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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/05/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2235/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2235/2021 promossa da:
( ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CODELUPPI ELISA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
[...] P.IVA_2
e difeso dall'avv. ALESSANDRO RAFFAELLA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo n. 576 del 14-17.05.2021 emesso dall'intestato Tribunale in favore della
[...]
(di seguito per il Parte_4 Controparte_1 pagamento di € 130.811,58 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo corrispettivo per fatture non corrisposte emesse nell'esecuzione dell'appalto del servizio di gestione della RSA in Civitavecchia. A sostegno dell'opposizione Parte_5 Parte_3
[...
deduceva: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di
Reggio Emilia;
b) l'infondatezza della pretesa creditoria in virtù del comma 5 punto B del
Regolamento per l'assegnazione lavori vigente tra le parti, come ribadito anche al punto n) della lettera di assegnazione;
c) l'inadempimento di agli impegni assunti con Parte_6 il vincolo associativo. Tutto quanto sopra premesso ha chiesto revocarsi il Parte_3 decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 18.496,54 a titolo di rimborso per pagamento tributi (consumi idrici e tassa rifiuti) relativi alla gestione della RSA Villa Santina per il periodo di esecuzione dell'appalto da parte di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 29.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis
Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata atteso che agisce per Controparte_1 il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la gestione della casa di riposo “ ” in Civitavecchia, luogo ove la Parte_5 prestazione doveva essere eseguita, pertanto, correttamente, e la parte opposta ha azionato il proprio credito monitorio dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Invero è documentalmente provato che il diritto della convenuta a percepire il pagamento del corrispettivo da parte del era subordinato all'effettivo pagamento da parte Parte_3 della Stazione appaltante. Nel caso di specie la parte opposta chiede la corresponsione di somme aggiuntive rispetto alle rette dei pazienti della che le Parte_7 spettavano in virtù del contratto di appalto in atti, avendo la medesima unilateralmente deciso, in assenza di apposita autorizzazione da parte del di avvalersi di un servizio CP_2 catering per le rette degli ospiti, non avendo l'amministrazione provveduto a ristrutturare l'area mensa sino al settembre 2011. Nondimeno dette poste attive non risultano né concordate dalle parti dell'appalto, né tantomeno autorizzate successivamente dal
[...]
, non risultando le somme oggetto di causa essere state stanziate nel bilancio Controparte_3 dell'Amministrazione. Inoltre dette somme non sono mai state corrisposte dal al CP_2
45 per cui Formula Sociale non può chiedere, in virtù degli accordi contrattuali, Parte_3 la loro corresponsione.
Né d'altra parte può ritenersi che l'opponente abbia illegittimamente posto in compensazione le somme recate nelle fatture oggetto di opposizione, non potendosi ritenere il credito né certo, né liquido né esigibile, in quanto mai autorizzato dalla Stazione appaltante. Invero il pagamento dell'importo richiesto nelle fatture dalla parte opposta non era previsto nel contratto di appalto, né nella lettera di assegnazione. Inoltre, i costi per il catering esterno non sono mai stati autorizzati dall'amministrazione comunale, per cui le somme richieste non possono ritenersi dovute in quanto volontariamente sostenute dalla parte opposta e arbitrariamente imputate all'opponente. E' irrilevante, nell'economia dei rapporti tra le parti, che tali fatture siano state oggetto di specifica transazione tra l'opponente e il atteso che per le ragioni sopra esposte le predette Controparte_3 somme non potevano ritenersi somme oggetto di compensazione, ed espressamente, anche nell'atto di transazione, il ribadisce l'illegittimità della richiesta e l'assenza di CP_2 autorizzazione a sostenere l'esborso. Pertanto, sulla base del contratto di appalto oggetto di causa parte opposta non può agire al fine di ottenere ulteriori poste attive non ricomprese nel contratto.
Alla luce delle predette considerazioni il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente è invece inammissibile nel presente giudizio, stante l'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della onlus . Come è noto, infatti, in materia di liquidazione coatta amministrativa, per Controparte_1 effetto del rinvio ad opera dell'art. 209 L.F. agli artt 98, 99, 101 e 103, anche il procedimento per
l'accertamento del passivo da svolgersi in quella sede, si deve ritenere appartenga, al pari di quello di verifica ex art. 92 e ss. L.F. e di quelli appunto ex artt. 100, 102, 103 L.F., al genus “dell'accertamento del passivo” fallimentare, essendo questi ultimi tutti ricompresi nell'unico capo V della legge fallimentare ad esso, appunto, intitolato. Oggetto di tale genus di giudizio non è l'accertamento in sé e per sé dei crediti esistenti nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, ma l'accertamento del diritto al riparto, che, se implica necessariamente l'accertamento del credito non si esaurisce in esso, in quanto costituiscono elementi costitutivi di tale diritto, oltre all'esistenza del credito, l'anteriorità certa dello stesso alla sottoposizione del debitore a procedura concorsuale ed il suo derivare dal compimento di atti diversi da quelli pregiudizievoli ex art. 64 e ss. L.F. nei confronti degli altri creditori, presupposti la prova della cui ricorrenza incombe sul creditore al pari della prova del credito in sé (cfr. Tribunale di Roma Sez. XIV civ.- sezione fallimentare, 28 febbraio 2024).
In ragione della soccombenza reciproca possono essere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 576 del 14-17.05.2021;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2235/2021 promossa da:
( ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. CODELUPPI ELISA giusta procura speciale in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
[...] P.IVA_2
e difeso dall'avv. ALESSANDRO RAFFAELLA giusta procura speciale in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Parte_2
(di seguito ) ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo n. 576 del 14-17.05.2021 emesso dall'intestato Tribunale in favore della
[...]
(di seguito per il Parte_4 Controparte_1 pagamento di € 130.811,58 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo corrispettivo per fatture non corrisposte emesse nell'esecuzione dell'appalto del servizio di gestione della RSA in Civitavecchia. A sostegno dell'opposizione Parte_5 Parte_3
[...
deduceva: a) l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore del Tribunale di
Reggio Emilia;
b) l'infondatezza della pretesa creditoria in virtù del comma 5 punto B del
Regolamento per l'assegnazione lavori vigente tra le parti, come ribadito anche al punto n) della lettera di assegnazione;
c) l'inadempimento di agli impegni assunti con Parte_6 il vincolo associativo. Tutto quanto sopra premesso ha chiesto revocarsi il Parte_3 decreto ingiuntivo opposto e in via riconvenzionale l'opponente ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 18.496,54 a titolo di rimborso per pagamento tributi (consumi idrici e tassa rifiuti) relativi alla gestione della RSA Villa Santina per il periodo di esecuzione dell'appalto da parte di . Controparte_1
Si costituiva in giudizio che chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto.
Istruita la causa mediante acquisizioni documentali e pervenuto il procedimento in via definitiva al sottoscritto giudice la causa era decisa all'udienza del 29.05.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della camera di consiglio.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis
Cass. civ. n. 6421 del 22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata atteso che agisce per Controparte_1 il pagamento del corrispettivo derivante dall'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la gestione della casa di riposo “ ” in Civitavecchia, luogo ove la Parte_5 prestazione doveva essere eseguita, pertanto, correttamente, e la parte opposta ha azionato il proprio credito monitorio dinanzi al Tribunale competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Invero è documentalmente provato che il diritto della convenuta a percepire il pagamento del corrispettivo da parte del era subordinato all'effettivo pagamento da parte Parte_3 della Stazione appaltante. Nel caso di specie la parte opposta chiede la corresponsione di somme aggiuntive rispetto alle rette dei pazienti della che le Parte_7 spettavano in virtù del contratto di appalto in atti, avendo la medesima unilateralmente deciso, in assenza di apposita autorizzazione da parte del di avvalersi di un servizio CP_2 catering per le rette degli ospiti, non avendo l'amministrazione provveduto a ristrutturare l'area mensa sino al settembre 2011. Nondimeno dette poste attive non risultano né concordate dalle parti dell'appalto, né tantomeno autorizzate successivamente dal
[...]
, non risultando le somme oggetto di causa essere state stanziate nel bilancio Controparte_3 dell'Amministrazione. Inoltre dette somme non sono mai state corrisposte dal al CP_2
45 per cui Formula Sociale non può chiedere, in virtù degli accordi contrattuali, Parte_3 la loro corresponsione.
Né d'altra parte può ritenersi che l'opponente abbia illegittimamente posto in compensazione le somme recate nelle fatture oggetto di opposizione, non potendosi ritenere il credito né certo, né liquido né esigibile, in quanto mai autorizzato dalla Stazione appaltante. Invero il pagamento dell'importo richiesto nelle fatture dalla parte opposta non era previsto nel contratto di appalto, né nella lettera di assegnazione. Inoltre, i costi per il catering esterno non sono mai stati autorizzati dall'amministrazione comunale, per cui le somme richieste non possono ritenersi dovute in quanto volontariamente sostenute dalla parte opposta e arbitrariamente imputate all'opponente. E' irrilevante, nell'economia dei rapporti tra le parti, che tali fatture siano state oggetto di specifica transazione tra l'opponente e il atteso che per le ragioni sopra esposte le predette Controparte_3 somme non potevano ritenersi somme oggetto di compensazione, ed espressamente, anche nell'atto di transazione, il ribadisce l'illegittimità della richiesta e l'assenza di CP_2 autorizzazione a sostenere l'esborso. Pertanto, sulla base del contratto di appalto oggetto di causa parte opposta non può agire al fine di ottenere ulteriori poste attive non ricomprese nel contratto.
Alla luce delle predette considerazioni il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione deve essere revocato.
La domanda riconvenzionale svolta dall'opponente è invece inammissibile nel presente giudizio, stante l'apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa della onlus . Come è noto, infatti, in materia di liquidazione coatta amministrativa, per Controparte_1 effetto del rinvio ad opera dell'art. 209 L.F. agli artt 98, 99, 101 e 103, anche il procedimento per
l'accertamento del passivo da svolgersi in quella sede, si deve ritenere appartenga, al pari di quello di verifica ex art. 92 e ss. L.F. e di quelli appunto ex artt. 100, 102, 103 L.F., al genus “dell'accertamento del passivo” fallimentare, essendo questi ultimi tutti ricompresi nell'unico capo V della legge fallimentare ad esso, appunto, intitolato. Oggetto di tale genus di giudizio non è l'accertamento in sé e per sé dei crediti esistenti nei confronti del debitore sottoposto a procedura concorsuale, ma l'accertamento del diritto al riparto, che, se implica necessariamente l'accertamento del credito non si esaurisce in esso, in quanto costituiscono elementi costitutivi di tale diritto, oltre all'esistenza del credito, l'anteriorità certa dello stesso alla sottoposizione del debitore a procedura concorsuale ed il suo derivare dal compimento di atti diversi da quelli pregiudizievoli ex art. 64 e ss. L.F. nei confronti degli altri creditori, presupposti la prova della cui ricorrenza incombe sul creditore al pari della prova del credito in sé (cfr. Tribunale di Roma Sez. XIV civ.- sezione fallimentare, 28 febbraio 2024).
In ragione della soccombenza reciproca possono essere compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1) In accoglimento per quanto di ragione della domanda attorea, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 576 del 14-17.05.2021;
2) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;
3) Dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 29 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli