicazione dell'ex art. 91 cpc relativamente al capo relativo alla condanna alle spese ed eccessiva quantificazione delle spese legali dovute. Erronea applicazione del DM 55/2014, come aggiornato dal
DM 37/2018.
pag. 6/12 5. Gli appellati Controparte_1 _2
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP
, in proprio e quale l.r. del figlio
[...] Controparte_6
minore , Persona_1 Controparte_8 CP_7 [...]
, CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
si sono costituiti con comparsa del 4.10.2022 CP_12
resistendo al gravame.
6. L'atto di riassunzione del processo interrotto (per fallimento di
) è stato notificato in data 27.6.2024 al curatore CP_13
in BUCURESTI, STR. VIITORULUI NR. 110, Parte_5
ET. l, AP.3, 2, ma la parte non si è costituita in giudizio. _21
7. Neppure gli appellati si sono costituiti per l'udienza in prosecuzione del 18.12.2024, depositando la nota di conclusioni del
3.1.2025, la comparsa conclusionale del 10.3.2025, e la costituzione con nuovo difensore del 4.4.2025, dopo la rinuncia al mandato di quello originario.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. Il primo motivo è superato, dal momento che
è stata svolta la fase di mediazione ai sensi dell'art. 8 l. 24/2917 (vd. ord. 29.6.2022 e verbale di mediazione 28.9.2023 che riporta esito negativo).
10. Nel merito, si rileva il tribunale di Vicenza ha condannato l' al risarcimento del danno liquidato in € 1.211.700,00 ed € Pt_4
Parte 45.000,00 di spese;
e che l' ha già pagato € 400.000,00.
11. Il danno è stato liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc, seguendo le Tabelle in uso nel Tribunale di Milano: a favore del pag. 7/12 coniuge e dei figli è stato riconosciuto un importo compreso tra un valore base di € 168.250,00 e uno massimo, a seguito di personalizzazione, di € 336.500,00, nel mentre per i nipoti un importo compreso tra € 24.350, 00 ed € 146.120,00.
12. Pertanto, alla vedova (di anni Controparte_1
75 alla morte del marito), per danno non patrimoniale l'importo di €
200.000,00: ai figli , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
168.250,00, in quanto gli stessi non risultavano conviventi col parente deceduto;
ai nipoti , Persona_1 Controparte_8 CP_7
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e è stato ritenuto congruo l'importo base
[...] Controparte_12
di € 24.350,00, stante la loro giovane età al momento della morte del nonno e il tipo di frequentazione con lo stesso che non si discostava dalla normale vita familiare.
13. In punto di fatto, richiamati gli elementi già esposti relativi alle circostanze nelle quali è avvenuto il decesso di , Controparte_18
col secondo motivo l'appellante contesta al tribunale di essersi limitato a riportare parti dell'elaborato peritale d'ufficio senza applicare alcun prudente apprezzamento, e senza attribuire il giusto rilievo alla documentazione prodotta e alle contestazioni svolte dai consulenti di parte convenuta (ora appellante) alla consulenza d'ufficio.
14. Ora, mette conto di riportare in extenso i rilievi del CTU dott.
e dell'anestesista rianimatore scelto dall'ausiliare dott. Persona_4
i quali non risultano smentiti da elementi Persona_5
significativi di segno contrario – tenendo presente che l'indagine è stata eseguita in contraddittorio con i consulenti di parte dott. _22
pag. 8/12 Quaranta, dott. dott. , dott. Persona_6 Persona_7
Per_8
15. Si legge dunque che: «il paziente era vigile e collaborante, senza dolore, il giorno 1.3 veniva trasferito nel reparto di ortopedia i valori dell'Hb e dell'Ht rimanevano costanti. il giorno successivo
(2.3) in seguito a dolore toracico, ipotensione e comparsa all'ECG di sottoslivellamento ST, veniva eseguito un ecocardiogramma che metteva in evidenza un'ischemia miocardica importante, con ipocinesia ventricolare sx ingravescente, causa di successivo infarto miocardico acuto. La gestione del sanguinamento posto-operatorio e della conseguente anemizzazione non risulta condotta correttamente, in quanto si è data la preferenza alla volemia e in misura minore all'emotrasfusione: così facendo, seppure si sosteneva il circolo, non venia impostato corretto apporto di ossigeno ai tessuti, derivandone quindi l'evento infartuale miocardico da anemia prolungata. Pur dovendo precisare che non risulta essere stata eseguita un'indagine coronarografica e un'autopsia per riscontro diagnostico, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata è possibile segnalare che un corretto management della gestione emorragica avrebbe molto probabilmente evitato l'ischemia e il conseguente infarto miocardico per cui non si sarebbe registrato il decesso del sig. _2
nella tempistica invece verificatasi».
16. In pratica, la CTU afferma che la causa del decesso va individuata nella non corretta gestione dell'emorragia «sanguinamento post-operatorio», che ove opportunamente trattata, avrebbe evitato il decesso nelle circostanze date. In astratto, l'appello sostiene che «…la
CTU non ha considerato le condizioni pregresse del paziente, né della letteratura medica applicabile al caso concreto, né delle osservazioni
pag. 9/12 formulate dal CTP dell'azienda sanitaria…», per poi genericamente aggiungere che «…in sala operatoria aveva iniziato a ricevere sacche di plasma expander (sangue artificiale) per poi continuare…» (p. 11): si tratta dell'unico appunto, generico va ribadito, formulato alla specifica censura di CTU relativa alla insufficiente gestione emorragica come detto, che era resa evidente dal «sanguinamento importante dai drenaggi chirurgici» aggravato da ulteriori emorragie e dalla conseguente mancanza di un adeguato apporto di ossigeno ai tessuti (relazione dott. pagg. 15s): ne deriva che la censura Per_3
in esame non può essere accolta.
17. Sempre sul nesso di causa, secondo la tesi d'appello vi sono
«…contraddizioni e incertezze sia in riferimento all'assenza della conferma radiografica e autoptica, sia all'uso del termine segnalare che dell'avverbio molto probabilmente evitato (senza alcuna certezza) nonché del termine nella tempistica invece verificatasi». In realtà, in simili casi la giurisprudenza non richiede mai di formulare un giudizio di certezza, ma afferma che «in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del più probabile che non, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione a un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione» (Cass. 25805/2024). Nella specie,
l'appellante neppure deduce cause di decesso alternative rispetto a pag. 10/12 quella chiaramente individuata dal CTU, sicché non vi sono i presupposti per operare la suddetta comparazione.
18. Col terzo motivo si contesta al tribunale di non aver indicato i punti ricavati dalla tabella di Milano assunti come parametro per la liquidazione. A tal proposito, senza che sia necessario rifare il calcolo e non essendo rilevante che la tabella di Milano non sia stata prodotta in giudizio, visto che è agevolmente reperibile sulla rete, l'appellante avrebbe dovuto sviluppare il motivo evidenziando una qualche discrasìa o incongruenza derivante p. es. dall'attribuzione di un certo importo superiore rispetto al punteggio previsto in tabella per il singolo avente diritto: al contrario, la censura è svolta riportando in modo generico i parametri (l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e comunque, alla fine, gli importi liquidati sono compresi fra i valori minimo e massimo della tabella – per il coniuge superstite la somma di € 200.000,00; per CP_1
i figli non conviventi € 168.250,00 ciascuno, per i nipoti € 24.350,00.
19. Quarto motivo. Relativamente alle spese, il Tribunale ha
Parte condannato l convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidandole in complessivi € 45.000,00 per entrambe le fasi di giudizio e «sembra addirittura che siano state liquidate fasi procedurali maggiori rispetto a quelle effettivamente svolte» (p. 19).
20. In realtà, è stato liquidato un compenso di € 36.000,00 a fronte di un decisum di totali € 1.211.000,00, quindi sono stati applicati i valori medi previsti dalla tariffa per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e fase decisionale;
né l'appellante specifica quali siano le fasi procedurali o attività processuali
«maggiori» rispetto alle quattro effettivamente svolte.
pag. 11/12 21. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall'
[...]
non può essere accolto. Le Parte_6
spese del grado sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
22. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_7
, e conferma l'ordinanza impugnata;
[...]
2. condanna l Parte_6
a rifondere le spese liquidate in € 13.000,00 (scaglione
[...]
da € 1.000.001 a € 2.000.000,00), oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.4.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 474/2022.
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Marco Campagnolo ‒ presidente
Elena Rossi ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
Parte_1
( ), con l'avv. CIATTO SILVIA Parte_2 P.IVA_1
contro
(C.F.: Controparte_1
), residente a [...]
37/A
(C.F. ) residente Controparte_2 C.F._2
a Santorso (VI), Via Garziere n. 4,
(C.F. ), Controparte_3 C.F._3
residente a [...],
(C.F. ), Controparte_4 C.F._4
residente a [...] bis,
(C.F. ), residente Controparte_5 C.F._5
a NO (VI), Via Ventinove Aprile n. 121 B, (C.F. ), Controparte_6 C.F._6
residente a [...], in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale di
C.F. ), Persona_1 C.F._7
(C.F. ), residente a CP_7 C.F._8
Santorso (VI), Via Garziere n. 4,
(C.F. ), residente a Controparte_8 C.F._9
Santorso (VI), Via Garziere n. 2,
(C.F. ), Controparte_9 C.F._10
residente a [...] B,
(C.F. ), residente a Controparte_10 C.F._11
NO (VI), Via Ventinove Aprile n. 121 B,
(C.F. ), residente Controparte_11 C.F._12
a AL (VI), Via San Giorgio n. 43 e
C.F. ), residente Controparte_12 C.F._13
a AL (VI), Via San Giorgio n. 43, rappresentati e difesi, per procure allegate su separati documenti informatici allegati al fascicolo telematico, dall'avv. Federico Gallana (C.F. , C.F._14
pec: con domicilio eletto Email_1
presso il suo studio in Padova, Via Carducci n. 64; oggetto: responsabilità sanitaria;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza rep n. 369/2022 – RG 3541/2018 del 11.02.2022 del
Tribunale di Vicenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: In via pregiudiziale:
pag. 2/12 accertato quanto dedotto in narrativa e in particolare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 27/17 ( Per_2
), dichiararsi improcedibile la domanda formulata dai sigg.ri
[...]
, Persona_1 CP_7 Controparte_8 CP_9
[...] Controparte_10 CP_1 CP_11 CP_12
In via preliminare di merito: Accertato quanto eccepito alle
[...]
lettere b) e c), rigettarsi la domanda formulata da parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto. In via principale nel merito: rigettarsi le domande di parte ricorrente perché infondate in fatto e diritto;
nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui all'esito dell'istruttoria espletanda venisse riconosciuto un qualche profilo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta,
[...]
circoscriversi l'eventuale condanna all'effettiva Parte_3
percentuale di incidenza e/o nesso di causa (se esistente) con quanto lamentato da parte ricorrente e conseguentemente condannare
[...]
a manlevare di quanto la stessa sarà CP_13 Parte_3
tenuta a corrispondere in favore di parte ricorrente e risultante di stretta giustizia, oltre alle proprie spese processuali. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. In via Istruttoria Richiamata la produzione documentale in atti, si contesta l'istruttoria ex adverso formulata e dedotta per le motivazioni esposte nella memoria di costituzione. Nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni preliminari formulate, si chiede la rinnovazione della
CTU medico legale in composizione collegiale come motivato in atti.
Si chiede l'assegnazione di termini per il deposito di note conclusive autorizzate;
pag. 3/12 per la parte appellata: il patrocinio dei convenuti appellati (anche poi intervenienti volontari in giudizio, quali sopravvenuti eredi legittimi dell'appellata deceduta nelle more Controparte_1
del processo d'appello), precisano le conclusioni come segue: nel merito: respingersi l'appello avversario, siccome infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta datata 4.10.2022 e nell'atto di intervento e nei precedenti atti difensivi e verbali d'udienza, per l'effetto confermandosi quindi integralmente l'impugnata sentenza;
In via istruttoria: respingersi l'avversaria istanza di rinnovazione della
CTU medico legale, non sussistendo alcun presupposto che la giustifichi, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta datata 4.10.2022.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza dell'11.2.20222 il tribunale di Vicenza ha così deciso: «definitivamente pronunciando nella causa RG n. 3541/2018 ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa così decide: - dichiara la responsabilità di Controparte_14
(già )
[...] Controparte_15
per i fatti oggetto di causa e per l'effetto condanna la stessa a pagare in favore dei ricorrenti la complessiva somma di € 1.211.700,00 già valutata all'attualità oltre interessi di legge decorrenti sulla somma svalutata al novembre 2011 e anno per anno rivalutata sino al deposito della sentenza;
oltre interessi ex art. 1282 cc sulla somma cosi calcolata dal deposito della sentenza sino al saldo;
condanna
(già Controparte_14 Pt_1 Parte_3 Controparte_14
pag. 4/12 4 ) a rifondere in favore dei ricorrenti le spese di CP_15
lite che liquida complessivamente in € 45.000,00 per compenso oltre
15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di
CTU medica svolta in sede di ATP definitivamente a carico di parte resistente;
condanna la terza chiamata Controparte_16
rappresentata processualmente in Italia da (c.f. CP_17
), a manlevare e tenere indenne P.IVA_2 Controparte_14
(già )
[...] Controparte_15
delle conseguenze economiche some sopra quantificate dell'accoglimento delle domande avanzate nei suoi confronti e a rifondere alla stessa le spese del presente giudizio che liquida nella somma di € 36.000,00 per compenso oltre 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge;
Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege».
2. Il tribunale ha osservato che: nel febbraio 2013 CP_18
è stato ricoverato presso l'UO di
[...] [...]
(ora per esservi Controparte_19 Pt_3 Controparte_14
sottoposto all'intervento chirurgico programmato di sostituzione protesica. Il sig. , di anni 83, in considerazione dell'età e _2
delle pregresse scadenti condizioni fisiche, è stato sottoposto a posizionamento del cateterino peridurale. Terminato l'intervento senza complicanze intraoperatorie, e dopo un decorso post-operatorio regolare, nella serata del medesimo giorno sono iniziate le prime complicazioni dovute al sanguinamento della ferita, trattata con nuova medicazione cui sono seguite diverse trasfusioni. Trasferito presso la terapia intensiva cardiologica, il quadro clinico è progressivamente peggiorato tanto che, dopo il trasferimento al reparto di geriatria della pag. 5/12 il paziente è Controparte_20
deceduto il 15.4.2013.
3. Va affermata la responsabilità contrattuale della struttura, ospedaliera, poiché la CTU del dott. conclude che «sulla Per_3
scorta della documentazione sanitaria visionata, è possibile segnalare che un corretto management della gestione emorragica avrebbe molto probabilmente evitato l'ischemia e il conseguente infarto miocardico, per cui non si sarebbe registrato il decesso del sig. _2
nella tempistica invece verificatasi».
4. Con atto di citazione del 15.3.2022 l ha Parte_4
proposto appello deducendo: 1) primo motivo di appello. Omessa pronuncia, contraddittorietà e manifesta illogicità dell'ordinanza.
Violazione degli artt. 112, 113 cpc. 111 comma 6 cost. 360. primo comma n. 4 cpc.
1.1 Errata pronuncia sull'eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 8 legge 24/2017. 2)
Secondo motivo di appello. Errata valutazione dello strumento di prova. Omessa pronuncia. Violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 comma 2 cpc. Acritica valutazione delle risultanze della CTU da parte del Giudice di prime cure e omessa valutazione dei documenti prodotti e confutazione del Giudicante delle tempistiche e rituali osservazioni e censure formulate dai CTP di parte resistente, odierna appellante. 3) Terzo motivo di appello. Grave violazione degli artt.
113, 115,116 cpc, dell'art. 1226 cc nonché delle Tabelle guida della liquidazione del danno. 4) Quarto motivo di appello. Erronea applicazione dell'ex art. 91 cpc relativamente al capo relativo alla condanna alle spese ed eccessiva quantificazione delle spese legali dovute. Erronea applicazione del DM 55/2014, come aggiornato dal
DM 37/2018.
pag. 6/12 5. Gli appellati Controparte_1 _2
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_4 CP
, in proprio e quale l.r. del figlio
[...] Controparte_6
minore , Persona_1 Controparte_8 CP_7 [...]
, CP_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
si sono costituiti con comparsa del 4.10.2022 CP_12
resistendo al gravame.
6. L'atto di riassunzione del processo interrotto (per fallimento di
) è stato notificato in data 27.6.2024 al curatore CP_13
in BUCURESTI, STR. VIITORULUI NR. 110, Parte_5
ET. l, AP.3, 2, ma la parte non si è costituita in giudizio. _21
7. Neppure gli appellati si sono costituiti per l'udienza in prosecuzione del 18.12.2024, depositando la nota di conclusioni del
3.1.2025, la comparsa conclusionale del 10.3.2025, e la costituzione con nuovo difensore del 4.4.2025, dopo la rinuncia al mandato di quello originario.
8. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cpc, con i termini di legge per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.
9. Osserva la Corte. Il primo motivo è superato, dal momento che
è stata svolta la fase di mediazione ai sensi dell'art. 8 l. 24/2917 (vd. ord. 29.6.2022 e verbale di mediazione 28.9.2023 che riporta esito negativo).
10. Nel merito, si rileva il tribunale di Vicenza ha condannato l' al risarcimento del danno liquidato in € 1.211.700,00 ed € Pt_4
Parte 45.000,00 di spese;
e che l' ha già pagato € 400.000,00.
11. Il danno è stato liquidato in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 cc, seguendo le Tabelle in uso nel Tribunale di Milano: a favore del pag. 7/12 coniuge e dei figli è stato riconosciuto un importo compreso tra un valore base di € 168.250,00 e uno massimo, a seguito di personalizzazione, di € 336.500,00, nel mentre per i nipoti un importo compreso tra € 24.350, 00 ed € 146.120,00.
12. Pertanto, alla vedova (di anni Controparte_1
75 alla morte del marito), per danno non patrimoniale l'importo di €
200.000,00: ai figli , , Controparte_2 Controparte_5 [...]
, e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_6
168.250,00, in quanto gli stessi non risultavano conviventi col parente deceduto;
ai nipoti , Persona_1 Controparte_8 CP_7
,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e è stato ritenuto congruo l'importo base
[...] Controparte_12
di € 24.350,00, stante la loro giovane età al momento della morte del nonno e il tipo di frequentazione con lo stesso che non si discostava dalla normale vita familiare.
13. In punto di fatto, richiamati gli elementi già esposti relativi alle circostanze nelle quali è avvenuto il decesso di , Controparte_18
col secondo motivo l'appellante contesta al tribunale di essersi limitato a riportare parti dell'elaborato peritale d'ufficio senza applicare alcun prudente apprezzamento, e senza attribuire il giusto rilievo alla documentazione prodotta e alle contestazioni svolte dai consulenti di parte convenuta (ora appellante) alla consulenza d'ufficio.
14. Ora, mette conto di riportare in extenso i rilievi del CTU dott.
e dell'anestesista rianimatore scelto dall'ausiliare dott. Persona_4
i quali non risultano smentiti da elementi Persona_5
significativi di segno contrario – tenendo presente che l'indagine è stata eseguita in contraddittorio con i consulenti di parte dott. _22
pag. 8/12 Quaranta, dott. dott. , dott. Persona_6 Persona_7
Per_8
15. Si legge dunque che: «il paziente era vigile e collaborante, senza dolore, il giorno 1.3 veniva trasferito nel reparto di ortopedia i valori dell'Hb e dell'Ht rimanevano costanti. il giorno successivo
(2.3) in seguito a dolore toracico, ipotensione e comparsa all'ECG di sottoslivellamento ST, veniva eseguito un ecocardiogramma che metteva in evidenza un'ischemia miocardica importante, con ipocinesia ventricolare sx ingravescente, causa di successivo infarto miocardico acuto. La gestione del sanguinamento posto-operatorio e della conseguente anemizzazione non risulta condotta correttamente, in quanto si è data la preferenza alla volemia e in misura minore all'emotrasfusione: così facendo, seppure si sosteneva il circolo, non venia impostato corretto apporto di ossigeno ai tessuti, derivandone quindi l'evento infartuale miocardico da anemia prolungata. Pur dovendo precisare che non risulta essere stata eseguita un'indagine coronarografica e un'autopsia per riscontro diagnostico, sulla scorta della documentazione sanitaria visionata è possibile segnalare che un corretto management della gestione emorragica avrebbe molto probabilmente evitato l'ischemia e il conseguente infarto miocardico per cui non si sarebbe registrato il decesso del sig. _2
nella tempistica invece verificatasi».
16. In pratica, la CTU afferma che la causa del decesso va individuata nella non corretta gestione dell'emorragia «sanguinamento post-operatorio», che ove opportunamente trattata, avrebbe evitato il decesso nelle circostanze date. In astratto, l'appello sostiene che «…la
CTU non ha considerato le condizioni pregresse del paziente, né della letteratura medica applicabile al caso concreto, né delle osservazioni
pag. 9/12 formulate dal CTP dell'azienda sanitaria…», per poi genericamente aggiungere che «…in sala operatoria aveva iniziato a ricevere sacche di plasma expander (sangue artificiale) per poi continuare…» (p. 11): si tratta dell'unico appunto, generico va ribadito, formulato alla specifica censura di CTU relativa alla insufficiente gestione emorragica come detto, che era resa evidente dal «sanguinamento importante dai drenaggi chirurgici» aggravato da ulteriori emorragie e dalla conseguente mancanza di un adeguato apporto di ossigeno ai tessuti (relazione dott. pagg. 15s): ne deriva che la censura Per_3
in esame non può essere accolta.
17. Sempre sul nesso di causa, secondo la tesi d'appello vi sono
«…contraddizioni e incertezze sia in riferimento all'assenza della conferma radiografica e autoptica, sia all'uso del termine segnalare che dell'avverbio molto probabilmente evitato (senza alcuna certezza) nonché del termine nella tempistica invece verificatasi». In realtà, in simili casi la giurisprudenza non richiede mai di formulare un giudizio di certezza, ma afferma che «in tema di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del più probabile che non, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione a un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione» (Cass. 25805/2024). Nella specie,
l'appellante neppure deduce cause di decesso alternative rispetto a pag. 10/12 quella chiaramente individuata dal CTU, sicché non vi sono i presupposti per operare la suddetta comparazione.
18. Col terzo motivo si contesta al tribunale di non aver indicato i punti ricavati dalla tabella di Milano assunti come parametro per la liquidazione. A tal proposito, senza che sia necessario rifare il calcolo e non essendo rilevante che la tabella di Milano non sia stata prodotta in giudizio, visto che è agevolmente reperibile sulla rete, l'appellante avrebbe dovuto sviluppare il motivo evidenziando una qualche discrasìa o incongruenza derivante p. es. dall'attribuzione di un certo importo superiore rispetto al punteggio previsto in tabella per il singolo avente diritto: al contrario, la censura è svolta riportando in modo generico i parametri (l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza) e comunque, alla fine, gli importi liquidati sono compresi fra i valori minimo e massimo della tabella – per il coniuge superstite la somma di € 200.000,00; per CP_1
i figli non conviventi € 168.250,00 ciascuno, per i nipoti € 24.350,00.
19. Quarto motivo. Relativamente alle spese, il Tribunale ha
Parte condannato l convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidandole in complessivi € 45.000,00 per entrambe le fasi di giudizio e «sembra addirittura che siano state liquidate fasi procedurali maggiori rispetto a quelle effettivamente svolte» (p. 19).
20. In realtà, è stato liquidato un compenso di € 36.000,00 a fronte di un decisum di totali € 1.211.000,00, quindi sono stati applicati i valori medi previsti dalla tariffa per le quattro fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e fase decisionale;
né l'appellante specifica quali siano le fasi procedurali o attività processuali
«maggiori» rispetto alle quattro effettivamente svolte.
pag. 11/12 21. Per le indicate ragioni, l'appello proposto dall'
[...]
non può essere accolto. Le Parte_6
spese del grado sono regolate secondo la soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM 55/2014).
22. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto dall' Parte_7
, e conferma l'ordinanza impugnata;
[...]
2. condanna l Parte_6
a rifondere le spese liquidate in € 13.000,00 (scaglione
[...]
da € 1.000.001 a € 2.000.000,00), oltre accessori di legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 10.4.2025.
Il Presidente
Marco Campagnolo
pag. 12/12