TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 2958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2958 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6030/2021 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6030/2021 R.G., promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Bruno Salvatore Parte_1 contro
, rappr e difesi dall' avv. Domenico CP_1 CP_2 CP_3
Mastrolia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2021, esponeva di aver Parte_1 svolto lavoro subordinato dal 24.1.2003 al 31.5.2012 alle dipendenze della soc per la quale assumeva dal 19.12.2003 l' incarico di CP_4
Direttore Tecnico;
che in virtù di cessione del contratto di lavoro il ricorrente veniva assunto dal 1.6.2012 al 13.4.2014 nelle medesime funzioni dalla società con le mansioni di impiegato tecnico (7 livello CP_1 del CCNL Edilizia-Industria) continuando a svolgere le funzioni di direttore tecnico;
che il ricorrente veniva comandato a svolgere le medesime mansioni mantenendo lo stesso inquadramento presso la società dal CP_2
14.4.2014 al 31 maggio 2018 per poi essere reimpiegato presso la soc. CP_1
dal giugno 2018 al 13.1.2019 sempre con le medesime funzioni;
che dal
[...]
14.1.2019 al 6.6.2019 il lavoratore veniva assunto senza soluzione di continuità dalla società quale impiegato di III livello del CCNL CP_3 settore terziario servizi con le mansioni di contabile -disegnatore tecnico ma veniva di fatto adibito alle stesse mansioni delle quali si occupava dal
2003; che in considerazione della peculiarità delle attività esercitate (il cui core business era legato alla manutenzione e/o realizzazione di reti idriche e fognanti per al lavoratore veniva richiesta oltre alla CP_5 quotidiana attività lavorativa anche una mansione aggiuntiva di reperibilità per far fronte agli interventi di emergenza richiesti per guasti e/o malfunzionamenti delle reti idriche e fognarie;
che dal maggio 2012 al febbraio 2015 il ricorrente era l' unica figura tecnica idonea a garantire la reperibilità mentre dal marzo 2015 al gennaio 2018 poteva condividere il servizio con altro lavoratore dell' azienda;
che nei casi di reperibilità per intervento urgente il ricorrente doveva organizzare la squadra di intervento nel giro di poche ore recandosi al deposito attrezzi in Muro
Leccese per fornire agli operai gli attrezzi e le macchine operatrici adeguate al ripristino della rete in relazione al danno lamentato e spostarsi presso il sito di intervento per coordinarne le attività; che per tutte le attività il ricorrente aveva percepito un importo forfettario teso a indennizzare solo la reperibilità per le giornate di sabato e domenica mentre nulla aveva percepito quale R.A.L. al momento del passaggio dalla soc alla soc;
che al ricorrente era dovuta l' “indennità CP_1 CP_3 di funzione” prevista per la qualifica di quadro avendo svolto le relative funzioni dal maggio 2003 al giugno 2019 nonché l' indennità di reperibilità; che inoltre con riferimento al periodo in cui era stato assunto alle dipendenze di dal 14.1.2019 al 6.6.2019 con mansioni di impiegato CP_3
III livello (contabile -disegnatore tecnico) aveva diritto alle differenze retributive maturate per le mansioni effettivamente svolte di direttore tecnico.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva accertare che aveva prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc CP_1 dal maggio 2003 giugno 2019 con le mansioni di quadro e conseguentemente condannare la resistente al pagamento dell' indennità di funzione dovuta per tale qualifica nella misura di euro 25.620,00; condannare la soc CP_1
al pagamento in favore del lavoratore dell' ulteriore somma di euro
[...]
2437,00 quale differenza tra il TFR percepito e quello dovuto in seguito al corrispondente versamento della indennità di funzione;
dichiarare il diritto del lavoratore all' indennità di reperibilità e condannare la al CP_1 pagamento della somma di euro 37.361,00; dichiarare simulato l' inquadramento del lavoratore nel III livello ccnl terziario effettuato dalla soc e dichiarata la cessione del rapporto di lavoro tra aziende CP_3 dello stesso gruppo condannare la al pagamento della somma di CP_3 euro 7280,00 a titolo di differenze retributive dovute oltre accessori;
condannare le resistenti la pagamento delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le convenute hanno preliminarmente eccepito l' inesistenza del credito per intervenuto accordo sindacale;
nel merito hanno contestato la fondatezza delle richieste di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va rilevata l' inammissibilità dell' azione proposta nei confronti di in relazione al periodo precedente al 11.01.2019 oggetto CP_1 di accordo sindacale tra parte ricorrente e CP_1
Ed invero la resistente ha prodotto tempestivamente un verbale di conciliazione sindacale siglato il 11.1.2019 dalle parti e Parte_1 CP_1
innanzi al dott. delegato del sindacato in
[...] Persona_1 CP_6 virtù del quale a fronte di rivendicazioni salariali maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti il ricorrente dichiara Parte_1 di ritenersi tacitato e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa.
In tale verbale si legge testualmente che “il lavoratore dichiara Parte_1 altresì di non aver null' altro a pretendere dalla società a qualsiasi CP_1 titolo, ragione o causa, ad eccezione del TFR spettante e non ancora calcolato nell' esatto ammontare, ivi compreso il TFR maturato nel precedente rapporto di lavoro con la società , avendo con la presente transazione definito CP_4 ogni controversia, rinunciato ad ogni eventuale altro diritto in relazione all' intercorso rapporto di lavoro. Il lavoratore dichiara inoltre di rinunciare a titolo esemplificativo e non esaustivo a eventuali compensi per lavoro straordinario, ad eventuali compensi per lavoro straordinario, ad eventuali altre differenze retributive, per istituti contrattuali o legali diretti o differiti, a risarcimento danni a qualsiasi titolo, anche per eventuale danno biologico, a rivendicare inquadramenti superiori, ecc”.
Per altro, dal verbale di conciliazione è possibile desumere anche che il sig.
è il soggetto che ha assistito l'odierno ricorrente ed a cui questi ha Per_1 conferito specifico mandato.
L'insieme di questi elementi fanno ritenere che siano in questo caso pienamente soddisfatte le condizioni indicate da ultimo nell'ordinanza della Suprema Corte
n.9006 del 1 aprile 2019 secondo la quale: «le rinunce e transazioni ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge
o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura». Inoltre «la compresenza del rappresentante sindacale e del lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l' adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore, in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova che il rappresentante sindacale pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta».
In definitiva viene riconosciuta una presunzione che il lavoratore sia stato adeguatamente assistito: da qui deriva che spetta allo stesso dimostrare che la conclusione dell' accordo transattivo non sia consapevolmente avvenuta (v
Cass n 16154 del 2021).
Tanto premesso i rilievi sollevati dal ricorrente secondo cui lo stesso non era iscritto ad alcuna sigla sindacale e che l' accordo si sarebbe concluso presso un luogo diverso rispetto alla sede del sindacato non appaiono sufficienti a contrastare la presunzione che il lavoratore sia stato sufficientemente assistito, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta di prova né sollecitato ulteriori attività istruttorie.
Non è quindi fondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione della retribuzione ancora spettante in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta per il periodo da maggio 2003 a CP_1 gennaio 2019.
*
Quanto al periodo relativo al rapporto di lavoro svolto con dal CP_3
14.1.2019 al 6.6.2019 il ricorrente rivendica le differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori di responsabile di cantiere e direttore tecnico a fronte del formale inquadramento con mansioni di impiegato III livello CCNL settore terziario-servizi.
E tuttavia le risultanze dell' istruttoria dibattimentale non sono sufficienti a comprovare le rivendicazioni di parte ricorrente.
Ed invero il teste ha riferito ”Ho lavorato per fino Testimone_1 CP_1 al 2014 e successivamente (a seguito del conferimento alla COSI srl) ho lavorato per la fino a tutt' oggi. Non ho un contratto di lavoro dipendente CP_2 bensì di consulenza e sono anche direttore tecnico della SOA (che è l' organo certificatore dei lavori pubblici della SOCI). Sul capitolo di prova 2 del ricorso posso dire che non era iscritta alla SOA e pertanto non CP_3 necessitava di un direttore tecnico. Per il resto posso dire che io ho
Part collaborato con la e con nel periodo da gennaio a giugno 2019 per lo CP_3 svolgimento di perizie tecniche relative a un investimento turistico e so che la in quel periodo non aveva cantieri non avendo alcun contratto con Enti CP_3
Pubblici o con società di gestione. Per il resto ho visto il ricorrente in tale periodo in cui ha collaborato con me per il lavoro sopra riferito svolgere mansioni di preventivista, contabilizzatore nell' ambito della perizia di stima che ha svolto con me. Sul capitolo 3 preciso che il responsabile tecnico di
Cont Part
non si interfacciava con in quanto non vi erano contratti della CP_3
con l' Acquedotto. Sul capitolo 7 del ricorso il ricorrente non era
[...] responsabile perché in assenza di contratti di manutenzione intestati alla
non era necessaria la figura di un responsabile. Inoltre lo stesso non CP_3 era reperibile 24 ore su 24. Preciso che nel periodo da gennaio a giugno 2019 io avevo il contratto con la SOCI e pertanto mi recavo alla sede della CP_3
(che coincide con quella della SOCI) quasi quotidianamente. Sul capitolo 7 della memoria confermo che l' orario osservato dal ricorrente era più o meno quello che mi viene letto e che lo stesso si occupava della contabilità tecnica della società (ovvero redigeva le perizie di stima o computi metrici per gli immobili degli investimenti turistici perché non vi erano altre commesse).
Confermo il capitolo 9 della memoria”.
Anche il teste ha riferito “Ho lavorato per la dal 14 Testimone_2 CP_3 gennaio 2019 fino al 2021 e successivamente sono passata alle dipendenze della per la quale sono attualmente dipendente. Prima del 14 gennaio, e con CP_2 precisione dal settembre 2006, ero dipendente della Confermo il capitolo CP_1
7 della memoria di parte resistente e preciso che il ricorrente si occupava della contabilità tecnica ovvero della redazione di perizie e preventivi tecnici. Nel periodo da gennaio a giugno 2019 ricordo che si occupava di tali mansioni con riferimento all' avanzamento dei lavori relativi alla costruzione di un villaggio in S Isidoro. Per il resto i cantieri erano fermi perché non
c' erano altre commesse. Confermo il capitolo 9 della memoria di parte resistente. ADR Con riferimento alle commesse per e Comune Lecce CP_7 preciso che per non c'era una contratto e anche oggi interveniamo CP_7 Cont soltanto su richiesta. Nel 2019 la non ha lavorato per la . Presumo CP_3 che nel 2019 vi siano stati lavori di SOCI con All' epoca non CP_7 avevamo nessun tecnico ed è probabile che si sia interessato il ricorrente”.
Infine il teste ha riferito “Sono funzionario tecnico con Testimone_3 funzioni di quadro presso il Consorzio ASI di Brindisi dal 2000 a tutt' oggi;
nello specifico mi occupo della gestione e manutenzione delle reti idriche del
Consorzio ASI;
in ragione di tale funzione conosco la e la nonché il CP_1 CP_2 Part sig Ria. Rispetto alla domanda n 2 posso dire che il sig ha effettuato dei sopralluoghi preliminari sul cantiere quale responsabile di cantiere insieme a
Part me, dico meglio in almeno tre occasioni mi sono incontrato con per conto della ditta Soci accreditata presso il Consorzio ASI di Nulla posso CP_7 dire sulla circostanza sub 3 perché non lavoro per AQP. Nulla posso riferire rispetto alla circostanza sub 7, io non so chi sia Rifin. A precisazione ho ricostruito il periodo e fino al 2017 inizio 2018 ho avuto come interlocutore della società il sig , dopo e fino alla metà del 2019 l' ing;
il Pt_2 Tes_1 Part sig l' ho conosciuto sui cantieri.Il mio interlocutore amministrativo è sempre stato OT per qualunque attività della mentre l' interlocutore CP_2 tecnico dei cantieri della nel periodo da marzo 2019 a giugno 2019 è stato CP_2 Part
Preciso che i miei incontri con erano relativi ai Parte_1 sopralluoghi preliminari finalizzati all' emissione di offerta per l' esecuzione dei lavori. Successivamente nella fase di esecuzione io non mi recavo sui cantieri mentre mi sono recato nella fase finale di verifica dell'
Part esecuzione dei lavori in cui era presente. Anche in questo caso ci furono
Part tre incontri finali in cui era presente per la verifica dell' esecuzione dei lavori”.
Tanto premesso, le risultanze dell' istruttoria dibattimentale non appaiono sufficienti a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di responsabile di cantiere e direttore tecnico (a fronte del formale inquadramento con mansioni di impiegato III livello CCNL settore terziario- servizi) nel periodo dal 14.1.2019 al 6.6.2019 di svolgimento dell' attività lavorativa alle dipendenze di . CP_3
A tal proposito i testi ed hanno Testimone_1 Testimone_2 concordemente riferito che nel periodo in cui era dipendente di Parte_1 lo stesso si era occupato della contabilità tecnica della società CP_3
(ovvero redigeva le perizie di stima o computi metrici per gli immobili degli
Part investimenti turistici perché non vi erano altre commesse), che il non aveva svolto le mansioni di responsabile tecnico perché in assenza di contratti di manutenzione intestati a non era necessaria la figura del responsabile CP_3 Cont tecnico, che non vi erano contratti della con sicchè il responsabile CP_3 Cont tecnico di non si interfacciava con il ricorrente, che la era una CP_3 società di servizi e pertanto non poteva fare lavori tecnici;
che nel 2019 la
Cont
non aveva lavorato per la;
che nel 2019 vi ero stati lavori di SOCI CP_3 con ed era probabile che si fosse interessato il ricorrente. CP_7
A fronte di tali deposizioni è stato ascoltato il teste Testimone_3 funzionario tecnico con funzioni di quadro presso il Consorzio ASI di CP_7 dal 2000, il quale non ha saputo dire se il ricorrente avesse svolto le funzioni di responsabile di cantiere presso la ditta , atteso che non conosceva CP_3 la società Ha inoltre aggiunto di essersi incontrato con il Ria in CP_3 almeno tre occasioni per conto della ditta SOCI accreditata presso il Consorzio ASI di e che in tali occasioni l' interlocutore tecnico della CP_7 CP_2 era stato il Ria.
Tale deposizione tuttavia non appare sufficiente a provare che il ricorrente, nel periodo dal 14.1.2019 al 6.6.2019 in cui era dipendente di abbia svolto alle dipendenze della predetta società le mansioni CP_3 prevalenti di impiegato tecnico e direttore tecnico atteso che la CP_3 non aveva contratti di manutenzione a lei intestati.
La sola circostanza riferita dal teste secondo la quale il Testimone_3 ricorrente, in almeno tre occasioni, aveva svolto le mansioni di responsabile di cantiere per conto della ditta in occasione dei lavori di CP_2 CP_2 con non appare sufficiente a comprovare lo svolgimento in maniera CP_7 prevalente da parte del ricorrente delle mansioni di impiegato tecnico e direttore tecnico alle dipendenze di , non soltanto per l' episodicità CP_3 dello svolgimento di tali mansioni (il teste ha riferito che tra Tes_2 CP_2
e non c' era un contratto ma si interveniva su richiesta) ma anche CP_7 per la mancanza di sufficienti allegazioni atte a comprovare che e CP_2
fossero un unico soggetto giuridico. CP_3
Per tali motivi, dunque, la domanda dev'essere rigettata.
Le spese processuali sostenute da e seguono la CP_1 CP_3 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese processuali tra parte ricorrente e nei CP_2 confronti della quale non è stata proposta alcuna domanda giudiziale.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , e CP_1 CP_3 CP_2
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle Parte_1 parti resistenti e che liquida in euro 1.000,00 per CP_1 CP_3 ciascuna di esse, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte resistente dichiaratosi antistatario.
Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 5.12.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del giorno 27.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.6030/2021 R.G., promossa da
, rappr. e difeso dall' avv. Bruno Salvatore Parte_1 contro
, rappr e difesi dall' avv. Domenico CP_1 CP_2 CP_3
Mastrolia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29.5.2021, esponeva di aver Parte_1 svolto lavoro subordinato dal 24.1.2003 al 31.5.2012 alle dipendenze della soc per la quale assumeva dal 19.12.2003 l' incarico di CP_4
Direttore Tecnico;
che in virtù di cessione del contratto di lavoro il ricorrente veniva assunto dal 1.6.2012 al 13.4.2014 nelle medesime funzioni dalla società con le mansioni di impiegato tecnico (7 livello CP_1 del CCNL Edilizia-Industria) continuando a svolgere le funzioni di direttore tecnico;
che il ricorrente veniva comandato a svolgere le medesime mansioni mantenendo lo stesso inquadramento presso la società dal CP_2
14.4.2014 al 31 maggio 2018 per poi essere reimpiegato presso la soc. CP_1
dal giugno 2018 al 13.1.2019 sempre con le medesime funzioni;
che dal
[...]
14.1.2019 al 6.6.2019 il lavoratore veniva assunto senza soluzione di continuità dalla società quale impiegato di III livello del CCNL CP_3 settore terziario servizi con le mansioni di contabile -disegnatore tecnico ma veniva di fatto adibito alle stesse mansioni delle quali si occupava dal
2003; che in considerazione della peculiarità delle attività esercitate (il cui core business era legato alla manutenzione e/o realizzazione di reti idriche e fognanti per al lavoratore veniva richiesta oltre alla CP_5 quotidiana attività lavorativa anche una mansione aggiuntiva di reperibilità per far fronte agli interventi di emergenza richiesti per guasti e/o malfunzionamenti delle reti idriche e fognarie;
che dal maggio 2012 al febbraio 2015 il ricorrente era l' unica figura tecnica idonea a garantire la reperibilità mentre dal marzo 2015 al gennaio 2018 poteva condividere il servizio con altro lavoratore dell' azienda;
che nei casi di reperibilità per intervento urgente il ricorrente doveva organizzare la squadra di intervento nel giro di poche ore recandosi al deposito attrezzi in Muro
Leccese per fornire agli operai gli attrezzi e le macchine operatrici adeguate al ripristino della rete in relazione al danno lamentato e spostarsi presso il sito di intervento per coordinarne le attività; che per tutte le attività il ricorrente aveva percepito un importo forfettario teso a indennizzare solo la reperibilità per le giornate di sabato e domenica mentre nulla aveva percepito quale R.A.L. al momento del passaggio dalla soc alla soc;
che al ricorrente era dovuta l' “indennità CP_1 CP_3 di funzione” prevista per la qualifica di quadro avendo svolto le relative funzioni dal maggio 2003 al giugno 2019 nonché l' indennità di reperibilità; che inoltre con riferimento al periodo in cui era stato assunto alle dipendenze di dal 14.1.2019 al 6.6.2019 con mansioni di impiegato CP_3
III livello (contabile -disegnatore tecnico) aveva diritto alle differenze retributive maturate per le mansioni effettivamente svolte di direttore tecnico.
Tanto premesso il ricorrente chiedeva accertare che aveva prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della soc CP_1 dal maggio 2003 giugno 2019 con le mansioni di quadro e conseguentemente condannare la resistente al pagamento dell' indennità di funzione dovuta per tale qualifica nella misura di euro 25.620,00; condannare la soc CP_1
al pagamento in favore del lavoratore dell' ulteriore somma di euro
[...]
2437,00 quale differenza tra il TFR percepito e quello dovuto in seguito al corrispondente versamento della indennità di funzione;
dichiarare il diritto del lavoratore all' indennità di reperibilità e condannare la al CP_1 pagamento della somma di euro 37.361,00; dichiarare simulato l' inquadramento del lavoratore nel III livello ccnl terziario effettuato dalla soc e dichiarata la cessione del rapporto di lavoro tra aziende CP_3 dello stesso gruppo condannare la al pagamento della somma di CP_3 euro 7280,00 a titolo di differenze retributive dovute oltre accessori;
condannare le resistenti la pagamento delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le convenute hanno preliminarmente eccepito l' inesistenza del credito per intervenuto accordo sindacale;
nel merito hanno contestato la fondatezza delle richieste di parte ricorrente chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza ex art 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Preliminarmente va rilevata l' inammissibilità dell' azione proposta nei confronti di in relazione al periodo precedente al 11.01.2019 oggetto CP_1 di accordo sindacale tra parte ricorrente e CP_1
Ed invero la resistente ha prodotto tempestivamente un verbale di conciliazione sindacale siglato il 11.1.2019 dalle parti e Parte_1 CP_1
innanzi al dott. delegato del sindacato in
[...] Persona_1 CP_6 virtù del quale a fronte di rivendicazioni salariali maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti il ricorrente dichiara Parte_1 di ritenersi tacitato e di non avere null'altro a pretendere in relazione al rapporto di lavoro per cui è causa.
In tale verbale si legge testualmente che “il lavoratore dichiara Parte_1 altresì di non aver null' altro a pretendere dalla società a qualsiasi CP_1 titolo, ragione o causa, ad eccezione del TFR spettante e non ancora calcolato nell' esatto ammontare, ivi compreso il TFR maturato nel precedente rapporto di lavoro con la società , avendo con la presente transazione definito CP_4 ogni controversia, rinunciato ad ogni eventuale altro diritto in relazione all' intercorso rapporto di lavoro. Il lavoratore dichiara inoltre di rinunciare a titolo esemplificativo e non esaustivo a eventuali compensi per lavoro straordinario, ad eventuali compensi per lavoro straordinario, ad eventuali altre differenze retributive, per istituti contrattuali o legali diretti o differiti, a risarcimento danni a qualsiasi titolo, anche per eventuale danno biologico, a rivendicare inquadramenti superiori, ecc”.
Per altro, dal verbale di conciliazione è possibile desumere anche che il sig.
è il soggetto che ha assistito l'odierno ricorrente ed a cui questi ha Per_1 conferito specifico mandato.
L'insieme di questi elementi fanno ritenere che siano in questo caso pienamente soddisfatte le condizioni indicate da ultimo nell'ordinanza della Suprema Corte
n.9006 del 1 aprile 2019 secondo la quale: «le rinunce e transazioni ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge
o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura». Inoltre «la compresenza del rappresentante sindacale e del lavoratore al momento della conciliazione lascia presumere l' adeguata assistenza del primo, chiamato a detto fine a prestare opera di conciliatore, in assenza di alcuna tempestiva deduzione né prova che il rappresentante sindacale pur presente, non abbia prestato assistenza di sorta».
In definitiva viene riconosciuta una presunzione che il lavoratore sia stato adeguatamente assistito: da qui deriva che spetta allo stesso dimostrare che la conclusione dell' accordo transattivo non sia consapevolmente avvenuta (v
Cass n 16154 del 2021).
Tanto premesso i rilievi sollevati dal ricorrente secondo cui lo stesso non era iscritto ad alcuna sigla sindacale e che l' accordo si sarebbe concluso presso un luogo diverso rispetto alla sede del sindacato non appaiono sufficienti a contrastare la presunzione che il lavoratore sia stato sufficientemente assistito, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta di prova né sollecitato ulteriori attività istruttorie.
Non è quindi fondata la domanda del ricorrente volta ad ottenere la corresponsione della retribuzione ancora spettante in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta per il periodo da maggio 2003 a CP_1 gennaio 2019.
*
Quanto al periodo relativo al rapporto di lavoro svolto con dal CP_3
14.1.2019 al 6.6.2019 il ricorrente rivendica le differenze retributive maturate per lo svolgimento delle mansioni superiori di responsabile di cantiere e direttore tecnico a fronte del formale inquadramento con mansioni di impiegato III livello CCNL settore terziario-servizi.
E tuttavia le risultanze dell' istruttoria dibattimentale non sono sufficienti a comprovare le rivendicazioni di parte ricorrente.
Ed invero il teste ha riferito ”Ho lavorato per fino Testimone_1 CP_1 al 2014 e successivamente (a seguito del conferimento alla COSI srl) ho lavorato per la fino a tutt' oggi. Non ho un contratto di lavoro dipendente CP_2 bensì di consulenza e sono anche direttore tecnico della SOA (che è l' organo certificatore dei lavori pubblici della SOCI). Sul capitolo di prova 2 del ricorso posso dire che non era iscritta alla SOA e pertanto non CP_3 necessitava di un direttore tecnico. Per il resto posso dire che io ho
Part collaborato con la e con nel periodo da gennaio a giugno 2019 per lo CP_3 svolgimento di perizie tecniche relative a un investimento turistico e so che la in quel periodo non aveva cantieri non avendo alcun contratto con Enti CP_3
Pubblici o con società di gestione. Per il resto ho visto il ricorrente in tale periodo in cui ha collaborato con me per il lavoro sopra riferito svolgere mansioni di preventivista, contabilizzatore nell' ambito della perizia di stima che ha svolto con me. Sul capitolo 3 preciso che il responsabile tecnico di
Cont Part
non si interfacciava con in quanto non vi erano contratti della CP_3
con l' Acquedotto. Sul capitolo 7 del ricorso il ricorrente non era
[...] responsabile perché in assenza di contratti di manutenzione intestati alla
non era necessaria la figura di un responsabile. Inoltre lo stesso non CP_3 era reperibile 24 ore su 24. Preciso che nel periodo da gennaio a giugno 2019 io avevo il contratto con la SOCI e pertanto mi recavo alla sede della CP_3
(che coincide con quella della SOCI) quasi quotidianamente. Sul capitolo 7 della memoria confermo che l' orario osservato dal ricorrente era più o meno quello che mi viene letto e che lo stesso si occupava della contabilità tecnica della società (ovvero redigeva le perizie di stima o computi metrici per gli immobili degli investimenti turistici perché non vi erano altre commesse).
Confermo il capitolo 9 della memoria”.
Anche il teste ha riferito “Ho lavorato per la dal 14 Testimone_2 CP_3 gennaio 2019 fino al 2021 e successivamente sono passata alle dipendenze della per la quale sono attualmente dipendente. Prima del 14 gennaio, e con CP_2 precisione dal settembre 2006, ero dipendente della Confermo il capitolo CP_1
7 della memoria di parte resistente e preciso che il ricorrente si occupava della contabilità tecnica ovvero della redazione di perizie e preventivi tecnici. Nel periodo da gennaio a giugno 2019 ricordo che si occupava di tali mansioni con riferimento all' avanzamento dei lavori relativi alla costruzione di un villaggio in S Isidoro. Per il resto i cantieri erano fermi perché non
c' erano altre commesse. Confermo il capitolo 9 della memoria di parte resistente. ADR Con riferimento alle commesse per e Comune Lecce CP_7 preciso che per non c'era una contratto e anche oggi interveniamo CP_7 Cont soltanto su richiesta. Nel 2019 la non ha lavorato per la . Presumo CP_3 che nel 2019 vi siano stati lavori di SOCI con All' epoca non CP_7 avevamo nessun tecnico ed è probabile che si sia interessato il ricorrente”.
Infine il teste ha riferito “Sono funzionario tecnico con Testimone_3 funzioni di quadro presso il Consorzio ASI di Brindisi dal 2000 a tutt' oggi;
nello specifico mi occupo della gestione e manutenzione delle reti idriche del
Consorzio ASI;
in ragione di tale funzione conosco la e la nonché il CP_1 CP_2 Part sig Ria. Rispetto alla domanda n 2 posso dire che il sig ha effettuato dei sopralluoghi preliminari sul cantiere quale responsabile di cantiere insieme a
Part me, dico meglio in almeno tre occasioni mi sono incontrato con per conto della ditta Soci accreditata presso il Consorzio ASI di Nulla posso CP_7 dire sulla circostanza sub 3 perché non lavoro per AQP. Nulla posso riferire rispetto alla circostanza sub 7, io non so chi sia Rifin. A precisazione ho ricostruito il periodo e fino al 2017 inizio 2018 ho avuto come interlocutore della società il sig , dopo e fino alla metà del 2019 l' ing;
il Pt_2 Tes_1 Part sig l' ho conosciuto sui cantieri.Il mio interlocutore amministrativo è sempre stato OT per qualunque attività della mentre l' interlocutore CP_2 tecnico dei cantieri della nel periodo da marzo 2019 a giugno 2019 è stato CP_2 Part
Preciso che i miei incontri con erano relativi ai Parte_1 sopralluoghi preliminari finalizzati all' emissione di offerta per l' esecuzione dei lavori. Successivamente nella fase di esecuzione io non mi recavo sui cantieri mentre mi sono recato nella fase finale di verifica dell'
Part esecuzione dei lavori in cui era presente. Anche in questo caso ci furono
Part tre incontri finali in cui era presente per la verifica dell' esecuzione dei lavori”.
Tanto premesso, le risultanze dell' istruttoria dibattimentale non appaiono sufficienti a comprovare lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni di responsabile di cantiere e direttore tecnico (a fronte del formale inquadramento con mansioni di impiegato III livello CCNL settore terziario- servizi) nel periodo dal 14.1.2019 al 6.6.2019 di svolgimento dell' attività lavorativa alle dipendenze di . CP_3
A tal proposito i testi ed hanno Testimone_1 Testimone_2 concordemente riferito che nel periodo in cui era dipendente di Parte_1 lo stesso si era occupato della contabilità tecnica della società CP_3
(ovvero redigeva le perizie di stima o computi metrici per gli immobili degli
Part investimenti turistici perché non vi erano altre commesse), che il non aveva svolto le mansioni di responsabile tecnico perché in assenza di contratti di manutenzione intestati a non era necessaria la figura del responsabile CP_3 Cont tecnico, che non vi erano contratti della con sicchè il responsabile CP_3 Cont tecnico di non si interfacciava con il ricorrente, che la era una CP_3 società di servizi e pertanto non poteva fare lavori tecnici;
che nel 2019 la
Cont
non aveva lavorato per la;
che nel 2019 vi ero stati lavori di SOCI CP_3 con ed era probabile che si fosse interessato il ricorrente. CP_7
A fronte di tali deposizioni è stato ascoltato il teste Testimone_3 funzionario tecnico con funzioni di quadro presso il Consorzio ASI di CP_7 dal 2000, il quale non ha saputo dire se il ricorrente avesse svolto le funzioni di responsabile di cantiere presso la ditta , atteso che non conosceva CP_3 la società Ha inoltre aggiunto di essersi incontrato con il Ria in CP_3 almeno tre occasioni per conto della ditta SOCI accreditata presso il Consorzio ASI di e che in tali occasioni l' interlocutore tecnico della CP_7 CP_2 era stato il Ria.
Tale deposizione tuttavia non appare sufficiente a provare che il ricorrente, nel periodo dal 14.1.2019 al 6.6.2019 in cui era dipendente di abbia svolto alle dipendenze della predetta società le mansioni CP_3 prevalenti di impiegato tecnico e direttore tecnico atteso che la CP_3 non aveva contratti di manutenzione a lei intestati.
La sola circostanza riferita dal teste secondo la quale il Testimone_3 ricorrente, in almeno tre occasioni, aveva svolto le mansioni di responsabile di cantiere per conto della ditta in occasione dei lavori di CP_2 CP_2 con non appare sufficiente a comprovare lo svolgimento in maniera CP_7 prevalente da parte del ricorrente delle mansioni di impiegato tecnico e direttore tecnico alle dipendenze di , non soltanto per l' episodicità CP_3 dello svolgimento di tali mansioni (il teste ha riferito che tra Tes_2 CP_2
e non c' era un contratto ma si interveniva su richiesta) ma anche CP_7 per la mancanza di sufficienti allegazioni atte a comprovare che e CP_2
fossero un unico soggetto giuridico. CP_3
Per tali motivi, dunque, la domanda dev'essere rigettata.
Le spese processuali sostenute da e seguono la CP_1 CP_3 soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese processuali tra parte ricorrente e nei CP_2 confronti della quale non è stata proposta alcuna domanda giudiziale.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di , e CP_1 CP_3 CP_2
1) Rigetta il ricorso.
2) Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalle Parte_1 parti resistenti e che liquida in euro 1.000,00 per CP_1 CP_3 ciascuna di esse, oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte resistente dichiaratosi antistatario.
Compensa per il resto le spese processuali.
Lecce, 5.12.2025 Il giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa