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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 17/07/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente Oggetto:
SENTENZA
ANNULLAMENTO – IMPUGNAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO definitiva nella causa iscritta al n. 49/2023, cui è stata riunita la causa n.272/2023
R.G. LAV. promosse da:
[...]
in persona del legale Parte_1
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, , ,
e , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Nicole JORIS e Parte_4
Matteo RENZULLI, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso e da considerarsi apposta in calce ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c.
Ricorrenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di _1 procura generale alle liti, dall'Avv. Emilia CONROTTO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Aosta al Corso Battaglione Aosta n. 39, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
Resistente
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale alle liti, dall'Avv. Elia PAGLIARULO, presso la quale è elettivamente domiciliato in Aosta – Avvocatura Inail;
Resistente
In punto a: Annullamento – Impugnazione verbale di accertamento
CONCLUSIONI
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono nella causa RG 49/2023:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO: previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa,
In via principale
1 a) - accertare e dichiarare la prevalenza dell'attività agricola sull'attività ricettiva di agriturismo svolta dalla e per l'effetto dichiarare che l'attività Parte_5 ricettiva di ristorazione esercitata dalla ha natura Parte_5
“agrituristica” e non commerciale;
- accertare e dichiarare che i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e possiedono singolarmente i requisiti per mantenere la qualifica Parte_6 Parte_7 di Coltivatori Diretti;
- per l'effetto accertare e dichiarare infondata la pretesa dell' di cancellare i soggetti _1 suindicati dalla Gestione Speciale CC.DD. e di iscrivere i medesimi nella Gestione
Commercianti; nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei ricorrenti alla
Gestione Commercianti dell' ; _1
b) - accertare e dichiarare che i lavoratori agricoli assunti alle dipendenze della
[...]
e precisamente , , Parte_5 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Persona_1
, , , , , Parte_15 Persona_2 Persona_3 Parte_16 Persona_4 Per_5
, , , e vanno
[...] Parte_17 Persona_6 Persona_7 Persona_8 inquadrati nel settore agricolo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare infondata la pretesa dell' di annullare l'inquadramento _1 nel settore agricolo dei predetti dipendenti;
nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei ricorrenti alla Gestione Commercianti dell' ; _1
c) accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o comunque illegittimi i seguenti provvedimenti: verbali unici di accertamento e notificazione NIU 2022000778/T01 del 19.12.2022, NIU
2022008866/DM del 19.12.2022, NIU 2022008857/COM del 19.12.2022, NIU
2022008854/COM del 19.12.2022, NIU 2022008855/COM del 19.12.2022, NIU
2022008859/CD del 19.12.2022, NIU 2022008860/CD del 19.12.2022, NIU 2022008864/CD del
19.12.2022, NIU 2022008865/CD del 19.12.2022, NIU 2022009459/COM del 19.12.2022 (doc.
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17), nonché le comunicazioni del 19.12.22 (docc. 3, 4, 5 e 6) e _1 dell'1.02.23 (docc. 7, 8 e 9);
d) in ogni caso: CP_
- ordinare all' di iscrivere nuovamente i signori , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_
, , nella Gestione Speciale Coltivatori Diretti a far Parte_4 Parte_6 Parte_7 data dal 01.01.2017; CP_
- ordinare all' di iscrivere nuovamente il personale dipendente della
[...] nel settore agricolo con la medesima qualifica già precedentemente Parte_5 rivestita a far data dal 01.01.2017; CP_
- dichiarare che nulla è dovuto all' da parte dei ricorrenti;
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata concessione della sospensione dei provvedimenti impugnati, condannare l' a restituire ai ricorrenti tutte le somme versate in _1 esecuzione dei provvedimenti stessi.
In via di subordine e salvo gravame, e nella sola remota, denegata e non creduta ipotesi di accertamento della natura commerciale dell'attività di ristorazione svolta dai ricorrenti:
- accertare e dichiarare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 8 della Legge n. CP_ 335/1995 e della circolare n. 113 del 2021, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento e per l'effetto dichiarare tenuti i ricorrenti al versamento dei contributi previdenziali nella gestione commercianti solo a far data dal 24.01.2023;
- compensare le somme dovute con i contributi già versati presso la gestione agricola.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono nella causa RG 272/2023:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
In via preliminare, per le ragioni di urgenza di cui in narrativa, disporre la sospensione immediata dell'efficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-00023 del 30.06.2023, notificato in pari data e degli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali;
Sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 49/2023 promosso avverso i CP_ verbali dai quali è scaturita l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione CP_ n. 2023-00023 del 30.06.2023;
NEL MERITO
In via principale previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, annullare il provvedimento impugnato n. 2023-00022 del 30.06.2023 per i motivi sopra esposti nonché tutti gli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude: _1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
• Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo, assolvendo l' da ogni domanda avversaria, e confermando per l'effetto: _1
- i verbali di accertamento e notificazione n. 2022000778 e n. 2022008866, con tutte le conseguenze di legge, compresa la variazione di inquadramento della
[...] con decorrenza 1.1.17, e gli addebiti a titolo di contributi Parte_1 previdenziali ed assistenziali dovuti alla Gestione Aziende con Dipendenti dell;
_1
3 - i verbali di accertamento e notificazione n. 2022008859, 2022008860, 2022008864,
2022008865, con tutte le conseguenze di legge per i ricorrenti , Parte_2 Pt_5
, , ;
[...] Parte_3 Parte_4
- i verbali di accertamento e notificazione n. 2022008854, 2022008855, 2022008857,
2022009459, con tutte le conseguenze di legge, compresi gli addebiti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla Gestione Speciale Commercianti dell' dai ricorrenti _1
, , , ; Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
• In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle avverse domande, confermare gli accertamenti ispettivi e i suddetti verbali di accertamento e notificazione nonché gli addebiti contributivi nella misura eventualmente ridotta accertanda in corso di causa;
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1
, di versare alla Gestione Aziende con Dipendenti dell' i contributi previdenziali Parte_5 _1 ed assistenziali per il periodo 1.1.17 – 28.2.22, nella misura di € 109.039,71, oltre ad € 25.385,48 per sanzioni civili, tutti calcolati alla data della diffida del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di di versare alla Gestione Speciale Parte_2
Commercianti dell' i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo per il periodo _1
1.1.17 – 28.2.22 nella misura di € 53.493,12, oltre ad € 11.788,35 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di Pt_5
di versare alla Gestione Speciale Commercianti dell' i contributi previdenziali ed
[...] _1 assistenziali per il periodo per il periodo 1.10.17 – 28.2.22 nella misura di € 16.910,28, oltre ad
€ 3.561,28 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di di versare alla Gestione Speciale Parte_3
Commercianti dell' i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo per il periodo _1
1.1.17 – 28.2.22 nella misura di € 19.672,56, oltre ad € 4.665,79 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo dell'obbligo di Pt_4
di versare alla Gestione Speciale Commercianti dell' i contributi previdenziali ed
[...] _1 assistenziali per il periodo per il periodo 1.1.17 – 18.10.17 nella misura di € 6.138,40, oltre ad €
2.435,68 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
• Per l'effetto dichiarare tenuti e condannare:
- la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., Sig. , a versare all' la somma di€ 109.039,71, oltre ad € Parte_5 _1
25.385,48 per sanzioni civili, tutti calcolati alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 53.493,12, oltre ad € 11.788,35 per Parte_2 _1 sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
4 - a versare all' la somma di € 16.910,28, oltre ad € 3.561,28 per sanzioni Parte_5 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 19.672,56, oltre ad € 4.665,79 per sanzioni Parte_3 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 6.138,40, oltre ad € 2.435,68 per sanzioni Parte_4 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo.
• Con vittoria di spese e competenze”.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
• In via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio all'esito del giudizio iscritto al n. di RG 49/2023 ovvero disporne la riunione.
• Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo e, per l'effetto confermare l'impugnato verbale e tutti i consequenziali atti.
• Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_1
, e convenivano in giudizio dinanzi al Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Aosta l' e l' , chiedendo venissero dichiarate infondate le pretese degli _1 CP_2
Istituti conseguenziali ai verbali unici di accertamento notificati loro il 24.1.2023, con cui veniva disconosciuta la natura agrituristica dell'attività svolta dalla società per l'asserita prevalenza dell'attività di ristorazione ed ospitalità rispetto a quella agricola.
In particolare, sostenevano che gli ispettori non avessero pienamente colto la particolarità dell'attività agricola svolta in alta montagna -con necessità di ricalcolare le giornate lavorative annue destinate all'CO- e neppure avessero correttamente individuato i ricavi dell'attività agricola rispetto a quella ricettiva.
Si costituivano tempestivamente gli Istituti, chiedendo la reiezione dei ricorsi e formulando, anzi,
l' apposita domanda riconvenzionale. _1
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè veniva licenziata una complessa
CTU al fine di verificare, anche avvalendosi di un ausiliario, letti gli atti ed ispezionati i luoghi di causa, nonché acquisita la documentazione di interesse presso enti pubblici e/o privati, se la attività agricola svolta da parti opponenti possa ritenersi prevalente e/o complementare rispetto a quella agrituristica, sulla base del fabbisogno aziendale annuo di lavoro espresso in G.L.A.,
5 come risultante dal prontuario di CO , tenuto conto della realtà aziendale e Per_9 dei capi di bestiame dati in affida estiva, come risultanti dalla documentazione reperibile presso le autorità competenti.
Dopo alcune proroghe concesse ai consulenti nominati dal Tribunale, veniva finalmente depositato un corposo elaborato peritale ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza id discussione, concedendo termine per il deposito di note scritte;
dopo ampia ed articolata trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, i ricorsi sono fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento.
In punto diritto, ai sensi della Legge 96/2006 per il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di ricezione ed ospitalità occorre che vi sia un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività propriamente agricola, già voluto dalla Legge 730/1985, integrata dal Decreto Lgs. 228/2001, e dalla osta n. 29 del 2006. CP_3
L'art. 4 comma 1 della L. 96/2006 dispone che le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o parte di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
al comma 2 precisa altresì che “affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.
E' evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di delegare alle regioni la competenza per la valutazione del rapporto di connessione in ragione delle diverse caratteristiche dei territori regionali che necessitano trattamenti diversi in ragione dei maggiori disagi di certe realtà, come quella montana, rispetto ad altre realtà ove l'attività agricola, seppur complessa, è supportata da condizioni geografiche più agevoli.
La Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 4 dicembre 2006 (Nuova disciplina dell'agriturismo), recependo gli indirizzi della Legge 96/2006, individua come criterio per valutare la prevalenza di un'attività sull'altra quella del tempo-lavoro, calcolato come rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica. All'accertamento della complementarità provvede la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
L'art. 2 della predetta legge, definendo le attività agrituristiche stabilisce, in relazione all'attività agrituristica di ristorazione, che la somministrazione di pasti deve provenire per almeno il 50% dall'azienda agricola e per il 30% da prodotti regionali;
la norma specifica altresì che sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
6 I Decreti Lgs. Nn. 226-227 e 228 del 18.05.2001 sono stati emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n. 57 per la modernizzazione nei settori dell'CO, delle foreste e dell'acquacoltura.
Tali decreti, oltre a recepire in un unico testo normativo la pregressa disciplina in materia, introducono alcune innovazioni dirette a ricondurre nei suddetti settori - in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea - in particolare per quanto attiene alle attività connesse a quelle della coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento nonché quella della pesca.
In particolare, il Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 disciplina il settore agricolo andando a novellare l'art. 2135 del C.C. Il comma 1 del predetto decreto qualifica imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo o quella della selvicoltura o di allevamento di animali attività connesse, specificando al comma 2, che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Come è noto, il codice civile non reca la definizione di impresa in generale né di quella agricola in particolare. All'art. 2082 il codice civile reca invece la nozione di imprenditore e all'art. 2135 di imprenditore agricolo. Pertanto, per individuare a quale settore economico sia riconducibile l'attività dell'imprenditore è necessario che siano presenti requisiti specifici che, relativamente all'imprenditore agricolo, sono dettati dall'art. 2135 c.c. come novellato dall'art. 1 del decreto
Legislativo 228/2001.
Le attività di servizi eventualmente effettuate dal medesimo imprenditore agricolo sono qualificate attività connesse a conferma che le stesse non rientrano, per loro natura, tra le attività proprie svolte dall'imprenditore agricolo.
L'elencazione della attività connesse introduce, anche ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale di cui al comma 1 lettera c) art. 49 Legge n. 88/1989 una estensione di non poco rilievo delle attività rientranti nel settore dell'CO.
Devono infatti considerarsi attività connesse quelle attività - purché svolte dall'imprenditore agricolo- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali.
Sono inoltre connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
A tal proposito, per quanto attiene all'imprenditore agricolo il Decreto Lgs. 28/2001 pone la sussistenza dei seguenti requisiti:
1. le attività connesse devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo che effettua la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali;
7 2. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. La prevalenza dovrà essere calcolata in base alla percentuale del prodotto non acquistato sul mercato, che deve costituire almeno il 50% del totale;
3. le attività dirette alla fornitura di beni o servizi a favore di terzi devono essere effettuate attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
4. le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, devono essere comunque effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, e/o mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge sono state pertanto comprese dal legislatore tra le attività connesse.
Al fine di individuare i requisiti per procedere alla classificazione delle aziende interessate nel settore dell'CO (attività alberghiera e di ristorazione), l'attività agrituristica deve essere caratterizzata dall'esistenza di un collegamento organizzativo e funzionale con l'attività agricola principale e che il suo svolgimento deve essere finalizzato all'incremento di redditività dell'azienda agricola nella logica di promozione e valorizzazione dell'CO. L'attribuzione agrituristica al settore agricolo, quindi, non è esclusa laddove questa venga svolta utilizzando lavoratori dipendenti assunti a tale scopo, poiché il comma 2 del medesimo art. 3 del D.Lgs.
228/2001 stabilisce che possono essere addetti ad attività agrituristiche i familiari dell'imprenditore di cui all'art. 230bis c.c. nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, i quali assumono la qualifica di lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Così ricostruito il quadro normativo, non è in contestazione tra le parti che la verifica della prevalenza o meno dell'attività agricola rispetto a quella ricettiva debba essere effettuata sulla base del criterio della stima tecnica agronomica, utilizzando per il calcolo del fabbisogno di manodopera il Prontuario di Agricoltura di F. , ed. Hoepli 2017, opportunamente Per_9 adattato alle particolarità geofisiche della Regione Valle d'Aosta, come anche evidenziato Tes_ dall'Isp. in sede di deposizione testimoniale.
Le prospettazioni divergono, invece, in ordine all'esito di tale accertamento, anche se, come a breve si vedrà, le risultanze non si differenziano in modo eccessivo dal punto di vista quantitativo, pur finendo per stravolgere queste differenze l'esito dell'accertamento.
In via generale, come ben evidenziato dal CTU, gli approcci metodologici degli Istituti e degli attori sono distinti: mentre in sede di ispezione si è valorizzato ampiamente l'aspetto documentale (analisi dei fascicoli aziendali, modello DA ) e delle dichiarazioni dei soci, dei _1
8 dipendenti e finanche della relazione tecnica dell'agronomo prendendo come Testimone_2 riferimento tecnico il Manuale IB, ma senza effettuare sopralluoghi diretti in alpeggio e vigneti, la difesa attorea si è incentrata in una analitica disamina della concreta attività svolta effettivamente in azienda.
Queste due metodologie ben avrebbero potuto portare ai medesimi risultati se le dichiarazioni rese in sede di ispezione fossero state più precise e dettagliate, soprattutto su aspetti di grande rilievo. Tes_ Così non può tacersi dello stupore -giustificato- dell'Isp. , quando, solo in sede di deposizione testimoniale, è venuto a conoscenza della presenza negli alpeggi in uso all'azienda di bestiame di proprietà di terzi: a domanda del giudice, infatti, egli ha dichiarato che “quando io ho fatto l'ispezione, nessuno mi ha evidenziato il fatto che d'estate, alcune aziende affidassero alla ricorrente alcuni capi di bestiame, per cui io non ne ho tenuto conto. Se mai dovesse risultare provato per documenti ufficiali (ad esempio registri di altre aziende) che alcuni capi fossero dati in affida alla ricorrente, il conto comunque sarebbe facile da farsi, basterebbe aumentare proporzionalmente le GLA per il numero dei capi di cui fosse stata raggiunta la prova, ovviamente limitatamente al periodo di alpeggio, tenendo conto della razza”.
Di tale condotta extragiudiziale, irrilevante ai fini del decidere il merito del giudizio, si terrà, comunque, conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
Invero, di particolare rilievo è la deposizione del teste , marito della ricorrente e Pt_6 Pt_1 addetto all'azienda come coadiuvante della moglie.
All'udienza del 25.1.2024, infatti, ha reso una lunga e dettagliata deposizione -a differenza di quanto avvenuto in sede di ispezione-, descrivendo analiticamente le attività aziendali sia di coltivazione dei fondi, sia di allevamento.
Così, per quanto concerne il primo aspetto, ha narrato delle operazioni di potatura effettuate manualmente nel frutteto con l'ausilio di scale per raggiungere i rami più alti dei meli e dei peri
(che costituiscono la maggior parte degli alberi), precisando che la frutta viene utilizzata primariamente per l'agriturismo, con trasformazione in caso di eccedenze, ma confermando la presenza di altri alberi da frutta in numero minore, anch'essi gestiti manualmente. In ordine al vigneto, ne ha descritto puntualmente la dimensione (circa 5000 metri quadri), la disposizione in filari distanziati di un metro con piante a 70 cm l'una dall'altra, specificandone l'ubicazione in
Quart, a circa 600 metri s.l.m. e la notevole pendenza del terreno, che impone una difficoltosa lavorazione manuale.
Quanto all'allevamento, poi, ha dettagliato il relativo periodo (tradizionalmente da inizio giugno a San Michele, con recente tendenza all'allungamento della stagione), precisando l'altitudine sia della stalla (sita a circa 2000 metri s.l.m.), sia dei terreni (che si estendono fino a 2400 metri s.l.m.), confermando la presenza di capi di terzi in affida, come risultante da specifici codici di stazionamento, uno per (in inverno) ed uno per ed altro per Per_10 Persona_11 Persona_12
(in estate); ha, altresì, descritto dettagliatamente i diversi sistemi di mungitura, in fondovalle con
9 lattodotto che richiede l'attacco e stacco manuale del macchinario ed in alpeggio, con mungitura al 50% "a bidone" e al 50% manuale.
Ha, poi, aggiunto che il latte nel periodo invernale veniva conferito ad una cooperativa, mentre in estate, in alpeggio, veniva utilizzato per la produzione diretta di fontina con operazioni giornaliere di salatura e rivoltamento;
ha, infine, descritto il sistema di irrigazione, con impianto mobile di girandole, il sistema di fertirrigazione, con realizzazione e manutenzione manuale di ruscelli, specificando la necessità di legare e slegare gli animali due volte al giorno per il pascolo.
Si tratta di dichiarazioni veramente dettagliate ed in ordine alle quali non possono sussistere dubbi di veridicità, essendo state confermate de visu le circostanze di fatto de quibus dal CTU nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati: non si comprende, tuttavia, perché queste informazioni non siano state fornite all'isp. cui competenza e professionalità è fuori CP_4 discussione- nel corso della fase amministrativa.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi condivisibile il corposo elaborato peritale (oltre
100 pagine, integrato da numerose fotografie ed altri documenti a corredo), le cui conclusioni quivi si riportano integralmente: Part
“Le giornate lavorative annue prestate dalla Parte_5 ammontano pertanto complessivamente a:
[...]
Anno GLA attività agricola GLA attività agrituristica
2017 1.994,14 1.293,24
2018 2.009,56 1.616,06
2019 2.047,54 2.017,84
2020 2.260,65 1.552,20
2021 2.427,64 1.768,44
Le GLA dedicate all'attività agricola superano quelle destinate all'attività agrituristica.
Negli anni la differenza è variabile sia in funzione dei capi bovini allevati e presi in affida durante il periodo estivo sia per il diverso riparto della superficie di fondovalle, suddivisa fra colture! orticole, colture frutticole, vigneti e colture foraggere, la cui superficie è aumentata nel 2020 e nel 2021”.
Si tratta di conclusioni fondate su dati analitici -tant'è vero che le G.L.A. sono state suddivise in base alle singole attività agricole o di allevamento, nonché ricettive, come si evince dal chiaro schema di cui a pag. 101 della C.T.U.- e che, stante il rigore scientifico e metodologico che contraddistinguono l'elaborato peritale, debbono essere integralmente fatte proprie dal
Giudicante,
Quanto alle osservazioni del CTP del convenuto, si premette che in buona parte sono accolte dal consulente nominato dal giudice: egli, infatti, ha consistentemente modificato la bozza di relazione, facendo proprie (vds. ff. 101-102 elaborato peritale) le pertinenti -in parte qua- Tes_ indicazioni del dott. ; per altro verso, le difformità sono minime, in quanto i dati
10 dell'ispezione vengono sostanzialmente ritoccati solo tenendo conto della coltivazione del vigneto dei bovini allevati in montagna anche tenendo conto di quelli concessi in affida da terzi e di cui -lo si ripete- non era stato fatto cenno nella fase amministrativa .
Più nel dettaglio, l'ing. , per ciò che concerne la coltivazione dei fondi, ha ribadito di Tes_3 Cont aver accuratamente individuato e verificato in apposite tabelle la , le colture praticate e le dimensioni delle superfici coltivate.
In ordine alle colture frutticole, poi, è stato confermato che durante il primo sopralluogo sono state accertate alcune misure nel meleto in Comune di e nel vigneto in Comune di Quart Per_10 circa le distanze di impianto degli alberi e dei ceppi di vite, ed è stata anche verificata la superficie grafica sugli estratti di mappa. Invero, a pagina 21 della relazione trovasi scritto: si confermano le superfici indicate nel verbale dell' e verificate a campione con l'utilizzo del _1 programma For Maps.. Circa l'affermazione del CTP di pagina 1 che:. .verosimilmente dovuta al fatto che la S.A.U. utilizzata dal CTU con riguardo ad alcune varietà frutticole è maggiore di quella considerata dagli ispettori ., essa non pare, quindi, giustificata. _1
Anche in merito alle colture che occupano una superficie inferiore a 100 m2 si osserva che si ritiene valido il principio nel caso di colture singole, ad esempio, nel fascicolo aziendale compaiono piante di melo a Charvensod con superfici di 35 m2 l'una e tale situazione non richiede cure colturali, perché non sarebbe conveniente per la distanza e per la superficie occupata. Diverso, invece, è il caso di colture di specie diverse sullo stesso appezzamento che, anche se occupano una superficie inferiore a 100 m2, sono però facilmente coltivabili: le cure colturali sono in questo caso giustificate e si praticano su tutto l'appezzamento a frutteto. Così, sempre per fare un'ipotesi concreta, le sei piante di actinidia, anche se occupano una superficie inferiore a 100 m2, sono curate e produttive per cui se ne è tenuto giustamente conto.
Ancora, il fatto che le GLA delle colture frutticole calcolate dal CTU siano diverse da quelle calcolate dagli ispettori non è dovuto alla quantificazione della superficie, ma _1 all'applicazione delle tabelle del ritenute più opportune con le precisazioni indicate volta Per_9 per volta, ricordando ancora quanto indicato dallo stesso autore e riportato a pagina 32 della relazione preliminare.
Inoltre, tutti i calcoli effettuati sono! dettagliati e documentati, riportando, altresì, estratti del manuale del sopracitato (vds. punto 4.1.4.1 da pagina 33 a pagina 46). Per_9
Il CTP, comunque, a! pagina 2 conclude questo primo punto osservando che “...lo scarto annuo tra le giornate accertate in sede peritale e le giornate accertate in sede ispettiva … appare del tutto non significativo ai fini che in questa sede rilevano…” e, quindi, confermando sostanzialmente la bontà dell'operato dell'ing. . Tes_3 Tes_ Anche per le colture orticole p.c. i! dott. sostiene che: “..lo scarto tra le GLA dedotte dal
CTU e quelle accertate nel verbale ispettivo è del tutto irrisorio ai fini che in questa sede rilevano…”, ribadendo, dunque, la bontà delle conclusioni peritali.
11 Relativamente alla pataticoltura, il CTP richiama quanto già esposto ai punti a), b) e c) di cui sopra.
Egli si rifà nuovamente alla normativa, fra cui la DGR Piemonte n. 15-4452/2016 e la DGR n.
107/1659/2005 e sostiene che il calcolo effettuato dal CTU non sia corretto.
Si osserva, tuttavia, che gli ispettori abbiano quantificato in 9,5 g.te/lav. annue il fabbisogno di manodopera per la coltivazione della patata, mentre l'ing. abbia calcolato 80 g.te/lav. Tes_3 annue, poiché la Tabella del IB utilizzata dagli ispettori (tabella 141.31.1A. PATATA DA
CONSUMO) si riferisce ad un'azienda meccanizzata di pianura non applicabile al caso di specie, non disponendo la ricorrente di macchine e attrezzi necessari alla pataticoltura.
Il CTU, allora, ha citato più fonti, fra cui le tabelle della Regione Piemonte e quelle della Valle
d'Aosta (pagina 51 della relazione preliminare), giungendo a conclusioni condivisibili, se si considera che le nuove tabelle della Regione Piemonte del 2024, citate nel terzo capoverso del punto b di cui sopra, riportano oggi un fabbisogno di 110 g.te/lav. annue, molto superiore a quello indicato nell'elaborato peritale.
Quanto alla coltivazione della zucca, il CTU, in assenza di bibliografia specifica, ha considerato valido il calcolo effettuato dagli ispettori (pagina 5), per cui le doglianze non trovano spiegazione.
In merito alla viticoltura, il CTP osserva che la superficie dei vigneti è pari a 0,3886ha (ovvero
0,3.886 !m2) per cui, al massimo, la misurazione parrebbe in minimo eccesso;
comunque, l'ing.
ha verificato nuovamente la superficie viticola dichiarata nel fascicolo aziendale, in Tes_3 cui trovasi indicata per l'anno 2020 una superficie di 0,39 ha e per il 2021 una superficie addirittura maggiore di 0,40 ha (piu 0,10 ha) ed è anche stata calcolata la superficie grafica
(4.030 m2) come dimostrato a pagina 55 della relazione: si può, quindi, confermare che la superficie utilizzata sia stata 0,39 ha.
In merito, invece, alle GLA, l'ispettore ripropone la tabella del IB (Tabella 5 vite a Guyot, stazione a produzione costante, raccolta e potatura manuali). Tuttavia il CTU, nel descrivere le caratteristiche del vigneto (punto 4.2.1.3 della relazione preliminare) conseguenti al sopralluogo del 17 settembre 2024, ha evidenziato la densità di impianto, la distanza fra le file e fra i ceppi l'età del vigneto, la pendenza del terreno ) e l'accessibilità, spiegando che Parte_19 Tes_4 tutte le operazioni vengono fatte manualmente, viene solamente usata una Trinciasarmenti a mano. Dalle fotografie in atti si osserva, inoltre, che sono state posizionate reti antivolatili (messe e tolte a mano) e, data la vicinanza del bosco, ci sono sistemi di protezione contro l'ingresso di tassi e caprioli, operazioni non contemplate nelle schede del manuale IB. Poiché è impossibile, allora, fare un confronto fra il vigneto di Quart e quello della collina dell'Italia Nord-
Occidentale (tabella del IB), correttamente, quindi, l'ing. ha ricercato studi Tes_3 autorevoli condotti in Valle d'Aosta dall'Università degli studi di Torino negli anni 2018 e 2019 che documentano il fabbisogno medio annuo di manodopera di un vigneto dell'estensione di 2 ha (vds. pagina 61 e ss della relazione preliminare) che vanno utilizzati nella specie.
12 Si osserva, ancora, che i trattamenti antiparassitari sulla vite negli ultimi decenni sono stati fortemente ridotti, passando dal concetto di lotta a quello di difesa, per giungere a quello di protezione delle piante, che denota una evoluzione degli approcci e delle strategie adottati, tenendo conto dell'ambiente. Dal 28/11/2024 molti prodotti chimici di sintesi sono stati tolti dal mercato, fatto che ha comportato un aumento dei trattamenti biologici con tempi di lavoro, se si considera che il riporta ancora 11 interventi per la lotta all'oidio e alla peronospora. Per_9
La nuova tabella delle G.te Lav. Annue della Regione Piemonte del 2024 per il vigneto in zone montane indica oggi 190 GLA contro le 170 del 2016, con un aumento delll'11,76%, per cui va confermato il calcolo delle 130 GLA/ha, dovendosi correggere la superficie in 3.900 m2, come riportato nella relazione preliminare (nel calcolo, per un refuso, erano stati indicati 4.030 m2 misurati graficamente).
Alla luce della correzione dell'errore materiale, quindi, il tecnico nominato dall'Ufficio ha portato a 50,7 g.te lav. annue il risultato (anziché 52,39 indicate nella bozza), senza che ciò possa mettere in dubbio l'esito dell'accertamento nel suo complesso, stante la modestia del dato.
Relativamente ai prati permanenti (cd. “foraggere”) a pagina 68 della relazione preliminare si riprende la Tabella del IB 15.114 (allevamento specializzato di vacche da latte nella montagna alpina razza valdostana), che indica che 1/3 delle UFL totali è somministrato sotto forma di mangimi acquistati;
viene, allora, precisato che quando gli animali sono al pascolo il consumo in UFL aumenta e che l'azienda oggetto di indagine non dipende dai foraggi acquistati, ma li produce in proprio rispettando il disciplinare della . Pt_20
Il CTP richiama, a titolo di confronto, la tabella Apra della Regione Valle D.Aosta; quelle della
Regione Piemonte, valide fino al 16/12/2024, riportano, però, numeri ben diversi per l'allevamento di vacche a stabulazione fissa in zona montana e le stesse tabelle prevedono anche un aumento nel caso di prodotti trasformati in azienda, come avviene per la Pt_20 prodotta in alpeggio e venduta direttamente. Part Non sono, poi, state conteggiate per la cura dei pascoli dei due alpeggi che richiedono interventi colturali, quali l'irrigazione e la fertirrigazione, l'eliminazione delle infestanti, il pascolo razionato, la cura della viabilità poderale e interpoderale. Il manuale IB, soprattutto, non prevede il pascolo, mentre è notorio che gli animali vengano condotti in alpeggio durante la stagione estiva, come anche osservato de visu dal CTU nominato.
In sede di ispezione, poi, non si è, infine, tenuto conto, nel conteggio delle GLA dell'allevamento, del fatto che il latte prodotto in alpeggio durante il periodo estivo venga in loco direttamente trasformato in formaggio, in particolare, , il cui tempo di lavorazione non può Parte_21 essere ricompreso nelle 1600 GLA assunte dagli ispettori.
Le colture foraggere, pertanto, non possono essere incluse nelle 1600 GLA quantificate in sede ispettiva come relative all'allevamento bovino, per cui appare corretto il conteggio di pagina 67.
13 Relativamente ai terreni complessivamente condotti dalla S.A. in bassa Valle (pagina 9 Pt_1 delle Osservazioni di parte ), il refuso segnalato dal CTP è stato corretto, per cui si è _1 Part passati da 10,40 a 2,79 per gli anni 2017, 2018 e 2109:anche in questo caso, comunque, si tratta di uno scarto davvero minimale che non comporta un sostanziale mutamento dello stato di fatto dell'azienda.
Quanto, infine, all'allevamento di bovini di razza valdostana, Il CTU ha condiviso i criteri di calcolo adottati dagli ispettori , per cui non ci sono osservazioni al riguardo. _1
Il CTP dott. mette in discussione, quindi, non tanto il conteggio delle GLA dei Persona_13 bovini presenti in azienda ma quello relativo agli animali presi in affida durante la stagione estiva: tuttavia, all'esito delle risultanze dell'istruttoria orale, il quesito imponeva al CTU di tener “conto della realtà aziendale e dei capi di bestiame dati in affida estiva come risultanti dalla documentazione reperibile presso le autorità competenti”
Sono state pertanto richieste le schede di alpeggio rilasciate dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Valle d'Aosta, schede che riportano in maniera dettagliata gli animali condotti nei pascoli degli alpeggi dei due Comuni di e , per cui questo dato appare Persona_11 Persona_12 certo sulla base della documentazione regolarmente acquisita presso i competenti enti.
Si può, allora, senz'altro concludere concordando con il CTU in ordine alla prevalenza dell'attività agricola su quella ricettiva in forza di una convincente stima agronomica.
Non resta, allora, che verificare se le tesi degli Istituti possano essere condivise sulla mera base della prevalenza dei ricavi dell'attività ricettiva e di ristorazione su quella strictu sensu agricola.
La tesi, pur se suggestivamente sostenuta, non sembra convincente, poiché, da un lato, manca una espressa previsione normativa in tal senso, mentre, al contrario in senso opposto sembra andare il dato testuale della definizione di imprenditore agricolo di cui al D. L.vo 228/2001; d'altro canto, contabilmente debbono essere ricompresi contabilmente nella voce ricavi i consistenti contributi regionali e non corrisposti a sostegno dell'attività agricola della società.
In conclusione, quindi, i ricorsi sono fondati, con integrale accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti attrici.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la condotta stragiudiziale dei ricorrenti, i quali, seppur richiesti, non hanno fornito in sede di ispezione tutta la documentazione in loro possesso poi risultata decisiva, con particolare riferimento al bestiame in affida, possono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, invece, così come liquidate provvisoriamente in corso di causa, possono essere compensate in misura non superiore alla metà, mentre per il resto vanno poste a carico degli Istituti in solido tra loro.
P. Q. M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento dei ricorsi:
14 a) accerta e dichiara la prevalenza dell'attività agricola sull'attività ricettiva di agriturismo svolta dalla e per l'effetto dichiara che l'attività ricettiva Parte_5 di ristorazione esercitata dalla ha natura “agrituristica”; Parte_5
b) accerta e dichiara che i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e possiedono singolarmente i requisiti per mantenere la qualifica Parte_6 Parte_7 di Coltivatori Diretti e, per l'effetto
c) accerta e dichiara infondata la pretesa dell' di cancellare i soggetti suindicati dalla _1
Gestione Speciale CC.DD. e di iscrivere i medesimi nella Gestione Commercianti;
d) accerta e dichiara che i lavoratori agricoli assunti alle dipendenze della
[...] vanno inquadrati nel settore agricolo;
Parte_5
e) accerta e dichiara illegittimi i verbali unici di accertamento e notificazione NIU
2022000778/T01 del 19.12.2022, NIU 2022008866/DM del 19.12.2022, NIU 2022008857/COM del 19.12.2022, NIU 2022008854/COM del 19.12.2022, NIU 2022008855/COM del 19.12.2022,
NIU 2022008859/CD del 19.12.2022, NIU 2022008860/CD del 19.12.2022, NIU
2022008864/CD del 19.12.2022, NIU 2022008865/CD del 19.12.2022, NIU 2022009459/COM del 19.12.2022, nonché le comunicazioni del 19.12.22 e dell'1.02.23, con conseguente _1 diritto dei signori , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...] all'iscrizione nella Gestione Speciale Inps Coltivatori Diretti a far data dal 01.01.2017, Parte_7 nonché del personale dipendente della Parte_5 all'iscrizione nel settore agricolo con la medesima qualifica già precedentemente rivestita a far data dal 01.01.2017;
f) annulla il verbale unico di accertamento del 30.6.2023, con ogni conseguenza di legge;
CP_2
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
h) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa in misura pari al
50% a carico dell' e dell' in misura paritaria tra loro e per il residuo 50% a carico dei _1 CP_2 ricorrenti.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta il 3.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca FADDA
15
IL TRIBUNALE DI AOSTA
in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente Oggetto:
SENTENZA
ANNULLAMENTO – IMPUGNAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO definitiva nella causa iscritta al n. 49/2023, cui è stata riunita la causa n.272/2023
R.G. LAV. promosse da:
[...]
in persona del legale Parte_1
Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentante pro tempore, , ,
e , tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Nicole JORIS e Parte_4
Matteo RENZULLI, che li rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura allegata alla busta telematica contenente il ricorso e da considerarsi apposta in calce ai sensi dell'art. 83 c. 3 c.p.c.
Ricorrenti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di _1 procura generale alle liti, dall'Avv. Emilia CONROTTO ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Aosta al Corso Battaglione Aosta n. 39, Ufficio di Avvocatura dell'Ente;
Resistente
e contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_2 procura generale alle liti, dall'Avv. Elia PAGLIARULO, presso la quale è elettivamente domiciliato in Aosta – Avvocatura Inail;
Resistente
In punto a: Annullamento – Impugnazione verbale di accertamento
CONCLUSIONI
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono nella causa RG 49/2023:
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
NEL MERITO: previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa,
In via principale
1 a) - accertare e dichiarare la prevalenza dell'attività agricola sull'attività ricettiva di agriturismo svolta dalla e per l'effetto dichiarare che l'attività Parte_5 ricettiva di ristorazione esercitata dalla ha natura Parte_5
“agrituristica” e non commerciale;
- accertare e dichiarare che i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e possiedono singolarmente i requisiti per mantenere la qualifica Parte_6 Parte_7 di Coltivatori Diretti;
- per l'effetto accertare e dichiarare infondata la pretesa dell' di cancellare i soggetti _1 suindicati dalla Gestione Speciale CC.DD. e di iscrivere i medesimi nella Gestione
Commercianti; nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei ricorrenti alla
Gestione Commercianti dell' ; _1
b) - accertare e dichiarare che i lavoratori agricoli assunti alle dipendenze della
[...]
e precisamente , , Parte_5 Parte_8 Parte_9 Pt_10
, , , , , ,
[...] Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14 Persona_1
, , , , , Parte_15 Persona_2 Persona_3 Parte_16 Persona_4 Per_5
, , , e vanno
[...] Parte_17 Persona_6 Persona_7 Persona_8 inquadrati nel settore agricolo;
- per l'effetto, accertare e dichiarare infondata la pretesa dell' di annullare l'inquadramento _1 nel settore agricolo dei predetti dipendenti;
nonché accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei ricorrenti alla Gestione Commercianti dell' ; _1
c) accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o comunque illegittimi i seguenti provvedimenti: verbali unici di accertamento e notificazione NIU 2022000778/T01 del 19.12.2022, NIU
2022008866/DM del 19.12.2022, NIU 2022008857/COM del 19.12.2022, NIU
2022008854/COM del 19.12.2022, NIU 2022008855/COM del 19.12.2022, NIU
2022008859/CD del 19.12.2022, NIU 2022008860/CD del 19.12.2022, NIU 2022008864/CD del
19.12.2022, NIU 2022008865/CD del 19.12.2022, NIU 2022009459/COM del 19.12.2022 (doc.
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17), nonché le comunicazioni del 19.12.22 (docc. 3, 4, 5 e 6) e _1 dell'1.02.23 (docc. 7, 8 e 9);
d) in ogni caso: CP_
- ordinare all' di iscrivere nuovamente i signori , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 CP_
, , nella Gestione Speciale Coltivatori Diretti a far Parte_4 Parte_6 Parte_7 data dal 01.01.2017; CP_
- ordinare all' di iscrivere nuovamente il personale dipendente della
[...] nel settore agricolo con la medesima qualifica già precedentemente Parte_5 rivestita a far data dal 01.01.2017; CP_
- dichiarare che nulla è dovuto all' da parte dei ricorrenti;
2 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancata concessione della sospensione dei provvedimenti impugnati, condannare l' a restituire ai ricorrenti tutte le somme versate in _1 esecuzione dei provvedimenti stessi.
In via di subordine e salvo gravame, e nella sola remota, denegata e non creduta ipotesi di accertamento della natura commerciale dell'attività di ristorazione svolta dai ricorrenti:
- accertare e dichiarare che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 8 della Legge n. CP_ 335/1995 e della circolare n. 113 del 2021, i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento e per l'effetto dichiarare tenuti i ricorrenti al versamento dei contributi previdenziali nella gestione commercianti solo a far data dal 24.01.2023;
- compensare le somme dovute con i contributi già versati presso la gestione agricola.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.
I Procuratori dei ricorrenti chiedono e concludono nella causa RG 272/2023:
“l'Ill.mo Tribunale adito Voglia
In via preliminare, per le ragioni di urgenza di cui in narrativa, disporre la sospensione immediata dell'efficacia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023-00023 del 30.06.2023, notificato in pari data e degli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali;
Sempre in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio iscritto al n. R.G. 49/2023 promosso avverso i CP_ verbali dai quali è scaturita l'emissione del verbale unico di accertamento e notificazione CP_ n. 2023-00023 del 30.06.2023;
NEL MERITO
In via principale previa fissazione di udienza di comparizione delle parti innanzi a sé per la discussione e la decisione della causa, annullare il provvedimento impugnato n. 2023-00022 del 30.06.2023 per i motivi sopra esposti nonché tutti gli atti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude: _1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
• Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo, assolvendo l' da ogni domanda avversaria, e confermando per l'effetto: _1
- i verbali di accertamento e notificazione n. 2022000778 e n. 2022008866, con tutte le conseguenze di legge, compresa la variazione di inquadramento della
[...] con decorrenza 1.1.17, e gli addebiti a titolo di contributi Parte_1 previdenziali ed assistenziali dovuti alla Gestione Aziende con Dipendenti dell;
_1
3 - i verbali di accertamento e notificazione n. 2022008859, 2022008860, 2022008864,
2022008865, con tutte le conseguenze di legge per i ricorrenti , Parte_2 Pt_5
, , ;
[...] Parte_3 Parte_4
- i verbali di accertamento e notificazione n. 2022008854, 2022008855, 2022008857,
2022009459, con tutte le conseguenze di legge, compresi gli addebiti a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali dovuti alla Gestione Speciale Commercianti dell' dai ricorrenti _1
, , , ; Parte_2 Parte_5 Parte_3 Parte_4
• In via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle avverse domande, confermare gli accertamenti ispettivi e i suddetti verbali di accertamento e notificazione nonché gli addebiti contributivi nella misura eventualmente ridotta accertanda in corso di causa;
• In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la sussistenza dell'obbligo della
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., Sig. Parte_1
, di versare alla Gestione Aziende con Dipendenti dell' i contributi previdenziali Parte_5 _1 ed assistenziali per il periodo 1.1.17 – 28.2.22, nella misura di € 109.039,71, oltre ad € 25.385,48 per sanzioni civili, tutti calcolati alla data della diffida del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di di versare alla Gestione Speciale Parte_2
Commercianti dell' i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo per il periodo _1
1.1.17 – 28.2.22 nella misura di € 53.493,12, oltre ad € 11.788,35 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di Pt_5
di versare alla Gestione Speciale Commercianti dell' i contributi previdenziali ed
[...] _1 assistenziali per il periodo per il periodo 1.10.17 – 28.2.22 nella misura di € 16.910,28, oltre ad
€ 3.561,28 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
dell'obbligo di di versare alla Gestione Speciale Parte_3
Commercianti dell' i contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo per il periodo _1
1.1.17 – 28.2.22 nella misura di € 19.672,56, oltre ad € 4.665,79 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo dell'obbligo di Pt_4
di versare alla Gestione Speciale Commercianti dell' i contributi previdenziali ed
[...] _1 assistenziali per il periodo per il periodo 1.1.17 – 18.10.17 nella misura di € 6.138,40, oltre ad €
2.435,68 per sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
• Per l'effetto dichiarare tenuti e condannare:
- la in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., Sig. , a versare all' la somma di€ 109.039,71, oltre ad € Parte_5 _1
25.385,48 per sanzioni civili, tutti calcolati alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 53.493,12, oltre ad € 11.788,35 per Parte_2 _1 sanzioni civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
4 - a versare all' la somma di € 16.910,28, oltre ad € 3.561,28 per sanzioni Parte_5 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 19.672,56, oltre ad € 4.665,79 per sanzioni Parte_3 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo;
- a versare all' la somma di € 6.138,40, oltre ad € 2.435,68 per sanzioni Parte_4 _1 civili, calcolate alla data del 18.1.23, oltre alle somme accessorie fino al dì del soddisfo.
• Con vittoria di spese e competenze”.
ll Procuratore del resistente chiede e conclude: CP_2
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Unico presso il Tribunale di Aosta, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, così giudicare:
• In via preliminare disporre la sospensione del presente giudizio all'esito del giudizio iscritto al n. di RG 49/2023 ovvero disporne la riunione.
• Nel merito, rigettare in quanto infondato in fatto e in diritto il ricorso introduttivo e, per l'effetto confermare l'impugnato verbale e tutti i consequenziali atti.
• Con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con separati ricorsi depositati telematicamente in Cancelleria e successivamente riuniti ex art. 151 disp. att. c.p.c., la Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, ,
[...] Parte_1
, e convenivano in giudizio dinanzi al Parte_2 Parte_3 Parte_4
Tribunale di Aosta l' e l' , chiedendo venissero dichiarate infondate le pretese degli _1 CP_2
Istituti conseguenziali ai verbali unici di accertamento notificati loro il 24.1.2023, con cui veniva disconosciuta la natura agrituristica dell'attività svolta dalla società per l'asserita prevalenza dell'attività di ristorazione ed ospitalità rispetto a quella agricola.
In particolare, sostenevano che gli ispettori non avessero pienamente colto la particolarità dell'attività agricola svolta in alta montagna -con necessità di ricalcolare le giornate lavorative annue destinate all'CO- e neppure avessero correttamente individuato i ricavi dell'attività agricola rispetto a quella ricettiva.
Si costituivano tempestivamente gli Istituti, chiedendo la reiezione dei ricorsi e formulando, anzi,
l' apposita domanda riconvenzionale. _1
Stante l'impossibilità di addivenire ad una bonaria composizione della vertenza, la causa veniva istruita mediante escussione di alcuni testimoni, dopodichè veniva licenziata una complessa
CTU al fine di verificare, anche avvalendosi di un ausiliario, letti gli atti ed ispezionati i luoghi di causa, nonché acquisita la documentazione di interesse presso enti pubblici e/o privati, se la attività agricola svolta da parti opponenti possa ritenersi prevalente e/o complementare rispetto a quella agrituristica, sulla base del fabbisogno aziendale annuo di lavoro espresso in G.L.A.,
5 come risultante dal prontuario di CO , tenuto conto della realtà aziendale e Per_9 dei capi di bestiame dati in affida estiva, come risultanti dalla documentazione reperibile presso le autorità competenti.
Dopo alcune proroghe concesse ai consulenti nominati dal Tribunale, veniva finalmente depositato un corposo elaborato peritale ed il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza id discussione, concedendo termine per il deposito di note scritte;
dopo ampia ed articolata trattazione, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.
Ciò posto, i ricorsi sono fondati e, pertanto, possono trovare accoglimento.
In punto diritto, ai sensi della Legge 96/2006 per il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di ricezione ed ospitalità occorre che vi sia un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività propriamente agricola, già voluto dalla Legge 730/1985, integrata dal Decreto Lgs. 228/2001, e dalla osta n. 29 del 2006. CP_3
L'art. 4 comma 1 della L. 96/2006 dispone che le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o parte di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica;
al comma 2 precisa altresì che “affinchè l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”.
E' evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di delegare alle regioni la competenza per la valutazione del rapporto di connessione in ragione delle diverse caratteristiche dei territori regionali che necessitano trattamenti diversi in ragione dei maggiori disagi di certe realtà, come quella montana, rispetto ad altre realtà ove l'attività agricola, seppur complessa, è supportata da condizioni geografiche più agevoli.
La Legge Regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 29 del 4 dicembre 2006 (Nuova disciplina dell'agriturismo), recependo gli indirizzi della Legge 96/2006, individua come criterio per valutare la prevalenza di un'attività sull'altra quella del tempo-lavoro, calcolato come rapporto tra le ore di lavoro medie annue dedicate dall'impresa all'attività agricola e quelle dedicate all'attività agrituristica. All'accertamento della complementarità provvede la struttura competente, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
L'art. 2 della predetta legge, definendo le attività agrituristiche stabilisce, in relazione all'attività agrituristica di ristorazione, che la somministrazione di pasti deve provenire per almeno il 50% dall'azienda agricola e per il 30% da prodotti regionali;
la norma specifica altresì che sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.
6 I Decreti Lgs. Nn. 226-227 e 228 del 18.05.2001 sono stati emanati in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della Legge 05.03.2001 n. 57 per la modernizzazione nei settori dell'CO, delle foreste e dell'acquacoltura.
Tali decreti, oltre a recepire in un unico testo normativo la pregressa disciplina in materia, introducono alcune innovazioni dirette a ricondurre nei suddetti settori - in coerenza con la politica agricola dell'Unione Europea - in particolare per quanto attiene alle attività connesse a quelle della coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento nonché quella della pesca.
In particolare, il Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 disciplina il settore agricolo andando a novellare l'art. 2135 del C.C. Il comma 1 del predetto decreto qualifica imprenditore agricolo chi esercita l'attività di coltivazione del fondo o quella della selvicoltura o di allevamento di animali attività connesse, specificando al comma 2, che per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Come è noto, il codice civile non reca la definizione di impresa in generale né di quella agricola in particolare. All'art. 2082 il codice civile reca invece la nozione di imprenditore e all'art. 2135 di imprenditore agricolo. Pertanto, per individuare a quale settore economico sia riconducibile l'attività dell'imprenditore è necessario che siano presenti requisiti specifici che, relativamente all'imprenditore agricolo, sono dettati dall'art. 2135 c.c. come novellato dall'art. 1 del decreto
Legislativo 228/2001.
Le attività di servizi eventualmente effettuate dal medesimo imprenditore agricolo sono qualificate attività connesse a conferma che le stesse non rientrano, per loro natura, tra le attività proprie svolte dall'imprenditore agricolo.
L'elencazione della attività connesse introduce, anche ai fini della classificazione previdenziale ed assistenziale di cui al comma 1 lettera c) art. 49 Legge n. 88/1989 una estensione di non poco rilievo delle attività rientranti nel settore dell'CO.
Devono infatti considerarsi attività connesse quelle attività - purché svolte dall'imprenditore agricolo- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento degli animali.
Sono inoltre connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
A tal proposito, per quanto attiene all'imprenditore agricolo il Decreto Lgs. 28/2001 pone la sussistenza dei seguenti requisiti:
1. le attività connesse devono essere svolte dal medesimo imprenditore agricolo che effettua la coltivazione del fondo, la selvicoltura o l'allevamento di animali;
7 2. le attività dirette alla manipolazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. La prevalenza dovrà essere calcolata in base alla percentuale del prodotto non acquistato sul mercato, che deve costituire almeno il 50% del totale;
3. le attività dirette alla fornitura di beni o servizi a favore di terzi devono essere effettuate attraverso l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata;
4. le attività dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge, devono essere comunque effettuate mediante l'utilizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, e/o mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata.
Le attività di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge sono state pertanto comprese dal legislatore tra le attività connesse.
Al fine di individuare i requisiti per procedere alla classificazione delle aziende interessate nel settore dell'CO (attività alberghiera e di ristorazione), l'attività agrituristica deve essere caratterizzata dall'esistenza di un collegamento organizzativo e funzionale con l'attività agricola principale e che il suo svolgimento deve essere finalizzato all'incremento di redditività dell'azienda agricola nella logica di promozione e valorizzazione dell'CO. L'attribuzione agrituristica al settore agricolo, quindi, non è esclusa laddove questa venga svolta utilizzando lavoratori dipendenti assunti a tale scopo, poiché il comma 2 del medesimo art. 3 del D.Lgs.
228/2001 stabilisce che possono essere addetti ad attività agrituristiche i familiari dell'imprenditore di cui all'art. 230bis c.c. nonché i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, i quali assumono la qualifica di lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.
Così ricostruito il quadro normativo, non è in contestazione tra le parti che la verifica della prevalenza o meno dell'attività agricola rispetto a quella ricettiva debba essere effettuata sulla base del criterio della stima tecnica agronomica, utilizzando per il calcolo del fabbisogno di manodopera il Prontuario di Agricoltura di F. , ed. Hoepli 2017, opportunamente Per_9 adattato alle particolarità geofisiche della Regione Valle d'Aosta, come anche evidenziato Tes_ dall'Isp. in sede di deposizione testimoniale.
Le prospettazioni divergono, invece, in ordine all'esito di tale accertamento, anche se, come a breve si vedrà, le risultanze non si differenziano in modo eccessivo dal punto di vista quantitativo, pur finendo per stravolgere queste differenze l'esito dell'accertamento.
In via generale, come ben evidenziato dal CTU, gli approcci metodologici degli Istituti e degli attori sono distinti: mentre in sede di ispezione si è valorizzato ampiamente l'aspetto documentale (analisi dei fascicoli aziendali, modello DA ) e delle dichiarazioni dei soci, dei _1
8 dipendenti e finanche della relazione tecnica dell'agronomo prendendo come Testimone_2 riferimento tecnico il Manuale IB, ma senza effettuare sopralluoghi diretti in alpeggio e vigneti, la difesa attorea si è incentrata in una analitica disamina della concreta attività svolta effettivamente in azienda.
Queste due metodologie ben avrebbero potuto portare ai medesimi risultati se le dichiarazioni rese in sede di ispezione fossero state più precise e dettagliate, soprattutto su aspetti di grande rilievo. Tes_ Così non può tacersi dello stupore -giustificato- dell'Isp. , quando, solo in sede di deposizione testimoniale, è venuto a conoscenza della presenza negli alpeggi in uso all'azienda di bestiame di proprietà di terzi: a domanda del giudice, infatti, egli ha dichiarato che “quando io ho fatto l'ispezione, nessuno mi ha evidenziato il fatto che d'estate, alcune aziende affidassero alla ricorrente alcuni capi di bestiame, per cui io non ne ho tenuto conto. Se mai dovesse risultare provato per documenti ufficiali (ad esempio registri di altre aziende) che alcuni capi fossero dati in affida alla ricorrente, il conto comunque sarebbe facile da farsi, basterebbe aumentare proporzionalmente le GLA per il numero dei capi di cui fosse stata raggiunta la prova, ovviamente limitatamente al periodo di alpeggio, tenendo conto della razza”.
Di tale condotta extragiudiziale, irrilevante ai fini del decidere il merito del giudizio, si terrà, comunque, conto in sede di liquidazione delle spese di lite.
Invero, di particolare rilievo è la deposizione del teste , marito della ricorrente e Pt_6 Pt_1 addetto all'azienda come coadiuvante della moglie.
All'udienza del 25.1.2024, infatti, ha reso una lunga e dettagliata deposizione -a differenza di quanto avvenuto in sede di ispezione-, descrivendo analiticamente le attività aziendali sia di coltivazione dei fondi, sia di allevamento.
Così, per quanto concerne il primo aspetto, ha narrato delle operazioni di potatura effettuate manualmente nel frutteto con l'ausilio di scale per raggiungere i rami più alti dei meli e dei peri
(che costituiscono la maggior parte degli alberi), precisando che la frutta viene utilizzata primariamente per l'agriturismo, con trasformazione in caso di eccedenze, ma confermando la presenza di altri alberi da frutta in numero minore, anch'essi gestiti manualmente. In ordine al vigneto, ne ha descritto puntualmente la dimensione (circa 5000 metri quadri), la disposizione in filari distanziati di un metro con piante a 70 cm l'una dall'altra, specificandone l'ubicazione in
Quart, a circa 600 metri s.l.m. e la notevole pendenza del terreno, che impone una difficoltosa lavorazione manuale.
Quanto all'allevamento, poi, ha dettagliato il relativo periodo (tradizionalmente da inizio giugno a San Michele, con recente tendenza all'allungamento della stagione), precisando l'altitudine sia della stalla (sita a circa 2000 metri s.l.m.), sia dei terreni (che si estendono fino a 2400 metri s.l.m.), confermando la presenza di capi di terzi in affida, come risultante da specifici codici di stazionamento, uno per (in inverno) ed uno per ed altro per Per_10 Persona_11 Persona_12
(in estate); ha, altresì, descritto dettagliatamente i diversi sistemi di mungitura, in fondovalle con
9 lattodotto che richiede l'attacco e stacco manuale del macchinario ed in alpeggio, con mungitura al 50% "a bidone" e al 50% manuale.
Ha, poi, aggiunto che il latte nel periodo invernale veniva conferito ad una cooperativa, mentre in estate, in alpeggio, veniva utilizzato per la produzione diretta di fontina con operazioni giornaliere di salatura e rivoltamento;
ha, infine, descritto il sistema di irrigazione, con impianto mobile di girandole, il sistema di fertirrigazione, con realizzazione e manutenzione manuale di ruscelli, specificando la necessità di legare e slegare gli animali due volte al giorno per il pascolo.
Si tratta di dichiarazioni veramente dettagliate ed in ordine alle quali non possono sussistere dubbi di veridicità, essendo state confermate de visu le circostanze di fatto de quibus dal CTU nel corso dei numerosi sopralluoghi effettuati: non si comprende, tuttavia, perché queste informazioni non siano state fornite all'isp. cui competenza e professionalità è fuori CP_4 discussione- nel corso della fase amministrativa.
Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi condivisibile il corposo elaborato peritale (oltre
100 pagine, integrato da numerose fotografie ed altri documenti a corredo), le cui conclusioni quivi si riportano integralmente: Part
“Le giornate lavorative annue prestate dalla Parte_5 ammontano pertanto complessivamente a:
[...]
Anno GLA attività agricola GLA attività agrituristica
2017 1.994,14 1.293,24
2018 2.009,56 1.616,06
2019 2.047,54 2.017,84
2020 2.260,65 1.552,20
2021 2.427,64 1.768,44
Le GLA dedicate all'attività agricola superano quelle destinate all'attività agrituristica.
Negli anni la differenza è variabile sia in funzione dei capi bovini allevati e presi in affida durante il periodo estivo sia per il diverso riparto della superficie di fondovalle, suddivisa fra colture! orticole, colture frutticole, vigneti e colture foraggere, la cui superficie è aumentata nel 2020 e nel 2021”.
Si tratta di conclusioni fondate su dati analitici -tant'è vero che le G.L.A. sono state suddivise in base alle singole attività agricole o di allevamento, nonché ricettive, come si evince dal chiaro schema di cui a pag. 101 della C.T.U.- e che, stante il rigore scientifico e metodologico che contraddistinguono l'elaborato peritale, debbono essere integralmente fatte proprie dal
Giudicante,
Quanto alle osservazioni del CTP del convenuto, si premette che in buona parte sono accolte dal consulente nominato dal giudice: egli, infatti, ha consistentemente modificato la bozza di relazione, facendo proprie (vds. ff. 101-102 elaborato peritale) le pertinenti -in parte qua- Tes_ indicazioni del dott. ; per altro verso, le difformità sono minime, in quanto i dati
10 dell'ispezione vengono sostanzialmente ritoccati solo tenendo conto della coltivazione del vigneto dei bovini allevati in montagna anche tenendo conto di quelli concessi in affida da terzi e di cui -lo si ripete- non era stato fatto cenno nella fase amministrativa .
Più nel dettaglio, l'ing. , per ciò che concerne la coltivazione dei fondi, ha ribadito di Tes_3 Cont aver accuratamente individuato e verificato in apposite tabelle la , le colture praticate e le dimensioni delle superfici coltivate.
In ordine alle colture frutticole, poi, è stato confermato che durante il primo sopralluogo sono state accertate alcune misure nel meleto in Comune di e nel vigneto in Comune di Quart Per_10 circa le distanze di impianto degli alberi e dei ceppi di vite, ed è stata anche verificata la superficie grafica sugli estratti di mappa. Invero, a pagina 21 della relazione trovasi scritto: si confermano le superfici indicate nel verbale dell' e verificate a campione con l'utilizzo del _1 programma For Maps.. Circa l'affermazione del CTP di pagina 1 che:. .verosimilmente dovuta al fatto che la S.A.U. utilizzata dal CTU con riguardo ad alcune varietà frutticole è maggiore di quella considerata dagli ispettori ., essa non pare, quindi, giustificata. _1
Anche in merito alle colture che occupano una superficie inferiore a 100 m2 si osserva che si ritiene valido il principio nel caso di colture singole, ad esempio, nel fascicolo aziendale compaiono piante di melo a Charvensod con superfici di 35 m2 l'una e tale situazione non richiede cure colturali, perché non sarebbe conveniente per la distanza e per la superficie occupata. Diverso, invece, è il caso di colture di specie diverse sullo stesso appezzamento che, anche se occupano una superficie inferiore a 100 m2, sono però facilmente coltivabili: le cure colturali sono in questo caso giustificate e si praticano su tutto l'appezzamento a frutteto. Così, sempre per fare un'ipotesi concreta, le sei piante di actinidia, anche se occupano una superficie inferiore a 100 m2, sono curate e produttive per cui se ne è tenuto giustamente conto.
Ancora, il fatto che le GLA delle colture frutticole calcolate dal CTU siano diverse da quelle calcolate dagli ispettori non è dovuto alla quantificazione della superficie, ma _1 all'applicazione delle tabelle del ritenute più opportune con le precisazioni indicate volta Per_9 per volta, ricordando ancora quanto indicato dallo stesso autore e riportato a pagina 32 della relazione preliminare.
Inoltre, tutti i calcoli effettuati sono! dettagliati e documentati, riportando, altresì, estratti del manuale del sopracitato (vds. punto 4.1.4.1 da pagina 33 a pagina 46). Per_9
Il CTP, comunque, a! pagina 2 conclude questo primo punto osservando che “...lo scarto annuo tra le giornate accertate in sede peritale e le giornate accertate in sede ispettiva … appare del tutto non significativo ai fini che in questa sede rilevano…” e, quindi, confermando sostanzialmente la bontà dell'operato dell'ing. . Tes_3 Tes_ Anche per le colture orticole p.c. i! dott. sostiene che: “..lo scarto tra le GLA dedotte dal
CTU e quelle accertate nel verbale ispettivo è del tutto irrisorio ai fini che in questa sede rilevano…”, ribadendo, dunque, la bontà delle conclusioni peritali.
11 Relativamente alla pataticoltura, il CTP richiama quanto già esposto ai punti a), b) e c) di cui sopra.
Egli si rifà nuovamente alla normativa, fra cui la DGR Piemonte n. 15-4452/2016 e la DGR n.
107/1659/2005 e sostiene che il calcolo effettuato dal CTU non sia corretto.
Si osserva, tuttavia, che gli ispettori abbiano quantificato in 9,5 g.te/lav. annue il fabbisogno di manodopera per la coltivazione della patata, mentre l'ing. abbia calcolato 80 g.te/lav. Tes_3 annue, poiché la Tabella del IB utilizzata dagli ispettori (tabella 141.31.1A. PATATA DA
CONSUMO) si riferisce ad un'azienda meccanizzata di pianura non applicabile al caso di specie, non disponendo la ricorrente di macchine e attrezzi necessari alla pataticoltura.
Il CTU, allora, ha citato più fonti, fra cui le tabelle della Regione Piemonte e quelle della Valle
d'Aosta (pagina 51 della relazione preliminare), giungendo a conclusioni condivisibili, se si considera che le nuove tabelle della Regione Piemonte del 2024, citate nel terzo capoverso del punto b di cui sopra, riportano oggi un fabbisogno di 110 g.te/lav. annue, molto superiore a quello indicato nell'elaborato peritale.
Quanto alla coltivazione della zucca, il CTU, in assenza di bibliografia specifica, ha considerato valido il calcolo effettuato dagli ispettori (pagina 5), per cui le doglianze non trovano spiegazione.
In merito alla viticoltura, il CTP osserva che la superficie dei vigneti è pari a 0,3886ha (ovvero
0,3.886 !m2) per cui, al massimo, la misurazione parrebbe in minimo eccesso;
comunque, l'ing.
ha verificato nuovamente la superficie viticola dichiarata nel fascicolo aziendale, in Tes_3 cui trovasi indicata per l'anno 2020 una superficie di 0,39 ha e per il 2021 una superficie addirittura maggiore di 0,40 ha (piu 0,10 ha) ed è anche stata calcolata la superficie grafica
(4.030 m2) come dimostrato a pagina 55 della relazione: si può, quindi, confermare che la superficie utilizzata sia stata 0,39 ha.
In merito, invece, alle GLA, l'ispettore ripropone la tabella del IB (Tabella 5 vite a Guyot, stazione a produzione costante, raccolta e potatura manuali). Tuttavia il CTU, nel descrivere le caratteristiche del vigneto (punto 4.2.1.3 della relazione preliminare) conseguenti al sopralluogo del 17 settembre 2024, ha evidenziato la densità di impianto, la distanza fra le file e fra i ceppi l'età del vigneto, la pendenza del terreno ) e l'accessibilità, spiegando che Parte_19 Tes_4 tutte le operazioni vengono fatte manualmente, viene solamente usata una Trinciasarmenti a mano. Dalle fotografie in atti si osserva, inoltre, che sono state posizionate reti antivolatili (messe e tolte a mano) e, data la vicinanza del bosco, ci sono sistemi di protezione contro l'ingresso di tassi e caprioli, operazioni non contemplate nelle schede del manuale IB. Poiché è impossibile, allora, fare un confronto fra il vigneto di Quart e quello della collina dell'Italia Nord-
Occidentale (tabella del IB), correttamente, quindi, l'ing. ha ricercato studi Tes_3 autorevoli condotti in Valle d'Aosta dall'Università degli studi di Torino negli anni 2018 e 2019 che documentano il fabbisogno medio annuo di manodopera di un vigneto dell'estensione di 2 ha (vds. pagina 61 e ss della relazione preliminare) che vanno utilizzati nella specie.
12 Si osserva, ancora, che i trattamenti antiparassitari sulla vite negli ultimi decenni sono stati fortemente ridotti, passando dal concetto di lotta a quello di difesa, per giungere a quello di protezione delle piante, che denota una evoluzione degli approcci e delle strategie adottati, tenendo conto dell'ambiente. Dal 28/11/2024 molti prodotti chimici di sintesi sono stati tolti dal mercato, fatto che ha comportato un aumento dei trattamenti biologici con tempi di lavoro, se si considera che il riporta ancora 11 interventi per la lotta all'oidio e alla peronospora. Per_9
La nuova tabella delle G.te Lav. Annue della Regione Piemonte del 2024 per il vigneto in zone montane indica oggi 190 GLA contro le 170 del 2016, con un aumento delll'11,76%, per cui va confermato il calcolo delle 130 GLA/ha, dovendosi correggere la superficie in 3.900 m2, come riportato nella relazione preliminare (nel calcolo, per un refuso, erano stati indicati 4.030 m2 misurati graficamente).
Alla luce della correzione dell'errore materiale, quindi, il tecnico nominato dall'Ufficio ha portato a 50,7 g.te lav. annue il risultato (anziché 52,39 indicate nella bozza), senza che ciò possa mettere in dubbio l'esito dell'accertamento nel suo complesso, stante la modestia del dato.
Relativamente ai prati permanenti (cd. “foraggere”) a pagina 68 della relazione preliminare si riprende la Tabella del IB 15.114 (allevamento specializzato di vacche da latte nella montagna alpina razza valdostana), che indica che 1/3 delle UFL totali è somministrato sotto forma di mangimi acquistati;
viene, allora, precisato che quando gli animali sono al pascolo il consumo in UFL aumenta e che l'azienda oggetto di indagine non dipende dai foraggi acquistati, ma li produce in proprio rispettando il disciplinare della . Pt_20
Il CTP richiama, a titolo di confronto, la tabella Apra della Regione Valle D.Aosta; quelle della
Regione Piemonte, valide fino al 16/12/2024, riportano, però, numeri ben diversi per l'allevamento di vacche a stabulazione fissa in zona montana e le stesse tabelle prevedono anche un aumento nel caso di prodotti trasformati in azienda, come avviene per la Pt_20 prodotta in alpeggio e venduta direttamente. Part Non sono, poi, state conteggiate per la cura dei pascoli dei due alpeggi che richiedono interventi colturali, quali l'irrigazione e la fertirrigazione, l'eliminazione delle infestanti, il pascolo razionato, la cura della viabilità poderale e interpoderale. Il manuale IB, soprattutto, non prevede il pascolo, mentre è notorio che gli animali vengano condotti in alpeggio durante la stagione estiva, come anche osservato de visu dal CTU nominato.
In sede di ispezione, poi, non si è, infine, tenuto conto, nel conteggio delle GLA dell'allevamento, del fatto che il latte prodotto in alpeggio durante il periodo estivo venga in loco direttamente trasformato in formaggio, in particolare, , il cui tempo di lavorazione non può Parte_21 essere ricompreso nelle 1600 GLA assunte dagli ispettori.
Le colture foraggere, pertanto, non possono essere incluse nelle 1600 GLA quantificate in sede ispettiva come relative all'allevamento bovino, per cui appare corretto il conteggio di pagina 67.
13 Relativamente ai terreni complessivamente condotti dalla S.A. in bassa Valle (pagina 9 Pt_1 delle Osservazioni di parte ), il refuso segnalato dal CTP è stato corretto, per cui si è _1 Part passati da 10,40 a 2,79 per gli anni 2017, 2018 e 2109:anche in questo caso, comunque, si tratta di uno scarto davvero minimale che non comporta un sostanziale mutamento dello stato di fatto dell'azienda.
Quanto, infine, all'allevamento di bovini di razza valdostana, Il CTU ha condiviso i criteri di calcolo adottati dagli ispettori , per cui non ci sono osservazioni al riguardo. _1
Il CTP dott. mette in discussione, quindi, non tanto il conteggio delle GLA dei Persona_13 bovini presenti in azienda ma quello relativo agli animali presi in affida durante la stagione estiva: tuttavia, all'esito delle risultanze dell'istruttoria orale, il quesito imponeva al CTU di tener “conto della realtà aziendale e dei capi di bestiame dati in affida estiva come risultanti dalla documentazione reperibile presso le autorità competenti”
Sono state pertanto richieste le schede di alpeggio rilasciate dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Valle d'Aosta, schede che riportano in maniera dettagliata gli animali condotti nei pascoli degli alpeggi dei due Comuni di e , per cui questo dato appare Persona_11 Persona_12 certo sulla base della documentazione regolarmente acquisita presso i competenti enti.
Si può, allora, senz'altro concludere concordando con il CTU in ordine alla prevalenza dell'attività agricola su quella ricettiva in forza di una convincente stima agronomica.
Non resta, allora, che verificare se le tesi degli Istituti possano essere condivise sulla mera base della prevalenza dei ricavi dell'attività ricettiva e di ristorazione su quella strictu sensu agricola.
La tesi, pur se suggestivamente sostenuta, non sembra convincente, poiché, da un lato, manca una espressa previsione normativa in tal senso, mentre, al contrario in senso opposto sembra andare il dato testuale della definizione di imprenditore agricolo di cui al D. L.vo 228/2001; d'altro canto, contabilmente debbono essere ricompresi contabilmente nella voce ricavi i consistenti contributi regionali e non corrisposti a sostegno dell'attività agricola della società.
In conclusione, quindi, i ricorsi sono fondati, con integrale accoglimento delle conclusioni formulate dalle parti attrici.
Quanto, infine, alle spese di lite, stante la condotta stragiudiziale dei ricorrenti, i quali, seppur richiesti, non hanno fornito in sede di ispezione tutta la documentazione in loro possesso poi risultata decisiva, con particolare riferimento al bestiame in affida, possono essere integralmente compensate.
Le spese di CTU, invece, così come liquidate provvisoriamente in corso di causa, possono essere compensate in misura non superiore alla metà, mentre per il resto vanno poste a carico degli Istituti in solido tra loro.
P. Q. M.
“definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in accoglimento dei ricorsi:
14 a) accerta e dichiara la prevalenza dell'attività agricola sull'attività ricettiva di agriturismo svolta dalla e per l'effetto dichiara che l'attività ricettiva Parte_5 di ristorazione esercitata dalla ha natura “agrituristica”; Parte_5
b) accerta e dichiara che i signori , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e possiedono singolarmente i requisiti per mantenere la qualifica Parte_6 Parte_7 di Coltivatori Diretti e, per l'effetto
c) accerta e dichiara infondata la pretesa dell' di cancellare i soggetti suindicati dalla _1
Gestione Speciale CC.DD. e di iscrivere i medesimi nella Gestione Commercianti;
d) accerta e dichiara che i lavoratori agricoli assunti alle dipendenze della
[...] vanno inquadrati nel settore agricolo;
Parte_5
e) accerta e dichiara illegittimi i verbali unici di accertamento e notificazione NIU
2022000778/T01 del 19.12.2022, NIU 2022008866/DM del 19.12.2022, NIU 2022008857/COM del 19.12.2022, NIU 2022008854/COM del 19.12.2022, NIU 2022008855/COM del 19.12.2022,
NIU 2022008859/CD del 19.12.2022, NIU 2022008860/CD del 19.12.2022, NIU
2022008864/CD del 19.12.2022, NIU 2022008865/CD del 19.12.2022, NIU 2022009459/COM del 19.12.2022, nonché le comunicazioni del 19.12.22 e dell'1.02.23, con conseguente _1 diritto dei signori , , , , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...] all'iscrizione nella Gestione Speciale Inps Coltivatori Diretti a far data dal 01.01.2017, Parte_7 nonché del personale dipendente della Parte_5 all'iscrizione nel settore agricolo con la medesima qualifica già precedentemente rivestita a far data dal 01.01.2017;
f) annulla il verbale unico di accertamento del 30.6.2023, con ogni conseguenza di legge;
CP_2
g) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
h) pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate in corso di causa in misura pari al
50% a carico dell' e dell' in misura paritaria tra loro e per il residuo 50% a carico dei _1 CP_2 ricorrenti.
Visto l'art. 429 comma 1 cpc indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione
Aosta il 3.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Luca FADDA
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