Sentenza 26 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/11/2002, n. 16631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16631 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2002 |
Testo completo
IN NOTE DE OP ITAL ANO1 6 62 1 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT IA I CASSAZIONE Oggetto EZIONE SECONDA CIVILE می Se cunde Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 635/00 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron.
2.39027 Dott. Alfredo Rep. 4425 MENSITIERI Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.10/07/02 Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere NG CODE ha pronunciato la seguente sta copia studio IE SOLE 24 ORE SENTENZA sul ricorso proposto da: 28 NOV. 200 GO RI ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso 10 studio dell'avvocato GIAMPIERO PLACIDI, difeso dagli avvocati KARL GARTNER, ERICH OHRWALDER, giusta delega in atti;
CCREE - ricorrente esta ه السلام DS 20 HUT. 2012 contro per day € GO FA, e GO BA, GO US, GO BE, questi tre anche nella loro qualità LIRE 1500 CANCELLED di eredi di ALTSTATTER VED. GO AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato MARIO 2002 A703516 LULANI, che li difende unitamente all'avvocato ARMIN 1113 A702023 -1- LIRE PINGGERA, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 311/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 13/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito 1'Avvocato BARTOLUCCI CLAUDIO, che deposita delega rilasciata dall'AVVOCATO GARTNER KARL difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento; udito 1'Avvocato LULANI MARIO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 13 settembre 1999 la Corte d'appello di Trento, in riforma della de- cisione del Tribunale di Bolzano del 27 aprile 1992, ha rigettato le opposizioni pro= poste da RI SC avverso i decreti con i quali il Pretore di IL aveva di= chiarato che ciascuno degli eredi di SE SC (AV, RH, HA e Jose- fa SC e NI TS) aveva acquistato per usucapione la proprietà esclusi= va di fondi facenti parte dell'eredità di SE SC. Secondo la Corte che ciascuno dei coeredi avesse usucapito i singoli fondi, era risul' tato dalle deposizioni testimoniali e dall'atto di divisione prodotto in giudizio. RI SC ha proposto ricorso per cassazione al quale le controparti resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i connessi motivi primo e terzo, denunziandosi la violazione degli art.784 e 1111 del codice civile, in relazione all'art. 360 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello,in riforma della decisione di pri= mo grado, dichiarato inammissibile la domanda d'accertamento dell'acquisto per usu= capione della proprietà dei terreni facenti parte del compendio ereditario di SE SC, sebbene nessuno dei suoi successori universali avesse posseduto in modo esclusivo tali fondi, in quanto questi non erano stati divisi.I coeredi, infatti, dopo ave- re svolto delle trattative, avevano redatto una scrittura privata di divisione, ma non la avevano sottoscritta e, pertanto, si sarebbe dovuto escludere che avessero compiuto degli atti d'interversione del possesso e disposto come proprietari di fondi loro asse= gnati per il periodo necessario ai fini della prescrizione acquisitiva, che è stata, invece, immotivatamente riconosciuta. Il motivo è infondato, perché, contrariamente a quel che in esso si afferma, la Corte del merito ha motivatamente ritenuto che i coeredi avevano usucapito la proprietà dei fondi oggetto della controversa, avendo rilevato che dalla scrittura privata prodotta in giudizio e non disconosciuta neanche dall'appellante, era risultato che vi era stata la modifica del possesso comune in possesso esclusivo sui beni a ciascuno dei comuni= sti assegnati, e, dalla prova per testimoni, che tale possesso si era protratto per tutto il periodo richiesto per l'acquisto per usucapione della proprietà. Il secondo e il quarto motivo sono inammissibili, perché con essi si eccepisce per la prima volta in sede di legittimità, che non si sarebbe potuta chiedere al Pretore l'ema= nazione del decreto dichiarativo dell'usucapione speciale, non essendo tutti i fondi di natura rustica, come prescritto dalla legge 10 maggio 1976 n.346; e che il termine pre- visto per l'usucapione speciale non era ancora decorso interamente alla data in cui era stata promosso il procedimento davanti al Pretore. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e la ricorrente condannata a rimborsare le spese del giudizio alle controparti. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, a favore dei controri corenti, delle spese del giudizio di legittimità e liquida dette spese in euro 1180,00 di cui mille di onorari d'avvocato. Roma 10 luglio 2002. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott. A. Vellan (dott. V.Calfapietra) IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma26 NOV. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 456T 20,66 In love;
TOT: 4974 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 200...Serie 4 al 16395 149,77 OVE/77...) (euroCENTOQUART p. It Chg by Servizi (Dott.ssa RI Grazia FLIPPO) Il Responsabile Servizio At adiziar RACCIO N