Art. 18. Consigliere per la cooperazione civile 1. Con ((le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1)) , nell'ambito delle risorse ivi determinate, puo' essere previsto il conferimento dell'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale. Il predetto incarico e' conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come da ultimo modificati dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile».
2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , come da ultimo modificati dal presente articolo.
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono inserite le seguenti: «nonche' ai consiglieri per la cooperazione civile».