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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2097/2024
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
06.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2097/2024
TRA
Parte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Yasmine Laachir ed Erika Villanova
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Bianco CP_1
APPELLATA
NONCHÈ
, elettivamente domiciliato ex lege presso Controparte_2 [...]
Parte_1
[...]
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata ex lege presso
[...]
[..
[...] [...]
Controparte_4 [...]
Parte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione Parte_1
internazionale (nel prosieguo, semplicemente ha impugnato la sentenza Parte_1 Pt_1
n. 451/2024 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 17.02.2024, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni dallo stesso CP_1
riportate in data 22.02.2020, alle ore 19:00 circa, allorchè veniva investito, quale pedone, dall'autoveicolo Volkswagen Passat, tg. T9325TH, di nazionalità bulgara e di proprietà di Controparte_2
ed assicurato con la società , il giudice di primo grado così
[...] Controparte_3
statuiva: “1) dichiara la contumacia dell' in plrpt, di Controparte_5 Controparte_2
e della società in plrpt;
2) accoglie la domanda;
3) per l'effetto, condanna
[...] Controparte_3
l' in plrpt a pagare a favore: a) di la somma di € 5.087,85 al Controparte_6 CP_1
valore attuale, oltre interessi calcolati come in motivazione;
b) dell'avv. Angelo Bianco quale difensore anticipatario, la somma di € 2.800,00 per compensi professionali di cui € 300,00 per spese oltre Iva, cpa e le spese generali come per legge oltre la somma di € 350,00 dallo stesso già versata al ctu medico legale così come precisato in comparsa conclusionale”
(cfr. dispositivo della sentenza impugnata).
In particolare, l'appellante, quale motivo d'appello principale, deduceva la erronea declaratoria di sua contumacia, in considerazione della nullità della notifica, effettuata a mezzo PEC, dell'atto introduttivo del giudizio nei suoi riguardi, in quanto la busta telematica di notifica conteneva, non già l'atto di
3 citazione del volto ad evocare in giudizio - tra gli altri - l' bensì l'atto di citazione a nome CP_1 Pt_1
di tal nei confronti della Controparte_7 Parte_2
Si costituiva in giudizio il che riconosceva l'errore di notifica, che aveva provocato la nullità CP_1
della sentenza di primo grado, chiedendo, a sua volta, a questo giudice d'appello di rimettere in termini l'appellante ex art. 294 c.p.c., consentendo la ripetizione degli atti processuali nulli, con accoglimento, all'esito, della domanda di risarcimento come già proposta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.5.2025, la causa - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, poi, essere dichiarata l'ammissibilità e la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dalla notifica della gravata sentenza, avvenuta in data 17.3.2024, a fronte della notifica dell'atto d'appello in data 15.4.2024 ed iscrizione a ruolo in data 22.4.2024; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
L'appello è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto è stata emessa una pronuncia giudiziale nonostante il contraddittorio non integro.
Infatti, occorre dichiarare l'erroneità della declaratoria di contumacia dell non avendo l'ente Pt_1
appellante mai ricevuto l'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato da . CP_1
Ed infatti, lo stesso appellato costituito ha ammesso “la sussistenza di un errore di allegazione al momento della notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. Effettivamente, a causa di un automatismo del sistema CP_1
Thunderbid utilizzato per la notifica telematica, in loco del file pdf contenente la citazione “ veniva Controparte_8
4 allegato il file pdf ” (cfr. pag.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta del Parte_3
, evidenziando l'incolpevole errore, avvalorato dalla circostanza per cui “il giudizio di primo grado è CP_1
stato incardinato prima della riforma Cartabia, di conseguenza l'iscrizione a ruolo veniva effettuata con il deposito non dei files eml, bensì semplicemente della stampa delle ricevute di accettazione e consegna delle pec di notifica. Tale prassi ha di fatto impedito all'attore ed al giudice di verificare la presenza di un'errata allegazione al momento della notifica telematica” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del . CP_1
Ciò posto in fatto, va dichiarata la nullità della notifica in primo grado nei confronti dell' vizio Pt_1
che il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare e sanare fissando termine per rinnovare la notifica, ex art. 291 c.p.c.
Avendo, viceversa, il Giudice di Pace omesso tale adempimento, dal momento che l' a causa del Pt_1
suddetto vizio di notifica, non fu messo a conoscenza dell'instaurazione del procedimento nei suoi confronti, risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 354, co. 1, c.p.c. e va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza, con rimessione della causa dinanzi al Giudice di primo grado, che dovrà statuire nel contraddittorio dell' CP
, infatti, l'art. 354 cpc: “Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il Giudice dell'appello non può rimettere
[...]
la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (…)”.
La causa andrà, dunque, riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace competente.
L'appellante ha, inoltre, invocato, con domanda ritualmente formulata nell'atto di appello, la condanna dell'appellato alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, CP_1
come da documentazione in atti (si cfr. dettaglio di pagamento effettuato a mezzo bonifico, inviato a mezzo PEC dall'appellante al difensore del e da quest'ultimo non disconosciuto, in all. n. 10 CP_1
nella produzione telematica di parte appellata).
Stante la nullità della sentenza di primo grado e la prova dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia, la domanda di restituzione così proposta, in maniera rituale e specifica, va accolta, «atteso che
5 il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza» (Cass., sez. III, 13.4.2007, n. 8829).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In considerazione del comportamento di parte appellata, non ostativo all'accoglimento dell'appello, e la verosimiglianza della natura incolpevole dell'errore di notifica commesso in primo grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77 del 19.4.2018, per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dall' di assistenza assicurativa automobilisti Parte_1
in circolazione internazionale e, per l'effetto, dichiara la nullità della Parte_1
sentenza impugnata, per le ragioni esposte in parte motiva e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al Giudice di primo grado.
2. Dispone che la causa venga riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. dinanzi al Giudice di
Pace competente.
3. Condanna alla restituzione all'appellante della somma corrisposta, in suo CP_1
favore, in esecuzione della sentenza impugnata.
4. Compensa interamente le spese di lite di questo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso il 06.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa indicata in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
06.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 2097/2024
TRA
Parte_1 in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Yasmine Laachir ed Erika Villanova
APPELLANTE
E
, con il patrocinio dell'avv. Angelo Bianco CP_1
APPELLATA
NONCHÈ
, elettivamente domiciliato ex lege presso Controparte_2 [...]
Parte_1
[...]
APPELLATO
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 elettivamente domiciliata ex lege presso
[...]
[..
[...] [...]
Controparte_4 [...]
Parte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 15.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione Parte_1
internazionale (nel prosieguo, semplicemente ha impugnato la sentenza Parte_1 Pt_1
n. 451/2024 del Giudice di Pace di Nola, pubblicata il 17.02.2024, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da , volta ad ottenere il risarcimento delle lesioni dallo stesso CP_1
riportate in data 22.02.2020, alle ore 19:00 circa, allorchè veniva investito, quale pedone, dall'autoveicolo Volkswagen Passat, tg. T9325TH, di nazionalità bulgara e di proprietà di Controparte_2
ed assicurato con la società , il giudice di primo grado così
[...] Controparte_3
statuiva: “1) dichiara la contumacia dell' in plrpt, di Controparte_5 Controparte_2
e della società in plrpt;
2) accoglie la domanda;
3) per l'effetto, condanna
[...] Controparte_3
l' in plrpt a pagare a favore: a) di la somma di € 5.087,85 al Controparte_6 CP_1
valore attuale, oltre interessi calcolati come in motivazione;
b) dell'avv. Angelo Bianco quale difensore anticipatario, la somma di € 2.800,00 per compensi professionali di cui € 300,00 per spese oltre Iva, cpa e le spese generali come per legge oltre la somma di € 350,00 dallo stesso già versata al ctu medico legale così come precisato in comparsa conclusionale”
(cfr. dispositivo della sentenza impugnata).
In particolare, l'appellante, quale motivo d'appello principale, deduceva la erronea declaratoria di sua contumacia, in considerazione della nullità della notifica, effettuata a mezzo PEC, dell'atto introduttivo del giudizio nei suoi riguardi, in quanto la busta telematica di notifica conteneva, non già l'atto di
3 citazione del volto ad evocare in giudizio - tra gli altri - l' bensì l'atto di citazione a nome CP_1 Pt_1
di tal nei confronti della Controparte_7 Parte_2
Si costituiva in giudizio il che riconosceva l'errore di notifica, che aveva provocato la nullità CP_1
della sentenza di primo grado, chiedendo, a sua volta, a questo giudice d'appello di rimettere in termini l'appellante ex art. 294 c.p.c., consentendo la ripetizione degli atti processuali nulli, con accoglimento, all'esito, della domanda di risarcimento come già proposta.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 15.5.2025, la causa - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - è giunta alla decisione.
In primis, va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Deve, poi, essere dichiarata l'ammissibilità e la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. dalla notifica della gravata sentenza, avvenuta in data 17.3.2024, a fronte della notifica dell'atto d'appello in data 15.4.2024 ed iscrizione a ruolo in data 22.4.2024; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
L'appello è fondato e va accolto, dovendosi dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, con conseguente rimessione della causa al Giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., in quanto è stata emessa una pronuncia giudiziale nonostante il contraddittorio non integro.
Infatti, occorre dichiarare l'erroneità della declaratoria di contumacia dell non avendo l'ente Pt_1
appellante mai ricevuto l'atto di citazione introduttivo del giudizio instaurato da . CP_1
Ed infatti, lo stesso appellato costituito ha ammesso “la sussistenza di un errore di allegazione al momento della notifica dell'atto di citazione nell'interesse del sig. Effettivamente, a causa di un automatismo del sistema CP_1
Thunderbid utilizzato per la notifica telematica, in loco del file pdf contenente la citazione “ veniva Controparte_8
4 allegato il file pdf ” (cfr. pag.
3-4 della comparsa di costituzione e risposta del Parte_3
, evidenziando l'incolpevole errore, avvalorato dalla circostanza per cui “il giudizio di primo grado è CP_1
stato incardinato prima della riforma Cartabia, di conseguenza l'iscrizione a ruolo veniva effettuata con il deposito non dei files eml, bensì semplicemente della stampa delle ricevute di accettazione e consegna delle pec di notifica. Tale prassi ha di fatto impedito all'attore ed al giudice di verificare la presenza di un'errata allegazione al momento della notifica telematica” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta del . CP_1
Ciò posto in fatto, va dichiarata la nullità della notifica in primo grado nei confronti dell' vizio Pt_1
che il giudice di pace avrebbe dovuto rilevare e sanare fissando termine per rinnovare la notifica, ex art. 291 c.p.c.
Avendo, viceversa, il Giudice di Pace omesso tale adempimento, dal momento che l' a causa del Pt_1
suddetto vizio di notifica, non fu messo a conoscenza dell'instaurazione del procedimento nei suoi confronti, risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 354, co. 1, c.p.c. e va, pertanto, dichiarata la nullità della sentenza, con rimessione della causa dinanzi al Giudice di primo grado, che dovrà statuire nel contraddittorio dell' CP
, infatti, l'art. 354 cpc: “Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il Giudice dell'appello non può rimettere
[...]
la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio (…)”.
La causa andrà, dunque, riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace competente.
L'appellante ha, inoltre, invocato, con domanda ritualmente formulata nell'atto di appello, la condanna dell'appellato alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, CP_1
come da documentazione in atti (si cfr. dettaglio di pagamento effettuato a mezzo bonifico, inviato a mezzo PEC dall'appellante al difensore del e da quest'ultimo non disconosciuto, in all. n. 10 CP_1
nella produzione telematica di parte appellata).
Stante la nullità della sentenza di primo grado e la prova dell'avvenuto pagamento da parte della compagnia, la domanda di restituzione così proposta, in maniera rituale e specifica, va accolta, «atteso che
5 il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno “ex tunc” e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza» (Cass., sez. III, 13.4.2007, n. 8829).
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
In considerazione del comportamento di parte appellata, non ostativo all'accoglimento dell'appello, e la verosimiglianza della natura incolpevole dell'errore di notifica commesso in primo grado, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92 c.p.c., letto alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.
77 del 19.4.2018, per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dall' di assistenza assicurativa automobilisti Parte_1
in circolazione internazionale e, per l'effetto, dichiara la nullità della Parte_1
sentenza impugnata, per le ragioni esposte in parte motiva e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., rimette le parti dinanzi al Giudice di primo grado.
2. Dispone che la causa venga riassunta nel termine di cui all'art. 353 c.p.c. dinanzi al Giudice di
Pace competente.
3. Condanna alla restituzione all'appellante della somma corrisposta, in suo CP_1
favore, in esecuzione della sentenza impugnata.
4. Compensa interamente le spese di lite di questo grado di giudizio tra le parti.
Così deciso il 06.6.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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