Ordinanza presidenziale 30 giugno 2023
Decreto cautelare 26 luglio 2023
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/04/2026, n. 7568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7568 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03036/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3036 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da Abbott Medical Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Brunetti, Francesco Fratini, Elio Leonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e BO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Li Vigni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Pindemonte 88 - Uoc Legale Asp;
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Diasorin S.p.A., Diasorin Italia S.p.A., Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese – Pcm, Regione Campania, Regione Emilia-Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise -Pcm, Regione Piemonte, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, Provincia Autonoma di TO, Provincia Autonoma di BO, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi, Azienda Sanitaria Locale della Provincia Foggia, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Irccs “Saverio De Bellis”, Istituto Tumori “Giovanni Paolo Ii” - I.R.C.C.S. - Bari, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, comunicata via pec il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”);
- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”);
- del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
- di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi:
-- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”;
-- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di TO e BO sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”);
-- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”;
-- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022;
-- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale n. AOO_168/PROT/10/01/2023/0000214 del 10/01/2023, trasmessa via pec in data 12/01/2023, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso, e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barin. 2188 del 14.11.2022; deliberazione della Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 1586 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 680 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce n. 392 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” n. 565 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari n. 619 del 14.11.2022).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Medical Italia S.r.l. il 9/5/2023:
- della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n. 1 dell'8/02/2023, trasmessa via pec alla Ricorrente in data 10/02/2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”);
- per quanto occorrer possa, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL Brindisi n. 255 del 2/02/2023 e della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL Lecce n. 134 del 3/02/2023, richiamate nella Delibera di Ricalcolo di Ripiano, ancorché non conosciute;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e BO e di Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. IR DA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Premesso che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente ha censurato i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali la Regione Puglia ha dato attuazione al ripiano del superamento dei tetti regionali per la spesa dei dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018, ai sensi dell’articolo 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché i presupposti provvedimenti ministeriali e l’accordo del 7 novembre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di TO e BO;
2. Rilevato che con atto depositato in data 10 febbraio 2026 parte ricorrente - nel chiedere il passaggio in decisione della causa- ha dichiarato di aver aderito alla procedura prevista dall’art. 8, comma 3, del d.l. n. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56, e di aver provveduto al pagamento del 48% di quanto originariamente addebitatole, chiedendo pertanto la declaratoria di “ estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 con compensazione delle spese di lite ”;
3. Considerato che, ai sensi dell’art. 7 d.l. 95/2025, “ Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome TO e BO accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite ”;
4. Rilevato che dalla lettura della norma emerge chiaramente che, affinché possa determinarsi la cessazione della materia del contendere nell’ambito dei giudizi inerenti il riparto degli oneri derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, debbano ricorrere cumulativamente, oltre al tempestivo pagamento da parte delle aziende fornitrici della quota di ripiano sulle stesse ricadente, anche l’attestazione adottata dal competente ente regionale o provinciale circa l’avvenuto tempestivo pagamento, venendo a configurarsi una fattispecie complessa il cui perfezionamento è subordinato all’adempimento di oneri gravanti su soggetti diversi;
5. Considerato che parte ricorrente chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento al giudizio e che tuttavia non può ritenersi integrata la fattispecie legale di cui alla richiamata disposizione, mancando il deposito nel fascicolo di causa del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria, mentre possono ritenersi sussistenti i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a.;
6. Ritenuto pertanto che debba prendersi atto della dichiarazione di parte ricorrente di cessazione della materia del contendere, potendosi dalla stessa evincere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso in esame, in applicazione dell’articolo 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “ il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”, tenuto conto della intervenuta adesione alla procedura di decurtazione di cui all’art. 8, comma 3, del d.l. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con la legge 26 maggio 2023 n. 56 e dell’affermato adempimento alle conseguenti obbligazioni pecuniarie gravanti su parte ricorrente;
7. Ritenuto infine che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti ivi descritti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), e dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO AR, Presidente
Giuseppe Bianchi, Primo Referendario
IR DA PI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IR DA PI | TO AR |
IL SEGRETARIO