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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 669 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1
FIRRIOLO FRANCESCO
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO LOREDANA CP_1
- Appellato - All'udienza del 26/06/2025 i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 2076/2024 del 13.05.2024 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 6.03.2023 da in qualità di coniuge superstite di Parte_1 [...]
diretta ad ottenere dall' la rendita di cui all'art. 85 DPR n. Persona_1 CP_1
1124/1965, in relazione all'infortunio sul lavoro con esito mortale occorso al coniuge in data 17.12.2016, mentre era imbarcato sulla m/v “Eurocargo Malta” di proprietà dell'Armatore “Grimaldi Euromed s.p.a.” con la quale aveva stipulato contratto di arruolamento in data 27.5.2016. In particolare, il Tribunale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 3 comma 1 del d.l. n. 457/1997 (conv. in L. n. 30/1998) a mente del quale “Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati"; sicché, nel caso di specie, in cui il contratto richiamava l'applicazione della legge italiana, tale rinvio non 1 doveva ritenersi operato esclusivamente in favore del dpr n. 1124/1965 bensì di tutto l'ordinamento nazionale, il quale, a fronte dell'assunzione dell'obbligo (previsto dall'art. 27 del CCNL applicato al rapporto) da parte dell'armatore, di stipulare una polizza assicurativa a copertura di ogni evento dannoso prodotto da infortuni sul lavoro (ivi compresa la morte del lavoratore) - obbligo ordinariamente non sussistente nell'ordinamento italiano - escludeva la copertura assicurativa pubblica per i medesimi eventi. In ogni caso, proseguiva il primo giudice, all'accoglimento della domanda ostava il principio della compensatio lucri cum damno, non potendo la vittima di un danno trarre un vantaggio economico dall'averlo subito;
nello specifico, poiché l'armatore era stato condannato, con sentenza del Tribunale di Genova, al pagamento, in favore della ricorrente, per il risarcimento dell'intero danno subito (e non solo a titolo di danno differenziale), dell'importo di € 109.362,00 che si era aggiunto a quello già liquidato in via transattiva dalla compagnia di assicurazione (60.000,00 dollari solo in favore della ricorrente, più altri 15.000,00 in favore dei figli), non residuava spazio per la liquidazione di alcun'altra prestazione a carico dell' . CP_1
Avverso tale sentenza ha proposto appello Alde Relator Demonteverde, chiedendone la riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 26/06/2025, acquisite le sentenze n. 204/2024 resa il 10.07.2024 dal Tribunale G.L. di Genova e n. 105/2025 del 14.04.2025 della Corte di Appello di Genova concernenti le domande risarcitorie avanzate dai congiunti superstiti di nei confronti dell'armatore, suo datore di Persona_1 lavoro, in relazione al medesimo infortunio per cui è causa, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per i seguenti motivi: 1) Il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile al Persona_1 cittadino straniero non comunitario, il 1° comma dell'art. 3 della legge n. 30/1998, riservato ai marittimi italiani o comunitari;
avrebbe invece dovuto applicare il 2° comma che recita: “Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione Europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo”; avendo le parti qui inequivocabilmente scelto, con il contratto di
2 arruolamento, la legge italiana, doveva ritenersi imperativa l'applicazione delle tutele di cui al dpr n.1124/1965;
2) Aveva altresì errato il Tribunale nell'individuazione del CCNL applicato al rapporto (CBA Italian ITF for NON DOMS), che indica, invece, nel CCNL Marittimi Navi da Carico Superiori a 500 T.S.L., come dichiarato dallo stesso datore di lavoro nella denuncia di infortunio;
in base a tale ultimo contratto l'armatore è tenuto ad apprestare coperture assicurative aggiuntive rispetto a quella generale a carico dell' (oggi ), Pt_2 CP_1 copertura che, infatti, risultava, nella specie, essere stata attivata;
in ogni caso, anche a voler ritenere applicabile il contratto indicato dal Tribunale, aveva errato il primo giudice nell'attribuire valenza derogatoria rispetto alla predetta tutela assicurativa pubblica la previsione, ivi prevista a carico dell'armatore, di un obbligo risarcitorio diretto (art. 26 CBA Italian ITF for NON DOMS) e di uno avente ad oggetto la stipula di una copertura assicurativa privata (art. 27 stesso CCNL);
3) Aveva, ancora, errato il primo giudice nel richiamare il principio della compensatio lucri cum damno, mancandone i presupposti applicativi: deduce sul punto che la rendita ai superstiti “non può essere assimilata a qualsivoglia altro pagamento” effettuato sul presupposto dello stesso evento, essendo fondata su presupposti diversi da quelli sottesi al risarcimento del danno da parte del responsabile civile (è sufficiente l'occasione di lavoro senza necessità che si profili anche una colpa del danneggiante;
la prestazione, inoltre, segue il principio di automaticità, non abbisognando del previo versamento dei premi); aggiunge, ancora, che il pagamento da parte della compagna di assicurazione dell'importo di 60.000,00 dollari era stato effettuato in favore di tutti i familiari (compresi i 4 figli) e non solo della ricorrente e comunque era stato versato in adempimento di una specifica clausola del CCNL, non configurandosi l'identità delle poste di pagamento;
ed ancora, la somma di € 109.362,00 al cui pagamento il Tribunale di Genova aveva condannato il datore di lavoro, era stata liquidata a titolo di danno morale iure proprio, per una causale diversa, dunque, dal danno patrimoniale coperto dalla rendita ai superstiti;
in ogni caso, tale somma non era stata pagata, né il titolo era ancora divenuto definitivo, stante l'appello interposto dalla Grimaldi. L' , resistendo al gravame, oppone le seguenti considerazioni: CP_1
- dalla convenzione di arruolamento stipulata dal marittimo risultava chiara l'applicazione del CCNL marittimi del 2015 ed in particolare l'accordo
3 integrativo, in esso compreso, denominato CBA Italian ITF for NON DOMS, che, in deroga all'assicurazione pubblica, prevedeva l'obbligo di stipulare un'assicurazione privata che, nella specie, era stata regolarmente escussa, mediante pagamento in via transattiva dell'importo complessivo di $ 76.000 di cui $ 60.000 in favore dell'appellante;
- l'obbligatorietà dei contratti collettivi (e dunque della disposizione in discorso, derogatoria dell'obbligo di assicurazione sociale) discende dall'applicazione del 3° comma dell'art. 3 della L. n. 30/1998;
- tale disciplina sarebbe, infine, del tutto conforme alle convenzioni internazionali in tema di lavoro marittimo (convenzione ILO MLC del 2006) che prevedono la responsabilità dell'armatore per gli eventi infortunistici e per garantire la tutela della salute e l'assistenza sanitaria “secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale, il contratto di arruolamento marittimo o le contrattazioni collettive nazionali”;
- non depone in senso contrario la denuncia dell'infortunio effettuata dall'armatore all' , il cui obbligo permane anche in caso di omessa CP_1 iscrizione alla gestione assicurativa pubblica, essendo richiesto anche per fini meramente statistici (art. 18 D. Lgs. n. 81/2008 come modificato ed integrato dall'art. 3 comma 3 bis d.l. n. 244/2016). Eccepisce inoltre l'inammissibilità della produzione documentale effettuata solo in questo grado del giudizio (atto di transazione anche nella sua traduzione in italiano) e di quelli già tardivamente depositati in primo grado (ordinanza Tribunale di Genova del 17.2.2023, CCNL marittimi navi da carico superiore a 500 TSL, circolare n. 24/2021). CP_1
L'appello va accolto per quanto di ragione. È pacifico che il marittimo deceduto in occasione dell'infortunio occorso il 17.12.2016 era di nazionalità filippina e che lavorava, all'atto del sinistro che ne provocò il decesso, su una nave battente bandiera italiana. La norma di riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro oggetto di causa è, oltre al codice della navigazione, la L. n. 30/1998. Il primo, all'art. 318, prevede che “1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea”, e che tuttavia “
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 può derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale”.
4 L'art. 3 della L. n. 30/1998, nel presupposto del possibile impiego anche di cittadini extracomunitari, alle condizioni previste dal codice della navigazione, prevede, inoltre:
1° comma: “Le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri”;
2° comma: “Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione Europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo”.
3° comma: “Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi di cui al 1° comma stabiliscono le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, nel rispetto dei limiti internazionalmente stabiliti”. La disciplina applicabile al rapporto del lavoratore non comunitario deve dunque individuarsi nei commi 2 e 3 della disposizione citata, in base ai quali le fonti regolatrici dello stesso sono:
1) La legge scelta dalle parti (nel contratto di arruolamento);
2) Le convenzioni internazionali OIL in materia di lavoro marittimo;
3) I contratti collettivi adottati dagli stati membri dell'unione europea che individuano i livelli minimi delle condizioni economiche, salariali e assicurative che devono essere garantite anche ai lavoratori non comunitari. Nel caso di specie, con il contratto di arruolamento le parti hanno espressamente scelto, quale ordinamento normativo di riferimento, quello italiano (in ogni caso applicabile essendo il datore di lavoro un armatore italiano ed essendosi svolto il rapporto su nave battente bandiera italiana), e quale disciplina collettiva applicabile al rapporto il “CBA Italian ITF for NON DOMS”, nonché eventuali accordi integrativi aziendali in vigore alla data della convenzione di arruolamento (la cui esistenza qui non è stata neppure dedotta). Una volta individuata la legge italiana come la fonte regolatrice primaria del rapporto, occorre collocare le altre fonti secondo i principi gerarchici regolati da tale ordinamento, onde verificare se, come sostenuto dall' , esse consentano CP_1 di ravvisare nel sistema delle fonti applicabili una deroga alla tutela assicurativa pubblica garantita dall . CP_1
5 Orbene, se, per un verso, i principi fissati dalle convenzioni internazionali recepite dallo Stato italiano si pongono quanto meno su di un piano di equivalenza (se non sovraordinato) rispetto alla norma di rango primario, i contratti collettivi possono alla stessa derogare solo in quanto comportanti trattamenti di miglior favore, con esclusione delle disposizioni di protezione, comunque inderogabili. Ciò posto, procedendo dunque alla diesamina delle menzionate fonti, vengono anzitutto in considerazione le “Convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo”. Ebbene la convenzione ILO MLC del 2006 (all. 6 prod. ) prevede CP_1 all'art.
4.4 che “Tutta la gente di mare ha diritto alla tutela della salute, alle cure mediche, a misure previdenziali”.
La regola 4.2 (rubricata “Responsabilità dell'armatore”), pur prevedendo che restino a carico dell'armatore una serie di obblighi “per far fronte alle conseguenze finanziarie derivanti da malattie, infortuni o decessi verificatesi durante l'espletamento delle loro mansioni conformemente al contratto di arruolamento marittimo”, nondimeno aggiunge: “La legislazione nazionale può esentare l'armatore dalla responsabilità civile per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitaria, al vitto e all'alloggio nonché le spese di sepoltura (trattasi, specificamente, degli obblighi posti a carico dell'armatore nei commi che precedono) nella misura in cui tale responsabilità viene assunta dalle autorità pubbliche.” Ed ancora, la Linea guida B4.2 (anch'essa concernente la “Responsabilità civile dell'armatore”), chiarisce: “….
2. La legislazione nazionale può stabilire che un armatore non è più responsabile dei costi relativi a un marittimo malato o infortunato dal momento in cui tale marittimo può beneficiare di indennità di malattia in virtù di un regime di assicurazione obbligatoria contro le malattie, gli infortuni oppure di un indennizzo contro gli infortuni sul lavoro.
3. La legislazione nazionale può stabilire che le spese di sepoltura pagate dall'armatore siano rimborsate da un istituto assicurativo nei casi in cui la legislazione relativa all'assicurazione sociale o all'indennità dei lavoratori prevedano una prestazione per le spese funerarie.”
Orbene, le menzionate disposizioni vanno interpretate alla luce delle finalità della convenzione, sintetizzate nel suo preambolo (“…creare uno strumento unico e coerente che comprenda il più possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonché i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro”; “Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose”, ed ancora, “date le caratteristiche globali delle attività connesse al settore marittimo” assicurare alla “gente di mare
… una protezione particolare”), e delle precisazioni ivi pure contenute con riferimento ai limiti di applicabilità della convenzione stessa, secondo cui “Richiamando il
6 paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni più favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione”. Pertanto, una volta accertata l'applicabilità della legge italiana al rapporto di lavoro marittimo costituito con un cittadino extracomunitario, che prevede l'attivazione di tutele assicurative pubbliche, apprestate dall' – subentrato, nel CP_1 settore marittimo, all' , a seguito della sua soppressione (d.l. n. 78/2010) - , Pt_2 tali tutele, alla luce del menzionato criterio ermeneutico, vanno ritenute operanti con riferimento a tutti gli istituti e le prestazioni previste dal T.U. n. 1164/1965 e non soltanto a quelle espressamente indicate dalle citate disposizioni internazionali, a ciò corrispondendo un correlato esonero di responsabilità per l'armatore. Nessun ostacolo può pertanto ravvisarsi nella citata convenzione ILO all'operatività delle garanzie dell'assicurazione pubblica. Venendo alla normativa di rango primario, specificamente regolante i rapporti di lavoro marittimo con cittadini extracomunitari, ritiene la Corte che neppure questa consenta di derogare alle suddette coperture assicurative. Viene, in particolare in considerazione, il comma 3 dell'art. 3 della L. n. 30/1998 che menziona, come ulteriore fonte regolatrice del rapporto, i medesimi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che regolano pure i rapporti di lavoro dei cittadini italiani e comunitari, strumenti negoziali cui si fa riferimento al fine di assicurare anche ai lavoratori non comunitari “le condizioni economiche, salariali e assicurative, minime”, in un'ottica di uniformità di trattamento. Nel caso che occupa, la convenzione di arruolamento richiama espressamente, come fonte collettiva, il “CBA Italian ITF for NON DOMS”: trattasi di una sezione del CCNL marittimi del 2015, espressamente dedicata ai lavoratori non comunitari, che prevede, agli artt. 26 e 27, l'obbligo dell'armatore di corrispondere le somme di cui all'allegato 4 in favore dei familiari (coniuge e figli) in caso di morte in servizio del congiunto (art. 26) nonché di stipulare una assicurazione appropriata a garanzia delle obbligazioni scaturenti dall'applicazione del contratto. In applicazione di tale disposizione collettiva, il contratto di arruolamento ha, coerentemente, previsto che “Le prestazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sociale sono assicurate mediante P & I”, assicurazione che l'armatore ha effettivamente stipulato, come emerge dalla circostanza, documentata in atti, che
7 l'odierna appellante ha sottoscritto, con la compagnia assicuratrice indicata dall'armatore, apposito accordo transattivo in virtù del quale, a fronte del pagamento dell'importo di 76.000,00 dollari, di cui 60.000,00 in favore della sola appellante, la stessa ha rinunciato a far valere ulteriori diritti o crediti in relazione al sinistro occorso al coniuge. Orbene, ritiene l' che l'obbligo di stipulare un'assicurazione privata a CP_1 copertura delle obbligazioni, anche risarcitorie, gravanti sull'armatore secondo il medesimo contratto, obbligo non sussistente per la generalità dei datori di lavoro, induca ad escludere, per i rapporti di lavoro che si avvantaggiano di tale tutela, una concorrente copertura assicurativa pubblica. L'assunto non convince anzitutto alla luce del tenore letterale delle disposizioni in esame che qui di seguito si ritiene necessario riportare per esigenze di chiarezza espositiva: Art. 26: “26.1. - If a Seafarer dies through any cause whilst in the employment of the Shipowner including death from natural causes and death occurring whilst travelling to and from the vessel, or as a result of marine or other similar peril, but excluding death due to wilful acts, the Shipowner shall pay the sums specified in the attached Annex 4 to a nominated beneficiary and to each dependent child up to a maximum of 3 (three) under the age of 21. If the Seafarer shall leave no nominated beneficiary, the aforementioned sum shall be paid to the person or body empowered by law or otherwise to administer the estate of the Seafarer. 26.2. - Any payment effected under this clause shall be without prejudice to any claim for compensation made in law but may be offset against any such payments. Art. 27: 1. - The Shipowner shall conclude appropriate insurance to cover themselves fully against the possible contingencies arising from the Articles of this Agreement.” Il tutto tradotto come segue: “Articolo 26: 1. - Se un marittimo muore per qualsiasi causa mentre è in servizio dell'armatore, compreso il decesso per cause naturali, e il decesso si verifica durante il viaggio da e verso la nave o a seguito di pericolo marittimo o altro pericolo analogo, ma esclusa la morte dovuta ad atti intenzionali, è tenuto a versare le Pt_3 somme indicate nell'allegato 4 a un beneficiario designato e a ciascun figlio a carico fino a un massimo 3 (tre) minori di 21 anni. Se il marittimo lascia un beneficiario designato, la suddetta somma sarà versata alla persona o l'ente abilitato, per legge o in altro modo, ad amministrare il patrimonio del marittimo. 2. - Qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della presente clausola non pregiudica qualsiasi domanda di risarcimento pecuniaria presentata per legge, ma può essere compensata con tali pagamenti.” Articolo 27: 1. - L'armatore deve stipulare un'adeguata assicurazione per coprire pienamente contro le possibili contingenze derivanti dagli articoli del presente Contratto”.
8 Per il caso di morte del lavoratore marittimo extracomunitario il contratto collettivo prevede, dunque, a carico dell'armatore l'obbligo di erogare una somma che viene fissata, in modo predeterminato, dall'allegato 4 (in favore del più prossimo parente convivente, come il coniuge, l'importo di 60.000 dollari, e l'importo di 15.000 dollari in favore di ogni figlio minore degli anni 21 a carico del defunto); tale obbligazione gode di una garanzia aggiuntiva a quella comune di cui all'art. 2740 c.c., essendo l'armatore obbligato a stipulare un'assicurazione privata a garanzia del pagamento delle obbligazioni nascenti dal contratto.
Orbene, ritiene la Corte che la corresponsione di tali importi a titolo di indennizzo per la perdita del congiunto (quand'anche garantita da una copertura assicurativa privata) non possa essere considerata misura sufficiente a coprire tutti i danni (patrimoniali e non) subiti dai superstiti in conseguenza dell'evento esiziale;
nella loro liquidazione occorre, infatti, tener conto di una serie di circostanze (età del danneggiato e dei superstiti, entità del contributo del defunto al mantenimento della famiglia, situazione economica degli altri membri della famiglia, convivenza o meno dei superstiti con il defunto, qualità delle relazioni affettive con il congiunto defunto, ecc.) certamente estranee alla menzionata predeterminazione forfettaria convenzionalmente prevista. Tanto è vero che il tenore del secondo comma dell'art. 26 appare chiaro nel non escludere affatto l'operatività di altre forme di tutela risarcitoria e/o indennitaria previste dall'ordinamento applicato al rapporto, id est anche quella pubblica a carico dell , prevedendo soltanto la possibilità di compensazione CP_1 tra i diversi trattamenti. Vale la pena di aggiungere che, in ordine alla valutazione dell'applicabilità o meno al rapporto de quo delle coperture assistenziale dell' , nessuna efficacia CP_1 di giudicato, neppure riflessa, può attribuirsi alle considerazioni espresse sul punto dal Tribunale di Genova con la sentenza n. 204/2024. Così si legge nella menzionata sentenza:“In virtù della specialità del rapporto e della delega della legge in favore della contrattazione collettiva e delle convenzioni OIL, il rapporto di lavoro dei marittimi non doms, quale era il trova la sua disciplina Persona_1 infortunistica, non già nel testo unico , ma nel CBA citato, anche per la materia degli CP_1 indennizzi spettanti ai prossimi congiunti del marittimo deceduto. Il primo comma dell'art 3 della legge 30/98 espressamente prevede che non solo le condizioni economiche, normative, ma anche quelle previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati membri.
9 Al fine di rendere pregnanti ed effettive le obbligazioni gravanti sull'armatore quest'ultimo ai sensi dell'art 22 del CBA è tenuto a stipulare un'assicurazione in suo favore per garantire gli adempimenti derivanti dal CBA, tra cui anche quelli assicurativi e previdenziali. Ed in questo senso risulta aver stipulato con l'assicuratore n Controparte_2 contratto di assicurazione in suo favore per la copertura delle obbligazioni anche assicurative e previdenziali in favore dei prossimi congiunti del marittimo deceduto. Non sussiste quindi alcun obbligo da parte della convenuta di dover corrispondere le somme che avrebbe erogato ai ricorrenti se il marittimo fosse stato assicurato con tale CP_1
Istituto previdenziale”. Trattasi di una valutazione, peraltro qui non condivisa per le argomentazioni sopra riportate, enunciata ai soli fini dell'affermazione di una correlata responsabilità risarcitoria integrale dell'armatore, insuscettibile di acquisire efficacia di giudicato sia tra le parti di quel giudizio (in quanto non resa in relazione ad una specifica domanda), sia nei confronti dell' , che non ne è stato parte. CP_1
Né, ancora, l'accettazione della liquidazione dell'indennizzo previsto dal CCNL, e corrisposto dalla compagnia assicuratrice, alla luce delle tutele apprestate dal nostro ordinamento (rispetto al quale, come visto, le convenzioni internazionali non consentono di derogare in peius), può assumere validamente alcun effetto abdicativo rispetto alle stesse, di natura inderogabile.
Senza contare che, nello specifico, sulla efficacia adbicativa dell'atto transattivo e della conseguente quietanza sottoscritta dalla vanno Persona_1 senz'altro condivise le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello di Genova con la sentenza n. 105/2025 del 14.04.2025, che qui di seguito si riportano: “…la rinuncia risulta inserita nel corpo della medesima scrittura, prestampata e da compilare negli appositi spazi, contenente la quietanza dell'indennizzo, di importo certo e predeterminato, rilasciata all'agenzia di reclutamento. La rinuncia è riferita alla generalità dei diritti, attuali e futuri, derivanti dal decesso e dovuti a contratto o atto illecito o altri motivi, con una formula astratta e meramente esemplificativa, priva di riferimenti a specifiche pretese e, tantomeno, a titoli o diritti previsti dalla legge italiana applicabile al rapporto, che nell'atto non è neppure menzionata. Va pertanto escluso che al momento della sottoscrizione nel paese di origine, a distanza di poco più di un mese dal decesso, la moglie di nazionalità filippina avesse la chiara e piena consapevolezza dei diritti ai quali dichiarava di rinunciare, anche nei confronti di terzi quale la società armatrice che non era presente alla sottoscrizione dell'atto, e, in assenza di una manifestazione di volontà cosciente dell'esistenza del debito, la dichiarazione è priva di efficacia negoziale abdicativa. Per le ragioni esposte, la rinuncia non costituisce valido ed efficace atto di dismissione dei diritti azionati iure proprio dagli appellati”.
10 Considerazioni che, invero, vanno ritenute valide - anche e soprattutto - nei confronti delle prestazioni assistenziali esigibili dall' . CP_1
Va da sé, ancora, che, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni assistenziali per caso di infortunio sul lavoro (art. 67 dpr n. 1124/1965), non costituiscono motivi ostativi al loro riconoscimento né la mancata apertura di una posizione assicurativa da parte dell'armatore (seppur nella convinzione, da parte dello stesso, di non poter godere di siffatte coperture assicurative, circostanza peraltro qui messa fortemente in dubbio dall'inoltro della denuncia di sinistro all' ), né il mancato versamento dei premi. CP_1
Concludendo sul punto, deve, pertanto ritenersi che la tutela speciale prevista dagli art. 26 e 27, come pure l'accettazione dell'indennizzo liquidato a tale titolo, non elidano la possibilità di attingere ad altre più incisive forme di tutela per le conseguenze dell'infortunio sul lavoro occorso al marittimo extracomunitario. Venendo al secondo motivo di appello, anch'esso è infondato, dovendosi escludere che, nella fattispecie, possa verificarsi il rischio di un'indebita locupletazione che, ad avviso dell' , si produrrebbe, invece, per effetto del CP_1 cumulo della prestazione oggetto di domanda con il risarcimento al quale è già stato condannato l'armatore, da una parte, e con gli importi già ricevuti dalla in sede transattiva, dall'altra. Persona_1
Occorre anzitutto ricordare che la prestazione qui chiesta dall'appellante è la rendita ai superstiti disciplinata dall'art. 85 del T.U. n. 1164/1965: “Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120: 1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio;
in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita…”. Come noto, la finalità principale della rendita ex art. 85 Dpr n. 1164/1965 è quella di fornire un sostegno economico ai superstiti, sostituendosi, in parte, al reddito che il lavoratore deceduto avrebbe continuato a percepire, e sopperendo, in tal modo, al pregiudizio patrimoniale sofferto per effetto della morte del congiunto, tant'è che la sua base di calcolo è data dagli elementi retributivi del reddito del lavoratore deceduto. Si tratta, inoltre, come più volte precisato dalla Suprema Corte, di una prestazione, al pari di tutte le altre apprestate dall'assicuratore pubblico, di natura indennitaria che si differenzia da quella propriamente risarcitoria in quanto “è svincolata dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposta anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da
11 una sua responsabilità. Inoltre, presenta delle differenze dei valori monetari rispetto al danno civilistico... Strutturalmente differenti sono anche le disposizioni di rango costituzionale che governano la materia risarcitoria e quella indennitaria, considerato che mentre il risarcimento del danno biologico trova titolo nell'art. 32 Cost., l'indennizzo è invece collegato all'art. 38 CP_1
Cost..” (ex multis v. Cass. n. 31115/2021 del 9.03.2021). Un problema di cumulo deve, pertanto, anzitutto escludersi con riguardo al danno non patrimoniale, in tutte le sue componenti, non coperto dalla prestazione in argomento (“In caso di infortunio mortale occorso ad un lavoratore, la rendita costituita dall' in favore dei congiunti, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ha lo CP_1 scopo di indennizzare un pregiudizio di natura patrimoniale, sicchè il valore capitale di essa non può essere defalcato dal risarcimento del danno non patrimoniale spettante ai medesimi soggetti”, Cass. Sez. 6, 18/10/2019, n. 26647) . Ciò posto, si osserva che nelle citate sentenze genovesi si è provveduto a liquidare, ponendolo a carico dell'armatore, unicamente il danno morale da perdita parentale – estraneo alla tutela qui azionata dall'appellante -, mentre nulla è stato liquidato a titolo di danno patrimoniale, non avendo quel giudice ritenuto sufficientemente allegato e provato che “il reddito da lavoro del defunto Persona_1 fosse l'unica entrata della famiglia, che fosse interamente devoluto al sostentamento della famiglia e che gli altri familiari non fossero percettori di altri redditi”; presupposti, questi, invero, necessari ai fini del riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita dell'apporto reddituale del congiunto defunto, ma ininfluenti i fini del riconoscimento della prestazione ex art. 85 TU. Per questo verso, pertanto, le somme liquidate all'esito di quel contenzioso, poste a carico dell'armatore, non possono dar luogo ad alcuna indebita locupletazione dell'odierna appellante, afferendo a voci di danno non indennizzate dalla rendita ai superstiti. Quanto poi all'importo già riscosso dalla indipendentemente Persona_1 dalla sua computabilità ad una piuttosto che ad un'altra voce di danno (patrimoniale o non), deve ritenersi che neppure tale vantaggio patrimoniale, già acquisito dall'appellante, determini alcun pericolo di indebita locupletazione in dipendenza della liquidazione della rendita ex art. 85 dpr 1124/1965. Per un verso infatti, sul fronte dell'obbligazione risarcitoria già accertata dalla Corte di Appello di Genova, va osservato che il datore di lavoro è stato ivi condannato al pagamento, a titolo di risarcimento del danno morale, ad un importo (euro 218.724,00, oltre accessori) di gran lunga superiore a quello già incassato in sede transattiva dalla di tal che, afferendo la copertura assicurativa Persona_1 all'ambito delle obbligazioni gravanti sul datore di lavoro secondo il contratto
12 collettivo applicato al rapporto, essa potrà semmai essere defalcata dal risarcimento posto a carico di quest'ultimo, non già delle prestazioni erogabili dall' . CP_1
Inoltre, come noto, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali opera, sino a concorrenza delle prestazioni erogabili dall'istituto ed alle condizioni previste dal testo unico, l'esonero da responsabilità del datore di lavoro (apparendo tale meccanismo idoneo ad evitare la paventata indebita locupletazione), a fronte del quale va affermata la sussistenza di un obbligo prioritario dell'ente di assistenza pubblica di erogare le prestazioni previste dal sistema, anche titolo di anticipo del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto, laddove sia prevista la possibilità dell'Istituto di agire in regresso – sussistendone le condizioni - ex art. 11 dpr n. 1124/1965 verso il datore di lavoro. Del resto la natura prioritaria dell'intervento dell' è stata affermata CP_1 anche in fattispecie diverse, laddove si poneva la questione se l'incremento patrimoniale realizzatosi in connessione con l'evento dannoso per effetto di un beneficio collaterale avente un proprio titolo e una relazione causale con un diverso soggetto tenuto per legge o per contratto ad erogare quella provvidenza, debba restare nel patrimonio del danneggiato cumulandosi con il risarcimento del danno o debba essere considerato ai fini della corrispondente diminuzione dell'ammontare del risarcimento;
ebbene anche in tali ipotesi, diverse da quella per cui è causa, le Sezioni Unite della Cassazione (v. Cass. SS.UU. n. 12566/2018) hanno nondimeno ribadito un principio cardine al quale occorre anche qui fare riferimento: che
“L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è espressione del favor che la Costituzione e il legislatore hanno inteso accordare al lavoratore con l'addossare in ogni caso all'istituto le prestazioni previdenziali, le quali assumono perciò carattere di anticipazione rispetto all'assolvimento dell'obbligo a carico del responsabile (Corte cost., sentenza n. 134 del 1971). Ma l'intervento del sistema di sicurezza sociale attraverso l'erogazione della prestazione assicurativa non consente al lavoratore di reclamare un risarcimento superiore al danno effettivamente sofferto: gli consente, invece, di agire nei confronti del terzo, cui è addebitabile l'infortunio in itinere (di ciò si occupava la Corte in quella fattispecie concreta), per ottenere la differenza tra il danno subito e quello indennizzato, allo stesso titolo, dall' . L'infortunato, pertanto, perde la legittimazione all'azione risarcitoria CP_1 per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo riscosso o riconosciuto in suo favore, mentre conserva il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno sia solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (cfr. Cass., Sez. III, 23 novembre 2017, n. 27869; v. anche Cass. n. 14362 del 27/05/2019: “La rendita vitalizia in favore del coniuge superstite del lavoratore vittima di un infortunio "in itinere", così come quella
13 temporanea liquidata ai figli, assolve ad una funzione di "anticipo" del ristoro del danno da perdita degli apporti economici garantiti dal familiare deceduto e va, quindi, detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto, allo stesso titolo, da parte del terzo responsabile del fatto illecito ai congiunti, i quali, di conseguenza, hanno diritto ad ottenere l'importo residuo, nel caso in cui il danno liquidato sia stato soltanto in parte coperto dalla predetta prestazione assicurativa, e non somme ulteriori”). Conclusivamente, in accoglimento dell'appello, l' va condannato a CP_1 corrispondere a Relatore la rendita ex art. 85 Dpr n. Parte_1
1164/1965. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 2076/2024 resa il 13.05.2024 di Tribunale di Palermo, condanna l' a corrispondere a Relatore la rendita ex art. 85 Dpr n. CP_1 Parte_1
1164/1965 in relazione al decesso di in occasione Persona_1 dell'infortunio sul lavoro del 17.12.2016. Condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese processuali che liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo, 26/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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