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Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 68/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Presidente sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Andrea Brocco per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1
difesa dall'avv. Dino Vercelli per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello Per l'appellata: come da memoria di costituzione in appello
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio la CP_1 [...]
davanti al Tribunale di Savona Controparte_2
esponendo di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con contratto di lavoro domestico somministrato a tempo indeterminato dal 19.06.2021 al 28.08.2023 con mansioni di badante e inquadramento al livello C Super del CCNL TO
ST in regime di convivenza;
di avere svolto la prestazione lavorativa in favore della famiglia – RS con Parte_3
orario di 18 ore settimanali (6 ore di sabato pomeriggio, 10 ore la domenica e 2 ore al lunedì mattina), in sostituzione ed alternanza con altra badante che lavorava durante tutto il resto della settimana;
di non essere stata correttamente retribuita come sostituta ai sensi dell'art. 14, comma 9, del CCNL;
ha chiesto, quindi, la condanna della convenuta al pagamento di euro
5.363,17 a titolo di differenze retributive;
in via alternativa, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad essere retribuita sulla base di una paga oraria e con maggiorazione per lavoro straordinario nelle ore notturne, non potendo trovare applicazione la tabella prevista dal CCNL per i lavoratori conviventi.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il Parte_1
fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 271/2024, pubblicata il 26/09/2024, il Tribunale ha condannato la a pagare alla ricorrente euro Parte_1
5.114,66, oltre interessi e rivalutazione.
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Propone appello la;
resiste l'appellata. Parte_1
All'udienza dell'11.9.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto quasi integralmente la domanda sulla base delle seguenti considerazioni:
- la ricorrente ha percepito la retribuzione mensile calcolata in relazione agli importi previsti dalla tabella A del CCNL
TO ST (lavoratori conviventi, art. 14, 1 co. lett. a)), parametrati al minor orario pattuito;
- l'art. 14 CCNL al primo comma indica la durata normale dell'orario di lavoro ed i limiti massimi di 54 ore settimanali per i lavoratori conviventi (art. 14 comma 1 lett. a)) e di 40 ore settimanali per i lavoratori non conviventi (art. 14 comma 1 lett. b));
- il comma 9 di tale disposizione contrattuale recita: “Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori
a tempo pieno addetti all'assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, dei lavoratori titolari dell'assistenza. Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella “G” e della tabella “F” inerente le indennità di vitto e alloggio di cui all'art. 36, qualora
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spettanti”; il rapporto di lavoro instaurato tra e la sig.ra Parte_1
deve essere ricondotto alla previsione dell'art. 14, CP_1
comma 9; la famiglia - RS aveva concordato con Parte_3
la somministrazione di due badanti che Parte_1
coprissero contrattualmente 72 ore settimanali e ha quindi assunto una badante convivente a Parte_1
tempo pieno ( ed una seconda badante ( Pt_4 CP_1
chiamata a rendere la propria prestazione limitatamente alle ore (sabato pomeriggio, domenica, lunedì mattina) in cui la prima fruiva del riposo settimanale;
la sig.ra impiegata presso la famiglia a tempo Pt_4
pieno ed in regime di convivenza dal lunedì al sabato mattina, era quindi certamente la lavoratrice titolare dell'assistenza, mentre la sig.ra subentrava per CP_1
prestare assistenza in occasione del riposo settimanale fruito dalla collega;
non rileva la circostanza che i due contratti di lavoro in somministrazione fossero tra loro autonomi: il contratto collettivo non prevede alcun collegamento negoziale tra l'assunzione del lavoratore titolare dell'assistenza e quella dei lavoratori (uno o più) chiamati a subentrare per la copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali, del primo;
nemmeno rileva il fatto che la ricorrente sia stata assunta a
4 tempo indeterminato: l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 9, infatti, non richiede una assunzione a termine o a chiamata: la prestazione del sostituto, infatti, è continua, seppur temporalmente limitata, e differisce da quella resa dal lavoratore chiamato a rendere discontinue prestazioni notturne di cura alla persona (art. 10) o di attesa (art. 11), per le quali il CCNL prevede apposite Tabelle;
- ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 14, comma
9, è, invece, la durata temporalmente limitata della prestazione resa dal lavoratore convivente, chiamato a prestare la sua attività solo durante le giornate o le ore di riposo del collega assunto a tempo pieno: tale limitazione giustifica, secondo il contratto collettivo, l'applicazione di una apposita Tabella retributiva, più favorevole rispetto all'applicazione dei valori mensili previsti dalla Tabella A in relazione ad un orario di lavoro di 54 ore settimanali;
- sulla base dei conteggi elaborati dal CTU, non contestati, spettano alla ricorrente per i titoli di cui al ricorso complessivi euro 5.114,66.
Con il primo motivo di appello la deduce che l'art. Parte_1
14, comma 9, CCNL – che prevede che il datore di lavoro
“potrà” assumere uno o più sostituti le cui prestazioni sono retribuite secondo la Tabella G, attribuisce una facoltà al datore di lavoro il quale, quando assume un badante sostituto, può applicare, se vuole, la Tabella G, ma può anche decidere di applicare le tabelle ordinarie (la Tabella A se convivente, la
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Tabella C se non convivente).
Con il secondo motivo l'appellante rileva che dal tenore testuale dell'art. 14, comma 9 (secondo cui il sostituto rende “prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo, giornaliere e settimanali” del titolare) risulta chiaro che le prestazioni del sostituto sono temporalmente e funzionalmente collegate ai riposi giornalieri e settimanali del titolare e, pertanto, sono caratterizzate da una marcata discontinuità (ancor più accentuata se il titolare sia convivente, godendo così giornalmente sia di un periodo di riposo minimo di 11 ore consecutive, sia di un riposo intermedio di 2 ore): dunque, la Tabella G potrebbe trovare applicazione esclusivamente nei casi di effettiva sostituzione, cioè quando il rapporto del sostituto (o dei sostituti) sia discontinuo e funzionalmente collegato al rapporto del badante principale e alla collocazione dei suoi riposi, mentre il rapporto di lavoro della sig.ra non presentava queste caratteristiche, CP_1
essendo autonomo e indipendente rispetto alle vicende lavorative dell'altra badante somministrata e prevedendo un orario di lavoro fisso, sia nella durata (18 ore settimanali) che nella collocazione temporale.
L'appello non è inammissibile ex art. 434 c.p.c., come eccepito preliminarmente dall'appellata, in quanto contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e una argomentata critica delle ragioni addotte dal primo Giudice (v. Cass. S.U. 27199/2017), ma è integralmente infondato.
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Anzitutto, è assolutamente evidente – grazie al chiarissimo tenore letterale, grammaticale e sintattico, dell'art. 14, comma 9, del
CCNL, sopra riportato – che se è vero che il datore di lavoro domestico che già “abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno” è libero di assumere o non assumere sostituti
(“potrà assumere in servizio uno o più lavoratori con prestazioni limitate alla copertura delle ore e giorni di riposo … dei lavoratori titolari”), è altrettanto vero che, una volta assunti uno o più sostituti, dovrà applicare loro il trattamento retributivo corretto, che è unicamente quello della tabella G (“Tali prestazioni saranno retribuite sulla base della tabella G”), e non potrà certamente applicare, a sua discrezione, altri trattamenti economici meno favorevoli per il lavoratore.
Anche se si volesse indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti collettive (art. 1362 c.c.) nel pattuire una clausola contrattuale così formulata, non si potrebbe certamente dubitare del fatto che le parti sociali abbiano inserito le varie tabelle retributive per finalità protettive dei lavoratori, sicché la ratio ispiratrice della disposizione è sicuramente la tutela economica del lavoratore assunto come sostituto.
Quanto, poi, alla asserita autonomia e indipendenza del contratto di lavoro della sig.ra rispetto alle vicende lavorative CP_1
dell'altra badante somministrata, la tesi dell'appellante è smentita dal contratto di somministrazione di personale domestico (doc. 1 prodotto dalla stessa società appellante) con il quale la si è impegnata a fornire alla famiglia – Parte_1 Parte_3
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RS due badanti conviventi, inquadrate al livello C Super del
CCNL TO ST, una con orario di lavoro di 54 ore settimanali e l'altra con orario di lavoro di 18 ore settimanali (6 ore il sabato pomeriggio, 10 ore la domenica e 2 ore il lunedì mattina).
Il contratto di lavoro della sig.ra (assunta per 18 ore CP_1
settimanali) era, quindi, strettamente connesso e collegato a quello dell'altra badante (assunta per 54 ore settimanali), che era quindi certamente la lavoratrice titolare dell'assistenza, mentre la sig.ra era, fin dall'origine, la lavoratrice designata per CP_1
sostituirla nei giorni e orari di riposo settimanale, con conseguente necessaria applicazione a suo favore della Tabella retributiva G, e ciò persino secondo la tesi interpretativa sostenuta dall'appellante.
Peraltro, appare più corretta la lettura dell'art. 14, comma 9, illustrata dal primo Giudice, perché ciò che rileva ai fini dell'obbligatoria applicazione della Tabella G è unicamente la situazione di fatto che si realizza quando un datore di lavoro domestico che ha già “in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno” ne assume uno o più altri, per assicurarsi le loro prestazioni lavorative “a copertura delle ore e giorni di riposo … dei lavoratori titolari dell'assistenza”, il che è esattamente ciò che si è verificato nel caso di specie: è evidente che la durata temporalmente limitata della prestazione resa dal sostituto giustifica, secondo il contratto collettivo, l'applicazione di una apposita Tabella retributiva, più favorevole rispetto
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all'applicazione dei valori mensili previsti dalla Tabella A in relazione all'orario di lavoro a tempo pieno di 54 ore settimanali.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente grado, liquidate in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza dell'11/09/2025
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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