Sentenza 9 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/02/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6226/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Pt_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. BERNI SARA
E
ELENA NUNU ) rappresentata e difesa, per mandato C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. SOMETTI MARTINA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Omologa di separazione consensuale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … Tutto ciò premesso e considerato, i coniugi come in epigrafe meglio generalizzati, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, RICORRONO al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Mantova, affinché letto il presente ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, rimetta gli atti al Collegio al fine di
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge, compreso l'obbligo di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza fino alla maggiore età della figlia Per_1
2) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori in via condivisa Per_1 stabilendo la residenza privilegiata della stessa presso la madre a Marmirolo
(MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale tenendo conto della capacità, inclinazione naturale e aspirazioni della figlia;
mentre i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale su questioni di ordinaria amministrazione quando la figlia è presso di loro.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé anche per periodi continuativi Per_1 quando vorranno previo accordo che sarà comunicato alla madre. Relativamente alle vacanze, alle ferie ed ai viaggi, anche all'estero, i genitori potranno liberamente portare con sé la figlia purché se ne diano vicendevole Per_1 notizia.
4) Disporre che il Sig. contribuisca al mantenimento di , Pt_1 Per_2 maggiorenne e attualmente studentessa, e minorenne e attualmente Per_1 studentessa, versando alla Sig.ra UN NA l'importo complessivo di € 600,00 (€ 300,00 mensili per ciascuna figlia), entro il giorno 30 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul c/c alla stessa intestato, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le modalità e l'elenco previsti dal protocollo in tema di spese extra assegno di mantenimento per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti del Tribunale di Mantova che si allega e forma parte integrante del presente ricorso (doc. n. 05) e precisamente: “Senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: - tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); - quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: - tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); - acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se
2 necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.; - spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); - spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); - spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di Euro 500,00 (cinquecento,00); - spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico;
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata (o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo 1e modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”.
5) I coniugi prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.
6) L'assegno unico universale per le figlie verrà percepito e trattenuto integralmente al 100% dalla madre sig.ra UN NA.
7) La casa famigliare, con gli accessori e gli arredi oggi in essa contenuti, sita in Marmirolo (MN), Via Fochessati Giovanni N. 29 - Lettera F, continuerà ad essere
3 abitata dalla Sig.ra UN NA e dalle figlie, che si impegna a volturare a suo nome tutte le utenze e intestazioni ai fini delle imposte. Inoltre, entro un mese dall'omologa della sentenza di separazione, il Sig. trasferirà alla Sig.ra Pt_1 UN NA la piena proprietà pari al 100% dell'abitazione famigliare posta ai piani terreno e primo con corte annessa ed autorimessa pertinenziale al piano terreno, il tutto individuato nel catasto dei fabbricati con i seguenti dati: foglio 40 mappale 689, sub. 301, via Fochessati Giovanni, n. 29 piano T-1 categoria
2A/classe 2 vani 85, superficie catastale mq 212 rendita catastale euro 460,94; mappale 689, sub. 302, via Fochessati Giovanni, n. 29 piano T categoria 6/C classe 2 metri quadri 73 superficie catastale mq 14 rendita catastale euro 66,88, acquistata in data 24/05/2019 dal sig. , in piena proprietà, come da atto Pt_1 di compravendita rogato dal Notaio Dott. Rep. n. 1183/Racc. n. Persona_3 1066, Registrato all'Ufficio Territoriale di Mantova il 18/06/2019 al n. 7213 serie1T, trascritto a Mantova il 18/06/2019, ai n. 7600/5062; contestualmente ed in pari data la Sig.ra UN NA subentrerà nel contratto mutuo fondiario immobiliare ai consumatori, stipulato in data 24/05/2019 rogato dal medesimo Notaio Dott. Rep. n. 1184/Racc. n. 1067, Registrato all'Ufficio Persona_3
Territoriale di Mantova il 18/06/2019 al n. 7214 serie 1T - con relativa ipoteca a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto iscritta a Mantova il 18/06/2019, ai n. 7601/1086 accollandosi l'intero debito residuo e manlevando e liberando integralmente il sig. da qualsivoglia obbligo di pagamento. Pt_1
8) I separandi si danno altresì reciprocamente atto di essere tornati in possesso di tutti i beni personali e di non aver pertanto alcuna riserva o pretesa al riguardo.
9) Per quanto concerne il conto corrente in comune i coniugi si impegnano a procedere alla seguente divisione in quattro parti della liquidità oggi presente sul conto corrente cointestato IBAN IT 62 G 05034 57820 000000001566 ed acceso presso BANCO BPM: € 9.250 a testa per ogni figlia € 12.250 alla sig.ra UN NA € 6.250 al sig. . Non hanno né avranno nulla a pretendere l'uno Pt_1 dall'altro relativamente ai conti correnti e ad eventuali depositi titoli o polizze già attualmente intestati in via esclusiva a ciascuno di essi.
10) Null'altro è reciprocamente dovuto dai coniugi, datosi atto che gli stessi sono economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente ad un assegno di mantenimento. Le parti dichiarano che tutte le disposizioni patrimoniali contenute nel presente atto sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. COMPENSO PROFESSIONALE, ANTICIPAZIONI E SPESE COMPENSATE. … (omissis) … “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Sipca (MOLDOVA) in data 12/09/2004 (con atto trascritto nel Registro dello
Stato Civile del Comune di ROVERBELLA al n. 25, Parte II, Serie C, Anno 2017) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non
4 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) regola i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROVERBELLA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 06/02/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
5