TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7568
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Ordinanza presidenziale 30 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Sentenza 27 aprile 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Il Tribunale ha preso atto della dichiarazione di parte ricorrente, ritenendo sussistente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in applicazione dell'art. 84, comma 4, c.p.a., dato l'intervenuta adesione alla procedura e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Nonostante la norma (art. 7 d.l. 95/2025) preveda l'attestazione regionale dell'avvenuto pagamento per la cessazione della materia del contendere, il giudice ha ritenuto che la dichiarazione della parte ricorrente fosse sufficiente a desumere la carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7568
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7568
    Data del deposito : 27 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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