Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
VAL DI TARO (PR), il 16/12/1982, residente in C.SO XXV APRILE
CIV. N. 143/1 16030 COGORNO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. ORECCHIA NICOLA (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
, C.F. , nato a [...] Parte_2 C.F._3
(GE), il 16/11/1973, residente in C.SO XXV APRILE CIV. N. 143/1
16030 COGORNO ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CAMBONI MICHELE (C.F. ), C.F._4
che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in COGORNO il 13/06/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 227/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
COGORNO il 13/06/2004 dai SInori
e Parte_1 Parte_3
[...]
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto
2 delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2)L'appartamento, già di abitazione coniugale, sito in Cogorno (GE), C.so XXV
Aprile civ. n. 143/1, di proprietà della SI.ra , con quanto Parte_1
l'arreda, rimane assegnata alla SI.ra ; Parte_1
3)Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con Persona_1
modalità condivisa e collocazione abitativa nell'accezione di “dimora prevalente” presso e con la madre, in Cogorno (GE), C.so XXV Aprile civ. n.
143/1, con facoltà per il SI. di frequentare il figlio e di tenerlo Parte_2
con sé, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso, e, salvo diverso accordo, con le seguenti modalità:
- almeno un giorno a settimana, dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo (quando lo riaccompagnerà a scuola), oltre ad un week end ogni due, dall'uscita di scuola o, in mancanza, dalle 18,00 del venerdì e sino al lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola o, in mancanza, a casa della madre;
- 30 giorni, consecutivi o non, nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno,
- e, ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i genetliaci e le altre ricorrenzeimportanti per la famiglia;
4)I genitori si impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo, in particolare, una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali l'educazione, la salute e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di , Persona_1
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
5)Il SI. contribuirà al mantenimento del figlio mediante il Parte_2
versamento alla SI.ra dell'assegno mensile, per dodici mensilità Parte_1 annue, di € 250,00 (ducentocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, e che sarà soggetto alla rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat di legge;
3 6)L'assegno unico familiare erogato da INPS verrà ripartito nella misura del
50% ciascuno tra i coniugi;
7)Le spese straordinarie per faranno carico alle parti in misura Persona_1
paritaria al 50%, purché previamente comunicate, concertate e fiscalmente dimostrabili attraverso l'emissione di fattura/equipollente intestata al figlio ovvero di una fattura/equipollente intestata pro quota a ciascun genitore;
8)Sul punto spese ordinarie/straordinarie, i ricorrenti dichiarano di attenersi al verbale redatto in data 15.09.2016 dal Tribunale di Genova, sezione IV, denominato documento di orientamento uniforme;
9)I coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio;
10)Le parti concordano di dare immediata attuazione alle pattuizioni di cui al deposito dell'atto introduttivo “.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 16, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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