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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/05/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 29.5.2025 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. G. Parte_1
Insalata
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. M. Mattia CP_1
Resistente
Oggetto: indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2023, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto una nota del 24.7.2023 con la quale le aveva chiesto la restituzione CP_1 dell'importo di € 8023,25, riscosso negli anni 2021 e 2022 sull'assegno cat. IO.
A fondamento del ricorso eccepiva:
-l'assenza di motivazione,
-la mancanza di dolo,
-l'infondatezza della pretesa per l'anno 2022, stante il mancato superamento del limite reddituale.
Chiedeva pertanto accertarsi la non debenza dell'importo chiesto in restituzione con la nota impugnata.
Si costituiva che contestava gli avversi assunti, specificando che “in sede di CP_1
istruttoria ricorso, si è provveduto a ricostituire d'ufficio la pensione IO n.15039606
(domus n. 9029000132139) dal 01/2022 al fine di verificare la correttezza dell'indebito per l'anno 2022 mediante l'inserimento dei redditi in procedura dal 2021. Dalla ricostituzione sopra citata è scaturito un credito di 6.058,15 euro dovuto al riconoscimento al Trattamento Minimo per gli anni 2022 e 2024: tale credito è stato utilizzato per compensare l'indebito contestato”.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la l. n. 88 del 1989, art. 52, nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera della L. n. 412 del
1991, art. 13, (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52, citato e poi dichiarata sul punto parzialmente illegittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità
a quattro condizioni:
a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
b) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente.
Laddove difetti anche una sola delle esposte condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. in tema di indebito previdenziale (cfr. Cass. 23034/2024; Cass. n.
847/2024).
Applicando tali principi al caso che occupa, posto che è incontestato il fatto che le somme oggetto di richiesta di restituzione siano state corrisposte sulla base di un provvedimento formale, comunicato alla ricorrente, deve ritenersi che l'importo di cui alla nota impugnata sia irripetibile per quel che concerne l'anno 2020, in quanto – come si desume dal provvedimento opposto- la “pensione n. 002-160015039606 Cat. IO è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno
2020”.
La ricorrente dunque, come anche emerge dai modelli 730 prodotti, ha indicato i redditi propri e del coniuge, sicchè deve escludersi che, nel caso di specie, ricorra la condizione di cui alla lett. d), laddove la corresponsione dell'integrazione al trattamento minimo e dell'anf costituisce piuttosto un errore dell' . CP_2
Quanto all'anno 2022, va dato atto che lo stesso , in seguito alla notifica del CP_2 ricorso, ha ricostituito d'ufficio la prestazione di cui la ricorrente è titolare, riconoscendo per il suddetto anno l'integrazione al trattamento minimo, sicché in parte qua l'indebito deve ritenersi insussistente.
Il ricorso va pertanto accolto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e di questioni complesse – segue il principio della soccombenza.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto nei Parte_1
confronti di , così provvede: CP_1
in accoglimento del ricorso, dichiara la non debenza della somma chiesta in restituzione con la nota impugnata. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1865,00 oltre rimborso CP_1
forfettario, iva e cap con distrazione in favore del procuratore costituito per dichiarato anticipo.
Brindisi, 29.5.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere