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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 10507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.01.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G.10507/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Gatta Gennaro Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.08.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa , presentava rituale opposizione Persona_1
chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la presente Per_2 sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_2 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 60 al momento della visita, risulta affetta da:
• DEPRESSIONE MAGGIORE CON SPUNTI PSICOTICI DI ENTITÀ MODERATA IN
BUON COMPENSO FARMACOLOGICO => COD. 1204-2210 (RIDUZIONE) IND. INV.
90%
• BPCO IN TABAGISTA →> ANALOGIA COD. 6013 IND. INV. 20%
• DISTIROIDISMI => NON DANNO RICADUTA INVALIDANTE.
Quanto allo stato psichico della periziata, il ctu ha evidenziato che si tratta di un soggetto vigile, collaborante e decorosamente curato nella persona, che al libero colloquio ha fatto obiettivare buone performances psichiche supportate da normale orientamento nel tempo e nello spazio, con tono dell'umore a connotazione complessivamente eutimica;
ha poi rilevato che nella storia della periziata non sono emersi ricoveri in ambiente ospedaliero psichiatrico o necessità di trattamenti psichiatrici d'urgenza tipo TSO. Dal colloquio sono emerse modeste difficoltà nelle relazioni interpersonali ascrivibili alle caratteristiche cliniche della depressione maggiore, ma allo stato, per quanto obiettivato, a giudizio del ctu non risulta possibile esprimere un parere di psicosi grave con disorganizzazione della vita sociale.
Il ctu ha inoltre considerato anche la documentazione successivamente depositata ed attestante un aggravamento delle condizioni della ricorrente.
L'entità delle infermità della ricorrente, a parere del CTU, sono tali da incidere complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 92% con decorrenza dal 16 giugno 2022 (data della domanda amministrativa).
Nel caso di specie non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità, mentre risultano soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2022, del resto già riconosciuto, sebbene in misura percentuale minore, in sede di atp, laddove la ctu dott.ssa aveva concluso ritenendo Persona_1 la ricorrente invalida all'80%. Le conclusioni rese dal ctu dott. , a parer di chi scrive, sono condivisibili e congruenti Per_2
con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 317/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, dichiarando la ricorrente invalida al 92% dalla domanda amministrativa;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 10/01/2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 9.01.2025, lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G.10507/2023
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Gatta Gennaro Parte_1
Opponente
E
, in persona del legale rapp.te “pro tempore” dom.to Controparte_1 per la carica in Napoli, via A. De Gasperi n.55;
Opposto
Oggetto: opposizione ad atpo
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.08.2023 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., dott.ssa , presentava rituale opposizione Persona_1
chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e/o pensione di inabilità).
L' si costituiva opponendosi alla domanda. CP_1
Disposto il rinnovo delle operazioni peritali, alla luce delle censure alla perizia e della documentazione medica depositata, e nominato ctu il dott. , è pronunciata la presente Per_2 sentenza. Tanto brevemente premesso in fatto, occorre, in primis, verificare la tempestività della presente opposizione in quanto, ai sensi dell'art. 445 bis comma 6, c.p.c. “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.”
Deve, dunque, darsi atto della tempestività del ricorso in opposizione.
Nel merito, si osserva che il ctu dott. , nominato nella presente fase, in seguito Per_2 all'esame obiettivo sulla persona della ricorrente e dell'esame degli atti, ha concluso ritenendo che la ricorrente, di anni 60 al momento della visita, risulta affetta da:
• DEPRESSIONE MAGGIORE CON SPUNTI PSICOTICI DI ENTITÀ MODERATA IN
BUON COMPENSO FARMACOLOGICO => COD. 1204-2210 (RIDUZIONE) IND. INV.
90%
• BPCO IN TABAGISTA →> ANALOGIA COD. 6013 IND. INV. 20%
• DISTIROIDISMI => NON DANNO RICADUTA INVALIDANTE.
Quanto allo stato psichico della periziata, il ctu ha evidenziato che si tratta di un soggetto vigile, collaborante e decorosamente curato nella persona, che al libero colloquio ha fatto obiettivare buone performances psichiche supportate da normale orientamento nel tempo e nello spazio, con tono dell'umore a connotazione complessivamente eutimica;
ha poi rilevato che nella storia della periziata non sono emersi ricoveri in ambiente ospedaliero psichiatrico o necessità di trattamenti psichiatrici d'urgenza tipo TSO. Dal colloquio sono emerse modeste difficoltà nelle relazioni interpersonali ascrivibili alle caratteristiche cliniche della depressione maggiore, ma allo stato, per quanto obiettivato, a giudizio del ctu non risulta possibile esprimere un parere di psicosi grave con disorganizzazione della vita sociale.
Il ctu ha inoltre considerato anche la documentazione successivamente depositata ed attestante un aggravamento delle condizioni della ricorrente.
L'entità delle infermità della ricorrente, a parere del CTU, sono tali da incidere complessivamente sulla capacità lavorativa della ricorrente nella misura percentuale del 92% con decorrenza dal 16 giugno 2022 (data della domanda amministrativa).
Nel caso di specie non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento della pensione di inabilità, mentre risultano soddisfatti i requisiti necessari per il riconoscimento dell'assegno di invalidità con decorrenza dal mese di giugno 2022, del resto già riconosciuto, sebbene in misura percentuale minore, in sede di atp, laddove la ctu dott.ssa aveva concluso ritenendo Persona_1 la ricorrente invalida all'80%. Le conclusioni rese dal ctu dott. , a parer di chi scrive, sono condivisibili e congruenti Per_2
con gli atti di causa, e vengono pertanto integralmente recepite e fatte proprie. L'opposizione va quindi rigettata.
Val la pena, infine, ribadire a tale scopo che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004;
2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
Ed invero, “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze
o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 7341 del 17/04/2004).
Nulla per le spese di lite di entrambe le fasi, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese di consulenza tecnica, si pongono, quindi, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara concluso il procedimento ATP R.G. 317/2023 e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione della C.T.U. come da separato decreto;
- rigetta l'opposizione, dichiarando la ricorrente invalida al 92% dalla domanda amministrativa;
- spese di lite di entrambe le fasi irripetibili;
- spese di ctu come da separato decreto.
Aversa, 10/01/2025. Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo