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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 2114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2114 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
RG 11611/2024
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Adalgisa Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Fracesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: Accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis cpc depositato il 27.11.2024 il ricorrente chiedeva accertarsi il requisito sanitario legittimante il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento dal 2021 e revocato in data 8.01.2024 per accertata insussistenza del requisito sanitario. Il provvedimento di revoca veniva impugnato in sede amministrativa con ricorso del 22.11.2024.
L' si costituiva deducendo di aver provveduto al ripristino del beneficio CP_1 richiesto con decorrenza dalla data della revoca, chiedendo, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il provvedimento dell' di ripristino e liquidazione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità è stato emesso entro il termine di 90 gg per la definizione del procedimento amministrativo avviato dal medesimo ricorrente con ricorso del 22.11.2024 (cfr. all. provv. del 14.01.2025 e all ricorr del CP_1
22.11.2024) e che il ricorso giudiziale è stato proposto anteriormente alla scadenza dei predetti termini, le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Taranto, 11.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza dell'11.07.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Adalgisa Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Fracesco Certomà e Rita Battiato
Resistente
OGGETTO: Accertamento tecnico preventivo ex art 445 bis cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 445 bis cpc depositato il 27.11.2024 il ricorrente chiedeva accertarsi il requisito sanitario legittimante il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità, già in godimento dal 2021 e revocato in data 8.01.2024 per accertata insussistenza del requisito sanitario. Il provvedimento di revoca veniva impugnato in sede amministrativa con ricorso del 22.11.2024.
L' si costituiva deducendo di aver provveduto al ripristino del beneficio CP_1 richiesto con decorrenza dalla data della revoca, chiedendo, dunque, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere e chiedeva la condanna dell' alle spese di lite. CP_1
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio. Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il provvedimento dell' di ripristino e liquidazione CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità è stato emesso entro il termine di 90 gg per la definizione del procedimento amministrativo avviato dal medesimo ricorrente con ricorso del 22.11.2024 (cfr. all. provv. del 14.01.2025 e all ricorr del CP_1
22.11.2024) e che il ricorso giudiziale è stato proposto anteriormente alla scadenza dei predetti termini, le spese del presente giudizio devono essere compensate.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Compensa le spese di lite.
Taranto, 11.07.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli