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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/09/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 17.3.2025 e vertente TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1 Antonio Felici e dall'avv. Stefania Pupilli, giusta procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Pupilli, in Macerata;
ricorrente CONTRO (c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marina Controparte_1 C.F._2 Magistrelli, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Ancona;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.9.2025. FATTO E DIRITTO La domanda proposta da volta a sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.8.2007 a Pollenza con da cui non sono nati figli, è fondata e va accolta. Controparte_1 La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata su conclusioni congiunte delle parti con sentenza n. 986/2024 emessa dall'intestato Tribunale il 29.11.2024 nell'ambito dei giudizi riuniti n. 1599/2022 e n. 1838/2022 R.G. e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 17.3.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b) L. 898/70 (come modificato dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio in caso di giudizio contenzioso trasformato in consensuale. La concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come dalle stesse manifestata nei rispettivi scritti difensivi nonché personalmente, e l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta
Pag. 1 a 2 separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 5.8.2007 a Pollenza, con rimessione della Parte_1 Controparte_1 causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni sulle ulteriori domande delle parti. Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 533/2025,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pollenza da
, nato ad [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 1.2.1968, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Cingoli per l'anno 2007, al n. 7, parte 2, serie B;
- Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile di Montecosaro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238; Così deciso in Macerata, il 22.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pag. 2 a 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Il Tribunale di Macerata, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice (rel.) dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 533/2025 R.G. promossa con ricorso depositato in data 17.3.2025 e vertente TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1 Antonio Felici e dall'avv. Stefania Pupilli, giusta procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Pupilli, in Macerata;
ricorrente CONTRO (c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Marina Controparte_1 C.F._2 Magistrelli, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Ancona;
resistente e con l'intervento del P.M. in sede OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.9.2025. FATTO E DIRITTO La domanda proposta da volta a sentir dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 5.8.2007 a Pollenza con da cui non sono nati figli, è fondata e va accolta. Controparte_1 La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata su conclusioni congiunte delle parti con sentenza n. 986/2024 emessa dall'intestato Tribunale il 29.11.2024 nell'ambito dei giudizi riuniti n. 1599/2022 e n. 1838/2022 R.G. e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione al 17.3.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b) L. 898/70 (come modificato dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio in caso di giudizio contenzioso trasformato in consensuale. La concorde volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come dalle stesse manifestata nei rispettivi scritti difensivi nonché personalmente, e l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta
Pag. 1 a 2 separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Ricorrono pertanto i presupposti per la pronuncia di divorzio, dovendosi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e il 5.8.2007 a Pollenza, con rimessione della Parte_1 Controparte_1 causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio ai fini delle statuizioni sulle ulteriori domande delle parti. Ai sensi dell'art. 10 L. 898/70 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel giudizio avente R.G. n. 533/2025,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Pollenza da
, nato ad [...] il [...], e nata a [...] Parte_1 Controparte_1 il 1.2.1968, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Cingoli per l'anno 2007, al n. 7, parte 2, serie B;
- Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 e succ. mod. copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile di Montecosaro per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238; Così deciso in Macerata, il 22.9.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pag. 2 a 2