Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE SEZIONE TERZA CIVILE
* Verbale di udienza con sentenza contestuale
- artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c. -
* Causa d'appello n.: N. R.G. 1343/2023 r.g. vertente fra:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SANTONI e dell'Avv. FABIO FINETTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NIKI Parte_1 C.F._2
PARTE APPELLATA
*
Oggi 12/03/2025, alle ore 12,17, dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze, composta da:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere
con l'assistenza della Funzionaria addetta all' Controparte_1 nei locali del Palazzo di Giustizia, piano 4^, sono comparsi: Per parte appellante, sono presenti l'Avv. Finetti e l'Avv. Santoni. Per parte appellata, l'Avv. Rappuoli.
Tutti i difensori espongono oralmente le proprie posizioni. Esaurita la discussione, i difensori dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza e si allontanano volontariamente.
La Corte si ritira in camera di consiglio e, rientrata, dà lettura della sentenza contestuale che segue, inserendola nel fascicolo telematico.
IL PRESIDENTE LA FUNZIONARIA pagina 1 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, nella composizione di cui alla precedente parte di verbale, ha emesso, ai sensi degli artt. 350 bis e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1343/2023 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. MARCO Parte_1 C.F._1
SANTONI e dell'Avv. FABIO FINETTI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. NIKI Parte_1 C.F._2
RAPPUOLI;
PARTE APPELLATA
avverso la sentenza n. 485/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il 23/05/2023
CONCLUSIONI
In data odierna la causa viene posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo 23/05/2023 n. 485 pubblicata il 23.05.2023, nel fascicolo n. 3206/2018 R.G., ogni altra contraria istanza disattesa e respinta,
In tesi
Respingere la domanda attrice perché improcedibile, inammissibile e infondata in fatto ed in diritto
In ipotesi
pagina 2 di 23 in accoglimento delle conclusioni rassegnate in prime cure, e di seguito ad litteram trascritte:
“in via istruttoria, voglia, il Tribunale, accogliere tutte le richieste istruttorie, formulate e non accolte, con l'ordinanza del 12.07.2020, della quale è chiesta la revoca parziale, quindi, solo con riferimento alla parte della stessa, afferente la reiezione delle richieste istruttorie non accolte.
Nel merito, voglia, il Tribunale, respingere la domanda attrice.
Comunque, voglia, il Tribunale, dichiarare il negozio di cui alla scrittura privata del 28.3.96, intercorsa, tra le parti, inesistente o nullo, ex art. 1414 cc., anche per simulazione assoluta;
o perché privo di causa o in quanto avente oggetto indeterminato, altresì dichiarando di nessuna efficacia e validità la dichiarazione di quietanza, per essere stata resa, per errore di fatto e per aver riconosciuto, l'attore, di mai aver pagato il prezzo.
In subordine, voglia, il Tribunale, dichiarare comunque la predetta scrittura privata del 28.3.96, intercorsa tra le parti, inesistente o nulla, ex art. 782 cc., in quanto rappresentativa di una donazione, priva del prescritto requisito di forma, nonché nulla per violazione dell'ordine pubblico e della normativa imperativa in materia di trasferimento di diritti reali.
In entrambi i casi, con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di SE (oppure al Dirigente dell'Agenzia delle Entrate Territorio Servizio Pubblicità Immobiliare di SE), di cancellare la trascrizione della domanda di cui alla citazione introduttiva del presente processo, con esonero di ogni sua personale responsabilità e condanna dell'attore al pagamento delle spese di cancellazione stessa.
In denegata subordinata ipotesi, quindi, in caso di accoglimento della domanda attrice, voglia condannare l'attore al pagamento della somma di euro 8.651,01, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi, dal dì del dovuto al saldo, o al pagamento di quella maggiore o minore somma di denaro, ritenuta di giustizia, anche in relazione alla svolta CTU;
in estremo subordine, voglia condannare l'attore a versare, in favore della convenuta, quanto ritenuto di giustizia, per le causali di cui alla comparsa di costituzione, in tutto o in parte, anche secondo equità e/o a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 cc..
Con vittoria di spese e competenze di lite e rimborso forfettario 15%.”
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi giudizio e con condanna al rimborso in favore di di quanto nelle more dovesse corrispondere. Parte_1
Per la parte appellata:
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contariis reiectis, rigettare l'appello proposto dalla SI.ra in quanto infondato in fatto, oltre che in diritto, con Parte_1 conseguente tenza n. 485/2023 emessa in data 23.05.2023 e pubblicata in data 23.05.2023 rep. 904/2023 del 23.05.2023 nell'ambito del procedimento Tribunale di Arezzo, R.G. n. 3206/2018 dalla medesima appellante impugnata e con condanna della parte appellante alla refusione di spese e compensi in favore di parte appellata, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
Chiede, altresì, che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. condannare la SI.ra al pagamento della somma ritenuta Parte_1 di giustizia, per aver la stessa spiegato domanda temeraria, completamente inammissibile e
pagina 3 di 23 certamente priva del benché minimo addentellato processuale, oltre che fattuale, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa.
Formula, altresì, richiesta affinché l'Ecc.ma Corte di Appello intestata voglia disporre la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c., ricorrendo i casi di cui agli articoli 348 bis e 350, terzo comma, procedendo ai sensi dell'articolo 281 sexies.
Formula, da ultimo, espressa richiesta di correzione errore materiale della Sentenza n. 485/2023 emessa dalla Dr.ssa Alessia Caprio in data 23.05.2023 e pubblicata in data 23.05.2023 rep. 904/2023 del 23.05.2023 nell'ambito del procedimento Tribunale di Arezzo, R.G. n. 3206/2018 aggiungendo al dispositivo “l'esonero del conservatore dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla trascrizione del presente atto di citazione e della successiva Sentenza scaturente dal giudizio”, di cui si era già fatta richiesta in primo grado.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n. 485/2023 pubblicata il 23.5.2023, ha così deciso:
- accerta e dichiara l'autenticità della sottoscrizione da parte di della Parte_1 scrittura privata del 28.03.1996 oggetto di causa;
- accerta e dichiara che, per effetto della suddetta scrittura privata del 28.03.1996,
è comproprietario per la quota indivisa di 1/2 dell'immobile ubicato in Parte_1
Castiglione della Pescaia (GR), Loc. Portaccia, via Turati n. 3, acquistato da Parte_1
con atto ai rogiti del Dr. Notaio in , dei distretti notarili
[...] Persona_1 CP_2 riuniti di Siena e Montepulciano, in data 23.09.1988 - Rep. 126894 - Racc. 18924 - registrato
a Montepulciano il 12 ottobre 1988 al n. 1599 Serie 1° V, catastalmente individuato nel suddetto atto come segue: “porzione comprendente un appartamento di civile abitazione al piano primo, distinto nel N.C.E.U. alla partita n. 4515, foglio 103, particella 237 sub. 10,
Categoria A/2 di vani catastali 3,5, della rendita di lire 756, confinante con corpo scale, da più lati, salvo altri”; Per_2
- rigetta la domanda riconvenzionale di nullità e simulazione assoluta della scrittura privata del 28.03.1996 avanzata dalla parte convenuta;
- accoglie la domanda riconvenzionale subordinata di parte convenuta tesa al pagamento pro quota da parte dell'attore degli oneri relativi all'immobile in comproprietà e, per l'effetto, pagina 4 di 23 - condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Parte_1
8.648,88, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;
- compensa tra le parti per 1/4 le spese di lite (1/4 a carico di parte attrice e 3/4 a carico di parte convenuta), liquidate in complessivi (4/4) € 7.616, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.
1.1 aveva agito in giudizio contro la sorella assumendo Parte_1 Parte_1 che, con scrittura privata datata 28.3.1996, ella gli aveva venduto, per il prezzo di 47milioni di lire (€ 24.273,47), interamente corrisposto, “… la metà indivisa sull'immobile posto in
Comune di Castiglion della Pescaia, Località Portaccia, Via Turati n. 3, che ha formato oggetto dell'atto di compravendita ai rogiti Dr. già Notaio in in Persona_1 CP_2 data 23 settembre 1988, … che qui si intende integralmente riportato e trascritto quanto alla sua consistenza, rappresentanza catastale e confini …”; con quell'atto notarile, Pt_1 aveva, a suo tempo, comprato il bene da
[...] Persona_3
L'attore, lamentando che la sorella, mutando atteggiamento dopo la morte del padre nel
2017 e contravvenendo agli impegni fra sé intercorsi, si rifiutava di ripetere l'atto in forma pubblica, sì da poterlo trascrivere, aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Parte_1
Arezzo, per far accertare l'autenticità della scrittura e, per conseguenza, la comproprietà per un mezzo dell'immobile.
Prevenendo possibili eccezioni di controparte, l'attore aveva anche sostenuto d'avere avuto il compossesso dell'immobile, ove passava le vacanze con la propria famiglia e coi genitori;
e per la quale aveva sopportato la sua parte di spese.
1.2 si era costituita per resistere, sostenendo la simulazione assoluta Parte_1 della compravendita, che essi avevano finto per rassicurare i genitori, convinti che la figlia fosse stata favorita rispetto al figlio;
e attribuendo il rilascio della quietanza del prezzo a un errore;
sostenendo, in subordine, la dissimulazione di una donazione, nulla per difetto di forma;
sostenendo, infine, la nullità della scrittura;
e per avanzare domanda riconvenzionale subordinata, intesa a ottenere la condanna del fratello al pagamento di € 8.651,01, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso della quota di spese da lei sola sopportate per l'immobile.
1.3 Il Tribunale di Arezzo, sulla scorta di istruttoria documentale e orale (limitata all'interrogatorio formale dell'attore) e a c.t.u. intesa a verificare i costi sopportati dai due fratelli per la manutenzione della casa, ha fondato la decisione già trascritta, per quanto pagina 5 di 23 ancora interessi in questa sede, sui passaggi che seguono:
1.3.a la scrittura privata del 28.3.1996 non era stata disconosciuta, quanto a sottoscrizione, dalla sicché la relativa domanda d'accertamento della sua autenticità Pt_1 doveva essere accolta;
1.3.b la compravendita era valida, essendo determinato l'oggetto (metà dell'abitazione), la causa e il prezzo, il cui pagamento era dimostrato dalla quietanza, nonché in regola sul piano formale: «[…] Infine, la scrittura privata oggetto di causa neppure appare affetta da nullità in relazione agli ulteriori vizi indicati dalla parte convenuta nella comparsa conclusionale, relativi alla “Mancata dichiarazione, nella scrittura, del titolo abilitativo alla costruzione o della dichiarazione della sua edificazione in data antecedente il settembre 1967
o che, in quest'ultimo caso, non vi fossero stati interventi in epoca successiva che avessero necessitato titolo abilitativo” e alla “Mancata dichiarazione nell'atto della conformità delle planimetrie depositate in catasto”, in quanto si rileva che in relazione a tali dati nel contratto del 28.03.1996 vi è un espresso rinvio all'atto di compravendita in forza del quale
aveva acquistato la piena proprietà del suddetto immobile, specificando Parte_1 che tale atto “qui si intende integralmente riportato e trascritto quanto alla sua consistenza, rappresentanza catastale e confini”. […]» (pag. 7);
1.3.c anche la domanda di accertamento di metà della proprietà dell'immobile era fondata: «[…] Giova rammentare che, in tema di domanda di accertamento della proprietà e
l'onere della prova a tale domanda sotteso, si riscontrano nella giurisprudenza di legittimità orientamenti difformi.
Secondo un primo orientamento, espresso da Cass. n. 7777/2005, “colui il quale propone un'azione di accertamento della proprietà di un bene non ha l'onere della
"probatio" diabolica, ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, atteso che detta azione mira non già alla modifica di uno stato di fatto, bensì solo all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito”.
Nel caso di specie, l'attore ha fornito la prova del titolo del proprio acquisto, ossia la scrittura privata del 28.03.1996 (doc. 1), nonché il titolo di acquisto del proprio dante causa, ossia l'atto di compravendita del 12.10.1988 (doc. 2) ed ha pertanto assolto al proprio onere probatorio.
Secondo altra più restrittiva tesi espressa dalla giurisprudenza di legittimità, invece, pagina 6 di 23 “colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948
c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes” (cfr. Cass. 1210/2017).
Si ritiene, tuttavia, che l'attore abbia sufficientemente assolto al proprio onere probatorio anche aderendo al suddetto orientamento giurisprudenziale.
Ciò in quanto può dirsi dimostrato l'utilizzo uti condominus del bene oggetto di causa da parte dell'attore fin dalla stipula della scrittura privata del 1996, ossia un utilizzo ultraventennale del bene idoneo ai fini del compimento dell'usucapione, così come allegato dall'attore in citazione. A fronte di tali allegazioni, la parte convenuta non ha contestato, nella prima difesa utile, la circostanza che il bene fosse effettivamente utilizzato e nella disponibilità del fratello, che assume di essere comproprietario del bene. Invece, la convenuta ha eccepito che tale utilizzo sarebbe avvenuto per mera tolleranza da parte dell'unica proprietaria, , della quale il fratello e la sua famiglia sarebbero Parte_1 stati meri “ospiti” (cfr. pag. 3 e 6 comparsa). Tuttavia, che l'utilizzo ultraventennale dell'immobile da parte dell'attore e della sua famiglia fosse stato esercitato non uti condominus ma per mera tolleranza da parte della sorella, unica proprietaria, non è stato dimostrato, né sono state articolate, in ordine a tale specifico profilo, precise richieste istruttorie. L'onere, sul punto, incombeva in capo alla convenuta, poiché “in base al principio fissato dall'art. 2697 c.c., una volta dimostrata la sussistenza del possesso, spetta a coloro che contestano il fatto del possesso l'onere di provare che esso derivi da atti di tolleranza, i quali hanno fondamento nello spirito di condiscendenza, nei rapporti di amicizia o di buon vicinato ed implicano una previsione di saltuarietà e di transitorietà”. (cfr. Cass. n. 17339/2009; Cass.
n. 2706/2019) […]» (ivi, pagg. 8 e 9).
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_1
(di seguito anche appellato) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza
[...] per i seguenti motivi di appello:
2.1 Il primo motivo dell'appello impugna il rigetto della eccezione di nullità del contratto pagina 7 di 23 per violazione:
2.1.a dell'art. 40 L. 47/1985: ad avviso dell'appellante, richiamato l'insegnamento della
S.C. (Cass. SSUU 8230/2019), la mancata indicazione, nella scrittura privata, del titolo edilizio abilitativo (esistente e riferibile all'immobile compravenduto), rendeva nullo il trasferimento immobiliare;
2.1.b dell'art. 29 co. 1^ bis L. 52/1985: secondo l'appellante, non bastava l'identificazione catastale e il riferimento alle planimetrie depositate, ma sarebbe stata necessaria anche la dichiarazione, resa in atti dagli intestatarî, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, eventualmente sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
2.2 “Falsa interpretazione degli artt. 1158, 1143, 1144 e 2697 c.c. e errata valutazione delle prove (violazione dell'art. 116 cpc) circa l'intervenuta usucapione dell'immobile da parte di ” Parte_1
Con il secondo mezzo, l'appellante contesta l'affermato compossesso del fratello, ritenuto invece dal Tribunale.
A tal fine, fa notare che l'utilizzo del bene per mera tolleranza di essa proprietaria si doveva presumere dalla natura dei rapporti fra le parti, che erano quelli familiari, per la stretta parentela;
fermo restando che non aveva contestato nella sua prima Parte_1 difesa utile quanto dedotto nella comparsa di costituzione della convenuta, ossia che quell'utilizzo era avvenuto solo per mera tolleranza.
2.3 Il terzo motivo denuncia vizio di ultrapetizione, per avere il Tribunale, in sostanza, accertato la proprietà in capo all'attore non già, come da questi chiesto, in forza del titolo contrattuale, ma anche per l'intervenuta usucapione, mai oggetto di domanda.
Peraltro, la proprietà non potrebbe essere stata acquistata in due modi diversi, ossia per compravendita e per usucapione.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 23 3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Parte_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio, con condanna della sorella per responsabilità processuale aggravata;
ha infine chiesto l'emendazione della sentenza da errore materiale, come da conclusioni già trascritte.
4. L'Istruttore ha fatto precisare le conclusioni all'udienza di prima comparizione e ha fissato udienza collegiale di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., previo scambio di note conclusionali.
La causa è decisa oggi, dopo discussione orale, come da retroestesa parte di verbale.
***
L'appello è, per quanto di ragione, fondato e va accolto.
5. Il primo motivo, lungi dal dare luogo alla responsabilità processuale aggravata della
è, pur limitatamente all'art. 40 L. 47/1985, fondato e va accolto. Pt_1
5.1 Alla motivazione del Tribunale (supra, § 1.2), oppone, in sintesi, Parte_1
5.1.a il richiamo al precedente rogito era stato fatto non per fare riferimento ai titoli, né per attestare la conformità catastale, ma solo per dare atto della consistenza dell'immobile;
5.1.b in ogni caso, sarebbe pur sempre stata necessaria, ai fini dell'art. 40 L. 47/1985,
«[…] un'ulteriore dichiarazione, con la quale si fosse dato atto che non fossero state effettuate, nelle more, tra il 1988 e il 1996, opere edili, sull'immobile, necessitanti del rilascio di un titolo abilitativo, quindi, non fossero stati effettuati mutamenti sull'immobile, tali da rendere necessaria anche una sua diversa rappresentazione catastale […]»;
5.1.c la legge, insomma, richiedeva una espressa dichiarazione dell'alienante, che, nella scrittura privata inter partes, manifestamente mancava;
e, sotto questo profilo, il richiamo del rogito poteva valere, al massimo, per dare atto che il dante causa della venditrice (e non essa stessa) aveva fatto la dichiarazione;
pagina 9 di 23
5.1.d per di più, sostiene l'appellante di avere dimostrato mediante visura catastale depositata al proprio documento n. 3, all. A, che nel 1995 v'erano state opere di modifica interna, ossia un intervento necessitante di un autonomo titolo abilitante.
5.2 Ha replicato la parte appellata in comparsa di costituzione, così complessivamente deducendo (comparsa di costituzione, pagg. 5-6, enfasi della parte):
La doglianza appare pretestuosa e temeraria in quanto in allegato all'atto di citazione, parte attrice ha prodotto l'atto con cui la SI.ra ebbe ad Parte_1 acquistare il suddetto immobile nel 1988 (cfr. All. 2 Citazione) e da tale atto si rileva che
l'immobile è stato edificato ante 1967 e, pertanto, l'edificazione è priva della necessità di titolo edificatorio (cfr. pag. 2, penultimo capoverso, del suddetto atto notarile –
All. 2 Citazione).
Risulta, pertanto, inutile dilungarsi ulteriormente rispetto a questo punto anche perché la scrittura privata azionata, alla pagina 1 (cfr. All. 1 Citazione), richiama integralmente
l'atto del 1988, che le parti hanno inteso integralmente riportato e trascritto nel suddetto atto.
La seconda questione, ovvero quella inerente la allegazione delle planimetrie catastali relative al fabbricato risulta altrettanto priva del benché minimo fondamento in quanto parte attrice ha prodotto ed allegato tali richiesti documenti con la propria citazione (cfr.
All. 6 Citazione).
Le stesse planimetrie, che furono allegate all'atto ai rogiti Notaio del Persona_4
1988 (cfr. All. 2 Citazione), sono state nello stesso dichiarate espressamente richiamate nella scrittura privata azionata (cfr. All. 1 Citazione), ove si dice che “il suddetto atto deve intendersi riportato e trascritto anche per quanto attiene la consistenza e la rappresentazione catastale del bene”.
Tali argomentazioni fugano ogni dubbio rispetto alle pretestuose difese avanzate in limine litis sul punto da parte convenuta e dalla stessa fatte oggetto di appello.
Il Tribunale aretino ha, quindi, potuto serenamente emettere la Sentenza di accertamento e dichiarazione di comproprietà in favore di perché Parte_1
l'immobile oggetto della scrittura privata era certamente identificato dal punto di vista catastale, era corrispondente alle planimetrie depositate in catasto e non necessitava di allegazioni del titolo edificatorio in quanto fu
pagina 10 di 23 legittimamente costruito in assenza di titolo edilizio, attesa la collocazione all'interno del centro storico e la risalenza ante 1967.
È comprensibile che nella disperazione processuale manifestata con la difesa secondo la quale la scrittura privata azionata sarebbe stata sottoscritta per gioco, controparte ritenga addirittura meritevole di gravame in appello il tema relativo al primo motivo di impugnazione, ma l'infondatezza del motivo stesso, che pur supera il livello minimo di dignità, non raggiunge certo il traguardo per il quale non meriti essere qualificato come sanzionabile ex art. 96 c.p.c., sanzione della quale si chiede
l'applicazione all'Ecc.ma Corte intestata.
5.3 Nel rogito 23.9.1988, col quale comprò il bene da Per_1 Parte_1 Per_3 sono contenuti:
[...]
(-) la dichiarazione di resa ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968, che l'opera Persona_3 edilizia era iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e che, dopo di allora, non erano intervenute modifiche necessitanti altri e diversi titoli abilitativi;
(-) la attestazione che L'immobile risulta anche dal certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico Erariale di SE, da prodursi per la voltura catastale.
La copia del rogito depositata (in forma telematica, previa digitalizzazione dell'originale cartaceo) dall'originario attore contiene anche – nello stesso formato - una Relazione concernente l'esecuzione di opere interne, assunta al protocollo del Comune di Castiglion della Pescaia il 26.1.1989, con la quale il tecnico incaricato Geom. per conto di Per_5 Pt_1
descrive opere di trasformazione interna, corredando il suo scritto con planimetrie
[...] dello stato modificato. Si tratta, ovviamente, di un documento che, pur depositato dalla parte digitalizzandolo assieme al rogito, è a quello successivo e non ne fa parte.
5.4 Conformità catastale
Le doglianze mosse sono senz'altro infondate.
Infatti, il comma 1^ bis dell'art. 29 L. 52/1985, che contiene una norma invalidante analoga a quella dell'art. 40 L. 47/1985 (ma concernente, appunto, la conformità catastale), è stato introdotto dall'art. 19 co. 14^ D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in L. 30.7.2010 n. 122; e, in base al successivo comma 16^ del medesimo art. 19, “Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. …”.
pagina 11 di 23 La scrittura privata è stata stipulata nel 1996, non essendovi contestazione sulla sua datazione, così che, non esistendo all'epoca la disposizione che darebbe luogo alla nullità, la tesi dell'appellante risulta smentita.
5.5 Art. 40 L. 47/1985
A diversa soluzione deve pervenirsi in merito all'altra questione che il primo motivo pone.
5.5.a L'art. 40 L. 47/1985 dispone, per quanto interessi, che l'alienante, a pena di nullità, indichi gli estremi del titolo edilizio abilitativo (o della concessione in sanatoria, ecc.);
e, per gli immobili le cui opere siano iniziate prima del 1.9.1967, che, in luogo della precedente indicazione, vi sia una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, allegata o inserita all'interno dell'atto, con la quale l'alienante o altro avente titolo attesta l'epoca di costruzione anteriore a quella data (“Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo.”).
La S.C. ha definitivamente configurato la nullità come testuale, nel senso che è nullo il contratto che manchi della menzione del titolo abilitativo o dell'epoca della costruzione anteriore al 1.9.1967 (o quello che indichi un titolo inesistente o riferito a immobile diverso); restando invece fuori dal campo della validità negoziale, attenendo semmai a quello dell'adempimento, l'eventuale difformità fra il bene e il titolo (Cass. SSUU civ. 22.3.2019 n.
8230).
Con specifico riferimento, dunque, agli immobili anteriori al 1.9.1967, è sufficiente, ma indispensabile, ai fini della validità, la dichiarazione autocertificata dell'alienante: «Nel caso di immobile la cui costruzione sia iniziata anteriormente al 1 settembre 1967, la nullità prevista dall'art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985, che ha natura testuale e non virtuale, ricorre soltanto nel caso in cui manchi nell'atto traslativo la dichiarazione del proprietario o di altro avente titolo, nella forma sostitutiva dell'atto notorio, attestante che l'opera è iniziata prima di tale data, mentre restano irrilevanti, a tal fine, eventuali difformità del bene rispetto allo stato di fatto originario, potendo tale situazione assumere rilievo solo
pagina 12 di 23 sotto il profilo della responsabilità contrattuale.» (Cass. sez. 17.10.2022 n. 30425 rv 665991-
01; conf.: Cass. sez. 2^ civ. ord.
1.8.2023 n. 23394 rv 668709-02).
5.5.b La dichiarazione negoziale inserita nella scrittura privata de qua, secondo la quale il rogito 1988 si intende integralmente riportato e trascritto quanto alla sua Per_1 consistenza, rappresentanza catastale e confini è, ad avviso del collegio, inidoneo a integrare il requisito di validità del trasferimento immobiliare contenuto nella scrittura privata del
1996, in quanto, a tacer d'altro,
5.5.b.i il richiamo del rogito 1988 era specificatamente limitato, per espressa Per_1 dichiarazione degli stipulanti della scrittura privata, a supplire alle indicazioni quanto alla sua consistenza, rappresentanza catastale e confini; non certo, come giustamente sostiene la parte appellante, per quel che concerne la situazione urbanistico edilizia del bene;
5.5.b.ii tale meccanismo non attribuiva alla alienante la paternità della Parte_1 dichiarazione, che restava, così come si legge nel rogito, fatta da la quale, come Persona_3 ovvio, non può essere considerata avente titolo a rilasciare quella dichiarazione in luogo della venditrice Pt_1
5.5.b.iii men che meno, la dichiarazione richiesta dall'art. 40 L. 47/1985 risultava effettuata, come dovuto, ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 (abrogato, dopo la stipula della scrittura privata, dal d.P.R. 445/2000 e sostituito della normativa di cui agli artt. 46/49 della nuova legge): la dichiarazione di di richiamare il precedente rogito, infatti, è Parte_1 contenuta in una mera scrittura privata.
Se, dunque, in conformità al tenore della scrittura privata, si riporti e trascriva integralmente il testo del rogito quanto alla consistenza, rappresentanza Parte_2 catastale e confini del bene, non per questo si rinverrà alcuna dichiarazione di Pt_1
o altro avente titolo da lei delegato, fatta nelle forme dell'art. 4 L. 15/1968, che
[...]
l'opera è stata iniziata prima del 1.9.1967.
La legge prescrive, quale requisito di validità, che la dichiarazione sull'epoca di costruzione anteriore al 1967 sia riferibile alla responsabilità diretta del venditore e che, dunque, da un lato, provenga da lui stesso o da altro soggetto abilitato (che il venditore abbia incaricato), dall'altro, assuma le forme dell'autocertificazione, che impegnano la responsabilità, anche penale, del dichiarante.
pagina 13 di 23 Nel caso di specie, dunque, la tesi dell'appellato, fatta propria dal giudice, va rifiutata, perché il richiamo del rogito Matteoli del 1988 è, ai presenti fini, del tutto inidoneo a validare la scrittura privata, perché l'unica dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 in merito all'epoca di inizio delle opere anteriore al 1.9.1967 è stata effettuata non dall'alienante Pt_1
ma dalla sua dante causa, completamente estranea alla scrittura privata.
[...]
Né importa che si tratti, in concreto, di una costruzione anteriore al 1967, perché la nullità, per l'appunto, è testuale, e, dunque, sussiste per l'assenza della dichiarazione, a prescindere da quale sia la realtà delle cose.
5.5.c È appena il caso di aggiungere che il citato art. 40 contempla una speciale ipotesi di convalida del contratto nullo, ivi denominata conferma: “Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.”
Premesso che non ha mai dedotto d'avere inteso confermare la scrittura Parte_1 privata, avendo sostenuto in causa solo una tesi logicamente incompatibile (ossia che il contratto con la sorella era perfettamente valido, il che implica che non avesse alcuna necessità di convalida), precisa il collegio che, in ogni caso, non si rinviene alcuna dichiarazione integrativa (con ciò intendendosi, nel caso in esame, l'attestazione di realizzazione delle opere ante 1.9.1967) di stragiudiziale o anche contenuta in Parte_1 atti di causa da lui firmati, che risponda alla prescritta forma dell'art. 4 L. 15/1968 (oggi artt.
46/49 d.P.R. 445/2000); e neppure, in alternativa, una mera dichiarazione scritta che indichi la licenza o la concessione originarie (del tutto sconosciute).
6. Il terzo motivo, che merita esame preliminare al secondo sul piano logico, è del pari fondato.
6.1 Prima di analizzarlo, occorre effettuare una breve ricognizione del tema del decidere cristallizzatosi in prime cure. pagina 14 di 23
6.1.a come si constata dalla lettura del suo atto di citazione Parte_1 introduttivo, chiese l'accertamento dell'autenticità della scrittura privata, e che il giudice,
«[…] per l'effetto, voglia accertare e dichiarare la comproprietà, in pari quota di ½ ciascuno, in favore della SI.ra e del SI. Parte_1 Parte_1 dell'immobile ubicato in Castiglione della Pescaia (GR), Loc. Portaccia, via Turati n. 3 […]»
(conclusioni, pag 5, sottolineatura di chi scrive).
L'accertamento della comproprietà, insomma, fu chiesto quale mera conseguenza dell'accertamento del titolo negoziale (scrittura privata del 1996) che dimostrava l'alienazione della quota del 50% da parte della convenuta.
Il tema della usucapione, era stato sì accennato dal ma a mo' di difesa Pt_1 preventiva rispetto a una eccezione che prevedeva potesse essere sollevata dalla sorella: «[…]
Al fine di prevenire ed evitare infondate difese paventabili in via di eccezione riconvenzionale, ad abundantiam, in calce al presente atto, viene articolata prova testimoniale mediante la quale si dimostrerà che l'immobile è stato continuativamente utilizzato uti dominus dall'attore e dalla di lui famiglia al pari o forse, addirittura, in maniera prevalente rispetto alla convenuta per tutto il lasso di tempo intercorrente tra la scrittura privata del 28.03.1996 e la data odierna.
Si evidenzia, inoltre che, com'è dimostrabile per il tramite di corrispondenza intercorsa tra le parti (che sarà prodotta nel caso di contestazione), dopo la morte del padre i fratelli hanno suddiviso tra loro in modo paritario, le imposte, le spese e le tasse gravanti sull'immobile oggetto di causa. […]» (atto di citazione introduttivo, pag. 4).
6.1.b La sorella, in realtà, nel costituirsi, sul punto si limitò a osservare che la presenza del fratello (non meno che quella dei genitori) nella casa di Castiglion della Pescaia, che ella aveva comprato nel 1988, era dovuta a motivi di ospitalità per ragioni familiari (comparsa di costituzione di primo grado, pag. 3).
6.1.c nell'udienza di prima comparizione e nella 1^ memoria ex art. Parte_1
183 co. 6^ c.p.c., si limitò a sua volta ad affermare, su questo tema (più che altro per contestare la domanda riconvenzionale subordinata della convenuta in merito alla ripetizione di metà delle spese), di avere sempre diviso a metà i costi della casa durante le vacanze e di avere consentito al pari della sorella di ospitarvi i genitori.
6.1.d Tale essendo il contenuto degli atti, il primo giudice, nel motivare l'accertamento della comproprietà (i.e., l'accoglimento della relativa domanda dell'attore), non si è limitato a pagina 15 di 23 fondare la sua decisione sulla riconosciuta autenticità, validità ed efficacia della scrittura privata, ma ha altresì argomentato che aveva assolto all'onere di dimostrare Parte_1 la comproprietà sia secondo il canone probatorio rigoroso della rivendicazione, sia secondo quello meno severo del mero accertamento della proprietà al di fuori della rivendicazione.
Il Tribunale, in particolare, è partito dal presupposto che per fondare le Parte_1 sue domande, avesse dedotto d'avere avuto il compossesso dell'immobile: «[…] L'attore ha chiesto che venisse accertato il proprio diritto di comproprietà sull'immobile oggetto della scrittura privata del 28.03.1996, deducendo fin dal proprio atto introduttivo di aver anche utilizzato uti condominus, in forza del suddetto titolo negoziale, l'immobile in questione, per trascorrervi periodi di vacanza (cfr. pag. 4 citazione). […]» (sent., pag. 8).
Indi, ha argomentato la sussistenza della prova alla luce dei diversi canoni probatorî a suo avviso ipotizzabili nelle azioni di accertamento della proprietà.
6.2 Il denunciato vizio di ultrapetizione è dunque senz'altro sussistente, perché Pt_1 ha proposto esclusivamente un'azione personale, ossia l'azione contrattuale che gli
[...] competeva quale compratore nei confronti della venditrice per far dichiarare Parte_1 che, in forza del contratto del 1996, egli aveva conseguito, ai sensi dell'art. 1376 c.c., la comproprietà sull'immobile; e non ha mai proposto un'azione reale d'accertamento della comproprietà, un'azione, cioè, fondata su nient'altro se non sulla (com)proprietà (cfr su tali temi, in generale, Cass. sez. 2^ civ. 26.11.1991 n. 12654 rv 474775-01; Cass. sez. 2^ civ.
28.6.2000 n. 8796 rv 538127-01; Cass. sez. 2^ civ. 22.3.2006 n. 6322 rv 592511-01).
6.2.a Lo stesso ha confermato di non avere mai chiesto l'accertamento Parte_1 della proprietà se non in forza del contratto;
e, in particolare, di non avere mai dedotto a fondamento della domanda l'usucapione; infatti, costituendosi nel grado, rimprovera alla controparte d'avere travisato la motivazione del primo giudice, «[…] in quanto il Tribunale argomenta in ordine all'utilizzo del bene uti condominus fatto dall'attore Parte_1 non al fine di accogliere o respingere un'inesistente domanda di acquisto a titolo originario, bensì al fine di rigettare la teoria di parte convenuta in primo grado, secondo la quale il coutilizzo del bene da parte dell'attore sarebbe avvenuto per mera tolleranza della sorella, della quale il ed i propri familiari ed amici sarebbero, quindi, stati ospiti Parte_1
[…]» (costituzione, pag. 7).
Ma, proprio perché non aveva in alcun modo avanzato alcuna pretesa sotto la Pt_1 specie dell'usucapione, né sotto alcun altro profilo avente natura reale, ma solo facendo valere pagina 16 di 23 l'efficacia e la validità del contratto di compravendita del 1996 stipulato con la sorella (che ne contestava la validità sotto plurimi profili, compresa la simulazione assoluta), la domanda aveva natura contrattuale: il compratore (della comproprietà), dinanzi alle contestazioni sulla validità ed efficacia del titolo opposte dal venditore (di quella comproprietà), ha chiesto un'azione d'accertamento della validità ed efficacia del titolo, dalla quale discendeva (in via immediata e diretta e, dunque, per il solo effetto della validità ed efficacia del contratto con effetti reali ex art. 1376 c.c.) la comproprietà.
6.2.b L'errore del Tribunale sta dunque nell'aver qualificato la pretesa, anziché nei termini in cui era stata proposta di domanda esclusivamente personale, come domanda anche reale: come, cioè, se il titolo della domanda non fosse solo il contratto di compravendita del
1996, ma anche la comproprietà in sé; e come se non agisse esclusivamente Parte_1 quale compratore contro la venditrice ma anche come comproprietario che Parte_1 agiva contro chi – a prescindere da qualsiasi titolo – negava il suo diritto.
Ed è per questo che il Tribunale, dopo avere riconosciuto la autenticità e validità della scrittura privata, anziché trarne le dovute conseguenze (ossia che la domanda personale era fondata, perché, nei rapporti fra i due contraenti, la vigenza del contratto del 1996 rendeva di per sé comproprietario dell'immobile), esaurendo la causa, ha invece Parte_1 impostato una ulteriore motivazione sui canoni probatorî delle azioni reali a difesa della proprietà, richiamando due orientamenti giurisprudenziali, l'uno nel solco della probatio diabolica della rivendicazione, l'altro più attenuato;
per poi, peraltro, addentrarsi nel tema dell'usucapione della comproprietà.
La domanda in origine proposta, come si constata dalla lettura dell'atto di citazione originario, era esclusivamente fondata su un titolo negoziale, quello del 1996, che, una volta accertato come autentico e valido, avrebbe determinato ex se – nei rapporti diretti fra i contraenti e per effetto del contratto – che avendo comprato da Parte_1 Pt_1 la comproprietà, era a sua volta comproprietario;
e ne dà conferma lo stesso appellato
[...] che, nel costituirsi in questo grado, riconosce che nessuna domanda di acquisto a titolo originario è stata mai proposta.
La deduzione del compossesso era stata effettuata al fine di rigettare la teoria di parte convenuta in primo grado, secondo la quale il coutilizzo del bene da parte dell'attore sarebbe avvenuto per mera tolleranza della sorella, della quale il ed i propri Parte_1
pagina 17 di 23 familiari ed amici sarebbero, quindi, stati ospiti; per prevenire insomma una eventuale eccezione di usucapione della convenuta.
6.2.c Il Tribunale, dunque, ha mal interpretato la domanda, con la conseguenza di avere accolto (anche) una domanda reale d'accertamento della comproprietà che non è stata proposta, con ciò violando l'art. 112 c.p.c.-
Tale pronuncia (accertamento della intervenuta usucapione della comproprietà), censurata col terzo motivo, è nulla.
6.3 Non varrebbe sostenere che si sta qui discutendo di diritti reali, come tali autodeterminati.
6.3.a Infatti, gli argomenti che precedono stanno a dimostrare l'esatto contrario, ossia che non si sta discutendo di diritti reali, ma obbligatorî, che sono quelli che discendono dal contratto di compravendita del 1996. non ha dedotto in causa il diritto di comproprietà, bensì il diritto del Parte_1 compratore a vedere accertato, dinanzi a contestazioni del venditore, l'effetto traslativo dell'art. 1376 c.c.; e il titolo della sua domanda è e resta esclusivamente il contratto di compravendita con la sorella, non anche il diritto reale, il cui accertamento discende qui in via meramente consequenziale alla validità del contratto.
6.3.b In via gradata di mera ipotesi – vale a dire nel caso, qui negato in forza dei precedenti argomenti, in cui si reputasse dedotto, quale titolo della domanda, anche il diritto reale – osserva il collegio che, a tacere che il giudice non ha mai sollevato la questione (mista), per sottoporla al contraddittorio, si deve affermare che, dinanzi alla espressa, precisa ed univoca volontà della parte di non voler sottoporre a dibattito il tema della usucapione (sino al punto che l'appellato stesso fa riferimento a un'inesistente domanda di acquisto a titolo originario), sarebbe inibito al giudice, pur conoscendo di diritti autodeterminati, prevaricare il limite che la parte ponga espressamente.
Un conto, insomma, è che la (com)proprietà, della quale avrebbe Parte_1 chiesto l'accertamento, essendo un diritto autodeterminato, possa astrattamente essere giudizialmente riconosciuta anche per un titolo diverso da quello inizialmente introdotto in causa dall'attore; altro conto è che il giudice operi d'ufficio tale accertamento in contrasto col limite espresso posto dalla parte che agisce, la quale, in concreto, ha negato di avere mai posto a fondamento della domanda l'usucapione.
pagina 18 di 23 7. È fondato anche il secondo motivo, che ha natura subordinata rispetto al terzo e qui merita esame a meri fini di completezza della trattazione.
7.1 Il Tribunale, come si è già avuto modo di osservare, ha desunto la deduzione di una situazione di compossesso dal passo a pagina 4 dell'atto di citazione originario, che si è già trascritto e che qui, per comodità di lettura, nuovamente si riporta:
Al fine di prevenire ed evitare infondate difese paventabili in via di eccezione riconvenzionale, ad abundantiam, in calce al presente atto, viene articolata prova testimoniale mediante la quale si dimostrerà che l'immobile è stato continuativamente utilizzato uti dominus dall'attore e dalla di lui famiglia al pari o forse, addirittura, in maniera prevalente rispetto alla convenuta per tutto il lasso di tempo intercorrente tra la scrittura privata del 28.03.1996 e la data odierna.
Si evidenzia, inoltre che, com'è dimostrabile per il tramite di corrispondenza intercorsa tra le parti (che sarà prodotta nel caso di contestazione), dopo la morte del padre i fratelli hanno suddiviso tra loro in modo paritario, le imposte, le spese e le tasse gravanti sull'immobile oggetto di causa.
Indi, il giudice ha reputato che sarebbe spettato alla convenuta che Parte_1 aveva eccepito che il fratello era stato ospitato per meri rapporti familiari, darne dimostrazione, ciò che non aveva fatto.
7.2 L'appellante, in sostanza, fa notare che la prova del (com)possesso non è mai stata fornita, sicché non poteva scattare, a suo carico, l'onere di dimostrare che si era trattato di mera tolleranza ex art. 1144 c.c.-
Si consideri che nel costituirsi in primo grado, aveva contestato in Parte_1 modo molto specifico i fatti dedotti dal fratello: «[…] non è assolutamente vero quanto sostenuto dall'attore, cioè che egli abbia, "Nel periodo intercorrente tra l'acquisto dell'immobile suddetto alla data attuale (e, quindi, per 22 anni abbondanti) … utilizzato” con altri familiari e altre persone “in via paritaria, se non prevalente, l'immobile al fine di passarci le vacanze estive, oltre ai periodi invernali, ponti, fine settimana e momenti di svago”. Neppure è vero che i genitori abbiano utilizzato il bene per accordo tra “i due comproprietari”, perché l'utilizzazione del bene, da parte dei genitori, è derivata solo dalla
pagina 19 di 23 generosità dell'esponente e per affectio familiaris. […]» (comparsa di costituzione in primo grado, pag. 7).
La dunque, aveva contestato il potere di fatto dedotto dal fratello;
e aveva Pt_1 dedotto che i genitori erano stati ospitati per volontà sua e non per volontà comune sua e del fratello.
Il Tribunale non mostra d'essersi accorto di questa contestazione, pervenendo alla erronea conclusione che il (com)possesso fosse, per così dire, pacifico, ricadendo sulla convenuta l'onere di dimostrare la tolleranza.
E, in effetti, il compossesso, nei termini, dedotti, non è mai stato dimostrato, dal momento che:
(-) la prova testimoniale mediante la quale si dimostrerà che l'immobile è stato continuativamente utilizzato uti dominus dall'attore e dalla di lui famiglia non è mai stata ammessa (ordinanza istruttoria 12.7.2020); e, non riproposta in questa sede, è da considerarsi abbandonata;
(-) la c.t.u. svolta in causa ha concluso che le uniche spese per le quali si abbia certezza del loro pagamento da parte dei contendenti e della loro riferibilità all'immobile, sono di €
13.926,76 per e di € 113,00 per una sproporzione così Parte_1 Parte_1 eclatante da far escludere che possa qui apprezzarsi una condotta dell'appellato in termini di compossessore.
7.3 In via ancora gradata, è vero che il potere di fatto esercitato per lungo tempo, in modo pubblico e indisturbato, fa presumere il possesso (art. 1141 c.c.); e che spetta a chi eccepisca che ciò sia avvenuto per mera tolleranza, fornirne la prova (art. 1144 c.c.).
Tuttavia, è altrettanto vero che la presunzione di possesso «[…] è inoperante quando la tolleranza si colleghi a un rapporto di parentela tra i soggetti interessati, giacché lo stretto legame familiare consente al dominus di esimersi dalla necessità di rivendicare periodicamente la piena titolarità della res nei confronti del parente beneficiario del godimento del bene. Il protrarsi nel tempo di un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, può, dunque, integrare un elemento presuntivo di esclusione della tolleranza solo nei rapporti labili e mutevoli, ma non nei casi di vincoli di stretta parentela, nei quali è plausibile il mantenimento di un atteggiamento tollerante
pagina 20 di 23 anche per un lungo arco di tempo. […]» (Cass. sez. 2^ civ., 20508/2019, in motivazione, precedente invocato sul punto dall'appellante).
Secondo la stessa narrazione delle vicende familiari di sin quando il Parte_1 padre rimase in vita (ossia sino al 2017), i rapporti fra le parti erano quelli Persona_6 di una ordinaria famiglia (atto di citazione introduttivo, pag. 3: «[…] Purtroppo, a seguito della morte del padre avvenuta, come detto, nel Settembre 2017, la SI.ra Pt_1 ha gradualmente seppur inesorabilmente mutato il proprio atteggiamento nei
[...] confronti del fratello, iniziando ad assumere comportamenti egoistici finalizzati ad ottenere il più possibile dei beni comuni e dei comuni diritti. […]»); sicché, sino ad allora, il fatto che anche assieme ai genitori, passasse le vacanze nell'abitazione di Castiglion Parte_1 della Pescaia non è indicativo di un (com)possesso, ma trova spiegazione nella parentela.
8. In conclusione, le domande avanzate da devono essere respinte. Parte_1
Poiché, poi, la condanna di a rimborsare pro quota alla sorella i costi di Parte_1 manutenzione dell'immobile, è pronuncia strettamente dipendente dall'affermata validità della scrittura privata, la statuizione è travolta ex art. 336 c.p.c., e va dichiarata assorbita dal rigetto delle pretese attoree.
La sentenza, peraltro, è solo parzialmente da riformare, poiché resta fermo il rigetto delle domande riconvenzionali di nullità (per profili diversi da quello qui accolto) e di simulazione, ivi compresa quella relativa alla quietanza, che il primo giudice ha respinto, con pronuncia non toccata dal gravame;
fermo restando che non compete alla Corte, per difetto di domanda, provvedere sugli effetti restitutorî della dichiarata nullità negoziale, non avendo avanzato domanda, subordinata, per la restituzione del prezzo che, per Parte_1 statuizione ormai coperta da giudicato, egli ha a suo tempo versato verso alla sorella.
È assorbita la istanza di correzione di errore materiale.
9. Le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza.
Esse si liquidano in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi, valore di causa pari a quello dichiarato dalle parti ( sino a 26mila Parte_3 euro).
pagina 21 di 23 Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00, oltre accessori di legge;
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione in concreto svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 5.809,50, oltre accessori e spese vive per € 382,50.
Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, ivi compresa quella ex art. 96 c.p.c., così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza n. 485/2023 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata il
[...]
23/05/2023 e, in sua parziale riforma, con conferma nel resto:
1.a) rigetta le domande proposte da contro Parte_1 Pt_1
assorbita la domanda riconvenzionale subordinata proposta da
[...] Pt_1 contro per il pagamento pro quota degli oneri relativi
[...] Parte_1 all'immobile;
1.b) condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_1 processuali del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, ponendo definitivamente a integrale carico di i Parte_1 costi di c.t.u. già liquidati;
2. condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Parte_1 processuali del presente grado, che liquida in complessivi € 6.192,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 5.809,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. ordina al Conservatore dei RR.II. competente, con esenzione di sua responsabilità al riguardo, di cancellare la trascrizione della domanda introduttiva. pagina 22 di 23 Firenze, 12 marzo 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 23 di 23