Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 26.6.2025 , nella causa iscritta al n. 3109 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 giusta mandato in calce allegato al fascicolo telematico dall' Avv. Pasquale Biondi e con quest'ultimo domiciliata digitalmente all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata
Email_1
Ricorrente
CONTRO
persona del legale rappresentante p.t. rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv.to dall'avv. Francesco Cinotti presso il cui studio in San Prisco (CE) alla Via
Trento, 21 è elettivamente domiciliata giusta procura in atti.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: licenziamento.
1.
Con ricorso depositato in data 19.7.2024 la ricorrente in epigrafe identificata ha esposto:
-di avere iniziato a lavorare in data 17/02/2024 alle dipendenze della
[...] società operante nel settore della distribuzione alimentare ed avente CP_2 ad oggetto sociale la vendita all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale sito in Pietrelcina (BN) alla Via F. Paga;
-di non avere sottoscritto alcun contratto di assunzione e che il summenzionato rapporto di lavoro è stato denunciato dalla datrice di lavoro al competente Centro per l'Impiego come rapporto a tempo determinato e a tempo parziale a 27 ore settimanali;
-che solo dopo un mese dall'inizio della prestazione lavorativa è stata richiesta la sottoscrizione di un contratto di lavoro part time orizzontale di 27 ore settimanali, a tempo determinato, con cessazione del rapporto prevista per il 31/08/2024;
-di non avere mai sottoscritto tale contratto;
-di avere espletato le mansioni di commessa di negozio addetta alle operazioni di vendita e a quelle ausiliarie alla vendita, quali l'incasso, la registrazione, la preparazione delle confezioni, la prezzatura, il rifornimento dei banchi e delle scaffalature e la movimentazione fisica della merce;
-di avere prestato attività lavorativa dal martedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 13,30. nonchè per due domeniche al mese, rispettando sempre l'orario dalle ore 8,00 alle ore 13,30;
-di essersi assentata a far data dal 17/03/2024 per malattia.
-di avere contattato telefonicamente in data 02/04/2024 il dott. , Persona_1 commercialista della società datrice di lavoro, per chiedere informazioni sul contratto di lavoro a termine che avrebbe dovuto sottoscrivere, nonché per avere informazioni relative al pagamento della indennità di malattia;
-che il dott. ha comunicato che l'azienda aveva provveduto a licenziarla e che, Per_1 pertanto, non sarebbe dovuta rientrare al lavoro;
-di non avere mai ricevuto alcuna busta paga percependo solo o la somma netta di €
470,00, tramite bonifico bancario, a titolo di retribuzione per il mese di febbraio 2024;
-di non avere percepito la retribuzione relativa al mese di marzo 2024 e, di conseguenza, nemmeno l'indennità di malattia.
-di non avere percepito alcuna somma di denaro a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità, né alcuna altra indennità o gratifica legislativamente o contrattualmente prevista;
-di non avere fruito di ferie o permessi retribuiti e di non avere percepito TFR e l'indennità di mancato preavviso. Tanto premesso parte ricorrente ha chiesto di: “1) Dichiarare la nullità, l'inefficacia, l'illegittimità e l'invalidità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 02/04/2024; Di conseguenza condannare la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel suo posto di lavoro ed a risarcirle il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di una indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto come sopra determinata, in ogni caso non inferiore a 5 mensilità, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento, sempre in suo favore, per lo stesso periodo, dei contributi assistenziali e previdenziali;
In via gradata condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcirle il danno subito a causa del licenziamento, mediante la corresponsione, in suo favore, di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità, ovvero, in caso di assenza del requisito dimensionale, in misura dimezzata e comunque non superiore a 6 mensilità.
In via ulteriormente gradata, nel caso di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno subìto a seguito del licenziamento illegittimo, pari alle retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento sino al 31/08/2024 (data di cessazione del termine apposto al contratto di lavoro), ammontanti ad € 9.345,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. 2) Condannare la in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, al pagamento in favore della ricorrente e per le causali espresse, previo riconoscimento del diritto all'inquadramento nel 4° livello retributivo o nel 5° livello retributivo di cui al CCNL applicato al rapporto di lavoro, della somma di € 4.748,25, ovvero della diversa somma che riterrà dovuta per i titoli menzionati, anche in applicazione dell'art. 36 della Costituzione ed anche nel caso di mancato riconoscimento di espletamento di mansioni di livello superiore.;
3) Determinare, a norma dell'art. 429, terzo comma c.p.c., su tutte le somme dovute al ricorrente, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dallo stesso per la diminuzione del valore del suo credito, condannando la datrice al pagamento in suo favore delle relative somme;
4) Vinte le spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato, che ne è creditore e con la maggiorazione del 30% disposta dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. 55/14 in virtù dei collegamenti ipertestuali inseriti nell'atto”. Si è costituita la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_2 infondato.
Istruita documentalmente, la causa, è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2.
Il ricorso è fondato e va accolto.
è stata assunta dalla con decorrenza 17.2.2024 Parte_1 Controparte_2
e inquadramento nel 5° livello CCNL Commercio e Terziario con mansioni di
Commessa di negozio-scaffalista.
Il contratto prevedeva la scadenza al 31.8.2024. A far data dal 17/03/2024 la Pt_1 si è assentata dal lavoro per malattia
È pacifico che il contratto di lavoro non è stato sottoscritto dalla ricorrente. La ricorrente ha dedotto di essersi recata presso il Centro per l'Impiego di Benevento al fine di verificare la sua posizione lavorativa e di avere a appreso che il rapporto di lavoro risultava già formalizzato a tempo determinato e a tempo parziale a 27 ore settimanali e che, in data 02/04/2024, la datrice di lavoro aveva comunicato la cessazione dello stesso con la causale “Licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del licenziamento. Parte resistente ha dedotto che la cessazione del rapporto lavorativo oltre ad essere stata ampiamente prevista e determinata era stata concordata tra le parti .
In via preliminare occorre precisare che nella specie siamo innanzi a un contratto ab origine a tempo indeterminato la cui cessazione non è sanzionata semplicemente ed affatto dall'art. 32, co.5 L.n.183/10 (che presuppone la conversione di un rapporto di lavoro a temine, pur illegittimo). La risoluzione del rapporto non può dunque inquadrarsi come semplice comunicazione del datore di lavoro di non voler prorogare un (inesistente) contratto a termine bensì un licenziamento orale per cui non vi sono termini di decadenza (CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2021, n. 38294 (ex aliis: Cass. n.25561/18).
Non vi è alcun accordo tra le parti avendo la ricorrente tempestivamente impugnato il licenziamento chiedendo la reintegra.
3. In punto di diritto si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 604/1966, il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro. L'art. 3 della L. n. 604/1966 sancisce l'inefficacia del licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Ne consegue che, nel caso di specie, il provvedimento espulsivo è da reputarsi inefficace mancando la prova della sua intimazione per iscritto e risultando, viceversa, dimostrata l'estromissione del dipendente dal posto di lavoro. Invero certamente non costituisce prova scritta del licenziamento la Comunicazione Obbligatoria UniLav in cui il rapporto di lavoro risulta cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non essendo mai stato comunicato tale licenziamento alla lavoratrice.
Ne consegue, pertanto, la inefficacia del licenziamento comminato in violazione della normativa che impone al datore di lavoro l'obbligo di comunicare il licenziamento in forma scritta.
Quanto alla disciplina legale, considerato che la ricorrente è stata assunta in data
17.2.2024 trova applicazione il d.lgs n. 23/2015, entrato in vigore il 8.03.2015, giorno successivo alla sua pubblicazione in G.U. del 7.03.2015, come previsto dall'art. 12 del medesimo, che si applica “1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo e' disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.”. Le conseguenze sono disciplinate dall'art.. 2 rubricato “ Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale” ai sensi del quale “
1. Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullita' del licenziamento perche' discriminatorio a norma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero perche' riconducibile agli altri casi di nullita' espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennita' di cui al comma 3. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perche' intimato in forma orale.
2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice condanna altresi' il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullita' e
l'inefficacia, stabilendo a tal fine un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potra' essere inferiore a cinque mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 3.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al comma 2, al lavoratore e' data la facolta' di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennita' pari a quindici mensilita' dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non e' assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennita' deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.
4. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilita' fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.” Alla luce delle valutazioni sopra esposte, deve ritenersi che il licenziamento in esame non ha avuto alcuna efficacia e non è stato idoneo ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro con il datore di lavoro e, pertanto, il datore di lavoro deve essere condannato alla reintegrazione della parte ricorrente ed alla corresponsione alla medesima dell'indennità risarcitoria come sopra prevista dalla norma dell'art. 2 cit., commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data di efficacia del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre che al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. L'indennità risarcitoria va corrisposta esattamente nella misura di legge, in difetto di alcuna deduzione e prova di parte datoriale sul fatto che la parte ricorrente abbia svolto dopo il licenziamento altra attività lavorativa retribuita.
4.
In secondo luogo parte ricorrente rivendica l'inquadramento nel 4 livello CCNL
La domanda è parzialmente fondata. Invero dall'Unilav risulta che il datore di lavoro comunicava l'assunzione nel VI livello CCNL Commercio mentre dal contratto prodotto dal datore stesso la risultava Pt_1 inquadrata nel 5° livello CCNL Commercio e Terziario con mansioni di Commessa di negozio-scaffalista.
Ne consegue che deve essere riconosciuto il 5° livello come dichiarato dalla datrice nel contratto Non è possibile attribuire il superiore livello rivendicato dalla ricorrente in assenza di prova dello svolgimento delle mansioni superiori.
Tanto premesso, spettano alla parte ricorrente per il lavoro subordinato svolto le somme di €2.782,53, secondo i calcoli operati da parte ricorrente con note del 28.3.2025, non specificamente contestati dalla convenuta Va precisato che in presenza di una pronuncia di inefficacia del licenziamento, non spettano alla parte ricorrente né l'indennità di preavviso né il t.f.r. considerata la mancata cessazione del rapporto di lavoro.
Va, quindi, riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento di tali somme, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della parte convenuta al pagamento delle dette somme e accessori.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, con attribuzione in favore dell'avv.to Pasquale Biondi anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato e condanna la
[...] persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione di Controparte_1
con inquadramento nel 5° livello CCNL Commercio e Parte_1
Terziario ed alla corresponsione alla medesima dell'indennità risarcitoria come prevista dall'art. 2 d.lgs n. 23/2015, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione, oltre al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2. dichiara il diritto di al pagamento della somma di €. Parte_1
€2.782,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
3. Condanna la persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore della ricorrente delle somme e degli accessori indicati nel precedente capo;
4. Condanna la persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di nella Parte_1 misura di € 4.216,00, oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione
Benevento, 27.6.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari