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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 7904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7904 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, PER IL GIORNO
28.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 14159/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. LE FRANCESCO e dall'avv.to Parte_1
LE IL EW, con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.to RUMOLO MAURIZIO ed Controparte_1 elett.te domiciliato in VIA ROBERTO BRACCO, 45 80100 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio innanzi codesto Giudicante , onde sentir dichiarare la Controparte_1
“irritualita” del provvedimento adottato dalla in data 12.3.2020, e, per CP_2
l'effetto, dichiarare il suo diritto alla percezione dell'indennità di mansione di centralinista non vedente, ex art. 9 l. 29.3.1985, n. 113 ed ex art. 72 CCNL;
nonché dei buoni pasto ex art. 53 CCNL.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva condannarsi la al pagamento in CP_2 favore di essa istante della complessiva somma di € 10.543,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al procuratore, che ha dichiarato di averne fatto integrale anticipo.
A tale fine la ricorrente premetteva di appartenere all'Albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e di aver partecipato e superato una selezione del personale indetta dall'allora Banco di Napoli, venendo quindi assunta in data
21.12.1992, ed ora inquadrata nella III AP – II Liv. Retributivo;
che, in data
12.3.2020, durante l'emergenza pandemica da diffusione del virus Covid-19, la ricorrente riceveva comunicazione telefonica di sospensione dal servizio e di messa a disposizione presso il proprio domicilio, in quanto “lavoratore fragile”; che da questo momento nella sua retribuzione mensile la ricorrente non riceveva l'indennità di centralinista, prevista dall'art. 9 della l.113/1985 e dell'art. 72 del
CCNL credito, ne l'indennità prevista dall'art. 53 del CCNL credito;
che veniva sottoposta a visita di controllo in data 7.3.2023 da parte del Dott. , che ne Per_1 disponeva il rientro in servizio, in quanto la sua disabilità non rientrava tra quelle dei “lavoratori fragili”, e di aver cosi effettivamente ripreso servizio in data
29.3.2023; che anche dopo il rientro in servizio, non percepiva l'indennita' di mansione sino a maggio 2023 e i buoni pasto sino al 30.6.2023.
Si costituiva in giudizio la la quale, sulla base di diverse CP_3 argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla present4e decisione.
E' incontestato tra le parti che nel periodo dal 12 marzo 2020 al 29.3.2023 e quindi per tre anni la ricorrente è stata a casa senza rendere alcuna prestazione, pur avendo regolarmente percepito la retribuzione.
E' altrettanto pacifico che la ricorrente non ha contestato la legittimità della sua collocazione “a disposizione” a casa senza rendere la prestazione lavorativa, ma la irritualità del provvedimento, senz'altro specificare in fatto e in diritto.
Ciò posto, stante la genericità della doglianza sopra esposta e l'inesistenza di una categoria giuridica civilistica in cui inquadrare la cd. irritualità, va in ogni caso precisato quanto segue. È NOTORIA LA vicenda dell'emergenza pandemica da diffusione del virus Covid-
19, a seguito della quale, per affrontare l'emergenza COVID-19 veniva varata una vasta legislazione emergenziale che ha creato un vero e proprio sistema normativo.
In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e, subito dopo, il decreto- legge n. 19 del 25 marzo 2020 che lo ha sostituito, hanno delineato un modello fondato, da un lato, sulla definizione da parte del decreto-legge del "catalogo" di misure di contenimento dell'epidemia (ivi comprese quelle limitative della liberta di circolazione delle attivita economiche, sociali, culturali e scolastiche) assumibili, rinviando, dall'altro lato, per la loro assunzione in concreto, per periodi di tempo limitati e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo stato di emergenza si e concluso il 31 marzo 2022 e il decreto legge n. 24 ha disciplinato il suo superamento.
Pertanto, a seguito del lockdown, il collocamento nel domicilio della ricorrente, peraltro retribuito, si appalesa legittimo in quanto imposto dalla legge emergenziale e dalla necessità di tutela della stessa ricorrente peraltro invalida.
Né agli atti vi è prova di una qualche richiesta della suddetta di rientrare a lavoro tra il marzo del 2022 e il marzo del 2023 epoca in cui di fatto è stata riammessa in servizio.
Inoltre, nulla è stato contestato o dedotto in ordine ad eventuale inadempimento contrattuale della in quanto l''indennità di mansione è stata richiesta “sic CP_2 et sempliciter” come elemento della retribuzione e non in via risarcitoria, ovvero come conseguenza di un eventuale e non precisato comportamento illegittimo della società.
Pertanto, tale essendo il petitum del ricorso, la domanda può essere accolta solo parzialmente ( ovvero per il periodo dalla ripresa del servizio).
Orbene, l'art. 9 della L. 29.03.1985 N. 113, su cui si fonda la domanda, prevede che: “A tutti i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.” Pertanto, dalla lettura della norma suddetta si evince che l'indennità di mansione
è collegata all'esercizio della prestazione che incontestabilmente non è stata resa fino ad aprile del 2023.
Ciò, peraltro, trova conforto, anche se implicitamente, dall'orientamento costante della Cassazione e della giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 11 marzo – 8 giugno 2021, n. 15962, .) per il quale “Il lavoratore non vedente già assunto ai sensi della L. n. 397 del 1971 o della L. n. 113 del 1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità di cui della predetta L. n. 113 del 1985, art. 9, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità, in quanto l'adozione di tali misure, è del tutto coerente con la declinazione costituzionale del principio di uguaglianza, che impone allo Stato (art. 3 Cost., comma 2) di adottare anche interventi di tipo “positivo”, in ossequio altresì al principio fondamentale solidaristico (art. 2 Cost.).
Dall'analisi, infatti, della giurisprudenza suddetta si evince chiaramente il principio fondamentale in forza del quale l'indennità di mansione è collegata allo svolgimento di una qualsiasi mansione, anche diversa da quella originariamente espletata in virtù della menomazione e in ragione della disabilità, purché una mansione sia svolta.
Tra l'altro, le stesse indicazioni del Ministero del Tesoro ( richiamate in ricorso), contenute nella circolare del 04.11.1992, n. 84, orientano per il ragionamento opposto a quello di parte attorea considerato che così dispone: ”l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio come della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti.
In conclusione, se il servizio non è stato prestato non vi è nessun collegamento causale con la pretesa indennità, posto che la «ratio» normativa del suddetto emolumento è correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all'esistenza della cecità».
Ed invero, l'indennità può essere riconosciuta anche ai centralinisti non vedenti che lavorano in smart working, purché abbiano effettivamente svolto le mansioni e l'assenza sia normativamente tutelata, cosa che nella specie non è avvenuta, posto che è incontestato che la lavoratrice non abbia svolto nessuna attività nel proprio domicilio ( cfr. pag. 1 del ricorso)
Quanto ai buoni pasto, parimenti la domanda è infondata, coerentemente a quanto già analizzato per l'indennità di mansione e limitatamente al periodo in cui la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, che, si ripete, non è stata censurata se non nella sua unilaterialità, giustificata, tuttavia, dalla Banca con la situazione di emergenza che esisteva in quel momento storico.
A sostegno della tesi di parte convenuta vi è inoltre lo stesso art. 53 del vigente
CCNL richiamato dalla parte ricorrente il quale inequivocabilmente dispone : “A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezione fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta per ogni giornata di lavoro un buono giornaliero.”.
In conclusione, essendo i due emolumenti collegati all'esercizio dell'attività lavorativa, dal momento in cui la ricorrente ha ripreso servizio, essi devono essere erogati.
La banca di fronte all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di inadempimento delle suddette causali, non ha fornito la prova di aver provveduto al rilascio dei buoni pasto fino a giugno 2023 e al pagamento dell'indennità di mansione dall'aprile del 2023 al maggio 2023 .
Pertanto, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la convenuta va condannata al pagamento dei suddetti titoli in favore della ricorrente per il periodo sopra detto.
In ordine al quantum, i conteggi di parte attorea per l'anno 2023 (ovvero per i mesi di cui sopra in cui la ricorrente ha incontestabilmente ripreso a lavorare), possono ritenersi correttamente eseguiti e vengono condivisi, essendo tra l'altro, privi di censure specifiche in ordine al valore dei buoni pasto, ai giorni di presenza indicati e/o all'entità dell'indennità di mansione.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede: 1Dichiara il diritto di , quale centralinista ipovedente, alla percezione Parte_1 dell'indennità di mansione ex L. 29.03.1985 N. 113, art. 9, ed ex art. 72 CCNL, dall'aprile del 2023 al maggio 2023 e dell'erogazione dei buoni pasto ex art 53
CCNL dall'aprile al 30.6.2023, nella misura di cui alla legge e al ccnl applicato,
2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di
Euro 280,00 a titolo di indennità di mansione per i mesi di aprile -maggio 2023 e all'erogazione dei buoni pasto del valore di Euro 6.00 per i giorni di presenza in servizio dall'aprile del 2023 al 30.6.2023, oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2)compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott. ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc, PER IL GIORNO
28.10.2025 così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza
nella causa iscritta al n. 14159/2024 del ruolo generale vertente tra rapp.ta e difesa dall'avv. LE FRANCESCO e dall'avv.to Parte_1
LE IL EW, con cui elett.te domiciliato in Indirizzo Telematico
ricorrente e
rappr. e difeso dall'avv.to RUMOLO MAURIZIO ed Controparte_1 elett.te domiciliato in VIA ROBERTO BRACCO, 45 80100 NAPOLI ,
resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2024, l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio innanzi codesto Giudicante , onde sentir dichiarare la Controparte_1
“irritualita” del provvedimento adottato dalla in data 12.3.2020, e, per CP_2
l'effetto, dichiarare il suo diritto alla percezione dell'indennità di mansione di centralinista non vedente, ex art. 9 l. 29.3.1985, n. 113 ed ex art. 72 CCNL;
nonché dei buoni pasto ex art. 53 CCNL.
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva condannarsi la al pagamento in CP_2 favore di essa istante della complessiva somma di € 10.543,00, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi al procuratore, che ha dichiarato di averne fatto integrale anticipo.
A tale fine la ricorrente premetteva di appartenere all'Albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista e di aver partecipato e superato una selezione del personale indetta dall'allora Banco di Napoli, venendo quindi assunta in data
21.12.1992, ed ora inquadrata nella III AP – II Liv. Retributivo;
che, in data
12.3.2020, durante l'emergenza pandemica da diffusione del virus Covid-19, la ricorrente riceveva comunicazione telefonica di sospensione dal servizio e di messa a disposizione presso il proprio domicilio, in quanto “lavoratore fragile”; che da questo momento nella sua retribuzione mensile la ricorrente non riceveva l'indennità di centralinista, prevista dall'art. 9 della l.113/1985 e dell'art. 72 del
CCNL credito, ne l'indennità prevista dall'art. 53 del CCNL credito;
che veniva sottoposta a visita di controllo in data 7.3.2023 da parte del Dott. , che ne Per_1 disponeva il rientro in servizio, in quanto la sua disabilità non rientrava tra quelle dei “lavoratori fragili”, e di aver cosi effettivamente ripreso servizio in data
29.3.2023; che anche dopo il rientro in servizio, non percepiva l'indennita' di mansione sino a maggio 2023 e i buoni pasto sino al 30.6.2023.
Si costituiva in giudizio la la quale, sulla base di diverse CP_3 argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto della domanda.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui alla present4e decisione.
E' incontestato tra le parti che nel periodo dal 12 marzo 2020 al 29.3.2023 e quindi per tre anni la ricorrente è stata a casa senza rendere alcuna prestazione, pur avendo regolarmente percepito la retribuzione.
E' altrettanto pacifico che la ricorrente non ha contestato la legittimità della sua collocazione “a disposizione” a casa senza rendere la prestazione lavorativa, ma la irritualità del provvedimento, senz'altro specificare in fatto e in diritto.
Ciò posto, stante la genericità della doglianza sopra esposta e l'inesistenza di una categoria giuridica civilistica in cui inquadrare la cd. irritualità, va in ogni caso precisato quanto segue. È NOTORIA LA vicenda dell'emergenza pandemica da diffusione del virus Covid-
19, a seguito della quale, per affrontare l'emergenza COVID-19 veniva varata una vasta legislazione emergenziale che ha creato un vero e proprio sistema normativo.
In particolare, il decreto-legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e, subito dopo, il decreto- legge n. 19 del 25 marzo 2020 che lo ha sostituito, hanno delineato un modello fondato, da un lato, sulla definizione da parte del decreto-legge del "catalogo" di misure di contenimento dell'epidemia (ivi comprese quelle limitative della liberta di circolazione delle attivita economiche, sociali, culturali e scolastiche) assumibili, rinviando, dall'altro lato, per la loro assunzione in concreto, per periodi di tempo limitati e nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Lo stato di emergenza si e concluso il 31 marzo 2022 e il decreto legge n. 24 ha disciplinato il suo superamento.
Pertanto, a seguito del lockdown, il collocamento nel domicilio della ricorrente, peraltro retribuito, si appalesa legittimo in quanto imposto dalla legge emergenziale e dalla necessità di tutela della stessa ricorrente peraltro invalida.
Né agli atti vi è prova di una qualche richiesta della suddetta di rientrare a lavoro tra il marzo del 2022 e il marzo del 2023 epoca in cui di fatto è stata riammessa in servizio.
Inoltre, nulla è stato contestato o dedotto in ordine ad eventuale inadempimento contrattuale della in quanto l''indennità di mansione è stata richiesta “sic CP_2 et sempliciter” come elemento della retribuzione e non in via risarcitoria, ovvero come conseguenza di un eventuale e non precisato comportamento illegittimo della società.
Pertanto, tale essendo il petitum del ricorso, la domanda può essere accolta solo parzialmente ( ovvero per il periodo dalla ripresa del servizio).
Orbene, l'art. 9 della L. 29.03.1985 N. 113, su cui si fonda la domanda, prevede che: “A tutti i centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio è corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.” Pertanto, dalla lettura della norma suddetta si evince che l'indennità di mansione
è collegata all'esercizio della prestazione che incontestabilmente non è stata resa fino ad aprile del 2023.
Ciò, peraltro, trova conforto, anche se implicitamente, dall'orientamento costante della Cassazione e della giurisprudenza di merito ( cfr. ex multis Cass. Civ., sez. lavoro, sent. 11 marzo – 8 giugno 2021, n. 15962, .) per il quale “Il lavoratore non vedente già assunto ai sensi della L. n. 397 del 1971 o della L. n. 113 del 1985 e che sia poi adibito a mansioni diverse, non perde il diritto a percepire l'indennità di cui della predetta L. n. 113 del 1985, art. 9, se le mansioni di destinazione possano considerarsi equipollenti, sotto il profilo delle condizioni di menomazione e dei disagi lavorativi connessi alla specifica disabilità, in quanto l'adozione di tali misure, è del tutto coerente con la declinazione costituzionale del principio di uguaglianza, che impone allo Stato (art. 3 Cost., comma 2) di adottare anche interventi di tipo “positivo”, in ossequio altresì al principio fondamentale solidaristico (art. 2 Cost.).
Dall'analisi, infatti, della giurisprudenza suddetta si evince chiaramente il principio fondamentale in forza del quale l'indennità di mansione è collegata allo svolgimento di una qualsiasi mansione, anche diversa da quella originariamente espletata in virtù della menomazione e in ragione della disabilità, purché una mansione sia svolta.
Tra l'altro, le stesse indicazioni del Ministero del Tesoro ( richiamate in ricorso), contenute nella circolare del 04.11.1992, n. 84, orientano per il ragionamento opposto a quello di parte attorea considerato che così dispone: ”l'indennità di mansione è dovuta per ogni giornata di effettivo servizio come della retribuzione fissa di coloro che versino nelle condizioni di non vedenti e siano centralinisti.
In conclusione, se il servizio non è stato prestato non vi è nessun collegamento causale con la pretesa indennità, posto che la «ratio» normativa del suddetto emolumento è correlato alla menomazione e connesso «… alla maggiore gravosità della prestazione che consegue all'esistenza della cecità».
Ed invero, l'indennità può essere riconosciuta anche ai centralinisti non vedenti che lavorano in smart working, purché abbiano effettivamente svolto le mansioni e l'assenza sia normativamente tutelata, cosa che nella specie non è avvenuta, posto che è incontestato che la lavoratrice non abbia svolto nessuna attività nel proprio domicilio ( cfr. pag. 1 del ricorso)
Quanto ai buoni pasto, parimenti la domanda è infondata, coerentemente a quanto già analizzato per l'indennità di mansione e limitatamente al periodo in cui la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa, che, si ripete, non è stata censurata se non nella sua unilaterialità, giustificata, tuttavia, dalla Banca con la situazione di emergenza che esisteva in quel momento storico.
A sostegno della tesi di parte convenuta vi è inoltre lo stesso art. 53 del vigente
CCNL richiamato dalla parte ricorrente il quale inequivocabilmente dispone : “A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezione fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello retributivo, spetta per ogni giornata di lavoro un buono giornaliero.”.
In conclusione, essendo i due emolumenti collegati all'esercizio dell'attività lavorativa, dal momento in cui la ricorrente ha ripreso servizio, essi devono essere erogati.
La banca di fronte all'eccezione sollevata dalla parte ricorrente di inadempimento delle suddette causali, non ha fornito la prova di aver provveduto al rilascio dei buoni pasto fino a giugno 2023 e al pagamento dell'indennità di mansione dall'aprile del 2023 al maggio 2023 .
Pertanto, in virtù del principio di cui all'art. 2697 c.c., la convenuta va condannata al pagamento dei suddetti titoli in favore della ricorrente per il periodo sopra detto.
In ordine al quantum, i conteggi di parte attorea per l'anno 2023 (ovvero per i mesi di cui sopra in cui la ricorrente ha incontestabilmente ripreso a lavorare), possono ritenersi correttamente eseguiti e vengono condivisi, essendo tra l'altro, privi di censure specifiche in ordine al valore dei buoni pasto, ai giorni di presenza indicati e/o all'entità dell'indennità di mansione.
Stante la soccombenza reciproca, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede: 1Dichiara il diritto di , quale centralinista ipovedente, alla percezione Parte_1 dell'indennità di mansione ex L. 29.03.1985 N. 113, art. 9, ed ex art. 72 CCNL, dall'aprile del 2023 al maggio 2023 e dell'erogazione dei buoni pasto ex art 53
CCNL dall'aprile al 30.6.2023, nella misura di cui alla legge e al ccnl applicato,
2) condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di
Euro 280,00 a titolo di indennità di mansione per i mesi di aprile -maggio 2023 e all'erogazione dei buoni pasto del valore di Euro 6.00 per i giorni di presenza in servizio dall'aprile del 2023 al 30.6.2023, oltre accessori come per legge dalla maturazione delle singole voci del credito al soddisfo;
2)compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 29/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo