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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/03/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15321/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREMONINI Parte_1 C.F._1
DANIELA e dell'avv. BARREA ANNAMARIA ( VIALE ROMA 1/B C.F._2
CASTEL SAN PIETRO TERME;
, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 1/B CASTEL SAN
PIETRO TERME presso il difensore avv. CREMONINI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIGIANI Controparte_1 C.F._3
BIBIANA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 29 BOLOGNA presso il difensore avv. TRIGIANI BIBIANA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Dozza (BO) con rito civile in data 27 luglio 2014, tra il
Sig. e la Sig.ra trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2 detto Comune nell'anno 2024 Nr. 5 Parte 1, deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di legge, essendo trascorsi più di sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita col quale i coniugi si sono separati, prodotto sub doc. 2 ricorrente.
Le parti non si sono riappacificate né hanno ripreso la convivenza coniugale e all'udienza dell'11.3.2025 il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Dozza (BO) con rito civile in data 27 luglio
2014 tra nato/a il 16/10/1945 a SO EN (RA) Parte_1
e
, nato/a il 01/10/1960 a FEDERAZIONE RUSSA Controparte_1
e trascritto nel Registro dello Stato Civile nell'anno 2024 Nr. 5 Parte 1, del Comune di Dozza, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15321/2024 avente ad oggetto: divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREMONINI Parte_1 C.F._1
DANIELA e dell'avv. BARREA ANNAMARIA ( VIALE ROMA 1/B C.F._2
CASTEL SAN PIETRO TERME;
, elettivamente domiciliato in VIALE ROMA 1/B CASTEL SAN
PIETRO TERME presso il difensore avv. CREMONINI DANIELA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIGIANI Controparte_1 C.F._3
BIBIANA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO 29 BOLOGNA presso il difensore avv. TRIGIANI BIBIANA FRANCESCA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso sul vincolo come da atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Dozza (BO) con rito civile in data 27 luglio 2014, tra il
Sig. e la Sig.ra trascritto nel registro degli atti di matrimonio di Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 2 detto Comune nell'anno 2024 Nr. 5 Parte 1, deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di legge, essendo trascorsi più di sei mesi dall'accordo di negoziazione assistita col quale i coniugi si sono separati, prodotto sub doc. 2 ricorrente.
Le parti non si sono riappacificate né hanno ripreso la convivenza coniugale e all'udienza dell'11.3.2025 il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto a tutte le ulteriori domande e questioni, si fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Dozza (BO) con rito civile in data 27 luglio
2014 tra nato/a il 16/10/1945 a SO EN (RA) Parte_1
e
, nato/a il 01/10/1960 a FEDERAZIONE RUSSA Controparte_1
e trascritto nel Registro dello Stato Civile nell'anno 2024 Nr. 5 Parte 1, del Comune di Dozza, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
fa rinvio all'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del Giudice Relatore, in data odierna, per il prosieguo del giudizio.
Spese alla definizione del merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18.3.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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