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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/11/2024, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 2/2024
RG., promossa da:
.F. , con sede legale in Parma, Parte_1 P.IVA_1
Via Adorni n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio
Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mazzini n. 6;
OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Controparte_1
calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Paolo Lannutti e Carlotta Cilento del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma, Via Rondani n. 6;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 2.01.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
presentando opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 258/2023 – emesso in data
06.11.2023 e notificato in data 23.11.2023 –, a mezzo del quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di €
34.214,00 a titolo di Gestione Per Obiettivi (MBO) per l'anno 2022, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite (all. 1 fasc. parte ricorrente).
A tal fine, esponeva: a) di essere una società che opera nel settore edile, sia per la costruzione di abitazioni a uso civile, sia per la realizzazione di opere infrastrutturali
(doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il lavoratore opposto aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società opponente con la qualifica di dirigente, occupando, nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, la posizione di “General
Counsel” ed essendo adibito, di conseguenza, alla gestione apicale dell'intero settore legale, con subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società ing. CP_2
(doc.ti 1 e 2 fasc. pare ricorrente); c) di avere stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, in data 12.10.2021, un contratto per disciplinare l'investimento del Patrimonio destinato nella Società, il quale, in particolare, concerneva l'emissione e la sottoscrizione di un
Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. “POSC”) per un ammontare nominale complessivo pari a € 97.400.000,00 rappresentato da n.
974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di € 100.000,00 ciascuna (doc.ti
5, 6 e 7 fasc. parte ricorrente); d) che tale contratto era stato perfezionato direttamente dall'Amministratore Delegato con l'ausilio del lavoratore opposto (doc. 8 fasc. parte ricorrente); e) che il lavoratore opposto, a seguito della sottoscrizione del contratto
“POSC”, era stato inoltre espressamente individuato, con delibera del 07.03.2022, quale dirigente apicale della società, unitamente ai tre General Manager – dott.ri
[...]
e – e al Direttore Finanziario – dott. Persona_1 Persona_2 Persona_3
– allora in vigore (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che il lavoratore Persona_4 opposto, in data 31.05.2023, aveva cessato la propria attività lavorativa in forza di accordo transattivo stipulato direttamente con l'Amministratore Delegato della società, il quale, come era prassi, non aveva coinvolto in alcun modo il Consiglio di
Amministrazione (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che, in particolare, la clausola 5 dell'accordo transattivo prevedeva l'esclusione dal perimetro delle rinunzie della
Gestione Per Obiettivi (MBO) relativa al 2022, se maturata dal lavoratore;
h) che il
Consiglio di Amministrazione, di conseguenza, non aveva potuto fare altro che constatare che l'accordo transattivo stipulato dall'Amministratore Delegato non tutelava adeguatamente gli interessi sociali.
Poste tali premesse fattuali, parte opponente, dopo aver ripercorso la normativa applicabile al contratto c.d. “POSC”, deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto evidenziando, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26/2021, della Comunicazione della
Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 19.03.2020 e del paragrafo 2.8.4, punto
69, lett. J della Decisione della Commissione Europea C (2020) del 17.09.2020, era stabilito che: “in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione”.
Sottolineava, inoltre, che tale previsione era riportata anche nel Regolamento del
POSC, e, in particolare, all'art. 12 punto 1, lett. XVIII, nonché che l'art. 11 del medesimo Regolamento stabiliva, in caso di mancato esatto adempimento di “di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo articolo 12”, l'obbligo di rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione.
Eccepiva, dunque, su tali basi, la nullità della clausola dell'accordo transattivo stipulato con l'Amministratore Delegato, che prevedeva la corresponsione, a favore del Dott.
, delle somme maturate a titolo di MBO 2022, per contrasto alle norme CP_1
imperative di cui agli artt. 1418 e 1419 c.c..
Tanto premesso ed esposto, parte opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, che istruttoria, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
e previo in particolare l'accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia della transazione sottoscritta tra la Società opponente e il dott. , nella parte CP_1
individuata in narrativa, accertare e dichiarare che il dott. non ha il diritto CP_1
di esigere il pagamento della somma ingiunta, per il titolo ivi previsto, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, respingere, perché infondate in fatto
e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria delle spese legali.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 16.02.2024, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 5.11.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Occorre premettere, in punto di fatto, che:
- il OT ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 Parte_1
ininterrottamente, dal 9.12.2002 al 31.05.2023;
[...]
- nell'ambito del rapporto di lavoro, a far data dal 1° gennaio 2008, è stata riconosciuta all'ingiungente la qualifica di “Dirigente”;
- il Dott. ha ricoperto, nell'ambito della compagine sociale, svariati ruoli, tra CP_1
cui, da ultimo, l'incarico di General Counsel dell'intero Gruppo Parte_1 - in data 6.04.2023, al fine di regolamentare le proprie reciproche pretese in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro in controversia, il lavoratore e la società opponente hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 1 fascicolo monitorio);
- a mezzo di tale verbale, tra le altre pattuizioni, le Parti hanno stabilito: i) la cessazione del rapporto di lavoro del Dott. a far data dal 31.05.2023, ii) l'impegno della CP_1
società a versare al OT , entro dieci giorni dalla cessazione, una somma CP_1
pari ad € 290.772,00 lordi, a titolo di incentivo all'esodo e di transazione;
iii) l'obbligo, per la società, di versare al Dr. , una serie di altri emolumenti, tra cui, le CP_1
indennità da ferie non godute, la tredicesima mensilità maturata, il TFR e le somme spettanti a titolo di MBO 2022;
- la società convenuta ha provveduto a corrispondere, a favore di , in data CP_1
9.06.2023, l'importo di € 312.001,18 (doc. 2 fascicolo monitorio), importo risultante dalla sommatoria delle varie voci retributive di cui al cedolino paga allegato al ricorso monitorio (doc. 3 fascicolo monitorio) – tra cui i) l'ultima retribuzione mensile;
ii)
l'importo di cui all'incentivo all'esodo nonché il corrispettivo riconosciuto a titolo di transazione;
iii) l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
iv) il trattamento di fine rapporto;
v) i ratei di tredicesima;
- fatta eccezione per l'MBO 2022, a quella data non ancora consuntivato in termini di risultati “quantitativi” e “qualitativi” da parte della società;
- in data 22.03.2022, l' nella persona Parte_1
dell'Amministratore Delegato, OT , ha comunicato al OT CP_2
“gli obiettivi (MBO) per il 2022” (doc. 4 fasc. monitorio); CP_1
- alla predetta nota è stata allegata una tabella, in cui, da un lato, è stato indicato l'importo che sarebbe stato riconosciuto al raggiungimento del “100% dei target”, quantificato in € 100.000,00, e, dall'altro, sono state esposte le modalità di ripartizione e di calcolo del suddetto importo, e, nello specifico, il 65% legato ad indicatori
“quantitativi” ed il 35% ad indicatori “qualitativi” (doc. 5 fasc. monitorio); - l'Amministratore Delegato della società opponente in relazione al periodo intercorrente dal 11.01.2021 al 13.08.2023, OT , in data 3.10.2023, CP_2
ha trasmesso al Dott. , a mezzo mail, un documento dal quale si evince che CP_1
le somme spettanti a titolo di MBO 2022 ammontano a complessivi € 34.214,00, (doc.
8 e 9 fasc. monitorio);
- il Dott. ha, dunque, agito in monitorio, rivendicando la spettanza della CP_1
predetta somma.
2.3. Parte opponente, con il presente ricorso, ha contestato la debenza di tale emolumento, sostenendo che la relativa pattuizione, contenuta nell'accordo di transazione concluso tra le parti, sarebbe nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 c.c. per contrasto con una norma imperativa, dettata a tutela dell'interesse generale, ossia quello di evitare un uso improprio delle risorse che debbono essere destinate, sia al risanamento dell'impresa in difficoltà, sia alla puntuale restituzione del Prestito
Obbligazionario. Norma imperativa, questa, richiamata dal Regolamento del POSC e cristallizzata dalla normativa eteronoma di cui tale regolamento costituisce attuazione, la quale vieterebbe all'impresa beneficiaria di “…versare…” bonus o retribuzioni variabili ai suoi dirigenti apicali.
A riguardo, la società opponente ha dedotto che, in data 12 ottobre 2021, “è stato perfezionato tra e Cassa Depositi e Prestiti un contratto volto a disciplinare Parte_1
l'Investimento del Patrimonio Destinato nella Società e, in particolare, l'emissione e la sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. POSC) per un ammontare nominale complessivo pari a euro
97.400.000,00, rappresentato da n. 974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di euro 100.000,00 cadauna.
(…)
L'art. 12.1, lettera (xviii) del Regolamento del POSC (rubricato “Impegni dell'Emittente”)…prevede che: “…(xviii) fintanto che il Valore Nominale delle
Obbligazioni non sia inferiore o uguale al 25% del Valore Nominale delle
Obbligazioni alla Data di Emissione, prevedere una remunerazione di ciascun membro dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'Emittente non superiore alla parte fissa di tale remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che assumano tale carica al momento o successivamente alla Data di Emissione, il limite applicabile sarà la remunerazione già attribuita agli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019. In nessun caso, sono versati bonus
o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
(…)
La norma, che assume come riferimento la remunerazione di “…ciascun…” dirigente apicale, e, dunque, il trattamento economico individuale, nella sostanza, vieta ad un'impresa che ricorra al Patrimonio Destinato di incrementare la remunerazione di ciascun amministratore e di ciascun top manager, rispetto ad una soglia prefissata, nonché di “…versare…” in loro favore “…bonus o altre componenti variabili della retribuzione…”. E ciò al fine di garantire che l'intero aiuto finanziario-patrimoniale sia destinato alla gestione industriale dell'impresa in difficoltà, prevenendo il rischio che, invece, parte delle risorse siano sviate per la soddisfazione di interessi economici personali degli amministratori e/o dei dirigenti apicali, o che, comunque, il medesimo non compatibile esito sia perseguito attraverso l'adozione, da parte dell'impresa”.
2.4. La tesi – benché suggestiva – è infondata.
2.5. Giova, anzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 27 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato e Prestiti CP_3
a costituire un patrimonio destinato (“Patrimonio Rilancio” o “Patrimonio Destinato”), volto ad attuare interventi di sostegno del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, stabilendone i termini.
La predetta disposizione, ai sensi del comma 4, così prevede: “il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
“Covid-19” ovvero a condizioni di mercato”, stabilendo, al successivo comma 5, che i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio
Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 27, Cassa Depositi e Prestiti adotta il
Regolamento del Patrimonio Destinato, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 27 del D.L.
n. 34/2021 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai fini che qui interessano, l'art. 14, comma 1, lett. f), del D.M. 3 febbraio 2021, n. 26
(“D.M. MEF”), attuativo dell'art. 27 del D.L. n. 34/2021 cit., dispone che gli interventi del Patrimonio Rilancio di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c), del medesimo
D.M. n. 26/2021 sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente, tra l'altro, del seguente impegno: “…fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
Analoga previsione è contenuta nella Comunicazione della Commissione Europea
(2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020 e s.m.i., - recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19” (c.d. Temporary Framework) - ove si legge: “…Fintanto che almeno il 75% delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa più bassa di uno qualsiasi dei membri della dirigenza al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”. In data 12 ottobre 2021, come detto, è stato perfezionato, tra e Parte_1 Controparte_4
un contratto volto a disciplinare l'Investimento del Patrimonio Destinato
[...]
nella Società e, in particolare, l'emissione e la sottoscrizione di un Prestito
Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. POSC), per un ammontare nominale complessivo pari a euro 97.400.000,00, rappresentato da n. 974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di euro 100.000,00 cadauna (doc. 5 fasc. parte opponente).
A sua volta, l'art. 12.1, lettera (xviii) del Regolamento del POSC (rubricato “Impegni dell'Emittente”), in attuazione della normativa di cui si è dato conto, prevede che:
“…fintanto che il Valore Nominale delle Obbligazioni non sia inferiore o uguale al
25% del Valore Nominale delle Obbligazioni alla Data di Emissione, prevedere una remunerazione di ciascun membro dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'Emittente non superiore alla parte fissa di tale remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che assumano tale carica al momento o successivamente alla Data di Emissione, il limite applicabile sarà la remunerazione già attribuita agli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al
31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
2.6. Tanto premesso, la tesi patrocinata dall'odierna opponente è infondata alla stregua del principio di indifferenza del terzo (art. 1372, comma 2 c.c.) - complemento del principio di relatività (art. 1372, comma 1 c.c.), sebbene da esso distinto1 – il quale postula l'intangibilità della sfera giuridica individuale, non modificabile da atti negoziali altrui, favorevoli o sfavorevoli che siano, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, nella fattispecie in controversia, la norma astrattamente suscettibile di porsi in contrasto con la pattuizione contrattuale invocata dall'ingiungente in sede monitoria e cristallizzata nel verbale di conciliazione del 6.04.2023, non ha fondamento legale – come invece sostenuto dalla difesa della -, bensì convenzionale, Parte_1
trovando, più precisamente, fondamento nel contratto di sottoscrizione intervenuto tra
Cassa Depositi e Prestiti e la Società opponente, che, in ipotesi di accesso al Prestito
Obbligazionario, in conformità alle richiamate disposizioni normative, prevede, in capo all'impresa beneficiaria, un impegno a non “versare” le remunerazioni variabili, quale condizione di efficacia della pattuizione medesima.
È sin troppo ovvio evidenziare, invero, che tale norma risulta applicabile ed operativa solo se ed in quanto all'impresa richiedente sia concesso da parte di Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (“CDP”) – previa, appunto, apposita pattuizione contrattuale - un prestito obbligazionario subordinato convertibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del decreto 3 febbraio 2021, n. 26 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(“MEF”).
E, allora, stando così le cose, l'odierna opponente – parte, appunto, del contratto sottoscritto con – non può legittimamente invocare Controparte_4
l'espansione degli effetti del predetto contratto ad un soggetto terzo rispetto ad esso, ossia, nella fattispecie in controversia, il Dott. ; risultando tale effetto CP_1
precluso dalla disposizione di cui all'art. 1372, comma II° c.c., che, appunto, cristallizza il principio di intangibilità della sfera giuridica individuale, non modificabile da atti negoziali altrui, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
2.7. Né – sebbene tale ipotesi non sia stata specificatamente dedotta nella fattispecie in controversia – alla società opponente sarebbe consentito revocare al dipendente, in via unilaterale, un trattamento retributivo, sia pur accessorio e variabile, quale l'MBO2, che trova specifico fondamento nelle disposizioni contrattuali – sia quelle del contratto individuale stipulato dalle parti sia quelle del CCNL applicabile al rapporto de quo – che regolamentano il rapporto di lavoro in controversia.
Tale forma di remunerazione variabile ed incentivante è, invero, subordinata all'avversarsi di una o più condizioni sospensive (artt. 1353 c.c. e ss.), cioè eventi futuri ed incerti legati al raggiungimento di determinati risultati o obiettivi, individuali o aziendali, il cui avveramento comporta automaticamente il sorgere dell'obbligazione retributiva e, quindi, la maturazione del relativo diritto.
Come correttamente evidenziato dall'odierno opposto, la facoltà di parte datoriale di revocare tale emolumento o, comunque, di incidere, in via unilaterale, sulla regolamentazione dello stesso è preclusa dai due principi richiamati in sede di memoria difensiva;
da un lato, il principio di irriducibilità della retribuzione dettato dall'art. 2103 cod. civ. che, come reiteratamente evidenziato dalla giurisprudenza, investe anche la parte variabile della stessa, e, dall'altro, il principio di intangibilità dei diritti quesiti, ossia di quei diritti che sono maturati e, quindi, entrati definitivamente a far parte del patrimonio del lavoratore o, comunque, da considerarsi liquidi ed esigibili.
2.8. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro
3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
258/2023 – R.G. 971/2023 - emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 6.11.2023.
2. Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio di indifferenza ha, invero, portata più ristretta del principio di relatività, il quale, ultimo, costituisce una diretta emanazione della definizione del contratto, contenuta nell'art. 1321 c.c. e fondata sulla simmetria tra parti dell'accordo e parti del rapporto. 2 Il Management by Objectives (MBO) è definito dalla letteratura “a systematic and organized approach that allows management to focus on achievable goals and to attain the best possible results from available resources. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objectives throughout the organization. Ideally, employees get strong input to identify their objectives, time lines for completion, etc. MBO includes ongoing tracking and feedback in the process to reach objectives”.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 2/2024
RG., promossa da:
.F. , con sede legale in Parma, Parte_1 P.IVA_1
Via Adorni n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Prof. Antonio
Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mazzini n. 6;
OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Controparte_1
calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Paolo Lannutti e Carlotta Cilento del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio professionale di quest'ultima, sito in Parma, Via Rondani n. 6;
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 2.01.2024 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio , Parte_1 Controparte_1
presentando opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 258/2023 – emesso in data
06.11.2023 e notificato in data 23.11.2023 –, a mezzo del quale il Tribunale di Parma aveva ingiunto alla società opponente il pagamento della somma complessiva di €
34.214,00 a titolo di Gestione Per Obiettivi (MBO) per l'anno 2022, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di lite (all. 1 fasc. parte ricorrente).
A tal fine, esponeva: a) di essere una società che opera nel settore edile, sia per la costruzione di abitazioni a uso civile, sia per la realizzazione di opere infrastrutturali
(doc. 1 fasc. parte ricorrente); b) che il lavoratore opposto aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società opponente con la qualifica di dirigente, occupando, nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro, la posizione di “General
Counsel” ed essendo adibito, di conseguenza, alla gestione apicale dell'intero settore legale, con subordinazione gerarchica esclusivamente nei confronti dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale della società ing. CP_2
(doc.ti 1 e 2 fasc. pare ricorrente); c) di avere stipulato con Cassa Depositi e Prestiti, in data 12.10.2021, un contratto per disciplinare l'investimento del Patrimonio destinato nella Società, il quale, in particolare, concerneva l'emissione e la sottoscrizione di un
Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. “POSC”) per un ammontare nominale complessivo pari a € 97.400.000,00 rappresentato da n.
974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di € 100.000,00 ciascuna (doc.ti
5, 6 e 7 fasc. parte ricorrente); d) che tale contratto era stato perfezionato direttamente dall'Amministratore Delegato con l'ausilio del lavoratore opposto (doc. 8 fasc. parte ricorrente); e) che il lavoratore opposto, a seguito della sottoscrizione del contratto
“POSC”, era stato inoltre espressamente individuato, con delibera del 07.03.2022, quale dirigente apicale della società, unitamente ai tre General Manager – dott.ri
[...]
e – e al Direttore Finanziario – dott. Persona_1 Persona_2 Persona_3
– allora in vigore (doc. 3 fasc. parte ricorrente); f) che il lavoratore Persona_4 opposto, in data 31.05.2023, aveva cessato la propria attività lavorativa in forza di accordo transattivo stipulato direttamente con l'Amministratore Delegato della società, il quale, come era prassi, non aveva coinvolto in alcun modo il Consiglio di
Amministrazione (doc. 4 fasc. parte ricorrente); g) che, in particolare, la clausola 5 dell'accordo transattivo prevedeva l'esclusione dal perimetro delle rinunzie della
Gestione Per Obiettivi (MBO) relativa al 2022, se maturata dal lavoratore;
h) che il
Consiglio di Amministrazione, di conseguenza, non aveva potuto fare altro che constatare che l'accordo transattivo stipulato dall'Amministratore Delegato non tutelava adeguatamente gli interessi sociali.
Poste tali premesse fattuali, parte opponente, dopo aver ripercorso la normativa applicabile al contratto c.d. “POSC”, deduceva l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto evidenziando, innanzitutto, che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. f) del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26/2021, della Comunicazione della
Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 19.03.2020 e del paragrafo 2.8.4, punto
69, lett. J della Decisione della Commissione Europea C (2020) del 17.09.2020, era stabilito che: “in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione”.
Sottolineava, inoltre, che tale previsione era riportata anche nel Regolamento del
POSC, e, in particolare, all'art. 12 punto 1, lett. XVIII, nonché che l'art. 11 del medesimo Regolamento stabiliva, in caso di mancato esatto adempimento di “di uno qualsiasi degli obblighi previsti nel successivo articolo 12”, l'obbligo di rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione.
Eccepiva, dunque, su tali basi, la nullità della clausola dell'accordo transattivo stipulato con l'Amministratore Delegato, che prevedeva la corresponsione, a favore del Dott.
, delle somme maturate a titolo di MBO 2022, per contrasto alle norme CP_1
imperative di cui agli artt. 1418 e 1419 c.c..
Tanto premesso ed esposto, parte opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, sia di merito, che istruttoria, previa ogni declaratoria del caso e di legge,
e previo in particolare l'accertamento dell'invalidità e/o dell'inefficacia della transazione sottoscritta tra la Società opponente e il dott. , nella parte CP_1
individuata in narrativa, accertare e dichiarare che il dott. non ha il diritto CP_1
di esigere il pagamento della somma ingiunta, per il titolo ivi previsto, e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni di cui in narrativa. In ogni caso, respingere, perché infondate in fatto
e in diritto, tutte le domande ex adverso proposte. Con vittoria delle spese legali.”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 16.02.2024, si costituiva in giudizio
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando Controparte_1
per la reiezione del ricorso in opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. La causa veniva, quindi, istruita alla stregua della sola documentazione versata in atti dalle parti.
1.4. All'udienza del 5.11.2024, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza e riservando il deposito della motivazione.
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le ragioni che si andranno ad esporre.
2.2. Occorre premettere, in punto di fatto, che:
- il OT ha lavorato alle dipendenze della società Controparte_1 Parte_1
ininterrottamente, dal 9.12.2002 al 31.05.2023;
[...]
- nell'ambito del rapporto di lavoro, a far data dal 1° gennaio 2008, è stata riconosciuta all'ingiungente la qualifica di “Dirigente”;
- il Dott. ha ricoperto, nell'ambito della compagine sociale, svariati ruoli, tra CP_1
cui, da ultimo, l'incarico di General Counsel dell'intero Gruppo Parte_1 - in data 6.04.2023, al fine di regolamentare le proprie reciproche pretese in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro in controversia, il lavoratore e la società opponente hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 1 fascicolo monitorio);
- a mezzo di tale verbale, tra le altre pattuizioni, le Parti hanno stabilito: i) la cessazione del rapporto di lavoro del Dott. a far data dal 31.05.2023, ii) l'impegno della CP_1
società a versare al OT , entro dieci giorni dalla cessazione, una somma CP_1
pari ad € 290.772,00 lordi, a titolo di incentivo all'esodo e di transazione;
iii) l'obbligo, per la società, di versare al Dr. , una serie di altri emolumenti, tra cui, le CP_1
indennità da ferie non godute, la tredicesima mensilità maturata, il TFR e le somme spettanti a titolo di MBO 2022;
- la società convenuta ha provveduto a corrispondere, a favore di , in data CP_1
9.06.2023, l'importo di € 312.001,18 (doc. 2 fascicolo monitorio), importo risultante dalla sommatoria delle varie voci retributive di cui al cedolino paga allegato al ricorso monitorio (doc. 3 fascicolo monitorio) – tra cui i) l'ultima retribuzione mensile;
ii)
l'importo di cui all'incentivo all'esodo nonché il corrispettivo riconosciuto a titolo di transazione;
iii) l'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
iv) il trattamento di fine rapporto;
v) i ratei di tredicesima;
- fatta eccezione per l'MBO 2022, a quella data non ancora consuntivato in termini di risultati “quantitativi” e “qualitativi” da parte della società;
- in data 22.03.2022, l' nella persona Parte_1
dell'Amministratore Delegato, OT , ha comunicato al OT CP_2
“gli obiettivi (MBO) per il 2022” (doc. 4 fasc. monitorio); CP_1
- alla predetta nota è stata allegata una tabella, in cui, da un lato, è stato indicato l'importo che sarebbe stato riconosciuto al raggiungimento del “100% dei target”, quantificato in € 100.000,00, e, dall'altro, sono state esposte le modalità di ripartizione e di calcolo del suddetto importo, e, nello specifico, il 65% legato ad indicatori
“quantitativi” ed il 35% ad indicatori “qualitativi” (doc. 5 fasc. monitorio); - l'Amministratore Delegato della società opponente in relazione al periodo intercorrente dal 11.01.2021 al 13.08.2023, OT , in data 3.10.2023, CP_2
ha trasmesso al Dott. , a mezzo mail, un documento dal quale si evince che CP_1
le somme spettanti a titolo di MBO 2022 ammontano a complessivi € 34.214,00, (doc.
8 e 9 fasc. monitorio);
- il Dott. ha, dunque, agito in monitorio, rivendicando la spettanza della CP_1
predetta somma.
2.3. Parte opponente, con il presente ricorso, ha contestato la debenza di tale emolumento, sostenendo che la relativa pattuizione, contenuta nell'accordo di transazione concluso tra le parti, sarebbe nulla ai sensi degli articoli 1418 e 1419 c.c. per contrasto con una norma imperativa, dettata a tutela dell'interesse generale, ossia quello di evitare un uso improprio delle risorse che debbono essere destinate, sia al risanamento dell'impresa in difficoltà, sia alla puntuale restituzione del Prestito
Obbligazionario. Norma imperativa, questa, richiamata dal Regolamento del POSC e cristallizzata dalla normativa eteronoma di cui tale regolamento costituisce attuazione, la quale vieterebbe all'impresa beneficiaria di “…versare…” bonus o retribuzioni variabili ai suoi dirigenti apicali.
A riguardo, la società opponente ha dedotto che, in data 12 ottobre 2021, “è stato perfezionato tra e Cassa Depositi e Prestiti un contratto volto a disciplinare Parte_1
l'Investimento del Patrimonio Destinato nella Società e, in particolare, l'emissione e la sottoscrizione di un Prestito Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. POSC) per un ammontare nominale complessivo pari a euro
97.400.000,00, rappresentato da n. 974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di euro 100.000,00 cadauna.
(…)
L'art. 12.1, lettera (xviii) del Regolamento del POSC (rubricato “Impegni dell'Emittente”)…prevede che: “…(xviii) fintanto che il Valore Nominale delle
Obbligazioni non sia inferiore o uguale al 25% del Valore Nominale delle
Obbligazioni alla Data di Emissione, prevedere una remunerazione di ciascun membro dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'Emittente non superiore alla parte fissa di tale remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che assumano tale carica al momento o successivamente alla Data di Emissione, il limite applicabile sarà la remunerazione già attribuita agli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019. In nessun caso, sono versati bonus
o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
(…)
La norma, che assume come riferimento la remunerazione di “…ciascun…” dirigente apicale, e, dunque, il trattamento economico individuale, nella sostanza, vieta ad un'impresa che ricorra al Patrimonio Destinato di incrementare la remunerazione di ciascun amministratore e di ciascun top manager, rispetto ad una soglia prefissata, nonché di “…versare…” in loro favore “…bonus o altre componenti variabili della retribuzione…”. E ciò al fine di garantire che l'intero aiuto finanziario-patrimoniale sia destinato alla gestione industriale dell'impresa in difficoltà, prevenendo il rischio che, invece, parte delle risorse siano sviate per la soddisfazione di interessi economici personali degli amministratori e/o dei dirigenti apicali, o che, comunque, il medesimo non compatibile esito sia perseguito attraverso l'adozione, da parte dell'impresa”.
2.4. La tesi – benché suggestiva – è infondata.
2.5. Giova, anzitutto, richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 27 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha autorizzato e Prestiti CP_3
a costituire un patrimonio destinato (“Patrimonio Rilancio” o “Patrimonio Destinato”), volto ad attuare interventi di sostegno del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da “Covid-19”, stabilendone i termini.
La predetta disposizione, ai sensi del comma 4, così prevede: “il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
“Covid-19” ovvero a condizioni di mercato”, stabilendo, al successivo comma 5, che i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio
Destinato sono definiti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai sensi del comma 4 del citato articolo 27, Cassa Depositi e Prestiti adotta il
Regolamento del Patrimonio Destinato, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 27 del D.L.
n. 34/2021 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ai fini che qui interessano, l'art. 14, comma 1, lett. f), del D.M. 3 febbraio 2021, n. 26
(“D.M. MEF”), attuativo dell'art. 27 del D.L. n. 34/2021 cit., dispone che gli interventi del Patrimonio Rilancio di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), b) e c), del medesimo
D.M. n. 26/2021 sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente, tra l'altro, del seguente impegno: “…fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
Analoga previsione è contenuta nella Comunicazione della Commissione Europea
(2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020 e s.m.i., - recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-
19” (c.d. Temporary Framework) - ove si legge: “…Fintanto che almeno il 75% delle misure di ricapitalizzazione Covid-19 non sia stato riscattato, la remunerazione di ciascun membro della dirigenza dei beneficiari non deve superare la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che diventano membri della dirigenza al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile è la remunerazione fissa più bassa di uno qualsiasi dei membri della dirigenza al 31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”. In data 12 ottobre 2021, come detto, è stato perfezionato, tra e Parte_1 Controparte_4
un contratto volto a disciplinare l'Investimento del Patrimonio Destinato
[...]
nella Società e, in particolare, l'emissione e la sottoscrizione di un Prestito
Obbligazionario Subordinato Convertibile in azioni ordinarie (c.d. POSC), per un ammontare nominale complessivo pari a euro 97.400.000,00, rappresentato da n. 974 obbligazioni aventi un valore nominale unitario di euro 100.000,00 cadauna (doc. 5 fasc. parte opponente).
A sua volta, l'art. 12.1, lettera (xviii) del Regolamento del POSC (rubricato “Impegni dell'Emittente”), in attuazione della normativa di cui si è dato conto, prevede che:
“…fintanto che il Valore Nominale delle Obbligazioni non sia inferiore o uguale al
25% del Valore Nominale delle Obbligazioni alla Data di Emissione, prevedere una remunerazione di ciascun membro dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'Emittente non superiore alla parte fissa di tale remunerazione al 31 dicembre 2019. Per le persone che assumano tale carica al momento o successivamente alla Data di Emissione, il limite applicabile sarà la remunerazione già attribuita agli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilità al
31 dicembre 2019. In nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione…”.
2.6. Tanto premesso, la tesi patrocinata dall'odierna opponente è infondata alla stregua del principio di indifferenza del terzo (art. 1372, comma 2 c.c.) - complemento del principio di relatività (art. 1372, comma 1 c.c.), sebbene da esso distinto1 – il quale postula l'intangibilità della sfera giuridica individuale, non modificabile da atti negoziali altrui, favorevoli o sfavorevoli che siano, salvi i casi espressamente previsti dalla legge. In particolare, nella fattispecie in controversia, la norma astrattamente suscettibile di porsi in contrasto con la pattuizione contrattuale invocata dall'ingiungente in sede monitoria e cristallizzata nel verbale di conciliazione del 6.04.2023, non ha fondamento legale – come invece sostenuto dalla difesa della -, bensì convenzionale, Parte_1
trovando, più precisamente, fondamento nel contratto di sottoscrizione intervenuto tra
Cassa Depositi e Prestiti e la Società opponente, che, in ipotesi di accesso al Prestito
Obbligazionario, in conformità alle richiamate disposizioni normative, prevede, in capo all'impresa beneficiaria, un impegno a non “versare” le remunerazioni variabili, quale condizione di efficacia della pattuizione medesima.
È sin troppo ovvio evidenziare, invero, che tale norma risulta applicabile ed operativa solo se ed in quanto all'impresa richiedente sia concesso da parte di Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A. (“CDP”) – previa, appunto, apposita pattuizione contrattuale - un prestito obbligazionario subordinato convertibile ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del decreto 3 febbraio 2021, n. 26 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(“MEF”).
E, allora, stando così le cose, l'odierna opponente – parte, appunto, del contratto sottoscritto con – non può legittimamente invocare Controparte_4
l'espansione degli effetti del predetto contratto ad un soggetto terzo rispetto ad esso, ossia, nella fattispecie in controversia, il Dott. ; risultando tale effetto CP_1
precluso dalla disposizione di cui all'art. 1372, comma II° c.c., che, appunto, cristallizza il principio di intangibilità della sfera giuridica individuale, non modificabile da atti negoziali altrui, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
2.7. Né – sebbene tale ipotesi non sia stata specificatamente dedotta nella fattispecie in controversia – alla società opponente sarebbe consentito revocare al dipendente, in via unilaterale, un trattamento retributivo, sia pur accessorio e variabile, quale l'MBO2, che trova specifico fondamento nelle disposizioni contrattuali – sia quelle del contratto individuale stipulato dalle parti sia quelle del CCNL applicabile al rapporto de quo – che regolamentano il rapporto di lavoro in controversia.
Tale forma di remunerazione variabile ed incentivante è, invero, subordinata all'avversarsi di una o più condizioni sospensive (artt. 1353 c.c. e ss.), cioè eventi futuri ed incerti legati al raggiungimento di determinati risultati o obiettivi, individuali o aziendali, il cui avveramento comporta automaticamente il sorgere dell'obbligazione retributiva e, quindi, la maturazione del relativo diritto.
Come correttamente evidenziato dall'odierno opposto, la facoltà di parte datoriale di revocare tale emolumento o, comunque, di incidere, in via unilaterale, sulla regolamentazione dello stesso è preclusa dai due principi richiamati in sede di memoria difensiva;
da un lato, il principio di irriducibilità della retribuzione dettato dall'art. 2103 cod. civ. che, come reiteratamente evidenziato dalla giurisprudenza, investe anche la parte variabile della stessa, e, dall'altro, il principio di intangibilità dei diritti quesiti, ossia di quei diritti che sono maturati e, quindi, entrati definitivamente a far parte del patrimonio del lavoratore o, comunque, da considerarsi liquidi ed esigibili.
2.8. Alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso deve essere, dunque, rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte opponente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro
3.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
258/2023 – R.G. 971/2023 - emesso dal Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del
Lavoro, in data 6.11.2023.
2. Condanna la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1
spese che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 per compensi
[...]
professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.
Indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Parma, il 5 novembre 2024.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il principio di indifferenza ha, invero, portata più ristretta del principio di relatività, il quale, ultimo, costituisce una diretta emanazione della definizione del contratto, contenuta nell'art. 1321 c.c. e fondata sulla simmetria tra parti dell'accordo e parti del rapporto. 2 Il Management by Objectives (MBO) è definito dalla letteratura “a systematic and organized approach that allows management to focus on achievable goals and to attain the best possible results from available resources. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objectives throughout the organization. Ideally, employees get strong input to identify their objectives, time lines for completion, etc. MBO includes ongoing tracking and feedback in the process to reach objectives”.