TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/07/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, got avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 9268/2021 ed avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura a margine del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., dall'avv. Gianluca Simeone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Caserta alla via L. M. Neroni n.
7
ATTORE
E
(C.F ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti del fascicolo telematico e prodotta con separato documento da intendersi apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5°, D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal
D.M. Giustizia n°48/2013, dagli avv.ti Aldo Natale e Davide Natale, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Casagiove (CE), alla Via Arcivescovo Pontillo, n. 75
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Parte istante, con note di trattazione scritta si riportava ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludendo per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese e all'udienza cartolare del 03.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
1 n
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , premesso di essere Parte_1 esclusivo proprietario della porzione di fabbricato composto da un'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis- alla via Giovanni
Ragozzino n. 30 (censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale 5246, Piano: S1-T-1-
2; Categoria a/4, classe 4°), in forza della divisione transattiva intercorrente, in data
28.10.2019, con la sorella, , per atto del Notaio Controparte_1 Persona_1 di aver concordato all'art. 3 della predetta divisione transattiva che “la signora
[...]
conserverà la disponibilità materiale della porzione assegnata Controparte_1 all'altro condividente relativa all'alloggio in cui attualmente dimora e che lascerà non più tardi di sei mesi da oggi”, di essere il suddetto immobile, ancora oggi, occupato dalla sorella, senza averne più valido titolo, citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Si accolga la Controparte_1 domanda ed accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile, si condanni la signora al rilascio in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis- alla via Giovanni Ragozzino
n. 30 identificato al foglio 8, mappale 5246, Piano: S1-T-1-2; Categoria a/4, classe 4°, consistenza catastale vani 8,5, superficie catastale 307 mq, escluse aree scoperte 293 mq, rendita catastale €. 438,99 A- a)), così come meglio descritto nelle planimetrie allegate all'atto notarile. Si condanni, altresì, la signora al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione dell'immobile nella misura di €. 5.200,00 o in quella maggiore
o minore somma che verrà determinata in corso di causa a mezzo CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione, a partire dalla data del 29 aprile 2020, fino alla data di effettivo rilascio del bene. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva, a mezzo degli avvocati Aldo Natale e Davide Natale, , instando, nel Controparte_1 merito, per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna al pagamento di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Con ordinanza del 09.03.2023, il Giudice concedeva il termine per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Successivamente, con ordinanza del 28.08.2023, il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 426
c.p.c., il mutamento del rito da locatizio ad ordinario, rilevato che la presunta occupazione senza titolo non deriva da rapporto di locazione o di comodato, e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c.
2 n
Espletata, dunque, l'istruttoria la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, avente natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; la seconda azione, invece, ha natura personale e mira non tanto al riconoscimento del diritto di proprietà – di cui non si è tenuti a fornire prova – ma alla riconsegna del bene.
L'azione proposta, pertanto, deve essere qualificata come un'azione di restituzione esperibile sia in caso di inesistenza sia in caso di sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede
(Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17321). Si tratta di un'azione personale diretta ad attuare il diritto alla consegna del bene e, quindi, ad ottenere il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, previo accertamento della mancanza del titolo stesso (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo
2014, n. 7305). L'attore in restituzione può, quindi, limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o può anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso, senza anche dover provare il suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Ciò posto, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato l'effettiva detenzione, da parte della convenuta, del bene immobile oggetto del giudizio, in forza della divisione transattiva tra gli stessi intervenuta in data 28.10.2019, nonché il mancato rilascio dell'immobile da parte della convenuta nel termine pattuito.
In particolare, per quanto riguarda la prova della detenzione, la convenuta, con la sua difesa, ha sostanzialmente confermato che, sebbene fosse scaduto il termine di sei mesi indicato al punto 3 della divisione transattiva, essa continuava a conservare la disponibilità dell'immobile, divenuto – sulla base di reciproche concessioni – oggetto di esclusiva proprietà dell'attore.
Fermo restando il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante la detenzione, per scadenza del termine indicato nella divisione transattiva (fissato in data 28.04.2020), l'occupazione realizzata dalla può ritenersi, in un primo momento, comunque legittima, stante CP_1
3 n l'emergenza epidemiologica da Covid-19, iniziata nel gennaio del 2020.
Nel dettaglio, la situazione emergenziale si ritiene abbia determinato una proroga automatica del termine concordato nella divisione transattiva, fino alla cessazione del lockdown.
Secondo la normativa vigente nel periodo emergenziale, prevista nel DPCM del 26 aprile
2020, infatti, erano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, con il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovavano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Sebbene il divieto di cambio di abitazione non era espressamente vietato dalla suddetta normativa, la norma deve essere comunque interpretata in senso rigoroso, intendendo, quindi, vietato anche il trasloco delle persone fino alla cessazione dello stato di emergenza, avutosi ufficialmente in data 05.05.2023.
Alla luce dei fatti così come evidenziati, rilevata la scadenza del termine fissato nella divisione transattiva in data 28.04.2020 e rilevata la dichiarazione ufficiale di conclusione della pandemia di Covid-19 in data 05.05.2023, devono ritenersi pienamente superati i termini entro i quali la detenzione dell'immobile poteva ritenersi legittima da parte della . CP_1
Di conseguenza, risulta incontroverso, dal quadro probatorio raccolto, che la detenzione, dell'immobile da parte della non trovi, ad oggi, giustificazione in valido titolo CP_1 giuridico.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile, essa non può trovare accoglimento, non avendo l'attore provato il danno sofferto a causa dell'occupazione.
Il presunto danno subito dal proprietario dell'immobile occupato senza titolo giuridico – secondo le Sezioni Unite della Cassazione – non può essere qualificato “in re ipsa”. Il danno
“in re ipsa”, infatti, identificandosi con l'evento dannoso, configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, il quale, essendo diretto sia a ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato che a sanzionare il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 Cost., è compatibile con l'ordinamento giuridico italiano solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, 05.07.2017, n. 16601; Cass. Civ. Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972).
In tema di indennità da occupazione abusiva, pertanto, rileva esclusivamente il danno- conseguenza, per cui “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del
4 n
convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. Civ., Sezioni Unite, 15.11.2022, n.
33645).
Nel caso in esame, non ha adempiuto all'onere probatorio su Parte_1 di lui gravante, in quanto, dalla documentazione in atti, non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, il danno emergente, lo specifico pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene e il lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1 dichiara l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis – alla via Giovanni Ragozzino, n. 30, da parte di;
Controparte_1
− Condanna conseguentemente al rilascio immediato dell'immobile Controparte_1 innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose in favore di Parte_1
;
[...]
− Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
− condanna la convenuta, , alla rifusione, in favore della parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali sostenute, che liquida in complessivi € 1.413,00 , di cui € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali , IVA e CPA.
Così deciso in Santa Maria C.V. 09/07/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
5
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V. IV Sezione Civile, got avv.
Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio civile iscritto al R.G. N. 9268/2021 ed avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura a margine del ricorso ex art. 447 bis c.p.c., dall'avv. Gianluca Simeone, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Caserta alla via L. M. Neroni n.
7
ATTORE
E
(C.F ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura agli atti del fascicolo telematico e prodotta con separato documento da intendersi apposta in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5°, D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal
D.M. Giustizia n°48/2013, dagli avv.ti Aldo Natale e Davide Natale, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Casagiove (CE), alla Via Arcivescovo Pontillo, n. 75
CONVENUTA
C O N C L U S I O N I
Parte istante, con note di trattazione scritta si riportava ai rispettivi atti, memorie e documenti prodotti, concludendo per l'accoglimento delle richieste, eccezioni e deduzioni formulate e vittoria di spese e all'udienza cartolare del 03.04.2025 la causa veniva assegnata a sentenza.
1 n
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario al fine di una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., , premesso di essere Parte_1 esclusivo proprietario della porzione di fabbricato composto da un'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis- alla via Giovanni
Ragozzino n. 30 (censito al catasto fabbricati al foglio 8, mappale 5246, Piano: S1-T-1-
2; Categoria a/4, classe 4°), in forza della divisione transattiva intercorrente, in data
28.10.2019, con la sorella, , per atto del Notaio Controparte_1 Persona_1 di aver concordato all'art. 3 della predetta divisione transattiva che “la signora
[...]
conserverà la disponibilità materiale della porzione assegnata Controparte_1 all'altro condividente relativa all'alloggio in cui attualmente dimora e che lascerà non più tardi di sei mesi da oggi”, di essere il suddetto immobile, ancora oggi, occupato dalla sorella, senza averne più valido titolo, citava in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale,
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Si accolga la Controparte_1 domanda ed accertata l'occupazione sine titulo dell'immobile, si condanni la signora al rilascio in favore del sig. Controparte_1 Parte_1 dell'immobile sito in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis- alla via Giovanni Ragozzino
n. 30 identificato al foglio 8, mappale 5246, Piano: S1-T-1-2; Categoria a/4, classe 4°, consistenza catastale vani 8,5, superficie catastale 307 mq, escluse aree scoperte 293 mq, rendita catastale €. 438,99 A- a)), così come meglio descritto nelle planimetrie allegate all'atto notarile. Si condanni, altresì, la signora al pagamento Controparte_1 dell'indennità di occupazione dell'immobile nella misura di €. 5.200,00 o in quella maggiore
o minore somma che verrà determinata in corso di causa a mezzo CTU della quale sin d'ora si chiede l'ammissione, a partire dalla data del 29 aprile 2020, fino alla data di effettivo rilascio del bene. Con vittoria di spese e compensi del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, con rituale comparsa di costituzione e risposta si costituiva, a mezzo degli avvocati Aldo Natale e Davide Natale, , instando, nel Controparte_1 merito, per il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per la condanna al pagamento di spese e compensi di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Con ordinanza del 09.03.2023, il Giudice concedeva il termine per consentire alle parti di esperire la procedura di mediazione, che, tuttavia, si concludeva con esito negativo.
Successivamente, con ordinanza del 28.08.2023, il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 426
c.p.c., il mutamento del rito da locatizio ad ordinario, rilevato che la presunta occupazione senza titolo non deriva da rapporto di locazione o di comodato, e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c.
2 n
Espletata, dunque, l'istruttoria la scrivente, subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo, riteneva la causa matura per la decisione, per cui venivano rassegnate le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione di merito.
* * *
La domanda, nel merito, è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato, ossia il recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi. Con la prima, avente natura reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce per conseguirne nuovamente la disponibilità, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; la seconda azione, invece, ha natura personale e mira non tanto al riconoscimento del diritto di proprietà – di cui non si è tenuti a fornire prova – ma alla riconsegna del bene.
L'azione proposta, pertanto, deve essere qualificata come un'azione di restituzione esperibile sia in caso di inesistenza sia in caso di sopravvenuto venir meno di un titolo alla detenzione del bene da parte di chi attualmente ne dispone, avendolo ricevuto da colui che glielo richiede
(Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17321). Si tratta di un'azione personale diretta ad attuare il diritto alla consegna del bene e, quindi, ad ottenere il rilascio dell'immobile detenuto sine titulo, previo accertamento della mancanza del titolo stesso (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo
2014, n. 7305). L'attore in restituzione può, quindi, limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o può anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso, senza anche dover provare il suo diritto di proprietà (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 marzo 2014, n. 7305).
Ciò posto, l'attore ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, avendo dimostrato l'effettiva detenzione, da parte della convenuta, del bene immobile oggetto del giudizio, in forza della divisione transattiva tra gli stessi intervenuta in data 28.10.2019, nonché il mancato rilascio dell'immobile da parte della convenuta nel termine pattuito.
In particolare, per quanto riguarda la prova della detenzione, la convenuta, con la sua difesa, ha sostanzialmente confermato che, sebbene fosse scaduto il termine di sei mesi indicato al punto 3 della divisione transattiva, essa continuava a conservare la disponibilità dell'immobile, divenuto – sulla base di reciproche concessioni – oggetto di esclusiva proprietà dell'attore.
Fermo restando il sopravvenuto venir meno del titolo legittimante la detenzione, per scadenza del termine indicato nella divisione transattiva (fissato in data 28.04.2020), l'occupazione realizzata dalla può ritenersi, in un primo momento, comunque legittima, stante CP_1
3 n l'emergenza epidemiologica da Covid-19, iniziata nel gennaio del 2020.
Nel dettaglio, la situazione emergenziale si ritiene abbia determinato una proroga automatica del termine concordato nella divisione transattiva, fino alla cessazione del lockdown.
Secondo la normativa vigente nel periodo emergenziale, prevista nel DPCM del 26 aprile
2020, infatti, erano consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, con il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui si trovavano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.
Sebbene il divieto di cambio di abitazione non era espressamente vietato dalla suddetta normativa, la norma deve essere comunque interpretata in senso rigoroso, intendendo, quindi, vietato anche il trasloco delle persone fino alla cessazione dello stato di emergenza, avutosi ufficialmente in data 05.05.2023.
Alla luce dei fatti così come evidenziati, rilevata la scadenza del termine fissato nella divisione transattiva in data 28.04.2020 e rilevata la dichiarazione ufficiale di conclusione della pandemia di Covid-19 in data 05.05.2023, devono ritenersi pienamente superati i termini entro i quali la detenzione dell'immobile poteva ritenersi legittima da parte della . CP_1
Di conseguenza, risulta incontroverso, dal quadro probatorio raccolto, che la detenzione, dell'immobile da parte della non trovi, ad oggi, giustificazione in valido titolo CP_1 giuridico.
Per quanto riguarda, invece, la richiesta di pagamento dell'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile, essa non può trovare accoglimento, non avendo l'attore provato il danno sofferto a causa dell'occupazione.
Il presunto danno subito dal proprietario dell'immobile occupato senza titolo giuridico – secondo le Sezioni Unite della Cassazione – non può essere qualificato “in re ipsa”. Il danno
“in re ipsa”, infatti, identificandosi con l'evento dannoso, configurerebbe un vero e proprio danno punitivo, il quale, essendo diretto sia a ristorare la sfera patrimoniale del danneggiato che a sanzionare il responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 Cost., è compatibile con l'ordinamento giuridico italiano solo nel caso di espressa previsione normativa (Cass. Civ.,
Sezioni Unite, 05.07.2017, n. 16601; Cass. Civ. Sezioni Unite, 11.11.2008, n. 26972).
In tema di indennità da occupazione abusiva, pertanto, rileva esclusivamente il danno- conseguenza, per cui “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato, di cui, a fronte della specifica contestazione del
4 n
convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (Cass. Civ., Sezioni Unite, 15.11.2022, n.
33645).
Nel caso in esame, non ha adempiuto all'onere probatorio su Parte_1 di lui gravante, in quanto, dalla documentazione in atti, non emerge alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare la possibilità concreta di godimento perduto, il danno emergente, lo specifico pregiudizio subito in termini di perdita di opportunità di vendere o affittare il bene e il lucro cessante.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
− In accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1 dichiara l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Capua – frazione di Sant'Angelo in Formis – alla via Giovanni Ragozzino, n. 30, da parte di;
Controparte_1
− Condanna conseguentemente al rilascio immediato dell'immobile Controparte_1 innanzi descritto libero e vuoto di persone e cose in favore di Parte_1
;
[...]
− Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
− condanna la convenuta, , alla rifusione, in favore della parte attrice, Controparte_1 delle spese processuali sostenute, che liquida in complessivi € 1.413,00 , di cui € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali , IVA e CPA.
Così deciso in Santa Maria C.V. 09/07/2025
IL GOT
Avv. Angela Verolla
5