Articolo 6 della Legge 6 luglio 1940, n. 1082
Articolo 5Articolo 7
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13 agosto 1940
Art. 6.

Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell' art. 116 del Codice penale per l'esercito e dell' art. 170 del Codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, e' stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione puo' essere fatta dal comandante del corpo, ai sensi degli articoli predetti, e' stabilito in giorni due.

Entrata in vigore il 13 agosto 1940