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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pastore e Parte_1
AF IA LA e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Andrea Mario Martucci e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Foglia e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.05.2016 e, senza soluzione di continuità, Controparte_3
fino al 14.01.2021, svolgendo mansioni promiscue di barista e addetta al banco gelati per la somministrazione di bevande e prodotti di gelateria e pasticceria nonché di cassiera;
specificava di essere stata assunta dai signori e e di Parte_2 Parte_3
aver formalmente sottoscritto una convenzione per l'attivazione di un tirocinio formativo nell'ambito del Regolamento Regione Campania n. 9/2010, capo VII artt. 25-29 bis recante
“Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini e successive modifiche ed integrazioni”, in relazione ad un progetto formativo presso la società resistente (ospitante) nel locale commerciale Bar Gelateria Maedi, sito in Piazza Adriano, 18-19 in Santa Maria
Capua RE della durata di 6 mesi con decorrenza dal 10.05.2016 e fino al 09.11.2016, con orario di 44 ore settimanali distribuite su sei giorni a settimana per mansioni afferenti
“mantecare il gelato, controllare qualità prodotti, pulire macchinari, servire ai tavoli, preparare bevande” ed un'indennità di partecipazione pari ad euro 700,00 mensili aggiungendo, inoltre, che sarebbe risultato un altro tirocinio formativo con decorrenza dal
09.05.2017 “mai sottoposto alla ricorrente per la sottoscrizione e ricavato dai prospetti consegnati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 come depositato in atti”.
Dedotto lo svolgimento senza soluzione di continuità della prestazione lavorativa in favore di l'istante affermava che soltanto in data 02.12.2017 la medesima veniva Controparte_3
formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo un fittizio regime di part-time al 50% dell'orario ordinario pari a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) per lo svolgimento delle mansioni di “gelataio”, con inquadramento secondo il livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio.
Deduceva, dunque, la nullità dei predetti contratti di tirocinio formativo, lamentando che il secondo, in particolare, neppure sarebbe stato sottoposto alla lavoratrice per accettazione e sottoscrizione;
sosteneva che entrambi sarebbero da considerarsi affetti da nullità assoluta per mancanza di causa (ex art. 1418 c.c.) in quanto tra le parti il rapporto si sarebbe di fatto instaurato già dal 01.05.2016; entrambi, inoltre, sarebbero carenti dell'accordo, quale requisito di cui all'art. 1325 c.c., e, comunque, stipulati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, dunque, affetti da una nullità per difetto di causa ovvero della funzione economico-sociale alla quale essi erano preordinati, con intento elusivo e/o frodatorio della legislazione a tutela del lavoro subordinato ed in palese violazione della disciplina prevista in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-
Regioni nella seduta del 25.05.2017 ed approvazione dello schema di regolamento
“Modifiche agli art. da 25 a 29 del Regolamento Regione Campania del 02.04.2010 n. 9”.
Argomentava, infatti, evidenziando che non si sarebbe svolto alcun tirocinio formativo e nessun addestramento professionale, avendo la ricorrente sempre svolto, su direttive dei titolari del bar, mansioni di barista/cassiera in maniera autonoma e con adeguata e determinante iniziativa nell'ambito delle mansioni affidate, fra le quali rientrava anche quella di servizio dei gelati che erano preconfezionati e non venivano prodotti in loco, non essendovi alcun laboratorio ove svolgere eventualmente attività di preparazione dei gelati.
Deduceva, al riguardo, il carattere fittizio del progetto formativo di “addetto al banco gelati” in quanto generico e non strutturato per far acquisire alcuna tipologia di qualifica professionale alla ricorrente (mancata formazione, corresponsione retribuzione fissa, obbligo osservanza orari fissi di lavoro inseriti in turni alternati con altri colleghi, necessità di giustificare ritardi e assenze, svolgimento mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo-subordinazione), sostenendo che le attività ivi elencate corrisponderebbero a quelle comuni e basilari di barista/addetto al banco ed al servizio clienti, “mansioni che la ricorrente ha sempre svolto in autonomia senza alcun tutor che le si affiancasse avendo già precedenti esperienze lavorative in tale ambito”.
Nello specifico, la ricorrente esponeva che, nel periodo dall'assunzione del 01.05.2016 e fino al mese di novembre 2017 circa, su disposizioni e direttive ricevute da per il Controparte_3 tramite delle responsabili e , presso il Bar Gelateria CP_4 Controparte_5
Maedi, sito in Santa Maria Capua RE, si sarebbe occupata prevalentemente di preparare e/o servire i gelati cornetti, brioches, caffè, drink, aperitivi, prodotti di piccola pasticceria etc. al banco ed ai tavoli, svolgendo le relative attività di cassiera per portare lo scontrino ai tavoli, prendere il prezzo delle varie consumazioni, dare il resto, nonché ogni attività funzionale al regolare svolgimento del bancone bar-gelateria, deducendo, al riguardo, che, prima dell'apertura al pubblico per la prima colazione, occorre svolgere le seguenti attività: infornare cornetti, brioches e prodotti di piccola rosticceria, già congelati e pronti per la cottura;
sistemare il locale, preparare e servire ai clienti le colazioni, caffè, cappuccini, aperitivi, dolciumi, rustici, liquori, tramezzini ecc. che venivano consumati in loco;
al termine del turno di lavoro, occuparsi della pulizia dei macchinari utilizzati durante l'attività lavorativa (macchina caffè, spremiagrumi etc.), delle suppellettili, (bancone, mensole, vetrine etc.) e dei vari ambienti.
Circa gli orari osservati, la ricorrente affermava che, per il periodo dal 10.05.2016 al
30.11.2017 circa, sarebbe stata tenuta ad osservare prevalentemente il seguente orario di lavoro: “dalle ore 16,00 e fino alla chiusura del locale che avveniva solitamente alle 2,00 circa (10 ore al giorno circa) per sei giorni a settimana, compresa la domenica ed i giorni festivi, con 1 giorno di riposo coincidente con la chiusura del lunedì maturando settimanalmente circa 54 ore di lavoro di cui
12 ore per lavoro notturno svolto dopo le ore 23.00”.
Aggiungeva che, dal mese di dicembre 2017 e fino al congedo per maternità, alla ricorrente sarebbero state consegnate le chiavi di apertura del locale, specificando di aver osservato, in tale periodo, un turno di mattina dalle ore 6,45 (con apertura del locale) fino alle ore 16,00, con pausa pranzo consumata sul posto di circa 30 minuti (8/9 ore al giorno circa) per tre settimane, “maturando settimanalmente circa 54 ore di lavoro di cui 6 ore per lavoro straordinario diurno e poi 1 settimana il turno serale dalle ore 16.00 alla chiusura del locale verso le ore 01/02 di notte (9/10 ore al giorno circa) maturando settimanalmente circa 55 ore di lavoro di cui 18 ore di lavoro notturno dopo le ore 23.00”.
Lamentava di non aver mai goduto di festività, riposi e permessi ed assumeva di aver maturato mediamente un monte mensile di 238 ore;
specificava di aver goduto di ferie nella misura di 15 giorni all'anno e di non aver ricevuto nulla per le ferie maturate e non godute nonché di non aver mai fruito dei permessi né tantomeno percepito la relativa indennità sostitutiva per le ore maturate e non godute.
Precisava, ancora, di essere stata, dal mese di settembre 2019, in astensione dal lavoro per gravidanza a rischio, protrattasi per tutto il periodo di gestazione fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e per congedo parentale di maternità fino al 14.06.2020; deduceva, inoltre, che, durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, la ricorrente avrebbe usufruito fino al 31.08.2020 di ulteriore congedo parentale con retribuzione al 50%
e che, dal 01.09.2020 al 03.01.2021, sarebbe stata stata in congedo parentale con retribuzione al 30% e che, dal 04.01.2021 al 14.01.2021 – data di cessazione del rapporto di lavoro – sarebbe stata in astensione obbligatoria per un'altra gravidanza a rischio.
Lamentava, tuttavia, di non aver percepito nulla a titolo di indennità per congedo parentale e di astensione obbligatoria per gravidanza a rischio per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 e di aver percepito, a titolo di tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, soltanto euro
100,00.
L'istante deduceva, in ogni caso, che le mansioni dalla stessa svolte a partire dal 01.05.2016 fino al momento del congedo per maternità a rischio (settembre 2019) sarebbero corrispondenti al livello 5 del CCNL Turismo Comparto Pubblici Esercizi ratione temporis applicabile.
Circa la retribuzione percepita, affermava che, durante il periodo “a nero”, senza copertura previdenziale ed assistenziale, e durante il fittizio tirocinio formativo, avrebbe percepito circa euro 700,00 mensili e la tredicesima mensilità nella misura di euro 350,00, specificando, ancora, di non aver ricevuto nulla a titolo di quattordicesima mensilità; precisava, infine, che, in tale periodo, veniva retribuita in contanti dalla sig.ra oppure dal Parte_2 sig. . Parte_3
Deduceva, poi, che, con la formale assunzione nel mese di dicembre 2017 avrebbe percepito mensilmente circa euro 800,00 nonché la tredicesima mensilità quantificata in euro 750,00; specificava di aver percepito i ratei per la quattordicesima mensilità a partire dal mese di febbraio 2019, specificando che tutti gli emolumenti riconosciuti alla ricorrente sarebbero sempre stati parametrati al fittizio part-time al 50% formalizzato nel contratto di assunzione.
Affermava, inoltre, che, all'inizio del periodo di interdizione per gravidanza a rischio, avrebbe percepito unicamente quanto riportato nelle buste paga a titolo di indennità di maternità INPS, parametrata alla formale assunzione part-time, e che, dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 14.01.2021, la ricorrente nulla avrebbe ricevuto neppure a titolo di
TFR.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente deduceva di essere stata licenziata in data 14.01.2021, a seguito di intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato con una presunta cessazione di attività.
Al riguardo, evidenziava che, come si evincerebbe dall'esame della visura camerale della società non risulterebbe alcuna cessazione dell'attività presso il locale Bar Controparte_3
Pasticceria Maedi, la quale sarebbe, invece, proseguita regolarmente, anche dopo il licenziamento della ricorrente, sotto la stessa gestione e direzione di e Parte_4
, e dal 19.04.2021 con la costituzione di altra società denominata Parte_2 [...]
– con inizio attività al 10.05.2021 – presso i medesimi locali di Controparte_2 [...]
CP_3 Riteneva, perciò, sussistente una fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda ex art. 2112
c.c. e, quindi, di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente sul punto, argomentava evidenziando che, nella gestione del Controparte_3 locale commerciale di Santa Maria Capua RE, sarebbe subentrata formalmente la
[...]
la quale, senza soluzione di continuità, con medesima gestione Controparte_2
amministrativa, direttiva e contabile e con medesima sede legale, oggetto sociale e attività
d'impresa, mantenendo la stessa insegna (cartellonistica pubblicitaria), utilizzando gli stessi beni strumentali (bancone bar/gelateria, tavolini, sedie, frigoriferi) ed il medesimo personale (eccetto la ricorrente), avrebbe proseguito l'attività di bar e pasticceria della e che nella compagine sociale risulterebbe come soci il sig. , Controparte_3 Persona_1
cognato di e già dipendente di e come amministratore il sig. Parte_2 Controparte_3
, già collaboratore di Controparte_6 CP_1
Tanto premesso, la ricorrente affermava di essere creditrice della somma complessiva di euro 48.799,47, di cui euro 42.926,42 a titolo di differenze sulla paga base conglobata, lavoro straordinario, lavoro notturno, differenze su tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, su festività, ferie e permessi maturati e non goduti ed euro 5.873,05 a titolo di differenze sul
TFR, e concludeva chiedendo di “- Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e è CP_1 intercorso e si è svolto dal 01.05.2016 al 14.01.2021 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con le modalità di svolgimento descritte in premessa per mansioni di barista/cassiera e addetta al banco gelati, orario di lavoro, sede di lavoro, vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina normativa di specie ed all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi vigente nel periodo;
- Accertare e dichiarare, in base alla qualità e quantità di lavoro prestato dal 01.05.2016 al 14.01.2021 con mansioni di barista/cassiera e addetta al banco gelati corrispondenti al Livello 5to secondo la declaratoria dell'art. 290 CCNL Pubblici Esercizi, previa declaratoria di nullità, illegittimità, invalidità dei fittizi contratti di tirocinio formativo e di accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro sussistendone tutti gli elementi ai sensi dell'art. 2094
c.c. e 2095 c.c., il diritto della ricorrente al trattamento economico e normativo corrispondente e, pertanto alle differenze retributive nella misura complessiva di € 48.799,47, di cui € 42.926,42 a titolo di differenze sulla paga base conglobata, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di maternità, differenze su 13ma e 14ma mensilità, su festività, ferie e permessi maturati e non goduti ed € 5.873,05 a titolo di differenze su TFR, come risultanti analiticamente dagli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso, anche ai sensi degli artt. art. 2099, 2103,
2107, 2109, 2120 c.c., 36 della Costituzione nonché artt. artt. 108, 111, 120, 122, 126, 127, 129, 158,
160, 161, 196, 290 e ss.; - Accertare e dichiarare che tra la società e CP_3 CP_2
è intervenuta e si è di fatto realizzata un'occulta operazione di trasferimento/cessione di
[...] azienda ai sensi e per gli effetti degli artt.. 2112 e 2560 c.c. con conseguente declaratoria della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti di lavoro che, al momento del trasferimento, erano stati maturati dalla ricorrente e non liquidati e, per l'effetto - Condannare
, con sede legale in Piazza Adriano 18-19 81055 S. Maria Capua RE (CF/P.IVA CP_3
) in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. nato a [...] il P.IVA_1 Parte_3
06.09.1957 (CF: residente in rione Risorgimento n. 33 81043 Capua e C.F._1
con sede legale in Piazza Adriano 19 - 81055 S. Maria Capua Controparte_7
RE (CF/P.IVA ) in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. P.IVA_2 Controparte_6 nato a [...] il [...], ivi residente al Rione Carlo Santagata n. 15 81043 Capua, in solido tra loro ovvero alternativamente per quanto di ragione e competenza ai sensi dell'art. 2112 c.c. e 2560 cc, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 48.799,47 come specificata e analiticamente calcolata negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto o della somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge […]”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano la e la Controparte_3 [...]
, in persona dei legali rappresentante p.t., che eccepivano l'infondatezza Controparte_2 del ricorso, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedevano il rigetto della domanda.
La eccepita altresì la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché CP_3
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese;
nel contestare la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, negava la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo con la stessa, argomentando, inoltre, che la lavoratrice avrebbe sempre osservato gli orari stabiliti nel contratto sottoscritto dalle parti ed evidenziando, inoltre, di aver sempre adempiuto con puntualità al pagamento delle retribuzioni in favore dell'istante e che, anzi, mensilmente, avrebbe riconosciuto, in favore della stessa, a titolo di bonus, la somma di euro 200,00 circa in contanti, oltre alla retribuzione corrisposta mensilmente, mai inferiore ad euro 860,00. Ancora, negava che la ricorrente avrebbe svolto le mansioni di preparazione dei gelati, dal momento che l'attività svolta dalla società resistente prevedeva esclusivamente la vendita al dettaglio di gelati confezionati, essendo la struttura assolutamente carente degli strumenti di produzione idonei alla preparazione del prodotto.
La , inoltre, spiegava eccezione di difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, negando, in primo luogo, di aver intrattenuto rapporti commerciali con la
[...]
nonché di essere subentrata a quest'ultima nella gestione del locale presso il quale la CP_3
ricorrente deduce di aver lavorato;
contestava, in ogni caso, la sussistenza di un collegamento tra le due società.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni Controparte_3 di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Venendo al merito della questione, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente
[...]
nella qualità di barista e addetta al banco gelati per la somministrazione di bevande CP_3
e prodotti di gelateria e pasticceria nonché di cassiera presso il bar locale commerciale Bar
Gelateria Maedi, sito in Piazza Adriano, 18-19, in Santa Maria Capua RE, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, invocando, inoltre, l'applicazione della tutela ex art. 2112 c.c. nei confronti della , deducendo, al riguardo, Controparte_2
una fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda e, dunque, un regime di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente Controparte_3
Ciò premesso, va evidenziato che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dal 10.05.2016 al Controparte_3 14.01.2021, pur in assenza di regolare contratto fino al 01.12.2017 deducendo, al riguardo, il carattere fittizio di due contratti di tirocinio, dovendosi ritenere la propria prestazione, sin dall'inizio del rapporto tra le parti, pienamente caratterizzata dai canoni della subordinazione, assumendo, al riguardo, di aver sempre svolto le stesse mansioni e non avendo ricevuto alcuna formazione.
Dedotto lo svolgimento senza soluzione di continuità della prestazione lavorativa in favore della società sin dal 10.05.2016, l'istante affermava, infatti, di essere stata formalmente assunta soltanto in data 02.12.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo un fittizio regime di part-time al 50% dell'orario ordinario pari a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) per lo svolgimento delle mansioni di “gelataio”, con inquadramento secondo il livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio.
Tanto precisato, l'istruttoria svolta ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo che va dal 10.05.2016 al 01.12.2017; viceversa, all'esito della prova orale, con riferimento allo stesso periodo di lavoro e a quello successivo
“contrattualizzato”, a partire, cioè, dal 02.12.2017, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso, non può ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
Con riferimento al periodo dal 10.05.2016 al 01.12.2027, va precisato, in via preliminare, che nel contratto di tirocinio formativo, centrale è il profilo della formazione, in forza del quale il tirocinante deve essere costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage.
In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato (a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo).
Al riguardo, occorre riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l'allega (cfr.
Cass. 2 dicembre 1991, n. 12911; 12 maggio 1993, n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052; 14 marzo
2001, n. 3696) talché incombe al datore di lavoro, che opponga che il rapporto sia inquadrabile nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass.
14 marzo 1973, n. 996; 9 aprile 1986, n. 2487; 29 aprile 1981, n. 2640; 6 settembre 1988, n. 5057;
2 dicembre 1991, n. 12991; 2 maggio 1993 n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052).
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, nei rapporti di tirocinio, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio (Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n.
1380/2006).
In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsti per il contratto di tirocinio. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore.
Anche in questo caso il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria ove tale onere non sia soddisfatto.
Ebbene, nella fattispecie in esame, facendo applicazione di tali principi, a fronte del contratto di tirocinio allegato al ricorso introduttivo, va rilevato come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna contestazione in ordine a tale circostanza né tantomeno, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, ha provato – come era suo onere – di aver impartito un tirocinio formativo alla lavoratrice sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro, omettendo, tra l'altro, di allegare e produrre in giudizio i relativi progetti formativi di tirocinio;
sicché, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la società convenuta con decorrenza dal 10.05.2016.
Come è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c., prevede che “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Da tale disposizione consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a Controparte_3 fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 10.05.2016 al 01.12.2017, la stessa deve ritenersi provata.
In termini più specifici, va, ancora, ricordato che l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista, in esecuzione del contratto, grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione, richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge, sia stata comunque di fatto impartita. Del resto, anche sulla scorta dell'espletata istruttoria, può ritenersi acquisita prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso relativamente a tale periodo.
Infatti, l'esame delle dichiarazioni testimoniali dimostra che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in ricorso.
Dalla prova testimoniale espletata sono, invero, emersi, con riferimento al dedotto periodo, gli indici di subordinazione richiamati dalle pronunce di legittimità citate da ultimo, quali criteri rivelatori della natura non genuina dei rapporti di tirocinio, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato (inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, esecuzione di prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, sottoposizione ad un potere disciplinare eccedente quanto strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo); viceversa, nulla è emerso circa un'attività di affiancamento da parte di un tutor individuato dall'azienda ospitante per l'erogazione al tirocinante della formazione costituente l'oggetto del negozio.
In particolare, va, al riguardo, evidenziato che, all'udienza del 04.07.2023, l'unico teste di parte resistente escusso – sig. – nipote della RA Testimone_1 Parte_5 nulla ha riferito in ordine a tale attività di affiancamento (cfr. verbale d'udienza del
04.07.2023).
Viceversa, i testi di parte ricorrente hanno pienamente confermato l'assunto attoreo.
In particolare, il teste , della cui attendibilità non è dato dubitare – escusso Tes_2
alla medesima udienza – ha dichiarato, per quanto qui rileva, quanto segue: “ADR: “Sono CP_ stato collega della ricorrente in quanto ho lavorato presso la dal 06.05.2016 – circa una settimana dopo l'inaugurazione dell'attività – fino al marzo 2021. Attualmente non ho alcuna controversia contro la resistente. Io avevo un contratto come barman e svolgevo le relative mansioni, sebbene per
4 anni sia stato anche il responsabile del punto vendita sito in Piazza Adriano 18-19, nei pressi dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua RE. Specifico che io lavoravo prettamente nel turno serale, tranne gli ultimi due-tre mesi prima del Covid. In particolare, dovendo seguire un corso serale, ho, infatti, chiesto di poter osservare il turno della mattina. Diversamente, la ricorrente lavorava dall'apertura del punto vendita (6,45 del mattino), provvedendo anche all'apertura del punto vendita, fino al mio turno, che iniziava alle 16,00 con chiusura un giorno a settimana (il lunedì). Specifico, inoltre, che nel periodo in cui ho lavorato di mattina, la ricorrente era in maternità”; ADR: “Nel primo anno di lavoro, io ho lavorato occupandomi del servizio di caffetteria e di tutte le attività attinenti al servizio di barman, nonché servendo ai tavoli ed occupandomi della cassa;
dall'anno successivo in poi, essendo andate via due signore, io sono diventato il responsabile del turno serale, essendo sempre presente la sera” ADR: “La ricorrente, invece, si occupava del servizio di caffetteria, servendo i cornetti ed ai tavoli. Per l'ultimo anno e mezzo ha lavorato da sola;
inizialmente, invece,
c'è stata per un breve periodo (6-7 mesi) una persona ad hoc che si occupava esclusivamente della preparazione dei caffè. Dopo il suo licenziamento, nessuno ha preso il posto del caffettiere”. ADR:
“Voglio specificare che c'erano due caffettieri: uno al mattino ed uno di sera. Quando è stato licenziato un caffettiere, un altro è rimasto a lavorare fisso nel turno della mattina e la ricorrente è passata al turno serale, per circa un annetto, lavorando al mio fianco” ADR: “Quando il negozio ha aperto al mattino c'erano due persone, di cui una era il caffettiere;
la sera, c'erano tre persone. Dopo il licenziamento del caffettiere, è rimasto l'altro per il turno mattutino. La sera sono rimasto fisso io e gli altri due dipendenti si alternavano la mattina e la sera. Essendo io barman, io ero fisso la sera per Testim tale ragione” “Voglio precisare che la ricorrente ha lavorato fisso nel turno serale insieme a me per circa un anno/un anno e mezzo;
sia prima che dopo, invece, si è alternata tra turno mattutino e Testim Testim turno serale”; “Nessuno dei titolari era presente sul luogo di lavoro per darci direttive”
“Ho sempre avuto una settimana di ferie a maggio o a fine settembre. Nonostante facessimo un piano ferie, non era facile averle perché c'era affluenza ed il periodo delle ferie, inoltre, è stato variabile nel tempo” ADR: “Tranne il periodo della maternità, la ricorrente ha sempre lavorato nei periodi specificati. Preciso, in ogni caso, che il giorno di chiusura era il lunedì e che lavoravamo anche nei Testim festivi e nei prefestivi” “Specifico di aver lavorato con la ricorrente dopo il licenziamento del caffettiere;
abbiamo lavorato prettamente insieme per circa un anno-un anno e mezzo. Dopodiché lei
è andata a lavorare con il sig. caffettiere, nel turno del mattino. La ricorrente si occupava Pt_3 della preparazione dei gelati, del buffet per gli aperitivi etc.” ADR: “La RA era la Parte_2 titolare dell'attività ed il sig. era suo marito” ADR: “Mi pagava la RA;
Parte_3 Parte_2 quando mi faceva l'accredito, mi faceva firmare per ricevuta. La RA si limitava a Parte_2 passare presso il bar, magari con amici, per consumare qualcosa, ma senza impartirci ordini o direttive”.
Sulla scorta di quanto riferito dal teste, invero, devono ritenersi provati gli indici della subordinazione, ivi incluso l'elemento consistente nell'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare datoriale;
anzi, all'esito della prova espletata, oltre all'assenza di un tutor, all'esecuzione di prestazioni per le quali non era necessaria alcuna formazione (essendo, tra l'altro, pacificamente emerso, oltre che dedotto dalla stessa
[...]
che i gelati fossero confezionati e non prodotti artigianalmente dal bar) ed CP_3 all'assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, quali indici della subordinazione, è emersa la sottoposizione ad un potere disciplinare non strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo.
Ed, invero, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che tale potere, nell'ambito delle mansioni assegnate alla ricorrente, fosse esercitato direttamente dai signori e o Parte_2 Parte_3
anche indirettamente per il tramite del sig. , nelle vesti di responsabile del Tes_2
bar, affidando, in ogni caso, anche in assenza dei titolari dell'attività, alla ricorrente una serie di mansioni e compiti certamente incompatibili con un contratto di tirocinio, in considerazione dello svolgimento da parte della stessa della prestazione lavorativa anche in autonomia ed in assenza di supervisione.
Al riguardo, peraltro, deve tenersi conto altresì di quanto dichiarato dal teste di parte resistente sig. , il quale, nell'ambito della sua testimonianza, ha fatto più Testimone_1
volte riferimento alla figura ed alla presenza degli zii presso l'esercizio commerciale nella qualità di datori di lavoro della ricorrente.
Ai fini della decisione irrilevanti, invece, risultano le dichiarazioni rese dal teste Tes_4
– escusso all'udienza del 11.03.2025 – della cui attendibilità non è dato dubitare,
[...] stante il tenore della sua testimonianza, pur trattandosi del fidanzato della ricorrente;
egli, infatti, si è limitato a dichiarare di aver lavorato con dei “cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana” (cfr. verbale d'udienza) solamente nel 2018-2019, ovvero nel periodo successivo, quando, cioè, la ricorrente era formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato.
Sulla scorta delle dichiarazioni del teste ed in virtù del principio di non Tes_2 contestazione già sopra richiamato, in assenza di ulteriori elementi, deve, pertanto, ritenersi sussistente, nel periodo dal 10.05.2016 al 01.12.2017, un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la Controparte_3
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle spettanze dovute a titolo di differenza tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza di un rapporto subordinato fino al 01.12.2017, ivi incluse quelle dovute a titolo di differenza sulla tredicesima mensilità.
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta, infatti, a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU. n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. ex ceteris n. Cass. 3373/2010).
Accertata l'esistenza del rapporto, relativamente a tale periodo e a quello successivo
“contrattualizzato” – la cui sussistenza risulta incontestata tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. sul punto comunicazione Unilav e contratto di assunzione nonché comunicazione del licenziamento contenute nella produzione di parte ricorrente e contratto di assunzione allegato alla produzione parte resistente) – non può, tuttavia, ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, piuttosto generiche anche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, il teste ha, infatti, dichiarato di aver lavorato “prettamente nel turno Tes_2
serale” e che, “diversamente, la ricorrente lavorava dall'apertura del punto vendita (6,45 del mattino), provvedendo anche all'apertura del punto vendita, fino al mio turno, che iniziava alle 16,00 con chiusura un giorno a settimana (il lunedì)”, specificando, inoltre, che “nel periodo in cui ho lavorato di mattina, la ricorrente era in maternità” e che “la ricorrente ha lavorato fisso nel turno serale insieme a me per circa un anno/un anno e mezzo;
sia prima che dopo, invece, si è alternata tra turno mattutino e turno serale” (cfr. verbale).
Ancora, il teste , escusso sul punto, ha dichiarato: “ADR: “La ricorrente è la Testimone_4 mia fidanzata dal 2010; io ho lavorato nel 2018-2019 per le resistenti. In particolare, andavo a fare i cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana, anche se non ricordo bene.
Posso riferire che venivo chiamato tramite la mia fidanzata o direttamente dai proprietari quando
c'era bisogno. In particolare, io svolgevo un altro lavoro presso la Promo Service in Santa Maria
Capua RE e svolgevo il lavoro per le resistenti talvolta durante la settimana al termine del lavoro presso la Promo Service e poi nel fine settimana, dalle 20,00 fino a chiusura;
ciononostante, ciò non avveniva sempre, ma specifico che ero spesso lì anche durante la pausa pranzo perché la Promo Service era nei pressi del Giudice di Pace di Santa Maria Capua RE ed era molto vicina al bar. Essendoci la mia fidanzata, dalle 13,00 alle 14,00 andavo al bar a fare la pausa, anche per stare con la mia fidanzata. Quando svolgevo queste prestazioni occasionali, giusto per dare una mano alla mia fidanzata ed ai proprietari, che conoscevo e che erano i signori ed Parte_3 [...]
, io mi occupavo di portare il caffè e di pulire i tavoli. La mia fidanzata lavorava tutti i Parte_2 giorni, con un giorno di festa – se non sbaglio il lunedì – e lavorava come cassiera e barista, occupandosi anche di servire ai tavoli e di portare il caffè”; ADR: “La ricorrente ha cominciato a lavorare all'apertura del bar – se non sbaglio dal maggio 2016 – inizialmente solo nel turno pomeridiano a partire dalle 16,00; successivamente, le furono date le chiavi del bar e cominciò a lavorare dalle 6,45 del mattino fino alle 16,00 del pomeriggio. La ricorrente, infatti, diventò responsabile del bar e, quindi, si occupava un po' di tutto. Ricordo che, oltre alla ricorrente, c'erano altri lavoratori: – che, insieme alla ricorrente, gestiva il bar e che aveva il turno Tes_2 pomeridiano, mentre la ricorrente quello mattutino e con la quale, dunque, si alternava nei turni giornalieri – – cognato della RA – che si occupava della preparazione Persona_2 Pt_2 del caffè – e – di cui non ricordo il cognome – che serviva i tavoli e che pure si occupava della Per_3 preparazione del caffè” […] A domanda dell'avv. LA: “Nel primo periodo di lavoro, ricordo che la ricorrente lavorava dalle 16,00 fino alle 3,00 di notte. Posso riferirlo perché, anche quando non ero lì, io andavo a prenderla quando terminava il turno di lavoro”[…].
Il teste infatti, riferisce che il suo turno di lavoro non coincideva con quello che lo Tes_2
stesso testimone riferisce essere stato osservato dalla ricorrente, fatta eccezione per un periodo, quantificato dallo stesso in “un anno/un anno e mezzo”, il quale, tuttavia, non è stato puntualmente collocato nel tempo.
Il teste riferisce, invece, di aver saltuariamente svolto “queste prestazioni occasionali, Tes_4 giusto per dare una mano alla mia fidanzata ed ai proprietari, che conoscevo e che erano i signori
ed , io mi occupavo di portare il caffè e di pulire i tavoli” e, Parte_3 Parte_2
comunque, solo a partire dal 2018-2019, specificando, in ogni caso, che si trattava di “cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana, anche se non ricordo bene”, essendo lo stesso “chiamato tramite la mia fidanzata o direttamente dai proprietari quando c'era bisogno”, dal momento che lo stesso svolgeva un altro lavoro.
Il teste, inoltre, si limitava a dichiarare che durante la pausa al lavoro ed al termine dello stesso si recava presso il bar, senza, dunque, essere in grado di riferire puntualmente l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
analogamente, altrettanto vaghe sono state le dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla fruizione di ferie o permessi da parte della lavoratrice.
I testimoni, pertanto, non erano presenti nell'arco del turno lavorativo della ricorrente;
di conseguenza, le loro dichiarazioni non possono essere considerate significative, essendo la loro conoscenza dei fatti circoscritta alle sporadiche occasioni in cui – come si ricava dal tenore delle testimonianze – gli stessi hanno condiviso il turno con la ricorrente o, ancora, nel caso del teste , ai momenti in cui lo stesso era in visita presso l'esercizio Tes_4
commerciale o andava a prendere la ricorrente alla fine del turno, ovvero limitatamente a brevi ed episodici lassi di tempo nonché isolate occasioni della giornata.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dalla ricorrente;
conseguentemente, alla luce del mancato raggiungimento in ordine alla prova del lavoro supplementare, straordinario e notturno, va altresì disattesa l'ulteriore domanda spiegata a titolo di indennità di maternità, essendo quest'ultima parametrata all'assunzione della ricorrente con contratto part-time.
Ancora, per le stesse ragioni, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie e/o permessi non goduti, in considerazione, cioè, della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, merita accoglimento la domanda a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro – che parte ricorrente asserisce non esserle stata corrisposta – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Al riguardo, va precisato che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare. Sul punto, va rilevato che parte resistente si è limitata a produrre una serie di buste paga quietanzate relative, tuttavia, solamente al periodo contrattualizzato dal 02.12.2017 fino al mese di settembre 2020 ed a quello antecedente di tirocinio fittizio relativamente al mese di ottobre 2017 nonché ad offrire “banco iudicis” il pagamento della somma pari ad euro
1.361,58 a titolo di TFR (cfr. pagina 13 della memoria difensiva della resistente
[...]
. CP_3
Ne consegue che la società resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi genericamente limitata a contestare l'assunto attoreo in ordine alla pretesa azionata, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, del TFR.
Al riguardo, va, infatti, ricordato che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio, a ben vedere, vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, in assenza di alcun riscontro probatorio da parte della datrice di lavoro, la resistente va condannata al pagamento del TFR nonché a quello a titolo di Controparte_3
differenze tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro dal 10.05.2016 al 01.12.2017, alla luce dell'intervenuto accertamento dell'esistenza dello stesso, ivi incluse quelle dovute a titolo di differenza sulla tredicesima mensilità.
Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla resistente . Controparte_2
Tale eccezione è del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel caso di specie, in ragione del periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (iniziato il 10.05.2016 e cessato il 14.01.2021) e il tempo prescritto per l'estinzione dei vari crediti in questione per prescrizione ai sensi degli artt. 2948 nn. 4 e 5 c.c. e 2956 n. 1 c.c. e 2946 c.c. (tre anni per la tredicesima e quattordicesima mensilità, cinque anni per il TFR e differenze retributive e dieci anni per la prescrizione dell'indennità sostitutiva di ferie avente natura risarcitoria), la prescrizione è validamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Venendo alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come punto di riferimento i conteggi formulati da parte ricorrente, in quanto corrispondenti alle tabelle parametriche di cui al CCNL di categoria applicato al rapporto e versato in atti dalla ricorrente – solo genericamente contestati dalla resistente – decurtati delle spettanze non dovute come poc'anzi indicate e calcolati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e rapportati al periodo di lavoro accertato, ovvero dal 07.10.2017 al 17.10.2018, spettano alla ricorrente complessivi euro
14.955,69 (di cui euro 2.203,84 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito (cfr. sul punto pagina 13 della memoria difensiva della . Controparte_3
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
Disattendendo l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla in ordine al Controparte_3
mancato coinvolgimento nel presente giudizio dell'INPS, ai fini della regolarizzazione contributiva (cfr. pagina 14 della memoria difensiva) – essendo pacificamente prevista la facoltà del lavoratore di agire a tale scopo successivamente all'accertamento giudiziale – la società va, dunque, condannata al pagamento delle somme così come rideterminate.
Infine, occorre esaminare la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2112 c.c. nei confronti della con la quale, deducendo a sostegno una Controparte_2
fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda, l'istante invocava l'applicazione di un regime di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente Controparte_3
Sul punto, va ricordato che, come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione
(cfr. Cass., n. 29110/2024), l'art. 2112, comma 2, c.c., in ogni versione vigente dal 1942 ad oggi, ha previsto la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti, conosciuti o conoscibili, vantati al momento del trasferimento d'azienda dal lavoratore (cfr., ex aliis e in relazione al previgente testo dell'art. 2112 c.c., Cass. n. 14081/2000; in relazione al vigente testo dell'art. 2112 c.c. e a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore, v., ex aliis, Cass. n. 7517/2010 e successive conformi). L'art. 2112, comma 2, c.c. è derogabile solo in termini di liberazione del cedente e non del cessionario e, peraltro, solo se è il lavoratore a consentirvi con le forme previste dagli artt.
410 e 411 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria, tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere integrato, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c., in considerazione del mancato raggiungimento della prova da parte della ricorrente, non essendo in alcun modo emersa la circostanza dell'avvenuta cessione dell'attività della in favore della Controparte_3 CP_2
.
[...]
Né la dedotta circostanza può ritenersi provata in via documentale in base alle visure camerali prodotte dalla stessa lavoratrice, dalle quali nulla emerge in ordine a tale vicenda successoria, come dalla stessa, invece, dedotta nel proprio atto introduttivo;
infine, alcun valore probatorio possono assumere i due scontrini fiscali prodotti in fotocopia versati in atti dalla parte ricorrente, data l'assoluta incertezza circa la loro provenienza e, comunque, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esse sono, tuttavia, compensate nei confronti della
[...]
, in considerazione del tipo di decisione e della qualità delle parti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
10.05.2016 al 01.12.2017 con inquadramento nel livello 5 del CCNL di categoria;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_3 di della somma di euro 14.955,69 (di cui euro 2.203,84 a titolo di TFR, Parte_1
calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito, oltre interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) dichiara compensate le spese processuali nei confronti della;
Controparte_2 e) compensa le spese di lite per metà nei confronti della Controparte_3
f) condanna, per la restante parte, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.900,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 10.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7973/2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pastore e Parte_1
AF IA LA e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Andrea Mario Martucci e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Foglia e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
ALTRO RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della dal 01.05.2016 e, senza soluzione di continuità, Controparte_3
fino al 14.01.2021, svolgendo mansioni promiscue di barista e addetta al banco gelati per la somministrazione di bevande e prodotti di gelateria e pasticceria nonché di cassiera;
specificava di essere stata assunta dai signori e e di Parte_2 Parte_3
aver formalmente sottoscritto una convenzione per l'attivazione di un tirocinio formativo nell'ambito del Regolamento Regione Campania n. 9/2010, capo VII artt. 25-29 bis recante
“Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini e successive modifiche ed integrazioni”, in relazione ad un progetto formativo presso la società resistente (ospitante) nel locale commerciale Bar Gelateria Maedi, sito in Piazza Adriano, 18-19 in Santa Maria
Capua RE della durata di 6 mesi con decorrenza dal 10.05.2016 e fino al 09.11.2016, con orario di 44 ore settimanali distribuite su sei giorni a settimana per mansioni afferenti
“mantecare il gelato, controllare qualità prodotti, pulire macchinari, servire ai tavoli, preparare bevande” ed un'indennità di partecipazione pari ad euro 700,00 mensili aggiungendo, inoltre, che sarebbe risultato un altro tirocinio formativo con decorrenza dal
09.05.2017 “mai sottoposto alla ricorrente per la sottoscrizione e ricavato dai prospetti consegnati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 come depositato in atti”.
Dedotto lo svolgimento senza soluzione di continuità della prestazione lavorativa in favore di l'istante affermava che soltanto in data 02.12.2017 la medesima veniva Controparte_3
formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo un fittizio regime di part-time al 50% dell'orario ordinario pari a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) per lo svolgimento delle mansioni di “gelataio”, con inquadramento secondo il livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio.
Deduceva, dunque, la nullità dei predetti contratti di tirocinio formativo, lamentando che il secondo, in particolare, neppure sarebbe stato sottoposto alla lavoratrice per accettazione e sottoscrizione;
sosteneva che entrambi sarebbero da considerarsi affetti da nullità assoluta per mancanza di causa (ex art. 1418 c.c.) in quanto tra le parti il rapporto si sarebbe di fatto instaurato già dal 01.05.2016; entrambi, inoltre, sarebbero carenti dell'accordo, quale requisito di cui all'art. 1325 c.c., e, comunque, stipulati in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. e, dunque, affetti da una nullità per difetto di causa ovvero della funzione economico-sociale alla quale essi erano preordinati, con intento elusivo e/o frodatorio della legislazione a tutela del lavoro subordinato ed in palese violazione della disciplina prevista in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate in sede di Conferenza Stato-
Regioni nella seduta del 25.05.2017 ed approvazione dello schema di regolamento
“Modifiche agli art. da 25 a 29 del Regolamento Regione Campania del 02.04.2010 n. 9”.
Argomentava, infatti, evidenziando che non si sarebbe svolto alcun tirocinio formativo e nessun addestramento professionale, avendo la ricorrente sempre svolto, su direttive dei titolari del bar, mansioni di barista/cassiera in maniera autonoma e con adeguata e determinante iniziativa nell'ambito delle mansioni affidate, fra le quali rientrava anche quella di servizio dei gelati che erano preconfezionati e non venivano prodotti in loco, non essendovi alcun laboratorio ove svolgere eventualmente attività di preparazione dei gelati.
Deduceva, al riguardo, il carattere fittizio del progetto formativo di “addetto al banco gelati” in quanto generico e non strutturato per far acquisire alcuna tipologia di qualifica professionale alla ricorrente (mancata formazione, corresponsione retribuzione fissa, obbligo osservanza orari fissi di lavoro inseriti in turni alternati con altri colleghi, necessità di giustificare ritardi e assenze, svolgimento mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo-subordinazione), sostenendo che le attività ivi elencate corrisponderebbero a quelle comuni e basilari di barista/addetto al banco ed al servizio clienti, “mansioni che la ricorrente ha sempre svolto in autonomia senza alcun tutor che le si affiancasse avendo già precedenti esperienze lavorative in tale ambito”.
Nello specifico, la ricorrente esponeva che, nel periodo dall'assunzione del 01.05.2016 e fino al mese di novembre 2017 circa, su disposizioni e direttive ricevute da per il Controparte_3 tramite delle responsabili e , presso il Bar Gelateria CP_4 Controparte_5
Maedi, sito in Santa Maria Capua RE, si sarebbe occupata prevalentemente di preparare e/o servire i gelati cornetti, brioches, caffè, drink, aperitivi, prodotti di piccola pasticceria etc. al banco ed ai tavoli, svolgendo le relative attività di cassiera per portare lo scontrino ai tavoli, prendere il prezzo delle varie consumazioni, dare il resto, nonché ogni attività funzionale al regolare svolgimento del bancone bar-gelateria, deducendo, al riguardo, che, prima dell'apertura al pubblico per la prima colazione, occorre svolgere le seguenti attività: infornare cornetti, brioches e prodotti di piccola rosticceria, già congelati e pronti per la cottura;
sistemare il locale, preparare e servire ai clienti le colazioni, caffè, cappuccini, aperitivi, dolciumi, rustici, liquori, tramezzini ecc. che venivano consumati in loco;
al termine del turno di lavoro, occuparsi della pulizia dei macchinari utilizzati durante l'attività lavorativa (macchina caffè, spremiagrumi etc.), delle suppellettili, (bancone, mensole, vetrine etc.) e dei vari ambienti.
Circa gli orari osservati, la ricorrente affermava che, per il periodo dal 10.05.2016 al
30.11.2017 circa, sarebbe stata tenuta ad osservare prevalentemente il seguente orario di lavoro: “dalle ore 16,00 e fino alla chiusura del locale che avveniva solitamente alle 2,00 circa (10 ore al giorno circa) per sei giorni a settimana, compresa la domenica ed i giorni festivi, con 1 giorno di riposo coincidente con la chiusura del lunedì maturando settimanalmente circa 54 ore di lavoro di cui
12 ore per lavoro notturno svolto dopo le ore 23.00”.
Aggiungeva che, dal mese di dicembre 2017 e fino al congedo per maternità, alla ricorrente sarebbero state consegnate le chiavi di apertura del locale, specificando di aver osservato, in tale periodo, un turno di mattina dalle ore 6,45 (con apertura del locale) fino alle ore 16,00, con pausa pranzo consumata sul posto di circa 30 minuti (8/9 ore al giorno circa) per tre settimane, “maturando settimanalmente circa 54 ore di lavoro di cui 6 ore per lavoro straordinario diurno e poi 1 settimana il turno serale dalle ore 16.00 alla chiusura del locale verso le ore 01/02 di notte (9/10 ore al giorno circa) maturando settimanalmente circa 55 ore di lavoro di cui 18 ore di lavoro notturno dopo le ore 23.00”.
Lamentava di non aver mai goduto di festività, riposi e permessi ed assumeva di aver maturato mediamente un monte mensile di 238 ore;
specificava di aver goduto di ferie nella misura di 15 giorni all'anno e di non aver ricevuto nulla per le ferie maturate e non godute nonché di non aver mai fruito dei permessi né tantomeno percepito la relativa indennità sostitutiva per le ore maturate e non godute.
Precisava, ancora, di essere stata, dal mese di settembre 2019, in astensione dal lavoro per gravidanza a rischio, protrattasi per tutto il periodo di gestazione fino all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e per congedo parentale di maternità fino al 14.06.2020; deduceva, inoltre, che, durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, la ricorrente avrebbe usufruito fino al 31.08.2020 di ulteriore congedo parentale con retribuzione al 50%
e che, dal 01.09.2020 al 03.01.2021, sarebbe stata stata in congedo parentale con retribuzione al 30% e che, dal 04.01.2021 al 14.01.2021 – data di cessazione del rapporto di lavoro – sarebbe stata in astensione obbligatoria per un'altra gravidanza a rischio.
Lamentava, tuttavia, di non aver percepito nulla a titolo di indennità per congedo parentale e di astensione obbligatoria per gravidanza a rischio per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 e di aver percepito, a titolo di tredicesima mensilità relativa all'anno 2020, soltanto euro
100,00.
L'istante deduceva, in ogni caso, che le mansioni dalla stessa svolte a partire dal 01.05.2016 fino al momento del congedo per maternità a rischio (settembre 2019) sarebbero corrispondenti al livello 5 del CCNL Turismo Comparto Pubblici Esercizi ratione temporis applicabile.
Circa la retribuzione percepita, affermava che, durante il periodo “a nero”, senza copertura previdenziale ed assistenziale, e durante il fittizio tirocinio formativo, avrebbe percepito circa euro 700,00 mensili e la tredicesima mensilità nella misura di euro 350,00, specificando, ancora, di non aver ricevuto nulla a titolo di quattordicesima mensilità; precisava, infine, che, in tale periodo, veniva retribuita in contanti dalla sig.ra oppure dal Parte_2 sig. . Parte_3
Deduceva, poi, che, con la formale assunzione nel mese di dicembre 2017 avrebbe percepito mensilmente circa euro 800,00 nonché la tredicesima mensilità quantificata in euro 750,00; specificava di aver percepito i ratei per la quattordicesima mensilità a partire dal mese di febbraio 2019, specificando che tutti gli emolumenti riconosciuti alla ricorrente sarebbero sempre stati parametrati al fittizio part-time al 50% formalizzato nel contratto di assunzione.
Affermava, inoltre, che, all'inizio del periodo di interdizione per gravidanza a rischio, avrebbe percepito unicamente quanto riportato nelle buste paga a titolo di indennità di maternità INPS, parametrata alla formale assunzione part-time, e che, dalla cessazione del rapporto, avvenuta il 14.01.2021, la ricorrente nulla avrebbe ricevuto neppure a titolo di
TFR.
Circa la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente deduceva di essere stata licenziata in data 14.01.2021, a seguito di intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo motivato con una presunta cessazione di attività.
Al riguardo, evidenziava che, come si evincerebbe dall'esame della visura camerale della società non risulterebbe alcuna cessazione dell'attività presso il locale Bar Controparte_3
Pasticceria Maedi, la quale sarebbe, invece, proseguita regolarmente, anche dopo il licenziamento della ricorrente, sotto la stessa gestione e direzione di e Parte_4
, e dal 19.04.2021 con la costituzione di altra società denominata Parte_2 [...]
– con inizio attività al 10.05.2021 – presso i medesimi locali di Controparte_2 [...]
CP_3 Riteneva, perciò, sussistente una fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda ex art. 2112
c.c. e, quindi, di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente sul punto, argomentava evidenziando che, nella gestione del Controparte_3 locale commerciale di Santa Maria Capua RE, sarebbe subentrata formalmente la
[...]
la quale, senza soluzione di continuità, con medesima gestione Controparte_2
amministrativa, direttiva e contabile e con medesima sede legale, oggetto sociale e attività
d'impresa, mantenendo la stessa insegna (cartellonistica pubblicitaria), utilizzando gli stessi beni strumentali (bancone bar/gelateria, tavolini, sedie, frigoriferi) ed il medesimo personale (eccetto la ricorrente), avrebbe proseguito l'attività di bar e pasticceria della e che nella compagine sociale risulterebbe come soci il sig. , Controparte_3 Persona_1
cognato di e già dipendente di e come amministratore il sig. Parte_2 Controparte_3
, già collaboratore di Controparte_6 CP_1
Tanto premesso, la ricorrente affermava di essere creditrice della somma complessiva di euro 48.799,47, di cui euro 42.926,42 a titolo di differenze sulla paga base conglobata, lavoro straordinario, lavoro notturno, differenze su tredicesima e sulla quattordicesima mensilità, su festività, ferie e permessi maturati e non goduti ed euro 5.873,05 a titolo di differenze sul
TFR, e concludeva chiedendo di “- Accertare e dichiarare che tra la ricorrente e è CP_1 intercorso e si è svolto dal 01.05.2016 al 14.01.2021 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato full-time con le modalità di svolgimento descritte in premessa per mansioni di barista/cassiera e addetta al banco gelati, orario di lavoro, sede di lavoro, vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con ogni conseguenza in ordine alla disciplina normativa di specie ed all'applicazione del CCNL Pubblici Esercizi vigente nel periodo;
- Accertare e dichiarare, in base alla qualità e quantità di lavoro prestato dal 01.05.2016 al 14.01.2021 con mansioni di barista/cassiera e addetta al banco gelati corrispondenti al Livello 5to secondo la declaratoria dell'art. 290 CCNL Pubblici Esercizi, previa declaratoria di nullità, illegittimità, invalidità dei fittizi contratti di tirocinio formativo e di accertamento della natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro sussistendone tutti gli elementi ai sensi dell'art. 2094
c.c. e 2095 c.c., il diritto della ricorrente al trattamento economico e normativo corrispondente e, pertanto alle differenze retributive nella misura complessiva di € 48.799,47, di cui € 42.926,42 a titolo di differenze sulla paga base conglobata, lavoro straordinario, lavoro notturno, indennità di maternità, differenze su 13ma e 14ma mensilità, su festività, ferie e permessi maturati e non goduti ed € 5.873,05 a titolo di differenze su TFR, come risultanti analiticamente dagli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente ricorso, anche ai sensi degli artt. art. 2099, 2103,
2107, 2109, 2120 c.c., 36 della Costituzione nonché artt. artt. 108, 111, 120, 122, 126, 127, 129, 158,
160, 161, 196, 290 e ss.; - Accertare e dichiarare che tra la società e CP_3 CP_2
è intervenuta e si è di fatto realizzata un'occulta operazione di trasferimento/cessione di
[...] azienda ai sensi e per gli effetti degli artt.. 2112 e 2560 c.c. con conseguente declaratoria della responsabilità solidale tra cedente e cessionario per tutti i crediti di lavoro che, al momento del trasferimento, erano stati maturati dalla ricorrente e non liquidati e, per l'effetto - Condannare
, con sede legale in Piazza Adriano 18-19 81055 S. Maria Capua RE (CF/P.IVA CP_3
) in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. nato a [...] il P.IVA_1 Parte_3
06.09.1957 (CF: residente in rione Risorgimento n. 33 81043 Capua e C.F._1
con sede legale in Piazza Adriano 19 - 81055 S. Maria Capua Controparte_7
RE (CF/P.IVA ) in persona del Legale Rappresentante p.t. sig. P.IVA_2 Controparte_6 nato a [...] il [...], ivi residente al Rione Carlo Santagata n. 15 81043 Capua, in solido tra loro ovvero alternativamente per quanto di ragione e competenza ai sensi dell'art. 2112 c.c. e 2560 cc, al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 48.799,47 come specificata e analiticamente calcolata negli allegati conteggi che formano parte integrante e sostanziale del presente atto o della somma da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge […]”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano la e la Controparte_3 [...]
, in persona dei legali rappresentante p.t., che eccepivano l'infondatezza Controparte_2 del ricorso, con diverse argomentazioni in fatto e in diritto, chiedevano il rigetto della domanda.
La eccepita altresì la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. nonché CP_3
l'intervenuta prescrizione quinquennale delle avverse pretese;
nel contestare la ricostruzione dei fatti fornita dalla parte ricorrente, negava la sussistenza di un rapporto di lavoro continuativo con la stessa, argomentando, inoltre, che la lavoratrice avrebbe sempre osservato gli orari stabiliti nel contratto sottoscritto dalle parti ed evidenziando, inoltre, di aver sempre adempiuto con puntualità al pagamento delle retribuzioni in favore dell'istante e che, anzi, mensilmente, avrebbe riconosciuto, in favore della stessa, a titolo di bonus, la somma di euro 200,00 circa in contanti, oltre alla retribuzione corrisposta mensilmente, mai inferiore ad euro 860,00. Ancora, negava che la ricorrente avrebbe svolto le mansioni di preparazione dei gelati, dal momento che l'attività svolta dalla società resistente prevedeva esclusivamente la vendita al dettaglio di gelati confezionati, essendo la struttura assolutamente carente degli strumenti di produzione idonei alla preparazione del prodotto.
La , inoltre, spiegava eccezione di difetto di legittimazione Controparte_2
passiva, negando, in primo luogo, di aver intrattenuto rapporti commerciali con la
[...]
nonché di essere subentrata a quest'ultima nella gestione del locale presso il quale la CP_3
ricorrente deduce di aver lavorato;
contestava, in ogni caso, la sussistenza di un collegamento tra le due società.
Espletata la prova per testi ed acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Il ricorso è soltanto parzialmente fondato e merita, pertanto, accoglimento nei limiti che seguono.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso sollevata dalla convenuta avendo parte ricorrente sufficientemente illustrato le ragioni Controparte_3 di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda consentendo, così, alla resistente di poter articolare la propria difesa ed alla giudicante di delibare sul fondamento della domanda.
La riprova di tale circostanza si ricava dalla lettura della memoria di costituzione, laddove viene compiutamente ed esaurientemente svolta la difesa della resistente, con particolare riferimento a tutti gli aspetti della fattispecie dedotta in giudizio.
Venendo al merito della questione, le richieste della ricorrente si fondano sul presupposto della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la resistente
[...]
nella qualità di barista e addetta al banco gelati per la somministrazione di bevande CP_3
e prodotti di gelateria e pasticceria nonché di cassiera presso il bar locale commerciale Bar
Gelateria Maedi, sito in Piazza Adriano, 18-19, in Santa Maria Capua RE, nei termini descritti in ricorso e per il periodo in esso indicato, invocando, inoltre, l'applicazione della tutela ex art. 2112 c.c. nei confronti della , deducendo, al riguardo, Controparte_2
una fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda e, dunque, un regime di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente Controparte_3
Ciò premesso, va evidenziato che, a sostegno della propria domanda, la ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze della convenuta nel periodo dal 10.05.2016 al Controparte_3 14.01.2021, pur in assenza di regolare contratto fino al 01.12.2017 deducendo, al riguardo, il carattere fittizio di due contratti di tirocinio, dovendosi ritenere la propria prestazione, sin dall'inizio del rapporto tra le parti, pienamente caratterizzata dai canoni della subordinazione, assumendo, al riguardo, di aver sempre svolto le stesse mansioni e non avendo ricevuto alcuna formazione.
Dedotto lo svolgimento senza soluzione di continuità della prestazione lavorativa in favore della società sin dal 10.05.2016, l'istante affermava, infatti, di essere stata formalmente assunta soltanto in data 02.12.2017 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo un fittizio regime di part-time al 50% dell'orario ordinario pari a 20 ore settimanali (4 ore al giorno) per lo svolgimento delle mansioni di “gelataio”, con inquadramento secondo il livello 5 del CCNL Pubblici Esercizi Confcommercio.
Tanto precisato, l'istruttoria svolta ha consentito di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione per il periodo che va dal 10.05.2016 al 01.12.2017; viceversa, all'esito della prova orale, con riferimento allo stesso periodo di lavoro e a quello successivo
“contrattualizzato”, a partire, cioè, dal 02.12.2017, a fronte di un quadro probatorio incerto e lacunoso, non può ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
Con riferimento al periodo dal 10.05.2016 al 01.12.2027, va precisato, in via preliminare, che nel contratto di tirocinio formativo, centrale è il profilo della formazione, in forza del quale il tirocinante deve essere costantemente seguito in seno all'azienda al fine di acquisire una qualifica professionale che possa poi essere spesa sul mercato del lavoro, eventualmente anche presso l'azienda stessa ove ha svolto lo stage.
In carenza di tale elemento, come nel caso in cui in concreto sia mancata la formazione, il rapporto non potrebbe che essere qualificato come subordinato (a fronte della assenza della causa e della presenza della corresponsione di retribuzione fissa, obbligo di osservanza di orari fissi di lavoro, necessità di giustificare ritardi ed assenze, svolgimento di mansioni in maniera abitudinaria ed assoggettamento al potere direttivo).
Al riguardo, occorre riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sussistenza di un rapporto di tirocinio deve essere provata da colui che l'allega (cfr.
Cass. 2 dicembre 1991, n. 12911; 12 maggio 1993, n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052; 14 marzo
2001, n. 3696) talché incombe al datore di lavoro, che opponga che il rapporto sia inquadrabile nello schema dell'apprendistato, l'onere di provare la loro esecuzione in concreto con le caratteristiche proprie del tirocinio e, in particolare, l'elemento dell'insegnamento tecnico-professionale che gli apprendisti hanno diritto di ricevere (Cass.
14 marzo 1973, n. 996; 9 aprile 1986, n. 2487; 29 aprile 1981, n. 2640; 6 settembre 1988, n. 5057;
2 dicembre 1991, n. 12991; 2 maggio 1993 n. 5399; 28 gennaio 1995, n. 1052).
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, nei rapporti di tirocinio, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica o intellettuale da parte di quest'ultimo, seppure indispensabile per l'attuazione dello scopo perseguito dal negozio, resta estranea al sinallagma contrattuale e, dunque, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'attivazione del tirocinio non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive dell'imprenditore e se egli sia stato sottoposto a un regime disciplinare eccedente il livello strettamente necessario per la regolarità del tirocinio (Cass. civ. n. 5370/2023; Cass. civ. n.
1380/2006).
In caso di contestazione giudiziale, analogamente spetta al datore di lavoro la prova rigorosa della ricorrenza in fatto dei presupposti normativi previsti per il contratto di tirocinio. Non basta lo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni tipiche del profilo professionale, costituendo elemento essenziale del tipo negoziale l'attività di insegnamento da parte del datore.
Anche in questo caso il contratto deve considerarsi illegittimo e deve essere convertito in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento nella qualifica ordinaria ove tale onere non sia soddisfatto.
Ebbene, nella fattispecie in esame, facendo applicazione di tali principi, a fronte del contratto di tirocinio allegato al ricorso introduttivo, va rilevato come la società convenuta, costituendosi in giudizio, non abbia svolto alcuna contestazione in ordine a tale circostanza né tantomeno, sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte sopra riportato, ha provato – come era suo onere – di aver impartito un tirocinio formativo alla lavoratrice sin dall'inizio del suo rapporto di lavoro, omettendo, tra l'altro, di allegare e produrre in giudizio i relativi progetti formativi di tirocinio;
sicché, deve ritenersi provata la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata tra la ricorrente e la società convenuta con decorrenza dal 10.05.2016.
Come è noto, l'art. 416, comma 3, c.p.c., prevede che “il convenuto deve prendere posizione in maniera precisa, e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda”. Da tale disposizione consegue che la contestazione, per essere tale, non può essere generica, ovvero non può concretizzarsi in formule di stile, né in asserzioni meramente negative, ma deve viceversa essere puntuale, circostanziata e dettagliata (cfr. Cass. SU 11353/2004), comprensiva quindi di tutte le circostanze idonee a suffragare la tesi contraria a quella posta a fondamento della domanda.
Inoltre, la legge n. 69/2009 ha novellato l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione. L'art. 115 c.p.c. recita: “salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La Corte di Cassazione si è espressa più volte su tale principio sostenendo: “Gli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione su tali fatti, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (Cass. n. 761/2002).
Orbene, alla luce di quanto esposto, tenuto conto del comportamento processuale della parte convenuta che non ha specificamente contestato i fatti posti a Controparte_3 fondamento della domanda attorea, deve rilevarsi che, in ordine alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 10.05.2016 al 01.12.2017, la stessa deve ritenersi provata.
In termini più specifici, va, ancora, ricordato che l'onere della prova in ordine all'effettiva attività di insegnamento impartita all'apprendista, in esecuzione del contratto, grava sul datore di lavoro;
la Cassazione (cfr. tra le tante n. 4416/2021) richiede infatti di accertare se, al di là della documentazione formale, la formazione, richiesta e sufficiente all'obiettivo perseguito dalla legge, sia stata comunque di fatto impartita. Del resto, anche sulla scorta dell'espletata istruttoria, può ritenersi acquisita prova dell'assunto di parte ricorrente, in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso relativamente a tale periodo.
Infatti, l'esame delle dichiarazioni testimoniali dimostra che la ricorrente ha sempre svolto le mansioni dedotte in ricorso.
Dalla prova testimoniale espletata sono, invero, emersi, con riferimento al dedotto periodo, gli indici di subordinazione richiamati dalle pronunce di legittimità citate da ultimo, quali criteri rivelatori della natura non genuina dei rapporti di tirocinio, dissimulanti rapporti di lavoro subordinato (inserimento dell'allievo nella organizzazione dell'impresa, esecuzione di prestazioni abitualmente destinate ad attività produttive, assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, sottoposizione ad un potere disciplinare eccedente quanto strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo); viceversa, nulla è emerso circa un'attività di affiancamento da parte di un tutor individuato dall'azienda ospitante per l'erogazione al tirocinante della formazione costituente l'oggetto del negozio.
In particolare, va, al riguardo, evidenziato che, all'udienza del 04.07.2023, l'unico teste di parte resistente escusso – sig. – nipote della RA Testimone_1 Parte_5 nulla ha riferito in ordine a tale attività di affiancamento (cfr. verbale d'udienza del
04.07.2023).
Viceversa, i testi di parte ricorrente hanno pienamente confermato l'assunto attoreo.
In particolare, il teste , della cui attendibilità non è dato dubitare – escusso Tes_2
alla medesima udienza – ha dichiarato, per quanto qui rileva, quanto segue: “ADR: “Sono CP_ stato collega della ricorrente in quanto ho lavorato presso la dal 06.05.2016 – circa una settimana dopo l'inaugurazione dell'attività – fino al marzo 2021. Attualmente non ho alcuna controversia contro la resistente. Io avevo un contratto come barman e svolgevo le relative mansioni, sebbene per
4 anni sia stato anche il responsabile del punto vendita sito in Piazza Adriano 18-19, nei pressi dell'Anfiteatro di Santa Maria Capua RE. Specifico che io lavoravo prettamente nel turno serale, tranne gli ultimi due-tre mesi prima del Covid. In particolare, dovendo seguire un corso serale, ho, infatti, chiesto di poter osservare il turno della mattina. Diversamente, la ricorrente lavorava dall'apertura del punto vendita (6,45 del mattino), provvedendo anche all'apertura del punto vendita, fino al mio turno, che iniziava alle 16,00 con chiusura un giorno a settimana (il lunedì). Specifico, inoltre, che nel periodo in cui ho lavorato di mattina, la ricorrente era in maternità”; ADR: “Nel primo anno di lavoro, io ho lavorato occupandomi del servizio di caffetteria e di tutte le attività attinenti al servizio di barman, nonché servendo ai tavoli ed occupandomi della cassa;
dall'anno successivo in poi, essendo andate via due signore, io sono diventato il responsabile del turno serale, essendo sempre presente la sera” ADR: “La ricorrente, invece, si occupava del servizio di caffetteria, servendo i cornetti ed ai tavoli. Per l'ultimo anno e mezzo ha lavorato da sola;
inizialmente, invece,
c'è stata per un breve periodo (6-7 mesi) una persona ad hoc che si occupava esclusivamente della preparazione dei caffè. Dopo il suo licenziamento, nessuno ha preso il posto del caffettiere”. ADR:
“Voglio specificare che c'erano due caffettieri: uno al mattino ed uno di sera. Quando è stato licenziato un caffettiere, un altro è rimasto a lavorare fisso nel turno della mattina e la ricorrente è passata al turno serale, per circa un annetto, lavorando al mio fianco” ADR: “Quando il negozio ha aperto al mattino c'erano due persone, di cui una era il caffettiere;
la sera, c'erano tre persone. Dopo il licenziamento del caffettiere, è rimasto l'altro per il turno mattutino. La sera sono rimasto fisso io e gli altri due dipendenti si alternavano la mattina e la sera. Essendo io barman, io ero fisso la sera per Testim tale ragione” “Voglio precisare che la ricorrente ha lavorato fisso nel turno serale insieme a me per circa un anno/un anno e mezzo;
sia prima che dopo, invece, si è alternata tra turno mattutino e Testim Testim turno serale”; “Nessuno dei titolari era presente sul luogo di lavoro per darci direttive”
“Ho sempre avuto una settimana di ferie a maggio o a fine settembre. Nonostante facessimo un piano ferie, non era facile averle perché c'era affluenza ed il periodo delle ferie, inoltre, è stato variabile nel tempo” ADR: “Tranne il periodo della maternità, la ricorrente ha sempre lavorato nei periodi specificati. Preciso, in ogni caso, che il giorno di chiusura era il lunedì e che lavoravamo anche nei Testim festivi e nei prefestivi” “Specifico di aver lavorato con la ricorrente dopo il licenziamento del caffettiere;
abbiamo lavorato prettamente insieme per circa un anno-un anno e mezzo. Dopodiché lei
è andata a lavorare con il sig. caffettiere, nel turno del mattino. La ricorrente si occupava Pt_3 della preparazione dei gelati, del buffet per gli aperitivi etc.” ADR: “La RA era la Parte_2 titolare dell'attività ed il sig. era suo marito” ADR: “Mi pagava la RA;
Parte_3 Parte_2 quando mi faceva l'accredito, mi faceva firmare per ricevuta. La RA si limitava a Parte_2 passare presso il bar, magari con amici, per consumare qualcosa, ma senza impartirci ordini o direttive”.
Sulla scorta di quanto riferito dal teste, invero, devono ritenersi provati gli indici della subordinazione, ivi incluso l'elemento consistente nell'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo, gerarchico e disciplinare datoriale;
anzi, all'esito della prova espletata, oltre all'assenza di un tutor, all'esecuzione di prestazioni per le quali non era necessaria alcuna formazione (essendo, tra l'altro, pacificamente emerso, oltre che dedotto dalla stessa
[...]
che i gelati fossero confezionati e non prodotti artigianalmente dal bar) ed CP_3 all'assoggettamento a vincoli di orario e direttive dell'imprenditore, quali indici della subordinazione, è emersa la sottoposizione ad un potere disciplinare non strettamente necessario all'espletamento del percorso formativo.
Ed, invero, all'esito dell'istruttoria, deve ritenersi che tale potere, nell'ambito delle mansioni assegnate alla ricorrente, fosse esercitato direttamente dai signori e o Parte_2 Parte_3
anche indirettamente per il tramite del sig. , nelle vesti di responsabile del Tes_2
bar, affidando, in ogni caso, anche in assenza dei titolari dell'attività, alla ricorrente una serie di mansioni e compiti certamente incompatibili con un contratto di tirocinio, in considerazione dello svolgimento da parte della stessa della prestazione lavorativa anche in autonomia ed in assenza di supervisione.
Al riguardo, peraltro, deve tenersi conto altresì di quanto dichiarato dal teste di parte resistente sig. , il quale, nell'ambito della sua testimonianza, ha fatto più Testimone_1
volte riferimento alla figura ed alla presenza degli zii presso l'esercizio commerciale nella qualità di datori di lavoro della ricorrente.
Ai fini della decisione irrilevanti, invece, risultano le dichiarazioni rese dal teste Tes_4
– escusso all'udienza del 11.03.2025 – della cui attendibilità non è dato dubitare,
[...] stante il tenore della sua testimonianza, pur trattandosi del fidanzato della ricorrente;
egli, infatti, si è limitato a dichiarare di aver lavorato con dei “cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana” (cfr. verbale d'udienza) solamente nel 2018-2019, ovvero nel periodo successivo, quando, cioè, la ricorrente era formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato.
Sulla scorta delle dichiarazioni del teste ed in virtù del principio di non Tes_2 contestazione già sopra richiamato, in assenza di ulteriori elementi, deve, pertanto, ritenersi sussistente, nel periodo dal 10.05.2016 al 01.12.2017, un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la Controparte_3
Pertanto, deve trovare accoglimento la domanda di condanna al pagamento delle spettanze dovute a titolo di differenza tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza di un rapporto subordinato fino al 01.12.2017, ivi incluse quelle dovute a titolo di differenza sulla tredicesima mensilità.
Una volta provata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, spetta, infatti, a parte convenuta, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire piena dimostrazione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione.
Infatti, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori nell'ipotesi in cui una parte lamenta l'omesso adempimento di un'obbligazione contrattuale, quale quella retributiva - si rammenta che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte a far data dalle SS.UU. n. 13533 del 2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)” (cfr. ex ceteris n. Cass. 3373/2010).
Accertata l'esistenza del rapporto, relativamente a tale periodo e a quello successivo
“contrattualizzato” – la cui sussistenza risulta incontestata tra le parti, oltre che documentalmente provata (cfr. sul punto comunicazione Unilav e contratto di assunzione nonché comunicazione del licenziamento contenute nella produzione di parte ricorrente e contratto di assunzione allegato alla produzione parte resistente) – non può, tuttavia, ritenersi acquisita la prova dell'assunto di parte ricorrente in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, all'orario di lavoro osservato e alla retribuzione percepita.
Sul punto, appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, alla luce dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di lavoro posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, atteso che possono ritenersi pacifici, come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto – ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- sia fatti e circostanze in ordine ai quali nessun rilievo di segno contrario o specifica contestazione abbia formulato (cfr. per tutte Cass. SU
761/2002; Cass. 535/2003).
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito prova del diritto a percepire tali ulteriori somme.
Nella specie, tenuto conto delle testimonianze raccolte, piuttosto generiche anche sul punto, non può ritenersi raggiunta alcuna prova in ordine agli orari ed alle modalità di lavoro osservate.
Ed, invero, il teste ha, infatti, dichiarato di aver lavorato “prettamente nel turno Tes_2
serale” e che, “diversamente, la ricorrente lavorava dall'apertura del punto vendita (6,45 del mattino), provvedendo anche all'apertura del punto vendita, fino al mio turno, che iniziava alle 16,00 con chiusura un giorno a settimana (il lunedì)”, specificando, inoltre, che “nel periodo in cui ho lavorato di mattina, la ricorrente era in maternità” e che “la ricorrente ha lavorato fisso nel turno serale insieme a me per circa un anno/un anno e mezzo;
sia prima che dopo, invece, si è alternata tra turno mattutino e turno serale” (cfr. verbale).
Ancora, il teste , escusso sul punto, ha dichiarato: “ADR: “La ricorrente è la Testimone_4 mia fidanzata dal 2010; io ho lavorato nel 2018-2019 per le resistenti. In particolare, andavo a fare i cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana, anche se non ricordo bene.
Posso riferire che venivo chiamato tramite la mia fidanzata o direttamente dai proprietari quando
c'era bisogno. In particolare, io svolgevo un altro lavoro presso la Promo Service in Santa Maria
Capua RE e svolgevo il lavoro per le resistenti talvolta durante la settimana al termine del lavoro presso la Promo Service e poi nel fine settimana, dalle 20,00 fino a chiusura;
ciononostante, ciò non avveniva sempre, ma specifico che ero spesso lì anche durante la pausa pranzo perché la Promo Service era nei pressi del Giudice di Pace di Santa Maria Capua RE ed era molto vicina al bar. Essendoci la mia fidanzata, dalle 13,00 alle 14,00 andavo al bar a fare la pausa, anche per stare con la mia fidanzata. Quando svolgevo queste prestazioni occasionali, giusto per dare una mano alla mia fidanzata ed ai proprietari, che conoscevo e che erano i signori ed Parte_3 [...]
, io mi occupavo di portare il caffè e di pulire i tavoli. La mia fidanzata lavorava tutti i Parte_2 giorni, con un giorno di festa – se non sbaglio il lunedì – e lavorava come cassiera e barista, occupandosi anche di servire ai tavoli e di portare il caffè”; ADR: “La ricorrente ha cominciato a lavorare all'apertura del bar – se non sbaglio dal maggio 2016 – inizialmente solo nel turno pomeridiano a partire dalle 16,00; successivamente, le furono date le chiavi del bar e cominciò a lavorare dalle 6,45 del mattino fino alle 16,00 del pomeriggio. La ricorrente, infatti, diventò responsabile del bar e, quindi, si occupava un po' di tutto. Ricordo che, oltre alla ricorrente, c'erano altri lavoratori: – che, insieme alla ricorrente, gestiva il bar e che aveva il turno Tes_2 pomeridiano, mentre la ricorrente quello mattutino e con la quale, dunque, si alternava nei turni giornalieri – – cognato della RA – che si occupava della preparazione Persona_2 Pt_2 del caffè – e – di cui non ricordo il cognome – che serviva i tavoli e che pure si occupava della Per_3 preparazione del caffè” […] A domanda dell'avv. LA: “Nel primo periodo di lavoro, ricordo che la ricorrente lavorava dalle 16,00 fino alle 3,00 di notte. Posso riferirlo perché, anche quando non ero lì, io andavo a prenderla quando terminava il turno di lavoro”[…].
Il teste infatti, riferisce che il suo turno di lavoro non coincideva con quello che lo Tes_2
stesso testimone riferisce essere stato osservato dalla ricorrente, fatta eccezione per un periodo, quantificato dallo stesso in “un anno/un anno e mezzo”, il quale, tuttavia, non è stato puntualmente collocato nel tempo.
Il teste riferisce, invece, di aver saltuariamente svolto “queste prestazioni occasionali, Tes_4 giusto per dare una mano alla mia fidanzata ed ai proprietari, che conoscevo e che erano i signori
ed , io mi occupavo di portare il caffè e di pulire i tavoli” e, Parte_3 Parte_2
comunque, solo a partire dal 2018-2019, specificando, in ogni caso, che si trattava di “cc.dd. extra a nero in sala il sabato e la domenica e talvolta in settimana, anche se non ricordo bene”, essendo lo stesso “chiamato tramite la mia fidanzata o direttamente dai proprietari quando c'era bisogno”, dal momento che lo stesso svolgeva un altro lavoro.
Il teste, inoltre, si limitava a dichiarare che durante la pausa al lavoro ed al termine dello stesso si recava presso il bar, senza, dunque, essere in grado di riferire puntualmente l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente;
analogamente, altrettanto vaghe sono state le dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alla fruizione di ferie o permessi da parte della lavoratrice.
I testimoni, pertanto, non erano presenti nell'arco del turno lavorativo della ricorrente;
di conseguenza, le loro dichiarazioni non possono essere considerate significative, essendo la loro conoscenza dei fatti circoscritta alle sporadiche occasioni in cui – come si ricava dal tenore delle testimonianze – gli stessi hanno condiviso il turno con la ricorrente o, ancora, nel caso del teste , ai momenti in cui lo stesso era in visita presso l'esercizio Tes_4
commerciale o andava a prendere la ricorrente alla fine del turno, ovvero limitatamente a brevi ed episodici lassi di tempo nonché isolate occasioni della giornata.
Ne consegue che va rigettata la domanda relativa alla condanna di differenze retributive in ordine al menzionato periodo, non essendo emerso l'espletamento di un rapporto di lavoro nei termini indicati dalla ricorrente;
conseguentemente, alla luce del mancato raggiungimento in ordine alla prova del lavoro supplementare, straordinario e notturno, va altresì disattesa l'ulteriore domanda spiegata a titolo di indennità di maternità, essendo quest'ultima parametrata all'assunzione della ricorrente con contratto part-time.
Ancora, per le stesse ragioni, deve ritenersi infondata la domanda riguardo alle indennità per ferie e/o permessi non goduti, in considerazione, cioè, della mancata prova del relativo fatto costitutivo.
Invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il fatto costitutivo del diritto all'indennità per ferie non godute non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse, sicché il lavoratore è tenuto a provare di aver lavorato nel periodo delle medesime, e tale onere va assolto offrendo la prova rigorosa delle circostanze di fatto assunte a base della domanda, non potendo presumersi la violazione da parte del lavoratore del diritto del dipendente alla fruizione delle ferie (cfr. Cass. n.
6100/1991).
Orbene, dalle risultanze processuali emerge con evidenza che detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'istante.
Infine, va altresì disattesa la domanda volta al riconoscimento della quattordicesima mensilità, trattandosi di uno degli istituti previsti dalla contrattazione collettiva, del cui recepimento nella regolamentazione del rapporto tra le parti non è stata raggiunta la prova.
Viceversa, nei limiti di quanto emerso nel corso del giudizio, merita accoglimento la domanda a titolo di TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro – che parte ricorrente asserisce non esserle stata corrisposta – specificando che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare.
Al riguardo, va precisato che, nel caso in esame, occorreva verificare l'esatta corresponsione di tali somme, circostanza che incombeva al datore di lavoro provare. Sul punto, va rilevato che parte resistente si è limitata a produrre una serie di buste paga quietanzate relative, tuttavia, solamente al periodo contrattualizzato dal 02.12.2017 fino al mese di settembre 2020 ed a quello antecedente di tirocinio fittizio relativamente al mese di ottobre 2017 nonché ad offrire “banco iudicis” il pagamento della somma pari ad euro
1.361,58 a titolo di TFR (cfr. pagina 13 della memoria difensiva della resistente
[...]
. CP_3
Ne consegue che la società resistente, in assenza di qualsivoglia difesa e/o di deduzione sul punto, essendosi genericamente limitata a contestare l'assunto attoreo in ordine alla pretesa azionata, senza, tuttavia, offrire alcuna prova sul punto – come era suo onere – va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, del TFR.
Al riguardo, va, infatti, ricordato che, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni spettantigli ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio, a ben vedere, vale sia per la retribuzione mensile, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico, costituendo, in buona sostanza, una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro).
Nel caso di specie, in assenza di alcun riscontro probatorio da parte della datrice di lavoro, la resistente va condannata al pagamento del TFR nonché a quello a titolo di Controparte_3
differenze tra le somme corrisposte a titolo di tirocinio e quelle dovute in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro dal 10.05.2016 al 01.12.2017, alla luce dell'intervenuto accertamento dell'esistenza dello stesso, ivi incluse quelle dovute a titolo di differenza sulla tredicesima mensilità.
Va, a questo punto, esaminata l'eccezione di prescrizione, tempestivamente formulata dalla resistente . Controparte_2
Tale eccezione è del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel caso di specie, in ragione del periodo in cui si è svolto il rapporto di lavoro (iniziato il 10.05.2016 e cessato il 14.01.2021) e il tempo prescritto per l'estinzione dei vari crediti in questione per prescrizione ai sensi degli artt. 2948 nn. 4 e 5 c.c. e 2956 n. 1 c.c. e 2946 c.c. (tre anni per la tredicesima e quattordicesima mensilità, cinque anni per il TFR e differenze retributive e dieci anni per la prescrizione dell'indennità sostitutiva di ferie avente natura risarcitoria), la prescrizione è validamente interrotta dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
Venendo alla quantificazione degli importi dovuti, prendendo come punto di riferimento i conteggi formulati da parte ricorrente, in quanto corrispondenti alle tabelle parametriche di cui al CCNL di categoria applicato al rapporto e versato in atti dalla ricorrente – solo genericamente contestati dalla resistente – decurtati delle spettanze non dovute come poc'anzi indicate e calcolati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. e rapportati al periodo di lavoro accertato, ovvero dal 07.10.2017 al 17.10.2018, spettano alla ricorrente complessivi euro
14.955,69 (di cui euro 2.203,84 a titolo di TFR, calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito (cfr. sul punto pagina 13 della memoria difensiva della . Controparte_3
Sulle predette somme maturano rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole competenze al saldo ex art. 429 c.p.c.
Disattendendo l'eccezione di inammissibilità spiegata dalla in ordine al Controparte_3
mancato coinvolgimento nel presente giudizio dell'INPS, ai fini della regolarizzazione contributiva (cfr. pagina 14 della memoria difensiva) – essendo pacificamente prevista la facoltà del lavoratore di agire a tale scopo successivamente all'accertamento giudiziale – la società va, dunque, condannata al pagamento delle somme così come rideterminate.
Infine, occorre esaminare la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2112 c.c. nei confronti della con la quale, deducendo a sostegno una Controparte_2
fattispecie di trasferimento/cessione d'azienda, l'istante invocava l'applicazione di un regime di responsabilità solidale per le obbligazioni derivanti dai rapporti giuridici della cedente Controparte_3
Sul punto, va ricordato che, come chiarito ancora recentemente dalla Corte di cassazione
(cfr. Cass., n. 29110/2024), l'art. 2112, comma 2, c.c., in ogni versione vigente dal 1942 ad oggi, ha previsto la responsabilità solidale di cedente e cessionario per i crediti, conosciuti o conoscibili, vantati al momento del trasferimento d'azienda dal lavoratore (cfr., ex aliis e in relazione al previgente testo dell'art. 2112 c.c., Cass. n. 14081/2000; in relazione al vigente testo dell'art. 2112 c.c. e a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario dei crediti del lavoratore, v., ex aliis, Cass. n. 7517/2010 e successive conformi). L'art. 2112, comma 2, c.c. è derogabile solo in termini di liberazione del cedente e non del cessionario e, peraltro, solo se è il lavoratore a consentirvi con le forme previste dagli artt.
410 e 411 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria, tuttavia, tale domanda non può trovare accoglimento, non potendosi ritenere integrato, nella fattispecie in esame, alcun trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c., in considerazione del mancato raggiungimento della prova da parte della ricorrente, non essendo in alcun modo emersa la circostanza dell'avvenuta cessione dell'attività della in favore della Controparte_3 CP_2
.
[...]
Né la dedotta circostanza può ritenersi provata in via documentale in base alle visure camerali prodotte dalla stessa lavoratrice, dalle quali nulla emerge in ordine a tale vicenda successoria, come dalla stessa, invece, dedotta nel proprio atto introduttivo;
infine, alcun valore probatorio possono assumere i due scontrini fiscali prodotti in fotocopia versati in atti dalla parte ricorrente, data l'assoluta incertezza circa la loro provenienza e, comunque, in assenza di ulteriori elementi a sostegno.
Le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, sono compensate tra le parti nella misura della metà; per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Esse sono, tuttavia, compensate nei confronti della
[...]
, in considerazione del tipo di decisione e della qualità delle parti. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, accerta l'intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato tra e la società nel periodo dal Parte_1 Controparte_3
10.05.2016 al 01.12.2017 con inquadramento nel livello 5 del CCNL di categoria;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_3 di della somma di euro 14.955,69 (di cui euro 2.203,84 a titolo di TFR, Parte_1
calcolato anche ai sensi dell'art. 2120 c.c.), fatto salvo quanto già eventualmente percepito, oltre interessi e rivalutazione, come in parte motiva;
c) rigetta nel resto il ricorso;
d) dichiara compensate le spese processuali nei confronti della;
Controparte_2 e) compensa le spese di lite per metà nei confronti della Controparte_3
f) condanna, per la restante parte, la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.900,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 10.12.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico