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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/06/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3963/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
c.f. ) con l'avv. ASCIONI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
ZZ (C.F. con Controparte_1 C.F._1
l'avv. MORETTI ERIKA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1151/2023, corrispettivo d'opera
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione disattese o reiette
e, segnatamente, respinta l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
a) nel merito, accogliere integralmente la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1151/2023 reso inter partes dal Tribunale di Bolzano il 22.09.2023 (R.G. 2835/2023), notificato il 07.11.2023, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa del presente atto;
b) rigettare comunque la domanda di merito proposta Parte_2
nei confronti di siccome del tutto infondata in fatto e in diritto, dichiarando Parte_1
l'insussistenza di alcuna ragione di credito in capo all'odierna opposta e dichiarando che la non è tenuta al pagamento di somma alcuna nei confronti della prima;
Parte_1
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Parte convenuta:
pagina 1 di 7 In via preliminare principale: accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 4° co cpc dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e, conseguentemente, respingere l'opposizione a d.i. in quanto tardiva e conseguentemente inammissibile;
Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
1151/2023 del Tribunale di Bolzano, n. 2835/2023 R.G in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e strumentale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il d.i. opposto, dichiarandolo valido ed efficace e munendolo di definitiva efficacia esecutiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L (in prosieguo solo ”) ha proposto Parte_2 Parte_2
ricorso per ingiunzione, composto da ben 11 pagine, nei confronti di esponendo Parte_1
minuziosamente le ragioni del suo credito (residuo) per complessivi € 45569,22 a titolo di corrispettivo per lavori di allestimento di autoveicoli in relazione a 5 fatture, con produzione di numerosi documenti:
1) la fattura n. 500/2019 riguardava lavori di “allestimento interno ad uso officina mobile per assistenza e sostituzione pneumatici” sul veicolo mod. Renault Trafic, tg. FJ 970 PJ, di proprietà della e concesso in locazione finanziaria alla società da cui la Controparte_2 CP_3
resistente aveva ricevuto incarico;
in relazione a questa fattura, ammontante € 5.219,89 Pt_1
iva compresa, residua un saldo di € 4.691,38;
2) la fattura n. 501/2019 riguardava l'“allestimento interno ad uso officina mobile per assistenza e sostituzione pneumatici” del veicolo mod. Iveco Daily, tg. DB 179 GA;
3) la fattura n. 174/2020 aveva per oggetto l'allestimento interno ad uso “officina mobile assistenza pneumatici dotata di compressore, smontagomme, impianti pneumatici ed elettrici, centralina idraulica per la generazione di corrente elettrica, casse portattrezzi esterne ed interne, collaudo officina mobile” del veicolo mod. Iveco Tector, tg. CJ 095 ME di proprietà della società da cui la resistente aveva ricevuto incarico;
CP_3
4) la fattura n. 175/2020 riguardava l'incarico, conferito da alla ricorrente, di procedere Pt_1 allo “smontaggio allestimento già effettuato in precedenza (rf. fatt. n. 430 del 30.11.2017 allegata sub doc. 38). Nuovo allestimento effettuato come concordato con il vostro tecnico
pagina 2 di 7 venditore Rimontaggio dello smontagomma precedentemente Persona_1
installato. Installazione nuova centralina elettroidraulica da 16 kw e compressore FIAT da voi forniti. Realizzazione impianti pneumatici, elettrici, illuminazione, montaggio cassettiere ed accessori come concordato” del veicolo mod. Renault Master, tg. FL 983 WS, allora di proprietà della con locazione finanziaria in favore della Controparte_2 CP_3
5) la fattura n. 467/2020 riguardava l' “allestimento interno consistente in piastra di fondo e pannello alluminio sul veicolo mod. Fiat Ducato L2;
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere debitrice di Pt_1 somma alcuna nei confronti dell' di , non sussistendo alcun Parte_2 Parte_2
rapporto contrattuale tra loro. Ed, infatti, la non avrebbe mai commissionato alcuna Parte_1
trasformazione/manutenzione di mezzi, ma si sarebbe limitata alla fornitura del materiale necessario a tale scopo. L'incarico all sarebbe stato direttamente conferito dal Parte_2
proprietario dei veicoli di cui trattasi (o l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria), il quale avrebbe commissionato alla esclusivamente di fornire il materiale necessario Parte_1
per l'allestimento richiesto e di seguire la successiva installazione, affinché venisse effettuata in conformità delle sue richieste. Si sarebbe trattato, quindi, di un rapporto trilaterale, nell'ambito del quale essa , di fatto, si limitava a fornire il materiale necessario allo scopo che si era Pt_1 prefisso il cliente, ossia il proprietario dei veicoli da allestire (o l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria), e, dal canto suo, l'Autocarrozzeria Roma di eseguiva Parte_2
l'allestimento stesso, senza peraltro che alcun rapporto intercorresse tra essa e la Parte_1
Alcuna rilevanza assumerebbero le mail prodotte agli atti, da cui emergerebbe solo che la Pt_1
oltre a fornire il materiale necessario, effettuava solo un controllo di conformità dell'opera
[...]
commissionata e, d'altro canto, non sussisterebbe alcun documento da cui emerga inequivocabilmente che la si fosse obbligata in proprio al pagamento delle opere Parte_1
commissionate all'autocarrozzeria, desumendosi, al contrario, che il rapporto sarebbe intercorso tra la stessa autocarrozzeria ed il reale committente delle opere anzidette.
2. Decisione
L'eccezione, sollevata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. in relazione all'atto di citazione in opposizione, è infondata, poiché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e l'atto di citazione in opposizione è assimilabile, quanto al contenuto di merito, a una comparsa di risposta rispetto alla pagina 3 di 7 domanda proposta con il ricorso monitorio. Di conseguenza, l'opponente può limitarsi a contestare il credito, restando la specificità della contestazione rimessa alla sua discrezionalità.
Passando al merito, si osserva che contesta solo la propria legittimazione passiva (recte la Pt_1
titolarità del rapporto), sostenendo che i lavori non sono stati da lei commissionati e che pertanto non sussisterebbe alcun rapporto contrattuale con l'Autocarrozzeria. non svolge alcuna Pt_1
contestazione in merito alla qualità o qualità dei lavori, né sui prezzi applicati.
All'esito dell'istruttoria documentale e orale si può concludere che l'opposta ha senz'altro fornito la prova del contratto in base ai seguenti elementi:
Innanzitutto, non ha contestato l'ampia documentazione, prodotta dall'autocarrozzeria in Pt_1
sede monitoria, da cui risulta un fitto scambio di e-mail in relazione ai lavori e in cui Pt_1
spesso dà delle istruzioni e chiede delle informazioni sull'avanzamento dei lavori, ricevendo anche il resoconto dei lavori. In tale corrispondenza la si comporta come un committente Pt_1
dei lavori e non come un mero fornitore dei materiali. In relazione alla fattura n. 467/2020
l ha prodotto un “ordine” su carta intestata di (doc. 47), in ordine al Parte_2 Pt_1
quale non ha preso posizione. Va anche dato atto che non ha contestato Pt_1 Pt_1
l'imputazione di un pagamento alla prima fattura azionata.
La circostanza secondo cui non ha, poi, mai contestato in sede stragiudiziale le fatture Pt_1
emesse a suo carico è estremamente significativa, posto che si trattava non di una fattura sola, ma di cinque;
qualora l'incarico all non fosse stato dato da ma dai di lei Parte_2 Pt_1
clienti, quest'ultima avrebbe senz'altro insistito per l'emissione delle fatture a carico dei clienti e non a sé. Che l'emissione delle fatture a e non ai clienti finali della stessa fosse la prassi Pt_1
concordata, emerge dall'e-mail del 20/09/2020 (doc. 54 monitorio) in cui il dipendente Tes_1
chiede dal suo e-mail aziendale di a di (il quale in
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_2
precedenza aveva chiesto informazioni sullo stato delle fatture, tra cui anche la commissione
, se era possibile avere un “abbassamento dei costi sul totale del 25-30%”, aggiungendo: CP_3
“inoltre ti volevo chiedere se eventualmente è un problema fatturare direttamente al cliente invece che a noi”.
Anche l'istruttoria orale ha confermato che l'incarico all è stato conferito da Parte_2
e non dai proprietari/utilizzatori dei veicoli: Pt_1
Il teste , all'epoca dipendente di quindi del proprietario/locatario dei Testimone_2 CP_3
veicoli, ha dichiarato: “ADR sì, so che la ha dato l'incarico alla carrozzeria anche Pt_1
pagina 4 di 7 perché sono loro che mi hanno indicato chi faceva il lavoro e dove andare. Persona_1
(di Wuerth - ndr) mi disse i lavori li facciamo all'autocarrozzeria” … “mi sembra di ricordare che se c'erano problemi nel corso dei lavori, si chiedeva a che era il committente, Pt_1
poi se c'erano problemi si passava dalla carrozzeria per vedere se tutto era a posto.”
Il dipendente di ha confermato che l'incarico di cui alla fattura Parte_3
n. 500/2019 è stato conferito da e che nel rapporto tra e non si Pt_1 Pt_1 Parte_2
trattava solo di fornitura di materiale ma dell'esecuzione del lavoro e del montaggio.
dipendente di addetta alla parte amministrativa e Testimone_3 Parte_2
commerciale, ha confermato i capitoli di , e cioè che Parte_2
- gli incarichi di cui alle fatture azionate veniva conferito da (1-5), spiegando “il Pt_1
modo operativo della era che veniva un tecnico venditore di e Pt_1 Pt_1
commissionava l'incarico di allestimento veicoli… Poi seguiva il preventivo. Noi facevamo uno scambio di mail e un contratto verbale con i venditori. A volte c'erano dei contratti scritti. Dipende.”
- in relazione alle fatture 500/2019, 501/2019, 174/2020, 175/2020 non è stata la proprietaria/locataria a conferire l'incarico all , CP_3 CP_3 Parte_2
- l' di , prima di emettere le fatture nn. 500/2019, Parte_2 Parte_2
501/2019, 174/2020, 175/2020, 467/2020 chiedeva ed otteneva da Parte_1
autorizzazione a fatturare, spiegando “noi si mandava un resoconto finale dei lavori (che sono stati prodotti - ndr) al tecnico venditore e poi si chiedeva al tecnico se si poteva fatturare oppure al sig. della ”; Tes_1 Pt_1
Anche i dipendenti di , sentiti come testi, non hanno reso delle dichiarazioni a conforto Pt_1
della tesi del proprio datore di lavoro:
, all'epoca dipendente di ha fornito una versione poco chiara un po' Testimone_4 Pt_1 contraddittoria: dapprima ha confermato “che il cliente finale ha dato l'incarico alla per Pt_1
l'allestimento finale dei furgoni” (cap.1), il che significherebbe che ha poi dato l'incarico Pt_1
ad ; successivamente ha dichiarato sostanzialmente il contrario “Sì, è vero (che la Parte_2
ha fornito il materiale e ha solo controllato lo svolgimento delle operazioni di Parte_1
allestimento, affinché venisse effettuata in conformità delle richieste del committente, come da quest'ultimo espressamente richiesto) (cap. 2) e, ancora “Non so dire se la ha dato Pt_1
l'incarico” (cap. 1 prova contraria) .
pagina 5 di 7 ora responsabile della vendita di , ha dichiarato: “All'epoca dei fatti non Testimone_5 Pt_1
ero coinvolto. Oggi, di solito, funziona in questo modo: Noi abbiamo il rapporto con il montatore;
noi diamo il materiale al montatore che poi fa i lavori in nome e per conto di . Pt_1
Noi riceviamo l'ordine dal cliente finale e poi diamo al nostro installatore l'incarico di svolgere il montaggio in nome e per conto di . Questo è quello che accade dal 2021 ad oggi. Credo Pt_1
che fosse lo stesso modus operandi anche prima. È quello che mi hanno insegnato di fare.”
In conclusione, dall'istruttoria orale e documentale emerge senza ombra di dubbio che ha Pt_1
commissionato i lavori all'Autocarrozzeria e che il rapporto contrattuale ha avuto luogo tra questi soggetti. Va dato atto che non ha prodotto alcuna documentazione tra essa ed i Pt_1
proprietari/locatori, da cui si potrebbe desumere che il proprio rapporto con era Parte_2
limitato alla fornitura dei materiali. Non vi è, infine, alcuna traccia di quel poco chiaro “rapporto trilatero” cui fa cenno . Pt_1
In conclusione, è, quale committente, obbligata, ai sensi degli art. 2222 e 2225 c.c., a Pt_1
pagare il corrispettivo del contratto d'opera intercorso tra le parti e l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata.
Va dato atto che in corso di causa è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nella misura del 75% (recte 34.000,00, corrispondente al 75% circa) oltre interessi e spese e che tale quota è già stata pagata da , con esclusione della tassa di registro. Pt_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo può essere confermato con l'accertamento, che il 75 % è già stato pagato e residua solo un debito del residuo 25%.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.000,00-52.000,00 parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, con aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 co. 8 del medesimo DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dato atto che l'importo già parzialmente esecutivo di € 34.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese pro quota (con esclusione della tassa di registro), è stato pagato, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1151/2023 e lo dichiara esecutivo per la parte residua,
pagina 6 di 7 precisando che rimane dovuta soltanto quest'ultima;
2. condanna a rimborsare all'avv. Erika Moretti, quale avvocato antistatario di Parte_1
, a titolo di spese di lite, € 9.139,20 per compenso di Parte_2
avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
16/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 3963/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado pendente tra:
c.f. ) con l'avv. ASCIONI STEFANO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
ZZ (C.F. con Controparte_1 C.F._1
l'avv. MORETTI ERIKA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1151/2023, corrispettivo d'opera
Conclusioni
Parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione disattese o reiette
e, segnatamente, respinta l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto:
a) nel merito, accogliere integralmente la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
1151/2023 reso inter partes dal Tribunale di Bolzano il 22.09.2023 (R.G. 2835/2023), notificato il 07.11.2023, e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni spiegate in narrativa del presente atto;
b) rigettare comunque la domanda di merito proposta Parte_2
nei confronti di siccome del tutto infondata in fatto e in diritto, dichiarando Parte_1
l'insussistenza di alcuna ragione di credito in capo all'odierna opposta e dichiarando che la non è tenuta al pagamento di somma alcuna nei confronti della prima;
Parte_1
c) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Parte convenuta:
pagina 1 di 7 In via preliminare principale: accertare e dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 164 4° co cpc dell'atto di citazione in opposizione a d.i. e, conseguentemente, respingere l'opposizione a d.i. in quanto tardiva e conseguentemente inammissibile;
Nel merito: rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n.
1151/2023 del Tribunale di Bolzano, n. 2835/2023 R.G in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto, dilatoria e strumentale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il d.i. opposto, dichiarandolo valido ed efficace e munendolo di definitiva efficacia esecutiva;
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Oggetto di causa
L (in prosieguo solo ”) ha proposto Parte_2 Parte_2
ricorso per ingiunzione, composto da ben 11 pagine, nei confronti di esponendo Parte_1
minuziosamente le ragioni del suo credito (residuo) per complessivi € 45569,22 a titolo di corrispettivo per lavori di allestimento di autoveicoli in relazione a 5 fatture, con produzione di numerosi documenti:
1) la fattura n. 500/2019 riguardava lavori di “allestimento interno ad uso officina mobile per assistenza e sostituzione pneumatici” sul veicolo mod. Renault Trafic, tg. FJ 970 PJ, di proprietà della e concesso in locazione finanziaria alla società da cui la Controparte_2 CP_3
resistente aveva ricevuto incarico;
in relazione a questa fattura, ammontante € 5.219,89 Pt_1
iva compresa, residua un saldo di € 4.691,38;
2) la fattura n. 501/2019 riguardava l'“allestimento interno ad uso officina mobile per assistenza e sostituzione pneumatici” del veicolo mod. Iveco Daily, tg. DB 179 GA;
3) la fattura n. 174/2020 aveva per oggetto l'allestimento interno ad uso “officina mobile assistenza pneumatici dotata di compressore, smontagomme, impianti pneumatici ed elettrici, centralina idraulica per la generazione di corrente elettrica, casse portattrezzi esterne ed interne, collaudo officina mobile” del veicolo mod. Iveco Tector, tg. CJ 095 ME di proprietà della società da cui la resistente aveva ricevuto incarico;
CP_3
4) la fattura n. 175/2020 riguardava l'incarico, conferito da alla ricorrente, di procedere Pt_1 allo “smontaggio allestimento già effettuato in precedenza (rf. fatt. n. 430 del 30.11.2017 allegata sub doc. 38). Nuovo allestimento effettuato come concordato con il vostro tecnico
pagina 2 di 7 venditore Rimontaggio dello smontagomma precedentemente Persona_1
installato. Installazione nuova centralina elettroidraulica da 16 kw e compressore FIAT da voi forniti. Realizzazione impianti pneumatici, elettrici, illuminazione, montaggio cassettiere ed accessori come concordato” del veicolo mod. Renault Master, tg. FL 983 WS, allora di proprietà della con locazione finanziaria in favore della Controparte_2 CP_3
5) la fattura n. 467/2020 riguardava l' “allestimento interno consistente in piastra di fondo e pannello alluminio sul veicolo mod. Fiat Ducato L2;
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo di non essere debitrice di Pt_1 somma alcuna nei confronti dell' di , non sussistendo alcun Parte_2 Parte_2
rapporto contrattuale tra loro. Ed, infatti, la non avrebbe mai commissionato alcuna Parte_1
trasformazione/manutenzione di mezzi, ma si sarebbe limitata alla fornitura del materiale necessario a tale scopo. L'incarico all sarebbe stato direttamente conferito dal Parte_2
proprietario dei veicoli di cui trattasi (o l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria), il quale avrebbe commissionato alla esclusivamente di fornire il materiale necessario Parte_1
per l'allestimento richiesto e di seguire la successiva installazione, affinché venisse effettuata in conformità delle sue richieste. Si sarebbe trattato, quindi, di un rapporto trilaterale, nell'ambito del quale essa , di fatto, si limitava a fornire il materiale necessario allo scopo che si era Pt_1 prefisso il cliente, ossia il proprietario dei veicoli da allestire (o l'utilizzatore di un contratto di locazione finanziaria), e, dal canto suo, l'Autocarrozzeria Roma di eseguiva Parte_2
l'allestimento stesso, senza peraltro che alcun rapporto intercorresse tra essa e la Parte_1
Alcuna rilevanza assumerebbero le mail prodotte agli atti, da cui emergerebbe solo che la Pt_1
oltre a fornire il materiale necessario, effettuava solo un controllo di conformità dell'opera
[...]
commissionata e, d'altro canto, non sussisterebbe alcun documento da cui emerga inequivocabilmente che la si fosse obbligata in proprio al pagamento delle opere Parte_1
commissionate all'autocarrozzeria, desumendosi, al contrario, che il rapporto sarebbe intercorso tra la stessa autocarrozzeria ed il reale committente delle opere anzidette.
2. Decisione
L'eccezione, sollevata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c. in relazione all'atto di citazione in opposizione, è infondata, poiché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e l'atto di citazione in opposizione è assimilabile, quanto al contenuto di merito, a una comparsa di risposta rispetto alla pagina 3 di 7 domanda proposta con il ricorso monitorio. Di conseguenza, l'opponente può limitarsi a contestare il credito, restando la specificità della contestazione rimessa alla sua discrezionalità.
Passando al merito, si osserva che contesta solo la propria legittimazione passiva (recte la Pt_1
titolarità del rapporto), sostenendo che i lavori non sono stati da lei commissionati e che pertanto non sussisterebbe alcun rapporto contrattuale con l'Autocarrozzeria. non svolge alcuna Pt_1
contestazione in merito alla qualità o qualità dei lavori, né sui prezzi applicati.
All'esito dell'istruttoria documentale e orale si può concludere che l'opposta ha senz'altro fornito la prova del contratto in base ai seguenti elementi:
Innanzitutto, non ha contestato l'ampia documentazione, prodotta dall'autocarrozzeria in Pt_1
sede monitoria, da cui risulta un fitto scambio di e-mail in relazione ai lavori e in cui Pt_1
spesso dà delle istruzioni e chiede delle informazioni sull'avanzamento dei lavori, ricevendo anche il resoconto dei lavori. In tale corrispondenza la si comporta come un committente Pt_1
dei lavori e non come un mero fornitore dei materiali. In relazione alla fattura n. 467/2020
l ha prodotto un “ordine” su carta intestata di (doc. 47), in ordine al Parte_2 Pt_1
quale non ha preso posizione. Va anche dato atto che non ha contestato Pt_1 Pt_1
l'imputazione di un pagamento alla prima fattura azionata.
La circostanza secondo cui non ha, poi, mai contestato in sede stragiudiziale le fatture Pt_1
emesse a suo carico è estremamente significativa, posto che si trattava non di una fattura sola, ma di cinque;
qualora l'incarico all non fosse stato dato da ma dai di lei Parte_2 Pt_1
clienti, quest'ultima avrebbe senz'altro insistito per l'emissione delle fatture a carico dei clienti e non a sé. Che l'emissione delle fatture a e non ai clienti finali della stessa fosse la prassi Pt_1
concordata, emerge dall'e-mail del 20/09/2020 (doc. 54 monitorio) in cui il dipendente Tes_1
chiede dal suo e-mail aziendale di a di (il quale in
[...] Pt_1 Parte_2 Parte_2
precedenza aveva chiesto informazioni sullo stato delle fatture, tra cui anche la commissione
, se era possibile avere un “abbassamento dei costi sul totale del 25-30%”, aggiungendo: CP_3
“inoltre ti volevo chiedere se eventualmente è un problema fatturare direttamente al cliente invece che a noi”.
Anche l'istruttoria orale ha confermato che l'incarico all è stato conferito da Parte_2
e non dai proprietari/utilizzatori dei veicoli: Pt_1
Il teste , all'epoca dipendente di quindi del proprietario/locatario dei Testimone_2 CP_3
veicoli, ha dichiarato: “ADR sì, so che la ha dato l'incarico alla carrozzeria anche Pt_1
pagina 4 di 7 perché sono loro che mi hanno indicato chi faceva il lavoro e dove andare. Persona_1
(di Wuerth - ndr) mi disse i lavori li facciamo all'autocarrozzeria” … “mi sembra di ricordare che se c'erano problemi nel corso dei lavori, si chiedeva a che era il committente, Pt_1
poi se c'erano problemi si passava dalla carrozzeria per vedere se tutto era a posto.”
Il dipendente di ha confermato che l'incarico di cui alla fattura Parte_3
n. 500/2019 è stato conferito da e che nel rapporto tra e non si Pt_1 Pt_1 Parte_2
trattava solo di fornitura di materiale ma dell'esecuzione del lavoro e del montaggio.
dipendente di addetta alla parte amministrativa e Testimone_3 Parte_2
commerciale, ha confermato i capitoli di , e cioè che Parte_2
- gli incarichi di cui alle fatture azionate veniva conferito da (1-5), spiegando “il Pt_1
modo operativo della era che veniva un tecnico venditore di e Pt_1 Pt_1
commissionava l'incarico di allestimento veicoli… Poi seguiva il preventivo. Noi facevamo uno scambio di mail e un contratto verbale con i venditori. A volte c'erano dei contratti scritti. Dipende.”
- in relazione alle fatture 500/2019, 501/2019, 174/2020, 175/2020 non è stata la proprietaria/locataria a conferire l'incarico all , CP_3 CP_3 Parte_2
- l' di , prima di emettere le fatture nn. 500/2019, Parte_2 Parte_2
501/2019, 174/2020, 175/2020, 467/2020 chiedeva ed otteneva da Parte_1
autorizzazione a fatturare, spiegando “noi si mandava un resoconto finale dei lavori (che sono stati prodotti - ndr) al tecnico venditore e poi si chiedeva al tecnico se si poteva fatturare oppure al sig. della ”; Tes_1 Pt_1
Anche i dipendenti di , sentiti come testi, non hanno reso delle dichiarazioni a conforto Pt_1
della tesi del proprio datore di lavoro:
, all'epoca dipendente di ha fornito una versione poco chiara un po' Testimone_4 Pt_1 contraddittoria: dapprima ha confermato “che il cliente finale ha dato l'incarico alla per Pt_1
l'allestimento finale dei furgoni” (cap.1), il che significherebbe che ha poi dato l'incarico Pt_1
ad ; successivamente ha dichiarato sostanzialmente il contrario “Sì, è vero (che la Parte_2
ha fornito il materiale e ha solo controllato lo svolgimento delle operazioni di Parte_1
allestimento, affinché venisse effettuata in conformità delle richieste del committente, come da quest'ultimo espressamente richiesto) (cap. 2) e, ancora “Non so dire se la ha dato Pt_1
l'incarico” (cap. 1 prova contraria) .
pagina 5 di 7 ora responsabile della vendita di , ha dichiarato: “All'epoca dei fatti non Testimone_5 Pt_1
ero coinvolto. Oggi, di solito, funziona in questo modo: Noi abbiamo il rapporto con il montatore;
noi diamo il materiale al montatore che poi fa i lavori in nome e per conto di . Pt_1
Noi riceviamo l'ordine dal cliente finale e poi diamo al nostro installatore l'incarico di svolgere il montaggio in nome e per conto di . Questo è quello che accade dal 2021 ad oggi. Credo Pt_1
che fosse lo stesso modus operandi anche prima. È quello che mi hanno insegnato di fare.”
In conclusione, dall'istruttoria orale e documentale emerge senza ombra di dubbio che ha Pt_1
commissionato i lavori all'Autocarrozzeria e che il rapporto contrattuale ha avuto luogo tra questi soggetti. Va dato atto che non ha prodotto alcuna documentazione tra essa ed i Pt_1
proprietari/locatori, da cui si potrebbe desumere che il proprio rapporto con era Parte_2
limitato alla fornitura dei materiali. Non vi è, infine, alcuna traccia di quel poco chiaro “rapporto trilatero” cui fa cenno . Pt_1
In conclusione, è, quale committente, obbligata, ai sensi degli art. 2222 e 2225 c.c., a Pt_1
pagare il corrispettivo del contratto d'opera intercorso tra le parti e l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata.
Va dato atto che in corso di causa è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo nella misura del 75% (recte 34.000,00, corrispondente al 75% circa) oltre interessi e spese e che tale quota è già stata pagata da , con esclusione della tassa di registro. Pt_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo può essere confermato con l'accertamento, che il 75 % è già stato pagato e residua solo un debito del residuo 25%.
3. Spese
Le spese di lite sono regolate in base al principio di cui all'art. 91 c.p.c.
La liquidazione del compenso di avvocato avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione 26.000,00-52.000,00 parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione, con aumento del 20% ai sensi dell'art. 4 co. 8 del medesimo DM.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dato atto che l'importo già parzialmente esecutivo di € 34.000,00 a titolo di capitale, oltre interessi e spese pro quota (con esclusione della tassa di registro), è stato pagato, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1151/2023 e lo dichiara esecutivo per la parte residua,
pagina 6 di 7 precisando che rimane dovuta soltanto quest'ultima;
2. condanna a rimborsare all'avv. Erika Moretti, quale avvocato antistatario di Parte_1
, a titolo di spese di lite, € 9.139,20 per compenso di Parte_2
avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e successive occorrende.
16/06/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 7 di 7