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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1296/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Enna, Viale Diaz n. 87, presso lo studio legale dell'Avv. Gianmarco Davide Pace (C.F.:
) C.F._2
PARTE RICORRENTE
E
, (C.F.: ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente nella via Luigi Pirandello n. 8, nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO
COSTRUZIONI BIOEDIL (P.IVA: ) P.IVA_1
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: appalto
Conclusioni: parte ricorrente, unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.05.2025.
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente notificato alla controparte Parte_1 ha convenuto in giudizio ,nella qualità di titolare della ditta individuale
[...] Controparte_1
Adamo Costruzioni Bioedil, affinché il Tribunale dichiari il grave inadempimento del resistente in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5 ottobre 2021 con cui la ditta si è
1 obbligata alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del identificato al Catasto terreni del Comune di Aidone al foglio n. 81 particelle 208 e 214 e Pt_1 per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di euro 42.565,46, o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del danno sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In particolare, a sostegno della domanda ha dedotto:
- che il corrispettivo del citato contratto era stato concordato nella misura di euro 90.000,00 oltre IVA, con prezzo fisso ed invariabile;
- di aver corrisposto acconti per un totale pari ad € 84.244,50 di cui a titolo di IVA euro 3.240,17
e segnatamente: assegno di c.c. d'importo pari a euro 9.360,00 del 9 ottobre 2021, bonifico d'importo pari a euro 37.442,25 del 14 febbraio 2022 e bonifico d'importo pari a euro
37.442,25 del 29 aprile 2022;
- che i lavori, iniziati in data 07.02.2022, erano stati interrotti ad aprile per poi essere ripresi a metà luglio ma che, nell'agosto del 2022, definitivamente ed inspiegabilmente, l'impresa ha abbandonato il cantiere, non ultimando i lavori e non dando alcuna comunicazione né al ricorrente né ai direttori dei lavori, geometra e ingegnere;
Controparte_2 CP_3
- che con nota del 3 ottobre 2022, previa contestazione del grave inadempimento, stante l'improvviso ed ingiustificato abbandono del cantiere, ha comunicato la volontà di risolvere il contratto ed ha invitato l' a recarsi in cantiere il 7 ottobre 2022 per accertare in CP_1
contradittorio lo stato dei lavori sino ad allora eseguiti;
- in data 7 ottobre 2022, l'impresa ha manifestato la volontà di completare i lavori, al prezzo ed alle condizioni del contratto, entro e non oltre il 30 novembre 2022 e che tale proposta, accettata al solo fine di evitare un contenzioso, era stata trascritta su di una appendice al contratto sottoscritto inter partes in data 5 ottobre 2021;
- che nonostante il rinnovato impegno, l non ottemperava agli impegni assunti;
CP_1
- che a questo punto, rilevato il protrarsi del grave inadempimento, aveva diffidato nuovamente l'impresa ma, questa volta, nessuno si è presentato;
- che si è rivolto ai direttori dei lavori per redigere una consulenza al fine di quantificare i danni patiti e che questi sono stati individuati in € 27.565,46 oltre a richiedere l'ulteriore voce di danno da stress, o usura psicofisica, da inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa per euro 15.000,00, oltre interessi, da cui la complessiva somma di euro 42.565,46 oltre interessi moratori.
Il resistente non si è costituito, restando contumace.
2 Rigettata la prova testimoniale è stata, invece, ritenuta rilevante l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e, successivamente al deposito di questa, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.05.2025 dopo che parte ricorrente, unica parte costituita, ha precisato le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 05.10.2021 con il quale il resistente, titolare della ditta individuale Adamo Costruzioni Bioedil si era obbligata alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del ricorrente.
La risoluzione per inadempimento, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 1453 c.c. che sancisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
I presupposti richiesti dalla norma affinché possa operare la citata risoluzione sono due: la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia un contratto in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra, e l'inadempimento di una delle parti.
Orbene, riguardo l'inadempimento si richiede che questo sia grave ed imputabile alla controparte, nel senso che è riconducibile ad un comportamento volontario o, quantomeno colposo, del debitore.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'invocata risoluzione, in quanto l'opera appaltata non è stata completata a seguito dell'abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore avvenuta in corso d'opera.
Sull'onere della prova, le Sezioni Unite della Cassazione stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Segnatamente, l'odierno ricorrente, ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, ed in particolare:
a) ha prodotto copia del contratto stipulato tra le parti il 5.10.2021 con cui il resistente, quale di titolare della ditta individuale Adamo Costruzioni Bioedil impegnata nel settore dei
3 lavori edili, si era obbligato alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del identificato al Catasto terreni del Comune di Pt_1
Aidone al foglio n. 81 particelle 208 e 214. Tale contratto risulta sottoscritto da entrambe le parti, riportando, altresì, l'ulteriore firma apposta per l'approvazione di specifiche clausole in esso contenute;
b) ha prodotto copia del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Aidone e copia della comunicazione inizio lavori;
c) ha prodotto copia dell'estratto conto attestante il pagamento dell'assegno e dei bonifici effettuati quale acconto per il corrispettivo stabilito in contratto;
d) ha prodotto le due diffide con cui ha invitato il resistente ad adempiere a quanto concordato in contratto;
e) ha prodotto l'appendice al contratto del 07.10.2022 – anch'essa sottoscritta dalle parti- da cui risulta la manifestazione di volontà dell'impresa di completare i lavori al presso ed alle condizioni del contratto;
f) ha prodotto una consulenza tecnica a firma dell'ing. ed al geom. CP_3 CP_2
, direttore dei lavori, al fine di quantificare i danni allo stato patiti.
[...]
Orbene, a fronte della documentazione fornita e delle allegazioni di parte ricorrente, il resistente non si è costituito e quindi non ha dimostrato di avere completato i lavori, oppure eventualmente contestato l'ammontare delle somme ricevute, oppure ancora eccepito l'altrui inadempimento.
Anzi, dalla documentazione in atti risulta che la ditta, non avendo ottemperato sia all'impegno assunto con il contratto del 05.10.2021 sia con l'appendice del 7 ottobre 2022, si è resa gravemente inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti del Leanza, lasciando l'opera incompleta ed in stato di abbandono.
Ed invero, anche il C.T.U., ing. pur avendo fatto presente di non aver potuto Persona_1 accertare a pieno la situazione di fatto lamentata dal ricorrente - atteso che quest'ultimo aveva dato corso all'ultimazione delle opere in cantiere mediante sostituzione della ditta convenuta per cui oggi il fabbricato risulta ultimato - ha confermato quanto riportato nella relazione peritale di parte al punto
1, ovvero che “I lavori eseguiti come rilevato dalle foto allegate alla perizia consistono nella realizzazione delle fondazioni e del piano seminterrato, del primo solaio e pilastri del piano terra e del secondo solaio” confermando, altresì che “l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta, comprensivi dal ribasso pattuito, ammontano ad Euro 61.500 più Iva al 22%” (l'indicazione dell'IVA al 22% appare un refuso in quanto l'IVA era stata calcolata ed applicata al 4 %).
4 Tali fotografie, rappresentano comunque un utile materiale probatorio per comprendere quali fossero i lavori incompiuti, non essendo stata messa in discussione l'epoca di realizzazione delle immagini e non essendoci motivi per ritenere che le immagini non siano attendibili.
Al medesimo C.T.U., poi, era anche stato chiesto, in caso di positivo accertamento della non esecuzione di taluni dei lavori indicati nel contratto di appalto, di indicare quali lavori non stato stati eseguiti e/o ultimati, evidenziandone il relativo costo di esecuzione, con eventuale aggiornamento dei prezzi rispetto a quelli pattuiti all'epoca della sottoscrizione dell'appalto di cui si discute.
Sulla scorta del mandato il CTU, redigendo computo metrico, ha ritenuto che il completamento dell'opera avrebbe potuto comportare una spesa di euro 40.705,00.
Tuttavia, melius re perpensa, tale quesito non doveva neanche porsi al CTU, in quanto il danno richiesto a titolo di maggiorazione non può in ogni caso riconoscersi.
In primo luogo, al momento in cui è stato introdotto il ricorso, la società non aveva stipulato – o comunque non risultava aver stipulato - altro contratto per l'ultimazione dei lavori.
E neanche sarebbe stato possibile riconoscere tale voce di danno perché il fatto – poi realizzatosi – che la società ha concluso i lavori era evento incerto, dato che la stessa ben avrebbe potuto decidere di non ultimare i lavori o addirittura decidere di vendere l'immobile nella condizione in cui si trovava.
Nelle ipotesi citate, solo a titolo esemplificativo, la società non avrebbe subito alcun danno.
Ciò a significare che trattasi di voce di danno solo eventuale e non ancora concretizzatosi, quindi non risarcibile.
Di fatto, il danno richiesto e prospettato era un danno ipotetico e derivante dall'eventuale rincaro dei prezzi di un futuro contratto. E l'art. 1223 c.c. ammette la risarcibilità del solo danno che sia
“conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento: dunque la richiesta del maggior danno era da rigettarsi in nuce – e lo è tutt'ora.
Infatti, a seguito della risoluzione per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (Sentenza n. 17453 del 17/06/2021).
E nel caso in esame, la domanda è carente in ordine alla prova del danno ulteriore subito.
Essendo del tutto irrilevante - ed anzi ritorcendosi sulla stessa posizione del ricorrente – la circostanza che l'edificio è stato effettivamente ultimato (in corso di causa), in quanto si sconosce a che prezzo l'ultimazione sia avvenuta, rendendo inapprezzabile l'eventuale danno.
5 Quanto all'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento per stress o usura psicofisica richiesta dal ricorrente e quantificato in € 15.000,00, se ne ritengono insussistenti i presupposti per l'accoglimento, in quanto il si è limitato a richiederlo senza allegare e provare i fatti costitutivi Pt_1
di esso.
Giova infatti ribadire come la Sentenza delle SS.UU. n. 26972/08 ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando (come nel caso in esame) questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative: 1) l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale 2) la lesione dell'interesse deve superare una soglia minima di tollerabilità, ovvero deve essere grave, 3) il danno non deve consistere in meri disagi o fastidi.
Inoltre, il carattere non patrimoniale del danno da stress postula una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione, sia con riferimento al tipo di danno configurabile (danno biologico, morale, esistenziale), sia con riferimento ai diversi presupposti rilevanti per ciascuna tipologia di pregiudizio, restando invece esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa.
Non apparendo superfluo ribadire che l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008)
In conclusione, accertato l'inadempimento e dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, deve ammettersi l'obbligo per il convenuto contumace di restituire all'attore la somma di euro
20.284,00 (euro 84.244,00 – 63.960,00) oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul decisum, in considerazione della contumacia del resistente e del numero e complessità di questione affrontate.
Analogamente le spese del C.T.U. seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
- accertato l'inadempimento di nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ADAMO COSTRUZIONI BIOEDIL nei confronti di con Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa,
6 - dichiara risolto il contratto di appalto intercorso fra le parti e per l'effetto,
- condanna nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO Controparte_1
COSTRUZIONI BIOEDIL, al pagamento di € 20.284,00 in favore di Parte_2 oltre interessi legali, sino al soddisfo;
[...]
- condanna, altresì, nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO Controparte_1
COSTRUZIONI BIOEDIL, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che vengono liquidate in € 2.540,00, oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso Parte_2 forfettario del 15% per spese generali ed esborsi sostenuti;
- pone definitivamente a carico di nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale ADAMO COSTRUZIONI BIOEDIL, le spese della C.T.U. che vengono liquidate come da separato decreto.
Enna, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1296 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2023
T R A
(CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Enna, Viale Diaz n. 87, presso lo studio legale dell'Avv. Gianmarco Davide Pace (C.F.:
) C.F._2
PARTE RICORRENTE
E
, (C.F.: ) nato a [...] in data [...] Controparte_1 C.F._3 ed ivi residente nella via Luigi Pirandello n. 8, nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO
COSTRUZIONI BIOEDIL (P.IVA: ) P.IVA_1
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
Oggetto: appalto
Conclusioni: parte ricorrente, unica parte costituita, ha precisato le conclusioni come da note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 14.05.2025.
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 281 sexies c.p.c. ritualmente notificato alla controparte Parte_1 ha convenuto in giudizio ,nella qualità di titolare della ditta individuale
[...] Controparte_1
Adamo Costruzioni Bioedil, affinché il Tribunale dichiari il grave inadempimento del resistente in relazione al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 5 ottobre 2021 con cui la ditta si è
1 obbligata alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del identificato al Catasto terreni del Comune di Aidone al foglio n. 81 particelle 208 e 214 e Pt_1 per l'effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di euro 42.565,46, o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del danno sino al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria come per legge.
In particolare, a sostegno della domanda ha dedotto:
- che il corrispettivo del citato contratto era stato concordato nella misura di euro 90.000,00 oltre IVA, con prezzo fisso ed invariabile;
- di aver corrisposto acconti per un totale pari ad € 84.244,50 di cui a titolo di IVA euro 3.240,17
e segnatamente: assegno di c.c. d'importo pari a euro 9.360,00 del 9 ottobre 2021, bonifico d'importo pari a euro 37.442,25 del 14 febbraio 2022 e bonifico d'importo pari a euro
37.442,25 del 29 aprile 2022;
- che i lavori, iniziati in data 07.02.2022, erano stati interrotti ad aprile per poi essere ripresi a metà luglio ma che, nell'agosto del 2022, definitivamente ed inspiegabilmente, l'impresa ha abbandonato il cantiere, non ultimando i lavori e non dando alcuna comunicazione né al ricorrente né ai direttori dei lavori, geometra e ingegnere;
Controparte_2 CP_3
- che con nota del 3 ottobre 2022, previa contestazione del grave inadempimento, stante l'improvviso ed ingiustificato abbandono del cantiere, ha comunicato la volontà di risolvere il contratto ed ha invitato l' a recarsi in cantiere il 7 ottobre 2022 per accertare in CP_1
contradittorio lo stato dei lavori sino ad allora eseguiti;
- in data 7 ottobre 2022, l'impresa ha manifestato la volontà di completare i lavori, al prezzo ed alle condizioni del contratto, entro e non oltre il 30 novembre 2022 e che tale proposta, accettata al solo fine di evitare un contenzioso, era stata trascritta su di una appendice al contratto sottoscritto inter partes in data 5 ottobre 2021;
- che nonostante il rinnovato impegno, l non ottemperava agli impegni assunti;
CP_1
- che a questo punto, rilevato il protrarsi del grave inadempimento, aveva diffidato nuovamente l'impresa ma, questa volta, nessuno si è presentato;
- che si è rivolto ai direttori dei lavori per redigere una consulenza al fine di quantificare i danni patiti e che questi sono stati individuati in € 27.565,46 oltre a richiedere l'ulteriore voce di danno da stress, o usura psicofisica, da inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale di cui ha chiesto la liquidazione in via equitativa per euro 15.000,00, oltre interessi, da cui la complessiva somma di euro 42.565,46 oltre interessi moratori.
Il resistente non si è costituito, restando contumace.
2 Rigettata la prova testimoniale è stata, invece, ritenuta rilevante l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio e, successivamente al deposito di questa, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 14.05.2025 dopo che parte ricorrente, unica parte costituita, ha precisato le proprie conclusioni come da note a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto stipulato in data 05.10.2021 con il quale il resistente, titolare della ditta individuale Adamo Costruzioni Bioedil si era obbligata alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del ricorrente.
La risoluzione per inadempimento, nello specifico, trova la sua disciplina nell'art. 1453 c.c. che sancisce che “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.
I presupposti richiesti dalla norma affinché possa operare la citata risoluzione sono due: la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive, ossia un contratto in cui le prestazioni dovute dalle parti sono tra loro connesse, al punto che l'una costituisce il corrispettivo dell'altra, e l'inadempimento di una delle parti.
Orbene, riguardo l'inadempimento si richiede che questo sia grave ed imputabile alla controparte, nel senso che è riconducibile ad un comportamento volontario o, quantomeno colposo, del debitore.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'invocata risoluzione, in quanto l'opera appaltata non è stata completata a seguito dell'abbandono dei lavori da parte dell'appaltatore avvenuta in corso d'opera.
Sull'onere della prova, le Sezioni Unite della Cassazione stabilito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Segnatamente, l'odierno ricorrente, ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, ed in particolare:
a) ha prodotto copia del contratto stipulato tra le parti il 5.10.2021 con cui il resistente, quale di titolare della ditta individuale Adamo Costruzioni Bioedil impegnata nel settore dei
3 lavori edili, si era obbligato alla costruzione di un fabbricato in cemento armato su di un terreno ricadente nella proprietà del identificato al Catasto terreni del Comune di Pt_1
Aidone al foglio n. 81 particelle 208 e 214. Tale contratto risulta sottoscritto da entrambe le parti, riportando, altresì, l'ulteriore firma apposta per l'approvazione di specifiche clausole in esso contenute;
b) ha prodotto copia del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Aidone e copia della comunicazione inizio lavori;
c) ha prodotto copia dell'estratto conto attestante il pagamento dell'assegno e dei bonifici effettuati quale acconto per il corrispettivo stabilito in contratto;
d) ha prodotto le due diffide con cui ha invitato il resistente ad adempiere a quanto concordato in contratto;
e) ha prodotto l'appendice al contratto del 07.10.2022 – anch'essa sottoscritta dalle parti- da cui risulta la manifestazione di volontà dell'impresa di completare i lavori al presso ed alle condizioni del contratto;
f) ha prodotto una consulenza tecnica a firma dell'ing. ed al geom. CP_3 CP_2
, direttore dei lavori, al fine di quantificare i danni allo stato patiti.
[...]
Orbene, a fronte della documentazione fornita e delle allegazioni di parte ricorrente, il resistente non si è costituito e quindi non ha dimostrato di avere completato i lavori, oppure eventualmente contestato l'ammontare delle somme ricevute, oppure ancora eccepito l'altrui inadempimento.
Anzi, dalla documentazione in atti risulta che la ditta, non avendo ottemperato sia all'impegno assunto con il contratto del 05.10.2021 sia con l'appendice del 7 ottobre 2022, si è resa gravemente inadempiente all'obbligazione assunta nei confronti del Leanza, lasciando l'opera incompleta ed in stato di abbandono.
Ed invero, anche il C.T.U., ing. pur avendo fatto presente di non aver potuto Persona_1 accertare a pieno la situazione di fatto lamentata dal ricorrente - atteso che quest'ultimo aveva dato corso all'ultimazione delle opere in cantiere mediante sostituzione della ditta convenuta per cui oggi il fabbricato risulta ultimato - ha confermato quanto riportato nella relazione peritale di parte al punto
1, ovvero che “I lavori eseguiti come rilevato dalle foto allegate alla perizia consistono nella realizzazione delle fondazioni e del piano seminterrato, del primo solaio e pilastri del piano terra e del secondo solaio” confermando, altresì che “l'importo dei lavori eseguiti dalla ditta, comprensivi dal ribasso pattuito, ammontano ad Euro 61.500 più Iva al 22%” (l'indicazione dell'IVA al 22% appare un refuso in quanto l'IVA era stata calcolata ed applicata al 4 %).
4 Tali fotografie, rappresentano comunque un utile materiale probatorio per comprendere quali fossero i lavori incompiuti, non essendo stata messa in discussione l'epoca di realizzazione delle immagini e non essendoci motivi per ritenere che le immagini non siano attendibili.
Al medesimo C.T.U., poi, era anche stato chiesto, in caso di positivo accertamento della non esecuzione di taluni dei lavori indicati nel contratto di appalto, di indicare quali lavori non stato stati eseguiti e/o ultimati, evidenziandone il relativo costo di esecuzione, con eventuale aggiornamento dei prezzi rispetto a quelli pattuiti all'epoca della sottoscrizione dell'appalto di cui si discute.
Sulla scorta del mandato il CTU, redigendo computo metrico, ha ritenuto che il completamento dell'opera avrebbe potuto comportare una spesa di euro 40.705,00.
Tuttavia, melius re perpensa, tale quesito non doveva neanche porsi al CTU, in quanto il danno richiesto a titolo di maggiorazione non può in ogni caso riconoscersi.
In primo luogo, al momento in cui è stato introdotto il ricorso, la società non aveva stipulato – o comunque non risultava aver stipulato - altro contratto per l'ultimazione dei lavori.
E neanche sarebbe stato possibile riconoscere tale voce di danno perché il fatto – poi realizzatosi – che la società ha concluso i lavori era evento incerto, dato che la stessa ben avrebbe potuto decidere di non ultimare i lavori o addirittura decidere di vendere l'immobile nella condizione in cui si trovava.
Nelle ipotesi citate, solo a titolo esemplificativo, la società non avrebbe subito alcun danno.
Ciò a significare che trattasi di voce di danno solo eventuale e non ancora concretizzatosi, quindi non risarcibile.
Di fatto, il danno richiesto e prospettato era un danno ipotetico e derivante dall'eventuale rincaro dei prezzi di un futuro contratto. E l'art. 1223 c.c. ammette la risarcibilità del solo danno che sia
“conseguenza immediata e diretta” dell'inadempimento: dunque la richiesta del maggior danno era da rigettarsi in nuce – e lo è tutt'ora.
Infatti, a seguito della risoluzione per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso (Sentenza n. 17453 del 17/06/2021).
E nel caso in esame, la domanda è carente in ordine alla prova del danno ulteriore subito.
Essendo del tutto irrilevante - ed anzi ritorcendosi sulla stessa posizione del ricorrente – la circostanza che l'edificio è stato effettivamente ultimato (in corso di causa), in quanto si sconosce a che prezzo l'ultimazione sia avvenuta, rendendo inapprezzabile l'eventuale danno.
5 Quanto all'ulteriore somma richiesta a titolo di risarcimento per stress o usura psicofisica richiesta dal ricorrente e quantificato in € 15.000,00, se ne ritengono insussistenti i presupposti per l'accoglimento, in quanto il si è limitato a richiederlo senza allegare e provare i fatti costitutivi Pt_1
di esso.
Giova infatti ribadire come la Sentenza delle SS.UU. n. 26972/08 ha affermato la configurabilità del danno non patrimoniale anche quando (come nel caso in esame) questo scaturisca da un inadempimento contrattuale, subordinandone però la risarcibilità al ricorrere di tre condizioni non alternative: 1) l'interesse leso deve avere rilevanza costituzionale 2) la lesione dell'interesse deve superare una soglia minima di tollerabilità, ovvero deve essere grave, 3) il danno non deve consistere in meri disagi o fastidi.
Inoltre, il carattere non patrimoniale del danno da stress postula una specificazione degli elementi necessari per la sua configurazione, sia con riferimento al tipo di danno configurabile (danno biologico, morale, esistenziale), sia con riferimento ai diversi presupposti rilevanti per ciascuna tipologia di pregiudizio, restando invece esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa.
Non apparendo superfluo ribadire che l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008)
In conclusione, accertato l'inadempimento e dichiarata la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, deve ammettersi l'obbligo per il convenuto contumace di restituire all'attore la somma di euro
20.284,00 (euro 84.244,00 – 63.960,00) oltre interessi legali sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal successivo D.M. 149/2022, sul decisum, in considerazione della contumacia del resistente e del numero e complessità di questione affrontate.
Analogamente le spese del C.T.U. seguono la soccombenza e sono poste a carico del resistente.
P.Q.M.
- accertato l'inadempimento di nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1
ADAMO COSTRUZIONI BIOEDIL nei confronti di con Parte_1 riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa,
6 - dichiara risolto il contratto di appalto intercorso fra le parti e per l'effetto,
- condanna nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO Controparte_1
COSTRUZIONI BIOEDIL, al pagamento di € 20.284,00 in favore di Parte_2 oltre interessi legali, sino al soddisfo;
[...]
- condanna, altresì, nella qualità di titolare della ditta individuale ADAMO Controparte_1
COSTRUZIONI BIOEDIL, alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che vengono liquidate in € 2.540,00, oltre I.V.A. e C.P.A., rimborso Parte_2 forfettario del 15% per spese generali ed esborsi sostenuti;
- pone definitivamente a carico di nella qualità di titolare della ditta Controparte_1 individuale ADAMO COSTRUZIONI BIOEDIL, le spese della C.T.U. che vengono liquidate come da separato decreto.
Enna, 29.5.2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
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