Articolo 1 della Legge 15 marzo 1973, n. 162
Articolo 2
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19 maggio 1973
Art. 1.

Sono approvati i seguenti accordi internazionali concernenti i settori di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio firmati a Bruxelles il 22 luglio 1972:
a) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica d'Austria dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
b) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone dell'acciaio e la Repubblica di Islanda, con allegato e atto finale;
c) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e la Repubblica portoghese dall'altro, con allegato, protocolli 1 e 2 e atto finale;
d) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio da un lato e il Regno di Svezia dall'altro con allegato, protocollo e atto finale;
e) Accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Confederazione svizzera, con allegato e atto finale.
Entrata in vigore il 19 maggio 1973