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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/12/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6026 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. TISO MARIA PAOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ZUSA MARCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge;
3) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, disponendo che gli stessi vivranno con la madre, presso la cui abitazione conserveranno la residenza anagrafica, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori,
e previo accordo con la madre almeno 48 ore prima;
4) determinare l'importo dell'assegno che il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della sig.ra , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
5) stabilire che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
6) disporre che il sig. contribuisca nella misura del 70% a tutte le spese per i figli extra assegno CP_1
ordinario, determinate secondo quanto previsto dal Protocollo (scuola, sport, attività di formazione culturale, tempo libero, cure mediche);
7) con ogni altra conseguenza di legge
8) con integrale compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 12/09/2023, sentita la ricorrente e
[...] Parte_1
dichiarata la contumacia del convenuto, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 14/06/2024, costituito in giudizio il con comparsa depositata il 18/06/2025, le parti hanno CP_1
dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal disinteresse per il tentativo di riconciliazione mostrato dal convenuto, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(Marocco), e , nato il [...] in [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. affida i minori a entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre presso la cui abitazione conserveranno la residenza anagrafica, e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé
liberamente, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e previo accordo con la madre almeno 48 ore prima;
3. dispone che versi in favore di somma di Controparte_1 Parte_2
euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della beneficiaria, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% da;
Parte_1
5. dispone che contribuisca nella misura del 70% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie per i figli, extra assegno ordinario, determinate secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del CNF (scuola, sport, attività di formazione culturale, tempo libero, cure mediche);
6. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6026 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2023, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. TISO MARIA PAOLA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. ZUSA MARCO, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: 1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) disporre che i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge;
3) affidare i figli minori congiuntamente ad entrambi i coniugi, disponendo che gli stessi vivranno con la madre, presso la cui abitazione conserveranno la residenza anagrafica, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé liberamente, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori,
e previo accordo con la madre almeno 48 ore prima;
4) determinare l'importo dell'assegno che il sig. verserà alla sig.ra quale contributo per CP_1 Pt_1
il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della sig.ra , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Pt_1
5) stabilire che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra ; Pt_1
6) disporre che il sig. contribuisca nella misura del 70% a tutte le spese per i figli extra assegno CP_1
ordinario, determinate secondo quanto previsto dal Protocollo (scuola, sport, attività di formazione culturale, tempo libero, cure mediche);
7) con ogni altra conseguenza di legge
8) con integrale compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
, con ricorso depositato dalla in data 12/09/2023, sentita la ricorrente e
[...] Parte_1
dichiarata la contumacia del convenuto, assunti i provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 14/06/2024, costituito in giudizio il con comparsa depositata il 18/06/2025, le parti hanno CP_1
dato atto di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal disinteresse per il tentativo di riconciliazione mostrato dal convenuto, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile. Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...] Parte_1
(Marocco), e , nato il [...] in [...], mandando al Controparte_1
competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza;
2. affida i minori a entrambi i genitori, con loro collocamento presso la madre presso la cui abitazione conserveranno la residenza anagrafica, e facoltà del padre di vederli e tenerli con sé
liberamente, fatti salvi gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, e previo accordo con la madre almeno 48 ore prima;
3. dispone che versi in favore di somma di Controparte_1 Parte_2
euro 200, entro il giorno 5 di ogni mese nel domicilio della beneficiaria, quale contributo per il mantenimento dei figli, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
4. dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% da;
Parte_1
5. dispone che contribuisca nella misura del 70% a tutte le spese Controparte_1
straordinarie per i figli, extra assegno ordinario, determinate secondo quanto previsto dalle Linee
Guida del CNF (scuola, sport, attività di formazione culturale, tempo libero, cure mediche);
6. compensa le spese del giudizio.
Cagliari, 17/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti