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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende – Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 906/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Siderno, via Tasso n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Marmina e
Graziella Polito che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Locri, via Nino Bixio n. 4, presso lo studio dell'avv. Angela
Messinò in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
NONCHE' (C.F. ), nella qualità di erede Controparte_2 CodiceFiscale_3 di elettivamente domiciliato in Locri, via Nino Bixio n. Persona_1
4, presso lo studio dell'avv. Daniela Maio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato -
oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri n. 435/2019 pubblicata il 4.04.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.11.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le Controparte_1 conclusioni: “l'avv. Messinò nell'interesse della propria assistita si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e alle conclusioni in atti. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, Persona_1
Sezione distaccata di Siderno, titolare dell'omonima ditta, Parte_1 per sentire dichiarare che “i danni ascritti e rilevati negli edifici de quo, di proprietà di e sono stati determinati per effetto ed in Controparte_1 Persona_1 conseguenza dei lavori di realizzazione del nuovo fabbricato adiacente ad essi e di proprietà di nella qualità, alla quale deve essere attribuita la Parte_1 responsabilità ex art. 2043 c.c.; condannare la ditta a risarcire i danni Parte_1 subiti dalle attrici a causa ed a seguito dei lavori di realizzazione del fabbricato adiacente a quelli di proprietà di e quantificati Controparte_1 Persona_1 rispettivamente in €. 25.000,00 ciascuna per un importo complessivo di €. 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione pag. 2/15 ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto illecito all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e
Cap come per legge”.
Esponevano le attrici:
-di essere proprietarie di due fabbricati, identificati rispettivamente in Catasto
Edilizio Urbano al foglio di mappa n. 31, particelle 495/3 e 693, ubicati in corso Vittorio Emanuele n. 38 del Comune di Siderno;
-che la convenuta, proprietaria di un fabbricato limitrofo al loro, a seguito di lavori di demolizione e ristrutturazione per la realizzazione di un nuovo fabbricato a tre piani per uso commerciale, aveva causato ingenti danni agli immobili di loro proprietà;
-che detti danni, calcolati con riferimento ai prezzi di mercato, ammontavano a complessive €. 50.000,00;
-che, peraltro, lo stesso direttore dei lavori, ing. previa CP_3 constatazione dei danni, si era impegnato, per conto dell'attrice, a far loro ottenere il risarcimento;
-che, tuttavia, la convenuta, in risposta alle loro richieste di risarcimento formulate con raccomandata del 16.11.2005, aveva negato ogni responsabilità.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando Parte_1
l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto. Precisava di essersi attenuta, nell'esecuzione dei lavori in questione, alle norme tecniche imposte per la realizzazione delle costruzioni, onde evitare danni a terzi e che le eventuali lesioni presenti nei fabbricati delle controparti erano da attribuire alle vetustà dei manufatti ed alla mancata manutenzione degli stessi.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.10.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda attrice condannando la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di €.
26.250,00 in favore di e di €. 12.250,00 in favore Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla Persona_1 rifusione delle spese giudiziali in favore delle attrici e costi di c.t.u..
pag. 3/15 Avverso tale decisione proponeva appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano ritualmente, e Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo nella qualità di erede di insistendo per il Persona_1 rigetto del gravame, con conferma della decisione impugnata, e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il quarto motivo di appello, e segnatamente, va negata l'ammissibilità delle richieste istruttorie, confermando quanto implicitamente già stabilito nel corso del giudizio, con specifico riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla convenuta.
Va, infatti, in prima battuta rilevato che - fermo restando il divieto di richiedere o allegare nuovi mezzi istruttori nel giudizio di appello ex art. 345
c.p.c. - la riproposizione delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado deve risultare già formulata nella precisazione delle conclusioni in quel grado di giudizio, peraltro in modo specifico, non essendo sufficiente il generico riferimento ai precedenti atti difensivi, dovendosi ritenere diversamente, abbandonate e non riproponibili (cfr. Cass. 10767/2022, Cass.
33103/2021, Cass. 4487/2021, Cass. 15029/2019, Cass. 5741/2019, Cass.
19352/2017).
A ciò si aggiunga che: “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886)”
Nella specie, l'appellante non solo in sede di precisazione dinanzi al primo giudice ha reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale in modo del tutto generico ma non ha, altresì, reiterato la richiesta di pag. 4/15 ammissione, dinanzi a questa Corte d'Appello, nel termine perentorio assegnato con il decreto del 26.02.2024 per depositare le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con l'ovvia conseguenza che l'istanza deve intendersi rinunciata.
Conformemente “qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cassazione civile sez. III, 13/09/2019,
n.22883).
Nondimeno, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata solo laddove abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. ordinanza n.
27415 del 29 ottobre 2018).
Speculare a tale regola è quella per la quale la parte appellante, che si dolga della mancata ammissione (o della omessa pronuncia) in tema di prove costituende e di altre prove, è tenuta ad indicare la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa in difformità dalla decisione (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
In questa direzione, parte appellante non ha affatto indicato le ragioni per le quali le prove richieste, ove ammesse, avrebbero dovuto determinare il rigetto della domanda attrice e non ha nemmeno allegato l'esistenza di chiare ragioni per le quali le prove, sempre ove ammesse, avrebbero potuto dare luogo ad una decisione differente rispetto a quella impugnata.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la qualificazione della domanda come operata dal Giudice di prime cure adducendo che “… le opere edilizie possono essere pericolose quando comportino rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi …”
pag. 5/15 mentre “l'attività della convenuta non aveva tali caratteristiche e, pertanto, data l'esiguità del movimento terra non poteva qualificarsi come pericolosa” con la conseguenza che la domanda giudiziale doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e non a quella prevista e disciplinata dall'art. 2050 c.c..
La doglianza è priva di fondamento.
Deve premettersi che, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore.
E' stato, infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n.
118 del 07/01/2016 (Rv. 638481; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014
Rv. 633524; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019 Rv. 652943; Sez. 1,
Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426).
Nella specie, il Giudice di prime cure si è attenuto ai suddetti principi perché, avendo, le attrici, denunziato l'insorgenza di rilevanti danni ad i fabbricati di loro proprietà a seguito “dell'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a tre piani a cura della ditta ” ha, Parte_1 giustamente, ritenuto, all'esito dell'istruttoria espletata, che le attività segnalate già con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado integrassero, effettivamente, la condotta di cui all'art. 2050 c.c. traendone le dovute conseguenze.
Ed invero, con riguardo alla natura pericolosa dell'attività, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui 'costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. E, non solo nel caso di pag. 6/15 danno che sia conseguenza di una azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che, in concreto, sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza'.
Conformemente “costituiscono attività pericolose ai sensi del suddetto articolo non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle diverse che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale (ex multis
Cass. n. 10131 del 2015); “… non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza;
ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma".(cfr., tra le tante, Cass. N. 1954/03).
In conformità alla richiamata giurisprudenza, deve ritenersi pacifica la natura pericolosa dell'attività edilizia (demolizione di fabbricati e ricostruzione di un fabbricato a tre piani) posta in essere dalla convenuta, trattandosi di attività che, per sua natura, comporta la rilevante possibilità del verificarsi dei danni.
Come, sul punto, chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 832/2006; Cass.
n. 7916/2004; Cass. n. 20334/2004; Cass. n. 1954/2003; Cass. n.
8148/2002; Cass. n. 2220/2000; Cass. n. 5341/1998; Cass. n. 12193/1997), considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, è sempre necessario distinguere tra "pericolosità della condotta" e "pericolosità dell'attività" in quanto tale: infatti, mentre la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che può assumere i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, rilevando quale elemento costitutivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la seconda, invece, riguarda un'attività che è potenzialmente dannosa di per sé, attesa l'alta percentuale di danni che può arrecare in ragione della sua natura o della natura dei mezzi adoperati e, come tale, si eleva a speciale pag. 7/15 componente della responsabilità indicata dall'art. 2050 c.c. (v. Cass. n.
20357/2005; conf. Cass. n. 8449/2019).
È stato, anche, precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., la pericolosità di un'attività va apprezzata esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata;
cosicché
"non si può escludere che un'attività sia pericolosa perché coloro che la esercitano non adottano normalmente le cautele che sarebbero in ipotesi opportune, giacché si assume così a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno a terzi (come si deve), bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile (il che è erroneo in diritto)"
(cfr. Cass. n. 7916/2004).
In termini ancora più chiari, nel caso di una condotta pericolosa si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell'operatore; diversamente, nel caso di attività pericolosa, dovrà aversi riguardo alla natura della medesima o al grado di efficienza dei mezzi utilizzati.
Deve, quindi, concordarsi con il primo Giudice laddove ha ritenuto che l'attività posta in essere dalla convenuta presentasse caratteristiche tali da essere riconducibile alle c.d. attività pericolose “ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46
e ss. t.u. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” (cfr. Cass. civ. n. 8304/11.11.1987).
D'altra parte, è indiscutibile che lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricati comportino l'impiego di strumenti meccanici – con potenzialità di arrecare danno ai terzi sì da necessitare della predisposizione di adeguate misure cautela - con conseguente necessaria qualificazione dell'attività svolta come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c..
pag. 8/15 -Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni lamentati dalle attrici ed i lavori di demolizione e costruzione, nonostante fossero state predisposte tutte le cautele necessarie al fine di evitare qualsiasi danno agli immobili viciniori.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Correttamente ricondotta la fattispecie de quo all'ipotesi prevista e contemplata dall'art. 2050 c.c. ne consegue che, sotto il profilo dell'onere della prova, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta, mentre è onere di quest'ultima dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
È, invero, pacifico che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di
"responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e, cioè, con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ciò significa che, per escludere la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento (Cass. 7 maggio 2007, n. 10300; Cass. 10 febbraio
2003, n. 1954 e Cass. 12 dicembre 1988, n. 6739).
Sul punto, come chiarito, di recente dalla Suprema Corte “la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. n.
16170/2022 e n. 15465/2025).
Da tale principio non si è discostato il Tribunale, il quale, all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie ha, in primo luogo, ritenuto accertato il pag. 9/15 nesso di causalità tra i lavori di scavo e le lesioni lamentate, come emerso a seguito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado, di cui si condividono metodo e conclusioni “il c.t.u. ritiene che i fattori di maggiore rilevanza da considerare ai fini della determinazione delle cause delle lesioni/fessure (oltre il crollo della parete all'interno del fabbricato della Sig.ra Per_1 presenti sugli edifici sono i seguenti: la presenza del nuovo edificio a seguito della demolizione del vecchio edificio preesistente e, in particolar modo, della realizzazione della palificata (paratia) e del piano interrato;
la presenza della sopraelevazione, ovvero della realizzazione del secondo piano fuori terra (con struttura portante in c.a.) sull'edificio di proprietà della Sig.ra in relazione alla tipologia costruttiva del CP_1 primo piano fuori terra (in particolar modo della struttura portante e delle fondazioni,
l'età delle costruzioni (progetto originale) dei fabbricati di proprietà delle attrici;
la natura del terreno in relazione ai fattori sopraindicati” e, secondariamente, ha evidenziato come parte convenuta, prima di iniziare i lavori, non avesse dimostrato di avere adottato le necessarie misure precauzionali atte ad evitare che l'attività di demolizione ed edificazione potesse arrecare danni a terzi, come si legge nella gravata sentenza “… in particolare il C.T.U. ha affermato, nella relazione depositata il 18.02.2011, che, da ricerche presso gli uffici competenti relativamente all'attività edilizia realizzata dalla per la realizzazione dell'edificio a tre Parte_1 piani fuori terra più piano interrato non si sono riscontrati né calcoli statici e né tantomeno disegni esecutivi relativi al dimensionamento/geometria della paratia palificata prevista in tutti i progetti. Il consulente ha messo in luce la rilevanza in termini statici dell'elemento della paratia o fondazione e l'esigenza dell'adeguatezza della stessa in quanto diversamente ciò può causare modifiche sostanziali di carico oppure modifica della posizione della falda freatica, si verificano dei cedimenti che interessano parte o tutta la fondazione… tenendo conto delle particolari condizioni dell'area di costruzione… è opportuno prima di iniziare i lavori di scavo per l'alloggiamento del piano cantinato programmare e realizzare, perimetralmente a tutta l'area di costruzione, una paratia con la doppia funzione di mantenere le pareti di scavo e quindi di non arrecare problemi di instabilità ai fabbricati adiacenti… il consulente rileva che vi sono stati dei problemi in corso d'opera che sulla base della relazione tecnica n. 2114/2115 che posta l'emergenza geologica, nel corso dei lavori, rectius durante gli scavi del piano seminterrato dell'edificio, che ha subito fenomeni di dissesto che hanno comportato la parziale demolizione dello stesso, con l'esigenza di realizzare palizzate di sostegno alla sede stradale e agli edifici circostanti. Tanto accertato dal ctu, anche su base documentale, il consulente ha ribadito la mancanza di calcoli statici e disegni esecutivi della paratia prevista sull'area di nuova costruzione”.
Alla luce di tali circostanze non può che condividersi il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale a concludere per la pag. 10/15 responsabilità della convenuta che non ha fornito, com'era suo onere, la prova giudiziale di avere fatto, prima dell'inizio dei lavori, l'intervento stabilizzatore indicato dal geologo” e, perciò, di avere adottato quelle misure necessarie atte ad evitare l'insorgenza di danni a terzi.
D'altra parte “in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica;
ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile"( Cass
.n .14759/07; n.22894/05; n.9634/04).
-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato i danni, in favore delle attrici, nonostante non si fosse raggiunta la prova dell'entità degli stessi, non potendosi escludere che, peraltro, fossero preesistenti ai lavori di demolizione e ricostruzione.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Invero, nella liquidazione del danno, il Giudice di prime cure ha tenuto conto sia della circostanza che “i fabbricat siano molto datati e CP_1 Per_1 di remota costruzione” e della possibilità che “i danneggiamenti interni fossero preesistenti ai lavori e aggravati dall'attività edilizia” rilevando, come, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle fotografie allegate alla perizia di parte delle attrice risalente all'anno 2005 “e quindi più o meno coeva all'introduzione del giudizio” le condizioni interne degli immobili “fossero connotate dall'abitabilità e vivibilità degli stessi”.
Sulla scorta di tali acquisiti dati ha ritenuto provato, per il fabbricato
“il danno da infiltrazione esclusivamente in relazione al vano lato cortile in CP_1 aderenza al fabbricato e la fessurazione di cui il ctu ha avuto contezza sulla base Pt_1 della documentazione fotografica in atti” e, per il fabbricavo “le Per_1 riscontrate fessurazioni riprodotte anche nella documentazione fotografica in atti allegata alla ctu, relativamente alla parte esterna in prossimità del portoncino” evidenziando come tali danni fossero riconducibili, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, “all'intervento della che avrebbe causato conseguenze sulla Pt_1 stabilità dei due fabbricati contigui”, così limitando la misura del risarcimento ai danni ritenuti compatibili con l'attività edilizia della “in mancanza di Pt_1
pag. 11/15 prova liberatoria offerta dalla convenuta di avere usato tutte le opportune cautele per evitare i danni ai fabbricati vicini e attesa la mancanza di calcoli e quant'altro necessario a corredo del progetto”.
Tale ragionamento è del tutto lineare considerato che il Giudice di prime cure ha attentamente valutato tutti gli elementi acquisiti in atti e tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della corretta liquidazione del danno, sulla scorta del principio secondo il quale “in tema di risarcimento del danni è ben possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” ([Cass. 22.6.2005 n. 13401, Cass.
3.7.2020 n.
13736).
-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante adduce la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per avere, il Giudice di prime cure, autorizzato il consulente all'acquisizione della documentazione progettuale, inerente la pratica edilizia della ditta presso gli Enti competenti. Pt_1
Anche tale ultima doglianza non coglie nel segno.
Come espressamente ribadito dalla Suprema Corte “… in tema di consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass.
n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n.
1901 del 2010).
Si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato - che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio - esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti (in genere pubblici) non prodotti dalle parti e che, tuttavia, siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette, con l'unico limite costituito dalla circostanza che i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
pag. 12/15 Conformemente “… nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rispetto del contraddittorio, il c.t.u. può acquisire documenti presso enti pubblici, purché tali documenti non siano destinati a provare i fatti principali dedotti dalle parti, ma servano solo come elemento accessorio per la determinazione tecnica del giudice” (C.C. n. 3947/2025).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione progettuale presso il
Comune di Siderno al solo fine di “costruire un più accurato identikit dei fabbricati oggetto di causa” come si legge nella relazione.
In ogni caso, anche laddove volesse ravvisarsi un'ipotesi di nullità della consulenza tecnica d'ufficio si tratterebbe, in ogni caso, di nullità relativa con l'ovvia conseguenza che doveva essere rilevata ad iniziativa della parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (C.C.,
Sezioni Unite, n. 3086/2022) e che, quindi, in mancanza, è da ritenersi sanata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 13/15 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Locri n. 435/2019 pubblicata il 4.04.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado, in favore degli appellati, quantificate in €. 4.996,00 per ciascuno a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
pag. 14/15 (dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende – Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 906/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 2.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1 in Siderno, via Tasso n. 15, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Marmina e
Graziella Polito che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
–appellante-
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Locri, via Nino Bixio n. 4, presso lo studio dell'avv. Angela
Messinò in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
NONCHE' (C.F. ), nella qualità di erede Controparte_2 CodiceFiscale_3 di elettivamente domiciliato in Locri, via Nino Bixio n. Persona_1
4, presso lo studio dell'avv. Daniela Maio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
-appellato -
oggetto: responsabilità extracontrattuale - appello avverso la sentenza del
Tribunale di Locri n. 435/2019 pubblicata il 4.04.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.11.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le Controparte_1 conclusioni: “l'avv. Messinò nell'interesse della propria assistita si riporta al contenuto della comparsa di costituzione e alle conclusioni in atti. Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale”.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e Controparte_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Locri, Persona_1
Sezione distaccata di Siderno, titolare dell'omonima ditta, Parte_1 per sentire dichiarare che “i danni ascritti e rilevati negli edifici de quo, di proprietà di e sono stati determinati per effetto ed in Controparte_1 Persona_1 conseguenza dei lavori di realizzazione del nuovo fabbricato adiacente ad essi e di proprietà di nella qualità, alla quale deve essere attribuita la Parte_1 responsabilità ex art. 2043 c.c.; condannare la ditta a risarcire i danni Parte_1 subiti dalle attrici a causa ed a seguito dei lavori di realizzazione del fabbricato adiacente a quelli di proprietà di e quantificati Controparte_1 Persona_1 rispettivamente in €. 25.000,00 ciascuna per un importo complessivo di €. 50.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione pag. 2/15 ed interessi legali sulle somme rivalutate dal dì del fatto illecito all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfetario, Iva e
Cap come per legge”.
Esponevano le attrici:
-di essere proprietarie di due fabbricati, identificati rispettivamente in Catasto
Edilizio Urbano al foglio di mappa n. 31, particelle 495/3 e 693, ubicati in corso Vittorio Emanuele n. 38 del Comune di Siderno;
-che la convenuta, proprietaria di un fabbricato limitrofo al loro, a seguito di lavori di demolizione e ristrutturazione per la realizzazione di un nuovo fabbricato a tre piani per uso commerciale, aveva causato ingenti danni agli immobili di loro proprietà;
-che detti danni, calcolati con riferimento ai prezzi di mercato, ammontavano a complessive €. 50.000,00;
-che, peraltro, lo stesso direttore dei lavori, ing. previa CP_3 constatazione dei danni, si era impegnato, per conto dell'attrice, a far loro ottenere il risarcimento;
-che, tuttavia, la convenuta, in risposta alle loro richieste di risarcimento formulate con raccomandata del 16.11.2005, aveva negato ogni responsabilità.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando Parte_1
l'avversa domanda con richiesta di integrale rigetto. Precisava di essersi attenuta, nell'esecuzione dei lavori in questione, alle norme tecniche imposte per la realizzazione delle costruzioni, onde evitare danni a terzi e che le eventuali lesioni presenti nei fabbricati delle controparti erano da attribuire alle vetustà dei manufatti ed alla mancata manutenzione degli stessi.
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 10.10.2018 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Locri accoglieva la domanda attrice condannando la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di €.
26.250,00 in favore di e di €. 12.250,00 in favore Controparte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla Persona_1 rifusione delle spese giudiziali in favore delle attrici e costi di c.t.u..
pag. 3/15 Avverso tale decisione proponeva appello chiedendone Parte_1
l'integrale riforma con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano ritualmente, e Controparte_1 Controparte_2 quest'ultimo nella qualità di erede di insistendo per il Persona_1 rigetto del gravame, con conferma della decisione impugnata, e vittoria di spese legali del presente grado.
Con ordinanza dell'8.01.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.12.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il quarto motivo di appello, e segnatamente, va negata l'ammissibilità delle richieste istruttorie, confermando quanto implicitamente già stabilito nel corso del giudizio, con specifico riferimento alla mancata ammissione della prova testimoniale articolata dalla convenuta.
Va, infatti, in prima battuta rilevato che - fermo restando il divieto di richiedere o allegare nuovi mezzi istruttori nel giudizio di appello ex art. 345
c.p.c. - la riproposizione delle istanze istruttorie rigettate dal giudice di primo grado deve risultare già formulata nella precisazione delle conclusioni in quel grado di giudizio, peraltro in modo specifico, non essendo sufficiente il generico riferimento ai precedenti atti difensivi, dovendosi ritenere diversamente, abbandonate e non riproponibili (cfr. Cass. 10767/2022, Cass.
33103/2021, Cass. 4487/2021, Cass. 15029/2019, Cass. 5741/2019, Cass.
19352/2017).
A ciò si aggiunga che: “le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, ove non siano state riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, sia in primo grado che nel giudizio di gravame, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione” (Cass. civ., sez. III, 10 agosto 2016, n. 16886)”
Nella specie, l'appellante non solo in sede di precisazione dinanzi al primo giudice ha reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale in modo del tutto generico ma non ha, altresì, reiterato la richiesta di pag. 4/15 ammissione, dinanzi a questa Corte d'Appello, nel termine perentorio assegnato con il decreto del 26.02.2024 per depositare le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., con l'ovvia conseguenza che l'istanza deve intendersi rinunciata.
Conformemente “qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale – non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado – deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello” (Cassazione civile sez. III, 13/09/2019,
n.22883).
Nondimeno, l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata solo laddove abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. ordinanza n.
27415 del 29 ottobre 2018).
Speculare a tale regola è quella per la quale la parte appellante, che si dolga della mancata ammissione (o della omessa pronuncia) in tema di prove costituende e di altre prove, è tenuta ad indicare la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa in difformità dalla decisione (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
In questa direzione, parte appellante non ha affatto indicato le ragioni per le quali le prove richieste, ove ammesse, avrebbero dovuto determinare il rigetto della domanda attrice e non ha nemmeno allegato l'esistenza di chiare ragioni per le quali le prove, sempre ove ammesse, avrebbero potuto dare luogo ad una decisione differente rispetto a quella impugnata.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la qualificazione della domanda come operata dal Giudice di prime cure adducendo che “… le opere edilizie possono essere pericolose quando comportino rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi …”
pag. 5/15 mentre “l'attività della convenuta non aveva tali caratteristiche e, pertanto, data l'esiguità del movimento terra non poteva qualificarsi come pericolosa” con la conseguenza che la domanda giudiziale doveva essere ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. e non a quella prevista e disciplinata dall'art. 2050 c.c..
La doglianza è priva di fondamento.
Deve premettersi che, secondo costante giurisprudenza della Corte di legittimità, la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito sulla base dei fatti dedotti dall'attore.
E' stato, infatti, ripetutamente affermato che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale (cfr. Sez. 6 - 1, Sentenza n.
118 del 07/01/2016 (Rv. 638481; Sez. 3, Sentenza n. 26159 del 12/12/2014
Rv. 633524; Sez. 2 -, Ordinanza n. 7322 del 14/03/2019 Rv. 652943; Sez. 1,
Sentenza n. 23794 del 14/11/2011 Rv. 620426).
Nella specie, il Giudice di prime cure si è attenuto ai suddetti principi perché, avendo, le attrici, denunziato l'insorgenza di rilevanti danni ad i fabbricati di loro proprietà a seguito “dell'esecuzione di lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato a tre piani a cura della ditta ” ha, Parte_1 giustamente, ritenuto, all'esito dell'istruttoria espletata, che le attività segnalate già con la citazione introduttiva del giudizio di primo grado integrassero, effettivamente, la condotta di cui all'art. 2050 c.c. traendone le dovute conseguenze.
Ed invero, con riguardo alla natura pericolosa dell'attività, costituisce ius receptum della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui 'costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi di un danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. E, non solo nel caso di pag. 6/15 danno che sia conseguenza di una azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che, in concreto, sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza'.
Conformemente “costituiscono attività pericolose ai sensi del suddetto articolo non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle diverse che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, la cui suddetta oggettiva pericolosità ha una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale (ex multis
Cass. n. 10131 del 2015); “… non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza;
ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma".(cfr., tra le tante, Cass. N. 1954/03).
In conformità alla richiamata giurisprudenza, deve ritenersi pacifica la natura pericolosa dell'attività edilizia (demolizione di fabbricati e ricostruzione di un fabbricato a tre piani) posta in essere dalla convenuta, trattandosi di attività che, per sua natura, comporta la rilevante possibilità del verificarsi dei danni.
Come, sul punto, chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n. 832/2006; Cass.
n. 7916/2004; Cass. n. 20334/2004; Cass. n. 1954/2003; Cass. n.
8148/2002; Cass. n. 2220/2000; Cass. n. 5341/1998; Cass. n. 12193/1997), considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, è sempre necessario distinguere tra "pericolosità della condotta" e "pericolosità dell'attività" in quanto tale: infatti, mentre la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che può assumere i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, rilevando quale elemento costitutivo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., la seconda, invece, riguarda un'attività che è potenzialmente dannosa di per sé, attesa l'alta percentuale di danni che può arrecare in ragione della sua natura o della natura dei mezzi adoperati e, come tale, si eleva a speciale pag. 7/15 componente della responsabilità indicata dall'art. 2050 c.c. (v. Cass. n.
20357/2005; conf. Cass. n. 8449/2019).
È stato, anche, precisato che, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2050 c.c., la pericolosità di un'attività va apprezzata esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata;
cosicché
"non si può escludere che un'attività sia pericolosa perché coloro che la esercitano non adottano normalmente le cautele che sarebbero in ipotesi opportune, giacché si assume così a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno a terzi (come si deve), bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile (il che è erroneo in diritto)"
(cfr. Cass. n. 7916/2004).
In termini ancora più chiari, nel caso di una condotta pericolosa si tratta di verificare il grado di diligenza o di perizia dell'operatore; diversamente, nel caso di attività pericolosa, dovrà aversi riguardo alla natura della medesima o al grado di efficienza dei mezzi utilizzati.
Deve, quindi, concordarsi con il primo Giudice laddove ha ritenuto che l'attività posta in essere dalla convenuta presentasse caratteristiche tali da essere riconducibile alle c.d. attività pericolose “ai fini della responsabilità sancita dall'art. 2050 c.c. debbono essere ritenute pericolose, oltre alle attività previste dall'art. 46
e ss. t.u. leggi di pubblica sicurezza ed alle attività prese in considerazione per la prevenzione degli infortuni o la tutela della incolumità pubblica, anche tutte quelle altre che, pur non essendo specificate o disciplinate, abbiano tuttavia una pericolosità intrinseca o comunque dipendente dalla modalità di esercizio o dai mezzi di lavoro impiegati, ivi compresa quella edilizia che per le attrezzature (impalcature, ponteggi) ed i macchinari (escavatrici, betoniere, ruspe ecc.) utilizzate, impone a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o a cose” (cfr. Cass. civ. n. 8304/11.11.1987).
D'altra parte, è indiscutibile che lavori di demolizione e ricostruzione di fabbricati comportino l'impiego di strumenti meccanici – con potenzialità di arrecare danno ai terzi sì da necessitare della predisposizione di adeguate misure cautela - con conseguente necessaria qualificazione dell'attività svolta come pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c..
pag. 8/15 -Con il secondo motivo di gravame, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto raggiunta la prova del nesso eziologico tra i danni lamentati dalle attrici ed i lavori di demolizione e costruzione, nonostante fossero state predisposte tutte le cautele necessarie al fine di evitare qualsiasi danno agli immobili viciniori.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Correttamente ricondotta la fattispecie de quo all'ipotesi prevista e contemplata dall'art. 2050 c.c. ne consegue che, sotto il profilo dell'onere della prova, il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'esistenza del danno e il nesso di causalità con la condotta della parte convenuta, mentre è onere di quest'ultima dimostrare di avere adottato tutte le cautele per evitare il verificarsi del danno stesso.
È, invero, pacifico che la responsabilità ex art. 2050 c.c. rientri nelle figure di
"responsabilità oggettiva" ponendo a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabile solo con una prova particolarmente rigorosa e, cioè, con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Ciò significa che, per escludere la responsabilità non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura e misura atta ad impedire l'evento (Cass. 7 maggio 2007, n. 10300; Cass. 10 febbraio
2003, n. 1954 e Cass. 12 dicembre 1988, n. 6739).
Sul punto, come chiarito, di recente dalla Suprema Corte “la presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cass. n.
16170/2022 e n. 15465/2025).
Da tale principio non si è discostato il Tribunale, il quale, all'esito della valutazione delle risultanze istruttorie ha, in primo luogo, ritenuto accertato il pag. 9/15 nesso di causalità tra i lavori di scavo e le lesioni lamentate, come emerso a seguito degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado, di cui si condividono metodo e conclusioni “il c.t.u. ritiene che i fattori di maggiore rilevanza da considerare ai fini della determinazione delle cause delle lesioni/fessure (oltre il crollo della parete all'interno del fabbricato della Sig.ra Per_1 presenti sugli edifici sono i seguenti: la presenza del nuovo edificio a seguito della demolizione del vecchio edificio preesistente e, in particolar modo, della realizzazione della palificata (paratia) e del piano interrato;
la presenza della sopraelevazione, ovvero della realizzazione del secondo piano fuori terra (con struttura portante in c.a.) sull'edificio di proprietà della Sig.ra in relazione alla tipologia costruttiva del CP_1 primo piano fuori terra (in particolar modo della struttura portante e delle fondazioni,
l'età delle costruzioni (progetto originale) dei fabbricati di proprietà delle attrici;
la natura del terreno in relazione ai fattori sopraindicati” e, secondariamente, ha evidenziato come parte convenuta, prima di iniziare i lavori, non avesse dimostrato di avere adottato le necessarie misure precauzionali atte ad evitare che l'attività di demolizione ed edificazione potesse arrecare danni a terzi, come si legge nella gravata sentenza “… in particolare il C.T.U. ha affermato, nella relazione depositata il 18.02.2011, che, da ricerche presso gli uffici competenti relativamente all'attività edilizia realizzata dalla per la realizzazione dell'edificio a tre Parte_1 piani fuori terra più piano interrato non si sono riscontrati né calcoli statici e né tantomeno disegni esecutivi relativi al dimensionamento/geometria della paratia palificata prevista in tutti i progetti. Il consulente ha messo in luce la rilevanza in termini statici dell'elemento della paratia o fondazione e l'esigenza dell'adeguatezza della stessa in quanto diversamente ciò può causare modifiche sostanziali di carico oppure modifica della posizione della falda freatica, si verificano dei cedimenti che interessano parte o tutta la fondazione… tenendo conto delle particolari condizioni dell'area di costruzione… è opportuno prima di iniziare i lavori di scavo per l'alloggiamento del piano cantinato programmare e realizzare, perimetralmente a tutta l'area di costruzione, una paratia con la doppia funzione di mantenere le pareti di scavo e quindi di non arrecare problemi di instabilità ai fabbricati adiacenti… il consulente rileva che vi sono stati dei problemi in corso d'opera che sulla base della relazione tecnica n. 2114/2115 che posta l'emergenza geologica, nel corso dei lavori, rectius durante gli scavi del piano seminterrato dell'edificio, che ha subito fenomeni di dissesto che hanno comportato la parziale demolizione dello stesso, con l'esigenza di realizzare palizzate di sostegno alla sede stradale e agli edifici circostanti. Tanto accertato dal ctu, anche su base documentale, il consulente ha ribadito la mancanza di calcoli statici e disegni esecutivi della paratia prevista sull'area di nuova costruzione”.
Alla luce di tali circostanze non può che condividersi il percorso argomentativo che ha condotto il Tribunale a concludere per la pag. 10/15 responsabilità della convenuta che non ha fornito, com'era suo onere, la prova giudiziale di avere fatto, prima dell'inizio dei lavori, l'intervento stabilizzatore indicato dal geologo” e, perciò, di avere adottato quelle misure necessarie atte ad evitare l'insorgenza di danni a terzi.
D'altra parte “in tema di responsabilità civile, per l'accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento di danno non è necessaria la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra la prima ed il secondo, ma è sufficiente la sussistenza di un rapporto di mera probabilità scientifica;
ne consegue che il nesso causale può essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa ritenersi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile"( Cass
.n .14759/07; n.22894/05; n.9634/04).
-Con il terzo motivo di gravame, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui ha liquidato i danni, in favore delle attrici, nonostante non si fosse raggiunta la prova dell'entità degli stessi, non potendosi escludere che, peraltro, fossero preesistenti ai lavori di demolizione e ricostruzione.
Anche tale doglianza deve essere disattesa.
Invero, nella liquidazione del danno, il Giudice di prime cure ha tenuto conto sia della circostanza che “i fabbricat siano molto datati e CP_1 Per_1 di remota costruzione” e della possibilità che “i danneggiamenti interni fossero preesistenti ai lavori e aggravati dall'attività edilizia” rilevando, come, sulla base delle deposizioni testimoniali e delle fotografie allegate alla perizia di parte delle attrice risalente all'anno 2005 “e quindi più o meno coeva all'introduzione del giudizio” le condizioni interne degli immobili “fossero connotate dall'abitabilità e vivibilità degli stessi”.
Sulla scorta di tali acquisiti dati ha ritenuto provato, per il fabbricato
“il danno da infiltrazione esclusivamente in relazione al vano lato cortile in CP_1 aderenza al fabbricato e la fessurazione di cui il ctu ha avuto contezza sulla base Pt_1 della documentazione fotografica in atti” e, per il fabbricavo “le Per_1 riscontrate fessurazioni riprodotte anche nella documentazione fotografica in atti allegata alla ctu, relativamente alla parte esterna in prossimità del portoncino” evidenziando come tali danni fossero riconducibili, secondo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, “all'intervento della che avrebbe causato conseguenze sulla Pt_1 stabilità dei due fabbricati contigui”, così limitando la misura del risarcimento ai danni ritenuti compatibili con l'attività edilizia della “in mancanza di Pt_1
pag. 11/15 prova liberatoria offerta dalla convenuta di avere usato tutte le opportune cautele per evitare i danni ai fabbricati vicini e attesa la mancanza di calcoli e quant'altro necessario a corredo del progetto”.
Tale ragionamento è del tutto lineare considerato che il Giudice di prime cure ha attentamente valutato tutti gli elementi acquisiti in atti e tenuto conto degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio ai fini della corretta liquidazione del danno, sulla scorta del principio secondo il quale “in tema di risarcimento del danni è ben possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente” quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” ([Cass. 22.6.2005 n. 13401, Cass.
3.7.2020 n.
13736).
-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante adduce la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per avere, il Giudice di prime cure, autorizzato il consulente all'acquisizione della documentazione progettuale, inerente la pratica edilizia della ditta presso gli Enti competenti. Pt_1
Anche tale ultima doglianza non coglie nel segno.
Come espressamente ribadito dalla Suprema Corte “… in tema di consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere del consulente tecnico d'ufficio attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio del contraddittorio (Cass.
n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n.
1901 del 2010).
Si tratta di un potere funzionale al corretto espletamento dell'incarico affidato - che non comporta alcun potere di supplenza, da parte del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al rispettivo onere probatorio - esercitato in tutti i casi in cui al consulente sia necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti (in genere pubblici) non prodotti dalle parti e che, tuttavia, siano necessari per verificare sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano o meno corrette, con l'unico limite costituito dalla circostanza che i documenti non devono essere diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni.
pag. 12/15 Conformemente “… nei limiti dell'incarico ricevuto e nel rispetto del contraddittorio, il c.t.u. può acquisire documenti presso enti pubblici, purché tali documenti non siano destinati a provare i fatti principali dedotti dalle parti, ma servano solo come elemento accessorio per la determinazione tecnica del giudice” (C.C. n. 3947/2025).
Tanto è avvenuto nel caso di specie, considerato che il consulente tecnico d'ufficio ha provveduto ad acquisire la documentazione progettuale presso il
Comune di Siderno al solo fine di “costruire un più accurato identikit dei fabbricati oggetto di causa” come si legge nella relazione.
In ogni caso, anche laddove volesse ravvisarsi un'ipotesi di nullità della consulenza tecnica d'ufficio si tratterebbe, in ogni caso, di nullità relativa con l'ovvia conseguenza che doveva essere rilevata ad iniziativa della parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (C.C.,
Sezioni Unite, n. 3086/2022) e che, quindi, in mancanza, è da ritenersi sanata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri stabiliti in applicazione dei criteri di cui al Regolamento
Min. Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 13/15 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r.
n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Locri n. 435/2019 pubblicata il 4.04.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando, integralmente, la sentenza di primo grado;
- condanna al pagamento delle spese legali del presente Parte_1 grado, in favore degli appellati, quantificate in €. 4.996,00 per ciascuno a titolo di compenso, oltre forfetarie, IVA e CAP come per legge;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
pag. 14/15 (dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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